31997L0005

Direttiva 97/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri

Gazzetta ufficiale n. L 043 del 14/02/1997 pag. 0025 - 0030


DIRETTIVA 97/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

deliberando secondo la procedura stabilita dall'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato il 22 novembre 1996 dal comitato di conciliazione,

(1) considerando che il numero dei pagamenti transfrontalieri aumenta costantemente con il completamento del mercato interno e i progressi verso un'Unione economica e monetaria completa, che implicano l'incremento degli scambi e della circolazione delle persone nella Comunità; che i bonifici transfrontalieri rappresentano una parte consistente, per volume e valore, dei pagamenti transfrontalieri;

(2) considerando che è essenziale che i singoli cittadini e le imprese, in particolare quelle piccole e medie, possono effettuare bonifici rapidi, sicuri ed economici da un capo all'altro del territorio della Comunità; che, come indicato nella comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza CE ai sistemi di bonifici transfrontalieri (4), una più ampia concorrenza sul mercato dei bonifici transfrontalieri dovrebbe condurre al miglioramento dei servizi e alla riduzione dei prezzi;

(3) considerando che la presente direttiva intende dar seguito ai progressi compiuti nel completamento del mercato interno, in particolare nel campo della liberalizzazione dei movimenti di capitali in vista della realizzazione dell'Unione economica e monetaria; che le disposizioni in essa contenute devono applicarsi ai bonifici espressi nelle monete degli Stati membri e in ECU;

(4) considerando che il Parlamento europeo nella risoluzione del 12 febbraio 1993 (5) ha chiesto che fosse elaborata una direttiva del Consiglio per definire delle norme in materia di trasparenza e di qualità d'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri;

(5) considerando che le questioni oggetto della presente direttiva devono essere trattate separatamente da quelle sistemiche, le quali rimangono oggetto di studio da parte della Commissione; che potrà rivelarsi necessario presentare un'ulteriore proposta per abbracciare anche tali questioni sistemiche, e principalmente la questione relativa al carattere definitivo del regolamento (settlement finality);

(6) considerando che la presente direttiva è intesa a migliorare i servizi di bonifico transfrontalieri e, pertanto, a coadiuvare l'Istituto monetario europeo (IME) nel suo compito di promuovere l'efficienza di tali bonifici allo scopo di preparare la terza fase dell'Unione economica e monetaria;

(7) considerando che, in linea con gli obiettivi di cui al secondo considerando, la presente direttiva si applica ai bonifici di importo inferiore a 50 000 ECU;

(8) considerando che, a norma dell'articolo 3 B, terzo comma del trattato, e per assicurare la trasparenza, la presente direttiva stabilisce i requisiti minimi necessari ad assicurare un livello adeguato di informazione della clientela prima e dopo l'esecuzione di un bonifico transfrontaliero; che tali requisiti includono un'indicazione delle procedure di reclamo e ricorso offerte ai clienti nonché delle modalità di accesso a queste ultime; che la presente direttiva stabilisce alcuni requisiti d'esecuzione minimi, segnatamente in termini di qualità, cui dovranno conformarsi gli enti che offrono servizi di bonifico transfrontalieri, incluso l'obbligo di eseguire i bonifici transfrontalieri secondo le istruzioni del cliente; che la presente direttiva corrisponde ai principi enunciati nella raccomandazione 90/109/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1990, concernente la trasparenza delle condizioni bancarie applicabili alle transazioni finanziarie transfrontaliere (6); che essa lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (7);

(9) considerando che la presente direttiva dovrebbe contribuire a ridurre il termine massimo di esecuzione di un bonifico transfrontaliero e incoraggiare gli enti che già praticano termini brevissimi a mantenerli;

(10) considerando che è opportuno che la commissione, nella relazione che presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla messa in applicazione della presente direttiva, esamini in modo particolare il problema del termine da applicare in assenza di un termine convenuto tra l'ordinante e il suo ente, tenendo conto sia dell'evoluzione tecnica che della situazione esistente in ciascuno degli Stati membri;

(11) considerando che è opportuno che gli enti abbiano un obbligo di rimborso in caso di bonifici non portati a buon fine; che l'obbligo di rimborso potrebbe comportare una responsabilità degli enti la quale, in assenza di limiti, potrebbe riflettersi sulla loro capacità di soddisfare il requisito di solvibilità; che tale obbligo di rimborso si deve pertanto applicare sino all'importo di 12 500 ECU;

(12) considerando che l'articolo 8 non incide sulle disposizioni generali di diritto nazionale secondo le quali un ente è responsabile nei confronti dell'ordinante, qualora un bonifico transfrontaliero non sia stato portato a buon fine a causa di un errore dello stesso ente;

