31998L0090

Direttiva 98/90/CE della Commissione del 30 novembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 12/12/1998 pag. 0029 - 0039


DIRETTIVA 98/90/CE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 70/387/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata dall'atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 70/387/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che è possibile adeguare al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE allo scopo di migliorare la sicurezza delle persone che salgono o scendono dalla cabina del conducente di alcuni tipi di veicoli pesanti;

considerando che, in particolare secondo l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata da una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE che riguardano la direttiva particolare in oggetto, nonché da una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della direttiva 70/156/CEE, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che, ai fini dell'applicazione effettiva della direttiva 70/387/CEE, è necessario assicurare discipline uniformi in tutti gli Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/387/CEE è così modificata:

1) All'articolo 1, le parole «trattrici e macchine agricole» sono sostituite dalle parole «trattori agricoli e forestali» e le parole «e delle macchine operatrici» sono sostituite dalle parole «e di tutte le macchine mobili».

2) Gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- vietare la vendita, l'immatricolazione e la messa in circolazione dei veicoli,

per motivi riguardanti le porte, se detti veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/387/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2000, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un nuovo tipo di veicolo per motivi riguardanti le porte se le prescrizioni della direttiva 70/387/CEE, modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU L 91 del 25. 3. 1998, pag. 1.

(3) GU L 176 del 10. 8. 1970, pag. 5.

ALLEGATO

1. Il seguente elenco degli allegati è inserito prima degli allegati della direttiva 70/387/CEE:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, PRESCRIZIONI GENERALI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE, RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE, MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. La presente direttiva si applica alle porte dei veicoli a motore delle categorie M1 e N (1).

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva:

2.1. Per "omologazione di un veicolo", si intende l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le porte e le caratteristiche applicabili alle medesime.

2.2. Per "tipo di veicolo", si intendono i veicoli che non differiscono essenzialmente tra di loro per quanto riguarda le seguenti caratteristiche principali:

- progettazione e resistenza delle serrature e delle cerniere per quanto riguarda i veicoli di cui all'allegato II,

- prescrizioni di costruzione e di montaggio delle pedane e dei predellini per quanto riguarda i veicoli non compresi nell'allegato III,

- posizione e caratteristiche geometriche dei predellini di accesso e delle maniglie per quanto riguarda i veicoli di cui all'allegato III,

nella misura in cui queste caratteristiche incidono sulle prescrizioni della presente direttiva.

3. PRESCRIZIONI GENERALI

3.1. Progettazione

3.1.1. I veicoli devono essere progettati in modo da garantire la massima sicurezza nella salita e nella discesa.

3.1.2. I veicoli della categoria N2 con una massa massima superiore a 7,5 tonnellate e i veicoli della categoria N3 sono considerati conformi alle prescrizioni di cui sopra se soddisfano le prescrizioni dell'allegato III.

3.2. Porte, entrate e uscite

3.2.1. Le porte, le entrate e le uscite devono poter essere usate comodamente e non presentare pericoli.

3.3. Porte e chiusure

3.3.1. Le porte e i loro dispositivi di chiusura devono essere progettati in modo che nella chiusura si evitino rumori molesti.

3.3.2. I dispositivi di chiusura delle porte devono essere progettati in modo da rendere impossibile l'apertura involontaria delle porte stesse.

3.4. Serrature e cerniere (prescrizioni di costruzione e di montaggio)

3.4.1. Le cerniere delle porte laterali girevoli, ad eccezione delle porte a libro, applicate ai lati del veicolo devono essere fissate verso la parte anteriore nel senso della marcia. Nel caso di porte a due battenti, la presente prescrizione vale per il battente che si apre per primo: l'altro battente deve poter essere bloccato.

3.4.2. Le serrature e le cerniere delle porte laterali dei veicoli della categoria M1 devono soddisfare le prescrizioni dell'allegato II della presente direttiva.

