31998D0466

98/466/CE: Decisione della Commissione del 21 gennaio 1998 recante approvazione condizionata dell'aiuto che la Francia intende accordare alla Société française de production [notificata con il numero C(1998) 230] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 22/07/1998 pag. 0068 - 0074


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 1998 recante approvazione condizionata dell'aiuto che la Francia intende accordare alla Société française de production [notificata con il numero C(1998) 230] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/466/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati, conformemente agli articoli succitati, a presentare le loro osservazioni (1),

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

La presente decisione fa seguito alla decisione (2) della Commissione del 12 febbraio 1997 di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato. Detto procedimento e la presente decisione concernono entrambe un aiuto di 2 500 milioni di franchi francesi (FRF) (379 milioni di ECU) (3), comprendente un aiuto alla ristrutturazione industriale di 1 200 milioni di FRF (182 milioni di ECU) e un aiuto alla ristrutturazione finanziaria di 1 300 milioni di FRF (197 milioni di ECU) che la Francia intende concedere alla Société française de production (SFP). In occasione dell'avvio del procedimento e in attesa dell'esecuzione del piano di ristrutturazione presentatole, la Commissione ha autorizzato l'erogazione di 350 milioni di FRF a titolo di un aiuto al salvataggio al fine di garantire la sopravvivenza di SFP.

SFP è una società che presta servizi tecnici nel settore audiovisivo, in particolare ai produttori di programmi televisivi. Nel 1974, quando l'organizzazione di radiodiffusione pubblica ORTF è stata scissa in varie società, le attività di produzione televisiva sono proseguite nel quadro di una nuova società, la SFP, mentre le attività di diffusione sono state affidate a vari altri organismi. SFP conservava tuttavia una posizione protetta sul mercato francese dell'audiovisivo. Attualmente SFP è controllata al 100 % dallo Stato.

Il settore della produzione audiovisiva in Francia è stato aperto alla concorrenza nel 1986. Mal preparata ad affrontare questo nuovo contesto competitivo, SFP ha visto scendere il suo fatturato ed ha cominciato ad incontrare difficoltà finanziarie. Nel frattempo è stato notevolmente ridotto il suo personale, sceso da 2 515 persone nel 1985 a 996 alla fine del 1997. Le perdite registrate a partire dal 1986 sono state ripianate dallo Stato e dagli altri azionisti pubblici. Mediante quattro diversi interventi effettuati dopo tale data le autorità francesi hanno versato a SFP aiuti per un importo complessivo di 2 370 milioni di FRF. Di tale ammontare la Commissione, con decisioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992, ha approvato l'erogazione di aiuti per complessivi 1 260 milioni di FRF. Il saldo, pari a 1 110 milioni di FRF, ha formato oggetto della decisione 97/238/CE della Commissione (4) (alla quale si rinvia per maggiori dettagli), decisione negativa dettata fondamentalmente dall'assenza di qualsiasi piano di ristrutturazione. Le autorità francesi si sono impegnate nei confronti della Commissione a procedere senza indugio al recupero di tale aiuto, imposto dalla decisione negativa in questione (attualmente l'importo da recuperare è di 1 300 milioni di FRF tenuto conto degli interessi maturati).

Incluso l'aiuto alla ristrutturazione industriale oggetto della presente decisione, gli aiuti concessi complessivamente a SFP a tutt'oggi ammontano a 3 570 milioni di FRF (2 370 milioni di FRF più 1 200 milioni di FRF) ossia 541 milioni di ECU.

Al momento dell'avvio del presente procedimento, la Francia aveva l'intenzione di privatizzare SFP cedendola alle imprese private Images Télévision Internationale et Générale d'Image (ITI/GI), le quali dovevano poi realizzare la ristrutturazione cui erano destinati gli aiuti suddetti. Nell'aprile 1997 si è appreso che la vendita agli acquirenti in questione non avrebbe avuto luogo. Il 24 novembre 1997 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione, analogo a quello precedentemente elaborato dagli operatori economici candidati all'acquisto di SFP, ad eccezione dell'operazione di privatizzazione che non era più contemplata.

2. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

2.1. Aspetti della ristrutturazione

Il piano presentato il 24 novembre 1997 si basa sia sulla riduzione dei costi operativi di SFP che sul miglioramento del suo funzionamento commerciale. Il piano copre il periodo dal 1° gennaio 1998 alla fine dell'anno 2000. La tabella che segue riporta le implicazioni della ristrutturazione per quanto concerne il fatturato, i risultati e il personale permanente e avventizio.

