31996L0050

Direttiva 96/50/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 17/09/1996 pag. 0031 - 0038


DIRETTIVA 96/50/CE DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che è opportuno introdurre disposizioni comuni relative alla conduzione delle navi per la navigazione interna sulle idrovie interne della Comunità; che un primo passo in questo senso è già stato compiuto dalla direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (4);

considerando che, in seguito alla diversità delle legislazioni nazionali relative ai requisiti per il conseguimento dei certificati di conduzione di navi per la navigazione interna e all'esigenza di rendere gradualmente più severi, nel settore della navigazione interna, i requisiti in materia di sicurezza, è opportuno, per ovviare a eventuali distorsioni della concorrenza, adottare norme comunitarie per il rilascio di detti certificati;

considerando che, per garantire l'uniformità e la trasparenza richieste, è opportuno che la Comunità definisca un modello di certificato nazionale unico di conduzione delle navi, soggetto a riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri senza obbligo di sostituzione, lasciando agli Stati membri, in virtù del principio di sussidiarietà, la competenza del rilascio del certificato;

considerando che le idrovie nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro non sono soggette alla concorrenza internazionale e non è pertanto opportuno rendere in tal caso obbligatorie le disposizioni comuni per il conseguimento dei certificati di conduzione previsti dalla presente direttiva;

considerando che tali disposizioni comuni devono soprattutto essere intese a migliorare il livello di sicurezza della navigazione e di tutela della vita umana; che a tal fine si rivela indispensabile che esse stabiliscano presupposti minimi che devono ricorrere per il richiedente per conseguire il certificato di conduzione di navi per la navigazione interna;

considerando che i presupposti da stabilire devono riguardare almeno l'età richiesta per la conduzione delle navi, l'idoneità fisica e mentale del richiedente, la sua esperienza professionale e le sue conoscenze di talune materie connesse alla conduzione di una nave; che, per ragioni di sicurezza della nave e delle persone a bordo, gli Stati membri possono imporre presupposti complementari, segnatamente per assicurarsi della conoscenza di talune situazioni locali; che delle conoscenze professionali supplementari sono richieste per la conduzione di una nave a mezzo radar o la conduzione di una nave che trasporta passeggeri;

considerando che è opportuno stabilire procedure apposite per l'adeguamento degli allegati alla presente direttiva; che è pertanto opportuno che il comitato istituito dall'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE sia incaricato di assistere la Commissione nell'adeguamento degli allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri che rilasciano un certificato di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna, in appresso denominato «certificato», si basano sul modello comunitario descritto all'allegato I, a norma della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili ad evitare i rischi di contraffazione dei certificati.

3. Il certificato è rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri, a norma delle disposizioni della presente direttiva. Esso tiene conto delle specificità delle idrovie e dei certificati di cui all'articolo 1 della direttiva 91/672/CEE e più precisamente:

- il certificato di conduzione valido per tutte le idrovie degli Stati membri, ad eccezione delle idrovie cui si applica il regolamento relativo al rilascio delle patenti di battelliere del Reno (gruppo A);

- il certificato di conduzione valido per tutte le idrovie degli Stati membri ad eccezione delle idrovie a carattere marittimo elencate nell'allegato II della direttiva 91/672/CEE, e ad eccezione delle idrovie cui si applica il regolamento relativo al rilascio delle patenti di battelliere del Reno (gruppo B).

4. Il certificato del gruppo A o B, rilasciato dagli Stati membri a norma della presente direttiva, è valido per tutte le idrovie comunitarie del gruppo A o B.

5. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, la patente di battelliere del Reno, rilasciata conformemente alla convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, è valida per tutte le idrovie della Comunità.

6. I certificati di conduzione nazionali soggetti a riconoscimento reciproco ai sensi della direttiva 91/672/CEE, quali descritti all'allegato I della presente direttiva, che sono rilasciati entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, restano validi senza obbligo di sostituzione.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «autorità competente», l'autorità incaricata dallo Stato membro di rilasciare il certificato dopo aver constatato che per il richiedente ricorrono i prescritti presupposti;

b) «conduttore di nave», la persona che possiede l'idoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la conduzione della nave sulle idrovie degli Stati membri e che è responsabile della navigazione a bordo;

c) «membro del personale di coperta», una persona che ha regolarmente partecipato alla conduzione e ha retto il timone di una nave per la navigazione interna.

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica ai conduttori di navi per la navigazione interna: automotori, rimorchiatori, spintori, chiatte rimorchiate, convogli spinti o in formazione accoppiata, adibite al trasporto di merci o di persone, ad eccezione:

- dei conduttori di navi adibite al trasporto di merci di lunghezza inferiore a 20 metri;

- dei conduttori di navi adibite al trasporto di passeggeri che non trasportano più di 12 persone oltre all'equipaggio.

