31996R1234

Regolamento (CE) n. 1234/96 della Commissione del 28 giugno 1996 recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 388/92 e (CEE) n. 1729/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e delle Azzorre e Madera e che fissano i rispettivi bilanci previsionali di approvvigionamento, da un lato, e recante fissazione, dall'altro, del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti cerealicoli e glucosio

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0101 - 0104


REGOLAMENTO (CE) N. 1234/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 388/92 e (CEE) n. 1729/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e delle Azzorre e Madera e che fissano i rispettivi bilanci previsionali di approvvigionamento, da un lato, e recante fissazione, dall'altro, del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti cerealicoli e glucosio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione (4), in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2885/95 (7); ha stabilito, per il primo semestre 1996, il bilancio previsionale di approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM); che occorre pertanto fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento per il secondo trimestre 1996;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, con il regolamento (CEE) n. 1727/92 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/96 (9), è stato definito il bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti cerealicoli per le Azzorre e Madera per la campagna 1995/1996; che occorre di conseguenza fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento per la campagna 1996/1997;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è opportuno fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti cerealicoli e glucosio per la campagna 1996/1997;

considerando che i suddetti bilanci sono fissati in base al fabbisogno documentato, a seconda dei casi, del consumo o dell'industria di trasformazione, i cui dati sono comunicati dalle autorità nazionali competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 388/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1727/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, i quantitativi contemplati dal bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione in provenienza dai paesi terzi ovvero dell'aiuto comunitario sono fissati nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

(5) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(6) GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.

(7) GU n. L 302 del 15. 12. 1995, pag. 3.

(8) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 101.

(9) GU n. L 112 del 7. 5. 1996, pag. 5.

ALLEGATO I

«ALLEGATO

BILANCIO DELL'APPROVVIGIONAMENTO CEREALICOLO DEI DOM

Secondo semestre 1996

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

«ALLEGATO

BILANCIO DELL'APPROVVIGIONAMENTO CEREALICOLO DELLE AZZORRE E DI MADERA PER LA CAMPAGNA 1996/1997

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE ISOLE CANARIE IN CEREALI E GLUCOSIO PER LA CAMPAGNA 1996/1997

>SPAZIO PER TABELLA>