31996R1231

Regolamento (CE) n. 1231/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0090 - 0091


REGOLAMENTO (CE) N. 1231/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96 (4), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, a titolo autonomo e transitorio, alcune misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania e Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei che saranno conclusi al termine dei negoziati attualmente in corso con i suddetti paesi; che tale regolamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 1996 dal regolamento (CE) n. 1194/96;

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 412/96 (6), stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare tale regolamento per tener conto della proroga delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento (CE) n. 3066/95; che è necessario adattare nel contempo il titolo del regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1588/94 è modificato come segue:

1) il titolo del regolamento è sostituito dal testo seguente:

«che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania dall'altra»;

2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

(2) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(4) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

(6) GU n. L 57 del 7. 3. 1996, pag. 15.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

A. FORMAGGI ORIGINARI DELLA ROMANIA

Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione dei dazi doganali pari all'80 %.

>SPAZIO PER TABELLA>

B. FORMAGGI ORIGINARI DELLA BULGARIA

1. Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione del dazio doganale pari all'80 %.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato fruiscono di una esenzione dai dazi doganali.

>SPAZIO PER TABELLA>