31998D0576

Decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 1998 recante modifica della decisione n. 819/95/CE che istituisce il programma d'azione comunitaria Socrates

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 14/03/1998 pag. 0001 - 0002


DECISIONE N. 576/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 1998 recante modifica della decisione n. 819/95/CE che istituisce il programma d'azione comunitaria Socrates

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 126 e 127,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 14 gennaio 1998,

(1) considerando che la decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995 (5) istituisce il programma d'azione comunitaria Socrates;

(2) considerando che l'articolo 7 di detta decisione dispone una dotazione finanziaria di massima per l'esecuzione del programma nel periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1999;

(3) considerando che la dichiarazione congiunta (6) del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione n. 819/95/CE dispone che, due anni dopo l'avvio del programma, il Parlamento europeo ed il Consiglio procedano alla valutazione dei risultati conseguiti con il programma medesimo ed a tal fine la Commissione presenterà loro una relazione, corredata delle proposte che essa giudicherà opportune, anche per quanto riguarda la dotazione finanziaria di massima fissata dal legislatore ai sensi della dichiarazione comune del 6 marzo 1995 (7); che il Parlamento europeo ed il Consiglio delibereranno su tali proposte quanto prima;

(4) considerando che il Parlamento europeo ha auspicato un aumento della dotazione del programma nella sua risoluzione sul Libro bianco della Commissione su «Istruzione e formazione - Insegnare e apprendere - Verso la società conoscitiva» nonché nella sua risoluzione sul Libro verde della Commissione «Istruzione-Formazione-Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale»; che nella sua risoluzione sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 1998 esso ha collocato fra le sue priorità l'incoraggiamento dei programmi destinati alla gioventù e all'istruzione;

(5) considerando che la relazione presentata dalla Commissione ai sensi della dichiarazione comune di cui sopra ha illustrato i risultati eccezionali ottenuti dal programma nei primi due anni che ne hanno seguito l'adozione;

(6) considerando che il programma ha avuto un'accoglienza particolarmente positiva nel mondo dell'istruzione e che è necessario mantenere il ritmo dei progressi verso la realizzazione degli obiettivi prefissati;

(7) considerando che le richieste di sostegno, già molto superiori alle risorse disponibili, continuano ad aumentare;

(8) considerando che l'impatto del programma sarebbe compromesso sia nel caso in cui la percentuale dei progetti sostenuti dovesse essere ridotta, che in quello in cui l'importo annuale del sostegno accordato ai progetti scendesse al di sotto di una soglia critica, il che andrebbe sostanzialmente a scapito di chi proviene da ambienti più svantaggiati; che esiste quindi l'esigenza di mantenere una massa critica di finanziamenti;

(9) considerando che occorre garantire la continuità del sostegno nella fase di attuazione dei progetti, senza però trascurare di riservare fondi sufficienti per nuovi progetti ed attività, salvaguardando così il potenziale innovatore del programma;

(10) considerando che, senza pregiudizio delle procedure necessarie per la partecipazione di Malta, si prevede che i paesi associati dell'Europa centrale e orientale e Cipro possano partecipare al programma a partire dal 1998; che il loro contributo finanziario potrebbe richiedere un adeguato contributo della Comunità, onde garantire una reciproca mobilità, che corrisponde all'obiettivo politico della Comunità;

(11) considerando che è necessario adeguare la dotazione finanziaria di massima del programma affinché esso possa continuare a realizzare gli obiettivi definiti nella decisione che lo istituisce;

(12) considerando che un finanziamento complementare rientra nella dotazione globale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie, nonché nei limiti degli stanziamenti disponibili nel corso dei due esercizi di bilancio interessati,

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il paragrafo 1 dell'articolo 7 della decisione n. 819/95/CE è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione finanziaria di massima per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 920 milioni di ecu.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

R. COOK

(1) GU C 113 dell'11. 4. 1997, pag. 14, e GU C 262 del 28. 8. 1997, pag. 3.

(2) Parere espresso il 28 maggio 1997 (GU C 287 del 22. 9. 1997, pag. 23).

(3) Parere espresso il 18 settembre 1997 (GU C 379 del 15. 12. 1997, pag. 17).

(4) Parere del Parlamento europeo del 12 giugno 1997 (GU C 200 del 30. 6. 1997, pag. 136), posizione comune del Consiglio del 22 settembre 1997 (GU C 315 del 16. 10. 1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 1997 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 29 gennaio 1998 e decisione del Consiglio del 12 febbraio 1998.

(5) GU L 87 del 20. 4. 1995, pag. 10.

(6) GU L 132 del 16. 6. 1995, pag. 18.

(7) Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi (GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4).