Direttiva 96/49/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia
Gazzetta ufficiale n. L 235 del 17/09/1996 pag. 0025 - 0030
L 294 31/10/1998 pag. 0001 - 0775
DIRETTIVA 96/49/CE DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando a norma della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3), (1) considerando che nel corso degli ultimi anni il trasporto di merci pericolose per ferrovia è aumentato in misura significativa, con il conseguente aumento dei rischi in caso di incidenti e che pertanto devono essere adottate misure affinché questo genere di trasporto si effettui nelle migliori condizioni di sicurezza possibili; (2) considerando che tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), che nell'appendice B definisce le norme uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), il cui allegato 1 contiene il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), e che l'ambito geografico d'applicazione della convenzione si estende al di là della Comunità; (3) considerando che detta convenzione non contempla il trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia; che è quindi importante assicurare l'applicazione uniforme delle norme di sicurezza armonizzate in tutta la Comunità; che il mezzo più appropriato per pervenirvi è allineare al RID le legislazioni degli Stati membri; (4) considerando che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il ravvicinamento delle legislazioni deve essere realizzato per assicurare ai trasporti nazionali e internazionali un elevato livello di sicurezza, per garantire l'eliminazione delle distorsioni della concorrenza, rendendo più agevole la libera circolazione di merci e servizi in tutta la Comunità, e per assicurare la coerenza con le altre disposizioni comunitarie; (5) considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'impegno assunto dalla Comunità e dai suoi Stati membri, in base agli obiettivi fissati al capitolo 19 del piano d'azione 21 della Conferenza della CNUED di Rio de Janeiro nel giugno del 1992, di sforzarsi d'armonizzare per l'avvenire i sistemi di classificazione delle sostanze pericolose; (6) considerando che ancora non esiste una legislazione comunitaria specifica per disciplinare le condizioni di sicurezza inerenti al trasporto degli agenti biologici e dei microrganismi geneticamente modificati, che sono oggetto delle direttiva 90/219/CEE (4), 90/220/CEE (5) e 90/679/CEE (6); (7) considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate altre disposizioni comunitarie in materia di sicurezza dei lavoratori e di tutela dell'ambiente; (8) considerando che gli Stati membri debbono poter applicare alla circolazione sul loro territorio norme specifiche per il trasporto di merci pericolose per ferrovia; (9) considerando che gli Stati membri, per quanto concerne i trasporti interni di merci pericolose per ferrovia, devono mantenere il diritto di applicare provvisoriamente norme conformi alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto multimodale di merci pericolose nella misura in cui il RID non è ancora armonizzato con tali regole, che devono favorire il trasporto intermodale di merci pericolose; (10) considerando che ciascuno Stato membro deve conservare il diritto di disciplinare o proibire, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza, il trasporto nazionale di talune merci pericolose per ferrovia; (11) considerando che occorre tener conto delle misure di sicurezza più rigorose applicate nel tunnel sotto la Manica, a causa delle sue caratteristiche specifiche, in particolare il suo percorso e la sua estensione, e prevedere altresì la possibilità per gli Stati membri di introdurre misure dello stesso tipo qualora si presentino situazioni analoghe; che alcuni Stati membri devono poter applicare norme più rigorose per il materiale destinato al trasporto in funzione della temperatura ambiente; (12) considerando che, per tener conto dell'importanza degli investimenti necessari nel settore, occorre fissare un periodo transitorio che consenta agli Stati membri di mantenere temporaneamente talune disposizioni specifiche nazionali circa i requisiti di costruzione o utilizzazione di cisterne, recipienti, imballaggi o di un codice di azione d'urgenza; (13) considerando che non deve essere ostacolata la realizzazione di nuovi sviluppi tecnologici e industriali e che devono essere previste a tal fine deroghe temporanee; (14) considerando che le disposizioni del RID autorizzano la conclusione di accordi in deroga allo stesso e che il numero elevato di accordi conclusi su base bilaterale o tra gli Stati membri ostacola la libera prestazione dei servizi di trasporto delle merci pericolose; che l'introduzione delle necessarie disposizioni nell'allegato della presente direttiva dovrebbe eliminare la necessità di tali deroghe; che occorre concedere un periodo transitorio nel corso del quale gli accordi in vigore possano essere ancora applicati tra gli Stati membri; (15) considerando che i trasporti ferroviari di merci pericolose diretti verso o provenienti da uno Stato terzo sono autorizzati purché siano effettuati in base alle disposizioni del RID; che tuttavia, nel caso dei trasporti provenienti da o diretti verso Repubbliche dell'ex Unione sovietica che non sono parti contraenti della COTIF, occorre prevedere che gli Stati membri abbiano il diritto di adottare misure appropriate per tali trasporti, e che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dal RID; (16) considerando che la presente direttiva deve poter essere adattata rapidamente al progresso tecnico, in particolare attraverso l'adozione di nuove disposizioni nel contesto del RID; che occorre a tal fine istituire un comitato ed una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di detto comitato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO I Campo di applicazione Articolo 1 1. La presente direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato per ferrovia all'interno degli Stati membri o tra di essi. Tuttavia gli Stati membri possono escludere dal suo campo di applicazione il trasporto per ferrovia delle merci pericolose effettuato con materiali di trasporto che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime. 2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano in alcun modo il diritto degli Stati membri di stabilire, nel rispetto del diritto comunitario, requisiti specifici in materia di sicurezza al trasporto nazionale o internazionale di merci pericolose per ferrovia, nella misura in cui l'allegato della presente direttiva non disciplina tale settore, in particolare per quanto riguarda: - la circolazione dei treni, - la successione dei vagoni merci nei treni, nell'ambito del traffico nazionale, - le norme di esercizio relative alle operazioni correlate al trasporto, come lo smistamento o lo stazionamento, - la formazione del personale e la gestione delle informazioni relative alle merci pericolose trasportate, - le norme speciali relative al trasporto di merci pericolose in treni passeggeri. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva si intende per: - «RID», il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, di cui all'allegato I dell'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modifiche; - «CIM», le regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci di cui all'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modifiche; - «merci pericolose», le materie e gli oggetti il cui trasporto per ferrovia è vietato o ammesso dall'allegato della presente direttiva soltanto a determinate condizioni; - «trasporto», qualsiasi operazione di trasporto di merci pericolose per ferrovia, effettuata in tutto o in parte nel territorio di uno Stato membro, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto, disciplinati dall'allegato della presente direttiva, fatte salve le disposizioni stabilite dalle legislazioni degli Stati membri sulla responsabilità derivante da tali operazioni. Le operazioni di trasporto effettuate interamente all'interno del perimetro di un'impresa sono escluse da questa definizione. Articolo 3 1. Fatto salvo l'articolo 6, le merci pericolose il cui trasporto è vietato dalle disposizioni dell'allegato della presente direttiva non possono essere trasportate per ferrovia. 2. Salvo disposizioni contrarie della presente direttiva, e fatte salve le normative relative all'accesso delle imprese ferroviarie al mercato o le normative applicabili in maniera generale al trasporto ferroviario di merci, il trasporto di merci pericolose per ferrovia è autorizzato a condizione che siano rispettate le norme fissate nell'allegato. CAPITOLO II Deroghe, restrizioni ed esenzioni Articolo 4 Ai fini delle operazioni di trasporto effettuate sul loro territorio nazionale, gli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni delle proprie legislazioni nazionali in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia che sono compatibili con le raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, fino a quando l'allegato della presente direttiva sia modificato per essere adeguato alle suddette raccomandazioni. In tal caso essi ne informano la Commissione. Articolo 5 1. Senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri conservano il diritto di disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, segnatamente per motivi inerenti alla pubblica sicurezza ed alla tutela dell'ambiente, il trasporto di alcune merci pericolose sul loro territorio. 2. a) Per quanto riguarda le operazioni di trasporto effettuate attraverso il tunnel sotto la Manica, la Francia e il Regno Unito possono imporre disposizioni più rigorose di quelle previste dall'allegato. Dette disposizioni sono portate a conoscenza della Commissione, che ne informa gli altri Stati membri. b) Qualora uno Stato membro ritenga che debbano essere applicate disposizioni più rigorose alle operazioni di trasporto effettuate sul loro territorio attraverso tunnel aventi caratteristiche analoghe al tunnel sotto la Manica, ne informa la Commissione, la quale, secondo la procedura di cui all'articolo 9, decide se il tunnel in questione presenti caratteristiche analoghe. Le disposizioni adottate da uno Stato membro sono notificate alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri. c) Gli Stati membri in cui la temperatura ambiente scende regolarmente al di sotto dei 20 °C possono imporre norme più rigorose in materia di temperatura di funzionamento del materiale destinato al trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia effettuato sul loro territorio, fino all'inserimento nell'allegato di disposizioni sulle temperature di riferimento adeguate per le varie zone climatiche. 3. Uno Stato membro, se ritiene, a seguito di un incidente, che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza possono essere migliorate, in modo da limitare maggiormente i rischi inerenti alle operazioni di trasporto e se è necessario intervenire con urgenza, notifica alla Commissione i provvedimenti che intende adottare quando questi si trovano in fase di progettazione. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 9, decide se autorizzare o meno l'applicazione di tali provvedimenti e ne stabilisce la durata. 4. Gli Stati membri possono mantenere tutte le disposizioni nazionali applicabili al 31 dicembre 1996 riguardanti i trasporti e gli imballaggi di materie contenenti diossina o furano. Articolo 6 1. Gli Stati membri possono autorizzare il trasporto per ferrovia sul loro territorio di merci pericolose classificate, imballate ed etichettate in base ai requisiti internazionali in materia di trasporto marittimo o aereo, ogniqualvolta il percorso implichi un viaggio marittimo o aereo. Quando un viaggio nazionale o internazionale include il trasporto per mare, gli Stati membri possono applicare anche disposizioni aggiuntive rispetto a quelle previste nell'allegato della presente direttiva, per tener conto delle norme internazionali relative al trasporto marittimo, comprese le norme internazionali relative al trasporto per traghetto. 2. Le disposizioni dell'allegato in merito al tipo di documenti di trasporto richiesti o all'uso delle lingue nella marcatura o nella documentazione di trasporto necessaria non si applicano alle operazioni di trasporto limitate al territorio di un singolo Stato membro. Gli Stati membri possono autorizzare l'uso di documenti e di lingue diverse da quelle contemplate nell'allegato per le operazioni di trasporto limitate al loro territorio. 3. Gli Stati membri possono autorizzare, unicamente sul loro territorio, l'utilizzazione di vagoni costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva, ma che sono stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore fino al 31 dicembre 1996, sempreché i vagoni in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza prescritti. 4. Gli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni nazionali esistenti al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto delle cisterne e dei contenitori nuovi, definiti nella classe 2 dell'allegato, anche se esse differiscono dalle disposizioni dell'allegato, fino a quando non siano inseriti nell'allegato con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni in essa contenute, riferimenti alle norme per la costruzione e l'uso delle cisterne e dei recipienti e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. I contenitori e le cisterne fabbricati anteriormente al 1° gennaio 1999 e mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine. 5. Gli Stati membri possono mantenere in vigore disposizioni nazionali diverse da quelle dell'allegato in materia di temperatura di riferimento per il trasporto sul loro territorio di gas liquidi o di miscele di gas liquidi, fino a quando le disposizioni relative alle temperature di riferimento per determinate zone climatiche siano inserite nelle norme europee e se ne faccia riferimento nell'allegato. 6. Gli Stati membri possono autorizzare, per il trasporto sul loro territorio, l'impiego di imballaggi costruiti e non certificati secondo quanto disposto dal RID anteriormente al 1° gennaio 1997, purché tali imballaggi portino la data di fabbricazione e siano in grado di superare le prove previste dalle disposizioni nazionali vigenti al 31 dicembre 1996, e purché tali imballaggi siano mantenuti ai livelli di sicurezza necessari (inclusi, ove richiesto, controlli ed ispezioni), secondo il seguente schema: i grandi contenitori metallici di merce alla rinfusa e i fusti di metallo con una capacità superiore a 50 litri possono essere utilizzati per un periodo massimo di quindici anni a decorrere dalla data di fabbricazione; gli altri imballaggi metallici e tutti gli imballaggi in materie plastiche possono essere utilizzati per un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data di fabbricazione, ma non oltre il 31 dicembre 1998. 7. Gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 1998 il trasporto, sul loro territorio, di determinate merci pericolose imballate anteriormente al 1° gennaio 1997, a condizione che esse siano classificate, imballate ed etichettate in base ai requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali in vigore anteriormente al 1° gennaio 1997. 8. Per le operazioni nazionali di trasporto per ferrovia effettuate sul loro territorio, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni delle loro legislazioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996 per quanto riguarda l'apposizione di un codice di azione d'urgenza in sostituzione del numero di identificazione del pericolo, prescritto dall'allegato. 9. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni meno rigorose di quelle dell'allegato al trasporto per ferrovia, effettuato sul loro territorio, di piccole quantità di talune merci pericolose, escluse le materie aventi un livello medio o alto di radioattività. 10. Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, singole operazioni di trasporto di merci pericolose oppure trasporti vietati dalle disposizioni dell'allegato o trasporti effettuati in condizioni diverse da quelle previste all'allegato. 11. Nel rispetto del diritto comunitario, la presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di autorizzare, previa consultazione della Commissione, su tragitti debitamente designati del loro territorio, trasporti regolari di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito, che sono vietati in base alle disposizioni dell'allegato, oppure effettuati in condizioni diverse da quelle previste nel suddetto allegato allorché tali operazioni rivestano un carattere locale e siano rigorosamente controllate in condizioni chiaramente definite. 12. A condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, gli Stati membri possono accordare deroghe temporanee alle disposizioni dell'allegato al fine di svolgere sul loro territorio le verifiche necessarie per apportare a tali disposizioni le modifiche necessarie per adeguarlo al progresso tecnico e industriale. La Commissione è informata in merito e comunica le suddette informazioni agli altri Stati membri. Le deroghe temporanee, convenute tra le autorità competenti degli Stati membri in base all'allegato devono concretarsi in un accordo multilaterale proposto alle autorità competenti di tutti gli Stati membri dall'autorità che prende l'iniziativa dell'accordo. La Commissione ne è informata. Le deroghe di cui al primo e secondo comma sono accordate senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del mittente, del trasportatore o del destinatario, per un periodo massimo di cinque anni e non sono rinnovabili. 13. Entro e non oltre il 31 dicembre 1998, gli Stati membri possono applicare gli accordi esistenti con altri Stati membri, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del mittente, del trasportatore o del destinatario. In futuro, tutte le deroghe devono essere conformi al disposto del paragrafo 12. 14. Nel rispetto del diritto comunitario la presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare, previa consultazione della Commissione, per trasporti locali su brevi distanze limitati all'interno delle zone portuali, aeroportuali o su siti industriali, operazioni di trasporto di merci pericolose a condizioni meno rigorose di quelle stabilite nell'allegato. Articolo 7 1. Fatte salve le disposizioni nazionali o comunitarie in materia di accesso al mercato, il trasporto di merci pericolose per ferrovia tra il territorio della Comunità e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni del RID. 2. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di stabilire per il loro territorio, previa informazione della Commissione, normative riguardanti i trasporti di merci pericolose per ferrovia effettuati a partire da e aventi come destinazione le Repubbliche dell'ex Unione sovietica che non sono parti contraenti della COTIF. Tali normative sono applicabili unicamente ai trasporti per ferrovia di merci pericolose (in colli, alla rinfusa o in cisterne) mediante vagoni ferroviari autorizzati in uno Stato che non è parte contraente della COTIF. Con misure ed obblighi appropriati, gli Stati membri interessati garantiscono il mantenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalla normativa del RID. Per taluni Stati membri le disposizioni contenute nel presente comma non si applicheranno ai vagoni-cisterna. CAPITOLO III Disposizioni finali Articolo 8 Le modifiche necessarie per adeguare l'allegato al progresso scientifico e tecnico nei settori oggetto della presente direttiva, al fine di tener conto degli emendamenti al RID, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9. Articolo 9 1. La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE del Consiglio (7), in appresso denominato «comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il Presidente non partecipa alla votazione. 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. b) Se le misure previste non sono conformi al parere espresso dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se, alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 10 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 11 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nelle Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996. Per il Consiglio Il Presidente I. YATES (1) GU n. C 389 del 31. 12. 1994, pag. 15 e proposta modificata trasmessa il 3 ottobre 1995 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 36. (3) Parere del Parlamento europeo del 13 luglio 1995 (GU n. C 249 del 25. 9. 1995, pag. 138), posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 1995 (GU n. C 356 del 30. 12. 1995, pag. 34) e decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 1996 (GU n. C 141 del 13. 5. 1996, pag. 51). (4) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 94/51/CE della Commissione (GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 29). (5) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 94/15/CE della Commissione (GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 20). (6) GU n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/30/CE della Commissione (GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 41). (7) GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7. Allegati A e B della direttiva 96/49/CE del Consiglio(1) come annunciato nella direttiva 2001/6/CE della Commissione(2) che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia(3) Parte 1 DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO 1.1 Campo d'applicazione e applicabilità 1.1.1. Struttura L'allegato di questa direttiva è articolato in sette parti, ogni parte è suddivisa in capitoli e ogni capitolo in sezioni e sottosezioni. All'interno d'ogni parte, il numero della parte è incorporato nei numeri dei capitoli, sezioni e sottosezioni, per esempio la sezione 1 del capitolo 2 della parte 4 è numerata "4.2.1". 1.1.2. Campo d'applicazione Ai fini dell'articolo 3 di questa direttiva l'allegato definisce: a) le merci pericolose il cui trasporto è proibito; b) le merci pericolose il cui trasporto è autorizzato e le condizioni riguardanti tali merci (comprese le esenzioni), per quanto concerne in particolare: - la classificazione delle merci (compresi i criteri di classificazione ed i relativi metodi di prova); - l'utilizzazione degli imballaggi (compreso l'imballaggio in comune); - l'utilizzazione delle cisterne (compreso il loro riempimento); - le procedure di spedizione (comprese la marcatura e l'etichettatura dei colli e la segnalazione dei mezzi di trasporto, come pure la documentazione e le informazioni richieste); - le disposizioni relative a costruzione, prova e approvazione degli imballaggi e delle cisterne - l'utilizzazione dei mezzi di trasporto (compreso il carico, il carico in comune e lo scarico). 1.1.3. Esenzioni 1.1.3.1. Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto Le disposizioni di questa direttiva non si applicano: a) ai trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive; b) ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati da questa direttiva e che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di funzionamento; c) ai trasporti effettuati dalle imprese, come complemento alla loro attività principale, quali l'approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali qui di seguito specificate: >SPAZIO PER TABELLA> Nella tabella di cui sopra, per "quantità massima totale per carro", s'intende: - per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva); - per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto pressione, la massa netta in kg; - per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (cfr. la definizione in 1.2.1) in litri. Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti, così come definite nella tabella, sono trasportate sullo stesso carro, la somma - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per 50, - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 citati nella nota*) della tabella moltiplicata per 20, - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per 3, e - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3, non deve superare 1000. A tal fine non si deve tener conto delle merci pericolose che sono esentate conformemente alle disposizioni da 1.1.3.2 a 1.1.3.5. I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione. d) ai trasporti effettuati dai servizi di emergenza o sotto il loro controllo; e) ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l'ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie ad effettuare questi trasporti in tutta sicurezza; NOTA Per i materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.1.2. 