Direttiva 97/35/CE della Commissione del 18 giugno 1997 recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 169 del 27/06/1997 pag. 0072 - 0073
DIRETTIVA 97/35/CE DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 1997 recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente gli organismi geneticamente modificati (1), modificata dalla direttiva 94/15/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 20, considerando che l'allegato III della direttiva 90/220/CEE contiene le informazioni supplementari che devono essere fornite contestualmente alla notifica per l'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati (OGM); considerando che, sulla base dell'esperienza acquisita con la commercializzazione di OGM, è opportuno promuovere la raccolta di dati ed informazioni anche dopo che i prodotti sono stati immessi in commercio ai sensi della direttiva; considerando che tali dati ed informazioni sarebbero utili alla valutazione di prodotti analoghi o più complessi da commercializzare, nonché all'attuazione dei controlli previsti dalla direttiva 90/220/CEE; considerando che si potrebbe ottenere quanto sopra aggiungendo informazioni supplementari alle informazioni da fornire nelle notifiche presentate ai sensi della parte C della direttiva e da riportare sull'etichetta dei prodotti; considerando che è opportuno modificare l'allegato III, aggiungendo l'obbligo di tali informazioni supplementari; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato III della direttiva 90/220/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1997. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione (1) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15. (2) GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 20. ALLEGATO «ALLEGATO III INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA RIPORTARE NELLA NOTIFICA DI IMMISSIONE SUL MERCATO A. Nella notifica relativa all'immissione sul mercato di un prodotto devono essere fornite, se del caso, le seguenti informazioni in aggiunta a quelle specificate nell'allegato II: 1. Nome del prodotto e nomi degli OGM ivi contenuti. 2. Nome del produttore o del distribuente e indirizzo nella Comunità. 3. Specificità del prodotto, esatte condizioni d'uso ivi compresi, se del caso, il tipo di ambiente e/o la zona geografica della Comunità per la quale è adatto il prodotto. 4. Tipo di uso previsto: industriale, agricolo e commerciale specializzato, destinazione al consumo da parte del pubblico in generale. 5. Informazioni relative alla modifica genetica introdotta, che potrebbero essere rilevanti ai fini della compilazione di un registro delle modifiche apportate agli organismi (specie). Tali informazioni possono riguardare le sequenze nucleotidiche o dati di altro genere, che siano utilmente inseribili in detto registro. B. Le seguenti informazioni devono essere fornite, se del caso, in aggiunta a quelle specificate nell'allegato III A, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva: 1. Misure di emergenza in caso di emissione accidentale o di uso improprio. 2. Istruzioni o raccomandazioni per l'uso e l'immagazzinamento. 3. Produzione e/o importazione previste nella Comunità. 4. Imballaggio proposto. L'imballaggio deve essere atto ad evitare emissioni non intenzionali degli OGM durante l'immagazzinamento o in fasi ulteriori. 5. Etichettatura proposta. L'etichetta deve comprendere, almeno in sintesi, le informazioni di cui ai punti A.1, A.2, A.3, B.1 e B.2. C. Ai sensi dell'articolo 11 della presente direttiva, con la notifica devono essere fornite le seguenti informazioni: Etichettatura proposta, sotto forma di etichetta o di documento accompagnatorio, che indichi che il prodotto contiene o è costituito di organismi geneticamente modificati. Nel caso di prodotti da commercializzare miscelati a prodotti non geneticamente modificati, è sufficiente l'indicazione che il prodotto può contenere organismi geneticamente modificati.»