31999D0096

1999/96/CE: Decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998 sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato di Monaco

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 04/02/1999 pag. 0031 - 0032


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 31 dicembre 1998 sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato di Monaco (1999/96/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea,

(1) considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (1), a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro sostituirà, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

(2) considerando che a decorrere dalla suddetta data la Comunità diverrà competente per le questioni monetarie e di cambio negli Stati membri che adottano l'euro;

(3) considerando che spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario;

(4) considerando che la Francia ha particolari legami monetari con il Principato di Monaco, i quali si fondano su vari strumenti giuridici (2); che gli enti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco possono accedere agli strumenti di rifinanziamento della Banque de France e che essi partecipano ad alcuni sistemi di pagamento francesi alle stesse condizioni degli enti creditizi francesi;

(5) considerando che l'euro sostituirà il franco francese il 1° gennaio 1999;

(6) considerando che con la dichiarazione (n. 6) allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea la Comunità si è impegnata a facilitare la rinegoziazione degli attuali accordi con il Principato di Monaco che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica;

(7) considerando che gli accordi attualmente vigenti tra la Francia e il Principato di Monaco devono essere modificati o, se del caso, sostituiti al più presto, tenuto conto dell'attribuzione alla Comunità, a norma del trattato, della competenza in materia di regime monetario e valutario;

(8) considerando che, date le strette relazioni economiche esistenti tra il Principato di Monaco e la Comunità, è opportuno che venga concluso tra le due parti un accordo sulle banconote e sulle monete, sull'accesso ai sistemi di pagamento e sul corso legale dell'euro nel Principato di Monaco; che, visti i legami storici esistenti tra la Francia ed il Principato di Monaco, è opportuno che la Francia negozi e possa concludere un nuovo accordo per conto della Comunità;

(9) considerando che, per consentire al Principato di Monaco di avere la stessa moneta della Francia, è opportuno convenire che il Principato di Monaco utilizzi l'euro come sua moneta ufficiale e dia corso legale alle banconote e alle monete in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e dagli Stati membri che adottano l'euro;

(10) considerando che è necessario che il Principato di Monaco assicuri che le norme comunitarie sulle banconote e sulle monete denominate in euro si applichino sul suo territorio; che le banconote e le monete in euro devono essere adeguatamente protette dalle contraffazioni; che è indispensabile che il Principato di Monaco adotti tutti i provvedimenti necessari per lottare contro le contraffazioni e collabori con la Comunità a tal fine;

(11) considerando che la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali possono svolgere tutti i tipi di operazioni bancarie con enti finanziari aventi sede in paesi terzi; che la BCE e le banche centrali nazionali possono, a condizioni adeguate, consentire ad enti finanziari di paesi terzi di accedere ai loro sistemi di pagamento; che l'accordo tra la Comunità ed il Principato di Monaco non deve imporre alcun obbligo alla BCE o a qualsiasi banca centrale nazionale;

(12) considerando che la Commissione e la BCE, per quanto competente, devono essere associate a pieno titolo ai negoziati; che è opportuno che la Francia richieda il parere del comitato economico e finanziario sul progetto di accordo; che il progetto di accordo dovrà essere sottoposto al Consiglio se la Commissione o la BCE o il comitato economico e finanziario lo riterranno necessario;

(13) considerando che gli accordi vigenti tra la Francia e il Principato di Monaco dovranno essere modificati o, se del caso, sostituiti per evitare qualsiasi incompatibilità tra detti accordi e l'accordo sulle relazioni monetarie concluso tra la Comunità e il Principato di Monaco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia informa ufficialmente il Principato di Monaco della necessità di modificare al più presto gli accordi vigenti tra i due paesi in materia monetaria e si offre di negoziare un nuovo accordo.

Articolo 2

La posizione della Comunità nei negoziati con il Principato di Monaco per un accordo sulle questioni specificate in prosieguo è basata sui principi enunciati negli articoli da 3 a 6.

Articolo 3

1. Il Principato di Monaco ha il diritto di utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale.

2. Il Principato di Monaco ha il diritto di dare corso legale alle banconote e alle monete in euro.

Articolo 4

Il Principato di Monaco si impegna a non emettere banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di dette emissioni.

Articolo 5

1. Il Principato di Monaco si impegna a rendere applicabili sul suo territorio le norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete in euro.

2. Il Principato di Monaco si impegna a collaborare strettamente con la Comunità nella lotta contro la contraffazione delle banconote e delle monete in euro.

Articolo 6

Agli enti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco può essere concesso l'accesso ai sistemi di pagamento dell'area euro alle condizioni opportunamente determinate con il consenso della BCE.

Tali condizioni possono essere subordinate agli obblighi in materia di riserve obbligatorie e di segnalazioni statistiche della BCE.

Articolo 7

La Francia negozia con il Principato di Monaco sulle questioni di cui agli articoli da 3 a 6 per conto della Comunità. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati. La BCE è associata a pieno titolo ai negoziati nell'ambito delle sue competenze. La Francia richiede il parere del comitato economico e finanziario sul progetto di accordo.

Articolo 8

La Francia è autorizzata a concludere l'accordo per conto della Comunità, a meno che la Commissione o la BCE o il comitato economico e finanziario non ritengano necessario sottoporre l'accordo al Consiglio.

Articolo 9

La Francia riesamina gli accordi vigenti con il Principato di Monaco per renderli compatibili con l'accordo sulle relazioni monetarie tra la Comunità e il Principato di Monaco.

Articolo 10

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. EDLINGER

(1) GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1.

(2) Ordonnance monégasque fixant le cours légal et le cours forcé des monnaies et billets du 2 janvier 1925; Convention franco-monégasque relative au contrôle des changes, 14 avril 1945; Échange de lettres entre la France et Monaco du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté, modificato dall'Échange de lettres du 27 novembre 1987.