1.1.3.2. Esenzioni relative al trasporto di gas Le disposizioni di questa direttiva non si applicano al trasporto: a) dei gas contenuti nei serbatoi dei mezzi di trasporto ed utilizzati per la loro propulsione o per il funzionamento di loro equipaggiamenti speciali (per esempio equipaggiamenti frigoriferi); b) dei gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati. La valvola situata tra il serbatoio e il motore deve essere chiusa e il contatto elettrico deve essere interrotto; c) dei gas dei gruppi A e O (conformemente al paragrafo 2.2.2.1) la cui pressione nel recipiente o nella cisterna, ad una temperatura di 15 °C, non superi 200 kPa (2 bar) e che siano interamente gassosi durante il trasporto. Ciò si applica a tutti i tipi di recipiente o di cisterna, per esempio anche alle diverse parti di macchinari o apparecchiature; d) dei gas contenuti negli equipaggiamenti utilizzati per il funzionamento dei veicoli (per esempio gli estintori o i pneumatici gonfiati, anche come parti di ricambio o come carico); e) dei gas contenuti negli equipaggiamenti speciali dei carri e necessari al funzionamento di questi equipaggiamenti speciali durante il trasporto (sistemi di raffreddamento, vivai, riscaldatori, ecc.), come pure i recipienti di ricarica per tali equipaggiamenti e i recipienti da restituire, vuoti, non ripuliti, trasportati nello stesso carro; f) dei serbatoi a pressione fissi, vuoti, non ripuliti, che sono trasportati, a condizione che siano chiusi ermeticamente; g) dei gas contenuti nelle derrate alimentari o nelle bevande. 1.1.3.3. Esenzioni relative al trasporto dei carburanti liquidi Le disposizioni di questa direttiva non si applicano al trasporto del carburante contenuto nei serbatoi dei mezzi di trasporto e che serve per la loro propulsione o per il funzionamento dei loro equipaggiamenti specializzati (per esempio, equipaggiamenti frigoriferi.). La valvola situata tra il motore e il serbatoio delle motociclette e dei cicli a motore ausiliario, i cui serbatoi contengono carburante, deve essere chiusa durante il trasporto; inoltre, queste motociclette e cicli devono essere caricati in posizione verticale e in modo da prevenire la loro caduta. 1.1.3.4. Esenzioni relative a disposizioni speciali o alle merci pericolose imballate in quantità limitate 1.1.3.4.1. Alcune disposizioni speciali del capitolo 3.3 esentano parzialmente o totalmente il trasporto di specifiche merci pericolose dalle disposizioni di questa direttiva. L'esenzione si applica quando la disposizione speciale è indicata nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2 per le merci pericolose della rubrica in questione. 1.1.3.4.2. Alcune merci pericolose imballate in quantità limitate possono essere oggetto di esenzione a condizione che siano soddisfatte le condizioni del capitolo 3.4. NOTA Per i materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.1.2. 1.1.3.5. Esenzioni relative agli imballaggi vuoti non ripuliti Gli imballaggi vuoti, non ripuliti (compresi i GIR e i grandi imballaggi), che hanno contenuto materie delle classi 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 e 9, non sono soggetti alle disposizioni di questa direttiva qualora siano state prese misure appropriate al fine di eliminare gli eventuali pericoli. I pericoli sono considerati eliminati se sono state prese misure appropriate per eliminare tutti i pericoli delle classi da 1 a 9. 1.1.4. Applicabilità d'altre regolamentazioni 1.1.4.1. Generalità 1.1.4.1.1. L'ingresso di merci pericolose nel territorio degli Stati membri può essere oggetto di regolamentazioni o divieti imposti per motivi diversi dalla sicurezza durante il trasporto. Queste regolamentazioni o divieti devono essere pubblicati in forma appropriata. 1.1.4.2. Trasporti comportanti un percorso marittimo o aereo I colli, i contenitori, le cisterne mobili e i contenitori-cisterna, come pure i carri completi caricati con colli contenenti una sola merce pericolosa, che non soddisfano interamente le disposizioni d'imballaggio, d'imballaggio in comune, di marcatura e d'etichettatura dei colli o d'etichettatura sui carri e di segnalazione arancio di questa direttiva, ma che sono conformi alle disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO, sono ammessi al trasporto, comportante un percorso marittimo o aereo, alle seguenti condizioni: a) i colli devono recare marchi ed etichette di pericolo conformi alle disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO, se i marchi e le etichette non sono conformi a questa direttiva; b) si devono applicare le disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO per l'imballaggio in comune in un collo; c) per i trasporti comportanti un percorso marittimo, i contenitori, le cisterne mobili, i contenitori-cisterna, come pure i carri completi caricati con colli contenenti una sola merce pericolosa, se non sono muniti di etichette e marcati conformemente al capitolo 5.3 del presente allegato, devono essere muniti di etichette e marcati conformemente al capitolo 5.3 del Codice IMDG. Per le cisterne mobili e i contenitori-cisterna vuoti, non ripuliti, questa disposizione si applica fino al (e compreso il) successivo trasferimento ad un impianto di pulizia. Questa deroga non vale per le merci classificate come pericolose nelle classi da 1 a 8 di questa direttiva e considerate come non pericolose conformemente alle disposizioni applicabili del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO. NOTA Per quanto concerne la menzione nella lettera di vettura, cfr. 5.4.1.1.7, e, per il certificato di carico del contenitore, cfr. 5.4.2. 1.1.4.3. Utilizzazione delle cisterne mobili approvate per i trasporti marittimi Le cisterne mobili, che non soddisfano le disposizioni dei capitoli 6.7 o 6.8, ma che sono state costruite e approvate prima del 1° gennaio 2003 conformemente alle disposizioni del Codice IMDG (comprese le misure transitorie (Aggiornamento 29-98), possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2009 a condizione che esse rispondano alle disposizioni in materia di prove e controlli applicabili del Codice IMDG (Aggiornamento 29-98) e che le istruzioni indicate nelle colonne 12 e 13 del capitolo 3.2 del Codice IMDG (Aggiornamento 30-00) siano interamente soddisfatte. Esse potranno continuare ad essere utilizzate, dopo il 31 dicembre 2009, se rispondono alle disposizioni in materia di prove e controlli applicabili del Codice IMDG, ma a condizione che siano rispettate le istruzioni delle colonne (10) e (11) del capitolo 3.2 e del capitolo 4.2 del presente allegato. NOTA Per quanto concerne la menzione nella lettera di vettura, cfr. 5.4.1.1.8. 1.1.4.4. Traffico strada-rotaia Le merci pericolose possono anche essere trasportate in traffico strada-rotaia secondo le seguenti disposizioni. I veicoli stradali presentati al trasporto in traffico strada-rotaia, nonché il loro contenuto, devono soddisfare le disposizioni della direttiva 94/55/CE(4), come modificata dalla direttiva 2001/7/CE(5). Tuttavia non sono ammesse: - le materie esplosive della classe 1, del gruppo di compatibilità A (nn. ONU 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224, 0473); - le materie autoreattive della classe 4.1, per le quali è richiesta la regolazione di temperatura (nn. ONU da 3231 a 3240); - i perossidi organici della classe 5.2, per i quali è richiesta la regolazione di temperatura (nn. ONU da 3111 a 3120); - il triossido di zolfo della classe 8, puro almeno al 99,95 %, senza inibitore, trasportato in cisterne (n. ONU 1829). NOTA Per quanto concerne l'etichettatura dei carri portanti in traffico strada-rotaia, cfr. 5.3.1.3. Per quanto concerne la menzione nella lettera di vettura nonché le consegne scritte prescritte secondo il punto 5.4.3 dell'allegato A della direttiva 94/55/CE, cfr. 5.4.1.1.9. 1.1.4.5. Trasporto inoltrato con modalità diversa dalla trazione su rotaia 1.1.4.5.1. Se il carro effettuante un trasporto sottoposto alle disposizioni di questa direttiva è inoltrato su una parte del tragitto con una modalità diversa dalla trazione su rotaia, le regolamentazioni nazionali o internazionali che eventualmente disciplinano, su questa parte di tragitto, il trasporto di merci pericolose per il modo di trasporto utilizzato per l'inoltro del carro sono le sole applicabili durante tale parte del tragitto. 1.1.4.5.2. Gli Stati membri interessati possono convenire di applicare le disposizioni di questa direttiva per la parte di tragitto ove un carro è inoltrato con una modalità diversa dalla trazione su rotaia, con eventuali disposizioni supplementari, a meno che tali accordi tra gli Stati membri non contravvengano alle clausole delle convenzioni internazionali che regolano il trasporto di merci pericolose per il modo di trasporto utilizzato per l'inoltro del carro durante tale parte del tragitto. CAPITOLO 1.2 Definizioni e unità di misura 1.2.1. Definizioni NOTA 1. In questa sezione, figurano tutte le definizioni d'ordine generale o specifico. 2. I termini contenuti nelle definizioni di questa sezione e che sono oggetto di una definizione, sono in corsivo. in questa direttiva s'intende per: A acciaio di riferimento, un acciaio con una resistenza alla trazione di 370 N/mm2 e un allungamento alla rottura del 27 %; acciaio dolce, un acciaio con un limite minimo di resistenza alla rottura per trazione compreso tra 360 N/mm2 e 440 N/mm2; NOTA Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7. ADR, l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, compresi gli accordi particolari che sono stati firmati da tutti i paesi interessati al trasporto; aerosol, cfr. generatore di aerosol; autorità competente, la(le) autorità o ogni altro organismo(i) designato(i) come tale in ogni Stato e in ogni caso particolare dalla legislazione nazionale; B barile di legno, imballaggio di legno naturale, di sezione circolare, a pareti convesse, fabbricato con doghe e fondi e munito di cerchi; bobina (classe 1), dispositivo di plastica, di legno, di cartone, di metallo o di qualsiasi altro materiale appropriato, e formato da un asse centrale, con o senza pareti laterali ad ogni estremità dell'asse. Gli oggetti e le materie possono essere arrotolati sull'asse ed essere contenuti dalle pareti laterali; bombola, recipiente trasportabile a pressione, di capacità non superiore a 150 litri (cfr. anche pacco di bombole); C capacità massima, volume interno massimo dei recipienti o degli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e i GIR, espresso in m3 o in litri; capacità nominale del recipiente, il volume nominale espresso in litri della materia pericolosa contenuta nel recipiente. Per le bombole per gas compressi, la capacità nominale è la capacità in acqua della bombola; caricatore, l'impresa che carica le merci pericolose in un carro o in un grande contenitore; carico completo, ogni carico proveniente da un solo mittente al quale è riservato l'uso esclusivo di un grande contenitore e per il quale tutte le operazioni di carico e di scarico sono effettuate conformemente alle istruzioni del mittente o del destinatario; NOTA Il termine corrispondente per la classe 7 è "uso esclusivo", cfr. 2.2.7.2. carico massimo ammissibile (per i GIR flessibili), massa netta massima per la quale il GIR è progettato e che è autorizzato a trasportare; carro, un veicolo ferroviario non provvisto di mezzi di trazione, atto a circolare sulle sue ruote su strade ferrate e destinato a trasportare merci; carro-batteria, un carro comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e fissati in modo stabile al carro. Sono considerati come elementi di un carro-batteria: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole come pure le cisterne di capacità superiore a 450 litri per i gas della classe 2; carro-cisterna, un carro utilizzato per il trasporto di materie liquide, gassose, polverulente o granulari e comprendente una sovrastruttura, che comporta una o più cisterne ed i loro equipaggiamenti e un telaio munito dei suoi propri equipaggiamenti (di rotolamento, di sospensione, di urto, di trazione, freni e iscrizioni); NOTA I carri con cisterne amovibili sono considerati come carri-cisterna. carro completo, uso esclusivo di un carro, indipendentemente dal fatto che la capacità di carico del carro sia interamente utilizzata. NOTA Il termine corrispondente per la classe 7 è "uso esclusivo", cfr. 2.2.7.2. carro con copertone, un carro scoperto munito di un copertone per proteggere la merce caricata; carro coperto, un carro con pareti e tetto fissi o amovibili; carro scoperto, un carro con o senza pareti frontali o laterali la cui superficie di carico è aperta; cartuccia di gas, ogni recipiente non ricaricabile contenente, sotto pressione, un gas o una miscela di gas. Può essere munita o meno di valvola; cassa, imballaggio a pareti intere, rettangolari o poligonali, di metallo, di legno naturale, di legno compensato, di legno ricostituito, di cartone, di materia plastica o di altro materiale appropriato. Possono essere praticati piccole aperture per la manipolazione o l'apertura, o per rispondere ai criteri di classificazione, a condizione di non compromettere l'integrità dell'imballaggio durante il trasporto; cassa mobile, cfr. contenitore; cassa mobile cisterna, è considerata come un contenitore-cisterna; CGEM,, cfr. contenitore per gas ad elementi multipli; chiusura, dispositivo che serve a chiudere l'apertura di un recipiente; chiusura ermetica, cfr. cisterna chiusa ermeticamente; cisterna, un serbatoio, munito dei suoi equipaggiamenti di servizio e di struttura; NOTA Per le cisterne mobili, cfr. il capitolo 6.7. cisterna amovibile, una cisterna che, costruita per adattarsi ai dispositivi speciali del carro, non può tuttavia essere tolta se non dopo smontaggio dei suoi mezzi di fissaggio; cisterna chiusa ermeticamente, una cisterna le cui aperture sono chiuse ermeticamente e che è sprovvista di valvole di sicurezza, di dischi di rottura o di altri simili dispositivi di sicurezza. Una cisterna avente valvole di sicurezza precedute da un disco di rottura è considerata come chiusa ermeticamente. Sono tuttavia ammesse valvole per evitare una depressione inammissibile all'interno della cisterna, senza disco di rottura intercalato, se la cisterna non deve essere chiusa ermeticamente durante il trasporto conformemente alle disposizioni particolari applicabili del capitolo 4.3; cisterna fissa, una cisterna di capacità superiore a 1000 litri che è fissata in modo stabile su un carro (che diventa allora un carro-cisterna) o facente parte integrante del telaio di tale carro; cisterna mobile, una cisterna multimodale di capacità superiore a 450 litri conforme alle definizioni del capitolo 6.7 o del Codice IMDG, indicata da una istruzione di trasporto in cisterna mobile (Istruzione T) nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2; Codice IMDG, il Codice marittimo internazionale delle merci pericolose, regolamento di applicazione del Capitolo VII, Parte A, della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS), pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di Londra; collo, il prodotto finale dell'operazione di imballaggio, costituito dall'imballaggio o grande imballaggio o GIR, con il suo contenuto, e pronto per la spedizione. Il termine include i recipienti per gas come definiti nella presente sezione, come pure gli oggetti, che per la loro dimensione, massa o configurazione, possono essere trasportati non imballati o trasportati in culle, gabbie o dispositivi di movimentazione. Il termine non si applica alle merci trasportate alla rinfusa e alle materie trasportate in cisterne; NOTA Per le cisterne mobili, cfr. il capitolo 6.7. componente infiammabile (per gli aerosol e le cartucce di gas), un gas che è infiammabile in aria alla pressione normale, o materia o preparato sotto forma liquida il cui punto di infiammabilità è inferiore o uguale a 100 °C; contenitore, un dispositivo di trasporto (telaio o altro dispositivo analogo) - avente un carattere permanente ed essendo per tale fatto sufficientemente resistente per permettere il suo uso ripetuto; - appositamente concepito per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura del carico, per uno o più modi di trasporto; - munito di dispositivi che facilitino lo stivaggio e la movimentazione, in particolare durante il suo trasbordo da un mezzo di trasporto ad un altro; - concepito in modo da facilitare il riempimento e lo svuotamento (cfr. anche piccolo contenitore e grande contenitore). Una cassa mobile è un contenitore che, secondo la norma EN 283 (edizione 1991) presenta le seguenti caratteristiche: - ha una resistenza meccanica concepita unicamente per il trasporto su un carro o su un veicolo nel traffico terrestre o su nave traghetto; - non è impilabile; - può essere trasferita dal veicolo stradale su puntelli ed essere ricaricata mediante i propri mezzi a bordo del veicolo; NOTA Il termine contenitore non comprende né gli imballaggi convenzionali, né i GIR, né i contenitori-cisterna, né i carri. contenitore scoperto, un contenitore a tetto aperto o un contenitore di tipo piattaforma; contenitore chiuso, un contenitore totalmente chiuso, avente un tetto rigido, pareti laterali rigide, pareti di estremità (testate) rigide e un pavimento. Il termine comprende i contenitori a tetto apribile a condizione che il tetto sia chiuso durante il trasporto; contenitore-cisterna, un mezzo di trasporto rispondente alla definizione di contenitore e comprendente un serbatoio e degli equipaggiamenti, compresi quelli atti a consentire gli spostamenti del contenitore cisterna senza cambiamento di assetto, utilizzato per il trasporto di materie gassose, liquide, polverulente o granulari, e avente una capacità superiore a 0,45 m3 (450 litri). NOTA I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), che soddisfino le disposizioni del capitolo 6.5 non sono considerati come contenitori-cisterna. contenitore telonato, un contenitore aperto munito di un telone per proteggere la merce caricata; contenitore per gas ad elementi multipli (CGEM), un mezzo di trasporto comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e montati in un telaio. I seguenti elementi sono considerati come elementi di un CGEM: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole, come pure le cisterne per i gas della classe 2 aventi una capacità superiore a 0,45 m3 (450 litri); corpo, (per tutte le categorie di GIR diversi dai GIR compositi), recipiente propriamente detto, comprese le aperture e le chiusure, ad esclusione dell'equipaggiamento di servizio; CSC, la Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (Ginevra, 1972) così come aggiornata e pubblicata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), di Londra; D denominazione tecnica, chimica o biologica, una denominazione correntemente impiegata in manuali, periodici e testi scientifici e tecnici. I nomi commerciali non devono essere utilizzati a questo scopo; destinatario, il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest'ultimo è considerato come il destinatario ai sensi di questa direttiva. Se il trasporto si effettua senza contratto di trasporto, l'impresa che prende in carico le merci pericolose all'arrivo deve essere considerata come destinatario; dispositivo di collegamento con l'atmosfera comandato per sforzo, il dispositivo della cisterna a svuotamento dal basso che è collegato con la valvola interna e che è aperto solamente nelle normali condizioni di servizio durante le operazioni di carico e scarico per aerare la cisterna; dispositivo di movimentazione (per i GIR flessibili), ogni imbracatura, cinghia, anello, fibbia, o intelaiatura fissata al corpo del GIR o costituente la continuazione del materiale con il quale sono stati fabbricati; E equipaggiamento di servizio a) della cisterna: i dispositivi di riempimento, svuotamento, collegamento all'atmosfera, aerazione, sicurezza, riscaldamento e isolamento termico, come pure gli strumenti di misura; NOTA Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7. b) degli elementi di un carro-batteria o di un CGEM: i dispositivi di riempimento, svuotamento, compreso il tubo collettore, i dispositivi di sicurezza come pure gli strumenti di misura; c) di un GIR: i dispositivi di riempimento e di svuotamento e ogni dispositivo di decompressione o di aerazione, di sicurezza, di riscaldamento e di isolamento termico, come pure gli strumenti di misura; equipaggiamento di struttura a) della cisterna di un carro-cisterna: gli elementi di consolidamento, fissaggio, protezione, che sono interni o esterni al serbatoio b) della cisterna di un contenitore-cisterna, gli elementi di consolidamento, fissaggio, protezione o stabilità, che sono interni o esterni al serbatoio NOTA Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7. c) degli elementi di un carro-batteria o di un CGEM: gli elementi di consolidamento, fissaggio, protezione o stabilità, che sono interni o esterni al serbatoio o al recipiente, d) di un GIR (diverso dai GIR flessibili): gli elementi di consolidamento, fissaggio, movimentazione, protezione o stabilità del corpo (compresa la paletta di base per i GIR compositi con recipiente interno di plastica); F fodera, una guaina o un sacco situati all'interno, ma non formanti parte integrante, di un imballaggio, o di un grande imballaggio o di un GIR, compresi i mezzi di chiusura delle sue aperture; fusto, imballaggio cilindrico a fondo piatto o convesso, di metallo, cartone, materia plastica, legno compensato o altro materiale appropriato. Questa definizione comprende gli imballaggi aventi altre forme, per esempio gli imballaggi a sezione circolare con la parte superiore conica o gli imballaggi a forma di secchio. Non rientrano in questa definizione i barili di legno e le taniche; fusto a pressione, recipiente a pressione, saldato e trasportabile, di capacità superiore a 150 litri e non superiore a 1000 litri (per esempio recipiente cilindrico munito di cerchi di rotolamento, recipiente su pattini, recipiente in pacchi); G gabbia, un imballaggio esterno a pareti aperte; garanzia della conformità (materiali radioattivi), un programma sistematico di misure applicato da un'autorità competente e tendente a garantire che le disposizioni di questa direttiva siano rispettate nella pratica; garanzia della qualità, un programma sistematico di controlli e di ispezioni applicato da ogni organizzazione od organismo e tendente a dare una garanzia adeguata che le disposizioni di questa direttiva siano rispettate nella pratica; gas, una materia che: a) a 50 °C ha una tensione di vapore superiore a 300 kPa (3 bar); oppure b) è completamente gassosa a 20 °C alla pressione standard di 101,3 kPa. generatore d'aerosol, recipiente non ricaricabile di metallo, vetro o materia plastica contenente, sotto pressione un gas o una miscela di gas, con o senza liquido, o pasta o polvere, ed equipaggiato di un dispositivo di dispersione che permetta di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, sotto forma di schiuma, di pasta o di polvere, o allo stato liquido o gassoso gestore di un contenitore-cisterna, di una cisterna mobile o di un carro-cisterna, l'impresa in nome della quale il contenitore-cisterna, la cisterna mobile o il carro-cisterna è immatricolato o ammesso al traffico GIR (grande recipiente per il trasporto alla rinfusa), un imballaggio trasportabile rigido o flessibile diverso da quelli specificati al capitolo 6.1: a) avente un capacità: i) non superiore a 3 m3, per le materie solide e liquide dei gruppi di imballaggio II e III; ii) non superiore a 1,5 m3, per le materie solide del gruppo di imballaggio I imballate in GIR flessibili, di plastica rigida, compositi, di cartone o di legno; iii) non superiore a 3 m3, per le materie solide del gruppo di imballaggio I imballate in GIR metallici; iv) non superiore a 3 m3, per i materiali radioattivi della classe 7; b) concepito per una movimentazione meccanica; c) che possa resistere alle sollecitazioni prodotte durante la movimentazione e il trasporto secondo quanto previsto dalle prove specificate nel capitolo 6.5. NOTA 1. I contenitori-cisterna che sono conformi alle disposizioni del capitolo 6.7 o 6.8 non sono considerati come grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR). 