31998R0327

Regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione del 10 febbraio 1998 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 11/02/1998 pag. 0005 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 327/98 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 1998 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996 relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità europea, è stata decisa l'apertura, dal 1° gennaio 1996, di un contingente annuale per l'importazione di 63 000 tonnellate di riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 a dazio zero nonché di un contingente di 20 000 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 con un dazio fisso di 88 ECU/t; che tali contingenti sono stati inclusi nell'elenco concernente le Comunità europee di cui all'articolo II, paragrafo 1, lettera a), del GATT 1994; che, durante i negoziati, si è concordato con gli Stati Uniti che si sarebbero dovute tenere ulteriori consultazioni su come mettere in atto le quote convenute; che tali consultazioni non hanno sinora condotto ad un risultato; che le importazioni soggette a dazi doganali dagli Stati membri dovrebbero essere previste unicamente alla conclusione delle consultazioni;

considerando che, nel quadro delle consultazioni con la Thailandia ai sensi dell'articolo XXIII del GATT, è stato convenuto di aprire un contingente annuale di 80 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 con una riduzione di 28 ECU/t del dazio all'importazione;

considerando che gli impegni di cui sopra prevedono che nella gestione di questi contingenti si tenga conto dei fornitori tradizionali;

considerando che, per evitare che le importazioni effettuate nell'ambito di tali contingenti perturbino la commercializzazione normale del riso di produzione comunitaria, è opportuno scaglionarle nell'arco dell'anno in modo che possano essere meglio assorbite dal mercato comunitario;

considerando che, ai fini di un corretta gestione amministrativa dei contingenti di cui sopra e in particolare per garantire che le quantità stabilite non siano superate, devono essere stabilite modalità particolari per quanto concerne la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 (4);

considerando che è necessario indicare che nel quadro del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97 (6);

considerando che la Commissione ha adottato le misure riguardanti l'apertura e la gestione di tali contingenti tariffari in data 5 luglio 1996; che tali misure non erano conformi al parere del comitato di gestione per i cereali; che la Commissione ha differenziato la loro applicazione e le ha comunicate al Consiglio; che in virtù dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1766/92 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (8), il Consiglio ha adottato una decisione diversa entro il termine di un mese; che tale decisione riguarda il controllo, da parte della Commissione, dei flussi tradizionali degli scambi verso la Comunità, in particolare per quanto concerne le importazioni in piccole confezioni, nonché l'eventuale rischio di sovvenzioni incrociate; che occorre quindi riconfermare le disposizioni introdotte dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 1522/96, del 24 luglio 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 112/97 della Commissione (10);

considerando che, nel quadro delle consultazioni con la Thailandia in virtù dell'articolo XXIII del GATT, si è convenuto di adeguare certe disposizioni del regolamento (CE) n. 1522/96, in particolare quelle relative al periodo di validità dei titoli d'importazione e alla distribuzione delle quote contingentali per il riso lavorato e per le rotture di riso; che, allo scopo di rispettare il risultato di tali consultazioni, è opportuno che la quota del mese di gennaio 1998 per il riso semilavorato e lavorato originario della Thailandia nonché per le rotture di riso di tutte le origini sia completata con una quota supplementare aperta a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che, per fini di semplificazione e di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1522/96 e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali per l'importazione nella Comunità di:

a) 63 000 t di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, a dazio zero (numero d'ordine del contingente 09.4076), ripartite per paese d'origine come segue:

- 38 721 t degli Stati Uniti d'America,

- 21 455 t della Thailandia,

- 1 019 t dell'Australia,

- 1 805 t di altre origini;

b) 20 000 t di riso semigreggio del codice NC 1006 20, con dazio di 88 ECU/t (numero d'ordine del contingente 09.4077), ripartite per paese d'origine come segue:

- 10 429 t dell'Australia,

- 7 642 t degli Stati Uniti d'America,

- 1 812 t della Thailandia,

- 117 t di altre origini;

c) 80 000 t di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, con una riduzione di 28 ECU/t del dazio stabilito nella nomenclatura combinata (numero d'ordine del contingente 09.4078), ripartite per paese d'origine come segue:

- 41 600 t della Thailandia,

- 12 913 t dell'Australia,

- 8 503 t della Guiana,

- 7 281 t degli Stati Uniti d'America,

- 9 703 t di altre origini.

2. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, le quantità di riso originario degli Stati Uniti, di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), non sono importate nell'ambito del contingente tariffario sino a conclusione dei negoziati con gli Stati Uniti.

