31997D0101

97/101/CE: Decisione del Consiglio del 27 gennaio 1997 che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 035 del 05/02/1997 pag. 0014 - 0022


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 1997 che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri (97/101/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che il quinto programma d'azione della Comunità europea sull'ambiente (4) prevede la raccolta dei dati di base in materia ambientale ed il miglioramento della loro compatibilità, comparabilità e trasparenza;

(2) considerando gli obiettivi ed i compiti dell'Agenzia europea per l'ambiente, definiti dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (5);

(3) considerando che l'istituzione di una procedura per lo scambio di informazioni sulla qualità dell'aria è necessaria per contribuire alla lotta contro l'inquinamento e gli effetti nocivi, nella prospettiva di migliorare la qualità della vita e l'ambiente in tutta la Comunità, seguendo le tendenze a lungo termine e i miglioramenti derivanti dalle disposizioni nazionali e comunitarie di lotta contro l'inquinamento atmosferico;

(4) considerando la necessità di evitare doppioni nel trasferimento delle informazioni, in particolare per quanto concerne le informazioni destinate all'Agenzia europea per l'ambiente e alla Commissione;

(5) considerando che l'esperienza acquisita con lo scambio di informazioni instaurato dalla decisione 75/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1975, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all'inquinamento atmosferico causato da taluni composti dello zolfo e da particelle in sospensione (6) e dalla decisione 82/459/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e i dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico degli Stati membri (7) permette di sviluppare uno scambio di informazioni più completo e più rappresentativo aumentando il numero degli inquinanti presi in considerazione e comprendendo le reti e le singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico;

(6) considerando la necessità di operare una distinzione fra informazioni che devono essere trasmesse in ogni caso, in particolare in riferimento alla direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, sulla valutazione della qualità e la gestione dell'aria ambiente (8) (in prosieguo denominata «la direttiva sulla qualità dell'aria»), ed informazioni che devono essere trasmesse se disponibili;

(7) considerando che le informazioni raccolte devono essere sufficientemente rappresentative da consentire l'elaborazione della cartografia dei livelli di inquinamento per tutto il territorio comunitario;

(8) considerando che l'adozione di criteri comuni per la convalida ed il trattamento dei risultati delle misurazioni aumenterà la compatibilità e la comparabilità dei dati trasmessi,

DECIDE:

Articolo 1

Obiettivi

1. È instaurato uno scambio reciproco di informazioni e i dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico, in appresso denominato «scambio reciproco». Esso si applica a due settori:

- le reti e le stazioni: lo scambio riguarda le informazioni dettagliate che descrivono le reti e le stazioni che operano negli Stati membri per il controllo dell'inquinamento dell'aria;

- le misurazioni della qualità dell'aria ottenute dalle stazioni: lo scambio riguarda i dati calcolati a norma dei punti 3 e 4 dell'allegato I in base alle misurazioni dell'inquinamento dell'aria effettuate dalle stazioni negli Stati membri.

2. La Commissione e gli organi di cui all'articolo 6 sono responsabili dell'attuazione dello scambio reciproco. Allo scopo di beneficiare dell'esperienza acquisita dall'Agenzia europea per l'ambiente e per i problemi per i quali questa è competente, la Commissione si rivolge all'Agenzia europea per l'ambiente, tra l'altro per il funzionamento e l'attuazione pratica del sistema di informazioni.

Articolo 2

Inquinanti

1. Lo scambio reciproco comprende gli inquinanti atmosferico di cui all'allegato I della direttiva sulla qualità dell'aria.

2. Nell'ambito dello scambio reciproco, gli Stati membri forniscono altresì i dati relativi agli inquinanti atmosferico di cui al punto 2 dell'allegato I, nella misura in cui i dati pertinenti siano messi a disposizione degli organi di cui all'articolo 6 e siano rilevati costantemente dagli Stati membri.

Articolo 3

Stazioni

Lo scambio reciproco, a norma dell'articolo 1, riguarda le stazioni:

- che sono utilizzate per l'attuazione delle direttive adottate a norma dell'articolo 4 della direttiva sulla qualità dell'aria;

- che, pur non essendo contemplate dalle direttive di cui al primo trattino, saranno selezionate a tal fine dagli Stati membri tra le stazioni esistenti a livello nazionale per consentire una stima dei livelli di inquinamento locale, per gli inquinanti indicati al punto 2 dell'allegato I, e regionale (inquinamento detto «di fondo») per tutti gli inquinanti indicati nell'allegato I;

- nella misura del possibile, che hanno partecipato allo scambio reciproco di informazioni instaurato con la decisione 82/459/CEE, sempreché non rientrino nel trattino precedente.

