31998R1204

Regolamento (CE) n. 1204/98 della Commissione del 9 giugno 1998 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 11/06/1998 pag. 0017 - 0033


REGOLAMENTO (CE) N. 1204/98 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 1998 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Apertura

(1) Il 12 settembre 1997, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni antibiotici ad ampio spettro (amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina) originari dell'India e ha iniziato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata nel luglio 1997 da sei produttori comunitari, ossia Antibioticos SA, Spagna, Antibioticos SpA, Italia, Biochemie GmbH, Austria, Biochemie SA, Spagna, Biochemie SpA, Italia, e ACS Dobfar SpA, Italia, la cui produzione complessiva del prodotto citato rappresentava una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di tali antibiotici ad ampio spettro.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di sovvenzioni per il prodotto citato e al conseguente grave pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Inchiesta

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori-esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini specificati nell'avviso di apertura.

(4) Il governo indiano e i produttori-esportatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto e hanno chiesto, e ottenuto, di essere sentiti.

(5) La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dai produttori comunitari denunzianti, dal governo indiano, da nove produttori-esportatori indiani e da due importatori della Comunità, uno collegato e uno indipendente.

(6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria delle sovvenzioni e del pregiudizio e ha svolto visite di verifica presso la sede delle parti interessate seguenti:

a) produttori comunitari denunzianti:

- Antibioticos SA, Madrid (Spagna), che ha compilato il questionario della Commissione anche per conto della Antibioticos SpA (Italia)

- Biochemie GmbH, Kundl (Austria), che ha compilato il questionario della Commissione anche per conto di Biochemie SA (Spagna) e Biochemie SpA (Italia)

- ACS Dobfar SpA, Tribiano (Italia)

b) governo indiano:

- Ministero del Commercio, New Delhi

- Sottosegretariato per le Dogane, New Delhi

- Ministero delle Finanze, New Delhi

c) esportatori-produttori indiani:

- Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi

- Vitara Chemicals Ltd, Mumbai

- Kopran Ltd, Mumbai

- Lupin Laboratories Ltd, Mumbai

- Gujarat Lyka Organics Ltd, Mumbai

- Torrent Pharmaceuticals Ltd, Ahmedabad

- Biochem Synergy Ltd, Indore

- Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, Chennai

- Harshita Ltd, New Delhi

d) importatore collegato della Comunità:

- Ranbaxy (Paesi Bassi) BV, Paesi Bassi (importatore collegato a Ranbaxy Laboratories Ltd).

(7) Il periodo oggetto dell'inchiesta per la determinazione delle sovvenzioni era il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 (in appresso «periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 1993 alla fine del periodo dell'inchiesta (in appresso «periodo esaminato»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(8) Il presente procedimento riguarda alcuni antibiotici ad ampio spettro, in particolare amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, presentati sfusi, di cui rispettivamente ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 e ex 2941 90 00.

(9) Gli antibiotici sopracitati sono sostanze farmaceutiche antibiotiche a base di ß-lattame, sfuse, usate per la produzione di forme finite per la somministrazione destinate alla cura di diverse malattie infettive. Essi sono prodotti con le stesse materie prime, ossia penicillina G o penicillina V, che si ottengono mediante fermentazione. La penicillina così ottenuta viene poi trasformata mediante sintesi chimica o biochimica in intermedi («6-APA» o «7-ADCA»), che sono a loro volta trasformati nelle tre sostanze attive sfuse sopra citate. Nonostante alcune differenze di carattere tecnico, i tre antibiotici appartengono tutti alla stessa categoria di prodotti, ossia gli antibiotici ad ampio spettro semisintetici sfusi, e sono destinati allo stesso impiego, vale a dire ad essere incorporati in prodotti finiti che sono efficaci nella cura di diverse malattie infettive. Benché un dato antibiotico possa talvolta essere preferito ad un altro per la cura di una determinata malattia, i tre antibiotici sono in gran parte intercambiabili; pertanto, ai fini del presente procedimento, si considera che essi costituiscano un'unica categoria di prodotti.

2. Prodotto simile

(10) Dall'inchiesta è risultato che gli antibiotici ad ampio spettro prodotti in India e venduti sul mercato interno o esportati verso la Comunità e gli antibiotici ad ampio spettro prodotti e venduti nella Comunità dai produttori comunitari denunzianti avevano effettivamente caratteristiche fisiche e impieghi identici e erano pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (in appresso «regolamento di base»).

C. SOVVENZIONI

1. Introduzione

(11) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario, la Commissione ha esaminato i cinque sistemi seguenti, che assertivamente comportano la concessione di sovvenzioni all'esportazione:

- Libretto crediti

- Credito di dazi d'importazione

- Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali

- Zone di trasformazione per l'esportazione/Unità orientate all'esportazione

- Esenzione dall'imposta sul reddito

I cinque sistemi sono esaminati in modo particolareggiato più avanti.

(12) I primi quattro sistemi sono basati sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (in vigore dal 7 agosto 1992) che ha abrogato la legge sul controllo delle importazioni e delle esportazioni del 1947. La legge del 1992 autorizza il governo indiano a emettere comunicazioni relative alla politica in materia di esportazione e importazione. Queste sono riassunte nel documento di politica in materia di esportazione e importazione, emesso ogni cinque anni e aggiornato ogni anno. Nella fattispecie, i documenti attinenti al periodo dell'inchiesta sono due, ossia i piani quinquennali relativi ai periodi 1992-1997 e 1997-2002.

L'ultimo sistema (esenzione dall'imposta sul reddito) è basato sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

(13) Gli obiettivi dichiarati dell'attuale politica dell'India in materia di esportazione e importazione sono i seguenti:

- accelerare la transizione del paese verso un'economia dinamica orientata alla globalità al fine di sfruttare al massimo le possibilità offerte da un mercato globale in espansione;

- stimolare una crescita sostenuta dell'economia consentendo l'accesso alle materie prime, ai prodotti intermedi, ai beni di consumo e ai beni capitali essenziali necessari per aumentare la produzione;

- accrescere il livello tecnologico e l'efficienza dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi del paese, migliorando in tal modo la loro competitività e creando nuove opportunità di lavoro, e incoraggiare il conseguimento di standard di qualità accettati a livello internazionale;

- offrire ai consumatori prodotti di buona qualità a prezzi adeguati.

(14) La Commissione ha esaminato i cinque sistemi alla luce delle politiche esposte nei pertinenti piani in materia di esportazione e importazione sopra citati e nella legge in materia di imposta sul reddito del 1961, quale modificata.

2. Libretto crediti

(15) Uno strumento della politica in materia di esportazione e importazione che comporta un'assistenza all'esportazione è il libretto crediti, entrato in vigore il 30 maggio 1995.

a) Ammissibilità

(16) Possono beneficiare del sistema determinate categorie di esportatori, ossia quelli che fabbricano prodotti in India e successivamente li esportano (esportatori-produttori), e quelli, anche produttori o soltanto operatori commerciali, cui sia stato rilasciato un certificato di «Export House/Trading House/Star Trading House/SuperStar Trading House». Gli esportatori della seconda categoria, definita nel documento di politica in materia di esportazione e importazione, devono fornire in particolare prova della precedente attività di esportazione.

b) Attuazione pratica

(17) Qualsiasi esportatore ammissibile può chiedere un libretto. Questo è un documento in cui è registrato l'importo dei dazi a credito e a debito. Esso è emesso automaticamente per gli esportatori-produttori riconosciuti e per le case di esportazione/imprese commerciali autorizzate.

(18) All'esportazione di prodotti finiti, l'esportatore può chiedere un credito che può essere usato per pagare i dazi doganali sulle successive importazioni. Diversi elementi vengono presi in considerazione nel calcolare l'importo del credito da concedere secondo le «Standard Input/Output norms» elaborate dal governo indiano per i prodotti esportati. Le Standard Input/Output norms determinano i quantitativi di materie prime normalmente importate necessari per produrre un'unità del prodotto finito. Esse sono stabilite dallo Special Advance Licensing Committee sulla base di un'analisi tecnica del processo produttivo e di dati statistici globali. In base alle norme in questione il credito viene concesso fino ad un importo corrispondente al dazio doganale di base pagabile sui fattori produttivi normalmente importati usati dall'industria indiana degli antibiotici nella produzione del prodotto esportato. Un altro elemento è il «valore aggiunto minimo» (VAM), ossia il valore minimo che il produttore indiano deve aggiungere (in termini di fattori produttivi/costi di manodopera di origine locale) al valore dei fattori importati nella produzione dei prodotti finiti. Il VAM per le esportazioni dei prodotti in questione è fissato dalle autorità indiane al 33 %.

