31998R1440

Regolamento (CE) n. 1440/98 della Commissione del 3 luglio 1998 relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 07/07/1998 pag. 0039 - 0039


REGOLAMENTO (CE) N. 1440/98 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1998 relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/98 (4), prevede alcune parti dei totali delle catture ammissibili di melù assegnate alla Comunità per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito la parte del totale delle catture ammissibile assegnata alla Comunità;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di melù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito la parte del totale delle catture ammissibile assegnata alla Comunità per il 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di melù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito la parte del totale delle catture ammissibile assegnata alla Comunità per il 1998.

La pesca del melù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

(3) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.

(4) GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 8.