31997D0586

97/586/CE: Decisione della Commissione del 25 luglio 1997 relativa a talune misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva del salmone in Norvegia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 29/08/1997 pag. 0041 - 0044


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1997 relativa a talune misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva del salmone in Norvegia (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/586/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che la Commissione, in seguito all'insorgenza dell'anemia infettiva del salmone (ISA) in Norvegia, ha adottato, con le decisioni 95/118/CE (4) e 96/384/CE (5), misure protettive per impedire la diffusione di questa malattia nella Comunità; che tali misure erano applicabili fino al 1° luglio 1997;

considerando che nel mese di marzo 1997 sono stati riscontrati nuovi casi di ISA in Norvegia;

considerando che è pertanto opportuno ripristinare le misure di protezione; che l'introduzione nella Comunità di campioni di Salmo salar dovrebbe tuttavia essere autorizzata a scopi scientifici,

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano le importazioni in provenienza dalla Norvegia di salmoni della specie Salmo salar, vivi o macellati e non eviscerati, nonché delle loro viscere.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 1, l'importazione in provenienza dalla Norvegia di salmoni della specie Salmo salar macellati e non eviscerati è autorizzata a condizione che i salmoni provengano dagli allevamenti indicati all'allegato I, punto 1, e siano stati macellati e imballati negli impianti di trasformazione indicati all'allegato I, punto 2, situati sulla costa norvegese compresa tra la frontiera con la Svezia e il confine tra i comuni di Hå e di Eigersund (regione Rogaland).

2. Sugli imballaggi contenenti il pesce di cui al paragrafo 1 dev'essere apposta un'etichetta recante le seguenti indicazioni:

- «salmone intero»,

- i codici degli allevamenti e degli impianti di trasformazione, secondo quanto previsto all'allegato I.

3. Le spedizioni di salmone di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato II.

Articolo 3

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di campioni per ricerche scientifiche.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 1° luglio 1998.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(2) GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

(3) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(4) GU n. L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 52.

(5) GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 35.

ALLEGATO I

ALLEVAMENTI E IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE SITUATI SULLA COSTA NORVEGESE COMPRESA TRA LA FRONTIERA CON LA SVEZIA E IL CONFINE TRA I COMUNI DI HÅ E DI EIGERSUND A PARTIRE DAI QUALI SONO AUTORIZZATE LE SPEDIZIONI DI SALMONI MACELLATI E NON EVISCERATI VERSO LA COMUNITÀ

1. Allevamenti

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Impianti di trasformazione

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>