(19) Il credito concesso è registrato nel libretto e può essere utilizzato per compensare i dazi doganali dovuti sulle importazioni future di qualsiasi bene (ad es. materie prime, beni capitali, ecc.) tranne quelli compresi nell'elenco restrittivo delle importazioni definito nel quadro della politica in materia di esportazione e importazione. Tale elenco indica i beni che non possono essere importati o che possono essere importati soltanto previo rilascio all'importatore di una licenza speciale da parte del governo indiano. I beni importati non devono essere necessariamente attinenti all'effettiva produzione dell'esportatore e possono essere venduti sul mercato indiano.

(20) I crediti del libretto non sono trasferibili. Il libretto è valido per un periodo di 2 anni dalla data del rilascio. L'eventuale credito esistente alla fine di tale periodo può ancora essere utilizzato entro i successivi 12 mesi. Alla fine del terzo anno il credito non utilizzato decade. Nell'ambito di questo calendario generale non vi sono termini per la presentazione di richieste di credito per una particolare operazione d'esportazione.

(21) Quando tutti i crediti del libretto sono stati usati, il libretto è chiuso e il titolare deve pagare una tassa all'autorità competente.

(22) Il governo indiano, nella risposta al questionario relativa al libretto crediti, ha precisato quanto segue:

«Con questo sistema l'esportatore recupera gli oneri all'importazione sul prodotto esportato, mentre non vi è remissione degli oneri all'importazione sul prodotto simile destinato al consumo nel paese esportatore. A questo riguardo il sistema è conforme al regolamento (CE) n. 3284/94 del Consiglio (regolamento antisovvenzioni).»

(23) In risposta a quanto sopra occorre notare che non vi sono differenze su tale punto tra il regolamento citato, che nel frattempo è stato abrogato, e quello che lo ha sostituito, ossia il regolamento di base. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), del regolamento di base, l'esenzione di un prodotto esportato dai dazi/oneri non si considera una sovvenzione a condizione che sia concessa in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del medesimo regolamento. La lettera i) dell'allegato I (elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione) precisa che la remissione o la restituzione di oneri relativi all'importazione in eccesso rispetto a quelli riscossi sui fattori produttivi importati utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato costituiscono sovvenzioni all'esportazione. Inoltre, a norma dell'allegato II del regolamento di base, le autorità inquirenti, nel determinare il consumo dei fattori produttivi nel processo di produzione, devono accertare se la pubblica amministrazione del paese esportatore ha istituito un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato. Nella fattispecie tale meccanismo non esiste. Infatti, il vantaggio concesso in India agli esportatori dei prodotti in questione sotto forma di crediti è automaticamente calcolato in base alle Standard Input/Output norms, indipendentemente dal fatto che i fattori produttivi siano stati importati o meno, che su di essi sia stato o meno pagato un dazio o che essi siano o non siano stati realmente utilizzati per i prodotti destinati all'esportazione.

Inoltre, con il libretto crediti l'esportatore non è tenuto a importare effettivi fattori produttivi o a utilizzare le merci importate nel processo di produzione. Con questo sistema, infatti, all'esportazione di un prodotto finito un esportatore ottiene un credito il cui importo è basato sull'importo del dazio doganale che si ritiene sia stato pagato sui fattori produttivi normalmente importati utilizzati nella fabbricazione del prodotto finito. Il credito può essere usato per compensare il dazio doganale dovuto su future importazioni di qualsiasi prodotto. Ne deriva un vantaggio per l'esportatore sotto forma di mancato pagamento del dazio sulle importazioni di qualsiasi prodotto (materie prime o beni capitali). Il sistema pertanto consente a un esportatore che abbia precedentemente esportato alcuni prodotti di importare merci senza pagare il dazio. Esso non è quindi un sistema di remissione/restituzione ai sensi dell'allegato I, lettera i) o dell'allegato II del regolamento di base.

c) Conclusione sul libretto crediti

(24) Il libretto crediti non è un sistema consentito di remissione/restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi del regolamento di base, in quanto il credito non è calcolato in relazione ai fattori produttivi da utilizzare realmente nel processo di produzione. Inoltre, l'esportatore non è tenuto a importare in esenzione doganale merci che devono essere utilizzate nel processo di produzione.

In ogni caso, ammesso che il sistema in questione fosse un sistema di remissione/restituzione o di restituzione sostitutiva, non esiste un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base. A norma dell'allegato II, parte II, punto 5 e dell'allegato III, parte II, punto 3, del medesimo regolamento, qualora si accerti che la pubblica amministrazione del paese esportatore non ha istituito tale meccanismo, si rende necessario un ulteriore esame da parte del paese esportatore sulla base, rispettivamente, degli effettivi fattori produttivi consumati o delle effettive transazioni, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Il governo indiano non ha effettuato l'esame in questione. Quindi, la Commissione non ha esaminato se vi era o meno un'eccessiva restituzione degli oneri all'importazione sui fattori produttivi utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato.

(25) Il sistema costituisce una sovvenzione, in quanto il contributo finanziario dato dal governo indiano sotto forma di rinuncia ai dazi all'importazione conferisce un vantaggio al titolare del libretto crediti, che può importare merci in esenzione doganale usando crediti ottenuti in base a esportazioni. Si tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è pertanto considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Inoltre, si considera che la condizione del VAM (cfr. sopra, considerando 18) comporti l'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati. A tale riguardo, il sistema del libretto crediti costituisce una sovvenzione specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base.

(26) All'inizio del 1997 il governo indiano ha annunciato che il sistema veniva soppresso e che non avrebbero più potuto essere presentate richieste di credito per operazioni d'esportazione effettuate dopo il 31 marzo 1997. Gli esportatori già in possesso di un libretto possono tuttavia continuare ad usarlo per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui è stato concesso. Inoltre, non vi è alcun termine di presentazione per le richieste di credito basate su operazioni d'esportazione effettuate prima del 31 marzo 1997. Anche se il sistema è tecnicamente terminato, gli esportatori possono continuare a beneficiarne importando merci in esenzione doganale fino ad esaurimento di tutti i crediti o fino al 31 marzo 2000. In tali circostanze, il sistema si ritiene compensabile.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(27) Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo del dazio normalmente dovuto sulle importazioni effettuate durante il periodo dell'inchiesta, ma non corrisposto in virtù del sistema. Per determinare l'intero vantaggio conferito dal sistema al beneficiario, si è proceduto ad adeguare detto importo sommando ad esso l'interesse per il periodo dell'inchiesta. Poiché i vantaggi derivanti dalle esenzioni dal dazio all'importazione sono ottenuti regolarmente durante il periodo dell'inchiesta, essi sono equivalenti ad una serie di sussidi. È prassi consueta indicare il vantaggio ottenuto dal beneficiario di un sussidio isolato sommando all'importo nominale del sussidio l'interesse commerciale annuo, in base al presupposto che il sussidio sia stato accordato il primo giorno del periodo dell'inchiesta. Tuttavia, nella fattispecie, è chiaro che i singoli sussidi possono essere stati accordati in qualsiasi momento tra il primo e l'ultimo giorno del periodo dell'inchiesta. Pertanto, invece di sommare l'interesse annuo all'importo complessivo, si ritiene appropriato presumere che sia stato ricevuto un sussidio medio a metà del periodo dell'inchiesta; l'interesse deve quindi coprire un periodo di sei mesi ed è di conseguenza equivalente alla metà del tasso commerciale annuo vigente in India durante il periodo dell'inchiesta, ossia al 7,575 %. L'importo così determinato (dazio non pagato maggiorato dell'interesse) è stato ripartito sul totale delle esportazioni del periodo dell'inchiesta.

Tre società hanno beneficiato del sistema durante il periodo dell'inchiesta e ottenuto sovvenzioni comprese tra lo 0,01 % e il 5,89 %. Nessuna delle società ha chiesto la deduzione della tassa di domanda o di altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla. Biochem Synergy non ha fornito nessuna informazione verificabile in merito al sistema. A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni provvisorie relative alle sovvenzioni ricevute da detta società in virtù del sistema sono state elaborate in base ai dati disponibili. In assenza di altre informazioni attendibili da parte di fonti indipendenti e per evitare di premiare l'omessa collaborazione è stato ritenuto opportuno applicare alla società il tasso di vantaggio più elevato stabilito in relazione al sistema per gli altri esportatori che hanno collaborato, ossia il 5,89 %.

