31996R1240

Regolamento (CE) n. 1240/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997 l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0113 - 0113


REGOLAMENTO (CE) N. 1240/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997 l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96 della Commissione (4),

considerando che l'articolo 3, lettera b), e l'articolo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1789/81, prevedono la restituzione del beneficio incluso nel prezzo d'intervento per le spese inerenti alla scorta minima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 189/77 della Commissione, del 28 gennaio 1977, recante modalità d'applicazione del regime di scorta minima nel settore dello zucchero (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96, prevede, per la determinazione di tale beneficio, la fissazione di un importo forfettario per ogni campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1996/1997 l'importo forfettario di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 189/77 è fissato a 0,193 ECU per 100 chilogrammi di zucchero, espresso in zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

(3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 39.

(4) GU n. L 34 del 13. 2. 1996, pag. 16.

(5) GU n. L 25 del 29. 1. 1977, pag. 27.