>SPAZIO PER TABELLA>

L'equilibrio finanziario dovrà essere conseguito nell'anno 2000 con un risultato positivo di 28 milioni di FRF, corrispondente ad un rendimento del 14 % dei fondi propri. Il rapporto fondi propri/bilancio totale sarà del 32 %.

[ . . . ]

Il piano proposto presuppone uno sforzo per quanto concerne le due principali voci: gli oneri esterni e le spese di personale. La riorganizzazione di SFP mira a diminuire gli oneri esterni mediante una migliore politica di acquisti, l'ottimizzazione della gestione delle scorte e la riduzione delle spese di funzionamento grazie alla semplificazione delle strutture. Le spese di personale costituiscono la parte essenziale degli oneri di gestione di SFP. Il ripristino dell'equilibrio comporta necessariamente una riduzione di tali oneri, sia secondo gli operatori economici candidati all'acquisto di SFP che secondo le autorità francesi, le quali peraltro rendono ancora più drastico a questo proposito il piano elaborato dagli operatori. L'organico permanente sarà ridimensionato a circa 450 unità. Ciò rappresenta una riduzione di circa 566 unità di personale e 20 assunzioni. La riduzione di 566 unità sarà effettuata con una serie di misure, tra cui:

- il prepensionamento dei dipendenti di 55 anni e 2 mesi d'età alla data del 31 dicembre 1998 (469 persone). SFP proporrà ad un certo numero di persone, aventi meno di 55 anni e 2 mesi d'età ma almeno 51 anni alla data del 31 dicembre 1998, tenuto conto delle esigenze dell'impresa, di realizzare un progetto personale oppure di ottenere una dispensa di attività con una garanzia di risorse. L'offerta interessa 252 persone;

- dimissioni volontarie grazie a misure di incentivazione destinate in particolare alla realizzazione di progetti personali (55 persone);

- il passaggio allo statuto di personale avventizio dello spettacolo (20 persone);

- pensionamenti (12 persone);

- mobilità verso imprese del settore audiovisivo pubblico (10 persone, il che corrisponde alla media annuale rilevata tra il 1994 e il 1996).

L'evoluzione prevista dell'organico permanente è la seguente: 996 (gennaio 1998); 965 (luglio 1998), 435 (gennaio 1999), 450 (luglio 1999) e 450 (gennaio 2000).

A questa evoluzione dell'organico permanente si contrappone un aumento limitato del personale tecnico avventizio che passerà da 123 unità nel 1997 a 270 alla fine del 2000.

Da vari anni ormai è stato soppresso l'obbligo per le reti televisive pubbliche di stipulare contratti di servizi con SFP. SFP deve quindi ottenere i contratti agendo in concorrenza con le altre imprese audiovisive sul mercato e con tale sistema essa non è in grado di assicurarsi un fatturato. Il mantenimento del fatturato ad un livello prossimo a quello realizzato tra il 1997 e il 2000, nonostante tale situazione e la riduzione dell'organico, dovrebbe essere ottenuto mediante misure volte ad aumentare l'efficienza dell'organizzazione, quali:

- il rafforzamento della funzione commerciale (dovrebbe essere creata una funzione commerciale unica e coerente con i mercati; è necessaria una relazione privilegiata e personalizzata tra i dirigenti commerciali di SFP e i loro clienti; miglioramento dei tempi di risposta grazie alla semplificazione delle procedure);

- le semplificazione delle strutture, finalmente adattate alla nuova dimensione ridotta dell'impresa (funzioni ordini-programmazione raggruppate, informatizzazione delle attività di programmazione, ricerca sistematica dell'organizzazione più economica);

- l'organizzazione del lavoro più semplice e più stimolante tramite la modulazione del tempo di lavoro e la revisione del regime di indennità di SFP.

La maggiore efficienza deve consentire un aumento della produttività dell'organico permanente del 12-15 % a seconda delle differenti attività esercitate. Considerato che il mercato audiovisivo è in espansione, soprattutto grazie ad un aumento del numero di reti televisive e all'aumento della quota di produzione interna di programmi da parte di un gran numero di reti, la quasi stabilizzazione del fatturato di SFP rappresenta di fatto una diminuzione della sua quota di mercato.

