31996R1397

Regolamento (CE) n. 1397/96 della Commissione del 18 luglio 1996 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 19/07/1996 pag. 0004 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 1397/96 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1996 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (4), ha stabilito le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna di commercializzazione precedente, dell'andamento dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli e della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1996/1997:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, per le pere Williams e Rocha sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta,

sono quelli stabiliti nell'allegato.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.

(3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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