31996L0059

Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 24/09/1996 pag. 0031 - 0035


DIRETTIVA 96/59/CE DEL CONSIGLIO del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che la direttiva 76/403/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (4), ha proceduto ad un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore; che tuttavia tali norme risultano insufficienti e che l'evoluzione dello stato della tecnica consente di migliorare le condizioni di smaltimento dei PCB; che è pertanto opportuno sostituire la direttiva suddetta con una nuova direttiva;

(2) considerando che la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (5), richiama l'attenzione sulla necessità di riesaminare periodicamente l'intera materia allo scopo di giungere progressivamente al divieto completo dei PCB e dei PCT;

(3) considerando che lo smaltimento in condizioni sicure dei rifiuti che non possono essere rivalorizzati o riutilizzati è uno degli obiettivi della risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990, sulla politica comunitaria in materia di rifiuti (6), confermata nel quinto programma d'azione in materia ambientale e di sviluppo sostenibile; che tale impostazione e la correlativa strategia generale sono state approvate dal Consiglio e dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio nella risoluzione del 1° febbraio 1993 (7);

(4) considerando che a norma della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (8), occorre prendere le misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico, lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e l'impiego di processi o metodi che possono nuocere all'ambiente;

(5) considerando che per procedere all'eliminazione dei PCB, per i rischi che essi presentano per l'ambiente e la salute dell'uomo, sono necessarie vincolanti condizioni generali per lo smaltimento controllato dei PCB e per la decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi;

(6) considerando che è opportuno adottare dette misure quanto prima, fatti salvi gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri, segnatamente quelli di cui alla decisione PARCOM 92/3 (9); che lo smaltimento dei PCB soggetti a inventario deve essere effettuato entro il 2010;

(7) considerando che, poiché lo smaltimento dei PCB costituisce un problema transitorio e temporaneo e taluni Stati membri che non hanno capacità di smaltimento dei PCB affrontano una situazione di forza maggiore, il principio di prossimità deve essere interpretato in modo flessibile, al fine di consentire una solidarietà a livello europeo in tale settore; che occorre anche allestire nella Comunità gli impianti atti allo smaltimento, alla decontaminazione e al deposito dei PCB;

(8) considerando che la direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (10), fissa come limite massimo del tenore in PCB/PCT degli oli rigenerati o utilizzati come combustibile 50 ppm;

(9) considerando che la direttiva 91/339/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE (11), vieta o limita l'immissione sul mercato di alcuni prodotti sostitutivi dei PCB, e che pertanto occorre anche eliminarli completamente;

(10) considerando che per poter adeguare alle necessità le capacità di smaltimento dei PCB è opportuno conoscere i quantitativi di PCB esistenti e procedere quindi all'etichettatura degli apparecchi che ne contengono e fare un inventario degli stessi; che l'inventario va aggiornato periodicamente;

(11) considerando che, tenuto conto dei costi e delle difficoltà causati dall'inventario degli apparecchi leggermente contaminati dai PCB, occorre redigere un inventario semplificato; che occorre prevedere anche lo smaltimento degli apparecchi leggermente contaminati dai PCB quando non siano più utilizzabili, in considerazione degli scarsi rischi che rappresentano per l'ambiente;

(12) considerando che essendo vietata l'immissione sul mercato dei PCB, occorre vietare la separazione dei PCB da altre sostanze a scopo di riutilizzo dei PCB e il riempimento dei trasformatori con PCB; che però, per motivi di sicurezza, si possono mantenere i trasformatori per assicurare la qualità dielettrica dei PCB in essi contenuti;

(13) considerando che le imprese che procedono allo smaltimento e/o alla decontaminazione dei PCB devono ottenere un'autorizzazione;

(14) considerando che occorre definire le condizioni per la decontaminazione degli apparecchi contenenti PCB e che occorre apporvi un'etichetta specifica;

(15) considerando che ad alcuni compiti tecnici necessari per l'attuazione della presente direttiva deve provvedere la Commissione, secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE;

(16) considerando che, dati il numero e la capacità ristretti degli impianti di smaltimento e di decontaminazione dei PCB, è necessario predisporre programmi per lo smaltimento e/o la decontaminazione dei PCB inventariati; che, inoltre, per gli apparecchi non inventariati, occorre predisporre una bozza di piano per la loro raccolta e il successivo smaltimento; che tale bozza può eventualmente valersi dei meccanismi esistenti per i rifiuti in generale e non deve necessariamente tener conto dei quantitativi molto esigui di PCB la cui individuazione è praticamente impossibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) PCB:

- i policlorodifenili,

- i policlorotrifenili,

- il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano, il monometildibromodifenilmetano,

