31998L0004

Direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni

Gazzetta ufficiale n. L 101 del 01/04/1998 pag. 0001 - 0016


DIRETTIVA 98/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato il 26 novembre 1997 del comitato di conciliazione,

(1) considerando che, con la decisione 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi multilaterali a seguito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round (1986-1994) (4), il Consiglio ha fra l'altro approvato a nome della Comunità l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato «l'accordo», al fine di stabilire un quadro multilaterale equilibrato in materia di diritti e obblighi connessi con l'aggiudicazione degli appalti pubblici, nell'intento di liberalizzare ed espandere il commercio mondiale; che tale accordo non ha efficacia diretta;

(2) considerando che la direttiva 93/38/CEE (5), ha coordinato le procedure nazionali di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, al fine di instaurare pari condizioni di partecipazione a detti appalti in tutti gli Stati membri;

(3) considerando che gli enti aggiudicatori contemplati nell'accordo che si conformano alle disposizioni della direttiva 93/38/CEE e che applicano le stesse disposizioni agli imprenditori fornitori e prestatori di servizi dei paesi terzi firmatari dell'accordo sono così in conformità con l'accordo;

(4) considerando che, alla luce dei diritti e degli impegni internazionali derivanti alla Comunità dall'accettazione dell'accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito da detto accordo; che il campo di applicazione di quest'ultimo non include gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 93/38/CEE, gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che esercitano attività di cui agli allegati III, IV, V, VI e X di tale direttiva, gli appalti di servizi dell'allegato XVI B di tale direttiva, gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo (RST) della categoria 8 dell'allegato XVI A di tale direttiva, gli appalti di servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato XVI A di tale direttiva i cui numeri di riferimento della classificazione comune dei prodotti (CPC) sono 7524, 7525 e 7526, e gli appalti di servizi finanziari della categoria 6 dell'allegato XVI A di tale direttiva relativi all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari né i servizi forniti dalle banche centrali;

(5) considerando che talune disposizioni dell'accordo creano per gli offerenti condizioni più favorevoli di quelle stabilite dalla direttiva 93/38/CEE;

(6) considerando che, quando gli appalti sono aggiudicati da enti aggiudicatori a norma dell'accordo, le possibilità di accesso agli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi offerte in base al trattato alle imprese e ai prodotti degli Stati membri devono essere almeno altrettanto favorevoli delle condizioni di accesso agli appalti pubblici all'interno della Comunità previste dalle disposizioni dell'accordo per le imprese e per i prodotti dei paesi terzi firmatari dell'accordo stesso;

(7) considerando che è pertanto necessario adattare e integrare le disposizioni della direttiva 93/38/CEE;

(8) considerando che, per garantire un'effettiva apertura dei mercati e un'equa applicazione delle norme relative agli appalti in questi settori, continua ad essere valida l'esigenza di identificare gli enti interessati con criteri diversi dal riferimento alla loro qualificazione giuridica;

(9) considerando che le modifiche apportate dalla direttiva 93/38/CEE non devono pregiudicare la parità di trattamento degli enti aggiudicatori del settore pubblico e del settore privato;

(10) considerando che, a norma dell'articolo 222 del trattato, occorre garantire che sia lasciato del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri;

(11) considerando che è necessario semplificare l'applicazione della direttiva 93/38/CEE e mantenere per quanto possibile l'equilibrio raggiunto nella vigente legislazione comunitaria relativa agli appalti pubblici in questi settori;

(12) considerando che è pertanto necessario estendere l'applicabilità di alcune modifiche della direttiva a tutti gli enti aggiudicatori e ai settori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;

(13) considerando che gli enti aggiudicatori possono sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione delle specifiche per un determinato appalto, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza;

(14) considerando che la Commissione deve mettere a disposizione delle piccole e medie imprese materiale informativo e per la formazione tale da consentire loro di partecipare pienamente al mercato degli appalti modificato;

(15) considerando che l'apertura degli appalti nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva potrebbe avere effetti negativi, sulle economie della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese, che dovranno far fronte ad un impegno ancora maggiore; che occorre accordare a tali Stati membri periodi supplementari adeguati per l'attuazione della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Fatti salvi i diritti e gli impegni internazionali derivanti alla Comunità dall'accettazione dell'accordo, che definisce il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari il cui campo di applicazione non include gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 93/38/CEE, gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che esercitano attività di cui agli allegati III, IV, V, VI e X di tale direttiva, gli appalti di servizi dell'allegato XVI B di tale direttiva, gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo della categoria 8 dell'allegato XVI A di tale direttiva, gli appalti di servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato XVI A di tale direttiva i cui numeri di riferimento della classificazione comune dei prodotti (CPC) sono 7524, 7525 e 7526, e gli appalti di servizi finanziari della categoria 6 dell'allegato XVI A di tale direttiva relativi all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari né i servizi forniti dalle banche centrali, la direttiva 93/38/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 14

