31997D0010

97/10/CE: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1996 recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 003 del 07/01/1997 pag. 0009 - 0024


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1996 recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/10/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, paragrafo 2, 13, paragrafo 2, 14, 15, 16 e 19, punto i),

considerando che il Sudafrica è inserito nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne, modificata da ultimo dalla decisione 96/624/CE della Commissione (3); che tuttavia l'importazione di equidi dal Sudafrica è attualmente sospesa;

considerando che la decisione 92/160/CEE della Commissione (4), modificata da ultimo dalla decisione 95/536/CE (5), ha indicato misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi;

considerando che la decisione 92/260/CEE della Commissione (6), modificata da ultimo dalla decisione 96/279/CE (7), ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati;

considerando che la decisione 93/197/CEE della Commissione (8), modificata da ultimo dalla decisione 96/279/CE, ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione;

considerando che, a seguito di un'ispezione veterinaria della Commissione in Sudafrica, la situazione in materia di polizia sanitaria è risultata essere sotto l'adeguato controllo di servizi veterinari ben strutturati ed organizzati;

considerando che la peste equina è endemica in alcune zone del Sudafrica; che tuttavia la Penisola del Capo ne è indenne da oltre cinque anni e che negli ultimi 12 mesi non è stata praticata alcuna vaccinazione sistematica contro tale malattia;

considerando che un primo monitoraggio siero-epidemiologico della peste equina, svolto allo scopo di definire la situazione sierologica degli equidi residenti con riguardo agli anticorpi del virus della peste equina e dell'encefalosi equina, ha dato risultati soddisfacenti per tutti i cavalli nonché per un campione rappresentativo di altri equidi della zona che si propone di considerare indenne de peste equina, come pure per campioni, individuati con scelta casuale, di cavalli di quelle che si propone di considerare zone di sorveglianza e di protezione della Western Cape Province;

considerando che la durina è endemica in alcune zone del Sudafrica; che tuttavia la Western Cape Province ne è indenne da oltre sei mesi; che il Sudafrica è ufficialmente indenne da morva, encefalomielite equina (di tutti di tipi), anemia infettiva del cavallo e stomatite vescicolosa da oltre sei mesi;

considerando che le autorità veterinarie del Sudafrica si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri con telefax, telegramma o telex entro 24 ore la conferma dell'insorgere delle malattie infettive o contagiose degli equidi che figurano nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, così come eventuali modifiche nella politica di vaccinazione e, in tempi adeguati, nella politica di importazione degli equidi;

considerando che le autorità veterinarie del Sudafrica hanno fornito alcune garanzie in ordine ai cavalli registrati destinati all'ammissione temporanea o all'importazione definitiva nella Comunità;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria debbono essere stabilite in base alla relativa situazione sanitaria del paese terzo considerato; che, dati i vincoli inerenti al controllo degli spostamenti e alla quarantena in Sudafrica, in questo caso si fa esclusivo riferimento all'ammissione temporanea e alle importazioni di cavalli registrati;

considerando che le decisioni 79/542/CEE, 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE debbono essere modificate di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La regionalizzazione del Sudafrica con riguardo all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati si applica a condizione che siano rispettate le garanzie supplementari specificate nell'allegato I.

Articolo 2

Nella colonna «Animali vivi» delle «Osservazioni particolari» di cui alla parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE, il rinvio alla nota «(6)» relativo al Sudafrica è sostituito dal rinvio alla nota «(5)».

Articolo 3

L'allegato della decisione 92/160/CEE è modificato nel modo di seguito indicato.

1) Sono aggiunte le indicazioni seguenti:

«Sudafrica (3)

Area metropolitana di Città del Capo, così definita:

>SPAZIO PER TABELLA>

».

2) È aggiunta la corrispondente nota (3) a piè di pagina:

«(3) Sono autorizzate esclusivamente l'ammissione temporanea e le importazioni definitive nella Comunità di cavalli registrati.»

Articolo 4

La decisione 92/260/CEE è modificata come di seguito indicato.

1) Nell'allegato I sono aggiunte le parole seguenti:

«Gruppo F

Sudafrica (1)».

2) Nell'allegato II sono aggiunti:

a) «F. Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo F.»

b) L'allegato II della presente decisione.

Articolo 5

La decisione 93/197/CEE è modificata come di seguito indicato.

1) Nell'allegato I sono aggiunte le parole seguenti:

«Gruppo F

Sudafrica (1)».

2) Nell'allegato II sono aggiunti:

a) «F. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo F.»

b) L'allegato III della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(3) GU n. L 279 del 31. 10. 1996, pag. 33.

(4) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

(5) GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 49.

(6) GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

(7) GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 1.