3. Credito di dazi d'importazione

(28) Un altro strumento della politica in materia di esportazione e importazione che comporta un'assistenza all'esportazione è il credito di dazi d'importazione. Esso è entrato in vigore il 7 aprile 1997, subentrando al sistema del libretto crediti, terminato il 31 marzo 1997. Questo strumento comprende due tipi di credito:

- credito pre-esportazione,

- credito post-esportazione.

a) Ammissibilità al credito pre-esportazione

(29) Possono beneficiare del credito pre-esportazione gli esportatori-produttori (ossia ogni produttore indiano esportatore) e gli operatori commerciali collegati ai produttori. Per essere ammissibile al credito una società deve aver effettuato esportazioni per un periodo di tre anni prima della richiesta di credito.

b) Attuazione pratica del sistema di credito pre-esportazione

(30) Qualsiasi esportatore ammissibile può chiedere una licenza che comporta la concessione di un importo a credito da usare per compensare i dazi doganali dovuti su future importazioni di merci. La licenza che concede il credito, calcolato sulla base del 5 % del valore medio annuo di tutte le esportazioni dei tre anni precedenti, viene rilasciata automaticamente. La concessione della licenza comporta un obbligo di esportazione. Quando il titolare della licenza ha effettuato esportazioni per un valore tale da avere diritto ad un credito equivalente a quello che già gli è stato concesso con la licenza pre-esportazione, il suo obbligo a fronte di tale licenza è compensato.

(31) A differenza del libretto crediti, il sistema del credito pre-esportazione consente l'uso del credito soltanto per i dazi pagabili su successive importazioni di fattori produttivi (non figuranti nell'elenco restrittivo delle importazioni) necessari per la produzione di beni nella fabbrica della società in questione (requisito dell'utilizzatore effettivo). Tali fattori produttivi importati non possono essere trasferiti, dati in prestito, venduti o ceduti in alcun modo.

(32) I crediti della licenza non sono trasferibili. La licenza è valida per un periodo di 12 mesi dalla data di concessione. All'importazione, l'esportatore si impegna ad utilizzare i fattori produttivi per l'esportazione del prodotto finito. Quando una società ha usato tutti i crediti concessi può chiedere un ulteriore credito, calcolato sulla base del 5 % del valore medio delle esportazioni dei tre anni precedenti.

(33) Quando una società riceve un credito, è autorizzata a importare fattori produttivi in esenzione doganale. Il governo indiano afferma, per quanto riguarda il requisito dell'utilizzatore effettivo, che le autorità doganali indiane sono in genere a conoscenza del fabbisogno generale d'importazione dell'importatore. Non esiste tuttavia una procedura di verifica per garantire il rispetto del requisito in questione.

(34) Quando tutti i crediti sono stati usati, la società deve pagare una tassa all'autorità competente.

c) Conclusione sul sistema di credito pre-esportazione

(35) Il sistema di credito di esame non è un sistema consentito di remissione/restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi del regolamento di base in quanto, nonostante l'esistenza del requisito dell'utilizzatore effettivo, il credito non è calcolato in relazione ai fattori produttivi da utilizzare realmente nel processo di produzione. Inoltre, non esiste un meccanismo o una procedura che consenta di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato e in che quantità. A norma dell'allegato II, parte II, punto 5 e dell'allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base, qualora si constati che la pubblica amministrazione del paese esportatore non ha istituito tale meccanismo, si rende necessario un ulteriore esame da parte del paese esportatore sulla base, rispettivamente, degli effettivi fattori produttivi consumati o delle effettive transazioni, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Il governo indiano non ha effettuato l'esame in questione. La Commissione, quindi, non ha esaminato se vi era o meno un'eccessiva restituzione degli oneri all'importazione sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto esportato.

(36) Il sistema costituisce una sovvenzione, in quanto il contributo finanziario dato dal governo indiano sotto forma di rinuncia ai dazi all'importazione conferisce un vantaggio ad una società che può importare merci in esenzione doganale. È una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è pertanto considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione per il credito pre-esportazione

(37) Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo del dazio normalmente dovuto sulle importazioni effettuate durante il periodo dell'inchiesta, ma non corrisposto in virtù del sistema. Per determinare l'intero vantaggio conferito dal sistema al beneficiario, si è proceduto ad adeguare detto importo sommando ad esso l'interesse per il periodo dall'inchiesta. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad una serie di sussidi, è stato ritenuto appropriato, per le stesse ragioni esposte sopra al punto 27, un tasso del 7,575 % pari alla metà del tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta. L'importo del vantaggio è stato ripartito sul totale delle esportazioni del periodo dell'inchiesta.

Una società si è avvalsa del sistema durante il periodo dell'inchiesta, con un vantaggio dello 0,05 %. Nel calcolare il vantaggio, è stata dedotta, come chiesto dalla società, la tassa necessaria per ottenere la sovvenzione. Un'altra società, Biochem Synergy, non ha fornito nessuna informazione verificabile in merito al sistema. A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni provvisorie relative alle sovvenzioni ricevute da detta società in virtù del sistema di credito pre-esportazione sono state elaborate in base ai dati disponibili. In assenza di altre informazioni attendibili da parte di fonti indipendenti e per evitare di premiare l'omessa collaborazione è stato ritenuto opportuno applicare alla società il tasso di vantaggio più elevato stabilito per gli altri esportatori che hanno collaborato, ossia lo 0,05 %.

e) Ammissibilità al credito post-esportazione

(38) Il sistema di credito post-esportazione è praticamente identico al libretto crediti sopra descritto. Possono beneficiare gli esportatori-produttori (ossia ogni produttore indiano esportatore) e gli operatori commerciali.

f) Attuazione pratica del sistema di credito post-esportazione

(39) Secondo questo sistema, ogni esportatore ammissibile può chiedere crediti calcolati in percentuale del valore dei prodotti finiti esportati. Tali aliquote sono state stabilite dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compresi quelli in questione, in base alle Standard Input/Output norms. Una licenza indicante l'importo del credito concesso è emessa automaticamente.

Il sistema di credito post-esportazione consente l'uso dei crediti per qualsiasi importazione successiva (ad es. di materie prime o beni capitali) non figurante nell'elenco restrittivo delle importazioni. I beni importati possono essere venduti sul mercato interno (subordinatamente al pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.

I crediti post-esportazione sono liberamente trasferibili. La licenza è valida per un periodo di 12 mesi dalla data di concessione.

(40) Quando tutti i crediti sono stati usati, la società deve pagare una tassa all'autorità competente.

g) Conclusione sul sistema di credito post-esportazione

(41) Il sistema è chiaramente condizionato all'andamento delle esportazioni. Quando una società esporta dei prodotti, ottiene un credito che può essere utilizzato per compensare l'importo dei dazi doganali pagabili su future importazioni di qualsiasi merce (materie prime o beni capitali). Come il libretto crediti, non è un sistema consentito di remissione/restituzione o di restituzione sostitutiva per le stesse ragioni esposte sopra al considerando 24. Il sistema costituisce una sovvenzione, in quanto il contributo finanziario dato dal governo indiano sotto forma di rinuncia ai dazi all'importazione conferisce un vantaggio ad una società che può importare merci in esenzione doganale. Si tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è pertanto considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

h) Calcolo dell'importo della sovvenzione per il credito post-esportazione

(42) Non sono emersi elementi di prova del fatto che durante il periodo dell'inchiesta le società abbiano beneficiato di crediti post-esportazione. Tuttavia, la società Biochem Synergy non ha fornito nessuna informazione verificabile in merito al sistema. A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni provvisorie relative alle sovvenzioni ricevute da detta società in virtù del sistema post-esportazione sono state elaborate in base ai dati disponibili. In assenza di altre informazioni attendibili da parte di fonti indipendenti e per evitare di premiare l'omessa collaborazione, è stato applicato un tasso del 3,75 %. Tale tasso è stato calcolato sulla base dell'effettivo tasso del 15 % applicabile per le esportazioni di cefalexina (unico prodotto esportato dalla società) e in considerazione del fatto che il sistema era in vigore soltanto per l'ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta.

4. Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali

(43) Un altro strumento della politica in materia di esportazione e importazione che comporta un'assistenza all'esportazione è il sistema di esenzione per i beni capitali, introdotto il 1° aprile 1990 e modificato il 5 giugno 1995.

a) Ammissibilità

(44) Possono beneficiare di questo sistema gli esportatori-produttori (ossia ogni produttore indiano esportatore) e gli operatori commerciali. Dal 1° aprile 1997 ne possono beneficiare anche i produttori collegati a operatori commerciali.

b) Attuazione pratica

(45) Per beneficiare del sistema, una società deve fornire alle autorità competenti informazioni particolareggiate sul tipo e sul valore dei beni capitali che devono essere importati. A seconda dei livelli di esportazione che si impegna a realizzare, la società è autorizzata a importare beni capitali a dazio nullo o ridotto. Una licenza che autorizza l'importazione ad aliquote preferenziali è rilasciata automaticamente.

(46) Per soddisfare l'obbligo di esportazione, nella produzione dei beni esportati devono essere stati utilizzati i beni capitali importati.

(47) Per ottenere una licenza occorre pagare la tassa di domanda.

c) Conclusioni sul sistema di esenzione per i beni capitali

(48) Il sistema rappresenta una sovvenzione compensabile, in quanto il pagamento da parte di un esportatore di un dazio ridotto o nullo costituisce un contributo finanziario del governo indiano, la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario con la riduzione dei dazi pagabili o la totale esenzione dal pagamento dei dazi all'importazione.

(49) La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto non può essere ottenuta senza un impegno ad esportare merci, ed è pertanto considerata specifica.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(50) Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo del dazio dovuto sui beni capitali importati non corrisposto, ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di detti beni capitali nell'industria degli antibiotici. Tale periodo è stato determinato usando la media ponderata (sulla base del volume di produzione dei prodotti interessati) dei periodi di ammortamento dei beni capitali effettivamente importati nel quadro del sistema da ciascuna società; è stato in tal modo stabilito un periodo normale di ammortamento di 10 anni. L'importo così calcolato imputabile al periodo dell'inchiesta è stato adeguato sommando ad esso gli interessi per il periodo dell'inchiesta in modo da determinare l'intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad un sussidio unico, è stato ritenuto appropriato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta, ossia il 15,15 %. L'importo ottenuto è stato ripartito sul totale delle esportazioni del periodo dell'inchiesta.

Tre società hanno beneficiato del sistema durante il periodo dell'inchiesta e ottenuto sovvenzioni comprese tra lo 0,03 % e l'1,17 %. Nessuna delle società ha chiesto la deduzione della tassa di domanda o di altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla.

5. Zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione

(51) Un altro strumento della politica in materia di esportazione e importazione che comporta un'assistenza all'esportazione è il sistema relativo alle zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione, introdotto il 22 giugno 1994.

a) Ammissibilità

(52) Le società situate nelle sette zone franche individuate che si impegnano ad esportare almeno il 75 % della loro produzione possono beneficiare di determinati vantaggi. Gli stessi vantaggi sono accessibili anche alle unità orientate all'esportazione che possono essere situate ovunque in India (dette anche «zone franche autonome»). Queste ultime sono unità franche soggette alla vigilanza delle autorità doganali. A decorrere dal 1° aprile 1997 anche le società dei parchi tecnologici per la produzione di hardware e software sono ammissibili a vantaggi simili a quelli cui possono accedere le società delle zone franche e le unità orientate all'esportazione.

b) Attuazione pratica

(53) Le società situate nelle zone franche e le unità orientate all'esportazione possono ottenere i seguenti vantaggi:

- sospensione della riscossione dei dazi dovuti sugli acquisti di beni capitali durante i periodi di vincolo;

- esenzione dai dazi doganali dovuti sugli acquisti di materie prime e beni di consumo;

- esenzione dalle imposte indirette sui beni acquistati da fonti locali;

- rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagate sui beni acquistati in ambito locale.

Le società situate nelle zone franche e le società che desiderano beneficiare del trattamento previsto per le unità orientate all'esportazione devono presentare una domanda alle autorità competenti. La domanda deve indicare, tra l'altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore delle esportazioni previsto, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accettano la domanda della società, questa viene informata dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Le società delle zone franche e le unità orientate all'esportazione possono essere produttrici di qualsiasi prodotto. Il riconoscimento come società di una zona franca o come unità orientata all'esportazione è valido per un periodo di cinque anni. Esso può essere rinnovato per ulteriori periodi.

c) Conclusioni sulle zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione

(54) Il sistema in esame comporta la concessione di sovvenzioni compensabili, in quanto le agevolazioni concesse costituiscono contributi finanziari del governo indiano, l'amministrazione rinuncia a entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario. Le agevolazioni concesse riguardano la sospensione della riscossione dei dazi dovuti sui beni capitali durante il periodo di vincolo, l'esenzione dai dazi doganali dovuti sulle materie prime e sui beni di consumo, l'esenzione dalle imposte indirette sui beni acquistati da fonti locali e il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati in ambito locale. Per quanto riguarda la sospensione della riscossione dei dazi sui beni capitali, si considera che essa ha gli stessi effetti di un'esenzione in quanto, fintantoché gli obblighi d'esportazione non sono assolti, è unicamente la società a decidere a sua discrezione se e quando svincolare i beni capitali.

(55) Tutte le sovvenzioni suindicate sono condizionate, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto non possono essere ottenute senza accettazione da parte della società di un obbligo di esportazione, e pertanto sono considerate specifiche.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(56) Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo dei dazi o delle imposte normalmente dovuti sui beni importati o acquistati in ambito locale (ossia materie prime e beni capitali) durante il periodo dell'inchiesta. Per determinare l'intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema, si è proceduto ad adeguare l'importo suddetto sommando ad esso l'interesse per il periodo dell'inchiesta. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad una serie di sussidi, per le materie prime è stato ritenuto appropriato, per le stesse ragioni esposte sopra al punto 27, un tasso del 7,575 %, pari alla metà del tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta. Per i beni capitali, essendo la sovvenzione equivalente ad un sussidio unico, è stato ritenuto appropriato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta, ossia il 15,15 %, e tale importo è stato ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di tali beni capitali nell'industria degli antibiotici (ossia 10 anni), come esposto sopra al considerando 50. L'importo del vantaggio così determinato imputabile al periodo dell'inchiesta è stato ripartito sul totale delle esportazioni effettuate durante tale periodo.

Una società, Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, è riconosciuta come unità orientata all'esportazione. Essa ha beneficiato di tutte le agevolazioni previste dal sistema ad un tasso del 34,38 %.

6. Esenzione dall'imposta sul reddito

(57) La legge sull'imposta sul reddito del 1961 costituisce la base giuridica del sistema in oggetto. Detta legge, modificata ogni anno dalla legge finanziaria, pone la base per la riscossione delle imposte e per diverse esenzioni/detrazioni che possono essere chieste. Tra le esenzioni che possono essere chieste dalle imprese vi sono quelle di cui alle sezioni 10A, 10B e 80 HHC della legge.

a) Ammissibilità

(58) L'esenzione a norma della sezione 10A può essere chiesta dalle imprese situate nelle zone di libero scambio. L'esenzione a norma della sezione 10B può essere chiesta dalle unità orientate all'esportazione. L'esenzione a norma della sezione 80HHC può essere chiesta da qualsiasi impresa esportatrice di beni.

b) Attuazione pratica

(59) Per beneficiare delle detrazioni/esenzioni suindicate una società deve presentare la relativa domanda al momento della presentazione della denuncia dei redditi all'amministrazione finanziaria alla fine dell'anno fiscale. L'anno fiscale va dal 1° aprile al 31 marzo. La denuncia dei redditi deve essere presentata all'amministrazione entro il 30 novembre successivo. L'accertamento definitivo da parte di quest'ultima può richiedere fino a tre anni dalla presentazione della denuncia dei redditi. Una società può chiedere soltanto una delle detrazioni previste dalle tre sezioni sopracitate.

In base alle sezioni 10A, 10B e 80 HHC le società possono chiedere l'esenzione dall'imponibilità per i profitti realizzati sulle vendite per esportazione. In base alle sezioni 10A e 10B soltanto, per le società costituite dopo il 1° aprile 1994, il 25 % delle vendite può essere effettuato in India, ma la società può comunque beneficiare di un'esenzione del 100 % dall'imponibilità per i profitti realizzati su tutte le vendite (ossia quelle per esportazione e quelle sul mercato indiano); le società costituite prima del 1° aprile 1994 possono chiedere una detrazione proporzionale dal reddito imponibile basata sul rapporto tra vendite interne o vendite per esportazione.

c) Conclusioni sul sistema di esenzione dall'imposta sul reddito

(60) Alla lettera e) dell'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione (allegato I del regolamento di base) figura «l'esenzione totale o parziale . . . riferit[a] alle esportazioni, da imposte dirette». Con il sistema in esame il governo indiano dà un contributo finanziario alla società rinunciando ad entrate sotto forma di imposte dirette che sarebbero dovute se la società non avesse chiesto l'esenzione dall'imposta sul reddito. Questo contributo finanziario conferisce un vantaggio al beneficiario riducendone la soggettività tributaria.

