31997R0088

Regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione del 20 gennaio 1997 relativa all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 21/01/1997 pag. 0017 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 88/97 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1997 relativa all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 14 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (3), in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 71/97 (in appresso «il regolamento di riferimento»), il Consiglio ha esteso il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (4) sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie di questo paese.

(2) Il regolamento di riferimento detta alcuni principi e direttive per l'esenzione di alcune importazioni di parti di biciclette dall'applicazione del dazio.

(3) Il presente regolamento deve fornire indicazioni precise alle parti interessate per quanto riguarda le modalità di applicazione del sistema di esenzione. In particolare si devono stabilire le disposizioni relative alle modalità di esenzione dal dazio esteso di alcune importazioni di parti essenziali di biciclette, nonché alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di esenzione.

(4) A questo proposito il sistema di esenzione prevede tre possibilità di esenzione condizionata o definitiva delle importazioni di parti essenziali di biciclette dall'applicazione del dazio esteso.

In primo luogo, le importazioni dirette di parti essenziali di biciclette sono esentate dal pagamento del dazio esteso qualora siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da o per conto di un'impresa di assemblaggio esentata dalla Commissione.

In secondo luogo, le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esonerate dal pagamento del dazio esteso qualora esse siano ammesse nell'ambito del controllo della destinazione particolare e siano consegnate ad un'impresa di assemblaggio esonerata oppure quando siano dichiarate per l'immissione in libera pratica o siano consegnate ad una parte in quantitativi limitati. Al riguardo è opportuno applicare, in quanto compatibile, il sistema di controllo della destinazione particolare di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (5) e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 12/97 (7). Se, su base mensile, un quantitativo inferiore alle 300 unità di qualsiasi tipo di parti essenziali di biciclette è dichiarato per l'immissione in libera pratica da una parte oppure viene ad essa consegnato, si ritiene che le importazioni in questione non abbiano una portata economica significativa e non indeboliscano gli effetti del dazio imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93. Queste importazioni non dovrebbero presumibilmente costituire una forma di elusione.

In terzo luogo, le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate condizionatamente, con la sospensione del pagamento del dazio esteso, qualora siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da o per conto di un'impresa di assemblaggio le cui operazioni siano soggette all'esame dalla Commissione.

(5) La Commissione esamina se le operazioni di assemblaggio di un soggetto esentato rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 e decide l'esenzione della parte ove giustificato. Soltanto i soggetti che eseguono operazioni di assemblaggio possono presentare una richiesta di esenzione alla Commissione.

La decisione della Commissione di esentare un soggetto che esegue operazioni di assemblaggio costituisce un'autorizzazione di esenzione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96.

A questo proposito appare opportuno che, quando le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate dal dazio esteso in riferimento ad un'impresa di assemblaggio esentata oppure alla disposizione relativa ai quantitativi minimi, le condizioni di esenzione prevedano che la Commissione verifichi che dette parti siano effettivamente utilizzate nelle operazioni di assemblaggio del soggetto esentato e che sia fatto un uso corretto della soglia minima.

(6) Le competenti autorità degli Stati membri devono controllare che queste parti siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da una impresa di assemblaggio esentata, oppure che, nell'ambito del sistema di controllo della destinazione particolare, siano consegnate ad un'impresa di assemblaggio esentata oppure che soddisfino le condizioni dei quantitativi minimi.

(7) Devono essere fissate disposizioni precise relative all'ammissibilità delle domande presentate dalle imprese di assemblaggio alla Commissione, allo svolgimento degli esami, al processo di formazione delle decisioni, ai riesami e alla revoca delle esenzioni.

Ai fini di buona amministrazione, le domande devono fornire elementi di prova sufficienti dell'assenza di elusione e sono considerate ammissibili dalla Commissione unicamente se sono debitamente giustificate. Ai fini di una rapida decisione sull'ammissibilità di una richiesta debitamente giustificata, deve essere fissato un termine per l'adozione di tali decisioni.

Deve essere fissato un termine entro il quale la Commissione decide di norma sul merito delle domande.

La Commissione può svolgere riesami relativi ad imprese di assemblaggio esentate per verificare se siano soddisfatte le condizioni di esenzione, in particolare con controlli casuali.