(8) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

ALLEGATO I

Garanzie supplementari riferite alla regionalizzazione del Sudafrica ai fini dell'ammissione temporanea e dell'importazione nella Comunità europea di cavalli registrati

1. Le malattie seguenti sono soggette a notifica obbligatoria in Sudafrica:

Peste equina (AHS), morva, durina, encefalomielite equina di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana, anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, carbonchio e rabbia.

L'intera Western Cape Province è dichiarata «zona di controllo della peste equina» conformemente a quanto disposto dalla legge sulle malattie degli animali («Animal Disease Act»). Con riguardo alla regionalizzazione inerente alla peste equina, il territorio della Western Cape Province è suddiviso in una zona indenne da peste equina, una zona di sorveglianza e una zona di protezione.

Nella Western Cape Province la peste equina è considerata una malattia soggetta a vigilanza («controlled disease»).

2. Regionalizzazione:

2.1. Zona indenne da peste equina:

L'area metropolitana di Città del Capo costituisce la zona indenne da peste equina ed è così definita:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2. Zona di sorveglianza della peste equina:

La zona indenne da peste equina è circondata da una zona di sorveglianza larga almeno 50 chilometri, comprendente le circoscrizioni di Città del Capo, Vredenburg, Hopefield, Moorreesburg, Malmesbury, Wellington, Paarl, Stellenbosch, Kuilsrivier, Goodwood, Wynberg, Simonstown, Somerset West, Mitchell's Plain e Strand ed è delimitata dal Berg Rivier a nord, dalle Hottentots Holland Mountains ad est e dalla costa a sud e ad ovest.

2.3. Zona di protezione dalla peste equina:

La zona di sorveglianza è circondata da una zona di protezione larga almeno 100 chilometri, comprendente le circoscrizioni di Vanrynsdorp, Vredendal, Clanwilliam, Piketberg, Ceres, Tulbagh, Worcester, Caledon, Hermanus, Bredasdorp, Robertson, Montagu, Swellendam, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, Beaufort west e Murraysburg.

2.4. Zona infetta da peste equina:

La parte del territorio della Repubblica sudafricana non compresa nella Western Cape Province.

3. Vaccinazioni:

3.1. Nella zona indenne e nella zona di sorveglianza non è permessa alcuna vaccinazione sistematica contro la peste equina.

Tuttavia, a titolo derogatorio, il direttore del servizio di polizia veterinaria del ministero dell'Agricoltura del Sudafrica può autorizzare la vaccinazione, eseguita, con un vaccino AHS polivalente registrato, esclusivamente da un veterinario e conformemente alle prescrizioni del fabbricante del vaccino stesso, dei cavalli destinati ad uscire dalla zona indenne o dalla zona di sorveglianza, a condizione che tali cavalli non escano dall'azienda fino al momento della partenza per una destinazione al di fuori della zona indenne e della zona di sorveglianza.

3.2. Se cavalli registrati vengono vaccinati contro la peste equina al di fuori della zona indenne e della zona di sorveglianza, tale vaccinazione deve essere eseguita, con un vaccino AHS polivalente registrato, esclusivamente da un veterinario e conformemente alle prescrizioni del fabbricante del vaccino stesso, e deve inoltre essere indicata sul passaporto.

4. Registrazione delle aziende ed identificazione degli equidi:

4.1. All'interno della zona indenne, tutte le aziende [intese ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 90/426/CEE del Consiglio] sono identificate, registrate e soggette alla vigilanza dell'ufficiale veterinario di zona.

4.2. Tutti gli equidi che si trovano nella zona indenne sono identificati ed iscritti in registri nei quali sono riportate informazioni riguardanti gli spostamenti e l'anamnesi clinica e vaccinale degli animali.

5. Controllo degli spostamenti:

5.1. È vietato qualsiasi movimento di equidi dalla zona infetta alla zona di protezione, alla zona di sorveglianza e alla zona indenne, come pure qualsiasi movimento di equidi dalla zona di protezione alla zona di sorveglianza e alla zona indenne, nonché qualsiasi movimento di equidi dalla zona di sorveglianza alla zona indenne.

5.2. Tuttavia, in deroga ai divieti di cui al punto 5.1, equidi diversi dai cavalli registrati possono passare dalla zona infetta alla zona di protezione, alla zona di sorveglianza e alla zona indenne, come pure dalla zona di protezione alla zona di sorveglianza e alla zona indenne, nonché dalla zona di sorveglianza alla zona indenne, ma esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE.

5.2.1. I mesi di giugno, luglio ed agosto corrispondono al periodo sicuro con riguardo all'attività degli insetti vettori ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 90/426/CEE.