(61) La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto comporta l'esenzione dei profitti realizzati sulle vendite per esportazione, ed è pertanto considerata specifica.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(62) Come indicato sopra al considerando 59, le domande di esenzione ai sensi delle sezioni 10A, 10B e 80HHC devono essere presentate al momento della presentazione della denuncia dei redditi alla fine dell'anno fiscale. Poiché in India l'anno fiscale va dal 1° aprile al 31 marzo, si considera appropriato calcolare il vantaggio conferito dal sistema sulla base dell'anno fiscale 1996/1997 (dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997) che comprende nove mesi del periodo dell'inchiesta. Il vantaggio conferito agli esportatori è stato pertanto calcolato in base alla differenza tra l'importo delle imposte normalmente dovute con e senza il beneficio dell'esenzione. È stato tenuto conto del fatto che alcune società sono soggette al pagamento dell'imposta alternativa minima, che rappresenta un modo alternativo di calcolare l'imposta dovuta in base alla legge sull'imposta sul reddito. L'aliquota dell'imposta sulle società applicabile durante l'anno fiscale in questione era del 43 %. Per determinare l'intero vantaggio conferito al beneficiario, si è proceduto ad adeguare tale importo sommando ad esso l'interesse per il periodo dell'inchiesta. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad un sussidio unico, è stato ritenuto appropriato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta, ossia il 15,15 %. L'importo così ottenuto è stato ripartito sul totale delle esportazioni effettuate durante l'anno fiscale 1996/1997. Per le esenzioni a norma delle sezioni 10A e 10B della legge, anche se in base a dette sezioni si possono effettuare risparmi proporzionali d'imposta in relazione alle vendite sul mercato interno, si considera che, essendo il sistema condizionato all'andamento delle esportazioni, il totale dei risparmi d'imposta deve essere ripartito soltanto sulle vendite per esportazione.

Durante l'anno fiscale 1996/1997 una società ha beneficiato del sistema con riferimento alla sezione 10B ottenendo un vantaggio del 2,88 % e sei società hanno beneficiato del sistema con riferimento alla sezione 80HHC ottenendo sovvenzioni comprese tra lo 0,82 % e il 6,46 %.

7. Importo delle sovvenzioni compensabili

(63) L'importo delle sovvenzioni compensabili per ciascuno degli esportatori soggetti all'inchiesta è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

(64) Secondo le informazioni in possesso della Commissione al momento dell'apertura del procedimento, i produttori comunitari denunzianti rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione totale del prodotto in questione nella Comunità. Si è pertanto considerato che essi costituivano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base.

(65) Alcune parti interessate hanno sostenuto che i produttori comunitari denunzianti non rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria del prodotto simile ai sensi del regolamento di base, in quanto la società Gist-Brocades BV, Delft, Paesi Bassi, produttore leader di antibiotici, non faceva parte dei denunzianti. Le suddette parti hanno contestato la posizione dei denunzianti e ogni successiva risultanza sul pregiudizio in relazione all'industria comunitaria.

Da un ulteriore esame della questione mediante un questionario è risultato che la Gist-Brocades BV aveva costantemente ridotto la sua produzione del prodotto in questione nella Comunità durante il periodo esaminato ed aveva invece concentrato la sua attività sull'importazione del prodotto da consociate e imprese associate situate fuori della Comunità.

Inoltre, sulla base dei dati disponibili la Commissione ha stabilito che oltre ai produttori denunzianti e alla Gist-Brocades BV non vi sono nella Comunità altri produttori importanti del prodotto in questione, in quanto gli unici altri produttori comunitari di detto prodotto non lo vendono come tale, ma lo producono per uso interno, ossia lo incorporano in prodotti finiti per somministrazione.

Si può pertanto concludere che i produttori comunitari denunzianti (in appresso «l'industria comunitaria») rappresentano tutta o quasi tutta la produzione comunitaria del prodotto in questione.

E. PREGIUDIZIO

1. Consumo nella Comunità

(66) Nel calcolare il consumo comunitario apparente del prodotto in questione, la Commissione ha sommato:

- il volume totale delle vendite del prodotto in questione nella Comunità effettuate dai produttori comunitari denunzianti; e

- il totale delle importazioni nella Comunità del prodotto in questione da tutti i paesi terzi, compresa l'India.

(67) Al fine di stabilire per l'intero periodo esaminato cifre coerenti relative alla Comunità allargata di 15 Stati membri, il totale delle importazioni è stato calcolato in base alle pertinenti statistiche Eurostat, relative ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 e ex 2941 90 00, combinate con le statistiche nazionali di Austria, Finlandia e Svezia prima della loro adesione alla Comunità. Occorre notare che uno Stato membro aveva chiesto la segretezza delle statistiche relative alle importazioni del prodotto in questione e che pertanto esse non erano immediatamente disponibili. Tuttavia, lo Stato membro in questione ha acconsentito a fornire i dati alla Commissione, a titolo riservato e unicamente ai fini della presente inchiesta. Pertanto tutte le cifre relative alle importazioni del prodotto in questione nella Comunità figuranti qui di seguito sono date in forma indicizzata.

(68) Su tale base, è risultato che il consumo comunitario apparente del prodotto in questione tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta è aumentato del 54,6 %.

2. Fattori e considerazioni relativi alle importazioni sovvenzionate

a) Volume e quota di mercato delle importazioni sovvenzionate

(69) Tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni sovvenzionate del prodotto in questione originario dell'India è aumentato quasi del 300 %. Nello stesso periodo la quota di mercato comunitario detenuta da tali importazioni è aumentata del 157 %. Quanto allo stato di paese in via di sviluppo dell'India e all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, è stato accertato che il volume delle importazioni dall'India nel periodo dell'inchiesta era considerevolmente superiore al 4 % del totale delle importazioni del prodotto simile nella Comunità.

b) Prezzi delle importazioni sovvenzionate

(70) I dati aggregati di Eurostat e degli istituti statistici nazionali di Austria, Finlandia e Svezia mostrano che tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta il prezzo all'importazione del prodotto in questione originario dell'India è diminuito del 40 %. Tuttavia, poiché i codici NC sopracitati possono anche comprendere gli antibiotici ad ampio spettro in questione in forme finite, un confronto dei prezzi sulla base dei dati Eurostat non è realmente significativo, ma deve essere considerato come semplice indicazione di una tendenza al ribasso dei prezzi.

(71) Per il periodo dell'inchiesta i servizi della Commissione hanno confrontato i prezzi delle vendite dei produttori-esportatori con i prezzi dei produttori comunitari denunzianti. Per i produttori-esportatori, in assenza di dazi doganali pagabili all'importazione, i prezzi sono stati basati sui prezzi all'esportazione cif. Per un importatore collegato, è stato effettuato un confronto tra i prezzi praticati nei confronti del primo acquirente indipendente della Comunità e i prezzi dei produttori comunitari denunzianti.

(72) I prezzi dei produttori comunitari denunzianti sono stati adeguati, sulla base dei dati disponibili, ad uno stadio che si sapeva essere comparabile allo stadio delle esportazioni indiane, ossia franco fabbrica, detraendo le spese di trasporto e assicurazione. Sono stati inoltre detratti le riduzioni e gli sconti concessi e le commissioni pagate per le vendite.

(73) Alcune parti interessate hanno sostenuto che nel confrontare i prezzi dei produttori-esportatori con i prezzi dell'industria comunitaria si doveva effettuare un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, in quanto la maggior parte delle vendite dei produttori-esportatori era effettuata a operatori commerciali, mentre la maggior parte delle vendite dell'industria comunitaria era effettuata a utilizzatori finali. Tuttavia non sono stati forniti elementi sufficienti a giustificare tale richiesta e nella fase attuale non è stato possibile prenderla in considerazione. Inoltre, le informazioni fornite nelle risposte al questionario della Commissione dai produttori-esportatori che hanno collaborato indicano che i produttori-esportatori effettuavano vendite sia a grossisti che ad utilizzatori finali della Comunità. Sulla base di tali informazioni non è stato possibile distinguere regolarmente livelli diversi di prezzo tra le vendite agli operatori e quelle agli utilizzatori finali.