2. I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) che soddisfano le disposizioni del capitolo 6.5 non sono considerati come contenitori ai sensi di questa direttiva. GIR composito con recipiente interno di plastica, un GIR composto d'elementi strutturali sotto forma d'involucro esterno rigido avvolgente un recipiente interno di plastica, e comprendente ogni equipaggiamento di servizio o altro equipaggiamento di struttura. È costruito in modo tale che, una volta assemblato, l'involucro esterno e il recipiente interno costituiscano un tutto indissociabile, ed è utilizzato come tale per le operazioni di riempimento, di stoccaggio, di trasporto o di svuotamento; GIR di cartone, un GIR composto di un corpo di cartone, con o senza coperchi superiore e inferiore indipendenti, di un rivestimento interno (ma non imballaggi interni), se necessario, e dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura appropriati; GIR di legno, un GIR composto di un corpo di legno, rigido o pieghevole, di un rivestimento interno (ma non imballaggi interni) e dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura appropriati; GIR di plastica rigida, un GIR composto di un corpo di plastica rigida, di un possibile equipaggiamento di struttura e di un equipaggiamento di servizio appropriato; GIR flessibile, un GIR composto di un corpo costituito da pellicola, da tessuto o da ogni altro materiale flessibile o ancora da combinazioni di materiali di tale genere, e di un rivestimento interno o fodera, se necessario, e dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura appropriati; GIR metallico, un GIR composto di un corpo metallico e dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura appropriati; GIR protetto (per i GIR metallici), un GIR munito di una protezione supplementare contro gli urti. Questa protezione può prendere, per esempio, la forma di una parete multistrato (costruzione "sandwich") o di una parete doppia, o di un'intelaiatura con involucro in treccia metallica; grande contenitore, a) un contenitore con un volume interno superiore a 3 m3; b) ai sensi della CSC, un contenitore di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia: i) di almeno 14 m2; oppure ii) di almeno 7 m2 se provvisto di blocchi d'angolo agli angoli superiori. NOTA Per i materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.2. grande imballaggio, un imballaggio consistente in un imballaggio esterno contenente degli oggetti o degli imballaggi interni e che a) è concepito per una movimentazione meccanica; b) ha una massa netta superiore a 400 kg o una capacità superiore a 450 litri, ma il cui volume non supera 3 m3. grande recipiente per il trasporto alla rinfusa, cfr GIR; gruppo d'imballaggio, ai fini dell'imballaggio, un gruppo al quale sono assegnate certe materie in funzione del grado di pericolo che presentano per il trasporto. I gruppi d'imballaggio hanno i seguenti significati che sono precisati nella Parte 2: gruppo d'imballaggio I: materie molto pericolose; gruppo d'imballaggio II: materie mediamente pericolose; gruppo d'imballaggio III: materie poco pericolose. NOTA Alcuni oggetti contenenti materie pericolose sono ugualmente assegnati ad un gruppo d'imballaggio. I imballaggio, recipiente e ogni altro elemento o materiale necessario per permettere al recipiente di svolgere la sua funzione di contenimento (cfr. anche grande imballaggio e GIR); NOTA Per i materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.2. imballaggio combinato, combinazione di imballaggi per il trasporto, costituita da uno o più imballaggi interni sistemati in un imballaggio esterno come prescritto a 4.1.1.5; NOTA L'"elemento interno" degli "imballaggi combinati" si definisce sempre "imballaggio interno" e non "recipiente interno". Una bottiglia di vetro è un esempio di "imballaggio interno". imballaggio composito (materia plastica), imballaggio costituito da un recipiente interno di materia plastica e da un imballaggio esterno (di metallo, cartone, legno compensato, ecc.). Una volta assemblato, quest'imballaggio rimane un elemento indissociabile e come tale è riempito, immagazzinato, spedito e vuotato; NOTA Cfr. Nota ad imballaggio composito (vetro, porcellana, grès) imballaggio composito (vetro, porcellana, grès), imballaggio costituito da un recipiente interno di vetro, porcellana o grès e da un imballaggio esterno (di metallo, legno, cartone, materia plastica, materia plastica espansa, ecc.). Una volta assemblato, quest'imballaggio rimane un elemento indissociabile e come tale è riempito, immagazzinato, spedito e vuotato; NOTA. L'"elemento interno" di un "imballaggio composito" si definisce normalmente "recipiente interno". Per esempio l'elemento interno di un imballaggio composito di tipo 6HA1 (materia plastica) è un "recipiente interno", poiché non è normalmente concepito per soddisfare una funzione di "contenimento" senza il suo "imballaggio esterno" e pertanto non si tratta dunque di un "imballaggio interno". imballaggio di soccorso, un imballaggio speciale conforme alle disposizioni applicabili del capitolo 6.1 nel quale sono sistemati colli di merci pericolose che sono stati danneggiati, che presentano difetti o che perdono, o merci pericolose che si sono sparse o disperse, per essere trasportate ai fini del loro recupero o eliminazione; imballaggio esterno; protezione esterna di un imballaggio composito o di un imballaggio combinato, con i materiali assorbenti, di riempimento e ogni altro elemento necessario per contenere e proteggere i recipienti interni o gli imballaggi interni; imballaggio intermedio, un imballaggio sistemato tra gli imballaggi interni, o gli oggetti, e un imballaggio esterno; imballaggio interno, imballaggio che deve essere munito di un imballaggio esterno per il trasporto imballaggio metallico leggero, imballaggio a sezione circolare, ellittica, rettangolare o poligonale (anche conica), come pure imballaggi con la parte superiore conica o a forma di secchio, di metallo (per esempio latta), avente uno spessore delle pareti inferiore a 0,5 mm, a fondo piatto o convesso, munito di una o più aperture e non previsto dalle definizioni date per il fusto e la tanica; imballaggio ricondizionato, un imballaggio, in particolare a) un fusto metallico i) ripulito affinché i materiali di costruzione ritrovino il loro aspetto iniziale, essendo stati rimossi tutti i contenuti, la corrosione interna ed esterna, i rivestimenti esterni e le etichette; ii) ripristinato nella sua forma e nel suo profilo originale, essendo state (se del caso) raddrizzate e rese stagne le aggraffature e sostituiti tutti i giunti di tenuta che non facciano parte integrante dell'imballaggio; e iii) ispezionato dopo la ripulitura ma prima di essere ridipinto; devono essere rifiutati gli imballaggi che presentino forellini visibili, una riduzione importante dello spessore del materiale, un affaticamento del metallo, filettature o chiusure danneggiate o altri importanti difetti. b) un fusto o una tanica di plastica i) ripulito per mettere a nudo i materiali di costruzione, dopo eliminazione d'ogni residuo del carico, dei rivestimenti esterni e delle etichette; ii) del quale sono stati sostituiti tutti i giunti che non facciano parte integrante dell'imballaggio; iii) ispezionato dopo la ripulitura; devono essere rifiutati gli imballaggi che presentano difetti visibili quali incisioni, piegature o fessure, filettature o chiusure danneggiate o altri difetti rilevanti. imballaggio ricostruito, un imballaggio, in particolare: a) un fusto metallico: i) risultante dalla produzione di un tipo d'imballaggio ONU che risponda alle disposizioni del capitolo 6.1 a partire da un tipo non conforme a queste disposizioni; ii) risultante della trasformazione di un tipo di imballaggio ONU che risponda alle disposizioni del capitolo 6.1 in un altro tipo conforme alle stesse disposizioni; oppure iii) del quale sono stati sostituiti alcuni elementi facenti parte integrante della struttura (come i coperchi non amovibili). b) un fusto di plastica: i) ottenuto dalla conversione di un tipo ONU in un altro tipo ONU (1H1 in 1H2, per esempio); oppure ii) del quale sono stati sostituiti alcuni elementi facenti parte integrante della struttura. I fusti ricostruiti sono sottoposti alle disposizioni del capitolo 6.1 che si applicano ai fusti nuovi dello stesso tipo; imballaggio riutilizzato, un imballaggio che, dopo esame, è stato riscontrato esente da difetti che possano indebolire la sua capacità di superare le prove funzionali; questa definizione include in particolare gli imballaggi che sono riempiti di nuovo con merci compatibili, identiche o analoghe, e trasportati all'interno di una catena di distribuzione controllata dal mittente del prodotto; imballaggio stagno alle polveri, imballaggio che non lascia passare contenuti secchi, comprese le materie solide finemente polverizzate prodotte durante il trasporto; imballatore, l'impresa che riempie le merci pericolose in imballaggi, compresi i grandi imballaggi e i GIR, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto; IMDG, cfr. Codice IMDG; impresa, ogni persona fisica, ogni persona morale con o senza scopo di lucro, ogni associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, come pure ogni organismo pubblico, che sia dotato di propria personalità giuridica o che dipenda da una autorità avente questa personalità; infrastruttura ferroviaria, le vie ferrate o le installazioni fisse, nella misura in cui queste sono necessarie alla circolazione dei veicoli ferroviari e alla sicurezza del traffico; Istruzioni Tecniche dell'ICAO, le Istruzioni Tecniche per la sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose, derivanti dall'Annesso 18 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago 1944), pubblicate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) di Montreal; L liquido, una materia che, a 50 °C, ha una tensione di vapore non superiore a 300 kPa (3 bar) e non è completamente gassosa a 20 °C alla pressione standard di 101,3 kPa e che: a) ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione uguale o inferiore a 20 °C ad una pressione di 101,3 kPa; oppure b) è liquida secondo il metodo di prova ASTM D 4359-90; oppure c) non è pastosa secondo i criteri applicabili alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) descritta al 2.3.4. NOTA È considerato come trasporto allo stato liquido ai sensi delle disposizioni per le cisterne: - il trasporto di liquidi secondo questa definizione; oppure - il trasporto di materie solide presentate al trasporto allo stato fuso. M Manuale delle prove e dei criteri, la terza edizione revisionata del Regolamento tipo dell'ONU relativo al trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri, pubblicata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/11/Rev.3) massa di un collo, si tratta, salvo indicazione contraria, della massa lorda del collo; massa lorda massima ammissibile, a) (per tutte le categorie di GIR diversi dai GIR flessibili) massa del corpo, del suo equipaggiamento di servizio, del suo equipaggiamento di struttura e del suo carico massimo autorizzato per il trasporto b) (per le cisterne), la tara della cisterna e il carico massimo autorizzato per il trasporto NOTA Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7 massa netta massima, massa netta massima del contenuto di un imballaggio unico o massa combinata massima degli imballaggi interni e del loro contenuto, espressa in kg; materiali plastici riciclati, materiali recuperati da imballaggi industriali usati che siano stati puliti e preparati per il riciclaggio; merci pericolose, le materie e oggetti il cui trasporto è vietato secondo questa direttiva o autorizzato unicamente in certe condizioni; mittente, l'impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, il mittente secondo questo contratto è considerato come mittente; N n.a.s., cfr. rubrica n.a.s. n. ONU, il numero di identificazione a quattro cifre delle materie e oggetti estratto dal Regolamento tipo dell'ONU; P pacco di bombole, insieme trasportabile di bombole, collegate tra loro con un tubo collettore e mantenute solidamente assemblate; piccolo contenitore, un contenitore con volume interno di almeno 1,0 m3 e non superiore a 3,0 m3; NOTA Per i materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.2. pressione di calcolo, una pressione convenzionale almeno uguale alla pressione di prova, che può superare di molto o di poco la pressione di servizio in relazione al grado di pericolo presentato dalla merce trasportata, e che serve unicamente a determinare lo spessore delle pareti del serbatoio, indipendentemente dalla presenza di dispositivi di rinforzo esterni ed interni; NOTA Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7. pressione di prova, valore massimo della pressione effettiva che si esercita durante la prova di pressione della cisterna; NOTA Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7. pressione di riempimento, la pressione massima effettivamente sviluppata nella cisterna al momento del riempimento sotto pressione; pressione di svuotamento, la pressione massima effettivamente sviluppata nella cisterna al momento dello svuotamento sotto pressione; pressione massima di servizio (pressione manometrica) il più alto tra i tre seguenti valori: a) valore massimo della pressione effettiva ammessa nella cisterna durante un'operazione di riempimento (pressione di riempimento massima ammessa); b) valore massimo della pressione effettiva autorizzata nella cisterna durante un'operazione di svuotamento (pressione di svuotamento massima ammessa); c) pressione manometrica effettiva a cui il serbatoio è sottoposto dal suo contenuto (compresi i gas estranei che può contenere) alla temperatura massima di servizio; Salvo disposizioni particolari prescritte nel capitolo 4.3 il valore numerico della pressione di servizio (pressione manometrica) non deve essere inferiore alla tensione di vapore (pressione assoluta) della materia di riempimento a 50 °C. Per le cisterne munite di valvole di sicurezza (con o senza dischi di rottura) la pressione massima di servizio (pressione manometrica) deve essere uguale alla pressione prescritta per il funzionamento di tali valvole; NOTA Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7. prova di tenuta, una prova di tenuta di una cisterna, di un imballaggio o di un GIR, come pure dell'equipaggiamento o dei dispositivi di chiusura; NOTA Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7. punto d'infiammabilità, la più bassa temperatura di un liquido alla quale i suoi vapori formano con l'aria una miscela infiammabile; R reazione pericolosa, a) una combustione e/o uno sviluppo considerevole di calore; b) l'emanazione di gas infiammabili, asfissianti, comburenti e/o tossici; c) la formazione di materie corrosive; d) la formazione di materie instabili; e) un pericoloso aumento della pressione (solamente per le cisterne); recipiente, involucro di contenimento destinato a ricevere o a contenere materie o oggetti, compresi i mezzi di chiusura quali essi siano. Questa definizione non si applica ai serbatoi; NOTA I tipi di recipienti per i gas della classe 2 sono le bombole, i tubi, i fusti a pressione, i recipienti criogenici e i pacchi di bombole. recipiente (per la classe 1), una cassa, una bottiglia, una scatola, un fusto, una giara e un tubo come pure i loro mezzi di chiusura quali essi siano, utilizzati come imballaggio interno o intermedio; recipiente criogenico, recipiente trasportabile isolato termicamente per i gas liquefatti refrigerati di capacità non superiore a 1000 litri; recipiente di piccola capacità contenente gas: cfr. cartuccia di gas; recipiente interno, recipiente che deve essere munito di un imballaggio esterno per soddisfare la sua funzione di contenimento; recipiente interno rigido (per i GIR compositi), un recipiente che conserva la sua forma quando è vuoto senza che le chiusure siano al loro posto e senza il sostegno dell'involucro esterno. Qualsiasi recipiente interno che non è "rigido" deve essere considerato come "flessibile"; Regolamento tipo dell'ONU, il Regolamento tipo allegato all'undicesima edizione revisionata delle Raccomandazioni relative al trasporto di merci pericolose pubblicata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/1/Rev.11); riempitore, l'impresa che riempie con merci pericolose una cisterna (carro-cisterna, carro con cisterne amovibili, cisterna mobile, contenitore-cisterna o un carro-batteria o CGEM), e/o un carro, un grande contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto alla rinfusa; rifiuti, materie, soluzioni, miscele o oggetti per i quali non è previsto il riutilizzo, ma che sono trasportati per essere ritrattati, smaltiti in una discarica o eliminati per incenerimento o con altro metodo; rubrica collettiva, un gruppo definito di materie o di oggetti (cfr. 2.1.1.2, B, C e D); rubrica n.a.s. (non altrimenti specificata), una rubrica collettiva alla quale possono essere assegnate materie, miscele, soluzioni o oggetti, che: a) non sono nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2; e b) presentano proprietà chimiche, fisiche e/o pericolose che corrispondono alla classe, al codice di classificazione, al gruppo di imballaggio e alla denominazione della rubrica n.a.s.; S sacco, imballaggio flessibile di carta, di pellicola di materia plastica, di materia tessile, di tessuto o di altro materiale appropriato; scatole a gas sotto pressione, cfr. generatore d'aerosol; serbatoio, l'involucro che contiene le materie (comprese le aperture e i relativi mezzi di chiusura); NOTA 1. Questa definizione non si applica ai recipienti. 2. Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7. solido; a) una materia che ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione superiore a 20 °C ad una pressione di 101,3 kPa; oppure b) una materia che non è liquida secondo il metodo di prova ASTM D 4359-90 oppure è pastosa secondo i criteri applicabili alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) descritta al 2.3.4; sovrimballaggio, un involucro utilizzato da uno stesso mittente per contenere uno o più colli e farne una unità di più facile movimentazione e stivaggio durante il trasporto. Esempi di sovrimballaggi: a) un piatto di carico, come una paletta sulla quale più colli sono sistemati o impilati e fissati mediante una striscia di plastica, una pellicola termoretraibile o stirabile o mediante altri mezzi adeguati; oppure b) un imballaggio esterno di protezione come una cassa o una gabbia; spedizione, uno o più colli, o un carico di merci pericolose presentate al trasporto da un mittente; T tanica, un imballaggio di metallo o di materia plastica, di sezione rettangolare o poligonale, munito di una o più aperture; TDAA, la più bassa temperatura alla quale si può produrre una decomposizione autoaccelerata per una materia nell'imballaggio così come utilizzato durante il trasporto. Le metodologie per determinare la TDAA e gli effetti del riscaldamento sotto confinamento si trovano nel Manuale di prove e criteri, seconda Parte; temperatura di controllo, temperatura massima alla quale il perossido organico o la materia autoreattiva possono essere trasportati in sicurezza; temperatura di decomposizione autoaccelerata, cfr. TDAA; temperatura d'emergenza, la temperatura alla quale devono essere messe in atto procedure d'emergenza quando si ha una deficienza del sistema di regolazione di temperatura; NOTA Questa definizione non si applica ai gas della classe 2. tessuto di plastica (per i GIR flessibili), materiale confezionato a partire da strisce o monofili di plastica appropriata, stirati per trazione; traffico strada-rotaia, il trasporto di veicoli stradali caricati su carri; trasportatore, l'impresa che effettua il trasporto con o senza contratto di trasporto; trasporto, il cambiamento di luogo delle merci pericolose, comprese le soste richieste dalle condizioni di trasporto e la sosta delle merci pericolose nei carri, cisterne e contenitori, richiesta dalle condizioni del traffico prima, durante e dopo il cambiamento di luogo. La presente definizione comprende ugualmente la sosta temporanea intermedia delle merci pericolose ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto (trasbordo). Quanto specificato si applica a condizione che i documenti di trasporto dai quali risultano il luogo di spedizione e il luogo di ricezione siano presentati a richiesta e a condizione che i colli e le cisterne non siano aperti durante la sosta intermedia, salvo a fini di controllo da parte delle autorità competenti; trasporto alla rinfusa, il trasporto di materie solide o di oggetti non imballati in carri o contenitori; questo termine non si applica né alle merci che sono trasportate come colli, né alle materie che sono trasportate in cisterne; tubo (classe 2), una grande bombola a pressione trasportabile, senza saldatura, di capacità superiore a 150 litri e non superiore a 5000 litri; V valvola di depressione, un dispositivo a molla sensibile alla pressione, funzionante automaticamente, per proteggere la cisterna da una depressione interna inammissibile; valvola di sicurezza, un dispositivo a molla sensibile alla pressione, funzionante automaticamente, per proteggere la cisterna da una sovrapressione interna inammissibile; vassoio (classe 1), un foglio di metallo, di plastica, di cartone o di qualsiasi altro materiale appropriato, sistemato negli imballaggi interni, intermedi o esterni e che permette un raggruppamento serrato in tali imballaggi. La superficie del vassoio può essere predisposta in modo che gli imballaggi o gli oggetti possano essere inseriti, mantenuti in posizione sicura e separati gli uni dagli altri; 1.2.2. Unità di misura 1.2.2.1. >SPAZIO PER TABELLA> 1.2.2.2. Salvo indicazione esplicita contraria, in questa direttiva il segno "%" rappresenta: a) per le miscele di materie solide o di materie liquide, nonché per le soluzioni e per le materie solide bagnate con un liquido: la massa indicata in percentuale rapportata alla massa totale della miscela, della soluzione o della materia solida bagnata; b) per le miscele di gas compressi, nel caso di riempimento a pressione: il volume indicato in percentuale rapportato al volume totale della miscela gassosa; nel caso di riempimento in massa, la massa indicata in percentuale rapportata alla massa totale della miscela; c) per le miscele di gas liquefatti nonché di gas disciolti sotto pressione: la parte di massa indicata in percentuale rapportata alla massa totale della miscela. 1.2.2.3. Le pressioni d'ogni genere concernenti i recipienti (per esempio: pressione di prova, pressione interna, pressione d'apertura delle valvole di sicurezza) sono sempre indicate come pressione manometrica (eccesso di pressione rispetto alla pressione atmosferica); invece la pressione di vapore è sempre espressa come pressione assoluta. 1.2.2.4. Quando in questa direttiva è indicato un grado di riempimento per i recipienti, esso si riferisce sempre ad una temperatura delle materie di 15 °C, a meno che non sia indicata un'altra temperatura. CAPITOLO 1.3 Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose 1.3.1. Campo d'applicazione Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono ricevere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose. NOTA Per quanto concerne la formazione del consulente alla sicurezza, cfr. 1.8.3. 1.3.2. Natura della formazione La formazione deve avere la seguente forma, in relazione alle responsabilità e funzioni della persona interessata. 1.3.2.1. Formazione di base Il personale si deve familiarizzare con le disposizioni generali delle disposizioni relative al trasporto di merci pericolose. 1.3.2.2. Formazione specifica Il personale deve ricevere una formazione dettagliata, direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, alle disposizioni delle regolamentazioni relative al trasporto di merci pericolose. Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporta un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere informato delle disposizioni relative agli altri modi di trasporto. 1.3.2.3. Formazione in materia di sicurezza Questa formazione deve coprire i rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose in misura proporzionata ai rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico. La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale alla movimentazione in condizioni di sicurezza e alle procedure d'emergenza. 1.3.2.4. Formazione per la classe 7 Per quanto riguarda la classe 7, il personale deve ricevere una formazione appropriata sui rischi radiologici connessi, e sulle precauzioni da prendere per limitare la propria esposizione e quella d'altre persone che potrebbero subire gli effetti delle sue azioni. 1.3.3. Documentazione Una descrizione dettagliata di tutta la formazione ricevuta deve essere conservata dal datore di lavoro e dal dipendente e deve essere verificata all'atto di una nuova assunzione. Questa formazione deve essere completata periodicamente mediante corsi d'aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella regolamentazione. CAPITOLO 1.4 Obblighi di sicurezza degli operatori 1.4.1. Misure generali di sicurezza 1.4.1.1. Gli operatori che hanno responsabilità nel trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, in relazione alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se del caso, di minimizzare i loro effetti. Essi devono, in ogni caso, rispettare le disposizioni di questa direttiva per quanto li concerne. 