(13) considerando che è necessario distinguere, tra le circostanze a cui possono dover far fronte gli enti che partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero, come le circostanze connesse ad una situazione di insolvenza, quelle che attengono a causa di forza maggiore; e che, a tal fine, occorre basarsi sulla definizione di forza maggiore di cui all'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (8);

(14) considerando che gli Stati membri devono disporre di procedure adeguate ed efficaci di reclamo e ricorso per la soluzione di eventuali controversie tra la clientela e gli enti, utilizzando le eventuali procedure esistenti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai bonifici transfrontalieri nelle valute degli Stati membri e in ECU, di ammontare non superiore all'equivalente di 50 000 ECU, eseguiti dagli enti creditizi e dagli altri enti su istruzione di soggetti diversi da quelli contemplati dall'articolo 2, lettere a), b) e c).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «ente creditizio»: un ente quale definito all'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE (9), nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, terzo trattino della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia sede sociale al di fuori della Comunità e che, nell'ambito delle sue attività, esegua bonifici transfrontalieri;

b) «altro ente»: ogni persona fisica o giuridica diversa da un ente creditizio la quale, nell'ambito della propria attività, esegua bonifici transfrontalieri;

c) «istituzione finanziaria»: l'istituzione definita all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3604/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni ai fini dell'applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all'articolo 104 A del trattato (10);

d) «ente»: un ente creditizio o un altro ente; ai fini degli articoli 6, 7 e 8 le succursali di uno stesso ente creditizio ubicate in diversi Stati membri e che partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero sono considerate enti distinti;

e) «ente intermediario»: l'ente diverso da quello dell'ordinante o da quello del beneficiario che partecipa all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero;

f) «bonifico transfrontaliero»: l'operazione effettuata su iniziativa di un ordinante tramite un ente o una sua succursale insediati in uno Stato membro, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente o una sua succursale insediati in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario possono essere la stessa persona;

g) «ordine di bonifico transfrontaliero»: l'istruzione incondizionata, impartita in qualunque forma direttamente da un ordinante a un ente, di eseguire un bonifico transfrontaliero;

h) «ordinante»: la persona fisica o giuridica che dà istruzione di eseguire un bonifico transfrontaliero a favore di un beneficiario;

i) «beneficiario»: il destinatario finale di un bonifico transfrontaliero il cui importo sia messo a sua disposizione su un conto del quale egli può disporre;

j) «cliente»: secondo il caso, l'ordinante o il beneficiario;

k) «tasso d'interesse di riferimento»: il tasso d'interesse rappresentativo di un indennizzo e stabilito secondo le norme dello Stato membro in cui è situato l'ente che deve versare tale indennizzo al cliente;

l) «data di accettazione»: la data alla quale ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente per l'esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero, relative all'esistenza di una copertura finanziaria sufficiente e alle informazioni necessarie per l'esecuzione di detto ordine.

SEZIONE II

TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI BONIFICI TRANSFRONTALIERI

Articolo 3

Informazioni preliminari sulle condizioni applicabili ai bonifici transfrontalieri

Gli enti mettono a disposizione dei loro clienti effettivi e potenziali le informazioni scritte, anche, se del caso, per via elettronica, e presentate in forma facilmente comprensibile sulle condizioni applicabili ai bonifici transfrontalieri. Tali informazioni includono almeno quanto segue:

- il termine necessario affinché, in esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero impartito all'ente, i fondi siano accreditati sul conto dell'ente del beneficiario. Deve essere chiaramente indicato il momento iniziale di tale periodo;

- il termine necessario affinché, in caso di ricevimento di un bonifico transfrontaliero, i fondi accreditati sul conto dell'ente siano accreditati sul conto del beneficiario;

- le modalità di calcolo di tutte le commissioni e spese a carico del cliente a favore dell'ente, compresi, se del caso, i tassi;

- l'eventuale data di valuta applicata dall'ente;

- l'indicazione delle procedure di reclamo e di ricorso offerte ai clienti e delle modalità per accedervi;

- l'indicazione dei tassi di cambio di riferimento usati.

Articolo 4

Informazioni successive a un bonifico transfrontaliero

Gli enti forniscono ai loro clienti, a meno che questi non vi rinuncino espressamente, successivamente all'esecuzione o al ricevimento di un bonifico transfrontaliero, informazioni scritte chiare, eventualmente anche per via elettronica, e presentate in una forma facilmente comprensibile. Esse contengono almeno:

- un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico transfrontaliero;

- l'importo iniziale del bonifico transfrontaliero;

- l'importo di tutte le spese e commissioni a carico del cliente;

- l'eventuale data di valuta applicata dall'ente.

Se l'ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico transfrontaliero sono in tutto o in parte a carico del beneficiario, questi deve esserne informato dal proprio ente.

In caso di conversione, l'ente informa il cliente del tasso di cambio utilizzato.

