31998R2052

Regolamento (CE) n. 2052/98 del Consiglio del 24 settembre 1998 recante ulteriore modifica dei regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 che istituiscono dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia

Gazzetta ufficiale n. L 264 del 29/09/1998 pag. 0017 - 0025


REGOLAMENTO (CE) N. 2052/98 DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1998 recante ulteriore modifica dei regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 che istituiscono dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, e l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 9, e l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Nel quadro delle inchieste antidumping e antisovvenzioni iniziate con due avvisi diversi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) la Commissione ha accettato, con la decisione 97/634/CE (4), gli impegni offerti dal Regno di Norvegia e da 190 esportatori norvegesi.

(2) Il testo degli impegni prevede espressamente che l'inadempienza dell'obbligo di inviare relazioni, in particolare quelle trimestrali, entro il termine prescritto, viene considerata, salvo casi di forza maggiore, una violazione degli impegni stessi.

(3) Dodici esportatori norvegesi non hanno rispettato l'obbligo di inviare relazioni per il quarto trimestre 1997 entro il termine stabilito o non le hanno inviate affatto. Questi esportatori non hanno dimostrato l'esistenza di cause di forza maggiore che giustificassero il ritardo o il mancato invio delle relazioni. La Commissione, pertanto, aveva motivo di ritenere che le società in questione avessero violato i termini degli impegni.

(4) Di conseguenza, con regolamento (CE) n. 1126/98 (5), in prosieguo denominato «regolamento del dazio provvisorio», la Commissione ha istituito dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico, di cui ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 ed ex 0304 20 13, originario della Norvegia ed esportato dalle dodici società elencate nell'allegato del regolamento. Con lo stesso regolamento, la Commissione ha depennato le società in questione dall'allegato della decisione 97/634/CE in cui figura l'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

(5) Le dodici società norvegesi a cui si applicano i dazi provvisori sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali erano stati istituiti i dazi.

(6) Alcune delle società norvegesi hanno reso note le loro osservazioni per iscritto entro il termine fissato nel regolamento del dazio provvisorio.

(7) Dopo aver ricevuto le comunicazioni scritte, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'accertamento definitivo delle violazioni apparenti.

(8) Nessuna delle società che non hanno rispettato l'obbligo di inviare relazioni ha fornito prove valide dell'esistenza di cause di forza maggiore tali da giustificare l'inadempienza come imponevano i termini dell'impegno.

In assenza di disposizioni specifiche al riguardo nel regolamento (CE) n. 384/96, in prosieguo denominato «regolamento antidumping di base», e nel regolamento (CE) n. 2026/97, in prosieguo denominato «regolamento antisovvenzioni di base», ed in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, perché le circostanze addotte da ciascuna società siano riconosciute come cause di forza maggiore è necessario che l'inadempienza sia il risultato inevitabile di una causa esterna che non sarebbe stato possibile prevedere o evitare e che abbia reso oggettivamente impossibile per la società in questione adempiere ai suoi obblighi.

A tale riguardo, nessuna delle circostanze invocate dalle parti interessate, ad esempio l'assenza per malattia di membri del personale per un certo numero di giorni o l'intensa attività di altri produttori di pesce, possono essere considerate circostanze che costituiscono cause di forza maggiore.

(9) Due dei dodici esportatori elencati nell'allegato I, la Gigante Fiskekroken A/S e la Melands Røkeri Eftf. A/S (6), hanno comunicato alla Commissione i loro nuovi nomi chiedendo che alle società ribattezzate fosse consentito di presentare nuovi impegni come nuovi esportatori. La Commissione, tuttavia, ritiene che il semplice cambiamento di nome non permetta ad una società di rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1890/97 del Consiglio, del 26 settembre 1997, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia (7) o dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1891/97 del Consiglio, del 26 settembre 1997, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di salmoni d'allevamento dell'Atlantico originari della Norvegia (8).

C. MISURE DEFINITIVE

(10) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva confermare il ritiro dell'accettazione dei loro impegni da parte della Commissione nonché raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e compensativi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Inoltre, è stato concesso loro un termine entro il quale presentare osservazioni dopo questa comunicazione.

(11) Alla luce delle osservazioni presentate, si conclude che sarebbe opportuno istituire dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia esportato dalle società elencate nell'allegato I.

(12) Le inchieste da cui sono scaturiti gli impegni si sono concluse con un accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio mediante il regolamento (CE) n. 1890/97 e con un accertamento definitivo delle sovvenzioni e del pregiudizio mediante il regolamento (CE) n. 1891/97.

Pertanto, l'aliquota dei dazi definitivi per le dodici società norvegesi dovrebbe essere fissata al livello dei dazi stabiliti in questi due regolamenti, a norma del paragrafo 9, dell'articolo 8 del regolamento antidumping di base e del paragrafo 9, dell'articolo 13 del regolamento antisovvenzioni di base.

D. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEI DAZI PROVVISORI

(13) Essendosi accertata una violazione degli impegni da parte dei dodici esportatori, si ritiene necessario riscuotere definitivamente, al livello dei dazi definitivi, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping e compensativi provvisori.

(14) L'allegato del regolamento (CE) n. 1890/97 e l'allegato del regolamento (CE) n. 1891/97, che esonerano le parti ivi elencate dal pagamento del dazio, devono essere modificati ritirando l'esenzione alle dodici società elencate nell'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1890/97 è sostituito dall'allegato II.

2. L'allegato del regolamento (CE) n. 1891/97 è sostituito dall'allegato II.

Articolo 2

Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping e dei dazi compensativi provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 1126/98 per il salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero), di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codice Taric: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (codice Taric: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (codice Taric: 0303 22 00*19) ed ex 0304 20 13 (codice Taric: 0304 20 13*19), originario della Norvegia ed esportato dalle società elencate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

N. MICHALEK

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18).

(2) GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.

(3) GU C 235 del 31. 8. 1996, pag. 18 eGU C 235 del 31. 8. 1996, pag. 20.

(4) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 81.

(5) GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 82.

(6) I nuovi nomi sono rispettivamente Gigante Sild A/S e Rokespesialisten A/S.

(7) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 772/98 (GU L 111 del 9. 4. 1998, pag. 10).

(8) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 772/98 (GU L 111 del 9. 4. 1998, pag. 10).

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>