31996R0515

REGOLAMENTO (CE) N. 515/96 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1996 che abroga il regolamento (CE) n. 2674/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 27/03/1996 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 515/96 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1996 che abroga il regolamento (CE) n. 2674/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea (2),

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Procedimento precedente

(1) Con il regolamento (CE) n. 2674/94 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese, in seguito ad una denuncia presentata dalla Orphahell BV, l'unico fabbricante comunitario del prodotto in questione.

B. Divieto relativo al prodotto in questione, abrogazione delle misure in vigore

(2) Con il regolamento (CE) n. 1442/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (4), è stato proibito l'uso del prodotto in questione nei mangimi in tutto il territorio della Comunità.

(3) Il denunziante ha in seguito informato la Commissione della sua decisione di sospendere la produzione di furazolidone. Di conseguenza non è più giustificato mantenere in vigore il regolamento (CE) n. 2674/94, visto che la produzione comunitaria di furazolidone è stata sospesa e la vendita e l'importazione del prodotto sono vietate.

C. Abrogazione dei dazi antidumping

(4) Alla luce di quanto precede, dovrebbe essere abrogato il dazio antidumping in vigore sulle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese e quindi il procedimento è considerato concluso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con il presente regolamento è abrogato il regolamento (CE) n. 2674/94.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

(2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(3) GU n. L 285 del 4. 11. 1994, pag. 1.

(4) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 26.