31998R0577

Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio del 9 marzo 1998 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 14/03/1998 pag. 0003 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 577/98 DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1998 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per adempiere ai compiti ad essa affidati, la Commissione deve disporre di informazioni statistiche comparabili sul livello, la struttura e l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione negli Stati membri,

considerando che il metodo migliore per disporre di tali informazioni a livello comunitario è quello di procedere ad indagini armonizzate sulle forze di lavoro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3711/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativo all'organizzazione di un'indagine annua per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (1), prevede, a decorrere dal 1992, la realizzazione di un'indagine annua nella primavera di ogni anno;

considerando che la disponibilità dei risultati, la loro armonizzazione e la misura del volume di lavoro sono meglio garantiti da un'indagine continua piuttosto che da un'indagine annua in primavera, ma che un'indagine continua può difficilmente essere messa in atto in tutti gli Stati membri alla stessa data;

considerando che dovrebbe essere facilitato il ricorso a fonti amministrative già esistenti, se queste ultime sono in grado di completare validamente le informazioni raccolte con le interviste o servire da base al campionamento;

considerando che i dati dell'indagine, stabiliti dal presente regolamento, possono essere completati da un insieme addizionale di variabili, nel quadro di un programma pluriennale di moduli ad hoc; che gli stessi saranno elaborati secondo una procedura idonea in quanto parte dei provvedimenti di attuazione;

considerando che si applicheranno anche al presente regolamento i principi di rilevanza e costi-efficacia, quali definiti dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (2) che costituisce il quadro legislativo per l'elaborazione di statistiche comunitarie;

considerando che il segreto statistico è disciplinato dalle norme contenute nel regolamento (CE) n. 322/97 e nel regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (3);

considerando che il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom (4), è stato consultato dalla Commissione a norma dell'articolo 3 della suddetta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Periodicità dell'indagine

Ogni anno, gli Stati membri effettuano un'indagine per campione sulle forze di lavoro, in prosieguo denominata «indagine».

L'indagine è un'indagine continua che fornisce risultati trimestrali e risultati annuali; tuttavia, gli Stati membri che non sono in grado di effettuare un'indagine continua sono autorizzati a realizzare una sola indagine annuale, che ha luogo in primavera.

Le informazioni raccolte nell'indagine si riferiscono generalmente alla situazione nel corso della settimana di calendario (dal lunedì alla domenica) che precede l'intervista, detta settimana di riferimento.

Nel caso di un'indagine continua:

- le settimane di riferimento sono ripartite uniformemente su tutto l'anno;

- di norma l'intervista ha luogo nel corso della settimana che segue immediatamente la settimana di riferimento; tra la settimana di riferimento e la data dell'intervista non possono intercorrere più di cinque settimane, salvo nel corso del terzo trimestre;

- i trimestri e gli anni di riferimento sono rispettivamente insiemi di 13 o di 52 settimane consecutive; l'elenco delle settimane che costituiscono un determinato trimestre o anno è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 2

Unità e campo d'indagine, metodi d'osservazione

1. In ogni Stato membro, l'indagine viene effettuata presso un campione di famiglie o di individui, residenti nel territorio economico dello Stato in questione al momento dell'indagine.

2. II campo principale dell'indagine è costituito dalla popolazione dei nuclei familiari residenti nel territorio economico di ciascuno Stato membro. Se possibile, il campo principale costituito dalla popolazione di nuclei familiari viene completato con la popolazione delle comunità familiari.

Per quanto possibile, occorre che le comunità familiari diano luogo all'estrazione di campioni particolari che permettano di osservare direttamente le persone che le compongono. In mancanza di ciò e se tali persone hanno mantenuto un legame con un nucleo familiare, le variabili loro attinenti vanno osservate attraverso quest'ultima.

3. Le variabili che servono a stabilire la situazione lavorativa e la sottoccupazione devono essere raccolte intervistando la persona interessata, o, in mancanza di essa, un altro membro della famiglia. Purché i dati ottenuti siano equivalenti, le altre variabili possono provenire da altre fonti, in particolare dagli archivi amministrativi.

4. Indipendentemente dall'unità campionaria (individuo o famiglia), i dati sono normalmente raccolti per tutti i membri della famiglia, tuttavia, se l'unità campionaria è l'individuo, le informazioni sugli altri membri della famiglia:

- possono escludere le caratteristiche di cui ai punti g), h), i) e j) del paragrafo 1 dell'articolo 4.

