Regolamento (CE) n. 2470/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 che estende la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativamente alle patate
Gazzetta ufficiale n. L 335 del 24/12/1996 pag. 0010 - 0010
REGOLAMENTO (CE) N. 2470/96 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 che estende la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativamente alle patate IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che, come è noto, le difficoltà connesse alla costituzione di varietà di patate richiedono spese per attività di ricerca che si protraggono per un periodo maggiore rispetto a quello della stragrande maggioranza delle altre coltivazioni agricole; che inoltre l'esperienza acquisita sul mercato dimostra che il valore commerciale di una nuova varietà di patate si manifesta soltanto a lungo termine rispetto alle specie agricole che richiedono anch'esse attività di ricerca a lungo termine; che, per i suddetti motivi, un adeguato compenso delle attività di ricerca è possibile soltanto in una fase piuttosto tarda della protezione rispetto alle altre coltivazioni agricole; considerando che, per creare un quadro giuridico che porti alla realizzazione di tale adeguato compenso, il provvedimento più idoneo è l'estensione della durata iniziale della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di altri cinque anni nel caso delle patate; considerando che siffatta estensione dovrebbe essere applicata a tutte le privative comunitarie per ritrovati vegetali che sono state concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che saranno concesse in futuro, a meno che tale privativa non sia debitamente ceduta dal titolare oppure annullata mediante decisione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali; considerando che il periodo di estensione deve essere ridotto se una o più privative nazionali nei confronti della stessa varietà sono state in vigore in uno Stato membro prima della concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali e di conseguenza hanno consentito a un costitutore di trarre beneficio dalla sua varietà; che un principio analogo è già stato stabilito nelle disposizioni transitorie dell'articolo 116 del regolamento (CE) n. 2100/94, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per quanto riguarda le varietà di patate, la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2100/94 è prorogata per un ulteriore periodo di cinque anni, fatte salve le disposizioni dell'articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino del suddetto regolamento. 2. Nel caso di varietà per le quali è stata concessa una privativa nazionale per ritrovati vegetali prima di quella comunitaria per i medesimi ritrovati, ma alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino del suddetto regolamento, dalla proroga di cui al paragrafo 1 è detratto il periodo più lungo espresso in anni interi nei quali in uno Stato membro sia stata in vigore una o più privative nazionali nei confronti della stessa varietà, prima della concessione della privativa comunitaria. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente I. YATES (1) GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1. Regolamento modificato del regolamento (CE) n. 2506/95 (GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 3).