5.2.2. Quando escono dalla quarantena gli equidi sono adeguatamente identificati.

5.2.3. Ferme restando le disposizioni del punto 5.2, gli equidi da macello non possono entrare nella zona indenne e sono ammessi nella zona di sorveglianza sotto la vigilanza di un veterinario ufficiale, esclusivamente per essere immediatamente abbattuti presso macelli determinati.

5.3. Tuttavia, in deroga a quanto disposto al punto 5.1, lo spostamento di cavalli registrati dalla zona infetta alla zona di protezione può essere consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.3.1. Il cavallo deve essere identificato mediante un passaporto nel quale vanno riportate le indicazioni riguardanti la vaccinazione.

5.3.2. Lo spostamento del cavallo deve essere previamente notificato, dal veterinario ufficiale che rilascia il certificato, al veterinario ufficiale del distretto di destinazione.

5.3.3. Il cavallo deve essere scortato da un certificato che forma parte del passaporto ed è rilasciato, nella sede di origine, da un veterinario ufficiale [inteso ai sensi dell'articolo 2, lettera h) della direttiva 90/426/CEE].

5.3.4. Il certificato deve attestare che il cavallo:

- è stato sottoposto ad esame clinico nelle 48 ore precedenti la spedizione, senza evidenziare sintomi di malattie;

- durante gli ultimi 15 giorni non è venuto a contatto (per quanto si possa accertare) con altri equidi colpiti da malattie infettive o contagiose;

- non è originario di una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario;

- non proviene da un'azienda nella quale sia stato registrato qualche caso di peste equina durante gli ultimi 60 giorni;

- è stato vaccinato contro la peste equina non meno di 60 giorni e non più di 24 mesi prima dell'entrata nella zona di protezione, e tale vaccinazione è stata eseguita da un veterinario che ha somministrato vaccino AHS polivalente registrato, conformemente alle prescrizioni del fabbricante del vaccino stesso.

5.4. Tuttavia, in deroga a quanto disposto al punto 5.1, lo spostamento di cavalli registrati dalla zona infetta o dalla zona di protezione alla zona di sorveglianza può essere consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.4.1. Il cavallo deve essere identificato mediante un passaporto nel quale vanno riportate le indicazioni riguardanti la vaccinazione.

5.4.2. Lo spostamento del cavallo deve essere previamente notificato, dal veterinario ufficiale che rilascia il certificato, al veterinario ufficiale del distretto di destinazione.

5.4.3. Il cavallo deve essere scortato da un certificato che forma parte del passaporto ed è rilasciato, nella sede di origine, da un veterinario ufficiale [inteso ai sensi dell'articolo 2, lettera h) della direttiva 90/426/CEE].

5.4.4. Il certificato deve attestare che il cavallo:

- è stato sottoposto ad esame clinico nelle 48 ore precedenti la spedizione, senza evidenziare sintomi di malattie;

- durante gli ultimi 15 giorni non è venuto a contatto (per quanto si possa accertare) con altri equidi colpiti da malattie infettive o contagiose;

- non è originario di una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario;

- non proviene da un'azienda nella quale sia stato registrato qualche caso di peste equina durante gli ultimi 60 giorni;

- è stato vaccinato contro la peste equina non meno di 60 giorni e non più di 24 mesi prima dell'entrata nella zona di sorveglianza, e tale vaccinazione è stata eseguita da un veterinario che ha somministrato vaccino AHS polivalente registrato, conformemente alle prescrizioni del fabbricante del vaccino stesso.

5.5. Tuttavia, in deroga a quanto disposto al punto 5.1, lo spostamento di cavalli registrati nella zona indenne può essere consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.5.1. Cavalli registrati possono essere spostati dalla zona infetta o dalla zona di protezione o dalla zona di sorveglianza alla zona indenne nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.5.1.1. Il cavallo deve essere identificato mediante un passaporto nel quale vanno riportate le indicazioni riguardanti la vaccinazione.

5.5.1.2. Lo spostamento del cavallo deve essere previamente notificato, dal veterinario ufficiale che rilascia il certificato, al veterinario ufficiale del distretto di destinazione.

5.5.1.3. Il cavallo deve essere scortato da un certificato che forma parte del passaporto ed è rilasciato, nella sede di origine, da un veterinario ufficiale [inteso ai sensi dell'articolo 2, lettera h) della direttiva 90/426/CEE].

5.5.1.4. Il certificato deve attestare che il cavallo:

- è stato sottoposto ad esame clinico nelle 48 ore precedenti la spedizione, senza evidenziare sintomi di malattie;

- durante gli ultimi 15 giorni non è venuto a contatto (per quanto si possa accertare) con altri equidi colpiti da malattie infettive o contagiose;

- non è originario di una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario;

- non proviene da un'azienda nella quale sia stato registrato qualche caso di peste equina durante gli ultimi 60 giorni;

- se originario di una zona posta al di fuori della zona di sorveglianza, è stato vaccinato contro la peste equina non meno di 60 giorni e non più di 24 mesi prima dell'entrata nella zona indenne, e tale vaccinazione è stata eseguita da un veterinario che ha somministrato vaccino AHS polivalente registrato, conformemente alle prescrizioni del fabbricante del vaccino stesso.