1.4.1.2. Quando la sicurezza della popolazione rischia di essere messa direttamente in pericolo, gli operatori devono avvisare immediatamente i servizi d'emergenza e mettere a loro disposizione le informazioni richieste ai fini dell'intervento. 1.4.1.3. Questa direttiva può precisare alcuni obblighi per i differenti operatori. Se uno Stato membro ritiene che ciò non comporti alcuna diminuzione di sicurezza, esso può trasferire nella sua legislazione gli obblighi di un operatore ad uno o più altri operatori, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui a 1.4.2 e 1.4.3. Le disposizioni di cui a 1.2.1, 1.4.2 e 1.4.3 relative alle definizioni degli operatori e dei loro rispettivi obblighi non devono modificare le disposizioni di diritto nazionale concernenti le conseguenze giuridiche (penalità, responsabilità, ecc.) derivanti dal fatto che l'operatore in questione è, per esempio, una persona morale, una persona fisica, una persona che lavora in proprio, un datore di lavoro o un dipendente. 1.4.2. Obblighi dei principali operatori 1.4.2.1. Mittente 1.4.2.1.1. Il mittente di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni di questa direttiva. Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare: a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente a questa direttiva; b) fornire al trasportatore informazioni e dati, e, se necessario, le lettere di vettura e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3; c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e cisterne (carri-cisterna, carri-batteria, carri con cisterne amovibili, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti da questa direttiva; d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione; e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (carri-cisterna, carri-batteria, carri con cisterne amovibili, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM), o i carri, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene. 1.4.2.1.2. Nel caso in cui il mittente faccia ricorso ai servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle disposizioni di questa direttiva. Egli può tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 a), b), c) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori. 1.4.2.1.3. Quando il mittente agisce per un terzo, questi deve segnalare per iscritto al mittente che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi. 1.4.2.2. Trasportatore 1.4.2.2.1. Nell'ambito del 1.4.1, il trasportatore, che accetta alla partenza le merci per il trasporto, deve in particolare, mediante campionamenti rappresentativi: a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente a questa direttiva; b) assicurarsi che la documentazione prescritta sia allegata alla lettera di vettura e inoltrata; c) assicurarsi visivamente che il carro e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.; d) assicurarsi che la data della prossima prova per i carri-cisterna, carri-batteria, carri con cisterne amovibili, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM non sia stata superata; e) verificare che i carri non siano sovraccaricati; f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni prescritte per i carri; Ciò deve essere fatto sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del carro o dei contenitori e, se del caso, del carico. Le disposizioni di questo paragrafo sono ritenute soddisfatte se è applicato il punto 5 della Fiche UIC 471-3. 1.4.2.2.2. Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 a), b), e) ed f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori. 1.4.2.2.3. Se il trasportatore constata un'infrazione alle disposizioni di questa direttiva di cui a 1.4.2.2.1 non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità. 1.4.2.2.4. Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione. Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La/le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto. Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l'assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste autorità che non gli è stato segnalato dal mittente il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue. 1.4.2.3. Destinatario 1.4.2.3.1. Il destinatario ha l'obbligo di non differire, se non per motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che le disposizioni di questa direttiva che a lui si riferiscono siano rispettate. Nell'ambito del 1.4.1, egli deve in particolare: a) effettuare nei casi previsti da questa direttiva la pulizia e la prescritta decontaminazione dei carri e dei contenitori; b) assicurarsi che i carri e i contenitori interamente scaricati e puliti, degassificati e decontaminati, non portino più le etichette e la segnalazione arancio. Un carro o un contenitore deve essere restituito o riutilizzato solo se sono rispettate le disposizioni di cui sopra. 1.4.2.3.2. Nel caso in cui il destinatario faccia ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate affinché sia garantito che le disposizioni del 1.4.2.3.1 sono rispettate. 1.4.3. Obblighi degli altri operatori Gli altri operatori e i loro obblighi sono indicati qui di seguito in modo non esaustivo. Gli obblighi di questi altri operatori derivano dalla sezione 1.4.1, nella misura in cui essi sappiano o avrebbero dovuto sapere che i loro compiti si esercitano nell'ambito di un trasporto assoggettato a questa direttiva. 1.4.3.1. Caricatore 1.4.3.1.1. Nell'ambito del 1.4.1, il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi: a) consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente a questa direttiva; b) verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l'imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non è più a tenuta, e se c'è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti; c) osservare le condizioni relative al carico e alla movimentazione quando carica merci pericolose in un carro, in un grande contenitore o in un piccolo contenitore; d) osservare le disposizioni relative all'etichettatura e alla segnalazione arancio del carro o del grande contenitore quando consegna direttamente le merci pericolose al trasportatore; e) osservare, quando carica i colli, i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel carro o nel grande contenitore, come pure le disposizioni concernenti la separazione dalle derrate alimentari, da altri oggetti di consumo o da alimenti per animali. 1.4.3.1.2. Il caricatore può tuttavia, nel caso del 1.4.3.1.1 a), d) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori. 1.4.3.2. Imballatore Nell'ambito del 1.4.1, l'imballatore deve in particolare osservare: a) le disposizioni relative alle condizioni d'imballaggio, alle condizioni d'imballaggio in comune e, b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le disposizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli. 1.4.3.3. Riempitore Nell'ambito del 1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti obblighi: Hij a) assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico; b) assicurarsi che la data della prossima prova per i carri-cisterna, carri-batteria, carri con cisterne amovibili, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM non sia stata superata; c) riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne; d) rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose in compartimenti contigui; e) rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile o la massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità per la materia che dovrà riempire la cisterna; f) verificare, dopo il riempimento della cisterna, verificare la tenuta dei dispositivi di chiusura; g) assicurarsi che nessun residuo pericoloso della materia di riempimento aderisca all'esterno delle cisterne che lui stesso ha riempito; h) assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le prescritte etichette e la segnalazione arancio siano apposte conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui carri, sui grandi contenitori e sui piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa; i) rispettare, prima e dopo il riempimento con gas liquefatti dei carri-cisterna, le relative e specifiche disposizioni di controllo specifiche. 1.4.3.4. Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile Nell'ambito del 1.4.1, il gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile deve in particolare: a) assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alla costruzione, all'equipaggiamento, alle prove e alla marcatura; b) assicurare che la manutenzione delle cisterne e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo che garantisca che il contenitore-cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni di questa direttiva, fino alla prova successiva; c) effettuare un controllo eccezionale quando la sicurezza del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente. 1.4.3.5. Gestore di un carro-cisterna Nell'ambito del 1.4.1, il gestore di un carro-cisterna deve in particolare: a) assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alla costruzione, all'equipaggiamento, alle prove e alla marcatura; b) assicurare che la manutenzione delle cisterne e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo che garantisca che il carro-cisterna, sottoposto alle normali condizioni di esercizio, risponda alle disposizioni di questa direttiva, fino alla prova successiva; c) effettuare un controllo eccezionale quando la sicurezza della cisterna o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente. CAPITOLO 1.5 Deroghe 1.5.1. Deroghe temporanee 1.5.1.1. Al fine di adattare le disposizioni di questa direttiva allo sviluppo tecnico ed industriale, le autorità competenti degli Stati membri possono convenire direttamente tra loro di autorizzare alcuni trasporti sul loro territorio in deroga temporanea alle disposizioni di questa direttiva, a condizione tuttavia che la sicurezza non sia compromessa. Queste deroghe temporanee devono essere comunicate dall'autorità che ha preso l'iniziativa alla Commissione. NOTA L'"accordo speciale" secondo 1.7.4 non è considerato come una deroga temporanea secondo la presente sezione. 1.5.1.2. La durata della deroga temporanea non deve superare cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. La deroga temporanea termina automaticamente al momento dell'entrata in vigore di una pertinente modifica a questa direttiva. 1.5.1.3. I trasporti in conformità a deroghe temporanee sono trasporti secondo questa direttiva. 1.5.2. Spedizioni militari Per le spedizioni militari, vale a dire le spedizioni di materie e oggetti della classe 1 appartenenti alle forze armate o per le quali le forze armate sono responsabili, si applicano disposizioni di deroga [cfr. 5.2.1.5, 5.2.2.1.8, 5.3.1.1.2, 5.4.1.2.1 f) e 7.2.4 disposizione speciale W2]. CAPITOLO 1.6 Misure transitorie 1.6.1. Generalità 1.6.1.1. Le materie e oggetti di questa direttiva possono essere trasportati fino al 31 dicembre 2002 secondo le disposizioni di questa direttiva loro applicabili fino al 30 giugno 2001. NOTA 1. Per quanto concerne la dicitura nella lettera di vettura, cfr. 5.4.1.1.12. 2. Per le misure transitorie di deroga che si applicano al trasporto di materie della classe 7, cfr. 1.6.6.4. 1.6.1.2. Le etichette di pericolo, che fino al 31 dicembre 1998 erano conformi ai modelli prescritti a tale data, possono essere utilizzate fino al loro esaurimento. 1.6.1.3. Le materie e oggetti della classe 1, appartenenti alle forze armate di uno Stato membro, imballati prima del 1o gennaio 1990 conformemente alle disposizioni del RID(6) in vigore all'epoca, possono essere trasportati dopo il 31 dicembre 1989, a condizione che gli imballaggi siano intatti e che siano dichiarate nella lettera di vettura come merci militari imballate prima del 1o gennaio 1990. Devono comunque essere rispettate le altre disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1990 per questa classe. 1.6.1.4. Le materie e oggetti della classe 1 imballati tra il 1o gennaio 1990 e il 31 dicembre 1996 conformemente alle disposizioni del RID(7) in vigore all'epoca, possono essere trasportati dopo il 31 dicembre 1996, a condizione che gli imballaggi siano intatti e che siano dichiarate nella lettera di vettura come merci della classe 1 imballate tra il 1o gennaio 1990 e il 31 dicembre 1996. 1.6.1.5. I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) che sono stati costruiti secondo le disposizioni dei marginali 405 (5) e 555 (3) applicabili a partire dal 1o gennaio 1999, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni dei marginali 405 (5) e 555 (3) applicabili a partire dal 1o gennaio 1999, possono essere ancora utilizzati. 1.6.2. Recipienti per la classe 2 1.6.2.1. I recipienti costruiti prima del 1o gennaio 1997, e che non sono conformi alle disposizioni di questa direttiva applicabili a partire dal 1o gennaio 1997, ma il cui trasporto era autorizzato secondo le disposizioni di questa direttiva applicabili fino al 31 dicembre 1996 possono ancora essere trasportati dopo questa data a condizione che soddisfino le disposizioni per gli esami periodici delle istruzioni di imballaggio P200 e P203. 1.6.2.2. Le bombole secondo la definizione al 1.2.1, che hanno subito un esame iniziale o un esame periodico prima del 1o gennaio 1997, possono essere trasportate vuote, non ripulite, senza etichette, fino alla data del loro prossimo riempimento o del loro prossimo esame periodico. 1.6.3. Carri-cisterna e carri-batteria 1.6.3.1. I carri-cisterna, costruiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni applicabili a partire dal 1o ottobre 1978, possono essere mantenuti in servizio se gli equipaggiamenti del serbatoio soddisfano le disposizioni del capitolo 6.8. Lo spessore delle pareti del serbatoio, ad esclusione dei serbatoi destinati al trasporto dei gas liquefatti refrigerati della classe 2, deve corrispondere almeno ad una pressione di calcolo di 0,4 MPa (4 bar) (pressione manometrica) per l'acciaio dolce o di 200 kPa (2 bar) (pressione manometrica) per l'alluminio e le leghe di alluminio. 1.6.3.2. Le prove periodiche per i carri-cisterna mantenuti in servizio conformemente alle disposizioni transitorie devono essere eseguite secondo le disposizioni del 6.8.2.4 e 6.8.3.4 e le disposizioni particolari corrispondenti alle diverse classi. Se le precedenti disposizioni non prescrivevano una pressione di prova più elevata, è sufficiente una pressione di prova di 200 kPa (2 bar) (pressione manometrica) per l'alluminio e le leghe d'alluminio. 1.6.3.3. I carri-cisterna che soddisfano le disposizioni transitorie del 1.6.3.1 e 1.6.3.2 possono essere utilizzati fino al 30 settembre 1998, per il trasporto delle merci pericolose per le quali sono stati approvati. Questo periodo transitorio non si applica né ai carri-cisterna destinati al trasporto di materie della classe 2, né ai carri-cisterna il cui spessore della parete e gli equipaggiamenti soddisfano le disposizioni del capitolo 6.8. 1.6.3.4. I carri-cisterna costruiti prima del 1o gennaio 1988 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1987 ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1988, possono essere ancora utilizzati. Questa disposizione si applica anche ai carri-cisterna che non recano l'indicazione del materiale del serbatoio secondo il marginale 1.6.1 dell'Appendice XI a partire dal 1o gennaio 1988. 1.6.3.5. I carri-cisterna costruiti prima del 1o gennaio 1993, secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1992 ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1993, possono essere ancora utilizzati. 1.6.3.6. I carri-cisterna che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1995, secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1994, ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1995, possono essere ancora utilizzati. 1.6.3.7. I carri-cisterna destinati al trasporto di materie liquide infiammabili aventi un punto di infiammabilità superiore a 55 °C, ma non superiore a 61 °C, che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997 secondo le disposizioni dei marginali 1.2.7, 1.3.8 e 3.3.3 dell'Appendice XI applicabili fino al 31 dicembre 1996 ma che non sono conformi alle disposizioni di questi marginali applicabili a partire dal 1o gennaio 1997, possono essere ancora utilizzati. 1.6.3.8. I carri-cisterna, i carri-batteria, i carri con cisterne amovibili destinati al trasporto di materie della classe 2, che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997, potranno recare la marcatura conforme alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre1996 fino alla prossima prova periodica. 1.6.3.9. I carri-cisterna destinati al trasporto delle materie con i seguenti nn. ONU: 1092, 1098, 1106, 1135, 1143, 1181, 1182, 1198, 1199, 1228, 1238, 1239, 1251, 1289, 1297, 1545, 1569, 1591, 1593, 1595, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1647, 1669, 1693, 1695, 1701, 1702, 1710, 1730, 1731, 1737, 1738, 1742, 1743, 1750, 1751, 1752, 1754, 1758, 1792, 1796, 1808, 1809, 1810, 1817, 1818, 1826, 1827, 1828, 1834, 1836, 1837, 1838, 1846, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1897, 1916, 1986, 1988, 1992, 2016, 2017, 2022, 2023, 2051, 2076, 2248, 2258, 2260, 2264, 2267, 2276, 2279, 2285, 2295, 2310, 2321, 2322, 2337, 2357, 2361, 2407, 2438, 2443, 2444, 2477, 2478, 2482, 2484, 2485, 2487, 2488, 2504, 2515, 2516, 2518, 2521, 2526, 2529, 2530, 2558, 2589, 2604, 2606, 2610, 2611, 2619, 2644, 2646, 2653, 2664, 2667, 2684, 2685, 2686, 2688, 2692, 2729, 2733, 2734, 2745, 2746, 2748, 2810, 2811, 2831, 2841, 2872, 2879, 2924, 2927, 2928, 2929, 3023, 3071, 3080, 3142, 3143, 3145, 3246, 3248, 3265, 3277 e 3279, che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1995 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1994, ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1995, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2002. 1.6.3.10. I carri-cisterna costruiti prima del 1o gennaio 1995, che erano previsti per il trasporto delle materie con n. ONU 3256 ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1995, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004. 1.6.3.11. I carri-cisterna che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre1996, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1997, possono essere ancora utilizzati. 1.6.3.12. I carri-cisterna destinati al trasporto di piperidina n. ONU 2401 che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1999 secondo le disposizioni del marginale 3.2.3 dell'Appendice XI applicabili fino al 31 dicembre 1998, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1999, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2009. 1.6.3.13. I carri-cisterna che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997, previsti per il trasporto di materie con n. ONU 3257 ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1997 possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2006. 1.6.3.14. I carri-cisterna che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1999 secondo le disposizioni del marginale 5.3.6.3 dell'Appendice XI applicabili fino al 31 dicembre 1998 ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni del marginale 5.3.6.3 dell'Appendice XI applicabili a partire dal 1o gennaio 1999, possono essere ancora utilizzati. 1.6.3.15. I carri-cisterna destinati al trasporto delle materie con i seguenti nn. ONU: 1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 e 3290, che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1997 possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004. 1.6.3.16. (riservato) 1.6.3.17. I carri-cisterna che non soddisfano le disposizioni dell'ultima frase del marginale 1.2.8.5 dell'Appendice XI applicabile a partire dal 1o luglio 2000, possono essere ancora utilizzati fino alla prossima prova, ma non oltre il 30 giugno 2004. 1.6.3.18. I carri-cisterna e i carri-batteria che sono stati costruiti prima del 1o luglio 2001 ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o luglio 2001, possono essere ancora utilizzati. L'assegnazione dei codici cisterna nell'approvazione del prototipo e le pertinenti marcature devono essere effettuate prima del 1o luglio 2009. 1.6.4. Contenitori-cisterna e CGEM 1.6.4.1. I contenitori-cisterna costruiti prima del 1o gennaio 1988 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1987, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1o gennaio 1988, possono essere ancora utilizzati. 1.6.4.2. I contenitori-cisterna costruiti prima del 1o gennaio 1993 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1992, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1o gennaio 1993, possono essere ancora utilizzati. 1.6.4.3. I contenitori-cisterna costruiti prima del 1o gennaio 1995 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1994, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1o gennaio 1995, possono essere ancora utilizzati. 1.6.4.4. I contenitori-cisterna destinati al trasporto di materie liquide infiammabili aventi un punto di infiammabilità superiore a 55 °C ma non superiore a 61 °C, che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997 secondo le disposizioni dei marginali 1.2.7, 1.3.8 e 3.3.3 dell'Appendice X applicabili fino al 31 dicembre 1996, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni di tali marginali applicabili a partire dal 1o gennaio 1997, possono essere ancora utilizzati. 1.6.4.5. I contenitori-cisterna destinati al trasporto di materie della classe 2, che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997, potranno recare la marcatura conforme alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996 fino alla prossima prova periodica. 1.6.4.6. I contenitori-cisterna che erano previsti per il trasporto di materie del n. ONU 3256, costruiti prima del 1o gennaio 1995, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1995, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2002. 1.6.4.7. I contenitori-cisterna che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni dei marginali 3.3.3 e 3.3.4 dell'Appendice X applicabili a partire dal 1o gennaio 1997, possono essere ancora utilizzati. 1.6.4.8. I contenitori-cisterna che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1999 secondo le disposizioni del 5.3.6.3 dell'Appendice X applicabili fino al 31 dicembre 1998, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni del 5.3.6.3 dell'Appendice X applicabili a partire dal 1o gennaio 1999, possono essere ancora utilizzati. 1.6.4.9. I contenitori-cisterna destinati al trasporto di piperidina n. ONU 2401, che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1999 secondo le disposizioni del marginale 3.2.3 dell'Appendice X applicabili fino al 31 dicembre 1998, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1999, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2003. 1.6.4.10. I contenitori-cisterna, costruiti prima del 1o gennaio 1997, che erano stati previsti per il trasporto di materie con n. ONU 3257, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1o gennaio 1997 possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004. 1.6.4.11. I contenitori-cisterna destinati al trasporto di materie dei seguenti nn. ONU: 1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 e 3290, che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1o gennaio 1997, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2001. 1.6.4.12. I contenitori-cisterna e CGEM, che sono stati costruiti prima del 1o luglio 2001 secondo le disposizioni applicabili fino al 30 giugno 2001 ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1o luglio 2001 possono essere ancora utilizzati. L'assegnazione dei codici cisterna nell'approvazione del prototipo e le pertinenti marcature devono essere effettuate prima del 1o luglio 2006. 1.6.5. (riservato) 1.6.6. Classe 7 1.6.6.1. Colli non richiedenti l'approvazione del modello da parte dell'autorità competente in accordo alle Edizioni 1985 e 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Collezione Sicurezza n. 6) I colli esenti, i colli industriali Tipo IP-1, Tipo IP-2 e Tipo IP-3 e i colli di Tipo A, per i quali non era prevista l'approvazione del modello da parte dell'autorità competente e che soddisfano le disposizioni delle Edizioni 1985 o 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Collezione Sicurezza n. 6), possono continuare ad essere usati subordinatamente al programma obbligatorio di garanzia della qualità in accordo con le disposizioni del 1.7.3 e ai limiti di attività e alle restrizioni sui materiali del 2.2.7.7. Ogni imballaggio modificato, a meno che non sia accresciuto il livello di sicurezza, o fabbricato dopo il 31 dicembre 2003, deve soddisfare le disposizioni di questa direttiva. I colli preparati per il trasporto non più tardi del 31 dicembre 2003 in accordo con le Edizioni 1985 o 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi possono continuare ad essere trasportati. I colli preparati per il trasporto dopo questa data devono soddisfare le disposizioni di questa direttiva. 