31998L0046

Direttiva 98/46/CE del Consiglio del 24 giugno 1998 che modifica gli allegati A, D (capitolo I) ed F della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 15/07/1998 pag. 0022 - 0039


DIRETTIVA 98/46/CE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1998 che modifica gli allegati A, D (capitolo I) ed F della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 64/432/CEE, la Commissione è tenuta a presentare proposte di modifica dell'allegato A, dell'allegato D, capitolo I e dell'allegato F della direttiva stessa, segnatamente ai fini del loro adeguamento all'evoluzione tecnologica;

considerando che lo stesso articolo stabilisce che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su tali proposte anteriormente al 1° gennaio 1998;

considerando che i recenti sviluppi di procedure amministrative veterinarie riguardanti la gestione degli allevamenti, il controllo degli spostamenti degli animali, l'identificazione degli animali e il trattamento delle informazioni inerenti alla lotta contro le malattie esigono la modifica di alcuni allegati della direttiva 64/432/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati A, D (capitolo I) ed F della direttiva 64/432/CEE sono sostituiti dagli allegati alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

(1) GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/12/CE (GU L 109 del 25. 4. 1997, pag. 1).

(2) GU C 266 del 3. 9. 1997, pag. 4 e GU C 337 del 7. 11. 1997, pag. 1.

(3) GU C 14 del 19. 1. 1998, pag. 58.

ALLEGATO I

«ALLEGATO A

I. Allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi

Ai fini della presente parte I per "bovini" si intendono tutti gli animali della specie bovina, ad eccezione di quelli che partecipano a manifestazioni culturali o sportive.

1. È considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento bovino nel quale:

a) nessun animale presenta sintomi clinici da tubercolosi;

b) tutti gli animali della specie bovina di età superiore a sei settimane hanno reagito negativamente ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'allegato B, la prima sei mesi dopo l'eradicazione di qualsiasi eventuale infezione dall'allevamento e la seconda sei mesi più tardi; qualora l'allevamento sia stato creato solamente con animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, la prima intradermotubercolinizzazione ha luogo perlomeno 60 giorni dopo la creazione dell'allevamento e la seconda non è richiesta;

c) dopo l'esecuzione della prima prova di cui alla precedente lettera b), non è stato introdotto nell'allevamento alcun bovino di età superiore a sei settimane, salvo qualora abbia reagito negativamente ad una intradermotubercolinizzazione praticata e valutata secondo le disposizioni dell'allegato B ed eseguita nei 30 giorni precedenti o nei 30 giorni successivi alla data d'introduzione dell'animale nell'allevamento; in quest'ultimo caso si procede ad isolare fisicamente l'animale, o gli animali, dagli altri animali dell'allevamento, in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con essi, fino a dimostrazione della negatività.

Tuttavia l'autorità competente, per gli spostamenti degli animali nel proprio territorio, può dispensare da questa prova gli animali provenienti da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, salvo che si tratti di uno Stato membro nel quale l'autorità competente richiede questa prova alla data del 1° gennaio 1998, e comunque fino all'ottenimento della qualifica di regione ufficialmente indenne, per gli animali oggetto di scambi tra allevamenti che fanno parte della rete di cui all'articolo 14.

2. Un allevamento bovino mantiene la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi se:

a) continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al punto 1, lettere a) e c);

b) tutti gli animali che entrano nell'azienda provengono da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi;

c) tutti gli animali nell'azienda, ad eccezione dei vitelli di meno di sei settimane d'età nati nell'azienda, sono sottoposti ad intradermotubercolinizzazioni di routine, praticate annualmente secondo le disposizioni dell'allegato B.

Tuttavia, se in uno Stato membro o in una parte di Stato membro tutti gli allevamenti bovini sono sottoposti a un programma ufficiale di lotta contro la tubercolosi, l'autorità competente dello Stato membro in questione può modificare la frequenza delle prove di routine secondo le seguenti modalità:

- qualora la media - determinata al 31 dicembre di ogni anno - delle percentuali annue di allevamenti bovini di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi non risulti superiore all'1 % di tutti gli allevamenti dell'area in questione, in occasione degli ultimi due controlli annuali, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine può essere portato a due anni e possono essere esonerati dalle tubercolizzazioni i maschi da ingrasso nell'ambito di una unità epidemiologica isolata purché provengano da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e l'autorità competente assicuri che i maschi da ingrasso non saranno destinati all'allevamento e saranno direttamente abbattuti;

- qualora la media - determinata al 31 dicembre di ogni anno - delle percentuali annue di allevamenti bovini di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi non risulti superiore allo 0,2 % di tutti gli allevamenti dell'area in questione, in occasione degli ultimi due controlli biennali, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine può essere portato a tre anni e/o l'età degli animali sottoposti a queste prove può essere portata a 24 mesi;

- qualora la media - determinata al 31 dicembre di ogni anno - delle percentuali annue di allevamenti bovini di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi non risulti superiore allo 0,1 % di tutti gli allevamenti dell'area in questione, in occasione degli ultimi due controlli triennali, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine può essere portato a quattro anni oppure l'autorità competente può dispensare dalla tubercolinizzazione dei capi degli allevamenti, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1) prima di essere introdotti in un allevamento tutti i bovini siano stati sottoposti ad una intradermotubercolinizzazione che abbia dato risultato negativo;

2) tutti i bovini macellati siano oggetto di una ricerca delle lesioni provocate dalla tubercolosi e queste ultime siano sottoposte ad un esame istopatologico e batteriologico per evidenziare il bacillo della tubercolosi.