5.5.2. Tuttavia, in deroga a quanto disposto al punto 5.5.1, le competenti autorità veterinarie possono autorizzare l'ammissione temporanea nella zona indenne di un cavallo registrato proveniente da un'azienda determinata della zona di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.5.2.1. Il cavallo è scortato da un passaporto nel quale vanno riportate le indicazioni riguardanti la vaccinazione.

5.5.2.2. Il cavallo è marchiato in modo da consentire un agevole controllo d'identità in base al quale sia possibile stabilire una correlazione tra l'animale e il passaporto.

5.5.2.3. L'autorizzazione figura nel passaporto e viene ritirata qualora non risultino più soddisfatte le condizioni in base alle quali è stata rilasciata.

5.5.2.4. Il cavallo non è originario di una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario.

5.5.2.5. L'azienda determinata della zona di sorveglianza è inserita in un programma di monitoraggio equivalente a quello svolto nella zona indenne.

5.5.2.6. Il cavallo può giungere esclusivamente nell'arco di tempo che va da due ore dopo l'alba a due ore prima del tramonto dello stesso giorno.

5.5.2.7. Il cavallo è tenuto separato da altri equidi con diverso stato sanitario.

5.5.3. Tuttavia, in deroga a quanto disposto al punto 5.5.1, le competenti autorità veterinarie possono autorizzare la riammissione in un'azienda della zona indenne di un cavallo registrato che ritorni dopo uno spostamento temporaneo presso aziende determinate della zona di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.5.3.1. Il cavallo è scortato da un passaporto nel quale vanno riportate le indicazioni riguardanti la vaccinazione.

5.5.3.2. L'autorizzazione figura nel passaporto e viene ritirata qualora non risultino più soddisfatte le condizioni in base alle quali è stata rilasciata.

5.5.3.3. Il cavallo non ritorna da una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario.

5.5.3.4. L'azienda determinata della zona di sorveglianza è inserita in un programma di monitoraggio equivalente a quello svolto nella zona indenne.

5.5.3.5. Il cavallo può essere spostato dalla zona indenne alla zona di sorveglianza e da quest'ultima alla zona indenne esclusivamente nell'arco di tempo che va da due ore dopo l'alba a due ore prima del tramonto dello stesso giorno.

5.5.3.6. Il cavallo è tenuto separato da altri equidi con diverso stato sanitario.

6. Monitoraggio:

6.1. Nella zona indenne e nella circonstante zona di sorveglianza viene praticato un monitoraggio costante.

6.2. Un monitoraggio siero-epidemiologico mensile della peste equina è effettuato su almeno 60 cavalli di controllo non vaccinati distribuiti su tutto il territorio della zona indenne e della zona di sorveglianza allo scopo di determinare l'assenza della peste equina nella zona indenne e nella zona di sorveglianza. I risultati del monitoraggio sono comunicati mensilmente alla Commissione.

6.3. Nella zona indenne, per tutti i casi di mortalità equina la cui causa sospetta sia una malattia infettiva e per tutti i casi di mortalità di cavalli di controllo identificati, viene eseguita una necroscopia ufficiale i cui risultati devono essere confermati mediante procedure diagnostiche riconosciute e comunicati alla Commissione.

7. Requisiti in materia di permanenza:

7.1. I cavalli registrati destinati ad essere importati in via definitiva nella Comunità europea devono essere rimasti nella zona indenne per almeno 3 mesi, o dalla nascita se di età inferiore ai 3 mesi, oppure ininterrottamente dalla loro entrata in detta zona se sono stati direttamente importati dalla Comunità europea durante i precedenti 3 mesi.

7.2. I cavalli registrati destinati all'ammissione temporanea nella Comunità europea devono essere rimasti, durante i 60 giorni immediatamente precedenti l'esportazione verso la Comunità europea, in aziende poste sotto vigilanza veterinaria:

- nella zona indenne

oppure

- in uno Stato membro della Comunità europea, se sono importati in una zona indenne del Sudafrica in provenienza diretta da uno Stato membro della Comunità europea

oppure

- nel territorio o parte di territorio di un paese terzo riconosciuto dalla Comunità europea ai fini dell'ammissione temporanea o dell'importazione definitiva di cavalli registrati a norma della direttiva 90/426/CEE, se sono stati direttamente importati nella zona indenne del Sudafrica nel rispetto di condizioni almeno equivalenti a quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione definitiva in Stati membri della Comunità europea di cavalli registrati provenienti direttamente dal paese terzo di cui trattasi.

