31996R1628

Regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio del 25 luglio 1996 relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 14/08/1996 pag. 0001 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 1628/96 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1996 relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che lo sviluppo economico, il ripristino della società civile e la cooperazione tra le repubbliche sorte dall'ex Iugoslavia secondo l'impostazione regionale definita dal Consiglio sono indissociabili dalla pace e dalla stabilità nella regione dei Balcani;

considerando che occorre avviare gli interventi di riparazione e di ripristino delle infrastrutture, unitamente alle riforme politiche ed economiche;

considerando che la Comunità ha deciso di contribuire a tali azioni alle condizioni enunciate dal Consiglio;

considerando che essa intende subordinare il proprio sostegno al rispetto delle condizioni politiche ed economiche fissate dagli accordi di pace firmati a Parigi il 14 dicembre 1995 e in particolare al rispetto dei diritti umani;

considerando che, per favorire la riconciliazione tra le varie parti e per scongiurare la comparsa di nuovi focolai di conflitto, è necessario prestare particolare attenzione ad interventi con finalità economiche e sociali, che favoriscano in particolare l'occupazione, la restaurazione della società civile nonché il ritorno e il reinserimento dei profughi e degli sfollati;

considerando che, per consentire una gestione efficace delle misure previste dal presente regolamento e attuare azioni a medio termine, è opportuno adottare un approccio pluriennale sino al 31 dicembre 1999;

considerando che l'aiuto della Comunità europea deve accompagnarsi alla massima trasparenza in sede di attuazione del sostegno finanziario e ad un rigoroso controllo sull'impiego dei fondi;

considerando che un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 è inserito nel presente regolamento per l'intera durata del programma fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;

considerando che l'attuazione delle azioni previste può contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Comunità; che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azioni diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità attua misure d'aiuto, secondo le condizioni specifiche definite dal Consiglio, in particolare progetti, programmi e azioni di cooperazione per la ricostruzione, il ritorno dei profughi e degli sfollati e la cooperazione economica e regionale in Bosnia-Erzegovina, in Croazia, nella Repubblica federale di Iugoslavia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento, nel periodo 1996-1999, è di 400 milioni di ECU.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle previsioni finanziarie.

Il finanziamento comunitario a titolo del presente regolamento avviene sotto forma di aiuti non rimborsabili.

Articolo 2

Il presente regolamento si fonda sul rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che ne costituiscono un elemento essenziale. Le condizioni specifiche definite dal Consiglio per l'attuazione della cooperazione con l'ex Iugoslavia costituiscono parimenti un elemento essenziale del presente regolamento.

Articolo 3

Le organizzazioni regionali e internazionali, gli enti pubblici e parapubblici, le organizzazioni di sostegno alle imprese, gli operatori privati, le cooperative, le società mutue, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative possono essere ammessi a partecipare all'attuazione dei progetti, dei programmi e delle azioni di cooperazione finanziati in base al presente regolamento.

Articolo 4

1. I progetti, i programmi e le azioni di cooperazione si prefiggono di appoggiare il processo di ricostruzione, favorire il ritorno dei profughi, la riconciliazione e la cooperazione economica regionale e creare le condizioni economiche e sociali che rappresentano la base per lo sviluppo dei paesi beneficiari.

2. Progetti, programmi e azioni di cui al paragrafo 1 riguardano segnatamente i seguenti settori:

- i progetti di cooperazione regionale e di buon vicinato e i progetti transfrontalieri,

- la ricostruzione delle infrastrutture e di altre attrezzature private o collettive danneggiate dalla guerra,

- il consolidamento della democrazia e della società civile,

- il ritorno dei profughi,

- l'inserimento o il reinserimento nella vita professionale dei profughi, degli sfollati e degli ex combattenti,

- la messa a punto dell'apparato produttivo per il rilancio dell'economia,

- lo sviluppo del settore privato, in particolare delle piccole imprese, e la promozione degli investimenti,

- il potenziamento delle organizzazioni non governative, degli istituti culturali e degli istituti d'insegnamento.

Articolo 5

Gli interventi da finanziare costituiscono oggetto di una selezione che si basa segnatamente su una valutazione delle richieste dei potenziali beneficiari, in funzione dell'urgenza, della capacità di assorbimento effettivo degli aiuti, dell'impatto sul ritorno dei profughi e degli sfollati e sulla riconciliazione fra le parti mediante la loro partecipazione congiunta a progetti comuni. Il sostegno è offerto, per quanto possibile, in modo decentralizzato.

Articolo 6

1. Per garantire la coerenza delle azioni di cooperazione e migliorarne la complementarità e l'efficacia, gli Stati membri e la Commissione si scambiano tutte le informazioni utili sui finanziamenti che intendono concedere. Dei cofinanziamenti possono essere ricercati nell'ambito di questo scambio d'informazioni. Anche le possibili complementarità, in particolare attraverso cofinanziamenti o finanziamenti paralleli, sono ricercate nell'ambito di questo scambio d'informazioni.

2. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano inoltre, segnatamente nell'ambito del comitato di cui all'articolo 12, i dati di cui dispongono sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali a favore degli Stati contemplati dal presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione utilizzano un sistema di informazioni reciproche.

Articolo 7

Le decisioni di finanziamento, nonché le convenzioni e i contratti che ne scaturiscono, prevedono in particolare il controllo finanziario a cura della Commissione e revisioni della Corte dei conti eventualmente in loco.

Articolo 8

1. Gli interventi previsti dal presente regolamento possono riguardare le spese di importazione di merci e di servizi, le spese locali necessarie a portare a termine i progetti e i programmi, nonché bonifici di interesse per prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Le imposte, i dazi e gli oneri nonché gli acquisti di beni immobili sono esclusi dal finanziamento comunitario.

Gli appalti e i contratti previsti per l'esecuzione delle azioni finanziate dalla Comunità in applicazione del presente regolamento devono beneficiare nello Stato destinatario di un regime fiscale e doganale che non sia meno favorevole rispetto a quello che lo Stato applica al paese più favorito o all'organizzazione internazionale incaricata di promuovere lo sviluppo economico più favorita.

2. Le spese di manutenzione e di funzionamento in loco possono essere incluse nel finanziamento dei progetti nei limiti fissati in via preliminare per ciascuna misura, restando inteso che l'assunzione delle spese può avvenire soltanto nella fase di avviamento e in forma decrescente.

3. Per quanto riguarda i progetti d'investimento, il finanziamento comunitario è combinato con le risorse proprie del beneficiario o con altre fonti di finanziamento. Il cofinanziamento comunitario, ivi compresi prestiti su risorse proprie della Banca europea per gli investimenti, non può superare l'80 % del costo totale dell'investimento.

Articolo 9

La partecipazione agli appalti e ai contratti è aperta senza discriminazioni a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati beneficiari.

La partecipazione di persone fisiche e giuridiche degli Stati beneficiari del programma PHARE può essere autorizzata di volta in volta dalla Commissione se i programmi o progetti interessati necessitano di specifiche forme di assistenza che esistono in particolare in tali Stati.

Sono considerate persone giuridiche di uno Stato membro, di uno Stato beneficiario o di uno Stato beneficiario del programma PHARE le persone giuridiche costituite secondo la legislazione di uno Stato membro o di uno Stato beneficiario o di uno Stato beneficiario del programma PHARE che abbiano l'amministrazione centrale o la sede principale nel territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea o in uno degli Stati beneficiari o in uno Stato beneficiario del programma PHARE che in essi abbiano la loro sede sociale, ove la loro attività presenti un legame concreto e continuo con l'economia di detto territorio o Stato.

In caso di cofinanziamento la Commissione può autorizzare caso per caso la partecipazione agli appalti e ai contratti di cittadini di altri paesi. In tale eventualità la partecipazione di imprese di paesi terzi è presa in considerazione soltanto se la reciprocità è applicata alla Comunità da quegli stessi paesi.

I contratti di servizi sono aggiudicati nel quadro di gare ristrette, ad eccezione delle operazioni d'importo non superiore a 200 000 ECU per le quali possono essere aggiudicati mediante trattativa privata.

Articolo 10

1. Le decisioni di finanziamento per importi superiori a 2 milioni di ECU sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 12, paragrafo 2. Il comitato di cui a tale articolo è informato delle azioni relative a finanziamenti inferiori a 2 milioni di ECU.

2. Le decisioni che modificano decisioni adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 12 sono adottate dalla Commissione senza consultare il comitato, purché non comportino modifiche sostanziali riguardo alla natura dei progetti e delle azioni originarie, ovvero, con riferimento all'aspetto finanziario, non superino del 20 % l'importo complessivo dell'impegno iniziale e non vadano comunque oltre i 4 milioni di ECU. Il comitato dev'essere informato di tutte le decisioni di modifica.

Articolo 11

Le azioni di cui al presente regolamento finanziate sul bilancio delle Comunità europee sono gestite dalla Commissione secondo le modalità di cui all'articolo 12.

La Commissione procede all'esecuzione delle spese secondo il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 la Commissione rispetta inoltre le norme di cui all'allegato del presente regolamento che disciplinano l'attribuzione degli appalti mediante gare, in particolare gare ristrette, per le azioni nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo, sesto e settimo trattino. Tale allegato può essere modificato dal Consiglio deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che quest'ultima potrà presentare a decorrere dal 1° luglio 1997.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in appresso denominato «comitato».

