31996R1485

Regolamento (CE) n. 1485/96 della Commissione del 26 luglio 1996 recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 27/07/1996 pag. 0028 - 0031


REGOLAMENTO (CE) N. 1485/96 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1996 recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (1), modificata dalla direttiva 93/46/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 2, punto 1, lettera b),

considerando che tutte le transazioni commerciali per l'immissione in commercio di sostanze classificate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 92/109/CEE devono essere adeguatamente documentate; che detta documentazione deve contenere anche una dichiarazione dell'acquirente nella quale sia indicato l'impiego specifico della sostanza;

considerando che norme relative alle dichiarazioni dell'acquirente sono d'ausilio per garantire che in ogni transazione commerciale venga chiaramente identificato l'uso fatto dall'acquirente delle sostanze classificate; che tale identificazione deve contribuire ad impedire la diversione di dette sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti;

considerando che per tener conto di regolari transazioni commerciali fra gli stessi fornitori ed acquirenti si deve prevedere, a date condizioni, la facoltà dell'acquirente di rendere una dichiarazione unica per tutte le transazioni commerciali relative a sostanze della categoria 2 e ad un periodo massimo di un anno;

considerando che il disposto del presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dichiarazione per transazioni commerciali singole

1. Le persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità che forniscono ad un acquirente una sostanza classificata nella categoria 1 o 2 dell'allegato I della direttiva 92/109/CEE e che sono tenute a documentare ogni transazione commerciale singola conformemente all'articolo 2 di detta direttiva ottengono dall'acquirente, salvo il disposto dell'articolo 2, una dichiarazione che dimostri l'impiego o gli impieghi specifici della sostanza fornitagli. Per ogni sostanza classificata è necessaria una dichiarazione distinta.

2. La dichiarazione contiene le informazioni indicate nell'esempio di cui al punto 1 dell'allegato del presente regolamento. Nel caso di persone giuridiche la dichiarazione viene redatta su carta intestata.

Articolo 2

Dichiarazione per transazioni commerciali multiple di una sostanza della categoria 2

1. Le persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità che forniscono regolarmente ad un acquirente una sostanza classificata nella categoria 2 dell'allegato I della direttiva 92/109/CEE e che sono tenute a documentare le transazioni commerciali conformemente all'articolo 2 di detta direttiva possono accettare, al posto della dichiarazione prevista per le transazioni commerciali singole, un'unica dichiarazione per diverse transazioni commerciali avvenute nel periodo massimo di un anno, a condizione che sia dimostrato al fornitore che sono stati soddisfatti i seguenti criteri:

- l'acquirente ha ricevuto dal fornitore la sostanza almeno a tre riprese nell'arco degli ultimi dodici mesi,

- il fornitore non ha motivo di supporre che la sostanza sarà utilizzata a scopo illecito,

- i quantitativi ordinati non sono inabituali per l'acquirente.

2. La dichiarazione contiene le informazioni previste nell'esempio di cui al punto 2 dell'allegato del presente regolamento. Nel caso di persone giuridiche, la dichiarazione viene redatta su carta intestata.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 76.

(2) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 134.

(3) GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1.

(4) GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 17.

ALLEGATO

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