- ogni miscela il cui tenore complessivo di qualsiasi delle suddette sostanze è superiore allo 0,005 % in peso;

b) apparecchi contenenti PCB: qualsiasi apparecchio che contiene o è servito a contenere PCB (per esempio trasformatori, condensatori, recipienti contenenti residui) e che non ha costituito oggetto di una decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possa contenere PCB sono considerati contenenti PCB, a meno che sussistano fondati motivi di presumere il contrario;

c) PCB usati: qualsiasi PCB considerato come rifiuto a norma della direttiva 75/442/CEE;

d) detentore: le persone fisiche o giuridiche che detengono PCB, PCB usati e/o apparecchi contenenti PCB;

e) decontaminazione: l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB;

f) smaltimento: le operazioni D 8, D 9, D 10, D 12 (soltanto in un deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in una formazione rocciosa asciutta ed esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che non possono essere decontaminati) e D 15 di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 3

Fatti salvi gli obblighi internazionali, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile. Per gli apparecchi e i PCB in essi contenuti soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la decontaminazione e/o lo smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010.

Articolo 4

1. Per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³ e ne trasmettono una sintesi alla Commissione non oltre tre anni dall'adozione della presente direttiva. Nel caso di condensatori di potenza, il limite di 5 dm³ deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito.

2. Gli apparecchi per i quali si possa ragionevolmente presumere che contengano fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 % e lo 0,005 % in peso possono essere inventariati tralasciando i dati previsti al paragrafo 3, terzo e quarto trattino e possono essere muniti dell'etichetta «Contaminazione da PCB < 0,05 %». Essi sono decontaminati o smaltiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

3. Gli inventari comprendono i seguenti elementi:

- nome e indirizzo del detentore,

- collocazione e descrizione degli apparecchi,

- quantitativo di PCB contenuto in tali apparecchi,

- date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti,

- data della notifica.

Qualora uno Stato membro abbia già compilato un siffatto inventario, può astenersi dal procedere ad una nuova compilazione. Gli inventari sono periodicamente aggiornati.

4. Per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i detentori di tali apparecchi comunichino alle autorità competenti i quantitativi che essi detengono e qualsiasi cambiamento ad essi relativo.

5. Gli Stati membri prendono le necessarie misure atte a garantire che qualsiasi apparecchio soggetto ad inventario a norma del paragrafo 1 rechi l'etichetta. Un'etichetta analoga dovrà essere apposta anche sulla porta dei locali in cui si trovano tali apparecchi.

6. Le imprese di smaltimento dei PCB tengono un registro in cui devono essere indicati quantità, origine, natura e tenore di PCB dei PCB usati loro consegnati. Esse forniscono tali dati alle autorità competenti. Il registro può essere consultato dalle autorità locali e dal pubblico. Le imprese rilasciano inoltre ai detentori che consegnano PCB usati una ricevuta in cui sono specificate la natura e la quantità dei rifiuti consegnati.

7. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti controllino i quantitativi notificati.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 3 della direttiva 75/442 CEE gli Stati membri vietano la separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopi di riutilizzo dei PCB.

2. Gli Stati membri vietano il riempimento dei trasformatori con PCB.

3. Fintantoché non siano stati decontaminati, eliminati e/o smaltiti a norma della presente direttiva, i trasformatori contenenti PCB possono essere mantenuti unicamente se l'obiettivo è assicurare la conformità dei PCB in essi contenuti con le norme o le specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica, sempreché detti trasformatori siano in buono stato e non presentino perdite.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i PCB usati e gli apparecchi contenenti PCB soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 siano trasferiti al più presto ad un'impresa autorizzata conformemente all'articolo 8.

2. Prima della consegna dei PCB, dei PCB usati e/o degli apparecchi contenenti PCB ad un'impresa autorizzata, saranno prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di incendi. A tal fine i PCB sono tenuti isolati da qualsiasi prodotto infiammabile.

3. Ove fattibile, i condensatori, gli apparecchi contenenti PCB non soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, che costituiscono parte di un'altra apparecchiatura, sono rimossi e raccolti separatamente quando l'apparecchio non è più utilizzato, è riciclato o sottoposto a smaltimento.

Articolo 7

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per vietare l'incenerimento dei PCB o dei PCB usati sulle navi.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono le opportune misure per garantire che tutte le imprese che procedono alla decontaminazione e/o allo smaltimento dei PCB, dei PCB usati e/o degli apparecchi contenenti PCB debbano ottenere un permesso a norma dell'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE.