8. Requisiti in materia di quarantena:

8.1. I cavalli registrati destinati all'importazione o all'ammissione temporanea nella Comunità europea devono, prima dell'esportazione, trascorrere 40 giorni in isolamento presso una stazione di quarantena ufficialmente riconosciuta e protetta contro i vettori di infezione. Tale periodo rientra obbligatoriamente nel prescritto periodo di permanenza nella zona indenne.

8.2. Durante il periodo di isolamento, il cavallo deve rimanere confinato in locali protetti contro i vettori di infezione almeno a partire da due ore prima del tramonto e fino a due ore dopo l'alba del giorno seguente. Qualora fosse necessario l'esercizio fisico, esso deve aver luogo entro il perimetro definito della stazione di quarantena, sotto la vigilanza del veterinario ufficiale, previa applicazione all'animale di efficaci repellenti contro gli insetti prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento rispetto ad altri equidi che non vengano preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per l'ammissione temporanea e per l'importazione nella Comunità.

8.3. Per il momento, soltanto la stazione di quarantena di Montagu Gradens e il Kenilworth Racecourse sono stati individuati ai fini della creazione dei pertinenti impianti di quarantena nella zona metropolitana indenne di Città del Capo. Le autorità veterinarie hanno avviato la procedura di notifica alla Commissione e agli Stati membri del riconoscimento di altre stazioni di quarantena.

9. Requisiti in materia di analisi:

9.1. Durante il periodo di isolamento si provvede all'esecuzione delle analisi cliniche relative alla peste equina, alla durina, alla morva, all'encefalosi equina e a qualsiasi altra malattia, se così previsto nei pertinenti certificati di polizia sanitaria; i risultati vengono riportati nel certificato.

9.2. Tutte le analisi cliniche sono eseguite presso un laboratorio riconosciuto.

10. Il certificato di polizia sanitaria è rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale della stazione di quarantena.

11. Il trasporto dei cavalli dalla stazione di quarantena all'aereo viene effettuato in condizioni tali da garantire la protezione contro i vettori di infezione. I cavalli registrati sono direttamente trasportati nella Comunità europea per via aerea.

ALLEGATO II

«-F-

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti dal Sudafrica

N. del certificato:. . . . . . . . . . . . . .

Paese terzo speditore (1):. . . . . . . . . . . . . .

Ministero competente:. . . . . . . . . . . . . .

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto):. . . . . . . . . . . . . .

b) Convalidato da:. . . . . . . . . . . . . .

(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da:. . . . . . . . . . . . . .

(luogo di esportazione)

direttamente a:. . . . . . . . . . . . . .

(Stato membro e luogo di destinazione)

per via aerea:. . . . . . . . . . . . . .

(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:. . . . . . . . . . . . . .

Nome e indirizzo del destinatario:. . . . . . . . . . . . . .

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale del. . . . . . . . . . . . . . (indicare il paese) certifica che il cavallo di cui sopra:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo di malattia (2);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) è rimasto, nei 60 giorni immediatamente precedenti l'esportazione, presso aziende poste sotto vigilanza veterinaria

- nel territorio del paese (1) di spedizione

e

- in uno Stato membro della Comunità europea, se era stato direttamente importato nel paese (1) di spedizione in provenienza da uno Stato membro della Comunità europea (3)

e

- nel territorio di un paese terzo (1) riconosciuto ai fini dell'ammissione temporanea o dell'importazione definitiva nella Comunità europea di cavalli registrati, se era stato direttamente importato nel paese (1) di spedizione nel rispetto di condizioni almeno equivalenti a quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione definitiva in Stati membri della Comunità europea di cavalli registrati provenienti direttamente dal paese terzo di cui trattasi (3)

e

è rimasto durante gli ultimi 40 giorni immediatamente precedenti l'esportazione, vale a dire dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), nella stazione riconosciuta di quarantena di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nel rispetto delle seguenti condizioni:

i) il cavallo è stato stabulato permanentemente in condizioni che hanno garantito la protezione contro i vettori di infezione (3),

oppure

ii) il cavallo è stato confinato in locali protetti contro i vettori di infezione almeno a partire da due ore prima del tramonto e fino a due ore dopo l'alba del giorno seguente; l'esercizio fisico si è svolto sotto la vigilanza del veterinario ufficiale, previa applicazione all'animale di efficaci repellenti contro gli insetti prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento rispetto ad altri equidi che non venissero preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per l'ammissione temporanea e per l'importazione della Comunità europea (3);

e) proviene dal territorio di un paese (1) nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva,

iv) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3)

oppure

l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata su un campione di sangue prelevato il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3) (4);

v) qualora il cavallo di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore a 180 giorni,

- negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (3),

oppure

- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata, su un campione di sangue prelevato il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3) (4),

oppure

- l'animale ha reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma prelevato il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3) (4),

oppure

- l'animale è stato vaccinato il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ai programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari (3) (4),

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina

Istruzione: Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus (titolo 1/4).

b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periode due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione;

f) non proviene dal territorio di un paese che (1), a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

- non è stato vaccinato contro la peste equina (3)

oppure

- è stato vaccinato contro la peste equina non più di 24 mesi e non meno di 80 giorni prima del periodo di isolamento precedente l'esportazione, mediante somministrazione di un vaccino registrato, conformemente alle prescrizioni del fabbricante di quest'ultimo (3) (4);

g) non proviene da un'azienda oggetto di un divieto determinato da ragioni di polizia sanitaria associato alle seguenti condizioni:

i) se non tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore:

- nel caso dell'encefalomielite equina, per sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati abbattuti,

- nel caso dell'anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, dopo l'abbattimento degli animali infetti, i capi rimasti siano risultati negativi a due test di Coggins eseguiti a tre mesi di distanza l'uno dall'altro,

- nel caso della stomatite vescicolosa, per sei mesi,

- nel caso della rabbia, per un mese dall'ultimo caso registrato,

- nel caso del carbonchio, per quindici giorni dall'ultimo caso registrato;

ii) se tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso del carbonchio) a decorrere dal giorno in cui gli animali sono stati distrutti e i locali adeguatamente disinfettati;

h) per quanto mi consta, e conformemente a quanto dichiarato dal proprietario o dal suo rappresentante, nei quindici giorni prima dell'isolamento precedente l'esportazione non è venuto a contatto con animali che presentassero sintomi di una malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

i) ha reagito negativamente ai seguenti test eseguiti su campioni di sangue prelevati il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:

- test di Coggins per l'anemia infettiva,

- test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/5);

j) è stato sottoposto, conformemente a quanto indicato nell'allegato D della direttiva 90/426/CEE, a due test di fissazione del complemento per la peste equina, eseguiti su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso tra 21 e 30 giorni il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) e il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), data quest'ultima che si situa negli ultimi 10 giorni precedenti l'esportazione,

- presentando reazione negativa se non è stato vaccinato (3) (4),

oppure

- senza presentare un aumento del livello di anticorpi, se è stato vaccinato (3) (4),

k) è stato a due riprese sottoposto a test ELISA per l'encefalosi equina, eseguiti su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso tra 21 e 30 giorni il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) e il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), data quest'ultima che si situa negli ultimi 10 giorni precedenti l'esportazione,

- presentando reazione negativa (3) (4),

oppure

- senza presentare un aumento del livello di anticorpi (3) (4).

IV. Il cavallo sarà inviato direttamemnte dalla stazione di quarantena all'aeroporto in condizioni tali da garantire una protezione contro i vettori di infezione, e sarà inoltrato verso lo Stato membro della Comunità europea senza venire a contatto con altri equidi non accompagnati da un certificato comunitario per l'importazione definitiva o per l'ammissione temporanea di cavalli registrati. L'aereo sarà preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese di spedizione e, immediatamente prima del decollo, al suo interno verrà nebulizzato un prodotto contro i vettori di infezione.

L'allegata dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, costituisce parte integrante del certificato.

V. Il certificato ha una validità di dieci giorni.

Il presente certificato, unitamente al documento d'identificazione (passaporto), deve accompagnare il cavallo per tutto il periodo di permanenza nella Comunità europea. La durata complessiva del periodo di permanenza sul territorio della Comunità europea non deve superare i 90 giorni.

Data Luogo Timbro e firma del veterinario ufficiale (6)

. . . . . . . . . . . . . .

(Nome, in stampatello, e qualifica)

VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità europea:

. . . . . . . . . . . . . .

(timbro e firma del veterinario ufficiale (6)

Data di esportazione dalla Comunità europea:. . . . . . . . . . . . . .

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito da uno Stato membro ad un altro Stato membro, conformemente a quanto indicato nella dichiarazione, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il controllo d'identità eseguito in tale occasione dev'essere annotato nel passaporto.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b), c) e g) del presente certificato.

A conoscenza del sottoscritto, durante gli ultimi quindici giorni non è stato a contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose.

Data Luogo Timbro e firma del veterinario ufficiale (6)

. . . . . . . . . . . . . .

(Nome, in stampatello, e qualifica)

(1) Per territorio di un paese si intende la totalità o parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE, conformemente a quanto disposto dalla decisione 92/160/CEE modificata.

(2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza nella Comunità.

(3) Cancellare le indicazioni che non interessano.