Articolo 2

1. I titoli d'importazione per le quantità contingentali, espresse in tonnellate, sono rilasciati secondo le seguenti quote:

a) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

>SPAZIO PER TABELLA>

b) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

>SPAZIO PER TABELLA>

c) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Tuttavia, per consentire il rilascio di certificati a titolo del mese di gennaio 1998 per le quantità fissate al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda i prodotti originari della Thailandia, nonché al paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i prodotti di tutte le origini, è aperta una quota a concorrenza massima di:

i) riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

>SPAZIO PER TABELLA>

ii) rotture di riso del codice NC 1006 40 00

>SPAZIO PER TABELLA>

Le domande di titolo sono presentate durante i primi dieci giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le quantità per le quali non sono rilasciati titoli di importazione a valere su una quota sono riportate alla quota successiva del rispettivo contingente.

Per le quantità per le quali non sono rilasciati titoli a valere sulla quota del mese di settembre, possono essere chiesti titoli d'importazione, per tutti i paesi di origine previsti dal rispettivo contingente, a valere su una quota supplementare per il mese di ottobre a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, tranne per le quantità di cui al paragrafo 1, lettera c).

Articolo 3

Se la domanda di titolo di importazione riguarda riso e rotture di riso originari della Thailandia e degli Stati Uniti o riso originario dell'Australia nell'ambito delle quantità di cui all'articolo 1, essa deve essere accompagnata dall'originale del titolo di esportazione, conforme al modello figurante negli allegati I e II, rilasciato dall'organismo competente di tali paesi ivi indicato. Per quanto riguarda le parti 7, 8 e 9 dell'allegato I, le indicazioni sono facoltative. I titoli di esportazione rilasciati per le quote previste all'articolo 2 sono validi esclusivamente nel corso dell'anno corrispondente.

Articolo 4

1. Le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro nei primi dieci giorni lavorativi del mese corrispondente a ciascuna quota.

2. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione per i titoli d'importazione è fissato a:

- 46 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),

- 22 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

- 5 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

3. Nella casella 8 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso è indicato il paese di origine ed è contrassegnata con una crocetta la dicitura «sì».

4. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:

a) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

- Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 327/98]

- Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

- Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

- Áôåëþò ìÝ÷ñé ôçí ðïóüôçôá ðïõ ïñßæåôáé óôá ôåôñáãùíßäéá 17 êáé 18 ôïõ ðáñüíôïò ðéóôïðïéçôéêïý [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 327/98]

- Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

- Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 327/98]

- Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

- Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

- Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 327/98]

- Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

- Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98);

b) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

- Derecho de aduana reducido a 88 ecus/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 327/98]

- Nedsat told 88 ECU/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

- Ermäßigter Zollsatz von 88 ECU/t bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

- ÌåéùìÝíïò äáóìüò óå 88 Ecu áíÜ ôüíï ìÝ÷ñé ôçí ðïóüôçôá ðïõ ïñßæåôáé óôá ôåôñáãùíßäéá 17 êáé 18 ôïõ ðáñüíôïò ðéóôïðïéçôéêïý [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 327/98]

- Reduced duty to ECU 88 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

- Droit réduit à 88 écus par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat (Règlement (CE) n° 327/98)

- Dazio ridotto a 88 ECU/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo (regolamento (CE) n. 327/98)

- Verminderd douanerecht van 88 ECU/ton voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

- Direito reduzido a 88 ecus/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 327/98]

- Tulli, joka on alennettu 88 ecuun/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

- Tullsatsen nedsatt till 88 ecu/t upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98);

c) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

- Derecho de aduana reducido de 28 ecus/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 327/98]

- Reduceret afgift med 28 ECU/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

- Um 28 ECU/t ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

- ÌåéùìÝíïò äáóìüò êáôÜ 28 Ecu áíÜ ôüíï ìÝ÷ñé ôçí ðïóüôçôá ðïõ ïñßæåôáé óôá ôåôñáãùíßäéá 17 êáé 18 ôïõ ðáñüíôïò ðéóôïðïéçôéêïý [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 327/98]

- Reduced duty by ECU 28 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

- Droit réduit de 28 écus par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat (Règlement (CE) n° 327/98)

- Dazio ridotto di 28 ECU/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo (regolamento (CE) n. 327/98)

- Douanerecht verminderd met 28 ECU/ton voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

- Direito reduzido em 28 ecus/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 327/98]

- Tulli, jota on alennettu 28 ecua/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

- Tullsatsen nedsatt med 28 ecu/t upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98).

5. La domanda di titolo d'importazione può essere accolta soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

- la domanda deve essere presentata da una persona fisica o giuridica che, almeno durante uno dei tre anni precedenti la data della presentazione della domanda, ha esercitato un'attività commerciale nel settore del riso o presentato domande di titoli d'importazione nel settore del riso ed era iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;

- il richiedente deve presentare la domanda nello Stato membro nel cui registro pubblico è iscritto. Qualora lo stesso richiedente presenti domande in due o più Stati membri, queste sono tutte irricevibili;

- se non chiedono alcun titolo di esportazione, i richiedenti sono tenuti a presentare soltanto una domanda, all'interno del quantitativo massimo previsto in relazione alla quota e al paese di origine di cui trattasi.