L'autorità competente può inoltre decidere di aumentare la frequenza delle tubercolinizzazioni nello Stato membro o nella parte di Stato membro qualora cresca il livello di diffusione della malattia.

3A. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi è sospesa se:

a) non sono più soddisfatte le condizioni di cui al punto 2;

oppure

b) le reazioni di una o più animali ad una tubercolinizzazione siano considerate positive o venga sospettato un caso di tubercolosi nel corso dell'ispezione post mortem di routine.

Se si ritiene che reagisca positivamente alla tubercolinizzazione, un animale viene allontanato dall'allevamento e abbattuto. Sono quindi effettuati appropriati esami post mortem e epidemiologici e prove di laboratorio sulla reazione positiva o sulla carcassa dell'animale sospetto. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne è sospesa fino al completamento di tutte le prove di laboratorio. Se la presenza della tubercolosi non è confermata, la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi può essere ripristinata quando una prova su tutti gli animali di età superiore a sei settimane, effettuata almeno 42 giorni dopo l'allontanamento dell'animale o degli animali reattivi, ha dato esito negativo;

oppure

c) l'allevamento contiene animali aventi una qualifica indeterminata, secondo quanto specificato all'allegato B; in tal caso la qualifica dell'allevamento rimarrà sospesa fino a quando non si sarà chiarita la situazione degli animali; detti animali vengono separati dagli altri animali dell'allevamento fino a chiarimento della loro situazione, eseguendo un'altra prova dopo 42 giorni o esami post mortem e prove di laboratorio;

d) tuttavia, in deroga alle disposizioni della lettera c), in uno Stato membro in cui l'autorità competente esegue intradermotubercolinizzazioni di routine dell'allevamento utilizzando la prova di intradermotubercolinizzazione comparativa descritta nell'allegato B, e qualora in un allevamento non sia stata confermata la presenza di animali reattivi per almeno tre anni, l'autorità competente può decidere di non limitare il trasporto degli altri animali dell'allevamento purché l'eventuale qualifica di reazione dubbia sia chiarita mediante un'altra prova a distanza di 42 giorni e a condizione che gli animali dell'azienda siano esclusi dagli scambi intracomunitari fino al momento in cui sia chiarita l'eventuale qualifica di reazione dubbia. Se, in occasione di tale prova ulteriore, un animale reagisce positivamente o continua a presentare una reazione che non dà esito conclusivo, si applicano le disposizioni del paragrafo, lettera b). In caso di conferma successiva della presenza della malattia, tutti gli animali che hanno lasciato l'azienda dopo l'ultimo accertamento di stato indenne dell'allevamento devono essere individuati e sottoposti a esame.

3B. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne dalla tubercolosi è ritirata se la presenza della tubercolosi è confermata dall'isolamento del batterio M. bovis nelle prove di laboratorio.

L'autorità competente può ritirare la qualifica se:

a) non sono più soddisfatte le condizioni di cui al punto 2, o

b) in occasione dell'esame o dell'esame post mortem risultano classiche lesioni da tubercolosi, o

c) in un'indagine epidemiologica è stabilita la probabilità della presenza di un'infezione,

d) o per qualunque altra ragione ritenuta necessaria per le esigenze di controllo della tubercolosi bovina.

L'autorità competente procede all'individuazione e al controllo di qualsiasi allevamento di cui si ritenga che abbia legami con l'allevamento infetto sotto il profilo epidemiologico. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi rimane ritirata fino a quando siano stati puliti e disinfettati i locali e gli attrezzi di lavoro e tutti i bovini di età superiore alle sei settimane abbiano reagito negativamente ad almeno due intradermotubercolinizzazioni consecutive, la prima almeno 60 giorni e la seconda almeno 4 mesi e non più tardi di 12 mesi dopo la rimozione dell'ultimo animale che ha reagito positivamente.

4. Sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 8, uno Stato membro o una parte di Stato membro possono essere dichiarati, in base alla procedura di cui all'articolo 17, ufficialmente indenni da tubercolosi qualora soddisfino le seguenti condizioni:

a) la percentuale di allevamenti bovini di cui è confermato che sono stati infetti da tubercolosi non ha superato lo 0,1 % annuo del totale degli allevamenti negli ultimi sei anni e almeno il 99,9 % degli allevamenti è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi ogni anno, negli ultimi sei anni; il calcolo di quest'ultima percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno;

b) esiste un sistema d'identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97 (1);

(1) Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1).

c) tutti i bovini macellati sono sottoposti ad un'ispezione ufficiale post mortem;

d) sono rispettate le procedure per la sospensione e il ritiro della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi.

5. Lo Stato membro o una parte dello Stato membro mantengono la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi se continuano ad essere rispettate le condizioni di cui al punto 4, lettere a)-d); tuttavia, qualora sussista motivo di ritenere che, per quanto concerne la tubercolosi, vi siano cambiamenti significativi nella situazione di uno Stato membro o di una parte di Stato membro riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi, la Commissione può decidere, in base alla procedura di cui all'articolo 17, di sospendere o di revocare tale qualifica finché non sono soddisfatti i requisiti previsti dalla decisione.

II. Allevamenti bovini indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da brucellosi

Ai fini della presente parte si intendono per "bovini" tutti gli animali della specie bovina, ad eccezione dei maschi da ingrasso, purché provengano da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e l'autorità competente assicuri che i maschi da ingrasso non saranno destinati all'allevamento e saranno direttamente abbattuti.

