31998D0527

98/527/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 24 luglio 1998 relativa al trattamento della frode sull'IVA (divario tra il gettito IVA teorico e il gettito IVA effettivo) nei conti nazionali [notificata con il numero C(1998) 2202] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 234 del 21/08/1998 pag. 0039 - 0042


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1998 relativa al trattamento della frode sull'IVA (divario tra il gettito IVA teorico e il gettito IVA effettivo) nei conti nazionali [notificata con il numero C(1998) 2202] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/527/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (1), in particolare l'articolo 1,

considerando che la decisione 94/168/CE, Euratom della Commissione, del 22 febbraio 1994, recante disposizioni d'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (2), tratta, in particolare, la frode fiscale senza tuttavia fare esplicitamente riferimento a come procedere in merito alla frode sull'IVA; considerando che è pertanto necessario fornire precisazioni in tal senso;

considerando che per garantire l'esaustività delle stime del PIL e del PNL nel quadro della direttiva 89/130/CEE, Euratom, è necessario che gli Stati membri procedano a un adattamento delle stime per tenere conto della frode sull'IVA;

considerando che questo adattamento riguarda la parte del divario tra il gettito IVA teorico e il gettito IVA effettivo imputabile alla frode senza complicità degli acquirenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato instaurato conformemente all'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri calcolano l'ammontare della frode sull'IVA senza complicità degli acquirenti in base al metodo illustrato nell'allegato alla presente decisione.

Ai fini di questo calcolo, gli Stati membri determinano il gettito IVA teorico e il gettito IVA effettivo e analizzano il divario tra i due importi, applicando la formula seguente:

Frode «senza complicità» = gettito IVA teorico meno gettito IVA effettivo meno divari temporali meno fallimenti meno gettito mancante (frode «con complicità»)

Gli Stati membri procedono, se necessario, alla rettifica dell'ammontare del valore aggiunto incluso nelle stime PIL e PNL nel quadro della direttiva 89/130/CEE, Euratom aggiungendovi l'importo della frode senza complicità degli acquirenti così calcolata.

Articolo 2

Per effettuare la correzione di cui all'articolo 1, gli Stati membri possono applicare un metodo equivalente a quello di cui all'articolo 1, primo comma, purché esso fornisca risultati comparabili.

Articolo 3

Gli Stati membri precisano, entro il 1° ottobre 1998, le fonti e i metodi applicati e quantificano gli adeguamenti effettuati. La Commissione verifica, conformemente all'articolo 19 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio (3), la validità delle fonti e dei metodi utilizzati e degli adeguamenti effettuati, nonché la comparabilità dei risultati ottenuti, in particolare nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 2, il metodo applicato è diverso da quello di cui all'articolo 1, primo comma.

Per i nuovi Stati membri (Austria, Finlandia e Svezia) il termine è fissato al 1° ottobre 1999.

Articolo 4

L'articolo 1 non si applica qualora gli Stati membri siano in grado di dimostrare alla Commissione che un calcolo equivalente è già implicitamente incluso nei loro conti nazionali. In tal caso, gli Stati membri forniscono alla Commissione la relativa documentazione entro il 1° ottobre 1998. (Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia il termine è fissato al 1° ottobre 1999).

La Commissione informa il Comitato PNL sui risultati dell'applicazione della presente decisione, e in particolare sui metodi utilizzati dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1998.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

(1) GU L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

(2) GU L 77 del 19. 3. 1994, pag. 51.

(3) GU L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

Il calcolo della frode sull'IVA senza complicità degli acquirenti si basa sui due elementi seguenti:

1. Il calcolo del gettito IVA teorico.

2. L'analisi del divario tra il gettito IVA teorico e i gettiti IVA effettivi nello stesso periodo.

Calcolo del gettito IVA teorico

L'IVA teorica è l'IVA che sarebbe prodotta se le persone e gli enti assoggettati all'IVA l'avessero versata conformemente alla legislazione in vigore.