3.5. Pedane e predellini (prescrizioni di costruzione e di montaggio)

3.5.1. Il mozzo, il cerchione e le altre parti della ruota non sono considerati pedane o predellini ai sensi della presente direttiva, a meno che ragioni di costruzione o di impiego si oppongano all'installazione di pedane o predellini in altre parti del veicolo.

3.5.2. Per i veicoli delle categorie M1, N1 e N2 con una massa massima non superiore a 7,5 t, se, all'accesso dell'abitacolo, il pavimento è situato a più di 600 mm dal suolo, il veicolo deve essere dotato di una o più pedane o predellini.

3.5.2.1. Tuttavia, per i veicoli fuoristrada definiti all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, la distanza di cui sopra può essere di 700 mm.

3.5.2.2. Le pedane o i predellini devono essere costruiti in modo da evitare i rischi di sdrucciolamento.

4. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

4.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le porte deve essere presentata dal costruttore.

4.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

4.3. Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

5. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

5.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

5.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

5.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

6. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

6.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. . . . in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (*) relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda le porte (direttiva 70/387/CEE, come modificata dalla direttiva . . ./. . ./CE)

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto.

Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato.

Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (c):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

9. CARROZZERIA

9.2. Materiali e modalità di costruzione:

9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere:

9.3.1. Configurazione e numero delle porte:

9.3.1.1. Dimensioni, senso ed angolo massimo di apertura delle porte:

9.3.2. Disegno delle serrature e delle cerniere e loro posizione sulle porte:

9.3.3. Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere:

9.3.4. Dettagli (comprese le dimensioni) degli accessi, dei predellini e delle maniglie necessarie, ove applicabile:

(*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse. Informazioni supplementari per i veicoli fuoristrada

1.3. Numero di assi e di ruote:

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):

2.4.1. Per telaio non carrozzato

2.4.1.4.1. Angolo di attacco (na): gradi

2.4.1.5.1. Angolo di uscita (nb): gradi

2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5. dell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE):

2.4.1.6.1. tra gli assi:

2.4.1.6.2. sotto l'asse o gli assi anteriori:

2.4.1.6.3. sotto l'asse o gli assi posteriori:

2.4.1.7. Angolo di rampa (nc): gradi

2.4.2. Per telaio carrozzato

2.4.2.4.1. Angolo di attacco (na) gradi

2.4.2.5.1. Angolo di uscita (nb): gradi

2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE)

2.4.2.6.1. tra gli assi:

2.4.2.6.2. sotto l'asse o gli assi anteriori:

2.4.2.6.3. sotto l'asse o gli assi posteriori:

2.4.2.7. Angolo di rampa (nc): gradi

2.15. Capacità di spunto in salita (percentuali per veicolo isolato):

4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo (1)

(1) Cancellare la dicitura inutile.

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 2

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Timbro dell'amministrazioneComunicazione concernente:

- l'omologazione (1)

- l'estensione dell'omologazione (1)

- il rifiuto dell'omologazione (1)

- la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto concerne la direttiva 70/387/CEE, come modificata dalla direttiva . . . / . . . /CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (1) (3):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entitàtecniche:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

(1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad esempio: ABC??123??).

(3) Definita all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . .

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/387/CEE, come modificata dalla direttiva . . . / . . . /CE

1. Altre informazioni:

1.1. Configurazione delle porte dell'abitacolo:

1.2. Modo di apertura:

1.3. Modo di apertura della serratura:

5. Osservazioni: »

>FINE DI UN GRAFICO>

(1) Definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

3. L'allegato II è così modificato:

a) Nel titolo II la locuzione «AUTOVETTURE PRIVATE» è sostituita da «VEICOLI DELLA CATEGORIA M1».

b) Al punto 1.1, la parola «direttiva» è sostituita da «allegato».

4. È aggiunto il seguente allegato III

«ALLEGATO III

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO ALLA CABINA DEL CONDUCENTE DEI VEICOLI DELLA CATEGORIA N2 CON UNA MASSA MASSIMA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE DELLA CATEGORIA N3

1. Predellini di accesso alla cabina del conducente (cfr. figura)

1.1. La distanza (A) tra il suolo e la superficie di calpestio del predellino inferiore, misurata con il veicolo in ordine su una superficie piatta e orizzontale, non deve superare i 600 mm.