1. Un allevamento bovino è ufficialmente indenne da brucellosi se:

a) non contiene bovini vaccinati contro la brucellosi, salvo qualora si tratti di femmine vaccinate almeno tre anni prima;

b) tutti i bovini sono immuni da sintomi clinici di brucellosi da almeno sei mesi;

c) tutti i bovini di età superiore a 12 mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una delle seguenti serie di prove, eseguite conformemente all'allegato C:

i) due prove sierologiche di cui al punto 10, praticate ad un intervallo superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi,

ii) tre prove su campioni di latte, effettuate a tre mesi di intervallo e seguite, non meno di sei settimane dopo, da una prova sierologica di cui al punto 10;

d) i bovini che entrano nell'allevamento provengono da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e, nel caso dei bovini di età superiore a 12 mesi, presentano un titolo brucellare inferiore a 30 Ul di agglutinazione per millilitro se sottoposti a una sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato C o hanno reagito negativamente a qualsiasi altra prova autorizzata in base alla procedura di cui all'articolo 17, durante i 30 giorni precedenti o i trenta giorni seguenti la data dell'introduzione nell'allevamento; in quest'ultimo caso, l'animale o gli animali devono essere isolati fisicamente dagli altri animali dell'allevamento in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con essi fino a dimostrazione della negatività.

2. Un allevamento bovino mantiene la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi se:

a) viene effettuata annualmente, con esito negativo, una delle seguenti serie di prove, conformemente alle disposizioni dell'allegato C:

i) tre prove dell'anello sul latte, effettuate ad intervalli di almeno tre mesi,

ii) tre saggi ELISA sul latte, effettuati ad intervalli di almeno tre mesi,

iii) due prove dell'anello sul latte, effettuate ad un intervallo di almeno tre mesi e seguite, non meno di sei settimane dopo, da una delle prove sierologiche di cui al punto 10;

iv) due saggi ELISA sul latte effettuati ad un intervallo di almeno tre mesi e seguiti, non meno di sei settimane dopo, da una delle prove sierologiche di cui al punto 10;

v) due prove sierologiche, effettuate ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a 12 mesi.

Per lo Stato membro o la parte di Stato membro non ufficialmente indenni da brucellosi, ma in cui tutti gli allevamenti bovini sono sottoposti a un programma ufficiale di lotta contro la brucellosi, l'autorità competente dello Stato membro può tuttavia modificare la frequenza delle prove di routine secondo le modalità seguenti:

- se la percentuale degli allevamenti infetti non supera l'1 %, può essere sufficiente effettuare annualmente due prove dell'anello sul latte o due saggi ELISA sul latte ad un intervallo di almeno tre mesi, oppure una prova sierologica;

- se almeno il 99,8 % degli allevamenti bovini sono stati riconosciuti, per un periodo minimo di quattro anni, ufficialmente indenni da brucellosi, l'intervallo tra i controlli può essere portato a due anni se tutti gli animali di età superiore a 12 mesi sono sottoposti a prove: le prove possono limitarsi agli animali di età superiore a 24 mesi se gli allevamenti continuano a essere sottoposti a prova ogni anno. I controlli debbono essere effettuati ricorrendo ad una delle prove sierologiche di cui al punto 10;

b) tutti i bovini che entrano nell'allevamento provengono da allevamenti riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi e, nel caso di bovini di età superiore a 12 mesi essi presentano un titolo brucellare inferiore a 30 Ul agglutinati per millilitro se sottoposti ad una sieroagglutinazione praticata, secondo le disposizioni dell'allegato C o hanno reagito negativamente a qualsiasi altra prova autorizzata in base alla procedura di cui all'articolo 17, nei 30 giorni precedenti o nei 30 giorni seguenti la data dell'introduzione nell'allevamento; in quest'ultimo caso, l'animale o gli animali devono essere isolati fisicamente dagli altri animali dell'allevamento in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con essi fino a dimostrazione nella negatività.

Tuttavia la prova di cui alla lettera b) può non essere richiesta negli Stati membri o nelle regioni di Stati membri in cui la percentuale di allevamenti bovini infetti da brucellosi non supera, da almeno due anni, lo 0,2 % oppure qualora gli animali provengono da un allevamento bovino riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi all'interno dello stesso Stato membro o della stessa regione di Stato membro e non siano entrati in contatto, durante il trasporto, con bovini aventi una qualifica inferiore;

c) in deroga alla precedente lettera b), i bovini provenienti da un allevamento indenne da brucellosi possono essere introdotti in un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi purché abbiano perlomeno 18 mesi di età e siano stati vaccinati contro la brucellosi da più di un anno.

Questi animali debbono presentare, nei 30 giorni precedenti all'introduzione, un titolo brucellare inferiore a 30 Ul di agglutinazione per millilitro ed una reazione negativa di fissazione del complemento o di un'altra prova autorizzata secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Tuttavia, nel caso in cui, in base alle disposizioni del precedente punto, un bovino femmina proveniente da un allevamento indenne da brucellosi venga introdotto in un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, quest'ultimo è considerato come indenne da brucellosi per i due anni successivi alla data d'introduzione dell'ultimo animale vaccinato.

3A. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa se:

a) non sono rispettate le condizioni di cui ai punti 1 e 2; oppure

b) si sospetta, in base a prove di laboratorio o per motivi clinici, che uno o più animali siano malati di brucellosi e gli animali sospetti sono stati abbattuti o isolati in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con gli altri animali.

