31996Y0306(01)

Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis

Gazzetta ufficiale n. C 068 del 06/03/1996 pag. 0009 - 0010


Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (96/C 68/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE vieta, con alcune possibili deroghe, «gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» e che incidono sugli scambi tra Stati membri. Se qualsiasi intervento finanziario dello Stato accordato ad un'impresa falsa o può falsare in modo più o meno significativo la concorrenza tra tale impresa e i suoi concorrenti che non ne beneficiano, non tutti gli aiuti hanno un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri. Ciò vale in particolare per gli aiuti di importo assai poco elevato, che sono per la maggior parte - ma non esclusivamente - accordati alle PMI, principalmente nell'ambito di regimi gestiti da enti locali o regionali.

Ai fini di una semplificazione amministrativa sia per gli Stati membri che per i servizi della Commissione - che deve poter concentrare le sue risorse sui casi d'effettiva importanza a livello comunitario - e nell'interesse delle PMI, la Commissione ha introdotto nel 1992 (1) una regola detta de minimis che fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l'articolo 92, paragrafo 1 e l'aiuto non è più soggetto all'obbligo di previa notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3. È emerso tuttavia che, da un lato, in tale regola non rientravano taluni aiuti che chiaramente non possono falsare in modo sensibile la concorrenza né gli scambi tra Stati membri e, dall'altro, che il controllo delle condizioni per l'applicazione di tale regola poteva risultare difficile, in particolare per quanto concerne i casi di cumulo con regimi di aiuto approvati dalla Commissione. La regola de minimis è quindi modificata come segue:

- l'importo massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis è di 100 000 ECU (2) su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis;

- tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione;

- tale importo comprende tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma e obiettivo, ad eccezione degli aiuti all'esportazione (3), che sono esclusi dal beneficio della misura.

Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione ai fini del rispetto del massimale di 100 000 ECU sono quelli concessi dalle autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dal fatto che le risorse provengano interamente dagli Stati membri o che le misure siano cofinanziate dalla Comunità tramite i fondi strutturali, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

La regola de minimis, benché interessi prioritariamente le PMI, è applicabile a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiarie. Non si applica tuttavia ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura o della pesca.

Nella regola de minimis, l'importo massimo è espresso sotto forma di una sovvenzione di 100 000 ECU. Quando gli aiuti vengono erogati in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola de minimis devono essere convertiti in equivalente sovvenzione. Le altre forme più comunemente utilizzate per la concessione di aiuti di modesta entità sono i prestiti agevolati, gli sgravi fiscali e le garanzie sui prestiti. Per convertire gli aiuti erogati sotto queste forme nel loro equivalente sovvenzione occorre procedere come segue.

L'equivalente sovvenzione va calcolato al lordo, ossia senza dedurre l'imposta eventualmente applicabile all'aiuto. Se l'aiuto non è soggetto ad imposizione, come nel caso di certi sgravi fiscali, dev'essere preso in conto il valore nominale dell'aiuto, che è allo stesso tempo netto e lordo.

Qualsiasi aiuto da erogarsi ad una data futura deve essere scontato al valore attuale. Il tasso di sconto da applicare è il tasso di riferimento in vigore al momento della concessione dell'aiuto. Le sovvenzioni vanno tuttavia considerate come se fossero erogate in una sola volta anche se sono versate in più quote.

L'equivalente sovvenzione di un prestito agevolato per un dato anno è pari alla differenza tra gli interessi che sarebbero dovuti al tasso d'interesse di riferimento e quelli effettivamente pagati. Tutti gli interessi risparmiati per via dell'abbuono d'interesse fino al completo rimborso del prestito devono essere scontati al valore attuale al momento dell'erogazione del prestito e sommati.

L'equivalente sovvenzione di uno sgravio fiscale è il risparmio in termini di imposta realizzato nell'anno in questione. Anche in questo caso le economie d'imposta che saranno realizzate nel corso degli anni successivi devono essere scontate al loro valore attuale, applicando il tasso d'interesse di riferimento.

Per le garanzie sui prestiti, l'equivalente sovvenzione per un dato anno può essere calcolato in due modi:

- allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione di un prestito a tasso agevolato: previa detrazione dei premi versati, l'agevolazione è pari alla differenza tra il tasso d'interesse di riferimento e il tasso effettivamente ottenuto grazie alla garanzia dello Stato; oppure

- come pari alla differenza tra a) l'importo del debito residuo garantito moltiplicato per il coefficiente di rischio (probabilità di mancato rimborso) e b) il premio versato, ossia;

(importo garantito x rischio) - premio.

Il coefficiente di rischio dovrà rispecchiare i casi di mancato rimborso registrati per i prestiti erogati in circostanze analoghe (settore, dimensione dell'impresa, livello dell'attività economica generale). Lo sconto al valore attuale dev'essere operato come indicato sopra.

La Commissione ha il dovere di accertarsi che gli Stati membri non concedano alle loro imprese aiuti incompatibili con il mercato comune (4). Gli Stati membri sono tenuti a facilitare alla Commissione l'adempimento di questo compito instaurando modalità di controllo che garantiscano che il cumulo di diversi aiuti accordati ad uno stesso beneficiario a titolo di aiuto de minimis non facciano salire l'importo complessivo di questo tipo di aiuti al di là del limite di 100 000 ECU su un periodo di tre anni. In particolare, la concessione di un aiuto de minimis o le modalità di un regime che preveda la concessione di aiuti di questo tipo devono comportare espressamente la condizione che qualsiasi altro aiuto supplementare, concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis, non deve far sì che l'importo complessivo degli aiuti de minimis di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100 000 ECU su un periodo di tre anni. Le modalità di controllo devono inoltre mettere gli Stati membri in condizione di rispondere alle domande che la Commissione potrebbe essere indotta a porre loro.

(1) Disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese, punto 3.2 (GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2).

(2) La lettera esplicativa trasmessa agli Stati membri il 23 marzo 1993 (D/06878) resta valida per quanto riguarda le modalità di calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti concessi sotto forma diversa dalla sovvenzione.

(3) Per aiuto all'esportazione s'intende qualsiasi aiuto direttamente legato alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non sono invece considerati aiuti all'esportazione i costi per la partecipazione a fiere, l'esecuzione di studi e le consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico.

(4) La Commissione si riserva inoltre il diritto di adottare le opportune misure nei confronti di aiuti che soddisfacessero le condizioni delle regole de minimis ma violassero altre disposizioni del trattato.