31998D0586

98/586/CE: Decisione della Commissione del 29 settembre 1998 recante approvazione del documento unico di programmazione multiregionale per la riconversione delle attività del settore della difesa nelle zone che rientrano nell'obiettivo n. 2 in Francia [notificata con il numero C(1998) 2787] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 20/10/1998 pag. 0070 - 0072


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1998 recante approvazione del documento unico di programmazione multiregionale per la riconversione delle attività del settore della difesa nelle zone che rientrano nell'obiettivo n. 2 in Francia [notificata con il numero C(1998) 2787] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (98/586/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentito il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2052/88 prevede che la Commissione può cofinanziare interventi di assistenza tecnica;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che la Commissione adotti, sulla base di un documento unico di programmazione presentato dallo Stato membro, una decisione unica che comprenda allo stesso tempo gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e il contributo dei fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma, del medesimo regolamento;

considerando che il governo francese ha presentato alla Commissione, il 18 aprile 1997, il documento unico di programmazione multiregionale per la riconversione delle attività del settore della difesa nelle zone che rientrano nell'obiettivo n. 2 in Francia; che le spese sostenute ai sensi di questo documento unico di programmazione sono ammissibili a partire dalla data suddetta;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 (5), nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (7), definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che una misura prevista nell'ambito del suddetto documento unico di programmazione comporta il cofinanziamento di un regime di aiuto non ancora approvato dalla Commissione; che è dunque opportuno ridurre l'impegno finanziario dell'importo corrispondente a detta misura, fintanto che la Commissione non approvi tale regime;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le opportune informazioni finanziarie per consentire la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi, nell'ambito della partnership, delle informazioni attualmente fornite dalle autorità francesi non permette ancora di effettuare la suddetta verifica; che conviene di conseguenza sospendere i pagamenti dopo il primo anticipo previsto all'articolo 21, paragrafo 2, dello stesso regolamento fino a quando la Commissione non avrà potuto verificare il principio di addizionalità;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/97 (9), prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede, con riserva delle disponibilità di bilancio, un impegno unico se il contributo comunitario concesso non supera la cifra di 40 milioni di ECU per l'insieme del periodo di programmazione;

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegate alla decisione 97/317/CE della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per la Francia (10);

considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il documento unico di programmazione multiregionale per la riconversione delle attività del settore della difesa nelle zone che rientrano nell'obiettivo n. 2 in Francia per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 è approvato.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene gli elementi pertinenti previsti all'articolo 9, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 4253/88 e in particolare gli obiettivi seguenti:

a) le linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali in Francia;

le linee prioritarie sono le seguenti:

1) sviluppare le azioni in compartecipazione con i gruppi industriali legati al settore della difesa, a profitto delle PMI sub-fornitrici,

2) rafforzare la struttura finanziaria delle PMI,

3) sostenere i grandi progetti industriali,

4) riconvertire le zone militari e industriali dismesse,

5) assistenza tecnica;

b) il contributo dei fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;

c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:

- le modalità di sorveglianza e di valutazione,

- le disposizioni di esecuzione finanziaria,

- le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;

d) le modalità di verifica dell'addizionalità;

e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;

f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

Articolo 3

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei fondi strutturali è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 4

Il contributo dei FESR concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 38,360 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 35,40 milioni di ECU per il settore pubblico e 62,57 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla CECA e dalla BEI.

Articolo 5

1. L'impegno di bilancio nel momento dell'approvazione del programma corrisponde all'importo totale del contributo comunitario.

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, quest'impegno non comprende l'importo relativo al regime di aiuto non ancora approvato dalla Commissione. Il relativo impegno sarà effettuato dopo l'approvazione di tale regime di aiuto.

L'impegno ammonta a 31,360 milioni di ECU.

2. I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della Commissione del rispetto del principio di addizionalità, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro.

Articolo 6

Le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo le procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione nei confronti del regime di aiuto incluso nella misura 2.1 «Agevolare l'accesso ai fondi propri»; a norma degli articoli 92 e 93 del trattato, i regimi di aiuto devono essere approvati dalla Commissione e di conseguenza l'impegno relativo all'attuazione di tale misura è ridotto degli importi corrispondenti a detto regime fintanto che la Commissione non lo abbia approvato.

Articolo 8

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999.

La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 9

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48, 52 e 59 del trattato e alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 10

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegate alla decisione 97/317/CE.

Articolo 11

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1998.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

(1) GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(2) GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

(3) GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(4) GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

(5) GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

(6) GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

(7) GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

(8) GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

(9) GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 1.

(10) GU L 146 del 5. 6. 1997, pag. 1.