2. Uno Stato membro può, previa consultazione della Commissione, dispensare dall'applicazione della presente direttiva i conduttori di navi che operano esclusivamente sulle idrovie nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e rilasciare loro certificati di conduzione nazionali le cui modalità di rilascio possono differire da quelle definite dalla presente direttiva. La validità di tali certificati nazionali è in tal caso limitata a tali idrovie.

Articolo 4

1. Per conseguire il certificato, devono ricorrere per il richiedente i presupposti minimi previsti agli articoli da 5 a 8. Il certificato menziona il gruppo, A o B, nell'ambito del quale il conduttore di nave è abilitato ad operare.

2. Gli Stati membri riconoscono reciprocamente i certificati rilasciati per i quali ricorrono i presupposti minimi di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Per conseguire un certificato, il richiedente deve aver compiuto 21 anni. Tuttavia, gli Stati membri mantengono la facoltà di rilasciare un certificato di conduzione a partire da 18 anni. Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un certificato del gruppo A o B, rilasciato da un altro Stato membro, può essere subordinato alle stesse condizioni, per quanto riguarda l'età minima, richieste, in tale Stato membro, al fine del rilascio di un certificato dello stesso gruppo.

Articolo 6

1. Il richiedente deve provare la propria idoneità fisica e mentale sottoponendosi ad una visita medica presso un medico riconosciuto dall'autorità competente. Tale esame verte, in particolare, sull'acuità visiva e uditiva, sulla capacità di distinguere i colori, sulla motricità degli arti superiori e inferiori, nonché sullo stato neuropsichiatrico e vascolare del richiedente.

2. Il titolare di certificato che compia 65 anni deve, nei tre mesi successivi e successivamente ogni anno, sottoporsi all'esame previsto al paragrafo 1; l'autorità competente attesta con una menzione sul certificato stesso che il conduttore ha adempiuto a tale obbligo.

Articolo 7

1. Il richiedente deve provare di possedere un'esperienza professionale di quattro anni almeno in qualità di membro del personale di coperta a bordo di una nave per la navigazione interna.

2. Per poter essere presa in considerazione, l'esperienza professionale deve essere convalidita dall'autorità competente dello Stato membro mediante un'annotazione sul libretto personale di servizio. Tale esperienza può essere stata acquisita su tutte le idrovie degli Stati membri. Per le idrovie il cui corso valica il territorio comunitario, quali il Danubio, l'Elba e l'Oder, si tiene conto dell'esperienza professionale acquisita su tutti i tratti di tali idrovie.

3. La durata minima dell'esperienza professionale di cui al paragrafo 1 può essere ridotta di 3 anni al massimo:

a) qualora il richiedente sia titolare di un diploma riconosciuto dall'autorità competente comprovante una formazione specializzata in navigazione interna che comporta sessioni pratiche di conduzione di navi; la riduzione non può essere superiore alla durata della formazione specializzata; ovvero

b) qualora il richiedente possa provare un'esperienza professionale acquisita su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta; per ottenere la riduzione massima di 3 anni, il richiedente deve provare un'esperienza di almeno 4 anni nel settore della navigazione marittima.

4. La durata minima di esperienza professionale di cui al paragrafo 1 può essere ridotta di 3 anni al massimo qualora il richiedente abbia superato un esame pratico di conduzione di una nave; il certificato si limita in questo caso alle navi che presentano caratteristiche nautiche simili a quelle della nave utilizzata per l'esame pratico.

Articolo 8

1. Il richiedente deve aver superato un esame vertente sulle sue conoscenze professionali; tale esame deve comprendere almeno le materie generali di cui al capitolo A dell'allegato II.

2. Fatta salva la consultazione della Commissione, uno Stato membro può richiedere che, per la navigazione su talune idrovie, ad eccezione di quelle a carattere marittimo di cui all'allegato II della direttiva 91/672/CEE, per il conduttore di nave ricorrano i presupposti supplementari riguardanti la conoscenza della situazione locale.

Ferma restando la consultazione della Commissione, uno Stato membro può richiedere che, su talune superfici di trasporto limitate, il conduttore di una nave passeggeri possegga una conoscenza professionale più approfondita delle disposizioni specifiche in materia di sicurezza dei passeggeri e, più in particolare, in caso di incidente, di incendio e di naufragio.

Articolo 9

1. Per essere ammesso a condurre una nave a mezzo radar, il conduttore della nave deve essere in possesso di un attestato speciale rilasciato dall'autorità competente che comprovi il superamento dell'esame vertente sulle conoscenze professionali delle materie di cui al capitolo B dell'allegato II.

Gli Stati membri riconoscono il diploma rilasciato secondo il regolamento sul rilascio dei diplomi per la conduzione di navi a mezzo radar sul Reno.

