31997R1714

Regolamento (CE) n. 1714/97 della Commissione del 3 settembre 1997 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 242 del 04/09/1997 pag. 0010 - 0018


REGOLAMENTO (CE) N. 1714/97 DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 1997 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97 (4), in particolare l'articolo 76,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 998/97 della Commissione (6), la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie alla Cambogia;

considerando che gli articoli 67 e seguenti del precitato regolamento (CEE) n. 2454/93 determinano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate; che, tuttavia, l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità;

considerando che il governo della Cambogia ha presentato una richiesta volta a ottenere tale deroga per alcuni prodotti tessili; che, su richiesta della Comunità, tale paese ha fornito sufficienti informazioni economiche e complementari;

considerando che tale richiesta è conforme alle disposizioni del precitato articolo 76; che in particolare l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dalla Cambogia, delle capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali esistenti può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti;

considerando che, al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate in tale paese nell'ambito della presente deroga siano originarie dei paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) (ad eccezione della Birmania), della South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) o della Convenzione di Lomé;

considerando che l'eventuale necessità di mantenere l'applicazione della deroga oltre ai quantitativi previsti deve essere esaminata in consultazione con le autorità della Cambogia;

considerando in ogni caso che tale deroga può essere concessa soltanto fino al 31 dicembre 1998, data di scadenza dell'attuale schema di preferenze tariffarie generalizzate applicabile ai prodotti industriali;

considerando che la misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato del codice doganale (sezione dell'origine),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 67 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Cambogia utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) (ad eccezione della Birmania), della South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc) o della Convenzione di Lomé sono considerati originari della Cambogia secondo le modalità menzionate in appresso.

2. Per l'applicazione del 1° paragrafo sono considerati come prodotti originari dell'ASEAN e del SAARC i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, o come i prodotti originari dei paesi beneficiari della Convenzione di Lomé i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal protocollo n. 1 della quarta convenzione ACP-CEE (7).

3. Le competenti autorità della Cambogia s'impegnano a prendere qualsiasi misura necessaria al fine di rispettare le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 2

La deroga prevista dall'articolo 1 riguarda i prodotti importati dalla Cambogia nella Comunità nel periodo che va dal 1° agosto 1997 al 31 dicembre 1998, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa necessaria per garantire una gestione efficace.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo il beneficio delle disposizioni del presente regolamento e se la domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se esse sono superiori al saldo disponibile del volume in questione. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi operati.

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso a detti volumi fino a quando lo consente il saldo degli stessi.

Articolo 4

Quando i prelievi di cui all'articolo 3 raggiungono l'80 % dei quantitativi figuranti nell'allegato, la Commissione esamina, in consultazione con le autorità della Cambogia, la necessità di proseguire l'applicazione della deroga oltre a detti quantitativi.

Articolo 5

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati in applicazione del presente regolamento, deve figurare la presente dicitura:

«Deroga - regolamento (CE) n. 1714/97»

con l'indicazione del numero del presente regolamento.

Articolo 6

In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere, nell'ambito della presente deroga, una copia del documento attestante le materie utilizzate dalla Cambogia. Questa richiesta può essere formulata sia al momento dell'immissione in libera pratica delle meri che beneficiano delle disposizioni del presente regolamento, sia nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dal 1° agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(2) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

(3) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(4) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

(5) GU L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(6) GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 13.

(7) GU L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>