L'aiuto complessivo di 2 500 milioni di FRF si articola in due importi destinati rispettivamente alla copertura dei costi di detta ristrutturazione industriale e alla ristrutturazione finanziaria. Si è appurato che quest'ultima corrisponde alla messa a disposizione di nuove liquidità resa necessaria dal ripianamento dei debiti pregressi, [ . . . ].

2.2. Raffronto con il piano ITI/GI

Il raffronto con il piano ITI/GI, inizialmente presentato alla Commissione ed illustrato nella decisione di avvio della procedura, rivela la grande similarità dei due piani. Entrambi si basano sugli stessi importi di aiuto rispettivamente alla ristrutturazione industriale (1 200 milioni di FRF) e alla ristrutturazione finanziaria (1 300 milioni di FRF). I dati economici chiave della tabella di cui al punto 2.l e quelli del piano ITI/GI, quali presentati nella decisione di avvio del procedimento, hanno la stessa entità:

- le società ITI/GI avevano posto varie condizioni al loro piano. La più importante, rispetto alla quale emerge una differenza e che merita pertanto di essere esaminata, è la riduzione del personale permanente e l'abbandono del contratto collettivo. Nel piano attuale la riduzione dell'organico è ancora più elevata (566 persone) che nel piano iniziale (460 persone). Quanto al contratto collettivo, l'abbandono non è più previsto ma è sostituito da una misura equivalente avente effetti analoghi: la modulazione del tempo di lavoro e la revisione del sistema d'indennità di SFP;

- il piano ITI/GI prevedeva un fatturato di 600 milioni di FRF nel 1999; un importo analogo (606 milioni di FRF) figura nell'ultimo piano notificato, tenuto conto della differenza esistente tra le definizioni di «fatturato» nei due piani;

- i costi nel vecchio piano ammontavano a 590 milioni di FRF nel 1999; i costi sopra presentati sono leggermente inferiori, pari a 578 milioni di FRF.

3. LE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Le autorità francesi non hanno inviato alcuna osservazione al momento dell'avvio della procedura. Esse hanno invece reagito alla lettera della Commissione del 2 dicembre 1997 fornendo (con lettera del 5 dicembre 1997) risposte agli interrogativi formulati in merito al piano del 24 novembre 1997. Altre domande sono state poste con lettera del 23 dicembre 1997 alle quali è stato risposto in data 8 gennaio 1998.

Il denunciante, che aveva già inviato una denuncia alla Commissione con lettera del 7 aprile 1994 concernente aiuti a SFP, ha comunicato la sua reazione all'avvio del procedimento con lettera del 20 maggio 1997, in cui fa presente che ITI e GI hanno ritirato la loro offerta il 31 marzo 1997, che la Francia ha quindi annunciato la sospensione della procedura di privatizzazione e che di conseguenza non vi è più motivo di inviare osservazioni alla Commissione relative al piano pubblicato.

Successivamente, con lettera del 19 dicembre 1997, il denunciante, facendo riferimento ad articoli di stampa concernenti il piano di riorganizzazione presentato il 24 novembre 1997 alla Commissione, ha chiesto di poter presentare le proprie osservazioni in relazione al piano attuale mediante estensione della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

Va rilevato che il comitato aziendale di SFP e i sindacati del personale si sono manifestati presso la Commissione senza che ciò abbia dato luogo, entro il termine procedurale, ad osservazioni che potessero essere comunicate alle autorità francesi per una loro reazione al riguardo.

4. LA PROCEDURA

Il fatto che il piano attuale di ristrutturazione formalmente non si basi più sul piano elaborato dalle società private ITI/GI nel quadro della loro offerta di acquisto di SFP, ma preveda attualmente una ristrutturazione sotto la responsabilità delle autorità pubbliche, non costituisce una circostanza tale da incidere sull'aiuto quale testé illustrato. Si deve ritenere che il nuovo piano sia essenzialmente simile a quello iniziale, anzi più drastico.

Dato che la privatizzazione prevista nell'avvio del procedimento del 12 febbraio 1997 non era un punto essenziale al fine della determinazione della redditività economico-finanziaria dell'impresa, e visto l'articolo 222 del trattato, si deve concludere che non esistono fatti nuovi rispetto all'avvio di detto procedimento per cui non ne è necessaria un'estensione e la fase conclusiva del medesimo non risentirà di questa modifica delle circostanze del piano.

