31996R1111

Regolamento (CE) n. 1111/96 della Commissione del 20 giugno 1996 relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il terzo trimestre 1996 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 21/06/1996 pag. 0022 - 0023


REGOLAMENTO (CE) N. 1111/96 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1996 relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il terzo trimestre 1996 (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 875/96 (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità; che il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 (6), ha stabilito modalità complementari d'applicazione riguardo al regime del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, dispone che, se per un trimestre e per un'origine determinata, ossia, secondo i casi, per un paese o per un gruppo di paesi figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione per l'una o/e l'altra categoria di operatori superano sensibilmente i quantitativi indicativi determinati, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande; che tuttavia tale riduzione non si applica alle domande di titoli della categoria C né alle domande delle categorie A e B che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate, purché la quantità complessiva oggetto delle domande delle categorie A e B non superi, per una data origine, il 15 % del totale dei quantitativi richiesti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93, i quantitativi indicativi per l'importazione nel quadro del contingente tariffario sono stati fissati, per il terzo trimestre 1996, dal regolamento (CE) n. 939/96 della Commissione (7);

considerando che, per le domande di titoli che indicano quantitativi inferiori o comunque che non superano sensibilmente i quantitativi indicativi stabiliti per il trimestre considerato, i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti; che tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi richiesti supera sensibilmente i quantitativi indicativi o le quote fissate all'allegato del regolamento (CE) n. 478/95; che occorre pertanto determinare la percentuale di riduzione da applicare, alle suddette condizioni, alle domande di titolo per le origini e per la categoria di titolo considerate;

considerando che, a causa del persistere dello sciopero dei servizi pubblici in Grecia non sono state trasmesse le domande di titoli ivi presentate, ragion per cui le misure previste al presente regolamento sono state decise basandosi sulle quantità richieste in detto Stato membro nello stesso trimestre degli anni scorsi;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere ancora presentate domande di titolo, tenendo conto dei quantitativi indicativi fissati dal regolamento (CE) n. 939/96 e delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande intercorrente tra il 1° e il 7 giugno 1996;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, i titoli di importazione per il terzo trimestre del 1996 sono rilasciati:

1) per la quantità indicata nella domanda di titolo:

a) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,5472, per l'origine «Costa Rica», per quanto riguarda le domande di titolo della categoria B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;

b) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,8658, per l'origine «Repubblica dominicana», per le domande di titolo delle categorie A e B, comprese le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;

c) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,5821, per l'origine «Altri», per le domande di titolo delle categorie A e B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;

2) per la quantità indicata nella domanda di titolo, per le origini diverse da quelle indicate al punto 1;

3) per la quantità indicata nella domanda, per le domande di titolo di categoria C.

Articolo 2

Sono fissati in allegato i quantitativi per i quali possono essere ancora presentate domande di titoli per il terzo trimestre del 1996.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(4) GU n. L 118 del 15. 5. 1996, pag. 14.

(5) GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.

(6) GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

(7) GU n. L 128 del 29. 5. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>