Articolo 5

1. Entro due giorni lavorativi dal termine fissato per la presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telefax e conformemente all'allegato III, le quantità per le quali sono state presentate domande di titoli, ripartite per codice NC ad otto cifre e per paese d'origine, il numero del titolo richiesto, il nome del richiedente e il suo indirizzo.

La comunicazione deve aver luogo anche qualora non sia presentata alcuna domanda.

Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre domande di titoli di importazione nel settore del riso e con le stesse modalità.

2. Entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione:

- decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande. Se le quantità richieste superano quelle disponibili per la quota e il paese di origine in esame, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione da applicare ad ogni domanda;

- stabilisce le quantità disponibili per la quota successiva e, se del caso, per la quota complementare del mese di ottobre.

La Commissione notifica senza indugio la propria decisione agli Stati membri.

3. Se dalla riduzione di cui al paragrafo 2, primo trattino risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate ed eventualmente per la partita restante.

Articolo 6

1. Entro tre giorni lavorativi dal giorno della pubblicazione della decisione della Commissione, i titoli d'importazione sono rilasciati per le quantità risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2.

Qualora la quantità per la quale è rilasciato il titolo d'importazione sia inferiore a quella richiesta, l'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 è ridotto proporzionalmente.

2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 7

1. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. I benefici in termini di dazi doganali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non sono applicabili alle quantità importate nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

4. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95 e in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88:

- i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio sino al termine del terzo mese successivo;

- i titoli d'importazione per le rotture di riso sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio sino al 31 dicembre dell'anno in cui il titolo è stato rilasciato.

La durata di validità dei titoli d'importazione non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

Articolo 8

Gli organismi competenti comunicano alla Commissione, via telex o telefax e conformemente all'allegato III:

- entro i due giorni lavorativi successivi al relativo rilascio, le quantità per le quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, ripartite per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, la data del rilascio, il numero del titolo rilasciato, il nome e l'indirizzo del titolare;

- entro i due mesi successivi alla data di scadenza della validità di ciascun titolo, le quantità che sono state effettivamente immesse in libera pratica, ripartite per codice NC a otto cifre, per confezione e per paese d'origine nonché la data di immissione in libera pratica, il numero del titolo utilizzato, nome e indirizzo del titolare.

Queste comunicazioni devono essere effettuate anche se non è stato rilasciato alcun titolo o non è stata effettuata alcuna importazione.

Articolo 9

1. La Commissione sorveglia le quantità di beni importati ai sensi del presente regolamento, in particolare al fine di stabilire:

- in che misura i flussi di scambi tradizionali, in termini di volume e di presentazione, verso la Comunità allargata si sono significativamente modificati;

e

- se vi sono sovvenzioni incrociate fra le esportazioni che beneficiano direttamente del presente regolamento e esportazioni soggette al dazio ordinario.

2. Qualora ricorra una delle circostanze di cui ai trattini del paragrafo 1, in particolare qualora le importazioni di riso in confezioni di cinque chilogrammi o meno eccedano la quantità di 33 428 tonnellate, e comunque ogni anno la Commissione sottopone al Consiglio una relazione corredata, se necessario, da opportune proposte per evitare perturbazioni nel settore del riso comunitario.

3. Le quantità importate in confezioni del tipo indicato al paragrafo 2 e immesse in libera pratica sono annotate sul rispettivo titolo d'importazione conformemente all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 10

1. Il regolamento (CE) n. 1522/96 è abrogato.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai titoli rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1522/96.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(2) GU L 122 del 22. 5. 1996, pag. 15.

(3) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(4) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

(5) GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

(6) GU L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.

(7) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(8) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(9) GU L 190 del 31. 7. 1996, pag. 1.

(10) GU L 20 del 23. 1. 1997, pag. 23.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>INIZIO DI UN GRAFICO>

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

MINISTRY OF COMMERCE

GOVERNMENT OF THAILAND

Export certificate subject to Regulation (EC) No . . ./96

Special form either for semi-milled or milled rice (Code No 1006 30), husked rice (code No 1006 20), or broken rice (code No 1006 40 00)

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

«ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

REPRESENTED BY THE DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES AND ENERGY

EXPORT LICENCE

for semi-milled or milled rice (code No 1006 30) and husked rice (code No 1006 20)»

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

RISO - Regolamento (CE) n. 327/98

>FINE DI UN GRAFICO>