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La presente direttiva si applica:

a) agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che svolgono attività indicate nell'allegato X (1), il cui valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia pari o superiore a:

i) 600 000 ecu nel caso degli appalti di forniture e di servizi;

ii) 5 000 000 di ecu nel caso degli appalti di lavori.

b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che svolgono attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX (2), il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore:

i) al controvalore in ecu di 400 000 diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di forniture nonché per gli appalti di servizi contemplati nell'allegato XVI A, esclusi i servizi di ricerca e sviluppo enumerati nella categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;

ii) a 400 000 ecu per gli appalti di servizi diversi da quelli di cui al punto i);

iii) al controvalore di 5 000 000 di DSP per gli appalti di lavori;

c) agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che svolgono attività di cui agli allegati III, IV, V e VI (3), il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore:

i) a 400 000 ecu per gli appalti di forniture e di servizi;

ii) a 5 000 000 di ecu per gli appalti di lavori.

(1) >SPAZIO PER TABELLA>

(2) >SPAZIO PER TABELLA>

(3) >SPAZIO PER TABELLA>

»

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«14. Il controvalore in moneta nazionale delle soglie stabilite al paragrafo 1 è soggetto, in linea di principio, a revisione ogni due anni, con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore si basa sulla media dei valori giornalieri delle monete in questione, espressi in ecu, nell'arco di 24 mesi avente termine l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione con decorrenza dal 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre.

15. Il controvalore delle soglie stabilite dall'accordo sugli appalti pubblici, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (*) in prosieguo denominato «accordo», espresse in ecu è soggetto, in linea di principio, a revisione ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il calcolo di tali controvalori si basa sul valore giornaliero medio dell'ecu espresso in DSP, per un periodo di 24 mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione con decorrenza dal 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati in base a quanto previsto dal paragrafo 14.

16. Il metodo di calcolo di cui ai paragrafi 14 e 15 viene esaminato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), secondo comma della direttiva 93/36/CEE.

(*) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).»

2) All'articolo 21, paragrafo 2, la lettera c), è sostituita dal testo seguente:

«c) gli enti aggiudicatori invitano successivamente tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione, prima di dare inizio alla selezione degli offerenti o dei partecipanti ad un negoziato. Tali informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:

i) natura e quantità, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, termine previsto per l'esercizio di tali opzioni; nel caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

ii) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

iii) eventualmente, data di inizio e di termine per la consegna delle forniture o per l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

iv) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande volte a ottenere un invito a presentare offerte nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere presentate;

v) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e altri documenti;

vi) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi;

vii) entità e modalità di versamento degli importi da pagare per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e

viii) forma dell'appalto per il quale è indetta la gara: acquisto, leasing, locazione o acquisto a riscatto o più di una fra queste alternative.»

3) All'articolo 22, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti che gli enti aggiudicatori intendono assegnare e i cui valori stimati siano pari o superiori:

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato X,

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto iii), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto ii), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati III, IV, V e VI.»

4) All'articolo 23, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Il presente articolo si applica ai concorsi organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore:

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto i), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato X,

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto i) o ii), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati III, IV, V e VI.

2. Il presente articolo si applica in tutti i casi di concorsi nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore:

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto i), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato X,

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto i) o ii), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati III, IV, V e VI.»

5) All'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le informazioni fornite a norma della sezione I dell'allegato XV o dell'allegato XVIII sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile fatto presente dagli enti aggiudicatori all'atto della trasmissione di tali informazioni, per quanto riguarda i punti 6, 9 e 11 dell'allegato XV.»