(74) Occorre notare che le vendite sono effettuate a pronti e quindi i prezzi variano durante tutto l'anno secondo la pressione sul mercato. Alcuni fattori come le fluttuazioni dei tassi di cambio possono incidere sulle tendenze del mercato a seconda del momento in cui il contratto viene concluso. I livelli di prezzo delle importazioni indiane sono stati esaminati, su base mensile, per tutto il periodo dell'inchiesta. Da tale analisi è emersa l'esistenza di una continua sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta, con una punta durante il secondo trimestre del 1997. Di conseguenza, i margini di sottoquotazione dei prezzi sono un'indicazione della continua pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane nel mercato comunitario.

(75) I risultati del confronto, espressi in percentuale dei prezzi di vendita dei produttori comunitari denunzianti durante il periodo dell'inchiesta, mostrano considerevoli margini di sottoquotazione dei prezzi. Con riferimento alle società, sono stati accertati margini compresi tra lo 0 % e l'11,8 %.

3. Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione, capacità produttiva e utilizzazione degli impianti

(76) Complessivamente, la produzione del prodotto in questione da parte dell'industria comunitaria è aumentata da 3 698 t nel 1993 a 4 795 t nel periodo dell'inchiesta, con un incremento del 30 %. L'aumento della produzione è per lo più imputabile ai mercati d'esportazione; le esportazioni verso paesi terzi sono infatti aumentate da 2 122 t nel 1993 a 3 215 t nel periodo dell'inchiesta, evoluzione che corrisponde ad un incremento del 52 % delle esportazioni del prodotto in questione effettuate dall'industria comunitaria.

(77) Il coefficiente di utilizzazione degli impianti si è stabilmente mantenuto ad un livello relativamente elevato. Pari al 92 % nel 1993, è sceso all'87 % nel 1994, per poi salire al 95 % nel 1995 e 1996 e diminuire leggermente tornando al 92 % nel periodo dell'inchiesta. Un coefficiente di utilizzazione così elevato è comune in questo tipo di industria. Il fatto che l'industria comunitaria sia riuscita ad accrescere la produzione senza aumentare in misura significativa la sua capacità produttiva va sottolineato, in quanto è dovuto ad una maggiore efficienza, soprattutto sotto forma di migliore rendimento.

b) Vendite e quota di mercato

(78) Durante il periodo esaminato il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è aumentato da 1 040 t nel 1993 a 1 253 t nel periodo dell'inchiesta, con un incremento del 21 % soltanto. Queste tendenze vanno considerate in rapporto all'incremento del consumo comunitario apparente totale, pari, per lo stesso periodo, al 54,6 %.

Dal confronto tra il volume delle vendite nella Comunità e il consumo comunitario apparente risulta che la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è passata dal 25 % nel 1993 al 18,1 % nel 1996 per poi aumentare leggermente al 19,5 % nel periodo dell'inchiesta, con una diminuzione complessiva di 5,5 punti percentuali, corrispondente ad un calo del 22 %.

c) Scorte

(79) Anche se non è consuetudine dell'industria comunitaria tenere scorte di sostanze attive come gli antibiotici ad ampio spettro (soggetti a «date di scadenza») e il livello delle scorte è risultato marginale per tutto il periodo dell'inchiesta, sono stati riscontrati alcuni aumenti del livello delle giacenze, che coincidevano con i periodi di incremento delle importazioni indiane.

d) Prezzi e redditività dei produttori comunitari denunzianti

(80) Tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti del 4 %.

(81) La redditività complessiva del prodotto in questione sul mercato comunitario è aumentata dal 16,8 % del giro d'affari nel 1993 al 21,1 % nel 1994 per poi diminuire costantemente fino al 5,6 % durante il periodo dell'inchiesta. Nella fattispecie, questo calo di redditività si considera particolarmente grave vista la necessità per l'industria comunitaria di essere in grado di investire in attività di ricerca e sviluppo (in appresso «R& S») per migliorare il processo di produzione dei prodotti esistenti e, soprattutto, di finanziare la ricerca al fine di portare nuovi prodotti sul mercato.

(82) Si ritiene inoltre che senza la maggiore efficienza raggiunta sotto forma di migliore rendimento l'industria comunitaria avrebbe subito perdite. Non si può tuttavia presumere che l'industria comunitaria continuerà a realizzare in futuro simili aumenti di produttività, tanto più che il calo dei livelli di profitto inciderà sul livello delle risorse disponibili per le attività di R& S.

e) Occupazione

(83) L'occupazione è rimasta stabile per tutto il periodo esaminato. Le persone occupate dall'industria comunitaria nella fabbricazione del prodotto in questione erano 1 166 nel 1993 e 1 173 nel periodo dell'inchiesta, dati che corrispondono ad un incremento dello 0,5 %.

4. Conclusione

(84) Nonostante l'aumento della sua produzione e la conseguente riduzione dei suoi costi unitari, l'industria comunitaria ha registrato una costante erosione della sua quota di mercato comunitario dal 25 % nel 1993 al 18,1 % nel 1996, seguita da un aumento al 19,5 % nel periodo dell'inchiesta.

(85) Su tale base, si considera che la pressione esercitata sui prezzi dell'industria comunitaria, che sono diminuiti del 4 % tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta, ha determinato la precaria situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Occorre notare che il mercato degli antibiotici semisintetici in questione, che sono un prodotto sfuso, è fortemente sensibile ai prezzi e reagisce prontamente a qualsiasi pressione al ribasso.

(86) La pressione sui prezzi ha determinato un calo della redditività dell'industria comunitaria, diminuita del 66,5 % tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta. Quest'ultimo dato è particolarmente preoccupante in quanto nell'industria farmaceutica l'utile minimo necessario sul giro d'affari è il 15 %. Una continua impossibilità per l'industria comunitaria di realizzare tale obiettivo determinerebbe un costante aggravamento della sua situazione fino a compromettere la sua capacità di essere competitiva.

(87) Alla luce delle precedenti considerazioni, si è concluso che, complessivamente, l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

(88) A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni indiane sovvenzionate e se esso sia imputabile, totalmente o in parte, ad altri fattori.

(89) Occorre ricordare che gli antibiotici prodotti nella Comunità e gli antibiotici importati sono direttamente concorrenti tra loro, essenzialmente sulla base del prezzo. Infatti il prodotto in questione è un prodotto sfuso e inoltre non vi sono differenze di rilievo a livello di qualità o impieghi tra il prodotto importato e il prodotto fabbricato nella Comunità. In tale contesto, la differenza di prezzo è il fattore che maggiormente determina le vendite. Anche quantitativi relativamente modesti offerti a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari denunzianti possono avere un notevole effetto negativo sul mercato.

2. Effetto delle importazioni sovvenzionate

(90) L'industria comunitaria ha dovuto far fronte agli effetti sfavorevoli della presenza di importazioni sovvenzionate sul mercato comunitario sin dall'inizio del periodo esaminato e in maggior misura dal 1995.

È infatti emerso che nel periodo esaminato le importazioni indiane sono aumentate quasi del 300 %. L'India è ora il secondo maggior esportatore del prodotto in questione verso la Comunità.

(91) Per quanto riguarda i prezzi, è stato stabilito, sulla base delle operazioni d'esportazione verificate, che nel periodo esaminato i prezzi delle importazioni indiane sono diminuiti.

(92) Si è inoltre accertato che l'impossibilità per l'industria comunitaria di mantenere la sua redditività ha coinciso con la crescita del volume delle importazioni sovvenzionate dall'India. In un mercato sensibile ai prezzi, tale politica di prezzi bassi ha avuto l'effetto di deprimere i prezzi dell'industria comunitaria.

(93) È stato infatti constatato che in seguito alla sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni indiane l'industria comunitaria ha dovuto adeguare i propri prezzi al ribasso. Tale comportamento difensivo dell'industria comunitaria si spiega col fatto che per questo prodotto a costi fissi elevati essa doveva assolutamente proteggere il suo volume di produzione mantenendo la sua quota di mercato e non poteva rischiare aumenti dei costi unitari in seguito a perdite di volume delle vendite.

(94) Si è pertanto concluso che durante il periodo esaminato le importazioni sovvenzionate dall'India hanno avuto un impatto considerevolmente negativo sulla situazione dell'industria comunitaria, in particolare a livello di redditività.

