31996R2123

Regolamento (CE) n. 2123/96 della Commissione del 5 novembre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 284 del 06/11/1996 pag. 0002 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 2123/96 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1222/96 (4), ha stabilito, sulla base della nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni; che occorre adattare quest'ultima per precisare ulteriormente le condizioni richieste per i formaggi che fruiscono di una restituzione; che l'esperienza ha evidenziato la necessità di precisare maggiormente le condizioni relative ai codici del prodotto per i formaggi che fruiscono di una restituzione, in particolare per quanto riguarda il tenore massimo di acqua e il tenore minimo di materie grasse; che tali misure dovrebbero entrare in vigore immediatamente per ridurre il rischio di turbative del mercato risultanti da domande, presentate a fini speculativi, di titoli di esportazione per i prodotti cui si applicano dette condizioni supplementari;

considerando che il regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5), prevede alcune modifiche per taluni prodotti del codice NC 0406 a partire dal 1° gennaio 1997; che il regolamento (CE) n. 3846/87 deve essere adattato in conformità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, il settore 9 è modificato come segue:

1) I dati relativi al codice NC 0406 sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato I.

2) I dati relativi al codice NC 0406 sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato II a partire dal 1° gennaio 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, punto 1, si applica alle domande di titoli presentate a partire dal 15 novembre 1996.

L'articolo 1, punto 2, si applica alle domande di titoli presentate a partire dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62.

(5) GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>