2. In caso di smaltimento mediante incenerimento si applicano le disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, relativa all'incenerimento dei rifiuti pericolosi (12). Possono essere autorizzati altri metodi di smaltimento dei PCB, dei PCB usati e/o degli apparecchi contenenti PCB a condizione che soddisfino norme di sicurezza in materia ambientale equivalente a quelle relative all'incenerimento e rispettino i requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili.

3. Gli Stati membri adottano individualmente o di concerto, le misure necessarie per sviluppare, se opportuno e tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto ii) del regolamento 93/259/CEE (13) e dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE, gli impianti per lo smaltimento, la decontaminazione e il deposito in condizioni di sicurezza dei PCB, dei PCB usati e/o degli apparecchi contenenti PCB.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i trasformatori contenenti più dello 0,05 % in peso di PCB possano essere contaminati alle seguenti condizioni:

a) la decontaminazione deve essere intesa a ridurre il tenore di PCB a un valore inferiore allo 0,05 % in peso e, possibilmente, non superiore allo 0,005 % in peso;

b) il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi nettamente inferiori;

c) la sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo smaltimento dei PCB;

d) l'etichetta del trasformatore dopo la decontaminazione va sostituita da quella specificata nell'allegato.

2. In deroga all'articolo 3, gli Stati membri assicurano che i trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05 % e lo 0,005 % in peso di PCB siano decontaminati alle condizioni previste al paragrafo 1, lettere b), c) e d) oppure smaltiti alla fine della loro esistenza operativa.

Articolo 10

La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE:

a) fissa i parametri per determinare il tenore in PCB dei materiali contaminati. Le misurazioni effettuate prima della fissazione dei parametri restano valide;

b) può fissare requisiti tecnici per gli altri metodi di smaltimento dei PCB di cui alla seconda frase dell'articolo 8, paragrafo 2;

c) fornirà un elenco delle denominazioni di produzione dei condensatori, delle resistenze o degli induttori contenenti PCB;

d) definisce, se necessario, esclusivamente ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), altri prodotti sostitutivi dei PCB pericolosi.

Articolo 11

1. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva gli Stati membri predispongono:

- un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti;

- un bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio detto programma e detta bozza di piano alla Commissione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 13

1. La presente direttiva entra in vigore alla data della sua adozione e sostituisce da tale data la direttiva 76/403/CEE.

2. Con effetto dalla data di cui al paragrafo 1:

a) il riferimento ai «PCB e PCT ai sensi della direttiva 76/403/CEE» contenuto nell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 87/101/CEE (14) è sostituito da un riferimento ai PCB ai sensi della presente direttiva;

b) il riferimento alla direttiva 76/403/CEE contenuto nell'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 87/101/CEE è inteso come riferimento alla presente direttiva;

c) il riferimento all'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE contenuto nell'articolo 2, lettera j) del regolamento (CEE) n. 259/93 è inteso come riferimento all'articolo 8 della presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 1996.

Per il ConsiglioIl PresidenteI. YATES

(1) GU n. C 319 del 12. 12. 1988, pag. 57 eGU n. C 299 del 20. 11. 1991, pag. 9.

(2) GU n. C 139 del 5. 6. 1989, pag. 1.

(3) Pareri del Parlamento europeo del 17 maggio 1990 (GU n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 150) e del 12 dicembre 1990 (GU n. C 19 del 28. 1. 1991, pag 83), posizione comune del Consiglio del 27 novembre 1995 (GU n. C 87 del 25. 3. 1996, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 76).

(4) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41.

(5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/60/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 1).

(6) GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.

(7) GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.

(8) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/3/CE della Commissione (GU n. L 5 del 7. 1. 1994, pag. 15).

(9) Riunione ministeriale delle Commissioni di Oslo e di Parigi del 21-22 settembre 1992.

(10) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

(11) GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 64.

(12) GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 34.

(13) GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1. Regolamento modificato dalla decisione 94/721/CE della Commissione (GU n. L 288 del 9. 11. 1994, pag. 36).

(14) GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 43.

ALLEGATO

Etichettatura degli apparecchi contenenti PCB decontaminati

Ciascun elemento dell'apparecchio decontaminato deve recare in modo chiaro un'etichetta indelebile in rilievo o in incavo, che rechi i seguenti dati e sia redatta nella lingua del paese di utilizzazione dell'apparecchio:

>INIZIO DI UN GRAFICO>

APPARECCHI CONTENENTI PCB DECONTAMINATI

Il fluido contenente PCB è stato sostituito

- con .......... (fluido sostitutivo)

- il .......... (data)

- da .......... (impresa)

Concentrazione di PCB nel

- vecchio fluido .......... % in peso

- nuovo fluido .......... % in peso.

>FINE DI UN GRAFICO>