(8) Altri soggetti, che non possono essere esentati in quanto non svolgono operazioni di assemblaggio, possono beneficiare del sistema di esenzione qualora dichiarino le merci nell'ambito del controllo della destinazione particolare e consegnino parti essenziali di biciclette a soggetti esentati, oppure ad altri titolari di autorizzazioni di destinazione particolare oppure in applicazione della disposizione relativa ai quantitativi minimi.

I clienti di tali soggetti, se sono imprese di assemblaggio non ancora esentate oppure se usano parti di biciclette in quantitativi superiori alla soglia minima, devono tuttavia ottenere l'esenzione della Commissione.

(9) Nei confronti dei soggetti che hanno presentato domande debitamente giustificate gli esami devono essere avviati immediatamente.

Le autorizzazioni di esenzione devono avere effetto retroattivo per i soggetti le cui domande sono pendenti. Il pagamento del dazio esteso deve pertanto essere sospeso, oltre che per le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo l'entrata in vigore del regolamento di riferimento, anche per il dazio di cui all'articolo 2, paragrafo 3 di detto regolamento.

(10) I soggetti che eseguono operazioni di assemblaggio e che, secondo quanto è stato accertato, non hanno eluso il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 devono essere esentati in forza del presente regolamento.

Detti soggetti devono essere esentati con effetto retroattivo.

(11) Al presente regolamento devono essere allegati l'elenco dei soggetti nei cui confronti è avviato un esame e l'elenco dei soggetti esentati dall'applicazione del dazio esteso. Gli elenchi modificati e aggiornati saranno pubblicati, all'occorrenza, nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(12) Infine ai procedimenti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni generali relative alle inchieste antidumping, tra l'altro in materia di svolgimento dell'inchiesta, visite di verifica, omessa collaborazione, trattamento riservato delle informazioni e diritti procedurali delle parti interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «parti di biciclette», le parti e gli accessori di biciclette che rientrano nei codici NC da 8714 91 10 a 8714 99 90;

- «dazio esteso», il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ed esteso a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 71/97 (in prosieguo «il regolamento di riferimento»);

- «parti essenziali di biciclette», le parti di biciclette di cui all'articolo 1 del regolamento di riferimento;

- «operazioni di assemblaggio», qualsiasi operazione di assemblaggio o di finitura in cui entrino le parti essenziali di biciclette;

- «domanda» la domanda di un soggetto che esegue operazioni di assemblaggio, volta ad ottenere un'autorizzazione di esenzione in conformità dell'articolo 3;

- «soggetto sotto esame», un soggetto che svolge operazioni di assemblaggio per le quali è stato avviato un esame in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5 o dell'articolo 11, paragrafo 1, e

- «soggetto esentato», qualsiasi soggetto le cui operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 e che è stato esentato in forza degli articoli 7 o 12 del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione delle importazioni dal dazio esteso

1. Le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate dal dazio esteso nei casi in cui:

- siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da o per conto di un soggetto esentato, oppure

- siano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità delle disposizioni relative al controllo della destinazione particolare conformemente all'articolo 14.

2. Le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate a titolo provvisorio dal pagamento del dazio esteso, qualora siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da o per conto di un soggetto sotto esame.

Articolo 3

Domanda di esenzione

1. Le domande vengono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e sono firmate dalla persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda viene inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale per le relazioni economiche esterne

Unità I/C-3

CORT 100 4/59

Rue de la Loi/Wetstraat, 200

B-1049 Bruxelles

Telefax: (32-2) 295 65 05

2. La Commissione informa immediatamente il richiedente e gli Stati membri della ricezione della domanda.

Articolo 4

Ammissibilità delle domande

1. Le domande sono ammissibili alle seguenti condizioni:

a) che contengono la prova che il richiedente utilizza parti essenziali di biciclette per la produzione o l'assemblaggio di biciclette in quantitativi superiori alla soglia di cui all'articolo 14, lettera c) oppure che ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile in tal senso;

b) che forniscano elementi di prova che sembrino dimostrare che le operazioni di assemblaggio del richiedente non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, e che

c) entro i dodici mesi precedenti la domanda non sia stata rifiutata al richiedente l'autorizzazione di esenzione in forza dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4 oppure non sia stata revocata un'esenzione in forza dell'articolo 10.