1.6.6.2. Colli approvati sulla base delle Edizioni del 1973, 1973 (Aggiornata), 1985 e 1985 (Aggiornata 1990), della Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Collezione Sicurezza n. 6) 1.6.6.2.1. Gli imballaggi fabbricati secondo un modello di collo approvato dall'autorità competente sulla base delle Edizioni 1973 o 1973 (Aggiornata) della Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Collezione Sicurezza n. 6), possono continuare ad essere utilizzati subordinatamente: all'approvazione multilaterale del modello di collo; al programma obbligatorio di garanzia della qualità in accordo con le disposizioni applicabili enunciate al 1.7.3; ai limiti di attività e alle restrizioni sui materiali enunciate al 2.2.7.7. Non è permesso l'inizio di nuove fabbricazioni di imballaggi di questo genere. Le modifiche al modello dell'imballaggio o alla natura o alla quantità dei contenuti radioattivi autorizzati, le quali, secondo quanto stabilito dall'autorità competente, avrebbero un'influenza significativa per la sicurezza, devono soddisfare le disposizioni di questa direttiva. In conformità alle disposizioni del 5.2.1.7.5, un numero di serie deve essere attribuito ed apposto all'esterno d'ogni imballaggio. 1.6.6.2.2. Gli imballaggi fabbricati secondo un modello di collo approvato dall'autorità competente sulla base delle Edizioni 1985 o 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Collezione Sicurezza n. 6), possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2003, subordinatamente: al programma obbligatorio di garanzia della qualità in accordo con le disposizioni del 1.7.3; ai limiti di attività e restrizioni sui materiali del 2.2.7.7. Dopo questa data l'uso può continuare con la condizione, addizionale, dell'approvazione multilaterale del modello di collo. Le modifiche al modello dell'imballaggio o alla natura o alla quantità dei contenuti radioattivi autorizzati, le quali, come stabilito dall'autorità competente, avrebbero un'influenza significativa per la sicurezza, devono soddisfare completamente le disposizioni di questa direttiva. Tutti gli imballaggi per i quali la costruzione inizi dopo il 31 dicembre 2006 devono soddisfare completamente le disposizioni di questa direttiva. 1.6.6.3. Materiale radioattivo sotto forma speciale approvato sulla base delle Edizioni 1973, 1973 (Aggiornata), 1985 e 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Collezione Sicurezza n. 6) Il materiale radioattivo sotto forma speciale fabbricato secondo un modello che ha ricevuto una approvazione unilaterale da parte dell'autorità competente sulla base delle Edizioni 1973, 1973 (Aggiornata), 1985 o 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Collezione Sicurezza n. 6) può continuare ad essere usato quando sia in conformità con il programma obbligatorio di garanzia della qualità in accordo ai requisiti del 1.7.3. Tutto il materiale radioattivo sotto forma speciale fabbricato dopo il 31 dicembre 2003 deve soddisfare completamente le disposizioni di questa direttiva. 1.6.6.4. Misure transitorie generali per il trasporto dei materiali della classe 7 Per il trasporto dei materiali della classe 7, le misure transitorie del 1.6.1.1 sono applicabili solo fino al 31 dicembre 2001, salvo per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni dei capitoli 1.4 e 1.8, per i quali le misure transitorie rimangono applicabili fino al 31 dicembre 2002. CAPITOLO 1.7 Disposizioni generali concernenti la classe 7 1.7.1. Generalità 1.7.1.1. Questa direttiva stabilisce requisiti di sicurezza che forniscono un accettabile livello di controllo dei rischi da radiazioni, da criticità e termici per le persone, i beni e l'ambiente, che sono associati al trasporto di materiale radioattivo. Questi requisiti si basano sulla Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (ST-1), AIEA, Vienna, (1996). Materiale esplicativo del documento ST-1 è riportato nel documento "Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material" (ST2), AIEA, Vienna (da pubblicare). 1.7.1.2. L'obiettivo di questa direttiva è quello di proteggere le persone, i beni e l'ambiente dagli effetti delle radiazioni nel corso del trasporto di materiale radioattivo. Questa protezione viene assicurata attraverso: a) il confinamento dei contenuti radioattivi; b) il controllo dei livelli di radiazione esterni; c) la prevenzione della criticità; e d) la prevenzione di danneggiamenti causati dal calore. Questi requisiti sono soddisfatti in primo luogo applicando un approccio graduale, sia ai limiti dei contenuti dei colli e dei carri che al livello di prestazioni riguardanti i modelli di collo, in relazione ai rischi associati ai contenuti radioattivi. In secondo luogo essi sono soddisfatti imponendo requisiti sul progetto, sulle modalità operative dei colli e sulla manutenzione degli imballaggi, tenendo conto della natura dei contenuti radioattivi. Infine essi sono soddisfatti dalla richiesta di controlli amministrativi e, quando necessario, dall'approvazione delle autorità competenti. 1.7.1.3. Questa direttiva si applica al trasporto di materiale radioattivo per ferrovia, incluso il trasporto che è accessorio all'uso del materiale radioattivo. Il trasporto comprende tutte le operazioni e le condizioni associate che coinvolgono il movimento di materiale radioattivo; queste includono il progetto, la fabbricazione, la manutenzione ed il ripristino dell'imballaggio e la preparazione, la spedizione, il carico, il trasporto incluso l'immagazzinamento in transito, lo scarico e la ricezione alla destinazione finale del materiale radioattivo e dei colli. Per i requisiti previsti da questa direttiva si applica un approccio graduale che è caratterizzato da tre livelli generali di severità: a) condizioni regolari di trasporto (assenza d'incidenti); b) condizioni normali di trasporto (incidenti minori); c) condizioni incidentali di trasporto. 1.7.2. Programma di protezione dalle radiazioni 1.7.2.1. Per il trasporto di materiale radioattivo deve essere stabilito un Programma di protezione dalle radiazioni consistente in un insieme di disposizioni sistematiche, il cui scopo è di fare in modo che le misure di protezione dalle radiazioni siano debitamente prese in considerazione. 1.7.2.2. La natura e l'estensione delle misure da impiegare nel Programma devono essere correlate all'entità e alla probabilità delle esposizioni alle radiazioni. Il programma deve incorporare le disposizioni del 1.7.2.3 e 1.7.2.4, CW33 (1.1) e (1.4) del 7.5.11, come pure le pertinenti procedure d'intervento in caso d'emergenza. I documenti del Programma devono essere disponibili, a richiesta, per le ispezioni dell'autorità competente interessata. 1.7.2.3. Nel trasporto, la protezione e la sicurezza devono essere ottimizzate in modo tale che il livello delle dosi individuali, il numero delle persone esposte, e la probabilità di incorrere nell'esposizione siano mantenute basse per quanto ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali, e che le dosi alle persone siano al di sotto dei limiti di dose applicabili. Un approccio strutturato e sistematico deve essere adottato e si deve tenere conto delle interazioni fra il trasporto ed altre attività. 1.7.2.4. Per le esposizioni professionali derivanti dalle attività di trasporto, dove è stato valutato che la dose effettiva: a) è probabilmente inferiore a 1 mSv per anno: non sono richieste né speciali modalità di lavoro né dettagliati monitoraggi né programmi di valutazione o registrazione della dose; b) è probabilmente compresa tra 1 e 6 mSv per anno: deve essere condotto o un programma di valutazione della dose attraverso un monitoraggio dell'ambiente di lavoro o un monitoraggio individuale; c) è probabilmente superiore a 6 mSv per anno: deve essere condotto un monitoraggio individuale. Quando viene effettuato un monitoraggio dell'ambiente di lavoro o un monitoraggio individuale, devono essere mantenute appropriate registrazioni. 1.7.3. Garanzia della qualità Programmi di garanzia della qualità, basati su norme nazionali, internazionali o altre norme che siano accettati dall'autorità competente, devono essere stabiliti ed applicati per la progettazione, la costruzione, le prove, la documentazione, l'uso, la manutenzione e l'ispezione di tutto il materiale radioattivo sotto forma speciale, del materiale radioattivo a bassa dispersione e dei colli e per le operazioni di trasporto e di immagazzinamento durante il transito, per assicurare la conformità con le disposizioni applicabili di questa direttiva. La certificazione che le specifiche del modello sono state pienamente soddisfatte deve essere disponibile per l'autorità competente. Il fabbricante, il mittente o l'utilizzatore deve essere preparato a fornire assistenza per le ispezioni dell'autorità competente durante la costruzione e l'uso, ed a dimostrare ad ogni autorità competente interessata che: a) i metodi di costruzione ed i materiali usati sono in accordo con le specifiche del modello approvate; e b) tutti gli imballaggi sono periodicamente ispezionati, e, se necessario, riparati e mantenuti in buone condizioni, così che essi continuino a soddisfare tutte le specifiche e i requisiti applicabili, anche dopo un uso ripetuto. Quando l'approvazione da parte dell'autorità competente è richiesta, tale approvazione deve tenere conto dell'adeguatezza del programma di garanzia della qualità. 1.7.4. Accordo speciale 1.7.4.1. Per accordo speciale, s'intende l'insieme delle disposizioni approvate dall'autorità competente, con le quali le consegne che non soddisfino tutti i requisiti di questa direttiva applicabili ai materiali radioattivi possano comunque essere trasportate. NOTA L'accordo speciale non è considerato come una deroga temporanea ai sensi di 1.5.1. 1.7.4.2. Le consegne per le quali è impossibile la conformità con ogni disposizione applicabile alla classe 7 non devono essere trasportate se non per accordo speciale. A condizione che l'autorità competente abbia verificato che la conformità con le disposizioni di questa direttiva è impossibile e che i requisiti standard di sicurezza stabiliti da questa direttiva sono stati soddisfatti attraverso metodi alternativi o altre disposizioni, l'autorità competente può approvare le operazioni di trasporto per accordo speciale per una singola o per una serie pianificata di spedizioni. Il livello complessivo di sicurezza nel corso del trasporto deve essere almeno equivalente a quello che si sarebbe avuto se tutti i requisiti applicabili fossero stati soddisfatti. Per spedizioni internazionali di questo tipo deve essere richiesta un'approvazione multilaterale. 1.7.5. Materiali radioattivi con altre proprietà pericolose In aggiunta alle proprietà radioattive e fissili, ogni altra caratteristica di pericolosità dei contenuti del collo, come esplosività, infiammabilità, piroforicità, tossicità chimica e corrosività, deve essere tenuta in conto nella documentazione, etichettatura, marcatura, segnaletica, deposito in transito, segregazione e trasporto, in modo da essere conforme alle pertinenti disposizioni di questa direttiva applicabili alle merci pericolose. CAPITOLO 1.8 Misure di controllo e altre misure di supporto per l'osservanza delle disposizioni di sicurezza 1.8.1. Controlli amministrativi delle merci pericolose 1.8.1.1. Le autorità competenti degli Stati membri possono in qualsiasi momento, sul loro territorio nazionale, effettuare controlli a campione per verificare se sono rispettate le disposizioni relative al trasporto di merci pericolose. Questi controlli devono tuttavia essere effettuati senza mettere in pericolo le persone, i beni e l'ambiente e senza perturbare in maniera significativa il servizio ferroviario. 1.8.1.2. Gli operatori del trasporto di merci pericolose (capitolo 1.4) devono, nell'ambito dei loro rispettivi obblighi, fornire senza indugio alle autorità competenti e ai loro rappresentanti le informazioni necessarie per effettuare i controlli. 1.8.1.3. Le autorità competenti possono ugualmente, allo scopo di effettuare controlli presso le installazioni delle imprese che operano nel trasporto di merci pericolose (capitolo 1.4), procedere ad ispezioni, consultare i documenti necessari e prelevare campioni di merci pericolose o d'imballaggi per procedere al loro esame, a condizione che questo non costituisca un pericolo per la sicurezza. Gli operatori del trasporto di merci pericolose (capitolo 1.4) devono rendere accessibili, per il controllo, i carri, gli elementi dei carri, come pure le attrezzature e gli equipaggiamenti, nella misura in cui questo è possibile e ragionevole. Essi possono, se lo stimano necessario, designare una persona dell'impresa per accompagnare il rappresentante dell'autorità competente. 1.8.1.4. Se le autorità competenti costatano che non sono rispettate le disposizioni di questa direttiva, esse possono vietare la spedizione o interrompere il trasporto fino a che non si sia posto rimedio ai difetti constatati, oppure prescrivere altre misure appropriate. L'immobilizzazione si può fare sul posto o in altro luogo scelto dall'autorità per motivi di sicurezza. Queste misure non devono perturbare in maniera significativa il servizio ferroviario. 1.8.2. Reciproca assistenza amministrativa 1.8.2.1. Gli Stati membri si accordano vicendevolmente per una reciproca assistenza amministrativa per l'applicazione di questa direttiva. 1.8.2.2. Quando uno Stato membro è portato a ritenere che la sicurezza del trasporto di merci pericolose sul suo territorio è compromessa a seguito di infrazioni molto gravi o ripetute, commesse da un'impresa avente la sede nel territorio di un altro Stato membro, deve segnalare queste infrazioni alle autorità competenti dell'altro Stato membro. Le autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio sono state constatate infrazioni molto gravi, possono richiedere alle autorità competenti dello Stato membro, sul cui territorio l'impresa ha la sua sede, di prendere le appropriate misure contro il o i contravvenenti. La trasmissione di dati a carattere personale è ammessa soltanto se necessaria per perseguire infrazioni molto gravi o ripetute. 1.8.2.3. Le autorità che sono state interessate comunicano alle autorità competenti dello Stato membro, sul cui territorio sono state constatate le infrazioni, le misure prese, se necessario, nei confronti dell'impresa. 1.8.3. Consulente per la sicurezza(8) 1.8.3.1. Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose per ferrovia, oppure operazioni di carico, scarico, riempimento o imballaggio connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti",incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività. 1.8.3.2. Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese: a) le cui attività riguardano trasporti di merci pericolose effettuati con mezzi di trasporto di proprietà o sotto la responsabilità delle forze armate, ovvero b) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni carro, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.1 e 2.2.7.1.2 come pure ai capitoli 3.3. e 3.4; ovvero c) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi. 1.8.3.3. Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le seguenti: - verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose; - consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose; - provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali. I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività in questione dell'impresa: - le procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle merci pericolose trasportate; - le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate; - le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico; - il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione e la registrazione di tale formazione; - l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico; - l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico; - l'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi; - la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori; - la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d'istruzioni dettagliate; - l'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci; - l'attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni; - l'attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alle operazioni di carico e scarico. 1.8.3.4. La funzione di consulente può essere svolta anche dal capo dell'impresa, da una persona che svolge altre mansioni nell'impresa o da una persona non appartenente a quest'ultima, purché l'interessato sia effettivamente in grado di svolgere i compiti di consulente. 1.8.3.5. Ogni impresa interessata comunica, se ne è richiesta, all'autorità competente o all'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro, l'identità del proprio consulente. 1.8.3.6. Quando, nel corso di un trasporto o di un'operazione di carico o di scarico effettuati dall'impresa interessata, si sia verificato un incidente che abbia arrecato danni alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente provvede alla redazione di una relazione d'incidente destinata alla direzione dell'impresa, o, se del caso, ad un'autorità pubblica locale, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili allo scopo. Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla direzione dell'impresa che potrebbero essere richieste ai sensi d'altre regolamentazioni internazionali o nazionali 1.8.3.7. Il consulente deve essere titolare di un certificato di formazione professionale valido per il trasporto per ferrovia. Tale certificato è rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro. 1.8.3.8. Per ottenere il certificato, il candidato deve ricevere una formazione e superare un esame riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro. 1.8.3.9. Obiettivo fondamentale della formazione è quello di fornire al candidato una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili ai vari modi di trasporto, nonché dei compiti definiti a 1.8.3.3. 1.8.3.10. Het examen wordt door de bevoL'esame è organizzato dall'autorità competente o da un organismo da essa approvato.egde autoriteit of door een door deze autoriteit aangewezen exameninstituut ten uitvoer gelegd. La designazione dell'organismo avviene in forma scritta. Tale approvazione può avere durata limitata e si basa sui seguenti criteri: - competenza dell'organismo; - specifiche delle modalità d'esame proposte dall'organismo; - misure volte a garantire l'imparzialità degli esami; - indipendenza dell'organismo da qualsiasi persona fisica o giuridica che impiega consulenti. 1.8.3.11. L'esame ha lo scopo di verificare se i candidati possiedono il livello di conoscenze necessarie per esercitare le funzioni di consulente per la sicurezza previste al 1.8.3.3, e per ottenere il certificato previsto al 1.8.3.7, e deve vertere almeno sulle seguenti materie: a) la conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose e la conoscenza delle principali cause di incidenti; b) Nationale bepalingen en beple disposizioni previste dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:alingen van internationale verdragen, met name inzake: - la classificazione delle merci pericolose (procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele, struttura della lista delle materie, classi di merci pericolose e principi di classificazione, natura delle merci pericolose trasportate, proprietà fisico-chimiche e tossicologiche delle merci pericolose); - le disposizioni generali per gli imballaggi, per le cisterne e i contenitori-cisterna (tipo, codice, marcatura, costruzione, prove, controlli iniziali e periodici); - la marcatura, l'etichettatura, la segnalazione arancio (le iscrizioni e le etichette di pericolo dei colli, apposizione ed eliminazione delle etichette di pericolo sui carri e della segnalazione arancio); - i particolari nella lettera di vettura (informazioni richieste); - il modo di invio, le restrizioni alla spedizione (carro completo, carico completo, trasporto alla rinfusa, trasporto in grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa, trasporto in contenitori, trasporto in cisterne fisse o amovibili); - il trasporto di passeggeri; - i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune; - la separazione delle merci; - le limitazioni dei quantitativi trasportati e le quantità esenti; - la movimentazione e lo stivaggio (carico e scarico, grado di riempimento, stivaggio e separazione); - la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico; - l'equipaggio e la formazione professionale; - i documenti di bordo (lettere di vettura, copia di tutte le deroghe, altri documenti); - gli scarichi operativi o le perdite accidentali di sostanze inquinanti; - i requisiti relativi alle attrezzature di trasporto. 1.8.3.12. L'esame consiste in una prova scritta che può essere completata da un esame orale. La prova scritta consiste in due parti: a) al candidato viene sottoposto un questionario contenente al minimo 20 domande a risposta libera che vertono almeno sulle materie previste nell'elenco riportato al 1.8.3.11. Tuttavia, è possibile utilizzare domande a scelta multipla: in tal caso, due domande a scelta multipla equivalgono ad una domanda a risposta libera. Tra dette materie deve essere attribuita particolare importanza alle seguenti: - misure generali di prevenzione e di sicurezza, - classificazione delle merci pericolose, - condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne, i contenitori-cisterna, i carri-cisterna, ecc., - marcature ed etichette di pericolo, - informazioni che devono figurare nella lettera di vettura, - movimentazione e stivaggio del carico, - formazione professionale dell'equipaggio, - documenti di bordo e lettere di vettura, - requisiti relativi alle attrezzature di trasporto. b) a ciascun candidato viene assegnato lo studio di un caso in relazione ai compiti descritti al 1.8.3.3; questa prova è volta a dimostrare che il candidato è in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza. 1.8.3.13. Gli Stati membri possono disporre che i candidati, che intendono lavorare per imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, siano esaminati solo nelle materie pertinenti alla loro attività. I suddetti tipi di merci sono i seguenti: - classe 1; - classe 2; - classe 7; - classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en 9; - nn. ONU 1202, 1203 e 1223 (prodotti petroliferi). Il certificato previsto al 1.8.3.7 deve indicare chiaramente che la sua validità è circoscritta ai tipi di merci pericolose di cui al presente paragrafo e sui quali il consulente è stato esaminato, alle condizioni definite in 1.8.3.12. 1.8.3.14. L'autorità competente, o l'organismo, mantiene aggiornata una raccolta delle domande che sono state incluse nell'esame. 1.8.3.15. Il certificato previsto al 1.8.3.7 deve essere redatto conformemente al modello figurante al 1.8.3.18 e deve essere riconosciuto da tutti gli Stati membri. 1.8.3.16. Il certificato è valido per un periodo di cinque anni. La validità del certificato è automaticamente rinnovata per cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente la scadenza del suo certificato, ha seguito un corso di aggiornamento o superato un esame di controllo, riconosciuti dall'autorità competente. 1.8.3.17. Le disposizioni da 1.8.3.1 a 1.8.3.16 si considerano soddisfatte se sono state messe in atto le disposizioni della direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose(9) e della direttiva 2000/18/CE del Consiglio del 17 aprile 2000 relativa alle disposizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose(10). 1.8.3.18. Certificato di formazione per i consulenti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose >PIC FILE= "L_2004121IT.003401.TIF"> 1.8.4. (riservato) 1.8.5. Notifica degli eventi che coinvolgono merci pericolose 1.8.5.1. Se avviene un grave incidente o un evento imprevisto durante il trasporto delle merci pericolose sul territorio di uno Stato membro, il trasportatore, ed eventualmente il gestore dell'infrastruttura, hanno l'obbligo di sottoporre un rapporto all'autorità competente dello Stato membro interessato. 1.8.5.2. (riservato) CAPITOLO 1.9 Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti 1.9.1. Le autorità competenti degli Stati membri possono vietare, oppure sottoporre a particolari condizioni, il trasporto di certe merci pericolose su itinerari presentanti rischi particolari e localizzati. Le autorità competenti devono, nella misura del possibile, fissare itinerari sostitutivi da utilizzare per questi itinerari vietati o sottoposti a particolari condizioni. 