6) L'articolo 26 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 26

1. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dagli enti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Questo termine di ricezione delle offerte può essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interventi di presentare offerte valide, che di norma non sarà inferiore a trentasei giorni, ma in nessun caso potrà essere inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data d'invio dell'avviso di gara, se gli enti aggiudicatori hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso indicativo periodico a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, a condizione che tale avviso contenga le informazioni richieste nelle parti I e II dell'allegato XIV, purché tali informazioni risultino disponibili all'atto della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Detto avviso indicativo periodico deve inoltre essere stato spedito alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non meno di cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso di gara di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione preventiva del bando di gara si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o ad un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), è di norma stabilito almeno a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di pubblicazione previsto dall'articolo 25, paragrafo 3, più dieci giorni;

b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, a condizione che tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte;

c) nei casi in cui non è possibile pervenire ad un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che di norma è almeno di ventiquattro giorni e non può in ogni caso essere inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta; il tempo consentito deve essere sufficientemente lungo da tener conto in particolare dei fattori menzionati all'articolo 28, paragrafo 3.»

7) All'articolo 28,

a) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibile. Quando le domande di partecipazione sono fatte mediante telegramma, telex, telefax, telefono, o qualsiasi mezzo elettronico, gli Stati membri possono esigere che siano confermate per lettera spedita prima della scadenza del termine di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che

- ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;

- sia salvaguardata la riservatezza delle offerte in attesa della loro valutazione;

- se necessario ai fini della prova giuridica, le offerte siano confermate quanto prima per iscritto o mediante l'invio di copia certificata;

- l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.»

8) All'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, stabilire e gestire un sistema di qualificazione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.

Gli enti che stabiliscono o gestiscono un sistema di qualificazione fanno in modo che i fornitori, imprenditori e prestatori di servizi possano richiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.»

9) All'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'articolo 34, paragrafo 1, non si applica quando uno Stato membro si basa su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una normativa in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva e volta a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza, a condizione che detta normativa sia compatibile con il trattato.»

10) L'articolo 38 è soppresso.

11) L'articolo 41 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 41

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:

a) la qualificazione e la selezione degli imprenditori, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;

b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee a norma dell'articolo 18, paragrafo 6;

c) il ricorso a procedure senza previa indizione di gara, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2;

d) la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV in base alle deroghe previste dal titolo I.

2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché durante questo periodo l'ente aggiudicatore possa fornire le informazioni necessarie alla Commissione, dietro richiesta di quest'ultima.

3. L'ente aggiudicatore che esercita una delle attività indicate negli allegati I, II, VII, VIII e IX informa nel più breve tempo possibile fornitori, imprenditori o prestatori di servizi partecipanti, a loro richiesta per iscritto, delle decisioni prese per l'aggiudicazione dell'appalto.

4. L'ente aggiudicatore che esercita una delle attività indicate negli allegati I, II, VII, VIII e IX comunica, nel più breve tempo possibile dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta, a qualsiasi candidato od offerente eliminato che ne faccia richiesta per iscritto, le ragioni del rifiuto della sua domanda od offerta e comunica a qualsiasi offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta vincente nonché il nome dell'offerente prescelto.

Tuttavia gli enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare alcune delle informazioni indicate nel primo comma del presente paragrafo e relative all'aggiudicazione dell'appalto, nei casi in cui la divulgazione di tali informazioni sia d'ostacolo all'applicazione della legge, o contraria all'interesse pubblico, o rechi pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private, compresi quelli dell'impresa alla quale è stato assegnato l'appalto, ovvero possa nuocere ad una leale concorrenza tra fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.»

12) All'articolo 42 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Per le categorie di attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, gli Stati membri, secondo modalità da definire con la procedura di cui all'articolo 40, paragrafi da 4 a 8, provvedono a che, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione riceva una relazione statistica in merito agli appalti aggiudicati nell'anno precedente. Questa relazione dovrà contenere le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione dell'accordo.

Le informazioni richieste nel presente paragrafo non riguardano gli appalti aventi ad oggetto i servizi elencati nella categoria 8 dell'allegato XVI A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526 o i servizi che figurano nell'allegato XVI.B.»

13) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 42 bis

Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle da loro concesse ai paesi terzi in applicazione dell'accordo. A tal fine gli Stati membri si consultano in sede di comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell'accordo.»

14) Gli allegati XII, XIII, XIV e XV sono sostituiti dagli allegati corrispondenti che figurano nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 16 febbraio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Tuttavia, la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese possono stabilire che le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino soltanto entro il 16 febbraio 2000.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno, che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, unitamente ad una tabella di correlazione tra la presente direttiva e le misure nazionali adottate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CUNNINGHAM

(1) GU C 138 del 3.6.1995, pag. 49 e GU C 28 del 29.1.1997, pag. 4.