SEZIONE III

OBBLIGHI MINIMI DEGLI ENTI IN MATERIA DI BONIFICI TRANSFRONTALIERI

Articolo 5

Impegni specifici dell'ente

A meno che non desideri avviare relazioni d'affari con un cliente, un ente deve, su richiesta di tale cliente, per quanto riguarda un bonifico transfrontaliero di cui sono precisate le condizioni, impegnarsi per i termini di esecuzione del bonifico e per le relative commissioni e spese, escluse quelle connesse al tasso di cambio che verrebbe applicato.

Articolo 6

Obblighi relativi ai tempi di esecuzione

1. L'ente dell'ordinante deve eseguire il bonifico transfrontaliero nel termine pattuito con l'ordinante.

Se il termine convenuto non è rispettato, o in assenza di tale termine, se alla fine del quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero la somma non è stata accreditata sul conto dell'ente del beneficiario, l'ente dell'ordinante indennizza quest'ultimo.

L'indennizzo consiste nel pagamento di un interesse calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero mediante l'applicazione del tasso di interesse di riferimento per il periodo compreso tra:

- lo scadere del termine pattuito o, in assenza di questo, la fine del quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero, da un lato, e

- la data alla quale la somma è stata accreditata sul conto dell'ente del beneficiario, dall'altro.

Parimenti, se la mancata esecuzione del bonifico transfrontaliero nel termine pattuito o, in assenza di tale termine, entro la fine del quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero è imputabile a un ente intermediario, questi è tenuto ad indennizzare l'ente dell'ordinante.

2. L'ente del beneficiario deve mettere a disposizione del beneficiario, entro i termini pattuiti con quest'ultimo, la somma risultante dal bonifico transfrontaliero.

Se il termine convenuto non è rispettato o, in assenza di tale termine, se alla fine del giorno lavorativo bancario successivo al giorno in cui la somma è stata accreditata sul conto dell'ente del beneficiario, la somma non è stata accreditata sul conto del beneficiario, l'ente del beneficiario indennizza quest'ultimo.

L'indennizzo consiste nel pagamento di un interesse calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero mediante l'applicazione del tasso d'interesse di riferimento per il periodo compreso tra:

- lo scadere del termine pattuito o, in assenza di tale termine, la fine del giorno lavorativo bancario successivo al giorno in cui la somma è stata accreditata sul conto dell'ente del beneficiario, da un lato, e

- la data alla quale la somma è accreditata sul conto del beneficiario, dall'altro.

3. Non è dovuto alcun indennizzo in applicazione dei paragrafi 1 e 2 qualora l'ente dell'ordinante - rispettivamente l'ente del beneficiario - possa dimostrare che il ritardo sia da imputarsi all'ordinante - rispettivamente al beneficiario.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione dell'ordine di bonifico transfrontaliero.

Articolo 7

Obbligo di eseguire il bonifico transfrontaliero secondo le istruzioni

1. L'ente dell'ordinante, ogni ente intermediario nonché quello del beneficiario devono, dopo la data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero, eseguire tale bonifico transfrontaliero per l'intero ammontare indicato, a meno che l'ordinante non abbia specificato che le spese relative al bonifico transfrontaliero debbano essere sostenute nella loro totalità o in parte dal beneficiario.

Il primo comma non pregiudica la possibilità, per l'ente creditizio del beneficiario, di addebitare a quest'ultimo le spese relative alla gestione del suo conto, secondo le norme e gli usi applicabili. Tuttavia, tale addebito non può essere utilizzato dall'ente per sottrarsi agli obblighi fissati nel medesimo comma.

2. Fatto salvo qualsiasi altro ricorso, qualora l'ente dell'ordinante o un ente intermediario abbia proceduto ad una detrazione dall'importo del bonifico transfrontaliero in violazione della disposizione di cui al paragrafo 1, l'ente dell'ordinante è tenuto, a richiesta dell'ordinante, a trasferire, senza alcuna detrazione e a proprie spese, l'importo detratto al beneficiario, a meno che l'ordinante non chieda che detto importo gli venga accreditato.

Qualsiasi ente intermediario che proceda ad una detrazione in violazione della disposizione di cui al paragrafo 1 è tenuto a trasferire l'importo detratto, senza alcuna detrazione ed a proprie spese, all'ente dell'ordinante o, se l'ente dell'ordinante lo richiede, al beneficiario del bonifico transfrontaliero.

3. In caso d'inadempimento dell'obbligo di esecuzione dell'ordine di bonifico transfrontaliero secondo le istruzioni dell'ordinante da parte dell'ente del beneficiario, e fatto salvo ogni altro ricorso, l'ente del beneficiario è tenuto a rimborsare a proprie spese al beneficiario qualsiasi importo indebitamente detratto.