3. Effetto di altri fattori

(95) Sono stati anche esaminati, oltre alle importazioni a basso prezzo dall'India, altri fattori che avrebbero potuto dar luogo o contribuire alla precaria situazione dell'industria comunitaria, in particolare l'incidenza delle importazioni da paesi diversi dall'India.

a) Importazioni da altri paesi terzi

(96) Tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta le importazioni da paesi non interessati dal presente procedimento sono aumentate del 56,4 %, incremento vicino a quello del 54,6 % registrato dal consumo comunitario. Tra i paesi terzi, il principale fornitore del mercato comunitario erano gli Stati Uniti d'America (USA), la cui quota di mercato è aumentata quasi del 100 %. Un altro importante fornitore del mercato comunitario era la Repubblica popolare cinese, la cui quota di mercato comunitario tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta è diminuita del 43 %. Per quanto riguarda i prezzi, il prezzo medio delle importazioni diverse da quelle originarie dell'India, secondo i dati Eurostat, era considerevolmente superiore ai prezzi delle importazioni indiane, anche se questa asserzione deve essere ridimensionata in quanto si ritiene che le importazioni dagli USA comprendevano sostanziali quantitativi in forme finite, di valore più elevato.

(97) Si è quindi ritenuto che le importazioni di provenienza diversa dall'India non potevano essere considerate la causa della precaria situazione dell'industria comunitaria. In base a tale considerazione è stato concluso che l'incidenza delle importazioni da altri paesi terzi non era tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni indiane sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

b) Andamento del consumo sul mercato comunitario

(98) Occorre ricordare che tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta il consumo del prodotto in questione sul mercato comunitario è aumentato del 54,6 %. Pertanto, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non può essere attribuito ad una contrazione della domanda sul mercato comunitario.

c) Eccesso di capacità dell'industria comunitaria

(99) Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'industria comunitaria aveva sviluppato un eccesso di capacità per il prodotto in questione e che questa era una delle principali cause della tendenza negativa dei prezzi. Dall'inchiesta è tuttavia risultato che l'aumento della capacità produttiva dei produttori comunitari denunzianti, ben lungi dall'essere eccessivo, è stato in realtà inferiore a quello del consumo comunitario. Occorre anche tener presente che l'industria comunitaria deve aumentare la sua capacità ad un tasso che le consenta di soddisfare il previsto incremento della domanda sul mercato comunitario e mondiale. Infatti, ovviare a breve termine a carenze di capacità è molto difficile a causa del considerevole costo di capitale e dei lunghi periodi di tempo necessari per la messa in uso di nuovi impianti. Se esiste un eccesso di capacità sul mercato mondiale per il prodotto in questione, esso è stato causato dallo sviluppo di nuove capacità produttive in India e nella Repubblica popolare cinese piuttosto che nella Comunità.

d) Competitività dell'industria comunitaria

(100) La competitività dell'industria comunitaria, che è tra le prime del mondo per il prodotto in oggetto, è indubbia. Ne sono prova sia i suoi risultati sui mercati d'esportazione sia la riduzione dei costi e il conseguente aumento di produttività, che almeno in parte sono dovuti ai suoi sforzi in materia di R& S. Occorre anche notare che l'industria comunitaria è riuscita ad accrescere il suo volume di produzione del 30 % mantenendo nel contempo l'occupazione ad un livello stabile.

Inoltre, anche se i processi di produzione sono difficili da confrontare in sé, si è potuto accertare che per il prodotto in questione fabbricato nella Comunità non risultavano inefficienze in termini di costo per tonnellata.

e) Fluttuazione del prezzo di alcune materie prime

(101) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria era dovuto principalmente alle fluttuazioni del prezzo di una materia prima, la penicillina G, sul mercato mondiale.

(102) La questione è stata attentamente esaminata. Occorre ricordare innanzitutto che la penicillina G, pur essendo una materia prima essenziale per la fabbricazione del prodotto in questione, non è indispensabile in quanto esistono materie prime alternative. A tale riguardo, l'inchiesta ha accertato che uno dei produttori comunitari denunzianti il quale anziché penicillina G usa penicillina V per la produzione dell'amoxicillina e dell'ampicillina non era, per quanto riguarda le risultanze sul pregiudizio, in una situazione molto diversa da quella degli altri due produttori comunitari denunzianti che usano la penicillina G. Inoltre, le parti che hanno sollevato la questione hanno precisato che la loro osservazione era basata sulla considerazione che nei periodi in cui i prezzi della materia prima (penicillina G) diminuivano i produttori integrati ne risentivano, mentre i produttori che acquistavano la penicillina G da fonti esterne erano meno colpiti. Tuttavia dall'inchiesta è emerso che uno dei produttori comunitari denunzianti che usava come materia prima la penicillina G non era un produttore integrato e acquistava tale materia prima a prezzi di mercato. Poiché la situazione di questo produttore non era molto diversa dalla media dell'industria comunitaria non era possibile attribuire il pregiudizio subito dall'industria comunitaria alla diminuzione dei prezzi della penicillina G. Infine, occorre ricordare che il calo dei prezzi della penicillina G è in gran parte imputabile allo sviluppo di nuove capacità in India.

(103) Pertanto, salvo ulteriori elementi di prova relativi alla questione, si è concluso che l'eventuale effetto delle fluttuazioni del prezzo della penicillina G sul mercato mondiale non poteva aver annullato il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate originarie dell'India e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

4. Conclusione

(104) Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che, anche se altri fattori possono aver contribuito a deprimere il mercato del prodotto in questione, le importazioni sovvenzionate dall'India, considerate isolatamente, hanno comunque causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria. Infatti si ritiene che senza il vantaggio delle sovvenzioni la sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria da parte delle importazioni indiane non avrebbe potuto aver luogo o quantomeno non al livello accertato e, quindi, non avrebbe potuto essere causa di un pregiudizio per l'industria comunitaria. Questa conclusione è basata sui vari elementi suesposti, in particolare i quantitativi e i prezzi, che hanno comportato una forte pressione al ribasso sui prezzi del prodotto in questione nel mercato comunitario e in particolare sui prezzi e la redditività dell'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

(105) La Commissione ha esaminato, sulla base di tutti gli elementi di prova presentati, se nonostante le conclusioni sugli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate vi fossero valide ragioni per concludere che nella fattispecie l'imposizione di misure non era nell'interesse della Comunità. A tal fine, a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l'effetto di eventuali misure per tutte le parti interessate dal procedimento e le conseguenze della mancata adozione di misure. Per valutare se era nell'interesse della Comunità istituire delle misure, è stato inviato un questionario agli utilizzatori e agli importatori del prodotto in questione, ai fornitori delle materie prime a monte e alla Gist-Brocades BV.

2. Interesse dell'industria comunitaria

(106) Come indicato sopra, l'industria comunitaria produttrice del prodotto in questione ha dovuto far fronte a difficoltà legate alla presenza delle importazioni indiane sovvenzionate. Occorre ricordare sia il fatto che i produttori comunitari denunzianti sono leader mondiali per il prodotto in questione sia l'andamento positivo delle loro esportazioni, in quanto sono chiari indicatori della competitività dell'industria comunitaria.

(107) Si ritiene che, in assenza di misure volte a correggere gli effetti delle importazioni sovvenzionate, l'industria comunitaria continuerà a dover far fronte alla sottoquotazione dei prezzi e alla conseguente depressione dei prezzi che ha condotto al deterioramento della sua redditività. Qualora si consentisse il proseguimento di tale situazione, i produttori comunitari denunzianti non potrebbero fare altro che chiudere definitivamente alcune linee di produzione o addirittura interi impianti utilizzati esclusivamente per la produzione degli antibiotici oggetto della presente inchiesta.

Anche se probabilmente la mancata adozione di misure non comprometterebbe la sopravvivenza dei produttori comunitari denunzianti in quanto nella maggior parte dei casi l'industria comunitaria produce altri prodotti e fa parte di grandi gruppi, gli impianti sopracitati che rischiano una chiusura immediata occupano 1 173 persone e sono per lo più situate in aree della Comunità che non offrono o quasi possibilità alternative di occupazione. Ovviamente la chiusura di tali impianti, in ogni caso non determinata da normali condizioni di concorrenza, non sarebbe nell'interesse della Comunità.

