31998L0043

Direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

Gazzetta ufficiale n. L 213 del 30/07/1998 pag. 0009 - 0012


DIRETTIVA 98/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 luglio 1998 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e gli articoli 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che esistono divergenze fra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco; che, in quanto tale pubblicità e tale sponsorizzazione superano le frontiere degli Stati membri, le disparità sono tali da creare ostacoli alla circolazione dei prodotti che costituiscono il supporto materiale delle suddette attività e alla libera prestazione dei servizi in materia, nonché da provocare distorsioni di concorrenza e da ostacolare in tal modo il funzionamento del mercato interno;

(2) considerando che occorre eliminare tali ostacoli e, a questo scopo, ravvicinare le norme relative alla pubblicità e alla sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di stabilire, a determinate condizioni, le prescrizioni da essi ritenute necessarie per garantire la protezione della salute delle persone;

(3) considerando che, a norma dell'articolo 100 A, paragrafo 3, del trattato, la Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello elevato di protezione;

(4) considerando che, di conseguenza, la presente direttiva deve tenere debitamente conto della tutela della salute delle persone e in particolare dei giovani per i quali la pubblicità ha una funzione importante nella promozione del tabacco;

(5) considerando che il Consiglio ha adottato, in base all'articolo 100 A, le direttive 89/622/CEE (4) e 90/239/CEE (5), riguardanti rispettivamente l'etichettatura dei prodotti del tabacco e il catrame nelle sigarette, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

(6) considerando che la pubblicità fatta in relazione ai medicinali ad uso umano è contemplata dalla direttiva 92/28/CEE (6); che quella riguardante i prodotti destinati alla disassuefazione dal tabacco non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

(7) considerando che la presente direttiva non si applica alle comunicazioni destinate esclusivamente ai professionisti coinvolti nel commercio del tabacco, alla presentazione dei prodotti del tabacco posti in vendita e l'affissione dei loro prezzi nonché, a seconda delle strutture di vendita, alla pubblicità destinata all'acquirente nei punti di vendita e alla vendita di pubblicazioni dei paesi terzi che non rispondono alle condizioni fissate dalla presente direttiva, purché, tuttavia, rispettino il diritto comunitario e gli obblighi della Comunità a livello internazionale; che spetta agli Stati membri, se del caso, prendere misure appropriate;

(8) considerando l'interdipendenza esistente fra tutti i mezzi di pubblicità orale, scritta, stampata, radiodiffusa o televisiva e cinematografica, e che, al fine di evitare qualsiasi rischio di distorsione della concorrenza e di elusione della normativa, la presente direttiva deve riguardare tutte le forme e tutti i mezzi di pubblicità al di fuori della pubblicità televisiva, che già costituisce oggetto della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (7);

(9) considerando che tutte le forme di pubblicità indiretta e di sponsorizzazione nonché la distribuzione gratuita producono gli stessi effetti della pubblicità diretta e che occorre pertanto disciplinarle, fatto salvo il principio fondamentale della libertà di espressione, comprese quelle forme indirette di pubblicità le quali, pur non menzionando direttamente il prodotto del tabacco, si servono di un nome, di un marchio, di un simbolo o di un qualsiasi altro segno distintivo utilizzato per i prodotti del tabacco; che tuttavia l'applicazione di tali disposizioni può essere differita dagli Stati membri, al fine di consentire l'adeguamento delle prassi commerciali e la sostituzione della sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco con altre forme di sostegno appropriate;

(10) considerando che, fatta salva la disciplina della pubblicità a favore dei prodotti del tabacco, gli Stati membri mantengono la facoltà di consentire di continuare a usare, a certe condizioni, per la pubblicità dei prodotti diversi dal tabacco e dei relativi servizi, un nome che era già utilizzato in buona fede prima dell'entrata in vigore della presente direttiva sia per questi prodotti o servizi che per i prodotti del tabacco;

(11) considerando che la sponsorizzazione esistente di eventi o di attività, che gli Stati membri possono continuare ad autorizzare per un periodo di otto anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva che si conclude non oltre il 1° ottobre 2006 e che sarà oggetto di limitazioni volontarie e di una riduzione dei livelli di spesa nel corso del periodo transitorio, dovrebbe includere tutti i mezzi che consentano di conseguire i fini della sponsorizzazione, quale definita nella presente direttiva;

(12) considerando che, ai fini del controllo dell'applicazione delle disposizioni nazionali adottate nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri devono prevedere mezzi adeguati ed efficaci, nel rispetto della loro legislazione nazionale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto della presente direttiva è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

Articolo 2

Ai fini della direttiva si intende con i termini:

1) «prodotti del tabacco»: i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, che sono costituiti, anche parzialmente, di tabacco;

2) «pubblicità»: ogni forma di comunicazione commerciale che abbia lo scopo o l'effetto, diretto o indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco, compresa la pubblicità che, senza menzionare direttamente il prodotto del tabacco, mira ad eludere il divieto di pubblicità mediante l'uso dei nomi, dei marchi, dei simboli o di altri segni distintivi dei prodotti del tabacco;

3) «sponsorizzazione»: qualsiasi contributo pubblico o privato a un evento o ad un'attività che abbia lo scopo o l'effetto, diretto o indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;

4) «punto di vendita del tabacco»: qualsiasi luogo in cui siano messi in vendita i prodotti del tabacco.