5. VALUTAZIONE

Il finanziamento in questione, quale descritto al punto 1 e la cui assegnazione a SFP in favore del suo piano di ristrutturazione è stata illustrata al punto 2, deve essere valutato alla luce dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato per decidere in merito all'eventuale carattere di aiuto della misura. Infatti, le risorse di Stato che devono essere versate in favore dell'impresa non configurano un investimento redditizio, in quanto non genereranno profitti dell'impresa corrispondenti all'ingente importo dei mezzi messi a sua disposizione. Una tale prospettiva sarebbe inaccettabile per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato (5).

A norma dell'articolo 92, paragrafo 1, gli apporti finanziari costituiscono aiuti di Stato nella misura in cui siano accordati da uno Stato oppure mediante risorse statali. Spetta alla Commissione verificare se gli aiuti prospettati falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni e se incidano sugli scambi intracomunitari.

Tali condizioni sussistono nel caso di specie per le due componenti dell'intervento dello Stato: infatti, sia il contributo finanziario alla ristrutturazione industriale di 1 200 milioni che la ristrutturazione finanziaria di 1 300 milioni di FRF fanno parte di un ripianamento dei debiti.

L'aiuto rischia di porre SFP in migliore posizione per commercializzare i suoi servizi sia in Francia che negli altri Stati membri o negli Stati partecipanti all'accordo SEE; inoltre rischia di rendere più difficile la penetrazione sul mercato francese dei servizi commercializzati dalle società audiovisive straniere.

L'aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza tra gli Stati membri. Esiste un mercato europeo dei prodotti audiovisivi in cui i prestatori di servizi tecnici sono in concorrenza. Esiste lo stesso grado elevato di concorrenza sia per le attività di produzione di opere audiovisive integrate che per la semplice messa a disposizione di troupe di registrazione o di studi. Questo mercato è caratterizzato dalla presenza di alcuni produttori integrati, tra cui SFP, che offrono tutti i servizi tecnici e da una moltitudine di società specializzate che offrono soltanto alcuni tipi di servizi. Detto ciò, va sottolineato che la stessa SFP è già presente sui mercati esteri e che il piano di ristrutturazione prevede il mantenimento di tale presenza. La Commissione rileva inoltre che il ricorrente esercita attività sia in Francia che in altri Stati membri. A questo proposito va fatto presente che il denunciante, che è intervenuto nella procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, ha ripetutamente presentato obiezioni in seguito alla pubblicazione di detto avvio di procedura nonché di altre informazioni riportate dalla stampa.

Occorre inoltre tener conto del fatto che esiste un mercato europeo delle produzioni destinate alla televisione e al cinema, caratterizzato dalla realizzazione di coproduzioni tra produttori europei e dalla diffusione di produzioni audiovisive in paesi diversi da quello di realizzazione. Tale aspetto è particolarmente vero nel caso del mercato francese, tenuto conto della politica dinamica di diffusione delle opere francesi in altri paesi svolta dalla Francia.

Pertanto l'aiuto in causa deve essere considerato come un aiuto che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

6. ESAME DELLA COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

Stabilito che gli apporti finanziari rivestono il carattere di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve esaminare se la misura possa essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3.

Le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 2, e all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e b), non sono applicabili nel caso in oggetto giacché l'aiuto non è destinato né a favorire lo sviluppo di regioni svantaggiate né a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia nazionale.

Gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), potrebbero beneficiare di una deroga in virtù di detta disposizione. Va rilevato che l'aiuto in causa è destinato a garantire la sopravvivenza di SFP e che il governo francese non ha fornito alcun elemento che permetta di considerare che l'intervento dello Stato era volto a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera d). La Commissione può pertanto prendere unicamente in considerazione la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), riguardante gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività.

Per precisare le condizioni di applicazione della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), agli aiuti ad imprese in difficoltà, la Commissione ha adottato taluni orientamenti comunitari che definiscono un certo numero di criteri cui deve rispondere l'aiuto (6). Detti orientamenti distinguono gli aiuti al salvataggio da quelli alla ristrutturazione:

Per gli aiuti alla ristrutturazione gli orientamenti stabiliscono i seguenti criteri:

- l'aiuto alla ristrutturazione deve essere collegato ad un programma di ristrutturazione o di risanamento realizzabile, da presentare alla Commissione corredato di tutte le informazioni necessarie. Il piano deve permettere di ripristinare nel lungo periodo la competitività dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole;

- le misure proposte devono contenere il più possibile le distorsioni di concorrenza e restare compatibili con l'interesse comune. Devono avere un impatto sulla posizione di mercato del beneficiario che controbilanci in misura ragionevole l'effetto di distorsione della concorrenza esercitato dall'aiuto;

- l'aiuto deve essere limitato al minimo strettamente necessario ed essere commisurato ai costi e ai benefici della ristrutturazione;

- l'impresa deve realizzare integralmente tale ristrutturazione e rispettare le condizioni imposte;

- la realizzazione del piano e il rispetto delle condizioni sono controllate tramite relazioni annuali dettagliate che devono essere presentate alla Commissione.