Articolo 8

Obbligo di rimborso da parte degli enti in caso di bonifici non portati a buon fine

1. Se, a seguito di un ordine di bonifico transfrontaliero accettato dall'ente dell'ordinante, la somma corrispondente non è accreditata sul conto dell'ente del beneficiario e fatto salvo ogni altro ricorso, l'ente dell'ordinante è tenuto ad accreditare sul conto di quest'ultimo, sino alla somma di 12 500 ECU, l'importo integrale del bonifico transfrontaliero, maggiorato:

- di un interesse calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero mediante applicazione del tasso d'interesse di riferimento per il periodo compreso tra la data dell'ordine di bonifico transfrontaliero e la data dell'accredito e

- dell'importo delle spese relative al bonifico transfrontaliero sostenute dall'ordinante.

Tali importi sono messi a disposizione dell'ordinante entro quattordici giorni lavorativi bancari a decorrere dalla data di presentazione della domanda da parte dell'ordinante, salvo che nel frattempo la somma corrispondente all'ordine di bonifico transfrontaliero sia stata accreditata sul conto dell'ente del beneficiario.

Detta domanda non può essere presentata prima della scadenza del termine d'esecuzione del bonifico transfrontaliero convenuto fra l'ente dell'ordinante e quest'ultimo, o in assenza di tale termine, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma.

Ogni ente intermediario che ha accettato l'ordine di bonifico transfrontaliero è parimenti tenuto a rimborsare l'importo di tale bonifico, comprese le spese e i relativi interessi, a proprie spese, all'ente dal quale ha ricevuto l'istruzione di effettuarlo. Qualora il bonifico transfrontaliero non sia stato portato a buon fine a causa di un errore o omissione nelle istruzioni fornite da tale ultimo ente, l'ente intermediario si adopera nella misura del possibile per rimborsare l'importo del bonifico transfrontaliero.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora il bonifico transfrontaliero non sia stato portato a buon fine a causa della sua mancata esecuzione da parte di un ente intermediario scelto dall'ente del beneficiario, tale ultimo ente deve mettere a disposizione del beneficiario la somma sino all'importo massimo di 12 500 ECU.

3. In deroga al paragrafo 1, qualora il bonifico transfrontaliero non sia stato portato a buon fine a causa di un errore o di un'omissione nelle istruzioni fornite dall'ordinante al suo ente o per la mancata esecuzione dell'ordine di bonifico transfrontaliero da parte di un ente intermediario scelto esplicitamente dall'ordinante, l'ente dell'ordinante e gli altri enti coinvolti nell'operazione si adoperano, nella misura del possibile, per rimborsare l'importo del bonifico.

Qualora l'importo sia stato recuperato dall'ente dell'ordinante, detto ente è tenuto ad accreditarlo all'ordinante. In tal caso gli enti non sono tenuti a rimborsare le spese e gli interessi che ne conseguono, e possono dedurre gli oneri derivati dall'operazione di recupero qualora siano specificati, fatta salva una detrazione delle spese causate dall'operazione di recupero.

Articolo 9

Casi di forza maggiore

Fatte salve le disposizioni della direttiva 91/308/CEE, gli enti che partecipano all'esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero sono esentati dagli obblighi previsti dalle disposizioni della presente direttiva, nella misura in cui possono invocare cause di forza maggiore, ossia circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non fossero evitabili nonostante ogni diligenza impiegata, relative a tali disposizioni.

Articolo 10

Soluzione delle controversie

Gli Stati membri si assicurano che esistano procedure di reclamo e ricorso adeguate ed efficaci per la soluzione delle eventuali controversie tra un ordinante e il suo ente o tra un beneficiario e il suo ente, utilizzando le eventuali procedure esistenti.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Messa in applicazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 agosto 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio

Entro due anni dalla data di messa in applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presenta direttiva, corredandola, all'occorrenza, delle opportune proposte di revisione.

Tale relazione, alla luce della situazione esistente in ciascuno Stato membro e delle evoluzioni tecniche avvenute, deve trattare in modo particolare il problema del termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

(1) GU n. C 360 del 17. 12. 1994, pag. 13 e GU n. C 199 del 3. 8. 1995, pag. 16.

(2) GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 1.

(3) Parere del Parlamento europeo del 19 maggio 1995 (GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 370), posizione comune del Consiglio del 4 dicembre 1995 (GU n. C 353 del 30. 12. 1995, pag. 52) e decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 1996 (GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 74). Decisione del Consiglio del 19 dicembre 1996 e decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 1997.

(4) GU n. C 251 del 27. 9. 1995, pag. 3.

(5) GU n. C 72 del 15. 3. 1993, pag. 158.

(6) GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 39.

(7) GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.

(8) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 59.

(9) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU n. L 168 del 18. 7. 1995, pag. 7).

(10) GU n. L 332 del 31. 12. 1993, pag. 4.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA - PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO E COMMISSIONE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono nota della volontà degli Stati membri di adoprarsi per fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla data del 1° gennaio 1999.