3. Interesse di altre società della Comunità

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 398R1204.1

(108) Come indicato sopra, è stato inviato un questionario al produttore comunitario Gist-Brocades BV, leader mondiale nel campo degli antibiotici semisintetici, per accertare il suo volume di produzione nella Comunità e il volume delle sue importazioni da paesi terzi, nonché per valutare l'incidenza dell'imposizione di misure sulla sua attività. Occorre ricordare che la Gist-Brocades BV non faceva parte dei denunzianti e non è quindi stata inclusa (peraltro non avrebbe potuto esserlo) nella definizione dell'industria comunitaria ai fini dell'inchiesta sul pregiudizio. Nella sua risposta questa società, che negli ultimi anni ha ridotto il suo volume di produzione degli antibiotici in questione nella Comunità, ha affermato che avrebbe pienamente sostenuto l'istituzione di misure compensative qualora dall'inchiesta fosse emerso che tali misure erano giustificate.

4. Interesse degli importatori/operatori commerciali

(109) Come indicato sopra, è stato inviato un questionario a tutti gli importatori/operatori commerciali noti del prodotto in esame, ma uno solo di essi ha fornito risposte valide. Dalle informazioni ottenute finora risulta che gli importatori/operatori della Comunità acquistano il prodotto in questione da svariate fonti, tra cui l'India e l'industria comunitaria.

Poiché non vi sono fondamentali differenze di qualità tra il prodotto importato dall'India o da altri paesi e quello fabbricato nella Comunità, si ritiene che per gli importatori/operatori della Comunità non sarebbe difficile ottenere il prodotto da altre fonti nonché dall'India, specialmente in quanto non vi è scarsità di offerta sul mercato mondiale.

(110) Inoltre, alla domanda circa gli effetti che l'eventuale istituzione di misure compensative avrebbe potuto avere sulla sua attività, nessun importatore/operatore ha risposto che l'istituzione di tali misure avrebbe probabilmente avuto conseguenze negative.

Su tale base si deve provvisoriamente concludere che l'istituzione di misure compensative non dovrebbe colpire in misura significativa gli importatori/operatori della Comunità.

5. Interesse dei fornitori a monte

(111) Al fine di valutare il probabile effetto dell'istituzione di misure compensative sui fornitori a monte dell'industria comunitaria è stato inviato un questionario a tutti i fornitori a monte noti. In totale sono stati inviati sei questionari, tre dei quali sono stati compilati. Le tre società che hanno risposto producono varie materie prime che sono incorporate nel prodotto in questione, quali sciroppi di zucchero, sali e svariate sostanze chimiche. Queste materie prime sono vendute sul mercato comunitario ai produttori comunitari denunzianti, ma sono anche, nel caso di una società, esportate in India. Alla domanda circa il possibile impatto di eventuali misure compensative sulla loro attività, le tre società che hanno compilato il questionario hanno risposto che tali misure avrebbero potuto avere un impatto positivo sotto forma di aumento delle ordinazioni dell'industria comunitaria.

Si può pertanto provvisoriamente concludere che l'istituzione di misure compensative non avrebbe comunque ripercussioni negative, ma avrebbe probabilmente un effetto positivo per i produttori comunitari delle materie prime che sono incorporate nel prodotto in questione.

6. Interesse degli utilizzatori del prodotto in questione

(112) Un questionario è stato inviato anche a cinque utilizzatori comunitari noti del prodotto in questione. Tre di questi utilizzatori che sono società farmaceutiche produttrici di prodotti a valle in cui sono incorporati gli antibiotici in questione hanno fornito risposte valide. Da tali risposte risulta che gli utilizzatori a valle, pur ammettendo che l'istituzione di misure potrebbe aumentare il prezzo delle loro materie prime, non sono contrari all'imposizione di misure compensative sulle importazioni indiane. Uno degli utilizzatori sembrava addirittura favorevole all'imposizione di misure compensative, in quanto aveva delle difficoltà nel vendere i suoi prodotti a causa della concorrenza da parte di prodotti in cui erano incorporati gli antibiotici oggetto di sovvenzioni importati a basso prezzo.

(113) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'incidenza di qualsiasi eventuale misura sugli utilizzatori del prodotto in questione sarebbe trascurabile.

7. Conclusione

(114) Esaminati i vari interessi in causa e tutti gli aspetti di cui sopra, la Commissione provvisoriamente conclude che non esistono ragioni valide per non adottare misure contro le importazioni in questione in modo da ripristinare un mercato competitivo caratterizzato da pratiche leali in materia di determinazione dei prezzi ed evitare un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

H. MISURE PROPOSTE

(115) Al fine di determinare il livello del dazio provvisorio è stato tenuto conto del livello di sovvenzione accertato e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(116) Poiché il pregiudizio consisteva essenzialmente nel caso dei prezzi e dei profitti, si è considerato che esso sarebbe stato eliminato con la determinazione di un livello di prezzo non pregiudizievole, ossia un livello di prezzo quale si sarebbe avuto in assenza delle importazioni sovvenzionate dall'India. Nella fattispecie si può presumere che tali livelli di prezzo non pregiudizievoli consentirebbero all'industria comunitaria di coprire i suoi costi e di realizzare un adeguato profitto.

A tale riguardo, si è considerato che un livello di prezzo idoneo ad eliminare il pregiudizio doveva essere basato sul costo di produzione ponderato dei produttori comunitari denunzianti, maggiorato di un profitto del 15 % sul giro d'affari. Tale tasso di profitto è stato considerato un tasso minimo appropriato per consentire all'industria comunitaria di investire in attività di R& S e in tal modo rimanere competitiva e, a lungo termine, efficiente. Un tasso di remunerazione simile è quello che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente aspettarsi in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli.

Tale livello di eliminazione del pregiudizio è stato poi confrontato con la media ponderata dei prezzi all'importazione cif indicati dagli esportatori interessati.

2. Forma e livello delle misure provvisorie

(117) Poiché i margini di eliminazione del pregiudizio così determinati sono, per quattro società, superiori ai margini di sovvenzione, per dette società sono imposti dazi corrispondenti ai margini di sovvenzione. Per altre due società, per le quali i margini di eliminazione del pregiudizio sono inferiori ai margini di sovvenzione, sono imposti dazi corrispondenti ai margini di eliminazione del pregiudizio a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base. Per altre due società il livello di sovvenzione è risultato irrilevante, ossia inferiore al 3 %, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base e un'altra società non ha ricevuto alcuna sovvenzione. Per queste ultime tre società l'aliquota del dazio è fissata allo 0 %.

(118) Per quanto riguarda la forma delle misure, particolare attenzione è stata rivolta al fatto che il pregiudizio accertato consisteva principalmente in una depressione dei prezzi dei produttori comunitari denunzianti associata all'impatto negativo di tali bassi prezzi sulla loro redditività. Si è pertanto provvisoriamente considerato che la misura appropriata per ovviare al pregiudizio sarebbe stata l'imposizione di un dazio ad valorem.

(119) Poiché gli esportatori che hanno collaborato non rappresentavano una parte maggioritaria degli esportatori indiani verso la Comunità, al fine di non premiare la mancata collaborazione il dazio residuo deve essere fissato al livello del margine medio di eliminazione del pregiudizio stabilito per gli esportatori che non hanno collaborato, ossia il 14,6 %, che è superiore al dazio individuale più alto imposto nei confronti di un esportatore che ha collaborato.

I. DIRITTI DELLE PARTI INTERESSATE

(120) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, occorre precisare che le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e potrebbero essere riesaminate ai fini di un dazio definitivo eventualmente proposto dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, presentate sfuse, di cui ai codici NC ex 2941 10 10 (codice TARIC 2941 10 10* 10), ex 2941 10 20 (codice TARIC 2941 10 20* 10) e ex 2941 90 00 (codice TARIC 2941 90 00* 30), originarie dell'India.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per le importazioni dei prodotti fabbricati dalle società citate, è pari al:

- 9,6 % per Biochem Synergy Ltd, Indore (codice addizionale TARIC: 8219),

- 9,6 % per Harshita Ltd, New Delhi (codice addizionale TARIC: 8219),

- 8,8 % per Kopran Ltd, Mumbai (codice addizionale TARIC: 8220),

- 6,6 % per Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi (codice addizionale TARIC: 8221),

- 4,6 % per Lupin Laboratories Ltd, Mumbai (codice addizionale TARIC: 8222),

- 12 % per Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, Chennai (codice addizionale TARIC: 8224),

- 0 % per Torrent Pharmaceuticals Ltd, Ahmedabad (codice addizionale TARIC: 8225),

- 0 % per Vitara Chemicals Ltd, Mumbai (codice addizionale TARIC: 8225),

- 0 % per Gujarat Lyka Organics Ltd, Mumbai (codice addizionale TARIC: 8225),

- 14,6 % per le altre società (codice addizionale TARIC: 8900).

3. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materie di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 15 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.

(2) GU C 277 del 12. 9. 1997, pag. 2.