Se l'animale è stato abbattuto e non è più disponibile per le prove, la sospensione può essere revocata purché tutti i bovini dell'allevamento di età superiore a 12 mesi, sottoposti a due sieroagglutinazioni effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C presentino un titolo brucellare inferiore a 30 Ul di agglutinazione per millilitro. La prima prova è effettuata non prima di 30 giorni dopo la rimozione dell'animale e la seconda perlomeno 60 giorni dopo.

Se l'animale è stato isolato dagli altri animali dell'allevamento, esso può essere reintrodotto nell'allevamento con il ripristino della qualifica dell'allevamento, purché in seguito a

a) una prova di sieroagglutinazione presenti un titolo brucellare inferiore a 30 Ul di agglutinazione per millilitro e abbia reagito negativamente alla prova di fissazione del complemento, o

b) qualsiasi altra combinazione di prove autorizzata secondo la procedura di cui all'articolo 17 abbia presentato una reazione negativa.

3B. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi è ritirata se, in base a prove di laboratorio o indagini epidemiologiche, è confermata nell'allevamento la presenza di brucellosi.

La qualifica dell'allevamento non è ripristinata fin quando tutti i bovini presenti nell'allevamento al momento della comparsa della malattia siano stati abbattuti, oppure l'allevamento sia stato sottoposto a una prova di controllo e tutti gli animali sopra i 12 mesi siano risultati negativi a due prove consecutive effettuate ad un intervallo di 60 giorni, la prima delle quali effettuata almeno 30 giorni dopo l'allontanamento dell'animale o degli animali positivi.

Per le femmine gravide al momento della comparsa della malattia, l'ultima prova deve essere eseguita almeno 21 giorni dopo il parto dell'ultima femmina gravida al momento della comparsa della malattia.

4. Un allevamento bovino è considerato indenne da brucellosi se soddisfa le condizioni di cui al punto 1, lettere b) e c), e allorché gli animali sono stati vaccinati:

i) le femmine sono state vaccinate:

- entro i primi sei mesi d'età con vaccino vivo (ceppo 19) o

- entro i primi 15 mesi di età, con vaccino ucciso con adiuvante 45/20, controllato e approvato ufficialmente, oppure

- con altri vaccini autorizzati secondo la procedura di cui all'articolo 17;

ii) i bovini di età inferiore a 30 mesi che sono stati vaccinati con vaccino vivo (ceppo 19) possono presentare, alla sieroagglutinazione, un titolo brucellare superiore a 30 Ul di agglutinazione per millilitro, ma inferiore a 80 UL di agglutinazione per millilitro, sempreché presentino, alla reazione di fissazione del complemento, un titolo inferiore a 30 unità CEE, se si tratta di femmine vaccinate da meno di 12 mesi, o un titolo inferiore a 20 unità CEE in tutti gli altri casi.

5. Un allevamento bovino mantiene la qualifica di indenne da brucellosi se:

i) è sottoposto a una delle serie di prove elencate al punto 2, lettera a),

ii) i bovini che arrivano nell'allevamento soddisfano ai requisiti elencati al punto 2, lettera b) oppure

- provengono da allevamenti indenni da brucellosi e, se si tratta di bovini di età superiore a 12 mesi, presentano, nei 30 giorni precedenti o nel periodo di isolamento successivo all'introduzione nell'allevamento, un titolo brucellare inferiore a 30 Ul di agglutinazione per millilitro alla sieroagglutinazione e una reazione negativa di fissazione del complemento conformemente alle disposizioni dell'allegato C, oppure

- provengono da allevamenti indenni da brucellosi, hanno un'età inferiore a 30 mesi e sono stati vaccinati con vaccino vivo (ceppo 19); se presentano un titolo brucellare superiore a 30 Ul di agglutinazione per millilitro, ma inferiore a 80 UL di agglutinazione per millilitro, sempreché presentino, alla reazione di fissazione del complemento, un titolo inferiore a 30 unità CEE se si tratta di femmine vaccinate da meno di 12 mesi e un titolo inferiore a 20 unità CEE in tutti gli altri casi.

6A. La qualifica di allevamento indenne da brucellosi può essere sospesa se:

a) non sono rispettate le condizioni di cui ai punti 4 e 5, oppure

b) si sospetta in seguito a prove di laboratorio o per motivi clinici, che uno o più bovini di età superiore ai 30 mesi siano malati di brucellosi e l'animale o gli animali sospetti sono stati abbattuti o isolati in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con gli altri animali.

Nel caso in cui l'animale sia stato isolato, esso può essere reintrodotto nell'allevamento, con il ripristino della qualifica dell'allevamento, purché ad una successiva sieroagglutinazione presenti un titolo brucellare inferiore a 30 Ul di agglutinazione per millilitro e reagisca negativamente ad una prova di fissazione del complemento o ad altra prova autorizzata secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Nel caso in cui gli animali siano stati abbattuti e non sono più disponibili per le prove, la sospensione può essere revocata se tutti i bovini dell'azienda di età superiore ai 12 mesi, sottoposti a due sieroagglutinazioni conformemente alle disposizioni dell'allegato C, presentano un titolo brucellare inferiore a 30 Ul di agglutinazione per millilitro. La prima prova dev'essere eseguita non prima di 30 giorni dopo la rimozione dell'animale e la seconda ad almeno 60 giorni di distanza.

Se gli animali da sottoporre a prova di cui ai precedenti due commi hanno un'età inferiore a 30 mesi e sono stati vaccinati con vaccino vivo (ceppo 19), essi sono considerati negativi se presentano un titolo brucellare superiore a 30 UL di agglutinazione per millilitro ma inferiore a 80 Ul di agglutinazione per millilitro sempreché presentino, alla reazione di fissazione del complemento, un titolo inferiore a 30 unità CEE se si tratta di femmine vaccinate da meno di 12 mesi e un titolo inferiore a 20 unità CEE in tutti gli altri casi.

