Regolamento (CE) n. 2140/98 della Commissione del 6 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose
Gazzetta ufficiale n. L 270 del 07/10/1998 pag. 0009 - 0009
REGOLAMENTO (CE) N. 2140/98 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6, considerando che le modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2523/97 (3); che, per proteggere la bevanda tradizionale «Bierbrand» o «Acquavite di birra», edulcorata o meno a seconda delle tradizioni nazionali, da una concorrenza sleale e per garantirne l'elevato livello qualitativo, è necessario riservare l'utilizzazione del suddetto termine alla bevanda spiritosa definita nel presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione delle bevande spiritose, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1014/90 è aggiunto il seguente punto: «13. "Bierbrand" o "Acquavite di birra": la bevanda spiritosa - ottenuta esclusivamente mediante distillazione diretta della birra fresca con un grado alcolometrico inferiore a 86 % vol, in modo che il distillato ottenuto presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalla birra; - con un titolo alcolometrico volumico minimo di 38 % vol per poter essere destinata al consumo umano nella Comunità.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1. (2) GU L 105 del 25. 4. 1990, pag. 9. (3) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 46.