Regolamento (CE) n. 324/97 della Commissione del 21 febbraio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 per quanto riguarda il sistema B di rilascio dei titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 052 del 22/02/1997 pag. 0010 - 0010
REGOLAMENTO (CE) N. 324/97 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 per quanto riguarda il sistema B di rilascio dei titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 11, considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 26/97 (3), ha fissato le modalità delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli; considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 bis del regolamento (CE) n. 2190/96 occorre indicare le destinazioni o i gruppi di destinazioni; che è quindi opportuno prevedere esplicitamente che la reiezione delle domande presentate dopo una data determinata, di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento succitato, nonché le riduzioni dei tassi di restituzione o dei quantitativi richiesti, di cui all'articolo 5, paragrafo 6 dello stesso regolamento, siano effettuate se del caso per destinazione o gruppo di destinazioni; considerando che per semplificare la gestione del sistema B è opportuno escludere dalla comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento citato i quantitativi relativi alle domande di titolo respinte in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 è modificato come segue: 1. Alla fine del paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: «Nella comunicazione non vengono considerati i quantitativi per i quali le domande sono respinte in applicazione del paragrafo 5 del presente articolo». 2. Al paragrafo 5, i termini «di un prodotto» sono sostituiti dai termini «di un prodotto per una destinazione o un gruppo di destinazioni». 3. Al paragrafo 6, i termini «per ciascun prodotto» sono sostituiti dai termini «per ciascun prodotto e ciascuna destinazione o gruppo di destinazioni». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1. (2) GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12. (3) GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 9.