6B. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi è ritirata se, in base a prove di laboratorio o a indagini epidemiologiche, è confermata nell'allevamento la presenza di brucellosi. La qualifica dell'allevamento non è ripristinata fin quando tutti i bovini presenti nell'allevamento al momento della comparsa della malattia siano stati abbattuti, oppure l'allevamento sia stato sottoposto a una prova di controllo e tutti gli animali non vaccinati sopra i 12 mesi siano risultati negativi a due prove consecutive effettuate ad un intervallo di 60 giorni, la prima delle quali effettuata almeno 30 giorni dopo l'allontanamento dell'animale o degli animali positivi.

Qualora tutti gli animali da controllare di cui al presente capoverso abbiano meno di 30 mesi e siano stati vaccinati con vaccino vivo (ceppo 19), essi possono essere considerati negativi se presentano un titolo brucellare superiore a 30 Ul di agglutinazione per millilitro ma inferiore a 80 Ul di agglutinazione per millilitro, sempreché presentino, alla reazione di fissazione del complemento, un titolo inferiore a 30 unità CEE, se si tratta di femmine vaccinate da meno di dodici mesi e un titolo inferiore a 20 unità CEE in tutti gli altri casi.

Per le femmine gravide al momento della comparsa della malattia, l'ultima prova deve essere eseguita almeno 21 giorni dopo il parto dell'ultima femmina gravida al momento della comparsa della malattia.

7. Uno Stato membro o una regione di Stato membro possono essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi secondo la procedura di cui all'articolo 17 se soddisfano le seguenti condizioni:

a) da almeno tre anni non si è verificato alcun caso di aborto dovuto alla brucellosi e non è stato isolato alcun batterio B. abortus e almeno il 99,8 % degli allevamenti ha ottenuto la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi ogni anno negli ultimi cinque anni; il calcolo di questa percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno. Tuttavia, se l'autorità competente adotta una politica di abbattimento dell'intero allevamento, possono non essere presi in considerazione, ai fini di detto calcolo, casi isolati registrati nel corso dell'indagine epidemiologica e dovuti all'introduzione di animali provenienti da una località esterna allo Stato membro o da una regione dello Stato membro e da allevamenti di una regione di detto Stato membro la cui qualifica è stata ritirata o sospesa per ragioni diverse dal sospetto di brucellosi, purché l'autorità centrale competente dello Stato membro interessato da tali casi provveda alla registrazione annuale per comunicarla alla Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e

b) esiste un sistema d'identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97, e

c) i casi di aborto sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'autorità competente.

8. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 9, uno Stato membro o una regione di Stato membro dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi mantengono tale qualifica se:

a) continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al punto 7, lettera a) e b) e i casi di aborto che si sospetta siano dovuti a brucellosi sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'autorità competente;

b) ogni anno per i primi cinque anni a decorrere dall'ottenimento della qualifica tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, in almeno il 20 % degli allevamenti, sono stati sottoposti e hanno reagito negativamente a una prova sierologica effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato C o, per gli allevamenti lattieri, all'esame di campioni di latte conformemente alle disposizioni dell'allegato C;

c) ogni bovino sospetto di aver contratto la brucellosi è notificato all'autorità competente e sottoposto agli esami epidemiologici ufficiali per la brucellosi, che devono includere almeno due prove sierologiche del sangue, compresa la prova di fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico dei campioni necessari prelevati in caso di aborto;

d) sino a quando permane il sospetto d'infezione, ossia fino a quando le prove di cui alla lettera c), abbiano fornito risultati negativi, è sospesa la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi dell'allevamento di origine o di transito dell'animale sospetto e degli allevamenti epidemiologicamente collegati;

e) in caso di focolaio di brucellosi evolutiva, tutti i bovini sono stati abbattuti. I restanti animali delle specie sensibili saranno sottoposti alle prove appropriate e si procederà alla pulitura e alla disinfezione dei locali e del materiale.

9. Uno Stato membro o una regione di Stato membro dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi devono notificare tutti i casi di brucellosi alla Commissione. Nel caso in cui si registrino cambiamenti significativi della situazione per quanto concerne la brucellosi in uno Stato membro o in una regione di Stato membro che sono stati riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 17, proporre di sospendere o di revocare la qualifica finché siano soddisfatti i requisiti fissati dalla decisione.

10. Ai fini della presente parte II si intende per prova sierologica una prova di sieroagglutinazione, una prova all'antigene di Brucella tamponato, una prova di fissazione del complemento, una prova di plasmoagglutinazione, una prova dell'anello su plasma sanguigno, una prova di microagglutinazione o saggio singolo ELISA su sangue, secondo la descrizione di cui all'allegato C. Sono altresì accettate ai fini della presente parte II altre eventuali prove diagnostiche autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 17 e descritte nell'allegato C. Per prova sul latte s'intende una prova dell'anello sul latte (Ring test) o un saggio ELISA sul latte conformemente all'allegato C.

