Regolamento (CE) n. 2123/96 della Commissione del 5 novembre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione
Gazzetta ufficiale n. L 284 del 06/11/1996 pag. 0002 - 0010
REGOLAMENTO (CE) N. 2123/96 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 14, considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1222/96 (4), ha stabilito, sulla base della nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni; che occorre adattare quest'ultima per precisare ulteriormente le condizioni richieste per i formaggi che fruiscono di una restituzione; che l'esperienza ha evidenziato la necessità di precisare maggiormente le condizioni relative ai codici del prodotto per i formaggi che fruiscono di una restituzione, in particolare per quanto riguarda il tenore massimo di acqua e il tenore minimo di materie grasse; che tali misure dovrebbero entrare in vigore immediatamente per ridurre il rischio di turbative del mercato risultanti da domande, presentate a fini speculativi, di titoli di esportazione per i prodotti cui si applicano dette condizioni supplementari; considerando che il regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5), prevede alcune modifiche per taluni prodotti del codice NC 0406 a partire dal 1° gennaio 1997; che il regolamento (CE) n. 3846/87 deve essere adattato in conformità; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, il settore 9 è modificato come segue: 1) I dati relativi al codice NC 0406 sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato I. 2) I dati relativi al codice NC 0406 sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato II a partire dal 1° gennaio 1997. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 1, punto 1, si applica alle domande di titoli presentate a partire dal 15 novembre 1996. L'articolo 1, punto 2, si applica alle domande di titoli presentate a partire dal 1° gennaio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21. (3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62. (5) GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA>