Regolamento (CE) n. 1564/97 della Commissione del 1o agosto 1997 recante nona modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 02/08/1997 pag. 0025 - 0026
REGOLAMENTO (CE) N. 1564/97 DELLA COMMISSIONE del 1° agosto 1997 recante nona modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20, considerando che a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, con il regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/97 (4), sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine per tale Stato membro; considerando che le restrizioni veterinarie e commerciali e le misure di sostegno adottate con il regolamento (CE) n. 413/97 devono certamente continuare ancora per vari mesi; che è quindi ragionevole e giustificato interrompere la produzione di suinetti, vietando l'inseminazione delle scrofe ed evitando in questo modo la necessità di abbattere i suinetti tra qualche mese, il che permetterà di ridurre la densità dei suini e il rischio di un'ulteriore diffusione dell'epizoozia; considerando che il 3 giugno 1997 le autorità dei Paesi Bassi hanno adottato il divieto di inseminazione nelle regioni con una forte intensità di allevamenti suini; che i produttori devono mantenere nell'azienda le scrofe non inseminate per tutta la durata del divieto, prima di poter ricominciare la produzione di suinetti; che è quindi giustificato compensare le spese connesse al mantenimento delle scrofe attraverso un aiuto mensile concesso nel corso del periodo in cui si applica il divieto di inseminazione; considerando che le autorità competenti dei Paesi Bassi devono adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'aiuto, avvalendosi, per quanto riguarda la presentazione delle domande, le misure di controllo e le sanzioni, delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/95 (6), applicandole per analogia; considerando che l'aiuto per la non inseminazione delle scrofe sostituisce in un certo modo l'aiuto per i giovani suinetti, concesso all'atto della consegna di questi ultimi alle autorità competenti; che è quindi giustificato limitare le spese comunitarie per questo nuovo regime di aiuto per la non inseminazione delle scrofe ad un livello corrispondente a quello dell'aiuto per la consegna dei suinetti giovani; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel regolamento (CE) n. 413/97 è inserito il seguente articolo: «Articolo 4 bis 1. I produttori possono beneficiare, a loro richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi per le scrofe presenti nella loro azienda soggette al divieto di inseminazione adottato, a partire dal 3 giugno 1997, con il regolamento nazionale dei Paesi Bassi relativo al divieto di riproduzione dei suini "Regeling fokverbod varkens 1997". 2. L'aiuto è fissato a 32 ECU per scrofa al mese. Esso è concesso per le scrofe ammissibili, mantenute nell'azienda del richiedente per l'intera durata del divieto di inseminazione ed inseminate entro un periodo di quattro mesi dalla sospensione del divieto. Ogni scrofa deve rimanere senza essere inseminata per un periodo corrispondente almeno alla durata del divieto. Il numero di mesi per il quale è concesso l'aiuto è pari alla durata del divieto di inseminazione. L'aiuto può essere versato non prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del divieto di inseminazione. 3. Le autorità dei Paesi Bassi adottano le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'aiuto di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alla definizione dei capi ammissibili e alla loro identificazione. Per quanto riguarda la presentazione delle domande, le misure di controllo e le sanzioni, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dall'articolo 5, dall'articolo 6, paragrafi 1, 3, 4 e paragrafo 5, primo comma, dall'articolo 8, dall'articolo 10, paragrafi 2 e 5, dagli articoli 11, 12, 13 e dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (*). 4. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente regolamento le autorità dei Paesi Bassi notificano alla Commissione le disposizioni adottate. Esse informano regolarmente la Commissione in merito all'applicazione del regime di aiuto istituito dal presente articolo. 5. Le spese relative all'aiuto in esame sono finanziate per il 70 % dal bilancio della Comunità, limitatamente ad un massimo di 220 000 scrofe. Tuttavia, la partecipazione finanziaria della Comunità non può superare le spese comunitarie che si sarebbero dovute sostenere per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 4 per la consegna dei suinetti giovani prodotti da un pari numero di scrofe, per un periodo pari alla durata del divieto di inseminazione, ridotta di 116 giorni. Gli anticipi eventualmente pagati in eccesso rispetto all'importo che risulta in definitiva ammissibile in applicazione del secondo comma del presente paragrafo, calcolato dopo la sospensione del divieto di inseminazione, sono rimborsati al FEAOG entro il mese successivo a quello dell'adozione della decisione che fissa l'importo ammissibile. (*) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997. Per la Commissione Monika WULF-MATHIES Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 26. (4) GU n. L 202 del 30. 7. 1997, pag. 40. (5) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36. (6) GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 2.