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

4. Il comitato può esaminare eventuali altre questioni relative all'attuazione del presente regolamento sottoposte dal presidente, anche su richiesta del rappresentante di uno Stato membro e, in particolare, eventuali questioni connesse con la programmazione delle azioni, la loro attuazione generale e i cofinanziamenti.

5. Il comitato stabilisce le proprie regole procedurali deliberando a maggioranza qualificata.

Articolo 13

1. La Commissione vigila sulla corretta esecuzione dei progetti e sul rispetto delle condizioni contrattuali in cui i progetti e le azioni in fase di realizzazione sono posti in atto.

2. La Commissione procede a una valutazione dei principali progetti portati a termine, al fine di verificare se gli obiettivi definiti durante l'istruzione di tali progetti siano stati raggiunti e di evincere principi di condotta per aumentare l'efficacia e la percezione delle attività future. Essa ne tiene regolarmente informato il comitato di cui all'articolo 12.

3. La Commissione informa trimestralmente il Parlamento europeo e il Consiglio sull'esecuzione degli aiuti e in particolare sulla valutazione di cui al paragrafo 2 e sull'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 4. Essa sottopone parimenti al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione al riguardo.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica sino al 31 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. COVENEY

(1) GU n. C 179 del 22. 6. 1996, pag. 5.

(2) Parere espresso il 19 luglio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO

Principi per l'aggiudicazione degli appalti mediante gara e in particolare mediante licitazione privata

1. La Commissione presiede tutti i comitati di valutazione e nomina un numero adeguato di periti prima dell'indizione dei bandi di gara. Un perito deve provenire dall'istituzione beneficiaria del programma del paese interessato. Tutti i periti devono firmare una dichiarazione di imparzialità.

2. L'offerta è valutata sulla base della qualità tecnica e del prezzo o di una ponderazione tra questi due criteri, che è allora annunciata in ciascun bando di gara. La valutazione tecnica è effettuata secondo i seguenti principi: organizzazione, scadenzario, metodi e piano di lavoro proposti per fornire i servizi, qualifiche, esperienza, competenza del personale proposto per la fornitura dei servizi e ricorso a società o esperti locali, compresa la loro integrazione nel progetto e loro contributo alla sostenibilità dei risultati del progetto.

3. Gli offerenti respinti sono informati mediante lettera, contenente altresì l'indicazione delle ragioni della loro esclusione e il nome dell'offerente prescelto.

4. Qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta nella preparazione di un progetto è esclusa dalla partecipazione all'attuazione del progetto. Se un offerente partecipante impiega tali persone, con qualsivoglia funzione, entro sei mesi dalla fine del loro coinvolgimento nella procedura di gara, può essere escluso dalla partecipazione al progetto. Qualsiasi offerente incluso in un elenco ristretto è escluso dalla partecipazione alla valutazione di detta offerta.

5. La Commissione garantisce che tutte le informazioni relative ad un'offerta proposta e sensibili dal punto di vista commerciale restino riservate.

6. In caso di aggiudicazione di contratti dopo licitazione privata di cui all'articolo 116 del regolamento finanziario delle Comunità europee, tutte le candidature scritte sono registrate dalla Commissione che utilizzerà tale registrazione al momento di redigere l'elenco ristretto.

7. Nella redazione dell'elenco ristretto la Commissione tiene conto dei criteri di qualifica, interesse e disponibilità dell'impresa, dell'organizzazione o dell'ente. Il numero di imprese, organizzazioni e enti inseriti in un elenco ristretto dipende dalle dimensioni e dalla complessità del progetto e deve offrire la più ampia scelta possibile, che comprenda possibilmente agenti dei paesi beneficiari.

Alle imprese, alle organizzazioni e agli enti che hanno manifestato per iscritto interesse per un progetto è comunicato se sono state incluse o meno nell'elenco ristretto.

8. La Commissione presenta annualmente al comitato di cui all'articolo 12 del presente regolamento un elenco delle imprese, delle organizzazioni e degli enti prescelti.

9. Nelle licitazioni private è previsto un periodo minimo di sessanta giorni tra la data in cui il comitato trasmette il suo parere finale e la data di indizione della gara. Tuttavia, in caso di urgenza, tale periodo può essere abbreviato dalla Commissione, purché venga trasmessa una spiegazione dettagliata al comitato.

Una licitazione privata tiene conto di un limite di sessanta giorni dalla data di consegna dell'invito a presentare l'offerta. In casi urgenti questo periodo può essere abbreviato, ma non può mai essere inferiore a quaranta giorni. In casi eccezionali la Commissione può prorogare tale termine, purché venga trasmessa una spiegazione dettagliata al comitato. Tutte le modifiche riguardanti il termine devono essere debitamente notificate alle imprese, alle organizzazioni e agli enti interessati.