(2) GU C 256 del 2.10.1995, pag. 4 e GU C 212 del 22.7.1996, pag. 13.

(3) Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 1996 (GU C 347 del 18.11.1996, pag. 25), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 1996 (GU C 111 del 9.4.1997, pag. 65) e decisione del Parlamento europeo del 14 maggio 1997 (GU C 167 del 2.6.1997, pag. 53) Decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 1997 e decisione del Consiglio del 15 dicembre 1997.

(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(5) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

ALLEGATO

«ALLEGATO XII

A. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

Categoria di servizio a norma dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).

Precisare eventualmente se si tratta di offerte a fini di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto, o più di una fra queste alternative.

3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

4. Per le forniture e i lavori:

a) Natura e quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, un calendario previsionale per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, il calendario previsionale dei successivi bandi di gara per i prodotti oggetto dell'appalto, o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.

Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.

5. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, un calendario previsionale per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario previsionale dei successivi bandi di gara per i servizi oggetto dell'appalto.

b) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.

c) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.

d) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.

e) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Autorizzazione a presentare varianti.

7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.

8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

9. a) Nome e indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari.

b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere tali documenti.

10. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte.

b) Indirizzo al quale devono essere inoltrate le offerte.

c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte.

11. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

b) Data, ora e luogo di tale apertura.

12. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

15. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore, l'imprenditore o il prestatore di servizi aggiudicatario deve assolvere.

16. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

17. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso vanno indicati se non figurano nei capitolati d'oneri.

18. Altre informazioni.

19. Eventualmente, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.

20. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

21. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

B. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

Categoria di servizio a norma dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).

Precisare eventualmente se si tratta di offerte a fini di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto, o più di una fra queste alternative.

3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

4. Per le forniture e i lavori:

a) Natura e quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, un calendario previsionale per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario previsionale dei successivi bandi di gara per i prodotti oggetto dell'appalto, o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.

Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.

5. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, un calendario previsionale per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario previsionale dei successivi bandi di gara per i servizi oggetto dell'appalto.

b) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.

c) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.

d) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.

e) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Autorizzazione a presentare varianti.

7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.

8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori o imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

10. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione.

c) Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte.

11. Termine ultimo entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerte.

12. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.

15. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nell'invito a presentare offerte.

16. Altre informazioni.

17. Eventualmente, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.

18. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

19. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

C. PROCEDURE NEGOZIATE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

Categoria di servizio a norma dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).

Precisare eventualmente se si tratta di offerte a fini di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto, o più di una fra queste alternative.

3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

4. Per le forniture e i lavori:

a) Natura e quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, un calendario previsionale per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario previsionale dei successivi bandi di gara per i prodotti oggetto dell'appalto, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera.

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.

Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.

5. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, un calendario previsionale per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario previsionale dei successivi bandi di gara per i servizi oggetto dell'appalto.

b) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.

c) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.

d) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.

e) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Autorizzazione a presentare varianti.

7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.

8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

10. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione.

c) Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte.

11. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

12. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

13. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.

14. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, nel caso in cui non siano menzionati nell'invito a presentare offerte o nel capitolato d'oneri.

15. Eventualmente, i nomi e gli indirizzi dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi già selezionati dall'ente aggiudicatore.

16. Eventualmente, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

17. Altre informazioni.

18. Eventualmente, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.

19. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

20. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

ALLEGATO XIII

AVVISO RELATIVO ALL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

2. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori o categorie degli stessi da aggiudicare tramite questo sistema).

3. Condizioni che i fornitori, imprenditori e prestatori di servizi devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Nei casi in cui la descrizione di tali condizioni e metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti disponibili per i fornitori, imprenditori e prestatori di servizi interessati, è sufficiente una sintesi delle principali condizioni e dei principali metodi e un riferimento a tali documenti.

4. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

5. Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.

6. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione, relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).

7. Altre eventuali informazioni.

ALLEGATO XIV

AVVISO INFORMATIVO PERIODICO

I. INFORMAZIONI DA FORNIRE IN TUTTI I CASI

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore o del servizio presso il quale si possono ottenere informazioni complementari.

2. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire.

b) Per gli appalti di lavori: natura e entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera.

c) Per gli appalti di servizi: appalti complessivi che si intende aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato XVI A.