2. Qualora per il richiedente ricorrano i presupposti requisiti enunciati al paragrafo 1, l'autorità competente attesta l'idoneità alla conduzione a mezzo radar mediante un'annotazione sul certificato.

Articolo 10

Per essere ammesso a condurre una nave passeggeri sulle idrovie degli Stati membri, il conduttore della nave ovvero un altro membro dell'equipaggio deve essere in possesso di un attestato speciale rilasciato dall'autorità competente che comprovi il superamento dell'esame vertente sulle conoscenze professionali delle materie di cui al capitolo C dell'allegato II.

Articolo 11

A norma della procedura di cui all'articolo 12, la Commissione può adottare le iniziative necessarie ai fini dell'adeguamento del modello di certificato di conduzione di cui all'allegato I e dell'evoluzione delle conoscenze professionali richieste per il conseguimento del certificato ed elencate all'allegato II.

Articolo 12

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure immediatamente applicabili.

b) Tuttavia se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 13

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri si assistono reciprocamente, se necessario, nell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) GU n. C 280 del 6. 10. 1994, pag. 5.

(2) Parere espresso il 25 gennaio 1995 (GU n. C 102 del 24. 4. 1995, pag. 5).

(3) Parere del Parlamento europeo del 2 marzo 1995 (GU n. C 68 del 20. 3. 1995, pag. 41), posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 1995 (GU n. C 356 del 30. 12. 1995, pag. 66) e decisione del Parlamento europeo del 9 maggio 1996 (GU n. C 152 del 27. 5. 1996, pag. 46).

(4) GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 29.

ALLEGATO I

MODELLO DI CERTIFICATO PER LA CONDUZIONE DI NAVI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (85 mm × 54 mm - Fondo di colore azzurro)

Le caratteristiche fisiche della carta devono essere conformi alle norme ISO 78.10.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO DI CONDUZIONE DI NAVI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA: A/B ITALIA 1. xxx

2. xxx

3. 01/01/1996 - I-Roma

4. 02/01/1996

6.

7.

8. AB

9. R, tonnellate, kW, xx

10. 01/01/2061

11.

5. xxx

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO DI CONDUZIONE DI NAVI PER IL TRASPORTO DI MERCI E DI PERSONE NEL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

1. Cognome del titolare

2. Nome o nomi

3. Data e luogo di nascita

4. Data di rilascio del certificato

5. Numero di rilascio

6. Fotografia del titolare

7. Firma del titolare

8. A Tutte le idrovie ad eccezione del Reno

B Tutte le idrovie ad eccezione di quelle marittime e del Reno

9. - R (Radar)

- categoria e capacità esclusiva del battello (tonnellate, kW, passeggeri)

10. Data di scadenza

11. Menzioni

Restrizioni

Modello dell'Unione europea

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

CONOSCENZE PROFESSIONALI RICHIESTE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI CONDUZIONE DI NAVI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA

CAPITOLO A

Materie generali per il trasporto di merci e di persone

PARTE 1: CERTIFICATO DI GRUPPO A

1. Navigazione

a) Conoscenza esatta delle norme di navigazione sulle idrovie interne e sulle vie navigabili marittime, in particolare del CEVNI (codice europeo delle vie di navigazione interna) e il regolamento internazionale per la prevenzione delle collisioni in mare, compresi la segnalazione e il sistema di segnalazione delle vie navigabili.

b) Conoscenza delle caratteristiche generali delle principali idrovie interne e delle vie navigabili marittime dal punto di vista geografico, idrologico, meteorologico e morfologico.

c) Navigazione terrestre, ivi compresi:

la determinazione della rotta, le rette di posizione e il punto-nave, stampati e pubblicazioni nautiche, utilizzo delle carte nautiche, aiuti per la navigazione e sistemi di segnalazione, procedure di controllo della bussola, basi delle condizioni delle maree.

2. Manovra e conduzione della nave

a) Comando della nave, tenuto conto dell'effetto del vento, della corrente, del risucchio e dell'immersione ai fini di una galleggiabilità e di una stabilità sufficienti.

b) Compiti del timone e dell'elica e loro funzionamento.

c) Manovra di ancoraggio e di ormeggio in ogni condizione.

d) Manovre nella chiusa e nei porti e in caso di incrocio o sorpasso di un'altra nave.

3. Costruzione e stabilità della nave

a) Conoscenza dei principi fondamentali della costruzione delle navi soprattutto in rapporto con la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave.

b) Conoscenza elementare della direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (1).

c) Conoscenza elementare degli elementi principali della struttura della nave.

d) Conoscenza teorica della galleggiabilità e delle regole di stabilità; e loro applicazione pratica, in particolare la navigabilità.

e) Requisiti supplementari, in particolare attrezzature supplementari, sulle vie navigabili marittime.

