31998R2140

Regolamento (CE) n. 2140/98 della Commissione del 6 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 07/10/1998 pag. 0009 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 2140/98 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6,

considerando che le modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2523/97 (3); che, per proteggere la bevanda tradizionale «Bierbrand» o «Acquavite di birra», edulcorata o meno a seconda delle tradizioni nazionali, da una concorrenza sleale e per garantirne l'elevato livello qualitativo, è necessario riservare l'utilizzazione del suddetto termine alla bevanda spiritosa definita nel presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione delle bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1014/90 è aggiunto il seguente punto:

«13. "Bierbrand" o "Acquavite di birra": la bevanda spiritosa

- ottenuta esclusivamente mediante distillazione diretta della birra fresca con un grado alcolometrico inferiore a 86 % vol, in modo che il distillato ottenuto presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalla birra;

- con un titolo alcolometrico volumico minimo di 38 % vol per poter essere destinata al consumo umano nella Comunità.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

(2) GU L 105 del 25. 4. 1990, pag. 9.

(3) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 46.