- e possono essere raccolte su un sottocampione che sarà estratto in modo che:

- le settimane di riferimento siano ripartite uniformemente su tutto l'anno;

- il numero di osservazioni (gli individui del campione più i membri della loro famiglia) garantisca per le stime annuali la precisione al livello stabilito all'articolo 3.

Articolo 3

Rappresentatività del campione

1. Per un gruppo di disoccupati che rappresenta il 5 % della popolazione in età lavorativa, la deviazione relativa standard per la stima delle medie annuali (o per le stime di primavera, in casi di indagine annua in primavera) non deve superare l'8 % a livello della NUTS II, della popolazione parziale in questione.

Le regioni con meno di 300 000 abitanti non devono soddisfare questo requisito.

2. Nel caso di un'indagine continua, per popolazioni parziali di dimensioni pari al 5 % della popolazione in età lavorativa, la deviazione relativa standard per la stima delle variazioni tra due trimestri successivi, a livello nazionale, non deve superare il 2 % della popolazione parziale in questione.

Per gli Stati membri la cui popolazione sia compresa tra un milione e venti milioni di abitanti, la precedente condizione viene semplificata: la deviazione relativa standard per la stima delle variazioni trimestrali non deve superare il 3 % della popolazione parziale in questione.

Gli Stati membri la cui popolazione sia inferiore ad un milione di abitanti non sono tenuti a soddisfare questi requisiti di precisione per le variazioni.

3. Nel caso di un'indagine di primavera, almeno un quarto delle unità indagate deve far parte dell'indagine precedente ed almeno un quarto deve far parte dell'indagine successiva.

L'appartenenza ad uno di questi due gruppi è indicata con un codice.

4. I dati mancanti perché talune domande sono senza risposta sono, se opportuno, imputati ad un metodo statistico.

5. Le ponderazioni sono calcolate tenendo conto in particolare delle probabilità di selezione e di dati esterni sulla distribuzione per sesso, per classe d'età (classi di cinque anni) e per regione (livello NUTS II) della popolazione indagata, sempre che tali dati esterni siano ritenuti sufficientemente affidabili dagli Stati membri in questione.

6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le informazioni che sono loro richieste sull'organizzazione dell'indagine, i suoi metodi e, in particolare, sui criteri adottati per il piano di campionamento e le dimensioni del campione.

Articolo 4

Caratteristiche dell'indagine

1. Le informazioni da fornire riguardano:

a) il contesto demografico:

- numero d'ordine nelle famiglie,

- sesso,

- anno di nascita,

- data di nascita rispetto alla fine del periodo di riferimento,

- stato civile,

- legame con la persona di riferimento,

- numero d'ordine del coniuge,

- numero d'ordine del padre,

- numero d'ordine della madre,

- cittadinanza,

- numero di anni di residenza nello Stato membro,

- paese di nascita (facoltativo),

- natura della partecipazione all'indagine (partecipazione diretta o attraverso un altro, membro della famiglia);

b) la situazione lavorativa:

- situazione lavorativa nel corso della settimana di riferimento,

- ragione per cui la persona non ha lavorato pur avendo un'occupazione,

- ricerca di un'occupazione da parte della persona disoccupata,

- tipo di occupazione cercata (indipendente o lavoratore dipendente),

- metodi usati per trovare un'occupazione

- disponibilità a cominciare a lavorare;

c) le caratteristiche dell'occupazione nella prima attività:

- status professionale,

- attività economica dell'unità locale,

- professione,

- numero di persone che lavorano nell'unità locale,

- paese del luogo di lavoro,

- regione del luogo di lavoro,

- anno e mese in cui la persona ha cominciato a lavorare nell'attuale occupazione,

- permanenza del posto di lavoro (e ragioni),

- durata dell'occupazione temporanea o del contratto di lavoro di durata determinata,

- distinzione tra tempo pieno e tempo parziale (e ragioni),

- lavoro a domicilio;

d) le ore lavorative:

- numero di ore abitualmente prestate per settimana,

- numero di ore prestate effettivamente,

- ragione principale per cui le ore effettivamente prestate differiscono dal numero di ore abitualmente prestate;

e) la seconda attività:

- esistenza di più di un'occupazione,

- status professionale,

- attività economica dell'unità locale,

- numero di ore prestate effettivamente;

f) la sottooccupazione visibile:

- desiderio di prestare abitualmente un maggior numero di ore lavorative (facoltativo nel caso di un'indagine annuale),

- ricerca di un'altra occupazione e motivi,

- tipo di occupazione cercata (lavoratore dipendente o altro),

- metodi usati per trovare un'altra occupazione,

- ragione per la quale la persona non cerca un'altra occupazione (facoltativo nel caso di un'indagine annuale),