4. Macchine

a) Conoscenza elementare della costruzione e del funzionamento delle macchine allo scopo di garantire il loro corretto funzionamento.

b) Comando e controllo del funzionamento delle macchine principali e ausiliarie e condotta da seguire in caso di avaria.

5. Carico e scarico

a) Utilizzazione delle scale di immersione.

b) Determinazione della capacità di carico con l'aiuto del certificato di stazzatura.

c) Operazioni di carico e scarico, stivaggio del carico (piano di stivaggio).

6. Condotta in circostanze particolari

a) Principi fondamentali della prevenzione degli incidenti.

b) Misure da adottare in caso di avaria, di collisione o di arenamento, ivi compresa la chiusura di falle.

c) Utilizzazione di attrezzature e di materiale di salvataggio.

d) Primi soccorsi in caso di incidente.

e) Prevenzione di incendi e utilizzazione degli impianti e dei dispositivi antincendio.

f) Prevenzione dell'inquinamento delle idrovie.

g) Condizioni specifiche per il salvataggio di persone, navi e carico sulle vie navigabili marittime, sopravvivenza in mare.

PARTE 2: CERTIFICATO DI GRUPPO B

1. Navigazione

a) Conoscenza esatta delle norme di navigazione sulle idrovie interne in particolare del CEVNI (codice europeo delle vie di navigazione interna) compresi la segnalazione e il sistema di segnalazione delle vie navigabili.

b) Conoscenza delle caratteristiche generali delle principali idrovie interne dal punto di vista geografico, idrologico, meteorologico e morfologico.

c) Determinazione della rotta, stampati e pubblicazioni nautiche, sistemi di segnalazione.

2. Manovra e conduzione della nave

a) Comando della nave tenuto conto dell'effetto del vento, della corrente, del risucchio e dell'immersione ai fini di una galleggiabilità e di una stabilità sufficienti.

b) Compiti del timone e dell'elica e loro funzionamento.

c) Manovra di ancoraggio e di ormeggio in qualsiasi condizione.

d) Manovre nella chiusa e nei porti e in caso di incrocio o sorpasso di un'altra nave.

3. Costruzione e stabilità della nave

a) Conoscenza dei principi fondamentali della costruzione delle navi soprattutto in rapporto con la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave.

b) Conoscenza elementare della direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

c) Conoscenza elementare degli elementi principali della struttura della nave.

d) Conoscenza teorica della galleggiabilità e delle regole di stabilità e loro applicazione pratica.

4. Macchine

a) Conoscenza elementare della costruzione e del funzionamento delle macchine allo scopo di garantire il loro corretto funzionamento.

b) Comando e controllo del funzionamento delle macchine principali e ausiliarie e condotta da seguire in caso di guasto.

5. Carico e scarico

a) Utilizzazione delle scale di immersione.

b) Determinazione della capacità di carico con l'aiuto del certificato di stazzatura.

c) Operazioni di carico e scarico, stivaggio del carico (piano di stivaggio).

6. Condotta in circostanze particolari

a) Principi fondamentali della prevenzione degli incidenti.

b) Misure da adottare in caso di avaria, di collisione o di arenamento, ivi compresa la chiusura di falle.

c) Utilizzazione di attrezzature e di materiale di salvataggio.

d) Primi soccorsi in caso di incidente.

e) Prevenzione di incendi e utilizzazione degli impianti e dei dispositivi antincendio.

f) Prevenzione dell'inquinamento delle idrovie.

CAPITOLO B

Materie complementari obbligatorie per la conduzione di una nave a mezzo radar

a) Conoscenza della teoria del radar: generalità sulle onde radioelettriche e principi di funzionamento del radar.

b) Attitudine ad utilizzare un impianto radar, interpretazione dell'immagine radar, analisi delle informazioni fornite dall'impianto e conoscenza dei limiti delle informazioni fornite dal radar.

c) Utilizzazione dell'indicatore di velocità di virata.

d) Conoscenza delle norme CEVNI in materia di navigazione a mezzo radar.

CAPITOLO C

Materie complementari obbligatorie per il trasporto di passeggeri

1. Conoscenze sommarie delle prescrizioni tecniche riguardanti la stabilità delle navi passeggeri in caso di avaria, la compartimentazione stagna, il galleggiamento massimo.

2. Primi soccorsi in caso di incidente.

3. Prevenzione degli incendi e dispositivi antincendio.

4. Impiego dei mezzi e del materiale di salvataggio.

5. Misure per la protezione dei passeggeri in generale e in particolare in caso di evacuazione, avaria, collisione, arenamento, incendio, esplosione e altre situazioni di panico.

6. Conoscenza delle consegne di sicurezza (uscite d'emergenza, passerella, uso del timone d'emergenza).

(1) GU n. L 301 del 28. 10. 1982, pag. 1.