31999D0097

1999/97/CE: Decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998 sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 04/02/1999 pag. 0033 - 0034


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 31 dicembre 1998 sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino (1999/97/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea,

(1) considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (1), a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro sostituirà, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

(2) considerando che a decorrere dalla suddetta data la Comunità diverrà competente per le questioni monetarie e di cambio negli Stati membri che adottano l'euro;

(3) considerando che spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario;

(4) considerando che l'Italia ha concluso con la Repubblica di San Marino diversi accordi che comprendono disposizioni in materia monetaria (2);

(5) considerando che l'euro sostituirà la lira italiana il 1° gennaio 1999;

(6) considerando che con la dichiarazione (n. 6) allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea la Comunità si è impegnata a facilitare la rinegoziazione degli attuali accordi con la Repubblica di San Marino che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica;

(7) considerando che gli accordi attualmente vigenti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino devono essere modificati o, se del caso, sostituiti al più presto, tenuto conto dell'attribuzione alla Comunità, a norma del trattato, della competenza in materia di regime monetario e valutario;

(8) considerando che, date le strette relazioni economiche esistenti tra la Repubblica di San Marino e la Comunità, è opportuno che venga concluso tra le due parti un accordo sulle banconote e sulle monete, sull'accesso ai sistemi di pagamento e sul corso legale dell'euro nella Repubblica di San Marino; che, visti i legami storici esistenti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, è opportuno che l'Italia negozi e possa concludere un nuovo accordo per conto della Comunità;

(9) considerando che, per consentire alla Repubblica di San Marino di avere la stessa moneta dell'Italia, è opportuno convenire che la Repubblica di San Marino utilizzi l'euro come sua moneta ufficiale e dia corso legale alle banconote e alle monete in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e dagli Stati membri che adottano l'euro;

(10) considerando che è necessario che la Repubblica di San Marino assicuri che le norme comunitarie sulle banconote e sulle monete denominate in euro si applichino sul suo territorio; che le banconote e le monete in euro devono essere adeguatamente protette dalle contraffazioni; che è indispensabile che la Repubblica di San Marino adotti tutti i provvedimenti necessari per lottare contro le contraffazioni e collabori con la Comunità a tal fine;

(11) considerando che la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali possono svolgere tutti i tipi di operazioni bancarie con enti finanziari aventi sede in paesi terzi; che la BCE e le banche centrali nazionali possono, a condizioni adeguate, consentire ad enti finanziari di paesi terzi di accedere ai loro sistemi di pagamento; che l'accordo tra la Comunità e la Repubblica di San Marino non deve imporre alcun obbligo alla BCE o a qualsiasi banca centrale nazionale;

(12) considerando che la Commissione e la BCE, per quanto competente, devono essere associate a pieno titolo ai negoziati; che è opportuno che l'Italia richieda il parere del comitato economico e finanziario sul progetto di accordo; che il progetto di accordo dovrà essere sottoposto al Consiglio se la Commissione o la BCE o il comitato economico e finanziario lo riterranno necessario;

(13) considerando che gli accordi vigenti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino dovranno essere modificati o, se del caso, sostituiti per evitare qualsiasi incompatibilità tra detti accordi e l'accordo sulle relazioni monetarie concluso tra la Comunità e la Repubblica di San Marino,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia informa ufficialmente la Repubblica di San Marino della necessità di modificare al più presto gli accordi vigenti tra i due paesi in materia monetaria e si offre di negoziare un nuovo accordo.

Articolo 2

La posizione della Comunità nei negoziati con la Repubblica di San Marino per un accordo sulle questioni specificate in prosieguo è basata sui principi enunciati negli articoli da 3 a 6.

Articolo 3

1. La Repubblica di San Marino ha il diritto di utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale.

2. La Repubblica di San Marino ha il diritto di dare corso legale alle banconote e alle monete in euro.

Articolo 4

La Repubblica di San Marino si impegna a non emettere banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di dette emissioni. Ciò non pregiudica il diritto della Repubblica di San Marino di continuare ad emettere monete in oro denominate in scudi.

Articolo 5

1. La Repubblica di San Marino si impegna ad applicare sul suo territorio le norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete in euro.

2. La Repubblica di San Marino si impegna a collaborare strettamente con la Comunità nella lotta contro la contraffazione delle banconote e delle monete in euro.

Articolo 6

Agli enti finanziari aventi sede nella Repubblica di San Marino può essere concesso l'accesso ai sistemi di pagamento dell'area euro alle condizioni opportunamente determinate con il consenso della BCE.

Articolo 7

L'Italia negozia con la Repubblica di San Marino sulle questioni di cui agli articoli da 3 a 6 per conto della Comunità. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati. La BCE è associata a pieno titolo ai negoziati nell'ambito delle sue competenze. L'Italia richiede il parere del comitato economico e finanziario sul progetto di accordo.

Articolo 8

L'Italia è autorizzata a concludere l'accordo per conto della Comunità, a meno che la Commissione o la BCE o il comitato economico e finanziario non ritengano necessario sottoporre l'accordo al Consiglio.

Articolo 9

L'Italia adotta i provvedimenti necessari per assicurare la compatibilità degli accordi vigenti con la Repubblica di San Marino con l'accordo sulle relazioni monetarie tra la Comunità e la Repubblica di San Marino.

Articolo 10

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. EDLINGER

(1) GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1.

(2) Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939, modificata, Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, 21-XII-1991; Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino con atto aggiuntivo corredato da processo verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994.