31998R0971

Regolamento (CE) n. 971/98 della Commissione del 7 maggio 1998 che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione del dazio antidumping istituito con regolamento (CEE) n. 3433/91 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, realizzata mediante importazioni degli stessi accendini provenienti da Hong Kong, Macao e Taiwan nonché mediante importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia, teoricamente ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, e che impone la registrazione delle suddette importazioni

Gazzetta ufficiale n. L 135 del 08/05/1998 pag. 0038 - 0041


REGOLAMENTO (CE) N. 971/98 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1998 che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione del dazio antidumping istituito con regolamento (CEE) n. 3433/91 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, realizzata mediante importazioni degli stessi accendini provenienti da Hong Kong, Macao e Taiwan nonché mediante importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia, teoricamente ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, e che impone la registrazione delle suddette importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (2), in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(a) DOMANDA

(1) La Commissione ha ricevuto una richiesta, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (di seguito denominato «il regolamento di base»), ad aprire un'inchiesta sulla presunta elusione del dazio antidumping istituito con regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 423/97 (4), sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili (di seguito denominati altresì «accendini non ricaricabili»), originari della Repubblica popolare cinese. Secondo la richiesta, l'elusione del summenzionato dazio antidumping si verificherebbe:

(i) mediante importazioni di accendini non ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese con un'operazione di trasbordo attraverso rispettivamente Hong Kong, Macao e Taiwan; o

(ii) mediante importazioni di accendini non ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese i quali, dopo aver subito alcune lievi modifiche, sono dichiarati come accendini ricaricabili a gas e/o con pietra focaia sostituibile, sebbene in pratica non lo siano affatto.

Nella domanda si chiede inoltre alla Commissione di richiedere alle autorità doganali la registrazione di tali importazioni, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, e di estendere ad esse, se necessario, il summenzionato dazio antidumping.

(b) RICHIEDENTE

(2) La domanda è stata presentata il 24 marzo 1998 dalla Federazione europea dei produttori di accendini per conto dei seguenti produttori comunitari:

- Bic SA, Clichy Cedex, Francia;

- Flamagas SA, Barcellona, Spagna;

- Tokai Seiki GmbH, Mönchengladbach, Germania.

Secondo la domanda, tutte le società succitate producono accendini non ricaricabili, con una produzione complessiva pari a circa il 60 % della produzione comunitaria totale del prodotto simile.

(c) PRODOTTO

(3) Il prodotto in causa nell'inchiesta iniziale e nell'inchiesta relativa al riesame (di seguito denominata «l'inchiesta precedente»), che si era conclusa con l'introduzione di una modifica al dazio antidumping in vigore con regolamento (CE) n. 1006/95 del Consiglio (5), erano gli accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, o accendini non ricaricabili, attualmente classificabili al codice NC ex 9613 10 00. Il codice NC è indicato unicamente a titolo d'informazione.

Come viene meglio specificato sotto, nella domanda di apertura della presente inchiesta si afferma, inter alia, che le misure in vigore vengono eluse modificando accendini non ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese con il solo scopo di ottenere che le autorità doganali classifichino detti accendini importati sotto una voce della tariffa doganale diversa da quella relativa agli accendini non ricaricabili.

(d) REGISTRAZIONE

(4) Alla luce del fatto che la presunta elusione si verificherebbe, inter alia, mediante importazioni di accendini non ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese che vengono dichiarati come accendini ricaricabili a gas e/o con pietra focaia sostituibile, sebbene in pratica non lo siano affatto, la registrazione delle importazioni di cui al codice NC ex 9613 20 90 (accendini ricaricabili) dovrebbe limitarsi agli accendini con un valore medio per pezzo, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, inferiore a 0,5 ECU (accendini non di lusso). Tale limite appare ragionevole, in quanto si può presumere che gli accendini aventi un prezzo per pezzo pari o superiore a 0,5 ECU siano ricaricabili.

La registrazione dovrebbe anche riguardare le importazioni nella Comunità di accendini non ricaricabili originarie di Hong Kong, Macao e Taiwan.