Per il calcolo del gettito IVA teorico è necessario, innanzitutto, ricostituire la base imponibile alla quale è applicabile l'imposta sul valore aggiunto in conformità con la legislazione in vigore. Si tratta, in altre parole, di identificare tutte le operazioni assoggettate a IVA non deducibile. Il consumo finale delle famiglie è considerato interamente assoggettato a l'IVA non deducibile, mentre altre categorie d'impiego devono essere valutate separatamente per determinare un tasso di non deducibilità. Questo calcolo è effettuato utilizzando i dati della contabilità nazionale al livello più dettagliato disponibile. Il calcolo della base imponibile è effettuato prendendo in considerazione l'insieme della legislazione e dei regolamenti in vigore in materia di IVA.

In secondo luogo, è necessario applicare a ciascuna operazione inclusa nella base imponibile come definita nel paragrafo precedente il tasso IVA proprio, in conformità con la legislazione in vigore. I tassi IVA applicati devono essere quelli in vigore nel corso dell'anno utilizzato per la valutazione della base imponibile. Il calcolo del gettito IVA teorico è effettuato prendendo in considerazione l'insieme della legislazione e dei regolamenti in vigore in materia di IVA.

Analisi del divario tra il gettito IVA teorico e il gettito IVA effettivo nello stesso periodo

Dal momento in cui il calcolo del gettito IVA teorico è stato effettuato tenendo conto dell'insieme della legislazione e dei regolamenti in vigore in materia di IVA, il divario tra questa IVA teorica e i gettiti IVA effettivi può essere imputato a quattro fattori:

1. Il divario temporale tra i dati di tesoreria e i conti nazionali.

2. L'annullamento ad hoc da parte del fisco di taluni crediti IVA in caso di fallimento dell'assoggettato.

3. La frode con complicità dell'acquirente (l'acquirente non versa l'IVA al venditore).

4. La frode senza complicità dell'acquirente (l'acquirente versa l'IVA al venditore ma quest'ultimo non la versa a sua volta all'amministrazione fiscale).

Di conseguenza, per ottenere l'ammontare della frode senza complicità dell'acquirente occorre dedurre dalla differenza tra il gettito IVA teorico e il gettito IVA effettivo la frode con la complicità dell'acquirente e gli annullamenti di crediti a causa di fallimenti, e tener conto dei divari tra il fattore generatore e la riscossione delle entrate da parte dell'amministrazione fiscale.

Frode «senza complicità» = gettito IVA teorico meno gettito IVA effettivo meno divari temporali meno fallimenti meno gettito mancante (frode «con complicità»)

Il gettito effettivo è l'IVA effettivamente incassata dall'amministrazione fiscale nel corso dello stesso anno preso in considerazione per il calcolo del gettito IVA teorico.

La correzione per il divario temporale è intesa a correggere gli introiti per tener conto del fatto che taluni pagamenti IVA dell'anno in corso (n) sono relativi all'anno precedente (n-1) e del fatto che una parte dell'IVA dell'anno n sarà effettivamente incassata solo nel corso dell'anno seguente (n+1).

È possibile che la legislazione in vigore consenta l'annullamento ad hoc da parte dell'amministrazione fiscale di taluni crediti IVA in caso di fallimento dell'assoggettato. In questo caso, gli annullamenti eventuali devono essere dedotti dal divario tra gettito IVA teorico e gettito IVA effettivo (salvo nel caso in cui gli annullamenti siano già stati presi in considerazione nel calcolo del gettito IVA teorico).

Per il calcolo della frode con complicità dell'acquirente vengono prese in considerazione solo le attività per le quali si è proceduto ad una rettifica per «lavoro in nero» (non-iscrizione negli schedari statistici di unità economicamente attive).

In questa ipotesi, basandosi sulle rettifiche per «lavoro in nero» precedentemente apportate alla produzione dei rami di attività e moltiplicando gli importi delle vendite addizionali corrispondenti («vendite in nero») per i tassi IVA regolamentari è possibile valutare il mancato profitto del fisco (gettito mancante) imputabile alla «frode con complicità degli acquirenti».

Ad esempio, se a causa della rettifica per «lavoro in nero» la stima del valore al netto dell'IVA dei consumi delle famiglie per un determinato prodotto è stata rialzata del 15 % e se il tasso regolamentare IVA sugli acquisti di tale prodotto è fissato a 18,6 %, il mancato profitto per il fisco è:

Entrate IVA mancanti a causa della frode con complicità = vendite del prodotto antecedentemente alla rettifica ×15 %×18,6 %.