31997R0660

Regolamento (CE) n. 660/97 della Commissione del 16 aprile 1997 recante misure transitorie relative alla distribuzione gratuita, fuori della Comunità, nell'ambito dell'aiuto comunitario, di ortofrutticoli ritirati dal mercato durante la campagna 1996/1997

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 17/04/1997 pag. 0039 - 0040


REGOLAMENTO (CE) N. 660/97 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 1997 recante misure transitorie relative alla distribuzione gratuita, fuori della Comunità, nell'ambito dell'aiuto comunitario, di ortofrutticoli ritirati dal mercato durante la campagna 1996/1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 57,

considerando che, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino del regolamento succitato, gli ortofrutticoli ritirati dal mercato a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 dello stesso regolamento e rimasti invenduti, possono essere distribuiti gratuitamente, per aiuto umanitario, a talune categorie di persone bisognose, per l'intermediario di enti caritativi a tal fine autorizzati dagli Stati membri; che tale articolo si applica, tuttavia, soltanto a partire dalla campagna di commercializzazione 1997/1998;

considerando che il regolamento (CE) n. 659/97 (2), del 16 aprile 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli, ha stabilito le disposizioni applicabili per la distribuzione gratuita, fuori della Comunità, di ortofrutticoli ritirati dal mercato; che tuttavia, tale regolamento è solamente applicabile ai prodotti ritirati dal mercato a partire dalla campagna 1997/1998;

considerando che, per la campagna 1996/1997, si prevede di dover procedere a ritiri dal mercato, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 (3) del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (4), in particolare per le arance e i mandarini; che pertanto, per permettere la distribuzione gratuita fuori della Comunità di tali prodotti ritirati dal mercato ed agevolare la transizione dal regime precedente a quello istituito dal regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno adottare un provvedimento transitorio che consenta di applicare il regolamento (CE) n. 659/97 alle arance e ai mandarini ritirati dal mercato a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 durante la campagna 1996/1997;

considerando che è opportuno non applicare alla distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal mercato nel corso della campagna 1996/1997 alcune delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 659/97, in particolare in materia di conclusione di accordi contrattuali tra associazioni di produttori ed enti caritativi ai fini dell'assunzione a carico della Commissione delle spese di cernita ed imballaggio di tali prodotti;

considerando che, a causa del breve termine a disposizione e per evitare che i prodotti si degradino, è opportuno disporre che gli enti caritativi eseguano immediatamente le operazioni di distribuzione gratuita i cui progetti sono stati presentati alla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che la Commissione possa autorizzarli retroattivamente, a condizione che siano rispettati i requisiti ivi previsti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 659/97, nel corso della campagna 1996/1997, possono essere messi a disposizione di enti caritativi riconosciuti dagli Stati membri alcuni quantitativi di arance e mandarini ritirati dal mercato durante la stessa campagna, conformemente al regolamento (CEE) n. 1035/72, per la distribuzione gratuita a titolo di aiuto umanitario a talune categorie bisognose della popolazione dei paesi terzi.

2. Tuttavia, il disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/97 in merito alla conclusione di accordi contrattuali tra le associazioni di produttori e gli enti caritativi non si applicano alla distribuzione di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Le operazioni di distribuzione gratuita i cui progetti siano stati presentati dagli Stati membri alla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere eseguite.

2. La Commissione può decidere di autorizzare, con efficacia retroattiva, l'esecuzione delle operazioni di cui al paragrafo 1, conformemente all'articolo 14, secondo punto del paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 659/97, purché siano rispettate le condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

(2) Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.