6.1. Il ripristino della redditività economico-finanziaria

Le misure chiave del piano di ristrutturazione concernono la riduzione dei costi di produzione, in particolare la riduzione delle spese di personale, la realizzazione di un fatturato di previsione realistico e la concessione dell'aiuto. Il periodo di tre anni per raggiungere l'equilibrio finanziario nell'anno 2000, con un risultato positivo di 28 milioni di FRF, un rendimento dei fondi propri del 14 % ed un rapporto fondi propri/bilancio totale del 32 % sono elementi che possono tutti essere considerati ragionevoli. La probabilità che questo equilibrio sia effettivamente raggiunto e che sia duraturo (atto quindi a garantire la redditività economico-finanziaria a lungo termine) dipende dal carattere definitivo e duraturo di ciascuna delle misure e dalla loro reciproca coerenza. Pertanto l'analisi della sensibile riduzione globale dei costi, pari a circa 220 milioni di FRF (ossia il 28 % dei costi del 1997) tra il 1997 e il 2000, mostra che tale riduzione riflette la riduzione delle varie categorie di oneri. La categoria più significativa è rappresentata dalle spese di personale, che saranno diminuite di 130 milioni di FRF tra il 1997 e il 2000. Questo risultato dovrebbe essere conseguito mediante la riduzione entro il 2000 dell'organico permanente da 996 a 450 persone, da sostituirsi in parte tramite il ricorso crescente a personale tecnico avventizio (da 123 unità nel 1997 a 270 nel 2000), i cui costi di prestazione sono inferiori a quelli del personale permanente. Tali riduzioni rappresentano economie durature e quindi contribuiscono in maniera sistematica e definitiva al miglioramento dei risultati futuri.

Un altro fattore che mostra il carattere duraturo e la coerenza delle misure contemplate è il rapporto spese di personale/fatturato che si situa, in base al piano e tenuto conto dell'impiego di 270 avventizi, nella norma del settore (ossia tra il 50 % e il 55 % per le società analoghe nel campo della prestazione tecnica, ad esempio la società francese VCF).

Secondo il piano delle autorità francesi, la riduzione totale del personale permanente e avventizio e il cambiamento del rapporto tra queste due categorie previsto in calendario sono essenziali per ripristinare la redditività economico-finanziaria dell'impresa, come conferma l'analisi delle conseguenze imputabili all'assenza di siffatte misure di ristrutturazione in passato. Inoltre va sottolineato che il ripristino dell'efficienza dell'impresa sarà basato su misure interne e non sulla previsione di aumenti del fatturato. Infatti il totale dei proventi dovrebbe diminuire, fino al 2000, di circa 30 milioni di FRF (ossia 5 % dell'importo del 1997); tale stima è da considerarsi realistica se il rapporto fatturato/volume totale di occupazione è comparabile al rapporto medio rilevato nella professione. Nel caso di SFP, tenuto conto del personale avventizio, tale rapporto dovrebbe migliorare situandosi sui 731 000 FRF per addetto nel 2000. Nel caso della NOB, una società olandese reputata per l'efficienza delle sue operazioni e le cui attività di prestatore integrato sono simili a quelle di SFP, questo rapporto è analogo, pari all'incirca a 740 000 FRF. Se si limita il raffronto alle sole attività video, SFP prevede un fatturato per addetto di circa 1 milione di FRF, compatibile con quello della concorrenza (VCF).

Questo miglioramento, fino al livello dei concorrenti, del rapporto fatturato/volume totale di occupazione dovrebbe essere principalmente conseguito grazie a misure interne adottate dall'impresa e non si basa su un eventuale aumento dei prezzi dei servizi, che sarebbe difficile da realizzare. Il fatto che il piano attuale corrisponda a quello preparato da acquirenti privati, noti specialisti del settore audiovisivo, che prevedevano il ripristino della redditività dell'impresa grazie allo stesso importo di aiuto, conferma sostanzialmente l'analisi secondo la quale il presente piano effettivamente è in grado di ripristinare la redditività economico-finanziaria dell'impresa.

L'aiuto di 2 500 milioni di FRF deve permettere di attuare le misure di riduzione dei costi e di miglioramento della qualità del fatturato tramite un aumento della produttività. L'aiuto si articola in due componenti: una industriale e una finanziaria destinata alla ricapitalizzazione dell'impresa, sulla quale ha pesantemente inciso la gestione passata.

L'aiuto in questione corrisponde al fabbisogno minimo dell'impresa per effettuare la ristrutturazione finanziaria e la ristrutturazione delle attività (in particolare la riduzione delle spese di personale) e contribuisce pertanto al miglioramento dei risultati di SFP necessario per ripristinare l'efficienza della società. Senza ristrutturazione finanziaria SFP disporrebbe di capitali propri negativi, il che, senza interventi complementari da parte dello Stato, comporterebbe il fallimento dell'impresa impedendo la realizzazione del piano di ristrutturazione industriale.

Tenuto conto degli elementi di cui sopra, la Commissione ritiene che le misure di aiuto in questione costituiscano un insieme comprendente sia l'apporto di liquidità che il ripianamento dei debiti pregressi, aspetti che sono inseparabili l'uno dall'altro e senza i quali non potrebbe essere ripristinata la redditività economico-finanziaria dell'impresa. La fondatezza di una simile valutazione globale per le varie misure di aiuto in questione è stata confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza pronunciata il 14 novembre 1984 nella causa 323/82, Intermills/Commissione (7).

6.2. Limitazione delle distorsioni

Negli ultimi anni il fatturato di SFP si è notevolmente deteriorato a causa dell'incapacità dell'impresa di produrre a prezzi competitivi. Il piano di ristrutturazione conferma il livello ridotto del fatturato. Tenuto conto di ciò e dell'espansione del mercato, ne consegue una perdita effettiva di quote di mercato di SFP, perdita che costituisce una contropartita importante dell'aiuto. I costi dei servizi di SFP devono, nel quadro del piano, coprire tutte le spese sostenute, il che dimostra che SFP non potrebbe più sottrarsi alle condizioni del mercato in cui sono costretti ad operare i concorrenti.

Inoltre la Commissione ritiene che le difficoltà di SFP derivino dalla specificità della sua missione commerciale sul mercato. SFP faceva parte integrante del settore pubblico audiovisivo ed ha ereditato da quell'epoca una struttura economica pesante che non ne facilita la competitività, tanto più che in passato godeva di un accesso privilegiato ai fondi pubblici. Siffatta situazione di prestatori puramente pubblici che forniscono servizi esclusivamente alle reti pubbliche, senza entrare in concorrenza sul mercato, esiste tuttora nella maggior parte degli Stati membri e anche in Francia per altri prestatori diversi da SFP. Si deve pertanto ritenere che ai fini della redditività economico-finanziaria di SFP la sua ristrutturazione sia necessaria, ma che al medesimo tempo si tratterà di un processo complesso durante il quale non potrà essere evitato un certo grado di distorsione della concorrenza.

6.3. Limitazione dell'aiuto

L'aiuto è utilizzato per conseguire obiettivi precisi ed è in stretta relazione con i fabbisogni finanziari imposti dai medesimi. L'aiuto non è pertanto eccessivo. Ciò è comprovato anche dal fatto che il risultato previsto è semplicemente la realizzazione dell'equilibrio finanziario. Il miglioramento dei risultati non è quindi tale da poter dar luogo ad una distorsione continua di concorrenza. Sotto questo profilo gli aiuti non sono quindi contrari all'interesse comune.

Non è possibile ridurre l'aiuto di 2 500 milioni di FRF in quanto ciò avrebbe come effetto diretto un deterioramento dei risultati di previsione che impedirebbe a SFP di conseguire l'obiettivo perseguito, ossia la redditività economico-finanziaria.

6.4. Realizzazione del piano e condizioni

Nonostante la necessità di attuare tutte le misure attraverso il piano di ristrutturazione, si deve tener conto che, secondo le autorità francesi, il piano essenzialmente consiste nella riduzione delle spese di personale. La Commissione ritiene che tale valutazione sia confermata dall'esperienza acquisita, la quale ha mostrato che le difficoltà di allineare le spese di personale al livello di attività sono chiaramente la causa essenziale dei problemi che l'impresa continua ad incontrare. Pertanto la Commissione ritiene che sia necessario prevedere garanzie particolari. Per garantire, questa volta, il successo del piano di ristrutturazione, è essenziale che l'aiuto sia accordato dalla Francia soltanto quando saranno stati definitivamente realizzati tutti gli elementi del medesimo, ivi compresa la riduzione delle spese di personale.