(4) I test effettuati, i relativi risultati e la vaccinazione vanno indicati nel documento di identificazione (passaporto).

(5) Indicare la data.

(6) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

Dichiarazione

Il sottoscritto. . . . . . . . . . ., proprietario (1) o rappresentante del proprietario (1) del cavallo di cui sopra, dichiara:

1) il cavallo rimarrà nell'Unione europea per non più di 90 giorni, e durante tale periodo sarà stabulato presso i seguenti impianti:

1. Dal. . . .(data) al. . . .,(data) a. . . .,(luogo di ricovero) in. . . .,(Stato membro)

2. Dal. . . .(data) al. . . .,(data) a. . . .,(luogo di ricovero) in. . . .,(Stato membro)

3. Dal. . . .(data) al. . . .,(data) a. . . .,(luogo di ricovero) in. . . .,(Stato membro)

4. Dal. . . .(data) al. . . .,(data) a. . . .,(luogo di ricovero) in. . . .,(Stato membro)

5. Dal. . . .(data) al. . . .,(data) a. . . .,(luogi di ricovero) in. . . .,(Stato membro)

. . .

. . .

. . .

2) il cavallo sarà avviato direttamente dalla stazione di quarantena di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . agli impianti di destinazione, senza venire a contatto con altri equini non scortati da un certificato rilasciato ai fini dell'ammissione temporanea o dell'importazione definitiva nella Comunità europea;

3) il trasporto sarà effettuato con modalità che consentano l'effettiva tutela della salute e del benessere dell'animale;

4) nei 15 giorni antecedenti il periodo di isolamento precendente l'esportazione, il cavallo non è venuto a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equidi;

5) il cavallo uscirà dalla Comunità europea il. . . . . . . . . . . . . .(2) attraverso il posto di frontiera. . . . . . . . . . . . . .(indicare la denominazione e la località di uscita)

6) nome e indirizzo del proprietario (1) o del suo rappresentante (1):

. . . . . . . . . . . . . .

(luogo e data)

. . . . . . . . . . . . . .

(firma)

n. del certificato sanitario:. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

Firma del veterinario ufficiale che ha firmato il certificato (3)

(1) Cancellare l'indicazione non pertinente.

(2) Indicare la data.

(3) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>»

ALLEGATO III

«-F-

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO

per l'importazione nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti dal Sudafrica (1)

N. del certificato:. . . . . . . . . . . . . .

Paese terzo speditore (1):. . . . . . . . . . . . . .

Ministero competente:. . . . . . . . . . . . . .

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto):. . . . . . . . . . . . . .

b) Convalidato da:. . . . . . . . . . . . . .

(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da:. . . . . . . . . . . . . .

(luogo di esportazione)

direttamente a:. . . . . . . . . . . . . .

(Stato membro e luogo di destinazione)

per via aerea:. . . . . . . . . . . . . .

(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:. . . . . . . . . . . . . .

Nome e indirizzo del destinatario:. . . . . . . . . . . . . .

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale del. . . . . . . . . . . . . . (indicare il paese) certifica che il cavallo di cui sopra:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo di malattia (2);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) è rimasto nel territorio del paese di spedizione (1) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita se di età inferiore a tre mesi, oppure da quando è giunto nel paese se è stato importato direttamente da uno Stato membro della Comunità europea nel corso degli ultimi tre mesi)

e

è rimasto durante gli ultimi 40 giorni immediatamente precedenti l'esportazione, vale a dire dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), nella stazione riconosciuta di quarantena di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nel rispetto delle seguenti condizioni:

i) il cavallo è stato stabulato permanentemente in condizioni che hanno garantito la protezione contro i vettori di infezione (3),

oppure

ii) il cavallo è stato confinato in locali protetti contro i vettori di infezione almeno a partire da due ore prima del tramonto e fino a due ore dopo l'alba del giorno seguente; l'esercizio fisico si è svolto sotto la vigilanza del veterinario ufficiale, previa applicazione all'animale di efficaci repellenti contro gli insetti prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento rispetto ad altri equidi che non venissero preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per l'ammissione temporanea e per l'importazione nella Comunità europea (3);

e) proviene dal territorio di un paese (1) nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva,

iv) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3)

oppure

l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata su un campione di sangue prelevato il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3) (4),

v) qualora il cavallo di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore a 180 giorni,

- negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (3),

oppure

- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3) (4),

oppure

- l'animale ha reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma prelevato il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3) (4),

oppure

- l'animale è stato vaccinato il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ai programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari (3) (4).