Articolo 4

Informazioni richieste riguardo alle reti e stazioni

1. Le informazioni che devono essere comunicate alla Commissione riguardano le caratteristiche delle stazioni di misurazione, il materiale di misurazione e le procedure operative applicate in queste stazioni, nonché la struttura e l'organizzazione delle reti a cui appartengono dette stazioni. Tali informazioni sono trasmesse, se non sono già state fornite alla Commissione nell'ambito della normativa vigente relativa alla qualità dell'aria. Le informazioni richieste sono fornite su base indicativa nell'allegato II. Secondo la procedura di cui all'articolo 7, la Commissione definisce le informazioni minime che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere.

2. Riguardo alle stazioni di cui all'articolo 3, primo trattino, lo scambio reciproco sarà applicato una volta entrata in vigore la legislazione di cui all'articolo 4 della direttiva sulla qualità dell'aria.

3. Non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione metterà a disposizione degli Stati membri la base di dati esistente, contenente le informazioni in materia già raccolte dai suoi servizi, e un software che permette di utilizzarle ed aggiornarle. Gli Stati membri correggono, modificano e/o completano le suddette informazioni. L'archivio informatico aggiornato verrà inviato alla Commissione al più tardi entro il 1° ottobre del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente decisione.

Tali informazioni saranno accessibili al pubblico mediante un sistema di informazione istituito dall'Agenzia europea dell'ambiente; su richiesta, esse possono essere fornite anche dall'Agenzia o dagli Stati membri.

4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 7, definisce le modalità tecniche per i trasferimenti di informazioni, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2.

5. Successivamente al primo invio di informazioni da parte degli Stati membri, la Commissione inserisce nella sua base di dati le informazioni trasmesse e prepara ogni anno una relazione tecnica concernente le informazioni raccolte; distribuisce agli Stati membri la base di dati «reti-stazioni» aggiornata al più tardi il 1° luglio. Gli Stati membri correggono, modificano e/o completano le suddette informazioni. L'archivio informatico aggiornato viene inviato alla Commissione al più tardi entro il 1° ottobre.

Articolo 5

Informazioni da fornire sui dati ottenuti dalle stazioni

1. I risultati che si devono fornire alla Commissione sono i seguenti:

a) i dati definiti nei punti 3 e 4 dell'allegato I per le stazioni di cui all'articolo 3, primo trattino, selezionate secondo i criteri specificati nelle direttive adottate a norma dell'articolo 4 della direttiva sulla qualità dell'aria; la scelta delle stazioni terrà conto delle diverse situazioni della qualità dell'aria in ogni Stato membro;

b) almeno i dati annuali definiti al punto 4 dell'allegato I per tutte le altre stazioni indicate all'articolo 3, secondo trattino;

c) i dati definiti ai punti 3 e 4 dell'allegato I, per tutte le stazioni di cui all'articolo 3, terzo trattino.

Tali dati vengono trasmessi, se non sono già stati forniti alla Commissione nell'ambito della normativa vigente relativa alla qualità dell'aria.

2. Gli Stati membri sono responsabili della convalida dei dati loro trasmessi o utilizzati per il calcolo dei valori statistici trasmessi secondo le regole generali di cui all'allegato III. L'eventuale aggregazione di dati ed il calcolo dei dati statistici da parte dello Stato membro risponde a criteri rigorosi almeno quanto quelli indicati nell'allegato IV.

3. Gli Stati membri trasmettono i risultati dell'anno civile entro il 1° ottobre dell'anno seguente; il primo trasferimento riguarda l'anno 1997.

4. Nella misura del possibile, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte dal 1° ottobre 1989 alla data di entrata in vigore della presente decisione da parte delle stazioni che hanno partecipato allo scambio reciproco di informazioni instaurato dalla decisione 82/459/CEE.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 7, la Commissione definisce le modalità tecniche per il trasferimento dei risultati, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2.

6. La Commissione inserisce nella sua base di dati i dati trasmessi, prepara ogni anno una relazione tecnica riguardante le informazioni raccolte e distribuisce agli Stati membri la base di dati «Risultati» aggiornata. Detta relazione sarà basata solo sui dati convalidati.

Tali informazioni saranno accessibili al pubblico mediante un sistema di informazione istituito dall'Agenzia europea dell'ambiente; su richiesta, esse possono essere fornite anche dall'Agenzia.