Articolo 3

1. Fatta salva la direttiva 89/552/CEE, è vietata nella Comunità ogni forma di pubblicità o di sponsorizzazione.

2. Il paragrafo 1 non osta a che uno Stato membro possa consentire che un nome già utilizzato in buona fede sia per prodotti del tabacco che per altri prodotti o servizi, messi in commercio o offerti da una stessa impresa o da imprese diverse, anteriormente al 30 luglio 1998, sia utilizzato per la pubblicità relativa agli altri prodotti o servizi.

Tuttavia, questo nome può essere utilizzato soltanto sotto un aspetto chiaramente distinto da quello utilizzato per il prodotto del tabacco, ad esclusione di ogni altro segno distintivo già usato per un prodotto del tabacco.

3. a) Gli Stati membri provvedono affinché nessun prodotto del tabacco rechi il nome, il marchio, il simbolo o ogni altro segno distintivo di qualsiasi altro prodotto o servizio, a meno che tale prodotto del tabacco non sia già stato messo in commercio con questo nome o marchio o simbolo o ogni altro segno distintivo, alla data di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

b) Il divieto di cui al paragrafo 1 non può essere eluso per alcun prodotto o servizio messo o offerto in commercio a decorrere dalla data di cui all'articolo 6, paragrafo 1, con l'utilizzo di nomi, marchi, simboli e altri segni distintivi già utilizzati per un prodotto del tabacco.

A tal fine, il nome, il marchio, il simbolo e ogni altro segno distintivo del prodotto o del servizio devono essere presentati sotto un aspetto chiaramente distinto da quello utilizzato per il prodotto del tabacco.

4. È vietata qualsiasi distribuzione gratuita che abbia lo scopo o l'effetto, diretto o indiretto, di promuovere prodotti del tabacco.

5. La presente direttiva non si applica:

- alle comunicazioni destinate esclusivamente ai professionisti che operano anche nel settore del commercio del tabacco;

- alla presentazione dei prodotti del tabacco posti in vendita e all'affissione dei prezzi nei punti di vendita;

- alla pubblicità destinata all'acquirente negli esercizi specializzati nella vendita dei prodotti del tabacco e negli spazi esterni di presentazione o, allorché si tratti di rivendite di articoli o servizi vari, nei luoghi riservati alla vendita dei prodotti del tabacco nonché nei punti di vendita che, in Grecia, sono sottoposti ad un sistema particolare di rilascio di licenze per ragioni sociali (detti periptera);

- alla vendita di pubblicazioni contenenti pubblicità sui prodotti del tabacco edite e stampate in paesi terzi, laddove tali pubblicazioni non siano prevalentemente destinate al mercato comunitario.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché esistano mezzi adeguati ed efficaci per controllare e garantire l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate nel quadro della presente direttiva. Tali mezzi possono includere disposizioni che consentano alle persone o alle organizzazioni, che secondo la legislazione nazionale hanno un interesse legittimo alla soppressione di una pubblicità incompatibile con la presente direttiva, di promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità o di adire l'organo amministrativo competente per statuire sulle denunce o avviare i procedimenti giudiziari del caso.

Articolo 5

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di stabilire, nel rispetto del trattato, prescrizioni più rigorose da essi ritenute necessarie per garantire la protezione della salute delle persone in materia di pubblicità o di sponsorizzazione di prodotti del tabacco.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 30 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono differire l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1,

- di un anno per quanto riguarda la stampa scritta,

- di due anni per quanto concerne la sponsorizzazione.

In casi eccezionali e per ragioni debitamente giustificate, gli Stati membri possono continuare a autorizzare la sponsorizzazione già esistente di eventi o attività organizzati a livello mondiale per un periodo supplementare di 3 anni che si conclude non oltre il 1° ottobre 2006, a condizione che

- gli importi destinati a tale sponsorizzazione decrescano nel periodo transitorio;

- siano predisposte misure di limitazione volontaria per ridurre la visibilità della pubblicità in occasione degli eventi o delle attività in questione.

Articolo 7

La Commissione presenta, non oltre il 30 luglio 2001 e in seguito una volta ogni due anni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, in particolare sull'attuazione e gli effetti dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 6, paragrafo 3, corredata, se necessario, di proposte volte ad adeguare la presente direttiva agli sviluppi riscontrati nella relazione. Un tale adattamento non incide sui termini di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

R. EDLINGER

(1) GU C 129 del 21.5.1992, pag. 5.

(2) GU C 313 del 30.11.1992, pag. 27.

(3) Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1992 (GU C 67 del 16.3.1992, pag. 35), confermato il 3 dicembre 1993 in base alla procedura di cui all'articolo 189 B, posizione comune del Consiglio del 12 febbraio 1998 (GU C 91 del 26.3.1998, pag. 34) e decisione del Parlamento europeo del 13 maggio 1998 (GU C 167 dell'1.6.1998). Decisione del Consiglio del 22 giugno 1998.

(4) GU L 359 dell'8.12.1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 92/41/CEE (GU L 158 dell'11.6.1992, pag. 30).

(5) GU L 137 del 30.5.1990, pag. 36.

(6) GU L 113 del 30.4.1992, pag. 13.

(7) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).