2. Può essere fissato un termine adeguato per la presentazione di eventuali informazioni supplementari necessarie per la decisione sull'ammissibilità della domanda. Se le informazioni richieste non vengono comunicate entro il termine fissato, la domanda è considerata inammissibile.

3. Di norma, sull'ammissibilità di una domanda debitamente documentata a norma dei paragrafi 1 e 2 viene presa una decisione entro 45 giorni dalla sua ricezione. Prima della decisione il richiedente ha la possibilità di presentare le sue osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità della domanda.

4. Se la domanda è inammissibile, essa viene rigettata mediante decisione, sentito il comitato consultivo.

5. Se la domanda è ammissibile, viene immediatamente avviato un esame, dandone notificazione al richiedente e agli Stati membri.

Articolo 5

Sospensione del pagamento dei dazi

1. A decorrere dalla data di ricezione della domanda conforme all'articolo 3, paragrafo 1, e in attesa di una decisione sul merito secondo gli articoli 6 e 7, il pagamento dell'obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di riferimento è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica dalla parte sotto esame.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono subordinare la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia ai fini del pagamento del dazio esteso, qualora la domanda sia successivamente considerata inammissibile in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4 oppure sia rigettata in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 o 4.

Articolo 6

Esame della domanda

1. Nel corso dell'esame, la Commissione, qualora lo consideri opportuno, può chiedere informazioni complementari al richiedente oppure eseguire verifiche in loco. Di norma l'esame riguarda un periodo di almeno sei mesi prima della data di ricezione dalla domanda.

2. Il soggetto sotto esame provvede affinché, in qualsiasi momento, le parti essenziali di biciclette da essa dichiarate in libera pratica siano utilizzate nelle operazioni di assemblaggio, distrutte o riesportate. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all'impiego che ne è stato fatto. La documentazione viene conservata per almeno tre anni. La documentazione e tutti gli eventuali elementi di prova e le informazioni necessari vengono trasmessi alla Commissione, qualora questa lo richieda.

3. L'esame del merito di una domanda si conclude di norma entro dodici mesi dalla data della notificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

4. Prima di adottare una decisione in forza dell'articolo 7, il richiedente viene informato delle conclusioni sul merito della domanda e gli viene data la possibilità di presentare osservazioni.

Articolo 7

Decisione

1. Qualora, secondo l'accertamento definitivo dei fatti, le operazioni di assemblaggio del richiedente non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, l'esenzione del richiedente dal dazio esteso viene autorizzata, sentito il comitato consultivo.

2. La decisione ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di ricezione della domanda. L'obbligazione doganale del richiedente sorta in forza dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di riferimento è considerata nulla a decorrere da tale data.

3. Qualora non siano soddisfatti i criteri per ottenere l'esenzione, la domanda viene rigettata, sentito il comitato consultivo, e viene quindi revocata la sospensione del pagamento del dazio esteso, prevista all'articolo 5.

4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o qualsiasi dichiarazione falsa relativa ad una decisione possono giustificare il rigetto della domanda.

Articolo 8

Obblighi dei soggetti esentati

1. I soggetti esentati provvedono affinché, in qualsiasi momento:

a) le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dal campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, e

b) le parti essenziali di biciclette loro consegnate in esenzione dal dazio esteso in conformità dell'articolo 2 siano utilizzate in operazioni di assemblaggio, distrutte, riesportate o rivendute ad un altro soggetto esentato.

2. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all'impiego che ne è stato fatto. Essi conservano questa documentazione e le prove pertinenti per almeno tre anni. Questa documentazione viene messa a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.

Articolo 9

Riesame

1. La Commissione può riesaminare d'ufficio la situazione di un soggetto esentato, al fine di verificare che le operazioni di assemblaggio restino al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96.

2. Un riesame consiste in una verifica basata su un periodo che può essere inferiore a sei mesi.

Articolo 10

Revoca di un'esenzione

Dopo aver dato al soggetto esentato la possibilità di presentare osservazioni, e sentito il comitato consultivo, l'esenzione viene revocata nei casi seguenti:

- qualora un riesame abbia dimostrato che le operazioni di assemblaggio di un soggetto esentato rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96,

- violazione degli obblighi previsti all'articolo 8, paragrafo 2, oppure

- omessa collaborazione dopo l'adozione della decisione di esenzione.