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina

Istruzione: Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus (titolo 1/4).

b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione.

f) non proviene dal territorio di un paese che (1), a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

- non è stato vaccinato contro la peste equina (3)

oppure

- è stato vaccinato contro la peste equina il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), vale a dire non più di 24 mesi e non meno di 110 giorni prima del periodo di isolamento precedente l'esportazione, mediante somministrazione di un vaccino polivalente registrato, conformemente alle prescrizioni del fabbricante di quest'ultimo (3) (4);

g) non proviene da un'azienda oggetto di un divieto determinato da ragioni di polizia sanitaria associato alle seguenti condizioni:

i) se non tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore:

- nel caso dell'encefalomielite equina, per sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati abbattuti,

- nel caso dell'anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, dopo l'abbattimento degli animali infetti, i capi rimasti siano risultati negativi a due test di Coggins eseguiti a tre mesi di distanza l'uno dall'altro,

- nel caso della stomatite vescicolosa, per sei mesi,

- nel caso della rabbia, per un mese dall'ultimo caso registrato,

- nel caso del carbonchio, per quindici giorni dall'ultimo caso registrato;

ii) se tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso del carbonchio) a decorrere dal giorno in cui gli animali sono stati distrutti e i locali adeguatamente disinfettati;

h) non presenta sintomi di metrite contagiosa equina e non proviene da un'azienda nella quale, durante gli ultimi due mesi, siano stati registrati sospetti casi di metrite contagiosa equina, né è venuto indirettamente o direttamente, mediante rapporto coitale, a contatto con equidi affetti o che si sospetta siano affetti da metrite contagiosa equina;

i) per quanto mi consta, e conformemente a quanto dichiarato dal proprietario o dal suo rappresentante, nei quindici giorni prima dell'isolamento precedente l'esportazione non è venuto a contatto con animali che presentassero sintomi di una malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

j) ha reagito negativamente ai seguenti test eseguiti su campioni di sangue prelevati il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:

- test di Coggins per l'anemia infettiva,

- test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/5);

k) è stato sottoposto, conformemente a quanto indicato nell'allegato D della direttiva 90/426/CEE, a due test di fissazione del complemento per la peste equina, eseguiti su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso tra 21 e 30 giorni il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) e il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), data quest'ultima che si situa negli ultimi 10 giorni precedenti l'esportazione,

- presentando reazione negativa se non è stato vaccinato (3) (4),

oppure

- senza presentare un aumento del livello di anticorpi, se è stato vaccinato (3) (4);

l) è stato a due riprese sottoposto a test ELISA per l'encefalosi equina, eseguiti su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso tra 21 e 30 giorni il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) e il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), data quest'ultima che si situa negli ultimi 10 giorni precedenti l'esportazione,

- presentando reazione negativa (3) (4),

oppure

- senza presentare un aumento del livello di anticorpi (3) (4).

IV. Il cavallo sarà inviato direttamente dalla stazione di quarantena all'aeroporto in condizioni tali da garantire una protezione contro i vettori di infezione, e sarà inoltrato verso lo Stato membro della Comunità europea senza venire a contatto con altri equidi non accompagnati da un certificato comunitario per l'importazione definitiva o per l'ammissione temporanea di cavalli registrati. L'aereo sarà preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese di spedizione e, immediatamente prima del decollo, al suo interno verrà nebulizzato un prodotto contro i vettori di infezione.

L'allegata dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, costituisce parte integrante del certificato.

V. Il certificato ha una validità di dieci giorni.

Data Luogo Timbro e firma del veterinario ufficiale (6)

. . . . . . . . . . . . . .

(Nome, in stampatello, e qualifica)

(1) Per territorio di un paese si intende la totalità o parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE, conformemente a quanto disposto dalla decisione 92/160/CEE, modificata.

(2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza nella Comunità.

(3) Cancellare le indicazioni che non interessano.

(4) I test effettuati, i relativi risultati e la vaccinazione vanno indicati nel documento di identificazione (passaporto).

(5) Indicare la data.

(6) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

Dichiarazione

Il sottoscritto. . . .,(scrivere il nome in stampatello) proprietario (1) o rappresentante del proprietario (1)

del cavallo di cui sopra, dichiara:

1) Il cavallo sarà avviato direttamente dalla stazione di quarantena di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . agli impianti di destinazione, senza venire a contatto con altri equini non scortati da un certificato rilasciato ai fini dell'ammissione temporanea o dell'importazione definitiva nella Comunità europea di cavalli registrati.

2) Il trasporto sarà effettuato con modalità che consentano l'effettiva tutela della salute e del benessere dell'animale.

3) Nei 15 giorni antecedenti il periodo di isolamento precedente l'esportazione, il cavallo non è venuto a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equidi.

. . . . . . . . . . . . . .

(luogo, data)

. . . . . . . . . . . . . .

(firma)

N. del certificato sanitario:. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Firma del veterinario ufficiale che ha firmato il certificato) (2)

(1) Cancellare le indicazioni che non interessano.

(2) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>»