31996R1548

Regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 1548/96 del Consiglio del 26 luglio 1996 che modifica i coefficienti correttori applicabili in Grecia e in Italia, tranne Varese, alle retribuzioni e pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 02/08/1996 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CE) N. 1548/96 DEL CONSIGLIO del 26 luglio 1996 che modifica i coefficienti correttori applicabili in Grecia e in Italia, tranne Varese, alle retribuzioni e pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20 primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un sensibile aumento del costo della vita si è verificato nel corso del secondo semestre del 1995 in Grecia e in Italia, Stati membri in cui sono distaccati vari funzionari ed altri agenti delle Comunità europee, che è opportuno quindi adeguare con effetto al 1° gennaio 1996 i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni di detti funzionari ed altri agenti in virtù del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con effetto al 1° gennaio 1996, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti distaccati negli Stati membri in appresso sono fissati come segue:

Grecia: 81,7,

Italia (tranne Varese): 83,7.

2. I coefficienti applicabili alla pensione sono fissati a norma dell'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Gli articoli 3 e 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (3) continuano ad applicarsi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.