- disponibilità a cominciare a lavorare,

- numero di ore di lavoro desiderate (facoltativo nel caso di un'indagine annuale);

g) la ricerca di un'occupazione:

- tipo di occupazione cercata (a tempo pieno o a tempo parziale),

- durata della ricerca di un'occupazione,

- situazione della persona prima della ricerca di un'occupazione,

- iscrizione presso un ufficio di collocamento e percezione di indennità,

- desiderio di lavorare della persona che non cerca un'occupazione,

- ragione per cui la persona non ha cercato un'occupazione;

h) l'istruzione e la formazione

Partecipazione ad un corso di istruzione o di formazione durante le 4 settimane precedenti

- obiettivo,

- livello,

- tipo,

- durata totale,

- numero totale di ore,

- massimo livello di studi o di formazione conseguito,

- anno in cui tale livello massimo è stato conseguito,

- qualifica professionale di carattere non terziario ricevuta;

i) la precedente esperienza professionale della persona disoccupata:

- esistenza di una precedente esperienza professionale,

- anno e mese in cui la persona ha lavorato per l'ultima volta,

- ragione principale di abbandono dell'ultima occupazione,

- status professionale nell'ultima occupazione,

- attività economica dell'unità locale in cui la persona ha lavorato per l'ultima volta,

- mansioni svolte nell'ultima occupazione;

j) la situazione un anno prima dell'indagine (facoltativa per i trimestri 1, 3 e 4):

- situazione lavorativa principale,

- status professionale,

- attività economica della unità locale in cui lavorava la persona,

- paese di residenza,

- regione di residenza;

k) la situazione lavorativa principale (facoltativa);

l) reddito (informazione facoltativa);

m) le informazioni di carattere tecnico relative al colloquio:

- anno dell'indagine,

- settimana di riferimento,

- settimana del colloquio,

- Stato membro,

- regione della famiglia,

- grado di urbanizzazione,

- numero d'ordine della famiglia,

- tipo di famiglia,

- tipo di istituzione,

- coefficienti di ponderazione,

- sottocampione rispetto alla precedente indagine (in caso di indagine annuale),

- sottocampione rispetto all'indagine seguente (in caso di indagine annuale),

- numero d'ordine della serie d'indagine.

2. Un ulteriore insieme di variabili, in prosieguo denominato «modulo ad hoc», può completare le informazioni richieste al precedente paragrafo 1.

Ogni anno viene stabilito un programma pluriennale di moduli ad hoc, secondo la procedura di cui all'articolo 8:

- tale programma definisce, per ogni modulo ad hoc, il tema, il periodo di riferimento, la dimensione del campione (pari o inferiore a quella prevista all'articolo 3) nonché i termini di trasmissione dei risultati (eventualmente diversi da quelli indicati all'articolo 6);

- gli Stati membri e le regioni in questione e l'elenco dettagliato delle informazioni da raccogliere nel quadro di un modulo ad hoc sono stabiliti almeno dodici mesi prima del periodo di riferimento previsto per tale modulo;

- la dimensione di un modulo ad hoc non può superare la dimensione del modulo c) di cui al paragrafo 1.

3. Le definizioni, le norme di revisione, la codifica delle variabili, l'adeguamento dell'elenco delle variabili dell'indagine reso necessario dall'evoluzione delle tecniche e dei concetti, nonché un elenco dei principi per la formulazione delle domande relative alla situazione lavorativa sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 5

Organizzazione dell'indagine

Gli Stati membri possono imporre l'obbligo di rispondere all'indagine.

Articolo 6

Trasmissione dei risultati

Entro dodici settimane dalla fine del periodo di riferimento, nel caso di un'indagine continua (e, nel caso di un'indagine in primavera, entro nove mesi dopo la fine del periodo di riferimento), gli Stati membri trasmettono ad Eurostat i risultati dell'indagine, esclusi gli elementi di identificazione diretta.

Articolo 7

Relazioni

Ogni tre anni, e per la prima volta nell'anno 2000, la Commissione sottopone al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La relazione valuta, in particolare, la qualità dei metodi statistici cui gli Stati membri intendono ricorrere per migliorare i risultati o semplificare le procedure dell'indagine.

Articolo 8

Procedura

La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, in prosieguo denominato «il comitato».

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 9

Disposizione abrogativa

Il regolamento (CEE) n. 3711/91 è abrogato.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

(1) GU L 351 del 20. 12. 1991, pag. 1.

(2) GU L 52 del 22. 2. 1997, pag. 1.

(3) GU L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 322/97.

(4) GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.