Se accessibili, le informazioni fornite o inserite nella relazione saranno basate unicamente su dati convalidati.

7. La Commissione prepara una relazione generale ad uso del pubblico che riassume i dati raccolti e mette in luce gli orientamenti prevalenti in ordine alla qualità dell'aria nell'Unione europea.

8. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione provvede a trasmettere agli organismi internazionali i dati selezionati per far fronte alle esigenze dei vari programmi elaborati in tali sedi.

Articolo 6

Ogni Stato membro designa uno o più organi responsabili dell'attuazione e del funzionamento dello scambio reciproco e ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Secondo la procedura di cui all'articolo 12 della direttiva sulla qualità dell'aria, la Commissione stabilisce, se del caso:

- l'elaborazione e l'aggiornamento delle procedure per il trasferimento di dati e di informazioni;

- il collegamento con le attività intraprese dall'Agenzia europea per l'ambiente nel campo dell'inquinamento atmosferico;

- la modifica dei punti 2, 3 e 4 dell'allegato I, dell'allegato II, dell'allegato III e dell'allegato IV;

- le modalità per tener conto di nuovi concetti di tecniche di misurazione nella procedura di scambio reciproco;

- l'estensione della procedura ai dati e alle informazioni provenienti da paesi non comunitari.

Articolo 8

Non oltre la fine del quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla sua attuazione. Questa relazione è corredata di ogni eventuale proposta di modifica della presente decisione che la Commissione ritenesse appropriata.

Articolo 9

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

(1) GU n. C 281 del 7. 10. 1994, pag. 9.

(2) GU n. C 110 del 2. 5. 1995, pag. 3.

(3) Parere del Parlamento europeo del 16 giugno 1995 (GU n. C 166 del 3. 7. 1995, pag. 177), posizione comune del Consiglio del 26 febbraio 1996 (GU n. C 219 del 27. 7. 1996, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 18 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28. 10. 1996, pag. 74).

(4) GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 5.

(5) GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

(6) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 32. Decisione abrogata dalla decisione 82/459/CEE (GU n. L 210 del 19. 7. 1982, pag. 1).

(7) GU n. L 210 del 19. 7. 1982, pag. 1.

(8) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 55.

ALLEGATO I

ELENCO DEGLI INQUINANTI, DEI PARAMETRI STATISTICI E DELLE UNITÀ DI MISURAZIONE

1. Inquinanti elencati nell'allegato I della direttiva sulla qualità dell'aria

2. Inquinanti non elencati nell'allegato I della direttiva sulla qualità dell'aria

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Dati, unità di misurazione e tempi medi

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Dati, calcolati per ogni anno civile, che devono essere trasmessi alla Commissione

- Per gli inquinanti da 1 a 35:

la media aritmetica, la mediana, i percentili 98 (e 99,9 per gli inquinanti la cui media è calcolata su 1 ora) e il massimo, calcolati sulla base dei dati grezzi corrispondenti al tempo raccomandato per il calcolo delle medie, indicato nella tabella riportata qui sopra; anche per l'inquinamento 7 (ozono), i parametri statistici saranno calcolati sulla base dei dati medi su un arco di 8 ore.

- Per gli inquinanti 2, 36 e 37:

la media aritmetica calcolata sulla base dei dati grezzi corrispondenti al tempo raccomandato per il calcolo delle medie, indicato nella tabella riportata qui sopra.

Il calcolo dell'x.esimo percentile deve essere effettuato a partire dai valori effettivamente misurati. Tutti i valori saranno riportati in un elenco in ordine crescente:

X1 ≤ X2 ≤ X3 ≤ ..................... ≤ Xk ≤ ..................... ≤ XN-1 ≤ XN.

L'ex.esimo percentile è il valore dell'elemento di rango k, per il quale k viene calcolato per mezzo della formula seguente:

k = (q * N)

dove q è uguale a x/100 e N è il numero dei valori effettivamente misurati. Il valore di (q * N) viene arrotondato al numero intero più vicino.