ALLEGATO D

CAPITOLO I

ALLEVAMENTI, STATI MEMBRI E REGIONI UFFICIALMENTE INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

A. È considerato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica un allevamento nel quale:

i) non è stato constatato, in base ad osservazioni cliniche o in seguito a esami di laboratorio, alcun caso di leucosi bovina enzootica, né si è avuta conferma di alcun caso nel corso degli ultimi due anni, e

ii) tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi hanno, nel corso degli ultimi 12 mesi, reagito negativamente a due prove eseguite conformemente al presente allegato, ad un intervallo di almeno quattro mesi; o

iii) sono soddisfatti i requisiti di cui al punto i) e l'azienda è situata in uno Stato membro o in una regione di Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

B. Un allevamento mantiene la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica se:

i) continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui alla sezione A, punto i);

ii) tutti gli animali introdotti nell'allevamento provengono da un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;

iii) tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi continuano a reagire negativamente ad una prova eseguita ogni tre anni conformemente al capitolo II;

iv) gli animali da allevamento introdotti nell'allevamento e provenienti da un paese terzo sono stati importati in conformità della direttiva 72/462/CEE.

C. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da leucosi è sospesa se non sono rispettate le condizioni di cui alla sezione B oppure se, in base a prove di laboratorio o per motivi clinici, si sospetta che uno o più bovini siano malati di leucosi e l'animale o gli animali sospetti sono immediatamente abbattuti.

D. La qualifica rimane sospesa sino a quando saranno soddisfatte le seguenti condizioni:

1) Se un unico animale dell'allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ha reagito positivamente ad una delle prove di cui al capitolo II o se si sospetta la presenza di infezione in un animale dell'allevamento:

i) gli animali che hanno reagito positivamente e, qualora si tratti di una vacca, gli eventuali vitelli da essa partoriti, debbono aver lasciato l'allevamento per essere abbattuti, sotto il controllo delle autorità veterinarie;

ii) gli animali dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi debbono aver reagito negativamente a due prove sierologiche (ad un intervallo di almeno quattro mesi e inferiore a dodici mesi) eseguite conformemente al capitolo II non prima di tre mesi dopo la rimozione dell'animale risultato positivo e della sua possibile progenie;

iii) è stata condotta, con esito negativo, un'indagine epidemiologica e gli allevamenti epidemiologicamente collegati a quello infetto sono stati assoggettati alle misure di cui al punto ii).

L'autorità competente può tuttavia concedere una deroga all'obbligo di macellare il vitello di una vacca infetta qualora sia stato separato dalla madre dopo la nascita. In tal caso il vitello deve soddisfare le condizioni stabilite al punto 2 iii).

2) Se più animali di un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica hanno reagito positivamente ad una delle prove di cui al capitolo II o se si sospetta che più animali siano infetti in un allevamento:

i) gli animali che hanno reagito positivamente e i relativi vitelli, qualora si tratti di vacche, debbono essere rimossi dall'allevamento per essere abbattuti sotto il controllo delle autorità veterinarie;

ii) tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi debbono aver reagito negativamente a due prove eseguite conformemente al capitolo II ad un intervallo di almeno 4 mesi e inferiore a 12 mesi;

iii) tutti gli altri animali debbono, una volta identificati, rimanere nell'azienda sino ad aver raggiunto l'età di 24 mesi e, dopo raggiungimento di tale età, essere sottoposti a prove conformemente alle disposizioni del capitolo II, tranne se l'autorità competente permette a detti animali di andare direttamente all'abbattimento sotto controllo ufficiale;

iv) è stata condotta, con esito negativo, un'indagine epidemiologica e gli allevamenti epidemiologicamente collegati a quello infetto sono stati assoggettati alle misure stabilite al punto ii).

L'autorità competente può tuttavia concedere una deroga all'obbligo di macellare il vitello di una vacca infetta purché sia stato separato dalla madre dopo la nascita. In tal caso il vitello deve soddisfare le condizioni stabilite al punto 2 iii).

E. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, e in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 8, uno Stato membro o una parte di Stato membro possono essere considerati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica se soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono rispettate tutte le condizioni del punto A e perlomeno il 99,8 % degli allevamenti bovini è considerato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;

oppure

b) nessun caso di leucosi bovina enzootica è stato confermato nello Stato membro o nella parte di Stato membro in questione negli ultimi tre anni, e la presenza di tumori che si sospettano essere dovuti a leucosi bovina enzootica è notificata obbligatoriamente e devono esserne indagate le cause, e

nel caso di uno Stato membro, tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi in almeno il 10 % degli allevamenti, scelti a caso, sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di cui al capitolo II nei 24 mesi precedenti, o

nel caso di una parte di uno Stato membro, tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi sono stati sottoposti, con esito negativo conformemente al capitolo II, ad una delle prove di cui al capitolo II, in conformità dello stesso, nei 24 mesi precedenti,

oppure

c) un qualunque altro metodo dimostra, con un tasso di affidabilità del 99 %, che gli allevamenti infetti sono meno dello 0,2 %.

