Regolamento (CE) n. 998/97 della Commissione del 3 giugno 1997 che adatta gli allegati del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, recante applicazione di uno schema quadriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo
Gazzetta ufficiale n. L 144 del 04/06/1997 pag. 0013 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 998/97 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1997 che adatta gli allegati del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, recante applicazione di uno schema quadriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema quadriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2447/96 della Commissione (2), in particolare gli articoli 15, paragrafo 3 e 19, considerando che l'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3281/94 stabilisce la procedura da seguire per gli adattamenti relativi agli allegati I e II che si rendessero necessari per modifiche apportate alla nomenclatura combinata; considerando che il regolamento (CE) n. 480/97 della Commissione (3) modifica dal 1° aprile 1997 la nomenclatura combinata allegata al regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione (4) tenuto conto delle discussioni nell'ambito dell'OMC dove si è concluso che determinati prodotti dovrebbero essere ritirati dal trattamento di esenzione riservata ai prodotti farmaceutici; considerando che i relativi prodotti sono stati esclusi dallo schema di preferenze tariffarie generalizzate unicamente sulla base della loro esenzione dai diritti doganali e che è quindi opportuno reincluderli negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 3281/94 quando sono reintrodotti i diritti doganali; considerando che è quindi opportuno adattare conformemente tale allegato con effetto dal 1° aprile 1997; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 3281/94 deve essere adattato come indicato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1997. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1. (2) GU n. L 333 del 21. 12. 1996, pag. 10. (3) GU n. L 75 del 15. 3. 1997, pag. 9. (4) GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1. ALLEGATO Il regolamento (CE) n. 3281/94 viene modificato nel modo seguente: Nell'allegato I, parte 2: - anziché: >SPAZIO PER TABELLA> leggi: >SPAZIO PER TABELLA> - anziché: >SPAZIO PER TABELLA> leggi: >SPAZIO PER TABELLA> - è inserito il seguente testo: >SPAZIO PER TABELLA> - anziché: «3907 60 90», leggi: «3907 60». Nell'allegato I, parte 4: - nell'ex capitolo 29, sono soppressi i codici NC: «2903 22 00, 2906 21 00, 2922 42 90, 2922 49 10, 2923 10 10, 2930 90 20»; - nell'ex capitolo 39, è soppresso il codice NC: «3907 60 10».