1.1.1. Tuttavia, per i veicoli fuoristrada definiti all'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE, la distanza (A) può essere di 700 mm.

1.2. La distanza (B) tra le superfici di calpestio dei predellini non deve superare i 400 mm. Lo scarto in verticale tra due predellini successivo non deve superare i 50 mm.

1.2.1. Tuttavia, per i veicoli fuoristrada (cfr. punto 1.1.1), lo scarto in verticale può essere di 100 mm.

1.3. Inoltre, devono essere soddisfatte le seguenti specifiche geometriche minime:

>SPAZIO PER TABELLA>

1.3.1. Per i veicoli fuoristrada (cfr. punto 1.1.1), il valore (F) può tuttavia essere ridotto a 200 mm.

1.4. Se necessario per motivi di costruzione o di impiego e nel caso dei veicoli fuoristrada (cfr. punto 1.1.1), il predellino inferiore può essere costituito da un piolo. In questo caso, la profondità del piolo (R) deve essere almeno di 20 mm.

1.4.1. I pioli a sezione circolare non sono ammessi.

1.5. Scendendo dalla cabina del conducente, la posizione del predellino più alto deve essere facilmente reperita.

1.6. La superficie di calpestio dei predellini deve essere antisdrucciolevole. Inoltre, i predellini esposti alle intemperie e alla polvere durante la marcia del veicolo devono essere dotati di adeguato deflusso (superficie di scolo).

2. Accesso alle maniglie della cabina del conducente (cfr. figura)

2.1. Per accedere alla cabina del conducente, il veicolo deve essere munito di una o più maniglie o mancorrenti o di altri dispositivi equivalenti.

2.1.1. I mancorrente o le maniglie o i dispositivi equivalenti devono essere ubicati in modo da poter essere afferrati facilmente e da non ostruire l'accesso.

2.1.2. È consentita una discontinuità massima di 100 mm sulla superficie di presa delle maniglie o del mancorrente o dei dispositivi equivalenti (ad esempio: fissaggio intermedio).

2.1.3. Se l'accesso è munito di più di due predellini, i mancorrenti, le maniglie o i dispositivi equivalenti devono essere ubicati in modo che una persona possa sostenersi contemporaneamente in tre punti (con due mani e un piede o con due piedi e una mano).

2.1.4. Tranne che per le scalette, i mancorrenti, le maniglie o i dispositivi equivalenti devono essere progettati e ubicati in modo da indurre gli operatori a scendere rivolti verso la cabina.

2.1.5. Il volante può essere considerato come una maniglia.

2.2. La distanza (N) tra il suolo e il bordo inferiore di almeno un mancorrente o una maniglia o un dispositivo equivalente, misurata con il veicolo in ordine di marcia su una superficie piatta e orizzontale, non deve superare i 1 850 mm.

2.2.1. Per i veicoli fuoristrada (cfr. punto 1.1.1), la distanza (N) può tuttavia raggiungere i 1 950 mm.

2.2.2. Se il pavimento della cabina del conducente si trova ad una distanza dal suolo superiore a "N", si considera che essa sia uguale a "N".

2.2.3. Inoltre, la distanza minima "P" tra il bordo superiore del mancorrente o delle maniglie o dei dispositivi equivalenti e il predellino più alto (pavimento della cabina del conducente) deve essere la seguente:

- mancorrenti o maniglie o dispositivi equivalenti (U): 650 mm

- mancorrenti o maniglie o dispositivi equivalenti (V): 550 mm

2.3. Devono essere rispettate le seguenti specifiche geometriche:

>SPAZIO PER TABELLA>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

3. Se il pavimento della cabina del conducente è in pendenza, le misurazioni prescritte devono essere effettuate su un piano orizzontale che passa attraverso un punto dato dall'intersezione del bordo anteriore del pavimento con il piano verticale che passa per il centro del predellino immediatamente inferiore ed è perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo.»