Nell'eventualità che il dazio antidumping applicabile alle importazioni di accendini non ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese venga esteso alle importazioni di accendini non di lusso modificati e dichiarati come ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e/o di accendini non ricaricabili provenienti da Hong Kong, Macao e Taiwan, lo scopo della registrazione è di garantire che il dazio possa essere riscosso a partire dalla data della registrazione stessa.

(e) ELEMENTI DI PROVA

(5) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di base, che dimostrano l'elusione del dazio antidumping sulle importazioni di accendini non ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese.

(6) La domanda contiene i seguenti elementi di prova:

A. Riguardo alle importazioni di accendini non ricaricabili che si afferma essere originarie della Repubblica popolare cinese e che sarebbero trasbordate attraverso Hong Kong, Macao o Taiwan:

(i) Secondo quanto affermato nella domanda, nella configurazione degli scambi tra paesi terzi e la Comunità sono intervenuti dei mutamenti dovuti ad una pratica per la quale non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'esistenza del dazio antidumping.

La domanda contiene elementi di prova, basati sulle cifre Eurostat, che dimostrano che le importazioni dirette di accendini non ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese sono diminuite di più del 70 % tra il 1994 e il 1997 (per i primi 9 mesi del 1997 si è effettuata un'estrapolazione su base annua), vale a dire dopo l'apertura dell'inchiesta precedente. Tali importazioni sembrano essere state in parte sostituite dalle importazioni di accendini provenienti da Hong Kong, Macao e Taiwan, che nel corso dello stesso periodo sono più che triplicate.

Secondo quanto si afferma, queste ultime importazioni sono di origine cinese e vengono semplicemente trasbordate, rispettivamente attraverso Hong Kong, Macao e Taiwan. Tale affermazione è corroborata dalla coincidenza tra il notevole calo delle importazioni dirette dalla Repubblica popolare cinese e il contemporaneo aumento di importazioni aventi, apparentemente, tre nuove origini.

(ii) Il richiedente ha inoltre fornito prove del fatto che gli accendini non ricaricabili importati rispettivamente da Hong Kong, Macao e Taiwan vengono venduti a prezzi inferiori rispetto agli accendini esportati dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta relativo all'inchiesta precedente. Sostiene pertanto che il dumping si verifica ad un livello persino superiore a quanto accertato nell'inchiesta precedente, e che gli effetti riparatori del dazio antidumping sono indeboliti in termini sia di quantitativi che di prezzi degli accendini non ricaricabili importati rispettivamente attraverso Hong Kong, Macao e Taiwan.

B. Riguardo alle modifiche apportate agli accendini non ricaricabili affinché vengano classificati sotto una diversa voce della tariffa doganale

(i) La domanda contiene elementi di prova che dimostrano che i mutamenti intervenuti nella configurazione degli scambi sono in parte dovuti al fatto che le importazioni di accendini non ricaricabili di origine cinese sono state in gran parte sostituite da accendini modificati in modo tale da poter apparentemente essere classificati sotto la voce della tariffa doganale relativa agli accendini ricaricabili. Le importazioni dei cosiddetti accendini ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese sono notevolmente aumentate (di più del 400 %) tra il 1994 e il 1997 (per i primi nove mesi del 1997 si è effettuata un'estrapolazione su base annua).

Nella domanda si afferma che, in realtà, gli accendini non ricaricabili sono stati semplicemente modificati mediante l'aggiunta di una valvola che dovrebbe consentire di ricaricare e dunque di riutilizzare il prodotto. Tuttavia, i test tecnici effettuati dimostrano che ricaricare e riutilizzare gli accendini così modificati non è né pratico né economicamente conveniente. Infine, gli importatori comunitari non pubblicizzano questi prodotti come accendini ricaricabili presso i loro acquirenti.

Secondo il richiedente, date tali circostanze l'operazione di aggiunta di una valvola al prodotto non è giustificato dal punto di vista economico. L'unico motivo alla base delle modifiche sarebbe perciò l'esistenza di un dazio antidumping sulle importazioni di accendini non ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese.