F. Uno Stato membro o una regione di uno Stato membro mantiene la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica se:

a) tutti gli animali abbattuti nel territorio dello Stato membro o della regione dello Stato membro in questione sono soggetti ad ispezioni ufficiali post mortem che devono notificare tutti i tumori che potrebbero essere causati dal virus della leucosi bovina enzootica ai fini degli esami di laboratorio;

b) lo Stato membro notifica alla Commissione tutti i casi di leucosi bovina enzootica che si verificano nella regione;

c) tutti gli animali che reagiscono positivamente ad una qualsiasi delle prove di cui al capitolo II vengono abbattuti e i rispettivi allevamenti restano soggetti alle restrizioni sino a quando verrà ripristinata la loro qualifica conformemente alla sezione D; e

d) tutti i bovini di età superiore a 2 anni sono stati sottoposti una volta a prova, o durante i primi cinque anni a decorrere dall'ottenimento della qualifica conformemente al capitolo II, o durante i primi cinque anni a decorrere dall'ottenimento della qualifica con qualsiasi altro metodo che dimostri con un grado di certezza del 99 % che l'infezione ha colpito meno dello 0,2 % degli allevamenti. Tuttavia, qualora nello Stato membro o nella parte di Stato membro non si sia registrato per almeno tre anni alcun caso di leucosi bovina enzootica in una proporzione di un allevamento su 10 000, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 17, di ridurre le prove sierologiche di routine purché tutti i bovini di età superiore a 12 mesi in almeno 1 % degli allevamenti, scelti a caso ogni anno, siano stati sottoposti ad una delle prove eseguite conformemente al capitolo II.

G. La qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica di uno Stato membro o di una parte di Stato membro è sospesa, secondo la procedura di cui all'articolo 17, qualora in base ad accertamenti eseguiti conformemente al precedente paragrafo F, si registrino cambiamenti significativi della situazione per quanto concerne la leucosi bovina enzootica in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro che sono stati riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

La qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica può essere ripristinata, secondo la procedura di cui all'articolo 17, qualora siano soddisfatti i criteri fissati con detta procedura.

ALLEGATO F

Modello 1

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO DI CERTIFICATO PER SPECIE BOVINA DA MACELLO (1)/DA ALLEVAMENTO (1)/DA PRODUZIONE (1)

Stato membro d'origine:.............. /Numero di certificato (7)

Regione d'origine:................... /Numero di riferimento al certificato originale (8)

SEZIONE A

Nome e indirizzo di chi effettua la spedizione:..................

Nome e indirizzo dell'azienda d'origine:......................(2)

Numero di registrazione del commerciante:.....................(3)

Indirizzo del centro di raccolta riconosciuto nello Stat membro d'origine (1) o di transito (1)

..............................................................(3)

..............................................................(3)

Informazioni sanitarie

Certifico che ogni animale della partita descritta in appresso

1. proviene da un'azienda d'origine e da un'area che, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, non sono soggette ad alcun divieto o restrizioni connessi con malattie degli animali che colpiscono i bovini;

2.proviene da un allevamento d'origine, situato in uno Stato membro o in una parte del suo territorio

a) con una rete di sorveglianza riconosciuta: / Decisione . . . /. . . /CE della Commissione (3),

b) riconosciuto come:

- ufficialmente indenne da tubercolosi / Decisione . . . /. . . /CE della Commissione (3)

- ufficialmente indenne da brucellosi / Decisione . . . /. . . /CE della Commissione (3)

- ufficialmente indenne da leucosi / Decisione . . . /. . . /CE della Commissione (3)

3.(3) è un animale da allevamento (1)/produzione (1) che

- ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi 30 giorni o, se di età inferiore a 30 giorni, è vissuto sin dalla nascita nell'azienda d'origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell'azienda;

- è un animale originario di un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi ed è stato sottoposto ai seguenti test con risultato negativo nei 30 giorni precedenti la partenza dell'azienda d'origine, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 64/432/CEE:

>SPAZIO PER TABELLA>

4.(3) è un animale da macello originario di un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e da leucosi ed

-è castrato (3)

o

-non è castrato e proviene da un allevamento ufficiamente indenne da brucellosi (3);

5. (3) è un animale da macello originario di un allevamento non ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi ed è spedito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 64/432/CEE con licenza n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . proviene da un'azienda situata in Spagna ed è stato sottoposto ai seguenti test con risultato negativo nei 30 giorni precedenti la partenza dall'azienda d'origine:

>SPAZIO PER TABELLA>

6. (11) In base alle informazioni fornite in un documento ufficiale o in un certificato nel quale le sezioni A e B sono state compilate dal veterinario ufficiale o dal veterinario riconosciuto responsabile per l'azienda di provenienza, risponde ai requisiti sanitari di cui ai punti da 1 a 5 della sezione A che non sono pertanto specificati nel presente certificato.

SEZIONE B

Descrizione della partita di animali

Data di partenza:........................

Numero totale di animali:................

Identificazione dell'animale/degli animali:

>SPAZIO PER TABELLA>

Numero di registrazione del trasportatore (se diverso dal trasportatore di cui alla sezione C e/o se la distanza da percorrere èsuperiore a 50 km) ........................

Mezzo di trasporto:.............. Numero d'immatricolazione:.............

Certificazione relativa alle sezioni A e B

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE C (9)

Nome e indirizzo del destinatario:.....................

Nome e indirizzo dell'azienda di destinazione (1) o del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di destinazione (1)(compilare in stampatello):

Nome:..................................................

Indirizzo:.............................................

Provincia:.............................................

Codice postale:................... Stato membro:.......

Numero di registrazione del commerciante:............(3)

Numero di registrazione del trasportatore (se la distanza da percorrere è superiore a 50 km):

....................................................(10)

Mezzo di trasporto:............... Numero d'immatricolazione:...........

Previa indagine regolamentare certifico che:

1. in data (inserire la data) ...... i suddetti animali sono, nelle 24 ore precedenti la partenza prevista, stati oggetto di un'ispezionee non hanno manifestato nessun segno di malattia infettiva o contagiosa;

2. l'azienda d'origine e, se del caso, il mercato/centro di raccolta riconosciuto e l'area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie degli animali che colpiscono i bovini;

3.sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;

4.(3) gli animali di cui sopra soddisfano le garanzie addizionali per le malattie relative a:

- Malattia:- Conformemente alla decisione . . . /. . . /CE della Commissione;

5.Gli animali non sono rimasti più di 6 giorni nel centro di raccolta riconosciuto (3).