Articolo 11

Domande pendenti

1. Le domande dei soggetti di cui all'allegato I sono ammissibili e i relativi esami vengono avviati a norma dell'articolo 6.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo si considerano ricevute, ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In attesa di una decisione sul merito delle domande dei soggetti di cui all'allegato I, il pagamento dell'obbligazione doganale per il dazio esteso a norma dell'articolo 2 del regolamento di riferimento è sospeso con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto regolamento.

4. Le decisioni adottate in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 nei confronti delle parti elencate nell'allegato I hanno effetto retroattivo a decorrere dal 20 aprile 1996. Le obbligazioni doganali dei richiedenti sorte in relazione al dazio esteso sono considerate nulle a decorrere da tale data.

Articolo 12

Soggetti esentati in forza del presente regolamento

I soggetti di cui all'allegato II sono esentati dall'applicazione del dazio esteso, con effetto a decorrere dal 20 aprile 1996.

Articolo 13

Disposizioni procedimentali

Le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 384/96 concernenti

- lo svolgimento dell'inchiesta (articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5),

- le visite di verifica (articolo 16),

- l'omessa collaborazione (articolo 18) e

- il trattamento riservato (articolo 19),

si applicano agli esami eseguiti a norma del presente regolamento.

Articolo 14

Esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare

Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento sono esentate dall'applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura Taric di cui all'allegato III e delle condizioni di cui all'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e agli articoli da 291 a 304 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:

a) consegna di parti essenziali di biciclette ad una parte esentata a norma degli articoli 7 o 12,

b) consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di un'autorizzazione in conformità dell'articolo 291 del regolamento (CEE) n. 2454/93, oppure

c) dichiarazione, su base mensile, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l'immissione in libera pratica da una parte o sia ad essa consegnato. Il numero di parti essenziali di biciclette dichiarate da una parte, oppure consegnate ad una parte qualsiasi, viene calcolato con riferimento al numero di parti di biciclette dichiarate o consegnate a tutte le parti associate o legate da accordi di compensazione con detta parte.

Articolo 15

Disposizione speciale per le parti alle quali vengono consegnati quantitativi minimi

1. La Commissione oppure le autorità competenti degli Stati membri possono decidere d'ufficio di sottoporre ad esame le parti che dichiarino per l'immissione in libera pratica parti essenziali di biciclette oppure ricevano dette consegne a norma dell'articolo 14, lettera c).

2. Qualora si accerti che le parti di cui al paragrafo 1 hanno dichiarato per l'immissione in libera pratica o hanno ricevuto quantitativi superiori alla soglia di cui all'articolo 14, lettera c) oppure che non hanno collaborato all'esame, si ritiene che esse ricadano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96. Dopo aver dato alla parte interessata la possibilità di presentare osservazioni, queste conclusioni vengono notificate alle autorità competenti degli Stati membri.

3. Qualora le parti di cui al paragrafo 1 si siano avvalse dell'articolo 14, lettera c) per eludere il dazio esteso, può essere chiesto il pagamento del dazio esteso non riscosso sulle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da queste parti o ad esse consegnate a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 16

Scambi di informazione

1. Alle autorità competenti degli Stati membri vengono comunicate tutte le informazioni relative alle parti nei confronti delle quali è stato avviato un esame a norma dell'articolo 4 oppure è stata adottata una decisione a norma degli articoli 7 o 10.

2. All'occorrenza, vengono pubblicati gli avvisi contenenti gli elenchi aggiornati delle parti sotto esame e delle parti esentate, che saranno inoltre inviati immediatamente a qualsiasi parte interessata che ne faccia richiesta.

3. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, nel mese che segue ogni trimestre, informazioni sommarie relative ai soggetti esentati, secondo il modello di cui all'allegato IV.

Articolo 17

Disposizioni sui dazi doganali

Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

(3) GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 55.

(4) GU n. L 228 del 9. 9. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(7) GU n. L 9 del 13. 1. 1997, pag. 1.

ALLEGATO I

SOGGETTI SOTTO ESAME

(Codice addizionale Taric: 8962)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

SOGGETTI ESENTATI

(Codice addizionale Taric: 8963)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

STRUTTURA TARIC

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(Struttura delle informazioni)

CONTROLLO DELLA DESTINAZIONE PARTICOLARE PER LE PARTI DI BICICLETTE ORIGINARIE DELLA CINA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 88/97 (1)

>FINE DI UN GRAFICO>