(ii) La domanda contiene inoltre elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori del dazio antidumping sono indeboliti, sia in termini di quantitativi che di prezzi, dalle importazioni dei cosiddetti accendini ricaricabili (ossia modificati secondo il processo descritto sopra) originari della Repubblica popolare cinese, e che vi è dumping in relazione al valore normale stabilito dall'inchiesta precedente. Il richiedente ha infatti fornito prove che dimostrano che i cosiddetti accendini ricaricabili sono venduti nella Comunità a prezzi inferiori ai valori normali stabiliti dall'inchiesta precedente, e questo nonostante l'aggiunta della valvola al prodotto, che dovrebbe comportare di norma un aumento dei costi di produzione e dei prezzi.

(f) PROCEDIMENTO

(7) La Commissione ha concluso che gli elementi di prova contenuti nella domanda sono sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e la decisione di sottoporre a registrazione le importazioni degli accendini menzionati al considerando (4) a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, di detto regolamento.

(i) Questionari

(8) Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esportatori e al produttore citati nella domanda, nonché ai due esportatori e al produttore della Repubblica popolare cinese che hanno partecipato all'inchiesta precedente. Possono inoltre essere chieste informazioni ai produttori e agli importatori comunitari.

(9) Altre parti interessate, purché dimostrino di poter essere danneggiate dall'esito dell'inchiesta, sono invitate a chiedere un questionario alla Commissione entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo indicato all'articolo 3, paragrafo 3 sotto, specificando nome, indirizzo e numeri di telefono e di fax del richiedente.

Le autorità della Repubblica popolare cinese e di Hong Kong, Macao e Taiwan saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia del questionario e della domanda.

(ii) Certificati di non elusione

(10) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, nei casi in cui le importazioni non costituiscono una forma di elusione, le autorità doganali possono rilasciare agli importatori certificati che esonerano le importazioni del prodotto in questione dalla registrazione o dall'applicazione di altre misure.

Poiché tali certificati sono rilasciati previa autorizzazione delle istituzioni comunitarie, le domande di autorizzazione devono essere inviate alla Commissione al più presto dopo l'apertura dell'inchiesta per poter essere prese in considerazione in base ad una valutazione approfondita del merito.

(g) TERMINE

(11) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano presentare osservazioni scritte, purché dimostrino di poter essere danneggiate dall'esito dell'inchiesta. Occorre inoltre fissare un termine entro il quale le parti interessate possono presentare una domanda scritta di audizione nella quale dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

(h) MANCATA COLLABORAZIONE

(12) Occorre inoltre precisare che, qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, o non le comunichi entro il termine fissato, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviata un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96, sulle importazioni nella Comunità di

a) accendini tascabili a pietra focaia e ricaricabili di cui al codice NC ex 9613 20 90 originari della Repubblica popolare cinese, e di

b) accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, di cui al codice NC ex 9613 10 00 provenienti da Hong Kong, Macao e Taiwan.

Articolo 2

È chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di:

a) accendini tascabili a pietra focaia e ricaricabili aventi un valore per pezzo, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, inferiore a 0,5 ECU di cui al codice NC ex 9613 20 90 (codice TARIC 9613 20 90 10) originari della Repubblica popolare cinese, e di

b) accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, di cui al codice NC ex 9613 10 00 (codice TARIC 9613 10 00 10), provenienti da Hong Kong, Macao e Taiwan.

Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Non sono soggette a registrazione le importazioni accompagnate da un certificato doganale rilasciato a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96.

Articolo 3

1. Le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto, presentare informazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro quaranta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Tale termine si applica a tutte le parti interessate, comprese quelle non citate nella domanda, che sono pertanto invitate nel loro interesse a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione.

2. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste dei questionari e le domande di autorizzazione per i certificati di non elusione vanno inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea,

Direzione generale Relazioni esterne (Unità I-C-1),

DM 24 8/38,

Rue de la Loi/Weststraat 200

B-1049 Brussel

Fax: (32-2) 295 65 05

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

(3) GU L 326 del 28. 11. 1991, pag. 1.

(4) GU L 65 del 6. 3. 1997, pag. 1.

(5) GU L 101 del 4. 5. 1995, pag. 38.