3. Data di spedizione dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

4. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

5. Altre eventuali informazioni.

II. INFORMAZIONI DA FORNIRE OBBLIGATORIAMENTE QUANDO L'AVVISO È UTILIZZATO COME MEZZO DI INDIZIONE DI GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE

6. Menzione del fatto che i fornitori interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per l'appalto o gli appalti.

7. Termine ultimo per la ricezione delle domande dirette a ottenere un invito a presentare offerte.

III. INFORMAZIONI DA COMUNICARE, SE DISPONIBILI, QUANDO L'AVVISO È UTILIZZATO COME MEZZO DI INDIZIONE DI GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE

8. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio a norma dell'allegato XVI A e descrizione (numero di riferimento CPC); specificare se si prevedono uno o più accordi quadro. Precisare tra l'altro le eventuali opzioni per ulteriori appalti e un calendario previsionale per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche un calendario previsionale dei successivi bandi di gara.

9. Precisare se si tratta di offerte a fini di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto, o più di una fra queste alternative.

10. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

11. Indirizzo al quale le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.

Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.

Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

12. Condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche richieste dai fornitori.

13. a) Data prevista per l'inizio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota).

b) Tipo di procedura di aggiudicazione che sarà utilizzata (procedura ristretta o negoziata).

c) Importo e modalità di versamento delle somme da pagare per ottenere la documentazione relativa alla consultazione.

ALLEGATO XV

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

I. INFORMAZIONI PER LA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore.

2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

3. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.

4. a) Forma di indizione di gara (avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione, avviso informativo periodico, bando di gara).

b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso o del bando nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 20, paragrafo 2 o dell'articolo 16.

5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).

6. Numero delle offerte ricevute.

7. Data di aggiudicazione dell'appalto.

8. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera j).

9. Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi aggiudicatario (o degli aggiudicatari).

10. Indicare, eventualmente, se il contratto è stato o potrebbe essere subappaltato.

11. Prezzo o prezzo dell'offerta più alta e più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.

12. Informazioni facoltative:

- valore e quota del contratto che è stata o potrebbe essere concessa in subappalto a terzi;

- criterio di aggiudicazione dell'appalto.

II. INFORMAZIONI NON DESTINATE AD ESSERE PUBBLICATE

13. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).

14. Valore di ciascun appalto aggiudicato.

15. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine CE o origine non comunitaria e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).

16. Si è fatto ricorso alle deroghe di cui all'articolo 18, paragrafo 6, all'uso delle specifiche europee? In caso affermativo, a quali?

17. Quale criterio di aggiudicazione è stato utilizzato? (Offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso, criteri autorizzati dall'articolo 35.)

18. L'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante a norma dell'articolo 34, paragrafo 3?

19. Vi sono state offerte che non sono state accettate in quanto anormalmente basse, in base all'articolo 34, paragrafo 5?

20. Data di invio del presente avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

21. Nel caso degli appalti che hanno per oggetto servizi che figurano nell'allegato XVI B, accordo dell'ente aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso (articolo 24, paragrafo 3).

(*) Le informazioni di cui ai punti 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se l'ente aggiudicatore considera che la loro pubblicazione pregiudicherebbe un interesse commerciale sensibile.»

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che l'obbligo di comunicare le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta vincente, nonché il nome dell'offerente prescelto, a norma dell'articolo 41, paragrafo 4, primo comma, non deve pregiudicare i legittimi interessi commerciali delle imprese pubbliche o private, in particolare ove siano divulgate informazioni sensibili di carattere commerciale o tecnico.

Essi ricordano altresì che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, i fornitori, imprenditori o prestatori di servizi, compresi quello cui sia stato assegnato l'appalto, possono esigere da un ente aggiudicatore, secondo la legislazione nazionale, il rispetto della riservatezza delle informazioni che essi trasmettono.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione dichiara che, pur continuando ad assicurare l'osservanza del principio della parità di trattamento degli enti pubblici e privati, limiterà le sue richieste di dati statistici di cui all'articolo 42, paragrafo 2, al minimo necessario per adempiere gli obblighi intenzionali risultanti dall'accordo sugli appalti pubblici (GPA) al fine di ridurre gli oneri a carico degli enti aggiudicatari.

Durante la revisione in corso del GPA, la Commissione intende anche adoperarsi per una semplificazione dei requisiti statistici a livello internazionale. Dopo aver conseguito tale obiettivo, la Commissione adotterà gli interventi necessari ad assicurare che di ciò si tenga conto nei requisiti statistici interni.