97/586/CE: Decisione della Commissione del 25 luglio 1997 relativa a talune misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva del salmone in Norvegia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 238 del 29/08/1997 pag. 0041 - 0044
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1997 relativa a talune misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva del salmone in Norvegia (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/586/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7, considerando che la Commissione, in seguito all'insorgenza dell'anemia infettiva del salmone (ISA) in Norvegia, ha adottato, con le decisioni 95/118/CE (4) e 96/384/CE (5), misure protettive per impedire la diffusione di questa malattia nella Comunità; che tali misure erano applicabili fino al 1° luglio 1997; considerando che nel mese di marzo 1997 sono stati riscontrati nuovi casi di ISA in Norvegia; considerando che è pertanto opportuno ripristinare le misure di protezione; che l'introduzione nella Comunità di campioni di Salmo salar dovrebbe tuttavia essere autorizzata a scopi scientifici, considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri vietano le importazioni in provenienza dalla Norvegia di salmoni della specie Salmo salar, vivi o macellati e non eviscerati, nonché delle loro viscere. Articolo 2 1. In deroga all'articolo 1, l'importazione in provenienza dalla Norvegia di salmoni della specie Salmo salar macellati e non eviscerati è autorizzata a condizione che i salmoni provengano dagli allevamenti indicati all'allegato I, punto 1, e siano stati macellati e imballati negli impianti di trasformazione indicati all'allegato I, punto 2, situati sulla costa norvegese compresa tra la frontiera con la Svezia e il confine tra i comuni di Hå e di Eigersund (regione Rogaland). 2. Sugli imballaggi contenenti il pesce di cui al paragrafo 1 dev'essere apposta un'etichetta recante le seguenti indicazioni: - «salmone intero», - i codici degli allevamenti e degli impianti di trasformazione, secondo quanto previsto all'allegato I. 3. Le spedizioni di salmone di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato II. Articolo 3 In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di campioni per ricerche scientifiche. Articolo 4 Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 5 La presente decisione si applica fino al 1° luglio 1998. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. (2) GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1. (3) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 52. (5) GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 35. ALLEGATO I ALLEVAMENTI E IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE SITUATI SULLA COSTA NORVEGESE COMPRESA TRA LA FRONTIERA CON LA SVEZIA E IL CONFINE TRA I COMUNI DI HÅ E DI EIGERSUND A PARTIRE DAI QUALI SONO AUTORIZZATE LE SPEDIZIONI DI SALMONI MACELLATI E NON EVISCERATI VERSO LA COMUNITÀ 1. Allevamenti >SPAZIO PER TABELLA> 2. Impianti di trasformazione >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO>