31998D0703

98/703/CE: Decisione della Commissione del 26 novembre 1998 che approva i programmi per l'eradicazione di malattie animali presentati dagli Stati membri per il 1999 e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(1998) 3645/2] (I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 09/12/1998 pag. 0029 - 0033


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1998 che approva i programmi per l'eradicazione di malattie animali presentati dagli Stati membri per il 1999 e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(1998) 3645/2] (I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede) (98/703/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di una partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali;

considerando che gli Stati membri hanno presentato programmi per l'eradicazione delle suddette malattie nei rispettivi paesi;

considerando che dall'esame dei programmi è risultato che essi rispettano tutti i criteri comunitari relativi all'eradicazione delle malattie animali, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (3), modificata dalla direttiva 92/65/CEE (4);

considerando che i programmi suddetti sono inclusi nell'elenco prioritario dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1999, quale fissato dalla decisione 98/584/CE della Commissione (5);

considerando che, data l'importanza dei programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico degli Stati membri interessati, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che l'approvazione di alcuni di questi programmi non pregiudica una decisione della Commissione sulle norme per l'eradicazione di queste malattie sulla base di pareri scientifici;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

(Rabbia)

Articolo 1

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Austria è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dall'Austria, sino ad un importo massimo di 250 000 ECU.

Articolo 2

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dal Belgio e approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dal Belgio, sino ad un importo massimo di 180 000 ECU.

Articolo 3

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Germania è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dalla Germania, sino ad un importo massimo di 2 000 000 di ECU.

Articolo 4

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dalla Francia, sino ad un importo massimo di 300 000 ECU.

Articolo 5

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dal Lussemburgo, sino ad un importo massimo di 70 000 ECU.

Articolo 6

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dalla Finlandia, sino ad un importo massimo di 250 000 ECU.

CAPITOLO II

(Peste suina africana/classica)

Articolo 7

1. Il programma di eradicazione della peste suina africana/classica presentato dall'Italia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per i test virologici e sierologici e di quelle sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei suini macellati, sino ad un importo massimo di 600 000 ECU.

Articolo 8

1. II programma di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Germania è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per i test virologici e sierologici sui suini domestici è per il controllo della popolazione di cinghiali sostenute in Germania, sino ad un importo massimo di 1 600 000 ECU.

CAPITOLO III

(Pleuropolmonite contagiosa dei bovini)

Articolo 9

1. Il programma di eradicazione della pleuropolmonite contagiosa dei bovini presentato dal Portogallo è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 2 000 000 di ECU.

CAPITOLO IV

(Malattia vescicolosa dei suini)

Articolo 10

1. Il programma di eradicazione della malattia vescicolosa - dei suini presentato dall'Italia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per i test virologici e sierologici e di quelle sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei suini sieropositivi macellati, sino ad un importo massimo di 200 000 ECU.

CAPITOLO V

(Brucellosi bovina)

Articolo 11

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Grecia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 600 000 ECU.

Articolo 12

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Spagna per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 2 500 000 ECU.

Articolo 13

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Francia e approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 1 000 000 di ECU.

Articolo 14

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Irlanda per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 3 000 000 di ECU.

Articolo 15

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 1 700 000 ECU.

Articolo 16

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 2 400 000 ECU.

CAPITOLO VI

(Brucellosi ovi-caprina)

Articolo 17

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami e la vaccinazione e di quelle sostenute in Grecia per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 1 200 000 ECU.

Articolo 18

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Spagna per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 5 000 000 di ECU.

Articolo 19

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità e fissato al 50 % delle spese di vaccinazione e di quelle sostenute in Francia per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 900 000 ECU.

Articolo 20

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dall'Italia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese di vaccinazione e di quelle sostenute in Italia per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 4 500 000 ECU.

Articolo 21

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese di vaccinazione è di quelle sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 2 500 000 ECU.

CAPITOLO VII

(Anaplasmosi, babesiosi, cowdriosi)

Articolo 22

1. Il programma di eradicazione dell'anaplasmosi e della babesiosi nella Riunione presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il programma di eradicazione della babesiosi e della cowdriosi nella Martinica presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

3. Il programma di eradicazione della babesiosi e della cowdriosi nella Guadalupa presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

4. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l'attuazione dei programmi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sino ad un importo massimo di 750 000 ECU.

CAPITOLO VIII

(Leucosi enzootica bovina)

Articolo 23

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 2 500 000 ECU.

Articolo 24

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 3 000 000 di ECU.

CAPITOLO IX

(Malattia di Aujeszky)

Articolo 25

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami sostenute in Belgio, limitatamente a 1,25 ECU per esame e fino ad un importo massimo di 550 000 ECU.

Articolo 26

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Germania è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami sostenute in Germania, limitatamente a 1,25 ECU per esame e fino ad un importo massimo di 2 700 000 ECU.

Articolo 27

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami sostenute nel Regno Unito, limitatamente a 1,25 ECU per esame e fino ad un importo massimo di 75 000 ECU.

CAPITOLO X

(Tubercolosi bovina)

Articolo 28

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Grecia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 100 000 ECU.

Articolo 29

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Spagna per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 6 200 000 ECU.

Articolo 30

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 800 000 ECU.

CAPITOLO XI

[Malattia del trotto (scrapie)]

Articolo 31

1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dal Belgio è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami e di quelle sostenute in Belgio per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 50 000 ECU.

Articolo 32

1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami e di quelle sostenute in Francia per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 500 000 ECU.

Articolo 33

1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami sostenute nei Paesi Bassi, sino ad un importo massimo di 150 000 ECU.

CAPITOLO XII

(Disposizioni finali)

Articolo 34

Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 6 viene concesso a condizione che:

a) gli Stati membri interessati all'attuazione dei programmi mettano in vigore entro il 1° gennaio 1999 le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

b) venga inviata alla Commissione una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute;

c) venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 2000, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute,

sempre che sia stata rispettata la legislazione veterinaria della Comunità.

Articolo 35

Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 7 a 33 viene concesso a condizione che:

a) gli Stati membri interessati all'attuazione dei programmi mettano in vigore entro il 1° gennaio 1999 le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

b) venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute;

c) venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 2000, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute,

sempre che sia stata rispettata la legislazione veterinaria della Comunità.

Articolo 36

1. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco per accertare l'esecuzione delle misure e delle spese sovvenzionate.

La Commissione informa gli Stati membri sull'esito di tali controlli.

2. Si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (6), del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95.

3. Il contributo finanziario della Comunità può essere concesso soltanto se i programmi sono stati effettivamente attuati in conformità alle norme comunitarie.

Articolo 37

Gli Stati membri, ad esclusione del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

(3) GU L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

(4) GU L 268 del 18. 10. 1997, pag. 11.

(5) GU L 281 del 17. 10. 1998, pag. 41.

(6) GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.