Tutti i risultati sono espressi in microg/m³ (condizioni di temperatura e pressione seguenti: 293 °K e 101,3 kPa) ad eccezione degli inquinanti 2, 36 e 37, espressi in g/m² anno.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI SULLE RETI, LE STAZIONI E LE TECNICHE DI MISURAZIONE

Nella misura del possibile si deve comunicare il maggior numero possibile di informazioni sui seguenti elementi indicativi:

I. INFORMAZIONI SULLE RETI

- nome

- abbreviazione

- estensione territoriale della rete (industria locale, città, agglomerato, dipartimento, regione, nazione)

- organismo responsabile della gestione della rete

- nome

- nome della persona responsabile

- indirizzo

- telefono e fax

- riferimento del tempo (GMT, locale)

II. INFORMAZIONI SULLE STAZIONI

1. Informazioni generali

- nome

- numero di riferimento o codice

- nome dell'organismo tecnico responsabile della stazione (se l'organismo è diverso da quello della rete)

- tipo di stazione+ traffico

+ industria

+ situazione generale

- finalità della stazione (locale, regionale, direttive CEE, GEMS, OCSE, EMEP, . . .)

- coordinate geografiche

- altitudine

- NUTS livello III

- inquinanti misurati

- parametri meteorologici misurati

- altre informazioni attinenti direzione predominante dei venti, rapporto distanza/altezza degli ostacoli più vicini

2. Ambiente locale/morfologia del paesaggio

- tipo di zona

+ urbana

+ periferica

+ rurale

- caratteristiche della zona

+ residenziale

+ commerciale

+ industriale

+ agricola

+ naturale

- numero di abitanti della zona

3. Principali fonti di emissioni

- impianti per l'elettricità pubblica, cogenerazione e teleriscaldamento

- combustione commerciale, proveniente da collettività e residenziale

- combustione industriale

- processi produttivi

- estrazione e distribuzione di combustibili fossili

- utilizzazione di solventi

- trasporto stradale

- altre fonti mobili e macchinari (da specificare)

- trattamento e smaltimento dei rifiuti- agricoltura

- natura

4. Caratteristiche del traffico (solo per le stazioni preposte al traffico)

- strada larga con

+ traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)

+ traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)

+ traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)

- strada stretta con

+ traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)

+ traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)

+ traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)

- strada «canyon» con

+ traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)

+ traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)

+ traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)

- autostrada con

+ traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)

+ traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)

+ traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)

- altri: incroci, semafori, parcheggi, fermate d'autobus, stazioni di taxi . . .

III. INFORMAZIONI SULLE TECNICHE DI MISURAZIONE

- attrezzatura

- nome

- principio analitico

- caratteristiche del campionamento

- ubicazione del punto di prelievo (facciata di edificio, marciapiede [bordo], cortile)

- altezza del punto di prelievo

- lunghezza della linea di prelievo

- tempi di integrazione del risultato

- tempi di prelievo

- calibrazione

- tipo: automatico, manuale, automatico e manuale

- metodo

- frequenza

ALLEGATO III

PROCEDURA DI CONVALIDA DEI DATI E CODICI DI QUALITÀ

1. Procedura di convalida

La procedura di convalida deve:

- prendere per esempio in considerazione le perturbazioni dovute alla manutenzione, alla calibrazione, ai problemi tecnici, le misurazioni fuori scala, i dati che presentano rapide variazioni, quali cadute o aumenti eccessivi.

I dati andrebbero rivisti anche sulla base di criteri fondati sulla conoscenza degli influssi climatici e meteorologici propri del luogo durante il periodo di misurazione;

- permettere di scoprire le misurazioni erronee con tecniche quali il confronto con i mesi precedenti e con altri inquinanti e con l'analisi della deviazione standard.

Anche l'elenco di convalida stabilito nel contrassegnare i dati andrebbe esaminato e verificato.

2. Codici di qualità

Tutti i dati trasmessi si considerano validi, a meno che non siano collegato ai codici T o N quali sotto definiti:

- Codice T: corrisponde a dati non (o non ancora) sottoposti alla procedura di convalida specificata nel paragrafo 1;

- Codice N: corrisponde a dati qualificati come erronei o dubbi nel corso della procedura di convalida specificata nel paragrafo 1.

ALLEGATO IV

CRITERI PER L'AGGREGAZIONE DEI DATI PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI STATISTICI

a) Aggregazione dei dati

I criteri per il calcolo dei valori orari e giornalieri a partire da dati con tempi medi inferiori sono:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Calcolo dei parametri statistici

>SPAZIO PER TABELLA>

Il rapporto tra il numero dei dati validi per le due stagioni dell'anno preso in considerazione non può essere superiore a 2; le due stagioni sono l'inverno (da gennaio a marzo compreso e da ottobre a dicembre compreso) e l'estate (da aprile a settembre compreso).