31998R1511

Regolamento (CE) n. 1511/98 della Commissione del 15 luglio 1998 che fissa, per la campagna 1997/98, un importo complementare dell'aiuto per i concentrati di pomodoro e i loro derivati

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 16/07/1998 pag. 0016 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 1511/98 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1998 che fissa, per la campagna 1997/98, un importo complementare dell'aiuto per i concentrati di pomodoro e i loro derivati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 1346/97 della Commissione (3) ha stabilito il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro per la campagna di commercializzazione 1997/98;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2201/96, l'aiuto stabilito per i concentrati di pomodoro e i prodotti da essi derivati è ridotto del 5,37 % per evitare il superamento delle spese globali in seguito all'aumento delle quote francesi e portoghesi applicabili ai concentrati; che dopo la campagna viene versato un eventuale importo complementare se l'aumento delle quote francesi e portoghesi non è interamente utilizzato;

considerando che gli Stati membri, nel quadro dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1491/97 (5), hanno comunicato le quantità di pomodori trasformati entro e fuori quota; che le quote del Portogallo e della Francia non sono state interamente utilizzate nel corso della campagna 1997/98; che, di conseguenza, è necessario stabilire un'importo complementare dell'aiuto fissato per i concentrati di pomodori e i loro derivati dal regolamento (CE) n. 1346/97 alle industrie di trasformazione che abbiano presentato domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 504/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1997/98, l'importo complementare dell'aiuto per i concentrati di pomodoro, per i succhi di pomodoro e i fiocchi di pomodoro, previsto all'articolo 4, paragrafo 10, secondo comma, del 2201/96, è fissato in allegato.

2. L'organismo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 504/97 versa ai trasformatori, in base alle domande di aiuto presentate a norma dello stesso articolo, l'importo complementare dell'aiuto fissato dal presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

(2) GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

(3) GU L 185 del 15. 7. 1997, pag. 7.

(4) GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.

(5) GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 27.

ALLEGATO

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