31997R0085

Regolamento (CE) n. 85/97 della Commissione del 20 gennaio 1997 recante modalità di gestione, per il 1997, di un contingente di preparazioni appartenenti ai tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41, originari della Bulgaria

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 21/01/1997 pag. 0009 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 85/97 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1997 recante modalità di gestione, per il 1997, di un contingente di preparazioni appartenenti ai tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41, originari della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali e multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95, in combinato disposto con l'accordo europeo concluso con la Bulgaria (3), prevedeva per il 1996 l'apertura di un contingente tariffario comunitario per le preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41, originarie della Bulgaria; che detto regolamento è stato prorogato al 31 dicembre 1997; che occorre quindi aprire il contingente per il 1997;

considerando che il dazio doganale applicabile alle importazioni effettuate nell'ambito di tale contingente è stato fissato al 20 % del dazio NPF in vigore;

considerando che tale metodo di gestione del contingente richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve essere in grado di seguire il progressivo esaurimento del contingente tariffario e di informarne gli Stati membri;

considerando che è opportuno disporre che i titoli relativi all'importazione dei suddetti prodotti nell'ambito del contingente siano rilasciati dopo un periodo di riflessione, previa eventuale fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che deve essere verificata, in particolare, l'origine bulgara dei prodotti;

considerando che occorre prevedere le indicazioni che devono essere riportate nelle domande e sui titoli;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime previsto, è opportuno disporre che la cauzione relativa ai titoli d'importazione nell'ambito del suddetto regime sia fissata a 25 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41 originari della Bulgaria, che beneficiano per il 1997 di un contingente tariffario a prelievo ridotto a norma del regolamento (CE) n. 3066/95, possono essere importati nella Comunità in conformità del presente regolamento.

L'aliquota del dazio applicabile nonché i quantitativi che possono essere importati sono indicati in allegato.

Articolo 2

La domanda di titolo d'importazione è ammissibile solo se è scortata dall'originale del documento comprovante l'origine, ossia di un certificato EUR.1 redatto in Bulgaria conformemente al protocollo n. 4 dell'accordo europeo per i prodotti di cui trattasi.

Articolo 3

1. Le domande di titolo d'importazione vengono presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del primo giorno lavorativo della settimana. Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo non inferiore a 5 t in peso del prodotto e non superiore a 500 t.

2. Gli Stati membri trasmettono ai servizi della Commissione le domande di titolo d'importazione per telex o telefax; entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles) del giorno in cui sono state presentate.

3. Entro il venerdì successivo alla data di presentazione delle domande di titolo, i servizi della Commissione comunicano per telex o per telefax agli Stati membri in che misura deve essere dato seguito alle stesse.

4. Gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione non appena ricevono la comunicazione dei servizi della Commissione. Il periodo di validità del titolo si calcola a decorrere dal giorno dell'effettivo rilascio.

5. Il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

Articolo 4

Per i prodotti da importare con il beneficio della riduzione del dazio all'importazione di cui all'articolo 1, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione «Bulgaria»; il titolo obbliga ad importare da detto paese;

b) nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Derecho de importación reducido en un 80 % [Anexo del Reglamento (CE) n° 85/97]

- Importtold nedsat med 80 % (bilaget til forordning (EF) nr. 85/97)

- Zollermäßigung um 80 % (Anhang der Verordnung (EG) Nr. 85/97)

- Äáóìüò êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ ìåéùìÝíïò êáôÜ 80 % [ÐáñÜñôçìá ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 85/97]

- 80 % import duty reduction (Annex to Regulation (EC) No 85/97)

- Droit à l'importation réduit de 80 % [annexe du règlement (CE) n° 85/97]

- Dazio all'importazione ridotto dell'80 % [Allegato del regolamento (CE) n. 85/97]

- Met 80 % verlaagd invoerrecht (bijlage bij Verordening (EG) nr. 85/97)

- Direito de importação reduzido de 80 % [anexo do Regulamento (CE) nº 85/97]

- 80 prosenttia alennettu tuontitulli (Asetuksen (EY) N:o 85/97 liite)

- 80 % nedsatt importtull (Bilaga till förordning (EG) nr 85/97).

Articolo 5

La cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è pari a 25 ECU/t.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

(3) GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.

ALLEGATO

Il quantitativo di prodotti dei codici NC menzionati nel presente allegato che può essere importato dalla Bulgaria beneficia di una riduzione dei dazi all'importazione dell'80 % nel 1997.

>SPAZIO PER TABELLA>