31997D0136

Decisione del Consiglio del 17 febbraio 1997 che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa già esistenti, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 22/02/1997 pag. 0018 - 0019


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 1997 che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa già esistenti, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (97/136/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise applicate agli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche;

considerando che alcune esenzioni o riduzioni scadono il 31 dicembre 1996 e che gli Stati membri hanno chiesto che siano ulteriormente prorogate per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (2), i seguenti Stati membri sono autorizzati ad applicare o a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall'accisa indicate in appresso per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997:

1) Regno del Belgio:

- per una riduzione dell'aliquota sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili meno inquinanti, a condizione che detto incentivo sia specificamente collegato al tenore di zolfo dei combustibili stessi e che l'aliquota media ponderata applicabile agli oli combustibili pesanti rispetti l'aliquota minima prevista dalla normativa comunitaria. In nessun caso l'aliquota ridotta può essere inferiore a 6,5 ecu per tonnellata.

2) Regno di Danimarca:

- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate per la benzina erogata da distributori di benzina dotati di un sistema di recupero per i vapori di benzina e la benzina erogata da altri distributori, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

3) Repubblica francese:

- per una riduzione dell'imposta interna al consumo sulle benzine consumate in Corsica.

4) Repubblica italiana:

- per un esonero dell'aliquota d'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibili per la produzione di allumina in Sardegna;

- per una riduzione dell'aliquota d'accisa sull'olio combustibile necessario per la produzione di vapore e sul gasolio utilizzato nei forni di essiccamento e di «attivazione» dei setacci molecolari nella provincia di Reggio Calabria. In nessun caso l'aliquota ridotta può essere inferiore a 18 ecu per tonnellata;

- per una riduzione delle aliquote d'accisa sulle benzine consumate nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

5) Irlanda:

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino quelle minime previste dalla normativa comunitaria per quanto attiene agli oli minerali.

6) Granducato del Lussemburgo:

- per una riduzione dell'aliquota sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili meno inquinanti, a condizione che detto incentivo sia specificatamente collegato al tenero di zolfo dei combustibili stessi e che l'aliquota media ponderata applicabile agli oli combustibili pesanti rispetti l'aliquota minima prevista dalla legislazione comunitaria. In nessun caso l'aliquota ridotta può essere inferiore ai 6,5 ecu per tonnellata.

7) Repubblica d'Austria:

- per un'esenzione dall'accisa per oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego sarebbe soggetto ad accisa;

- per una riduzione o un'esenzione dal dazio di accisa per il gas naturale e il metano.

8) Repubblica portoghese:

- per una riduzione dell'aliquota di accisa sull'olio combustibile consumato nella regione autonoma di Madeira; tale riduzione non può essere superiore ai sovraccosti dovuti al trasporto dei prodotti stessi fino al luogo di consumo.

9) Repubblica di Finlandia:

- per un'esenzione dall'accisa per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego sarebbe soggetto ad accisa.

10) Regno di Svezia:

- per l'applicazione alla benzina verde di aliquote d'accisa differenziate a seconda delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria;

- per un'esenzione dall'accisa sulla benzina e il cherosene utilizzati per l'aviazione privata da diporto.

11) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

- per l'applicazione alla benzina verde di aliquote differenziate di accisa a seconda delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l'Irlanda, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia ed il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

(1) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).

(2) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).