L'erogazione dell'aiuto dovrà rispettare le modalità del piano, in modo che gli aiuti siano versati soltanto nel momento in cui i fondi saranno effettivamente sborsati da SFP per i fini previsti.

Benché l'aiuto, secondo la presente decisione, non sia ritenuto eccessivo tenuto conto delle diverse valutazioni da operare nel quadro di un aiuto alla ristrutturazione, la Commissione non può non riconoscere che dal 1986 la stessa società ha beneficiato di vari aiuti, ammontanti complessivamente a cifre alquanto elevate, due dei quali erano stati approvati a titolo di aiuto alla ristrutturazione. L'aiuto oggetto della presente decisione è da intendersi come l'ultimo aiuto, salvo circostanze eccezionali imprevedibili a questo stadio ed indipendenti dall'impresa, che potrà essere concesso a SFP o alle sue attività (per un'applicazione recente di tale principio, vedasi la decisione positiva condizionata adottata dalla Commissione il 1° ottobre 1997 nella pratica Thompson SA-Thomson multimedia) (8).

La Francia si asterrà dall'agevolare SFP, direttamente o indirettamente, attraverso reti televisive pubbliche, in particolare costringendo queste ultime a stipulare contratti con SFP.

6.5. Relazioni dettagliate

Secondo la prassi costante della Commissione in materia di piani di ristrutturazione e, in particolare visto l'ammontare dell'aiuto e l'importanza dell'esecuzione corretta del piano, tale esecuzione dovrà formare oggetto di un controllo da parte della Commissione, sulla base di relazioni semestrali inviatele dalle autorità francesi.

7. CONCLUSIONE

L'aiuto contenuto nel piano di ristrutturazione del 24 novembre 1997 di SFP, sotto forma di un aiuto alla ristrutturazione industriale di 1 200 milioni di FRF e di un aiuto alla ristrutturazione finanziaria di 1 300 milioni di FRF, configura un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo l, dell'accordo SEE.

Tale aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù delle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, subordinatamente al rispetto da parte della Francia delle condizioni stabilite nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto della Francia contenuto nel piano di ristrutturazione del 24 novembre 1997 della Société française de production, sotto forma di un aiuto alla ristrutturazione industriale di 1 200 milioni di FRF (182 milioni di ECU) e di un aiuto alla ristrutturazione finanziaria di 1 300 milioni di FRF (197 milioni di ECU), è compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, subordinatamente al rispetto da parte della Francia delle condizioni enunciate all'articolo 2.

Articolo 2

1. Prima di procedere all'erogazione dei fondi, la Francia dà assicurazione alla Commissione della definitiva esecuzione del piano di ristrutturazione, ivi comprese le riduzioni di personale e il relativo calendario.

2. L'aiuto è versato unicamente in funzione dell'esecuzione del piano.

3. Il presente aiuto costituisce l'ultimo aiuto possibile in favore di SFP; in avvenire non potrà essere concesso nessun altro nuovo aiuto, salvo circostanze eccezionali imprevedibili allo stato attuale e indipendenti dall'impresa.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino alla fine dell'anno 2000, la Francia invia alla Commissione ogni sei mesi una relazione dettagliata sull'esecuzione del piano.

5. La Francia si astiene dall'agevolare SFP, direttamente o indirettamente, tramite le reti televisive pubbliche, in particolare costringendo queste ultime a stipulare contratti con SFP.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU C 126 del 23. 4. 1997, pag. 4.

(2) Vedi nota n. 1.

(3) 1 ECU = 6,6 FRF.

(4) GU L 95 del 10. 4. 1997, pag. 19.

(5) Apporti di capitale realizzati dallo Stato, Bollettino CE n. 9-1984 (cfr. punti 3.2 e 3.3 per i criteri che distinguono gli apporti di capitale contenenti un elemento di aiuto da quelli che non comportano elementi di aiuto).

(6) GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

(7) Raccolta 1984, pag. 3809, punto 39 della motivazione.

(8) GU L 67 del 7. 3. 1998, pag. 31.