31997R1932

Regolamento (CE) n. 1932/97 della Commissione del 3 ottobre 1997 recante modifica al regolamento (CEE) n. 2348/91 che istituisce una banca di dati destinata a raccogliere i risultati delle analisi basate sulla risonanza magnetica nucleare del deuterio nei prodotti del settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 04/10/1997 pag. 0010 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 1932/97 DELLA COMMISSIONE del 3 ottobre 1997 recante modifica al regolamento (CEE) n. 2348/91 che istituisce una banca di dati destinata a raccogliere i risultati delle analisi basate sulla risonanza magnetica nucleare del deuterio nei prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1417/97 (2), in particolare l'articolo 79, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2348/91 della Commissione (3) istituisce una banca di dati analitici presso il CCR per poter confrontare i risultati ottenuti con questo metodo d'analisi e i risultati ottenuti anteriormente col metodo applicato a prodotti di origine analoga; che il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 822/97 (5), descrive un metodo d'analisi del rapporto isotopico >NUM>18O

>DEN>16O

dell'ossigeno contenuto nell'acqua del vino; che i risultati delle misure effettuate con questo metodo potranno consentire, per confronto con valori misurati su campioni autentici, di ottenere indicazioni utili per rivelare se questi prodotti non sono stati oggetto di un'addizione di acqua, oppure in relazione con i risultati dell'analisi di altre caratteristiche isotopiche di questi, di contribuire alla verifica della conformità con l'origine indicata nella loro designazione; che detti risultati di analisi possono parimenti migliorare l'interpretazione delle misure per RNM del deuterio contenuto nell'alcol del vino; che pertanto è necessario introdurre in tale banca dati i risultati dell'analisi il rapporto isotopico >NUM>18O

>DEN>16O

effettuato su campioni autentici;

considerando che è necessario prevedere il prelevamento, la vinificazione e l'analisi di campioni di uve fresche provenienti dal territorio austriaco; che l'esperienza ha dimostrato che il numero di campioni prelevati in Lussemburgo e nel Regno Unito dev'essere aumentato per migliorarne la rappresentatività;

considerando che, per garantire la qualità e la comparabilità dei dati analitici, è necessario applicare un sistema di norme di qualità riconosciute ai laboratori incaricati dagli Stati membri dell'analisi isotopica dei campioni per la banca di dati;

considerando che l'esperienza acquisita dopo l'inizio della messa in opera della banca dati mostra che la rappresentatività dei vigneti comunitari non è ancora assicurata, e che pertanto dev'essere ripresa in esame la data prevista all'articolo 4, quinto trattino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2348/91 è modificato come segue:

1) Nell'intestazione del regolamento, i termini «basate sulla risonanza magnetica nucleare del deuterio» sono sostituiti dal termine «isotopiche».

2) All'articolo 1 la prima frase del secondo capoverso è sostituita dal testo seguente:

«Tale banca di dati raccoglie i dati ottenuti dall'analisi isotopica dei componenti dell'etanolo e dell'acqua contenuti nei prodotti viticoli, secondo i metodi descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90».

3) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) Nel primo paragrafo, terzo capoverso, i termini «mediante risonanza magnetica nucleare» sono sostituiti dalla parola «isotopiche».

b) Nel primo paragrafo, quarto capoverso, la cifra «2» figurante negli ultimi due trattini è sostituita dalla cifra «4» ed è aggiunto il seguente trattino:

«- 50 campioni in Austria, a partire dal raccolto 1997.»

c) Nel paragrafo 3, i termini «col metodo descritto nel capitolo 8 dell'allegato» sono sostituiti da «coi metodi descritti nell'allegato», e dopo la prima frase è aggiunta la frase seguente: «I laboratori designati debbono soddisfare, anteriormente al 1° novembre 1998, ai criteri generali di funzionamento dei laboratori di prova enunciati nella norma europea NE 45001 e, in particolare, partecipare a un sistema di prove di competenze (proficiency testing scheme) relative ai metodi di analisi isotopica».

4) L'articolo 3 è modificato come segue:

I termini «l'analisi dei prodotti viticoli mediante risonanza magnetica nucleare» sono sostituiti dai termini «le analisi isotopiche dei prodotti viticoli di cui all'articolo 1».

5) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) il primo trattino è sostituito dal testo seguente: «- una valutazione annua dei dati analitici da inserire nella banca di dati»;

b) nel terzo trattino, i termini «basata sulla misurazione della risonanza magnetica nucleare» sono sostituiti dalla parola «isotopica»;

c) al quinto trattino, l'ultima frase dell'ultimo trattino è soppressa, i termini «per tutto il vigneto comunitario» sono sostituiti dai termini «per i vigneti comunitari in causa», e nella versione francese, le parole «des conditions» sono sostituite da «les conditions».

6) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) Il primo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

«1. Le informazioni contenute nella banca dati del CCR sono messe a disposizione dei laboratori ufficiali degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, che ne facciano richiesta, entro il 30 giugno 1998. Gli Stati membri che non hanno designato alcun laboratorio per effettuare analisi isotopiche possono designare un'istanza competente abilitata a disporre delle informazioni relative ai campioni prelevati sul loro territorio. Su richiesta di uno Stato membro tale comunicazione può aver luogo, alle stesse condizioni, tramite l'organismo di contatto di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2048/89.»

b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Questa comunicazione d'informazione riguarderà soltanto i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un'analisi fatta su un campione con caratteristiche ed origine simili. Ogni comunicazione d'informazione sarà accompagnata dal richiamo delle esigenze minime richieste per l'utilizzazione della banca di dati.»

7) All'articolo 6, primo capoverso, i termini «analisi mediante misurazione della risonanza magnetica nucleare» sono sostituiti dai termini «analisi isotopiche».

8) All'articolo 7, la parte di frase «di cui all'articolo 4, quinto trattino» è sostituita da: «del 30 giugno 1998».

9) L'allegato è modificato come segue:

a) Nell'intestazione, i termini «con la SNIF-NMR, conformemente al procedimento descritto al capitolo 8 dell'», sono sostituiti da: «con un metodo isotopico descritto nell'».

b) Al punto I.7, è soppresso il termine «RMN».

c) Al punto II.4, nella versione francese, il termine «Tetraméthylures» è sostituito da «Tétraméthylurée».

d) Al punto II.5 il titolo è sostituito dal seguente:

«Risultato dei rapporti isotopici deuterio/idrogeno nell'etanolo, misurati per RNM».

e) Alla parte II sono aggiunti i seguenti:

«>INIZIO DI UN GRAFICO>

7. Risultato del rapporto isotopico 18O/16O del vino

ä18O [‰ = , ‰.SMOV-SLAP

Numero di determinazione: Deviazione tipo: 8. Parametri dell'equilibrazione:

Equilibrazione automatica: sì/no

Temperatura di equilibrazione: °C

Volume di campione: ml

Volume del matraccio di equilibrazione: ml

Durata di equilibrazione: ore>FINE DI UN GRAFICO>

».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 10.

(3) GU L 214 del 2. 8. 1991, pag. 39.

(4) GU L 272 del 3. 10. 1990, pag. 1.

(5) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 10.