31996R2511

Regolamento (CE) n. 2511/96 della Commissione del 23 dicembre 1996 che stabilisce modalità di applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/1996 pag. 0021 - 0025


REGOLAMENTO (CE) N. 2511/96 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1996 che stabilisce modalità di applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, riguardante talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2490/96 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che i regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96 hanno previsto, per il 1997, l'apertura di un contingente tariffario di 153 000 animali vivi della specie bovina, di peso compreso tra 160 e 300 kg, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, e per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 %; che è opportuno stabilire le misure di gestione per le importazioni di questi animali;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è opportuno mettere il quantitativo disponibile a disposizione di operatori che possano dimostrare una solida attività e che commercializzino quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 50 capi sia stato esportato e/o importato dagli operatori interessati nel corso del 1996; che una partita di 50 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il 1997, è opportuno ripartire il rilascio dei titoli su diversi periodi del 1997;

considerando che è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2402/96 (5), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/96 (7); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine prescritto dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel quadro dei contingenti tariffari previsti dai regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96, 153 000 capi di animali vivi della specie bovina dei codici NC 0102 90 41 o 0102 90 49, originari dei paesi terzi elencati nell'allegato II, possono essere importati per il 1997 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. Per questi animali il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dai dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

Articolo 2

1. Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver importato e/o esportato, nel corso del 1996, almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Le prove d'importazione e d'esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare una copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità emittente, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere i documenti originali.

Articolo 3

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto.

2. La domanda di diritti d'importazione:

- deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 50 capi, e

- non può riferirsi ad un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.

Qualora superi tale quantitativo, la domanda viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo.

Articolo 4

1. Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto dal 17 al 24 gennaio 1997.

2. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 6 febbraio 1997, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, qualora siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, tale quantitativo costituisce una sola partita.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati conformemente all'articolo 5 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Detto titolo può essere richiesto soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritto d'importazione.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:

a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato II; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati;

b) nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:

Reglamento (CE) n° 2511/96

Forordning (EF) nr. 2511/96

Verordnung (EG) Nr. 2511/96

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2511/96

Regulation (EC) No 2511/96

Règlement (CE) n° 2511/96

Regolamento (CE) n. 2511/96

Verordening (EG) nr. 2511/96

Regulamento (CE) nº 2511/96

Asetus (EY) N:o 2511/96

Förordning (EG) nr 2511/96.

4. I titoli sono rilasciati fino al 30 giugno 1997, entro un massimo del 50 % dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per le restanti quantità saranno rilasciati a decorrere dal 1° luglio 1997.

5. I titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni dalla data del rilascio. Tuttavia, tutti i titoli cessano di essere validi dopo il 31 dicembre 1997.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

7. L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica.

Articolo 7

Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei e del protocollo 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi.

Articolo 8

1. Ogni animale importato nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è contrassegnato mediante:

- un marchio indelebile, ovvero

- una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata dallo Stato membro, applicata su almeno un orecchio dell'animale.

2. Il marchio e la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

Articolo 9

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione il numero e l'origine degli animali importati. Dette autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

Articolo 10

1. Quando presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 3 ECU per capo relativa al titolo d'importazione prevista all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95 e una cauzione di 1 ECU per capo relativa alla comunicazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 9 per gli animali oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata. La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

Articolo 11

Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

(3) GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 14.

(6) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(7) GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18.

ALLEGATO I

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Telefax CE: (32-2) 296 60 27

Applicazione del regolamento (CE) n. 2511/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 - CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI DI IMPORTAZIONE

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi

- Ungheria

- Polonia

- Repubblica ceca

- Slovacchia

- Romania

- Bulgaria

- Lituania

- Lettonia

- Estonia