Certificazione relativa alla sezione C

>SPAZIO PER TABELLA>

Informazioni supplementari:

1. Il certificato deve recare il timbro e la firma in colore diverso dalla stampa.

2. Il certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario effettuato nello Stato di origine, di cui alla sezione C.

3. I dati richiesti con il presente certificato devono essere inseriti nel sistema ANIMO il giorno dell'emissione del certificato o almeno entro 24 ore dall'emissione stessa.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Non si applica se gli animali sono originari di più aziende.

(3) Cancellare la dicitura inutile.

(4) Non richiesto qualora il sistema di reti di sorveglianza sia riconosciuto dalla decisione . . . /. . . /CE della Commissione.

(5) Non richiesto qualora lo Stato membro o la parte di Stato membro in cui è situato l'allevamento è riconosciuto/a come ufficialmente indenne dalla malattia in questione.

(6) O qualsiasi altro test riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 64/432/CEE.

(7) Deve essere compilato dal veterinario ufficiale dello Stato membro di origine.

(8) Deve essere compilato dal veterinario ufficiale del centro di raccolta riconosciuto dello Stato membro di transito.

(9) Cancellare se il certificato è utilizzato per movimenti di animali nello Stato membro di origine e solo le sezioni A e B sono compilate e firmate.

(10) Cancellare se il trasportatore è lo stesso di cui alla sezione B.

(11) Il punto 6 della sezione A deve essere firmato dal veterinario ufficiale nel centro di raccolta riconosciuto dopo aver verificato la documentazione e l'identità degli animali che arrivano con un documento ufficiale o con il certificato completamente redatto delle sezioni A e B, altrimenti tale punto deve essere cancellato.

Modello 2

MODELLO DI CERTIFICATO PER SPECIE SUINA DA MACELLO (1)/DA ALLEVAMENTO (1)/DA PRODUZIONE (1)

Stato membro d'origine:............... /Numero di certificato (4)

Regione d'origine: ................... /Numero di riferimento al

certificato originale (5)

SEZIONE A

Nome e indirizzo di chi effettua la spedizione:.................

Nome e indirizzo dell'azienda d'origine:.....................(2)

Numero di registrazione del commerciante:....................(3)

Indirizzo del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro d'origine (1) o di transito (1)..............................(3)

.............................................................(3)

Informazioni sanitarie

Certifico che ogni animale della partita descritta in appresso

1. proviene da un'azienda d'origine e da un'area che, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, non sono soggette ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie degli animali che colpiscono i suini;

2. (3) è un animale da allevamento/produzione (1) che ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi 30 giorni o, se di età inferiore a 30 giorni, è vissuto sin dalla nascita nell'azienda d'origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell'azienda;

SEZIONE B

Descrizione della partita di animali

Data di partenza:................................

Numero totale di animali:........................

Identificazione dell'animale/degli animali:

>SPAZIO PER TABELLA>

Numero di registrazione del trasportatore (se diverso dal trasportatore di cui alla sezione C e/o se la distanza da percorrere èsuperiore a 50 km):.......................

Mezzo di trasporto: ............... Numero d'immatricolazione:..........

Certificazione relativa alle sezioni A e B

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE C (6)

Nome e indirizzo del destinatario:..................

Nome e indirizzo dell'azienda di destinazione (compilare in stampatello):

Nome:...............................................

Indirizzo:..........................................

Provincia:..........................................

Codice postale:........... Stato membro:............

Numero di registrazione del trasportare (se la distanza da percorrere è superiore a 50 km):

.................................................(7)

Mezzo di trasporto:.............. Numero d'immatricolazione:............

Previa indagine regolamentare certifico che:

1. in data (inserire la data) . . . . . . . . . i suddetti animali sono, nelle 24 ore precedenti la partenza prevista, stati oggetto di un'ispezione e non hanno manifestato nessun segno di malattia infettiva o contagiosa;

2. l'azienda d'origine e, se del caso, il mercato/centro di raccolta riconosciuto e l'area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie degli animali che colpiscono i suini;

3. sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;

4. (3) gli animali di cui sopra soddisfano le garanzie addizionali per le malattie relative a:

- Malattia:- Conformemente alla decisione . . . /. . . /CE della Commissione;

5. Gli animali non sono rimasti più di 6 giorni nel centro di raccolta riconosciuto (3).

Certificazione relativa alla sezione C

>SPAZIO PER TABELLA>

Informazioni supplementari:

1. Il certificato deve recare il timbro e la firma in colore diverso dalla stampa.

2. Il certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario effettuato nello Stato di origine, di cui alla sezione C.

3. I dati richiesti con il presente certificato devono essere inseriti nel sistema ANIMO il giorno dell'emissione del certificato o almeno entro 24 ore dall'emissione stessa.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Non si applica se gli animali sono originari di più aziende.

(3) Cancellare la dicitura inutile.

(4) Deve essere compilato dal veterinario ufficiale dello Stato membro di origine.

(5) Deve essere compilato dal veterinario ufficiale del centro di raccolta riconosciuto dello Stato membro di transito.

(6) Cancellare se il certificato è utilizzato per movimenti di animali nello Stato membro di origine e solo le sezioni A e B sono compilate e firmate.

(7) Cancellare se il trasportatore è lo stesso di cui alla sezione B.»

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>