1.9.2. Gli Stati membri stabiliscono, se necessario, condizioni uniformi per le misure citate al 1.8.5.1 e per quelle concernenti la comunicazione agli Stati, come pure ai trasportatori e ai gestori dell'infrastruttura. Parte 2 CLASSIFICAZIONE CAPITOLO 2.1 Disposizioni generali 2.1.1. Introduzione 2.1.1.1. Le materie e gli oggetti di questa direttiva sono raggruppati nelle seguenti classi: Classe 1 Materie e oggetti esplosivi Classe 2 Gas Classe 3 Liquidi infiammabili Classe 4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea Classe 4.3 Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili Classe 5.1 Materie comburenti Classe 5.2 Perossidi organici Classe 6.1 Materie tossiche Classe 6.2 Materie infettanti Classe 7 Materiali radioattivi Classe 8 Materie corrosive Classe 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi 2.1.1.2. Ogni rubrica delle differenti classi è assegnata ad un n. ONU. I tipi di rubriche utilizzati sono i seguenti: A. Rubriche individuali per materie ed oggetti ben definiti, comprese le rubriche riguardanti sostanze con più isomeri, per esempio: N. ONU 1090 ACETONE N. ONU 1104 ACETATI DI AMILE N. ONU 1194 NITRITO DI ETILE IN SOLUZIONE B. Rubriche generiche per gruppi ben definiti di materie ed oggetti, che non siano rubriche n.a.s., per esempio: N. ONU 1133 ADESIVI N. ONU 1266 PRODOTTI PER PROFUMERIA N. ONU 2757 PESTICIDA CARBAMMATO, SOLIDO, TOSSICO N. ONU 3101 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO C. Rubriche n.a.s. specifiche riguardanti gruppi di materie ed oggetti aventi una natura chimica o tecnica particolare, non altrimenti specificati, per esempio: N. ONU 1477 NITRATI INORGANICI, N.A.S. N. ONU 1987 ALCOLI, N.A.S. D. Rubriche n.a.s. generiche riguardanti gruppi di materie ed oggetti aventi una o più proprietà pericolose, non altrimenti specificati, per esempio: N. ONU 1325 SOLIDO ORGANICO, INFIAMMABILE, N.A.S. N. ONU 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. Le rubriche B, C e D sono definite come rubriche collettive. 2.1.1.3. Ai fini dell'imballaggio alcune materie possono essere assegnate a gruppi d'imballaggio in funzione del grado di pericolo che presentano. I gruppi d'imballaggio hanno i seguenti significati: Gruppo d'imballaggio I: Materie molto pericolose Gruppo d'imballaggio II: Materie mediamente pericolose Gruppo d'imballaggio III: Materie debolmente pericolose 2.1.2. Principi di classificazione 2.1.2.1. Le merci pericolose contemplate dal titolo di una classe sono definite in base alle loro proprietà, in accordo con la sottosezione 2.2.x.1 della classe corrispondente. L'assegnazione di una merce pericolosa ad una classe e ad un gruppo d'imballaggio si effettua secondo i criteri enunciati nella stessa sottosezione 2.2.x.1. L'attribuzione di uno o più rischi sussidiari ad una materia o ad un oggetto pericoloso si effettua secondo i criteri della classe o delle classi corrispondenti a questi rischi, così come menzionati nella o nelle appropriate sottosezioni 2.2.x.1. 2.1.2.2. Tutte le rubriche di merci pericolose sono elencate nella Tabella A del capitolo 3.2 nell'ordine del loro n. ONU. Questa tabella contiene le informazioni rilevanti per le merci riportate, come la denominazione, la classe, il o i gruppi d'imballaggio, la o le etichette da apporre, le disposizioni d'imballaggio e di trasporto. NOTA: Nella Tabella B del capitolo 3.2 è riportata una lista alfabetica di queste rubriche. 2.1.2.3. Le merci pericolose elencate o definite nelle sottosezioni 2.2.x.2 d'ogni classe non sono ammesse al trasporto. 2.1.2.4. Le merci pericolose non nominativamente menzionate, vale a dire quelle che non figurano come rubrica individuale nella Tabella A del capitolo 3.2 e che non sono né elencate né definite in una delle sottosezioni 2.2.x.2 sopra indicate, devono essere assegnate alla classe pertinente secondo le procedure della sezione 2.1.3. Inoltre deve essere determinato, se del caso, il rischio sussidiario e, se del caso, il gruppo d'imballaggio. Una volta stabilita la classe, il rischio sussidiario, se del caso, e il gruppo d'imballaggio, deve essere determinato il pertinente n. ONU. Gli alberi delle decisioni, indicati nelle sottosezioni 2.2.x.3 (lista delle rubriche collettive) alla fine d'ogni classe, indicano i parametri rilevanti per scegliere la rubrica collettiva appropriata (n. ONU). In ogni caso, si deve scegliere, secondo la gerarchia indicata nel 2.1.1.2 dalle lettere B, C e D, la rubrica collettiva più specifica corrispondente alle proprietà della materia o dell'oggetto. Se la materia o l'oggetto non possono essere classificati sotto le rubriche di tipo B o C secondo 2.1.1.2, allora ed allora soltanto, essi devono essere classificati sotto una rubrica di tipo D. 2.1.2.5. Sulla base delle procedure di prova del capitolo 2.3 e dei criteri riportati nelle sottosezioni 2.2.x.1 delle diverse classi, quando specificati, si può concludere che una materia, soluzione o miscela di una certa classe, nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, non soddisfa i criteri di tale classe. In questo caso si assume che la materia, soluzione o miscela non appartenga a tale classe. 2.1.2.6. Ai fini della classificazione, le materie, il cui punto di fusione o punto iniziale di fusione è uguale o inferiore a 20 °C ad una pressione di 101,3 kPa, devono essere considerate come liquide. Una materia viscosa per la quale non può essere definito uno specifico punto di fusione deve essere sottoposta alla prova ASTM D 4359-90 o alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) prescritta al 2.3.4. 2.1.3. Classificazione di materie, comprese le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti), non nominativamente menzionate 2.1.3.1. Le materie, comprese le soluzioni e miscele, non nominativamente menzionate, devono essere classificate in funzione del loro grado di pericolo secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi. Il o i pericoli presentati da una materia devono essere determinati in base alle sue caratteristiche fisiche e chimiche e alle sue proprietà fisiologiche. Si deve tenere ugualmente conto di queste caratteristiche e proprietà quando, tenuto conto dell'esperienza, ne deriva una classificazione più severa. 2.1.3.2. Una materia non nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, e presentante un solo pericolo, deve essere classificata nella classe pertinente in una rubrica collettiva figurante nella sottosezione 2.2.x.3 della suddetta classe. 2.1.3.3. Una soluzione o una miscela contenente solo una materia pericolosa nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, con una o più materie non pericolose, deve essere classificata come la materia pericolosa elencata nominativamente salvo che: a) la soluzione o la miscela sia specificatamente elencata nella Tabella A del capitolo 3.2; oppure b) risulti chiaramente dalle indicazioni della rubrica applicabile a tale materia pericolosa che essa è unicamente applicabile alla materia pura o tecnicamente pura; oppure c) la classe, lo stato fisico o il gruppo d'imballaggio della soluzione o della miscela siano differenti da quelli della materia pericolosa. Nei casi b) o c), la soluzione o la miscela deve essere classificata, come una materia non nominativamente menzionata, nella classe corrispondente in una rubrica collettiva prevista nella sottosezione 2.2.x.3 della suddetta classe tenendo conto dei rischi sussidiari eventualmente presentati, salvo che non soddisfi i criteri di nessuna classe, nel qual caso non è sottoposta alle disposizioni di questa direttiva. 2.1.3.4. Le soluzioni e miscele contenenti una delle materie nominativamente menzionate qui di seguito devono sempre essere classificate nella stessa rubrica della materia che contengono, purché non presentino le caratteristiche di pericolo indicate al 2.1.3.5: - Classe 3 n. ONU 1921 PROPILENIMMINA STABILIZZATA; n. ONU 2481 ISOCIANATO DI ETILE; n. ONU 3064 NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA, con più del 1 % ma non più del 5 % di nitroglicerina. - Classe 6.1 n. ONU 1051 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3 % d'acqua; n. ONU 1185 ETILENIMMINA STABILIZZATA; n. ONU 1259 NICHELTETRACARBONILE; n. ONU 1613 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA (ACIDO CIANIDRICO IN SOLUZIONE ACQUOSA) contenente al massimo il 20 % di cianuro d'idrogeno; n. ONU 1614 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3 % d'acqua e assorbito da un materiale poroso inerte; n. ONU 1994 FERROPENTACARBONILE; n. ONU 2480 ISOCIANATO DI METILE; n. ONU 3294 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ALCOLICA contenente al massimo il 45 % di cianuro d'idrogeno. - Classe 8 n. ONU 1052 FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO; n. ONU 1744 BROMO oppure n. ONU 1744 BROMO IN SOLUZIONE; n. ONU 1790 ACIDO FLUORIDRICO in soluzione contenente più dell'85 % di fluoruro d'idrogeno; n. ONU 2576 OSSIBROMURO DI FOSFORO FUSO. - Classe 9 n. ONU 2315 POLICLORODIFENILI; n. ONU 3151 DIFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI o n. ONU 3151 TERFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI; n. ONU 3152 DIFENILI POLIALOGENATI SOLIDI o n. ONU 3152 TERFENILI POLIALOGENATI SOLIDI a meno che queste soluzioni e miscele non contengano una delle materie delle classi 3, 6.1 o 8 enumerate qui sopra, nel qual caso si deve classificarle di conseguenza. 2.1.3.5. Le materie non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, aventi più caratteristiche di pericolo, e le soluzioni o miscele contenenti più materie pericolose, devono essere classificate in una rubrica collettiva (cfr. 2.1.2.4) e con un gruppo d'imballaggio della classe pertinente, conformemente alle loro caratteristiche di pericolo. Questa classificazione conforme alle caratteristiche di pericolo deve essere effettuata nel seguente modo: 2.1.3.5.1. Le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche devono essere determinate mediante misura o calcolo, e la materia, soluzione o miscela deve essere classificata secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi. 2.1.3.5.2. Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati (per esempio per alcuni rifiuti), la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante. 2.1.3.5.3. Se le caratteristiche di pericolo della materia, soluzione o miscela rientrano in più classi o gruppi di materie qui sotto indicate, la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe o nel gruppo di materie corrispondente al pericolo preponderante nel seguente ordine di precedenza: a) Materiali della classe 7 (salvo i materiali radioattivi in colli esenti, nel qual caso le altre proprietà pericolose devono essere considerate come preponderanti); b) Materie della classe 1; c) Materie della classe 2; d) Esplosivi liquidi desensibilizzati della classe 3; e) Materie autoreattive e esplosivi solidi desensibilizzati della classe 4.1; f) Materie piroforiche della classe 4.2; g) Materie della classe 5.2; h) Materie delle classi 6.1 o 3 che, per la loro tossicità all'inalazione, devono essere classificate nel gruppo d'imballaggio I [le materie che soddisfano i criteri di classificazione della classe 8 e che presentano una tossicità alla inalazione di polveri fini e nebbie (CL50) corrispondente al gruppo d'imballaggio I, ma la cui tossicità all'ingestione o all'assorbimento cutaneo corrisponda solo al gruppo d'imballaggio III o che presentano un grado di tossicità ancor minore devono essere assegnate alla classe 8]; i) Materie infettanti della classe 6.2. 2.1.3.5.4. Se le caratteristiche di pericolo della materia rientrano in più classi o gruppi di materie non citati al 2.1.3.5.3 qui sopra, la materia deve essere classificata secondo la stessa procedura, ma la classe pertinente deve essere scelta in funzione della tabella di preponderanza dei pericoli del 2.1.3.9. 2.1.3.6. Si deve sempre utilizzare la rubrica collettiva più specifica (cfr. 2.1.2.4); una rubrica n.a.s. generica deve essere utilizzata soltanto se non è possibile utilizzare una rubrica generica o una rubrica n.a.s. specifica. 2.1.3.7. Le soluzioni e miscele di materie comburenti o di materie con rischio sussidiario di comburenza possono avere proprietà esplosive. In questo caso esse sono ammesse al trasporto solo se rispondono alle disposizioni previste per la classe 1. 2.1.3.8. Sono considerate come inquinanti per l'ambiente acquatico, ai sensi di questa direttiva, le materie, soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti) che non possono essere assegnate alle classi da 1 a 8 né alle rubriche della classe 9, salvo quelle recanti il n. ONU 3077 e 3082, ma che possono essere assegnate ad una di queste due rubriche n.a.s. generiche recanti i nn. ONU 3082 e 3087 della classe 9 sulla base dei metodi di prova e dei criteri della sezione 2.3.5. Le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti) per le quali non sono disponibili i dati necessari per la loro classificazione, conformemente ai criteri, sono considerate come inquinanti per l'ambiente acquatico se la CL50 (cfr. definizione al 2.3.4.7) calcolata secondo la formula: >PIC FILE= "L_2004121IT.003901.TIF"> è uguale o inferiore a: a) 1 mg/l; o b) 10 mg/l, se l'inquinante non è rapidamente biodegradabile o se, essendo biodegradabile, il suo log POW è >= 3,0 (cfr. anche 2.3.5.6). 2.1.3.9. Tabella dell'ordine di preponderanza dei pericoli >SPAZIO PER TABELLA> SOL = materie e miscele solide LIQ = materie, miscele e soluzioni liquide DERMAL= tossicità per assorbimento cutaneo ORAL = tossicità per ingestione INAL = tossicità per inalazione NOTA: 1. Esempi illustranti l'utilizzazione della tabella Classificazione di una singola materia Descrizione della materia che deve essere classificata: Una ammina non nominativamente menzionata, rispondente ai criteri della classe 3, gruppo d'imballaggio II, e anche a quelli della classe 8, gruppo d'imballaggio I. Metodo: L'intersezione della riga 3 II con la colonna 8 1 dà 8 I. Questa ammina deve dunque essere classificata nella classe 8 come: n. ONU 2734 AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. oppure n. ONU 2734 POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S., gruppo d'imballaggio I. Classificazione di una miscela Descrizione della miscela che deve essere classificata: Miscela composta da un liquido infiammabile della classe 3, gruppo d'imballaggio III, una materia tossica della classe 6.1, gruppo d'imballaggio II ed una materia corrosiva della classe 8, gruppo d'imballaggio I. Metodo: L'intersezione della riga 3 III con la colonna 6.1 II dà 6.1 II. L'intersezione della riga 6.1 II con la colonna 8 I LIQ dà 8 I. Questa miscela, in assenza di definizione più precisa, deve essere dunque classificata nella Classe 8 come: n. ONU 2922 LIQUIDO CORROSIVO, TOSSICO N.A.S., gruppo d'imballaggio I. 2. Esempi di classificazione di miscele e soluzioni in una classe e un gruppo d'imballaggio: Una soluzione di fenolo della classe 6.1 (II) in benzene della classe 3 (II) deve essere classificata nella classe 3, (II); questa soluzione deve essere classificata sotto il n. ONU 1992 LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. classe 3 (II), sulla base della tossicità del fenolo. Una miscela solida d'arseniato di sodio della classe 6.1 (II) e d'idrossido di sodio della classe 8 (II) deve essere classificata sotto il n. ONU 3290 SOLIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S. classe 6.1 (II). Una soluzione di naftalene greggio o raffinato della classe 4.1 (III) in benzina della classe 3 (II) deve essere classificata sotto il n. ONU 3295 IDROCARBURI, LIQUIDI, N.A.S. della classe 3 (II). Una miscela d'idrocarburi della classe 3 (III) e di policlorodifenili (PCB) della classe 9 (II) deve essere classificata sotto il n. ONU 2315 POLICLORODIFENILI della classe 9 (II). Una miscela di propilenimmina della classe 3 e di policlorodifenili (PCB) della classe 9 (II) deve essere classificata sotto il n. ONU 1921 PROPILENIMMINA STABILIZZATA della classe 3. 2.1.4. Classificazione dei campioni 2.1.4.1. Quando la classe di una materia non è conosciuta con precisione e questa materia è trasportata per essere sottoposta ad altre prove, devono essere attribuiti una classe, una designazione ufficiale di trasporto e un n. ONU provvisori, sulla base di quello che il mittente conosce della materia e applicando: a) i criteri di classificazione del capitolo 2.2; e b) le disposizioni del presente capitolo. Si deve prendere in considerazione il gruppo d'imballaggio più restrittivo corrispondente alla designazione ufficiale di trasporto scelta. Quando si applica questa disposizione, la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata dalla dizione "campione" (per esempio LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S., Campione). In certi casi, quando esiste una designazione ufficiale di trasporto specifica per un campione di materia che si ritiene soddisfi certi criteri di classificazione (per esempio, n. ONU 3167 CAMPIONE DI NON COMPRESSO, INFIAMMABILE, N.A.S.), deve essere usata tale designazione. Quando si utilizza una rubrica N.A.S. per trasportare il campione, non è necessario aggiungere alla designazione ufficiale di trasporto il nome tecnico, come prescritto dalla disposizione speciale 274 del capitolo 3.3. 2.1.4.2. I campioni della materia devono essere trasportati secondo le disposizioni applicabili alla designazione ufficiale provvisoria assegnata, a condizione che: a) la materia non sia considerata come una materia esclusa dal trasporto, secondo le sottosezioni 2.2.x.2 del capitolo 2.2 o secondo il capitolo 3.2; b) la materia non sia considerata come rispondente ai criteri applicabili alla classe 1 o reputata essere una materia infettante o radioattiva; c) la materia soddisfi le disposizioni del 2.2.41.1.15 o 2.2.52.1.9, secondo che si tratti rispettivamente di una materia autoreattiva o di un perossido organico; d) il campione sia trasportato in un imballaggio combinato con una massa netta per collo inferiore o uguale a 2,5 kg; e e) il campione non sia imballato con altre merci. CAPITOLO 2.2 Disposizioni particolari per le diverse classi 2.2.1. Classe 1 - Materie e oggetti esplosivi 2.2.1.1. Criteri 2.2.1.1.1. Sono materie e oggetti ai sensi della classe 1: a) Le materie esplosive: materie solide o liquide (o miscele di materie) che sono suscettibili, per reazione chimica, di sviluppare gas ad una temperatura e una pressione e ad una velocità tali che possano derivarne danni nelle vicinanze. Le materie pirotecniche: materie o miscele di materie destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche, autosostentantesi, non detonanti. NOTA: 1. Le materie che non sono esse stesse materie esplosive ma che possono formare una miscela esplosiva di gas, vapori o polveri non sono materie della classe 1. 2. Sono ugualmente escluse dalla classe 1 le materie esplosive bagnate con acqua o alcol il cui tenore in acqua o alcol supera i valori limite indicati e quelle contenenti plastificanti - queste materie esplosive sono assegnate alla classe 3 o 4.1 - nonché le materie esplosive che, in base al loro pericolo principale, sono assegnate alla classe 5.2. b) Gli oggetti esplosivi: oggetti contenenti una o più materie esplosive o pirotecniche. NOTA: I congegni contenenti materie esplosive o pirotecniche in quantità così piccola o di natura tale che la loro accensione o il loro innesco per inavvertenza o per incidente nel corso del trasporto non comporterebbe alcuna manifestazione esterna al congegno che si traduca in proiezioni, incendio, sviluppo di fumo o di calore o forte scoppio, non sono sottoposti alle disposizioni della classe 1. c) Le materie e oggetti qui sopra non menzionati, che siano fabbricati al fine di produrre un effetto pratico per esplosione o un effetto pirotecnico. 2.2.1.1.2. Ogni materia o ogni oggetto, avente o che si ritiene possa avere proprietà esplosive, deve essere preso in considerazione per l'assegnazione alla classe 1, conformemente alle prove, procedure e criteri riportati nella prima parte del Manuale delle prove e dei criteri. Una materia o un oggetto assegnato alla classe 1 è ammesso al trasporto soltanto se assegnato ad un nome o ad una rubrica n.a.s. della Tabella A del capitolo 3.2 e se sono soddisfatti i criteri del Manuale delle prove e dei criteri. 2.2.1.1.3. Le materie od oggetti della classe 1 devono essere assegnati ad un n. ONU e ad un nome o ad una rubrica n.a.s. della Tabella A del capitolo 3.2. L'interpretazione dei nomi delle materie od oggetti della Tabella A del capitolo 3.2 deve basarsi sul glossario di cui al 2.2.1.1.7. I campioni di materie o d'oggetti nuovi o esistenti trasportati ai fini, tra l'altro, di prove, di classificazione, di ricerca e sviluppo, di controllo di qualità o come campioni commerciali, ad esclusione degli esplosivi d'innesco, possono essere assegnati al n. ONU 0190 "CAMPIONI DI ESPLOSIVI". L'assegnazione di materie ed oggetti esplosivi non nominativamente citati nella Tabella A del capitolo 3.2, ad una rubrica n.a.s. o al n. ONU 0190 CAMPIONI DI ESPLOSIVI, come pure di certe materie il cui trasporto è subordinato ad una speciale autorizzazione dell'autorità competente secondo le disposizioni speciali contemplate nella colonna 6) della Tabella A del capitolo 3.2, deve essere effettuata dall'autorità competente del paese d'origine. Questa autorità deve ugualmente approvare per iscritto le condizioni di trasporto di queste materie e oggetti. Se il paese d'origine non è uno Stato membro, la classificazione e le condizioni di trasporto devono essere convalidate dall'autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione. 2.2.1.1.4. Le materie e gli oggetti della classe 1 devono essere assegnati ad una divisione secondo 2.2.1.1.5 e a un gruppo di compatibilità secondo 2.2.1.1.6. La divisione deve essere stabilita sulla base dei risultati delle prove descritte al 2.3.1 utilizzando le definizioni del 2.2.1.1.5. Il gruppo di compatibilità deve essere determinato secondo le definizioni del 2.2.1.1.6. Il codice di classificazione si compone del numero della divisione e della lettera del gruppo di compatibilità. 2.2.1.1.5. Definizione delle divisioni >SPAZIO PER TABELLA> NOTA: Il rischio legato agli oggetti della Divisione 1.6 è limitato alla esplosione di un unico oggetto. 2.2.1.1.6. Definizione dei gruppi di compatibilità delle materie e oggetti >SPAZIO PER TABELLA> NOTA: 1. Ogni materia od oggetto imballato in uno specifico imballaggio può essere assegnato ad un solo gruppo di compatibilità. Poiché il criterio applicabile al gruppo di compatibilità S è empirico, l'assegnazione a questo gruppo è necessariamente legata alle prove per l'assegnazione del codice di classificazione. 2. Gli oggetti del gruppo di compatibilità D ed E possono essere equipaggiati o imballati in comune con i loro propri mezzi d'innesco a condizione che tali mezzi siano muniti d'almeno due efficaci dispositivi di sicurezza destinati ad impedire un'esplosione in caso di funzionamento accidentale dell'innesco. Tali colli sono assegnati al gruppo di compatibilità D o E. 3. Gli oggetti del gruppo di compatibilità D ed E possono essere imballati in comune con i loro propri mezzi d'innesco, che non abbiano due efficaci dispositivi di sicurezza (vale a dire mezzi d'innesco assegnati al gruppo di compatibilità B) a condizione che sia rispettata la disposizione speciale MP21 del 4.1.10. Tali colli sono assegnati al gruppo di compatibilità D o E. 4. Gli oggetti possono essere equipaggiati o imballati in comune con i loro propri mezzi d'accensione a condizione che nelle normali condizioni di trasporto i mezzi d'accensione non possano funzionare. 5. Gli oggetti dei gruppi di compatibilità C, D ed E possono essere imballati in comune. I colli così ottenuti devono essere assegnati al gruppo di compatibilità E. 2.2.1.1.7. Glossario delle denominazioni NOTA: 1. Le descrizioni nel glossario non hanno lo scopo di sostituire le procedure di prova né di determinare la classificazione di una materia o un oggetto della classe 1. L'assegnazione alla corretta divisione e la decisione sulla loro assegnazione al gruppo di compatibilità S devono risultare dalle prove effettuate sul prodotto secondo la Parte I del Manuale delle prove e dei criteri o essere definite per analogia con prodotti simili già provati e assegnati secondo le procedure del Manuale delle prove e dei criteri. 2. Le iscrizioni numeriche indicate dopo le denominazioni si riferiscono agli appropriati nn. ONU (cfr. Tabella A del capitolo 3.2, colonna 2). Per quanto concerne il codice di classificazione, cfr. 2.2.1.1.4. ACCENDITORI PER MICCIA DI SICUREZZA n. ONU 0131 Oggetti di progettazioni varie funzionanti per frizione, per urto o elettricamente e utilizzati per accendere la miccia di sicurezza. ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO n. ONU 0191, 0373 Oggetti portatili contenenti materie pirotecniche che producono segnali o allarmi visivi. I piccoli dispositivi illuminanti di superficie come i fuochi da segnalazione stradali o ferroviari e i piccoli fuochi di pericolo sono compresi in questa denominazione. ASSEMBLAGGI DI DETONATORI da mina NON ELETTRICI n. ONU 0360, 0361, 0500 Detonatori non elettrici, assemblati con degli elementi come miccia a lenta combustione, tubo ad onda d'urto o trasmettitore di fiamma o miccia detonante, e innescati da tali elementi. Questi assemblaggi possono detonare istantaneamente o contenere elementi ritardatori. I relais di detonazione aventi miccia detonante sono compresi in questa denominazione. BOMBE con carica di scoppio nn. ONU 0034, 0035 Oggetti esplosivi che sono sganciati da un aereo, senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. BOMBE con carica di scoppio nn. ONU 0033, 0291 Oggetti esplosivi che sono sganciati da un aereo, con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. BOMBE CONTENENTI UN LIQUIDO INFIAMMABILE, con carica di scoppio nn. ONU 0399, 0400 Oggetti che sono sganciati da un aereo e che sono costituiti da un serbatoio riempito di liquido infiammabile e da una carica di scoppio. BOMBE FOTO-ILLUMINANTI n. ONU 0037 Oggetti esplosivi che sono sganciati da un aereo allo scopo di produrre un'illuminazione intensa e di corta durata per una visione fotografica. Essi contengono una carica d'esplosivo detonante con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. BOMBE FOTO-ILLUMINANTI n. ONU 0038 Oggetti esplosivi che sono sganciati da un aereo allo scopo di produrre un'illuminazione intensa e di corta durata per una visione fotografica. Essi contengono una carica d'esplosivo detonante senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. BOMBE FOTO-ILLUMINANTI nn. ONU 0039, 0299 Oggetti esplosivi che sono sganciati da un aereo allo scopo di produrre un'illuminazione intensa e di corta durata per una visione fotografica. Essi contengono una composizione foto-lampo. BOSSOLI COMBUSTIBILI VUOTI E NON INNESCATI nn. ONU 0446, 0447 Oggetti costituiti da bossoli realizzati parzialmente o interamente da nitrocellulosa. BOSSOLI DI CARTUCCE VUOTI INNESCATI nn. ONU 0055, 0379 Oggetti costituiti da un bossolo di metallo, di plastica o d'altro materiale non infiammabile, nei quali il solo composto esplosivo è l'innesco. CAMPIONI DI ESPLOSIVI, diversi dagli esplosivi d'innesco n. ONU 0190 Materie ed oggetti esplosivi nuovi o esistenti, non ancora assegnati ad una denominazione della Tabella A del capitolo 3.2 e trasportati conformemente alle istruzioni dell'autorità competente e generalmente in piccole quantità, ai fini tra l'altro di prove, di classificazione, di ricerca o di sviluppo, di controllo di qualità o come campioni commerciali. NOTA: Le materie od oggetti esplosivi già assegnati ad un'altra denominazione della Tabella A del capitolo 3.2 non sono compresi in questa denominazione. CANNELLI per artiglieria nn. ONU 0319, 0320, 0376 Oggetti costituiti da un innesco provocante l'accensione e da una carica ausiliaria deflagrante come la polvere nera, utilizzati per accendere una carica propellente in un bossolo, ecc.. CAPSULE per accensione A PERCUSSIONE nn. ONU 0044, 0377, 0378 Oggetti costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto. Servono da elementi d'innesco per le armi di piccolo calibro e negli inneschi a percussione per le cariche propulsive. CARICHE CAVE INDUSTRIALI senza detonatore nn. ONU 0059, 0439, 0440, 0441 Oggetti costituiti da un involucro contenente una carica esplosiva detonante, comportante un incavo guarnito con un rivestimento rigido, senza i propri mezzi d'innesco. Essi sono concepiti per produrre un effetto di getto perforante di grande potenza. CARICHE DI COLLEGAMENTO ESPLOSIVE n. ONU 0060 Oggetti costituiti da un debole rinforzatore amovibile situato nella cavità di un proiettile tra la spoletta e la carica di scoppio. CARICHE DI DEMOLIZIONE n. ONU 0048 Oggetti contenenti una carica esplosiva detonante in un involucro di cartone, plastica, metallo o altro materiale. Gli oggetti sono senza i propri mezzi d'innesco o con i propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. NOTA: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: BOMBE; MINE; PROIETTILI. Essi figurano separatamente nella lista. CARICHE DI DISPERSIONE n. ONU 0043 Oggetti costituiti da una debole carica d'esplosivo utilizzata per aprire i proiettili o altre munizioni al fine di disperderne il contenuto. CARICHE DI LANCIO PER CANNONE nn. ONU 0242, 0279, 0414 Cariche di propellente in qualsiasi forma fisica per le munizioni a carica separata per cannone. CARICHE DI PROFONDITÀ n. ONU 0056 Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante contenuta in un fusto o un proiettile senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono concepiti per detonare sott'acqua. CARICHE DI RINFORZO CON DETONATORE nn. ONU 0225, 0268 Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante, con mezzi d'innesco. Essi sono utilizzati per rinforzare il potere d'innesco dei detonatori o del cordone detonante. CARICHE DI RINFORZO senza detonatore nn. ONU 0042, 0283 Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante senza mezzi d'innesco. Essi sono utilizzati per rinforzare il potere d'innesco dei detonatori o del cordone detonante. CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO nn. ONU 0457, 0458, 0459, 0460 Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante con legante di materia plastica, fabbricati in una forma geometrica stabilita, senza involucro e senza mezzi d'innesco. Essi sono progettati come componenti delle munizioni come le teste militari. CARICHE ESPLOSIVE DI ROTTURA per pozzi petroliferi senza detonatore n. ONU 0099 Oggetti costituiti da una carica detonante contenuta in un involucro, senza i propri mezzi d'innesco. Essi servono a fessurare le rocce attorno ai pestelli di foratura in modo da facilitare lo scolamento di petrolio greggio dalla roccia. CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore nn. ONU 0442, 0443, 0444, 0445 Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante, senza i propri mezzi d'innesco, utilizzati per la saldatura, l'assemblaggio, la formatura e altre operazioni metallurgiche effettuate con esplosivo. CARICHE PER POZZI PETROLIFERI nn. ONU 0277, 0278 Oggetti costituiti da un involucro sottile di cartone, di metallo o di un altro materiale contenente solamente una polvere propellente che proietta un proiettile duro per perforare l'involucro dei pozzi di petrolio NOTA: Non sono compresi in questa definizione i seguenti oggetti: CARICHE CAVE INDUSTRIALI. Esse figurano separatamente nella lista. CARICHE PROPELLENTI nn. ONU 0271, 0272, 0415, 0491 Oggetti costituiti da una carica di propellente che si presentano in qualsiasi forma fisica, con o senza involucro destinati ad essere utilizzati come componenti di un motore, o per modificare la traiettoria dei proiettili. CARTUCCE A SALVE PER ARMI nn. ONU 0014, 0326, 0327, 0338, 0413 Munizioni costituite da un bossolo chiuso, con innesco a percussione centrale o anulare, e da una carica di polvere senza fumo o di polvere nera, ma senza proiettile. Esse producono un forte rumore e sono utilizzate per l'addestramento, per il saluto, come carica propellente nelle pistole-starter, ecc.. Le munizioni a salve sono comprese in questa denominazione. CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO nn. ONU 0014, 0327, 0338 Munizioni costituite da un bossolo con innesco a percussione centrale o anulare e contenenti una carica propellente di polvere senza fumo o di polvere nera. I bossoli non contengono proiettili. Esse sono destinate ad essere tirate da armi da fuoco aventi un calibro non superiore a 19,1 mm e servono per produrre un forte rumore; sono utilizzate per l'addestramento, per il saluto, come carica propellente nelle pistole-starter, ecc. CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI nn. ONU 0012, 0328, 0339, 0417 Munizioni costituite da un proiettile, senza carica di scoppio ma con una carica propellente, con o senza innesco. Esse possono contenere un tracciante, a condizione che il rischio principale sia quello della carica propellente. CARTUCCE DA SEGNALAZIONE nn. ONU 0054, 0312, 0405 Oggetti progettati per lanciare dei segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici, ecc.. CARTUCCE ILLUMINANTI nn. ONU 0049, 0050 Oggetti costituiti da un involucro, un innesco e polvere illuminante, il tutto assemblato e pronto per l'impiego. CARTUCCE PER ARMI, con carica di scoppio nn. ONU 0005, 0007, 0348 Munizioni comprendenti un proiettile con carica di scoppio con propri mezzi d'innesco senza almeno due efficaci sistemi di sicurezza e una carica propulsiva, con o senza innesco. Le munizioni incartucciate, le munizioni semi-incartucciate e le munizioni con carica separata, qualora gli elementi siano imballati in comune, sono compresi in questa denominazione. CARTUCCE PER ARMI, con carica di scoppio nn. ONU 0006, 0321, 0412 Munizioni comprendenti un proiettile con carica di scoppio senza mezzi d'innesco oppure con mezzi d'innesco muniti d'almeno due efficaci sistemi di sicurezza e una carica propulsiva, con o senza innesco. Le munizioni incartucciate, le munizioni semi-incartucciate e le munizioni con carica separata, qualora gli elementi siano imballati in comune, sono compresi in questa denominazione. CARTUCCE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO nn. ONU 0012, 0339, 0417 Munizioni costituite da un bossolo con innesco a percussione centrale o anulare e contenenti una carica propellente e un proiettile solido. Esse sono destinate ad essere tirate da armi da fuoco aventi un calibro non superiore a 19,1 mm. Le cartucce da caccia di qualsiasi calibro sono comprese in questa definizione. NOTA: Non sono compresi in questa definizione i seguenti oggetti: CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO. Essi figurano separatamente nella lista. Non sono inoltre comprese alcune cartucce per armi di piccolo calibro, che figurano nella lista come CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI CARTUCCE PER USI TECNICI nn. ONU 0275, 0276, 0323, 0381 Oggetti progettati per esercitare azioni meccaniche. Essi sono costituiti da un involucro con una carica deflagrante e dei mezzi d'innesco. I prodotti gassosi della deflagrazione provocano un gonfiamento, un movimento lineare o rotativo, o azionano dei diaframmi, delle valvole o degli interruttori, o lanciano degli attacchi o proiettano agenti estinguenti. COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S. nn. ONU 0382, 0383, 0384, 0461 Oggetti contenenti un esplosivo, progettato per trasmettere la detonazione o la deflagrazione in una catena pirotecnica. CONGEGNI IDROATTIVI con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva nn. ONU 0248, 0249 Oggetti il cui funzionamento è basato su una reazione chimico-fisica del loro contenuto con l'acqua. CORDONE DETONANTE A CARICA RIDOTTA con rivestimento metallico n. ONU 0104 Oggetto costituito da un'anima d'esplosivo detonante contenuta in un involucro di metallo tenero ricoperto o no da una guaina protettiva. La quantità di materia esplosiva è limitata in modo che sia prodotto all'esterno del cordone solo un debole effetto. CORDONE DETONANTE A SEZIONE PROFILATA nn. ONU 0237, 0288 Oggetto costituito da un'anima d'esplosivo detonante a sezione a "V" coperta da una guaina flessibile. CORDONE DETONANTE con rivestimento metallico nn. ONU 0102, 0290 Oggetto costituito da un'anima d'esplosivo detonante contenuta in un involucro di metallo tenero ricoperto o no da una guaina protettiva. CORDONE DETONANTE flessibile nn. ONU 0065, 0289 Oggetto costituito da un'anima d'esplosivo detonante contenuta in un involucro di materia tessile filata, coperta o no da una guaina di plastica. La guaina non è necessaria se l'involucro di materia tessile tessuta è stagno alle polveri. CORDONE DI ACCENSIONE con rivestimento metallico n. ONU 0103 Oggetto costituito da un tubo di metallo contenente un'anima d'esplosivo deflagrante. DETONATORI da mina ELETTRICI nn. ONU 0030, 0255, 0456 Oggetti specialmente progettati per l'innesco d'esplosivi da mina. Essi possono essere progettati per detonare istantaneamente o possono contenere un elemento ritardante. I detonatori elettrici sono innescati da una corrente elettrica. DETONATORI da mina NON ELETTRICI nn. ONU 0029, 0267, 0455 Oggetti specialmente progettati per l'innesco d'esplosivi da mina. Essi possono essere progettati per detonare istantaneamente o possono contenere un elemento ritardante. I detonatori non elettrici sono innescati da elementi come tubi conduttori d'onde d'urto, tubi conduttori di fiamma, micce da miniera, altri dispositivi d'innesco o cordone detonante flessibile. I collegamenti detonanti senza cordone detonante sono compresi in questa denominazione. DETONATORI PER MUNIZIONI nn. ONU 0073, 0364, 0365, 0366 Oggetti costituiti da un piccolo bossolo di metallo o di plastica contenente degli esplosivi come l'azoturo di piombo, la pentrite o delle combinazioni d'esplosivi. Essi sono progettati per innescare il funzionamento di una catena di detonazione. DISPOSITIVI di sgancio PIROTECNICI ESPLOSIVI n. ONU 0173 Oggetti costituiti da una piccola carica esplosiva, con i propri mezzi d'innesco e di gambi o d'anelli. Essi rompono i gambi o gli anelli al fine di liberare rapidamente gli equipaggiamenti. DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI nn. ONU 0093, 0403, 0404, 0420, 0421 Oggetti costituiti da materie pirotecniche e progettati per essere sganciati da un aereo per illuminare, identificare, segnalare o avvertire. DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE nn. ONU 0092, 0418, 0419 Oggetti costituiti da materie pirotecniche e progettati per essere utilizzati al suolo per illuminare, identificare, segnalare o avvertire. ESATONALE n. ONU 0393 Materia costituita da un'intima miscela di ciclotrimetilentrinitroammina (RDX), di trinitrotoluene (TNT) e di alluminio. ESOLITE (ESOTOLO) secca o umidificata con meno del 15 % (massa) d'acqua n. ONU 0118 Materia costituita da un'intima miscela di ciclotrimetilentrinitroammina (RDX), di trinitrotoluene (TNT). La "composizione B" è compresa in questa denominazione. ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO A n. ONU 0081 Materie costituite da nitrati organici liquidi come la nitroglicerina o un miscuglio di tali composti con uno o più dei seguenti componenti: nitrocellulosa, nitrato d'ammonio o altri nitrati inorganici, nitroderivati aromatici o materie combustibili come la farina di legno e alluminio in polvere. Esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Queste materie esplosive devono essere sotto forma di polvere o avere una consistenza gelatinosa o elastica. Le dinamiti, dinamiti-gomme e dinamiti-plastiche sono comprese in questa denominazione. ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO B nn. ONU 0082, 0331 Materie costituite da: a) una miscela di nitrato d'ammonio o altri nitrati inorganici con un esplosivo come il trinitrotoluene, con o senza altre materie come la farina di legno e l'alluminio in polvere; oppure b) una miscela di nitrato d'ammonio o altri nitrati inorganici con altre materie combustibili non esplosive. In ogni caso, esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Tali esplosivi non devono contenere né nitroglicerina, né nitrati organici liquidi similari, né clorati. ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO C n. ONU 0083 Materie costituite da una miscela sia di clorato di potassio o di sodio, sia da perclorato di potassio, di sodio o d'ammonio con nitroderivati organici o con materie combustibili come la farina di legno o l'alluminio in polvere o un idrocarburo. Esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Tali esplosivi non devono contenere né nitroglicerina, né nitrati organici liquidi similari. ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO D n. ONU 0084 Materie costituite da una miscela di composti nitrati organici e di materie combustibili come gli idrocarburi o l'alluminio in polvere. Esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Tali esplosivi non devono contenere né nitroglicerina, né nitrati organici liquidi similari, né clorati, né nitrato d'ammonio. Gli esplosivi plastici sono in genere compresi in questa denominazione. ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO E nn. ONU 0241, 0332 Materie costituite da acqua come componente essenziale e da elevate proporzioni di nitrato d'ammonio o altri comburenti che sono in tutto o in parte in soluzione. Gli altri componenti possono essere nitroderivati come il trinitrotoluene, gli idrocarburi o l'alluminio in polvere. Esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Le poltiglie esplosive, le emulsioni esplosive e i geli esplosivi acquosi sono compresi in questa denominazione. FUOCHI PIROTECNICI nn. ONU 0333, 0334, 0335, 0336, 0337 Oggetti pirotecnici progettati ai fini di divertimento. GALLETTA UMIDIFICATA con almeno il 17 % (massa) d'alcool; GALLETTA UMIDIFICATA con almeno il 25 % (massa) d'acqua: nn. ONU 0159, 0433 Materia costituita da nitrocellulosa impregnata con al massimo il 60 % di nitroglicerina o d'altri nitrati organici liquidi o da una miscela di tali liquidi. GENERATORI DI GAS PER SACCHI GONFIABILI PIROTECNICI o MODULI DI SACCHI GONFIABILI PIROTECNICI o RETRATTORI DI CINTURE DI SICUREZZA PIROTECNICI n. ONU 0503 Oggetti contenenti materie pirotecniche, utilizzati per azionare gli equipaggiamenti di sicurezza dei veicoli come sacchi gonfiabili o cinture di sicurezza. GRANATE a mano o per fucile con carica di dispersione nn. ONU 0284, 0285 Oggetti che sono progettati per essere lanciati a mano o con l'aiuto di un fucile. Essi sono senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. GRANATE a mano o per fucile con carica di dispersione nn. ONU 0292, 0293 Oggetti che sono progettati per essere lanciati a mano o con l'aiuto di un fucile. Essi sono con i propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. GRANATE DA ESERCITAZIONE a mano o per fucile nn. ONU 0110, 0318, 0372, 0452 Oggetti senza carica di dispersione principale, progettati per essere lanciati a mano o con l'aiuto di un fucile. Essi contengono il sistema d'innesco e possono contenere una carica di marcatura. INFIAMMATORI (ACCENDITORI) nn. ONU 0121, 0314, 0315, 0325, 0454 Oggetti contenenti una o più materie esplosive, progettati per iniziare una deflagrazione in una catena pirotecnica. Essi possono essere azionati chimicamente, elettricamente o meccanicamente. NOTA: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: MICCIA A COMBUSTIONE RAPIDA; CORDONE DI ACCENSIONE; MICCIA NON DETONANTE; SPOLETTE-ACCENDITORI; ACCENDITORI PER MICCIA; CAPSULE DI ACCENSIONE A PERCUSSIONE; CANNELLI PER ARTIGLIERIA. Essi figurano separatamente nella lista. MATERIE ESPLOSIVE MOLTO POCO SENSIBILI, N.A.S. n. ONU 0482 Materie che presentano un rischio d'esplosione in massa ma che sono così poco sensibili che la probabilità d'innesco o del passaggio dalla combustione alla detonazione (nelle normali condizioni di trasporto) è molto debole e che hanno superato le prove della serie 5. MICCIA A COMBUSTIONE RAPIDA n. ONU 0066 Oggetto costituito da fili tessili coperti di polvere nera o di un'altra composizione pirotecnica a combustione rapida e da un involucro protettore flessibile, oppure costituito da un'anima di polvere nera avvolta da tela tessile flessibile. Esso brucia con una fiamma esterna che progredisce lungo la miccia e serve a trasmettere l'accensione di un dispositivo ad una carica o a un innesco. MICCIA DI SICUREZZA (MICCIA LENTA o CORDONE BICKFORD) n. ONU 0105 Oggetto costituito da un'anima di polvere nera a grana fine avvolta da un involucro tessile flessibile tessuto, rivestito da una o più guaine protettrici. Quando è acceso, brucia ad una velocità predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno. MICCIA NON DETONANTE n. ONU 0101 Oggetto costituito da fili di cotone impregnati di polvere nera fine. Esso brucia con una fiamma esterna ed è utilizzato nelle catene d'accensione dei fuochi pirotecnici, ecc. Può essere racchiuso in un tubo di carta per ottenere l'effetto istantaneo o di conduttore di fuoco. MINE con carica di dispersione nn. ONU 0137, 0138 Oggetti costituiti generalmente da recipienti di metallo o di materiale composito riempiti con un esplosivo secondario detonante, senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per funzionare al passaggio di battelli, di veicoli o di persone. Le "Torpedini Bangalore" sono comprese in questa denominazione. MINE con carica di dispersione nn. ONU 0136, 0294 Oggetti costituiti generalmente da recipienti di metallo o di materiale composito riempiti con un esplosivo secondario detonante, con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per funzionare al passaggio di battelli, di veicoli o di persone. Le "Torpedini Bangalore" sono comprese in questa denominazione. MOTORI PER RAZZI nn. ONU 0186, 0280, 0281 Oggetti costituiti da una carica esplosiva, generalmente un propellente solido, contenuta in un cilindro munito di uno o più ugelli. Essi sono progettati per lanciare un razzo o un missile guidato. MOTORI PER RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO nn. ONU 0395, 0396 Oggetti costituiti da un combustibile liquido contenuto in un cilindro munito di uno o più ugelli. Essi sono progettati per spingere un razzo o un missile guidato. MOTORI PER RAZZI CONTENENTI LIQUIDI IPERGOLICI, con o senza carica di espulsione nn. ONU 0250, 0322 Oggetti costituiti da un combustibile ipergolico contenuto in un cilindro equipaggiato da uno o più ugelli. Essi sono progettati per spingere un congegno autopropulso o un missile guidato MUNIZIONI DA ESERCITAZIONE nn. ONU 0362, 0488 Munizioni sprovviste di carica di dispersione principale, ma contenenti una carica di dispersione o carica di espulsione. Generalmente, esse contengono anche una spoletta e una carica propellente. NOTA: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: GRANATE DA ESERCITAZIONE. Essi figurano separatamente nella lista. MUNIZIONI FUMOGENE AL FOSFORO BIANCO con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva nn. ONU 0245, 0246 Munizioni contenenti fosforo bianco come materia fumogena. Esse contengono anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di dispersione o carica di espulsione. Le granate fumogene sono comprese in questa denominazione. MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva nn. ONU 0015, 0016, 0303 Munizioni contenenti una materia fumogena come la miscela acido clorosolfonico, tetracloruro di titanio, o una composizione pirotecnica producente fumo a base d'esacloroetano o fosforo rosso. Salvo quando la materia stessa è un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spolette con carica di dispersione o carica di espulsione. Le granate fumogene sono comprese in questa denominazione. NOTA: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: SEGNALI FUMOGENI. Essi figurano separatamente nella lista. MUNIZIONI ILLUMINANTI con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: nn. ONU 0171, 0254, 0297 Munizioni progettate per produrre una sorgente unica di luce intensa allo scopo d'illuminare uno spazio. Le cartucce illuminanti, le granate illuminanti, i proiettili illuminanti, le bombe illuminanti, e le bombe con carica di localizzazione del punto di caduta sono comprese in questa denominazione. NOTA: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: CARTUCCE DA SEGNALAZIONE; ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO; SEGNALI DI PERICOLO; DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI e DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE. Essi figurano separatamente nella lista. MUNIZIONI INCENDIARIE AL FOSFORO BIANCO con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: nn. ONU 0243, 0244 Munizioni contenenti del fosforo bianco come materia incendiaria. Esse contengono ugualmente uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di dispersione o carica di espulsione. MUNIZIONI INCENDIARIE con liquido o gel, con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: n. ONU 0247 Munizioni contenenti una materia incendiaria liquida o sotto forma di gel. Salvo quando la materia incendiaria è essa stessa un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di dispersione o carica di espulsione. MUNIZIONI INCENDIARIE con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: nn. ONU 0009, 0010, 0300 Munizioni contenenti una composizione incendiaria. Salvo quando la composizione è essa stessa un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di dispersione o carica di espulsione. MUNIZIONI LACRIMOGENE con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: nn. ONU 0018, 0019, 0301 Munizioni contenenti una materia lacrimogena. Esse possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: materia pirotecnica, carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di dispersione o carica di espulsione. MUNIZIONI PER PROVE n. ONU 0363 Munizioni contenenti una materia pirotecnica, utilizzate per provare l'efficacia o la potenza di un nuovo elemento o l'insieme di munizioni o d'armi. OCTOLITE (OCTOLO) secca o umidificata con meno del 15 % (massa) d'acqua n. ONU 0266 Materia costituita da un'intima miscela di ciclotetrametilentetranitroammina (HMX) e di trinitrotoluene (TNT). OCTONALE n. ONU 0496 Materia costituita da un'intima miscela di ciclotetrametilentetranitroammina (HMX), di trinitrotoluene (TNT) e d'alluminio. OGGETTI ESPLOSIVI, ESTREMAMENTE POCO SENSIBILI: n. ONU 0486 Oggetti contenenti solo materie detonanti estremamente poco sensibili che presentano solo una trascurabile probabilità d'innesco o di propagazione accidentale nelle normali condizioni di trasporto e che hanno superato le prove della serie 7. OGGETTI PIROFORICI n. ONU 0380 Oggetti che contengono una materia piroforica (suscettibile d'accendersi spontaneamente quando esposta all'aria) e una materia o un componente esplosivo. Gli oggetti contenenti fosforo bianco non sono compresi sotto questa denominazione. OGGETTI PIROTECNICI per uso tecnico nn. ONU 0428, 0429, 0430, 0431, 0432 Oggetti che contengono materie pirotecniche e che sono destinati ad uso tecnico come produzione di calore, produzione di gas, effetti scenici, ecc. NOTA: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: tutte le munizioni, CARTUCCE DA SEGNALAZIONE; TAGLIA CAVI PIROTECNICI ESPLOSIVI; FUOCHI PIROTECNICI; DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI; DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE; DISPOSITIVI PIROTECNICI ESPLOSIVI; RIVETTI ESPLOSIVI; ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO; SEGNALI DI PERICOLO; PETARDI PER FERROVIA; SEGNALI FUMOGENI. Essi figurano separatamente nella lista. PENTOLITE secca o umidificata con meno del 15 % (massa) d'acqua n. ONU 0151 Materia costituita da un'intima miscela di tetranitrato di pentaeritrite (PETN) e di trinitrotoluene (TNT). PERFORATORI A CARICA CAVA, per pozzi di petrolio, senza detonatore nn. ONU 0124, 0494 Oggetti costituiti da un tubo d'acciaio o da un nastro metallico sul quale sono disposte delle cariche cave collegate da un cordone detonante, senza propri mezzi d'innesco. PETARDI PER FERROVIA nn. ONU 0192, 0193, 0492, 0493 Oggetti contenenti una materia pirotecnica che esplode molto fragorosamente quando l'oggetto è schiacciato. Essi sono progettati per essere sistemati su una rotaia. POLVERE ILLUMINANTE nn. ONU 0094, 0305 Materia pirotecnica che, quando è accesa, emette una luce intensa. POLVERE NERA COMPRESSA o POLVERE NERA IN PASTIGLIE n. ONU 0028 Materia costituita da polvere nera sotto forma compressa. POLVERE NERA sotto forma di grani o polvere fine n. ONU 0027 Materia costituita da un'intima miscela di carbone di legna o altro carbone e di nitrato di potassio o nitrato di sodio, con o senza zolfo. POLVERE SENZA FUMO nn. ONU 0160, 0161 Materia a base di nitrocellulosa utilizzata come polvere propellente. Le polveri a base semplice (solo nitrocellulosa), quelle a doppia base (come nitrocellulosa e nitroglicerina) e quelle a tripla base (nitrocellulosa - nitroglicerina - nitroguanidina) sono comprese in questa denominazione. NOTA: Le cariche di polvere senza fumo colate, compresse o in cartocci figurano sotto la denominazione CARICHE PROPELLENTI o CARICHE DI LANCIO PER CANNONE. PROIETTILI con carica di dispersione nn. ONU 0168, 0169, 0344 Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria. Essi sono senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. PROIETTILI con carica di dispersione nn. ONU 0167, 0324 Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria. Essi sono con i propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. PROIETTILI con carica di dispersione o carica di espulsione nn. ONU 0346, 0347 Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria. Essi sono senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono utilizzati per spandere materie coloranti allo scopo di una marcatura, o altre materie inerti. PROIETTILI con carica di dispersione o carica di espulsione nn. ONU 0426, 0427 Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria. Essi sono con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono utilizzati per spandere materie coloranti allo scopo di una marcatura, o altre materie inerti. PROIETTILI con carica di dispersione o carica di espulsione nn. ONU 0434, 0435 Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. Essi sono utilizzati per spandere materie coloranti allo scopo di una marcatura, o altre materie inerti. PROIETTILI inerti con traccianti nn. ONU 0345, 0424, 0425 Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. PROPELLENTE, LIQUIDO nn. ONU 0495, 0497 Materia costituita da un esplosivo liquido deflagrante, utilizzata per la propulsione. PROPELLENTE, SOLIDO nn. ONU 0498, 0499, 0501 Materia costituita da un esplosivo solido deflagrante, utilizzata per la propulsione. RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, con carica di dispersione nn. ONU 0397, 0398 Oggetti muniti di una testa militare e contenenti un combustibile liquido entro un cilindro munito di uno o più ugelli. I missili guidati sono compresi in questa denominazione. RAZZI con carica di espulsione nn. ONU 0436, 0437, 0438 Oggetti costituiti da un motore per razzi e da una testa munita di carica per lanciare il contenuto della testa stessa. I missili guidati sono compresi in questa denominazione RAZZI con carica di dispersione nn. ONU 0181, 0182 Oggetti costituiti da un motore per razzi e da una testa militare senza mezzi d'innesco o con mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. I missili guidati sono compresi in questa denominazione RAZZI con carica di dispersione nn. ONU 0180, 0295 Oggetti costituiti da un motore per razzi e da una testa di guerra, con i propri mezzi d'innesco senza almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. I missili guidati sono compresi in questa denominazione. RAZZI con testa inerte nn. ONU 0183, 0502 Oggetti costituiti da un motore per razzi e da una testa inerte. I missili guidati sono compresi in questa denominazione. RAZZI LANCIA SAGOLE nn. ONU 0238, 0240, 0453 Oggetti costituiti da un motore per razzi e progettati per lanciare un amarro. RIVETTI ESPLOSIVI n. ONU 0174 Oggetti costituiti da una piccola carica esplosiva situata in un rivetto metallico. SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI nn. ONU 0374, 0375 Oggetti costituiti da una carica di esplosivo detonante, senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono sganciati da una nave e funzionano quando raggiungono una profondità predeterminata o il fondo del mare. SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI nn. ONU 0204, 0296 Oggetti costituiti da una carica detonante, con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono sganciati da una nave e funzionano quando raggiungono una profondità predeterminata o il fondo del mare. SEGNALI DI PERICOLO per navi nn. ONU 0194, 0195 Oggetti contenenti materie pirotecniche progettati per emettere dei segnali per mezzo di suoni, di fiamme o di fumi, o una qualsiasi delle loro combinazioni. SEGNALI FUMOGENI nn. ONU 0196, 0197, 0313, 0487 Oggetti contenenti materie pirotecniche che producono fumi. Essi possono inoltre contenere dispositivi emettenti segnali sonori. SILURI A COMBUSTIBILE LIQUIDO con o senza carica di dispersione n. ONU 0449 Oggetti costituiti da un sistema esplosivo liquido destinato a sospingere il siluro nell'acqua con o senza testa militare oppure da un sistema liquido non esplosivo destinato a sospingere il siluro nell'acqua con testa militare. SILURI A COMBUSTIBILE LIQUIDO con testa inerte n. ONU 0450 Oggetti costituiti da un sistema esplosivo liquido destinato a sospingere il siluro nell'acqua, con testa inerte. SILURI con carica di dispersione n. ONU 0451 Oggetti costituiti da un sistema non esplosivo destinato a sospingere il siluro nell'acqua e da una testa militare senza i propri mezzi d'innesco o con i propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. SILURI con carica di dispersione n. ONU 0329 Oggetti costituiti da un sistema esplosivo destinato a sospingere il siluro nell'acqua e da una testa militare senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. SILURI con carica di dispersione n. ONU 0330 Oggetti costituiti da un sistema esplosivo o non esplosivo destinato a sospingere il siluro nell'acqua, e da una testa militare con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. SPOLETTE-ACCENDITORI nn. ONU 0316, 0317, 0368 Oggetti che contengono dei componenti esplosivi primari e che sono progettati per provocare una deflagrazione nelle munizioni. Essi includono dei componenti meccanici, elettrici, chimici o idrostatici per iniziare la deflagrazione. Possiedono generalmente dei dispositivi di sicurezza. SPOLETTE-DETONATORI nn. ONU 0106, 0107, 0257, 0367 Oggetti che contengono dei componenti esplosivi e che sono progettati per provocare una detonazione nelle munizioni. Essi includono dei componenti meccanici, elettrici, chimici o idrostatici per innescare la detonazione. Possiedono generalmente dei dispositivi di sicurezza. SPOLETTE-DETONATORI con dispositivi di sicurezza nn. ONU 0408, 0409, 0410 Oggetti che contengono dei componenti esplosivi e che sono progettati per provocare una detonazione nelle munizioni. Essi includono dei componenti meccanici, elettrici, chimici o idrostatici per innescare la detonazione. Le spolette detonatori devono possedere almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. TAGLIA CAVI PIROTECNICI ESPLOSIVI n. ONU 0070 Oggetti contenenti una parte mobile tagliente che è spinta contro un'incudine da una piccola carica d'esplosivo deflagrante. TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione nn. ONU 0286, 0287 Oggetti costituiti da un esplosivo detonante senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un razzo. Le teste militari per missili guidati sono compresi in questa denominazione. TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione n. ONU 0369 Oggetti costituiti da un esplosivo detonante con i propri mezzi d'innesco senza almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un razzo. Le teste militari per missili guidati sono compresi in questa denominazione. TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione o carica di espulsione n. ONU 0370 Oggetti costituiti da un carico utile inerte e da una piccola carica detonante o deflagrante senza mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un motore per razzi in previsione di spandere dei materiali inerti. Le teste militari per missili guidati sono comprese in questa denominazione. TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione o carica di espulsione n. ONU 0371 Oggetti costituiti da un carico utile inerte e da una piccola carica detonante o deflagrante con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un motore per razzi in previsione di spandere dei materiali inerti. Le teste militari per missili guidati sono comprese in questa denominazione. TESTE MILITARI PER SILURI con carica di dispersione n. ONU 0221 Oggetti costituiti da un esplosivo detonante senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un siluro. TRACCIANTI PER MUNIZIONI nn. ONU 0212, 0306 Oggetti chiusi contenenti materie pirotecniche e progettati per seguire la traiettoria di un proiettile TRITONALE n. ONU 0390 Materia costituita da un miscuglio di trinitrotoluene (TNT) e d'alluminio 2.2.1.2. Materie e oggetti non ammessi al trasporto 2.2.1.2.1. Non sono ammesse al trasporto le materie esplosive la cui sensibilità è eccessiva secondo i criteri della prima parte del Manuale delle prove e dei criteri, o che sono suscettibili di reagire spontaneamente, così come le materie e gli oggetti esplosivi che non possono essere assegnati ad un nome o ad una rubrica n.a.s. della Tabella A del capitolo 3.2. 2.2.1.2.2. Non sono ammesse al trasporto le materie del gruppo di compatibilità A (1.1A nn. ONU 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224, 0473) e gli oggetti del gruppo di compatibilità K (1.2K nn. ONU 0020 e 1.3K, n. ONU 0021). 2.2.1.3. Lista delle rubriche collettive >SPAZIO PER TABELLA> 2.2.2. Classe 2 - Gas 2.2.2.1. Criteri 2.2.2.1.1. Il titolo della classe 2 comprende i gas puri, le miscele di gas, le miscele di uno o più gas con una o più altre materie e gli oggetti contenenti tali materie. Per gas si intende una materia che: a) a 50 °C ha una pressione di vapore superiore a 300 kPa (3 bar); oppure b) è completamente gassosa a 20 °C alla pressione standard di 101,3 kPa. NOTA: 1. N. ONU 1052 fluoruro d'idrogeno è una materia della classe 8. 2. Un gas puro può contenere altri costituenti dovuti al suo processo di fabbricazione o aggiunti per preservare la stabilità del prodotto, a condizione che la concentrazione di questi costituenti non ne modifichi la classificazione o le condizioni di trasporto, come il grado di riempimento, la pressione di riempimento o la pressione di prova. 3. Le rubriche n.a.s. enumerate al 2.2.2.3 possono includere i gas puri come pure le miscele. 2.2.2.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 2 sono suddivisi come segue: 1. Gas compressi: gas la cui temperatura critica è inferiore a 20 °C; 2. Gas liquefatti: gas la cui temperatura critica è uguale o superiore a 20 °C; 3. Gas liquefatti refrigerati: gas che, quando trasportati, sono in parte liquidi a causa della loro bassa temperatura; 4. Gas disciolti sotto pressione: gas che, quando trasportati, sono disciolti in un solvente; 5. Generatori d'aerosol e recipienti di piccola capacità contenenti del gas (cartucce di gas); 6. Altri oggetti contenenti un gas sotto pressione; 7. Gas non compressi sottoposti a disposizioni particolari (campioni di gas). 2.2.2.1.3. Le materie e gli oggetti della classe 2 sono assegnati ad uno dei seguenti gruppi in funzione delle proprietà pericolose che presentano: >SPAZIO PER TABELLA> Per i gas e le miscele di gas che presentano, in relazione ai criteri, caratteristiche di pericolosità che rientrano in più di un gruppo, i gruppi recanti la lettera T hanno preponderanza su tutti gli altri gruppi. I gruppi recanti la lettera F hanno preponderanza sui gruppi indicati dalle lettere A o O. NOTA: 1. Nel Regolamento tipo dell'ONU, nel Codice IMDG e nelle Istruzioni Tecniche dell'ICAO, i gas sono assegnati ad una delle seguenti tre divisioni, in funzione del pericolo principale che presentano: Divisione 2.1: gas infiammabili (corrisponde ai gruppi designati dalla lettera F maiuscola); Divisione 2.2: gas non infiammabili, non tossici (corrisponde ai gruppi designati dalla lettera A o O maiuscole); Divisione 2.3: gas tossici (corrisponde ai gruppi designati dalla lettera T maiuscola, vale a dire T, TF, TC, TO, TFC, TOC). 2. I generatori d'aerosol e i recipienti di piccola capacità contenenti del gas, devono essere classificati, in funzione del pericolo presentato dal loro contenuto, sotto i gruppi da A a TOC. Il loro contenuto è considerato infiammabile se i componenti infiammabili sono presenti in misura superiore al 45 % in massa o a 250 g. Per componente infiammabile si intende un gas che è infiammabile in aria alla pressione normale, o materia o preparato sotto forma liquida il cui punto d'infiammabilità è inferiore o uguale a 100 °C. 3. I gas corrosivi sono considerati come tossici e sono dunque assegnati ai gruppi TC, TFC o TOC. 4. Le miscele contenenti più del 21 % d'ossigeno in volume devono essere classificate come comburenti. 2.2.2.1.4. Quando una miscela della classe 2, nominativamente citata nella Tabella A del capitolo 3.2, soddisfa differenti criteri del 2.2.2.1.2 e 2.2.2.1.5, questa miscela deve essere classificata secondo tali criteri e assegnata ad un'appropriata rubrica n.a.s. 2.2.2.1.5. Le materie e gli oggetti della classe 2 non nominativamente citati nella Tabella A del capitolo 3.2 sono classificati in una rubrica collettiva elencata nel 2.2.2.3, conformemente a 2.2.2.1.2 e 2.2.2.1.3. Si applicano i seguenti criteri: Gas asfissianti Gas non comburenti, non infiammabili, e non tossici, che diluiscono o sostituiscono l'ossigeno normalmente presente nell'atmosfera. Gas infiammabili Gas che, ad una temperatura di 20 °C ed alla pressione standard di 101,3 kPa: a) sono infiammabili quando sono in miscela uguale o inferiore al 13 % (volume) in aria; oppure b) hanno un campo d'infiammabilità con l'aria d'almeno 12 punti percentuali qualunque sia il loro limite inferiore d'infiammabilità. L'infiammabilità deve essere determinata o mediante prove o mediante calcolo, secondo metodi approvati dall'ISO (cfr. la norma ISO 10156:1996). Quando i dati disponibili sono insufficienti perché si possano utilizzare questi metodi, si possono applicare metodi equivalenti riconosciuti dall'autorità competente del paese d'origine. Se il paese d'origine non è uno Stato membro, questi metodi devono essere riconosciuti dall'autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione. Gas comburenti Gas che possono, in genere per apporto d'ossigeno, causare o favorire, più dell'aria, la combustione d'altre materie. Il potere comburente deve essere determinato mediante prove o mediante calcolo secondo metodi approvati dall'ISO (cfr. la norma ISO 10156:1996). Gas tossici NOTA: I gas che soddisfano parzialmente o totalmente i criteri di tossicità per la loro corrosività devono essere classificati come tossici. Cfr. anche i criteri sotto il titolo "Gas corrosivi" per un eventuale rischio sussidiario di corrosività. Gas che: a) sono conosciuti essere tossici o corrosivi per l'uomo al punto di presentare un pericolo per la salute; oppure b) sono presunti essere tossici o corrosivi per l'uomo perché la loro CL50 per tossicità acuta è inferiore o uguale a 5000 ml/m3 (ppm) quando sono sottoposti a prove eseguite conformemente al 2.2.61.1. Per la classificazione di miscele di gas (compresi i vapori di materie d'altre classi), si può utilizzare la seguente formula: >PIC FILE= "L_2004121IT.006101.TIF"> dove fi= frazione molare dell'iesimo costituente la miscela; Ti= indice di tossicità dell'iesimo costituente la miscela. Ti è uguale alla CL50 indicata nella norma ISO 10298:1995. Quando il valore di CL50 non è elencato nella norma ISO 10298:1995 si deve utilizzare la CL50 disponibile nella letteratura scientifica. Quando il valore di CL50 non è conosciuto l'indice di tossicità è calcolato a partire del valore di CL50 più basso di materie aventi effetti fisiologici o chimici simili, o procedendo a delle prove se questa rimane la sola possibilità praticabile. Gas corrosivi I gas o le miscele di gas che soddisfano totalmente i criteri di tossicità per la loro corrosività devono essere classificati come tossici con un rischio sussidiario di corrosività. Una miscela di gas, che è considerata come tossica a causa dei suoi effetti combinati di corrosività e tossicità, presenta un rischio sussidiario di corrosività quando è noto dall'esperienza sull'uomo che essa esercita un effetto distruttivo sulla pelle, gli occhi o le mucose, o quando il valore di CL50 dei costituenti corrosivi della miscela è inferiore o uguale a 5000 ml/m3 (ppm) quando sia calcolato secondo la seguente formula: >PIC FILE= "L_2004121IT.006102.TIF"> dove fci= frazione molare dell'iesimo costituente corrosivo della miscela; Tci= indice di tossicità dell'iesimo costituente corrosivo della miscela Tci è uguale alla CL50 indicata nella norma ISO 10298:1995. Quando il valore di CL50 non è elencato nella norma ISO 10298:1995 si deve utilizzare la CL50 disponibile nella letteratura scientifica. Quando il valore di CL50 non è conosciuto, l'indice di tossicità è calcolato a partire del valore di CL50 più basso di materie aventi effetti fisiologici o chimici simili, o procedendo a delle prove se questa rimane la sola possibilità praticabile. 2.2.2.2. Gas non ammessi al trasporto 2.2.2.2.1. Le materie chimicamente instabili della classe 2 sono ammesse al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per prevenire ogni possibilità di reazione pericolosa, quali la decomposizione, dismutazione o polimerizzazione nelle normali condizioni di trasporto. A tal fine, bisogna in particolare curare che i recipienti e le cisterne non contengano materie che possano favorire tali reazioni. 2.2.2.2.2. Non sono ammesse al trasporto le seguenti materie e miscele: - N. ONU 2186 CLORURO D'IDROGENO LIQUIDO REFRIGERATO; - N. ONU 2421 TRIOSSIDO D'AZOTO; - N. ONU 2455 NITRITO DI METILE; - I gas liquefatti refrigerati ai quali non possono essere assegnati i codici di classificazione 3 A, 3 O o 3 F; - I gas disciolti sotto pressione che non possono essere assegnati ai nn. ONU 1001, 2073 o 3318. 2.2.2.3. Lista delle rubriche collettive >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.2.3. Classe 3 - Liquidi infiammabili 2.2.3.1. Criteri 2.2.3.1.1. Il titolo della classe 3 comprende le materie, e gli oggetti contenenti materie di questa classe, che: - sono liquide secondo la lettera a) della definizione di "liquido" del 1.2.1; - hanno, a 50 °C, una pressione di vapore massima di 300 kPa (3 bar), e non sono completamente gassose a 20 °C alla pressione standard di 101,3 kPa; e - hanno un punto d'infiammabilità massimo di 61 °C (cfr. 2.3.3.1 per la pertinente prova). Il titolo della classe 3 comprende ugualmente le materie liquide e le materie solide allo stato fuso, il cui punto d'infiammabilità è superiore a 61 °C, e che sono presentate al trasporto o trasportate a caldo ad una temperatura uguale o superiore al loro punto d'infiammabilità. Queste materie sono assegnate al n. ONU 3256. Il titolo della classe 3 comprende ugualmente gli esplosivi liquidi desensibilizzati. Gli esplosivi liquidi desensibilizzati sono materie esplosive in soluzione o in sospensione nell'acqua o in altri liquidi in modo da formare una miscela liquida omogenea non avente più proprietà esplosive. Queste rubriche, nella Tabella A del capitolo 3.2, sono designate dai seguenti n. ONU: 1204, 2059, 3064, 3343 e 3357. NOTA: 1. Le materie non tossiche e non corrosive aventi un punto d'infiammabilità superiore a 35 °C, che non mantengono la combustione nelle condizioni di prova della combustibilità definita nella sottosezione 32.5.2 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri, non sono materie della classe 3; se queste materie sono tuttavia presentate al trasporto e trasportate a caldo ad una temperatura uguale o superiore al loro punto d'infiammabilità, sono materie della classe 3. 2. In deroga al paragrafo 2.2.3.1.1 di cui sopra, il carburante diesel, il gasolio e l'olio da riscaldamento (leggero), aventi un punto d'infiammabilità superiore a 61 °C ma non superiore a 100 °C, sono considerati come materie della classe 3, n. ONU 1202. 3. Le materie liquide molto tossiche per inalazione, aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C, e le materie tossiche aventi un punto d'infiammabilità uguale o superiore a 23 °C sono materie della classe 6.1 (cfr. 2.2.61.1). 4. Le materie e i preparati liquidi, infiammabili, utilizzati come pesticidi, che sono molto tossici, tossici o debolmente tossici e il cui punto d'infiammabilità è uguale o superiore a 23 °C, sono materie della classe 6.1 (cfr. 2.2.61.1). 5. Le materie liquide corrosive aventi un punto d'infiammabilità uguale o superiore a 23 °C sono materie della classe 8 (cfr. 2.2.8.1). 6. I nn. ONU 2734 AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S., 2734 POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. e 2920 LIQUIDO CORROSIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. sono materie della classe 8 (cfr. 2.2.8.1). 7. Non sono sottoposti alle prescrizioni di questa direttiva i prodotti farmaceutici pronti all'impiego, per esempio i cosmetici, le droghe e i medicinali, che sono fabbricati e sistemanti in imballaggi destinati alla vendita al dettaglio o alla distribuzione per uso personale o familiare. 2.2.3.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 3 sono suddivisi come segue: >SPAZIO PER TABELLA> 2.2.3.1.3. Le materie e gli oggetti della classe 3, sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. Le materie che non sono nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnate alla pertinente rubrica del 2.2.3.3 e all'appropriato gruppo d'imballaggio conformemente alle disposizioni della presente sezione. I liquidi infiammabili devono essere assegnati ai seguenti gruppi d'imballaggio secondo il grado di pericolo che presentano per il trasporto: Gruppo d'imballaggio I materie molto pericolose: liquidi infiammabili aventi un punto d'ebollizione o un punto d'ebollizione iniziale non superiore a 35 °C, e liquidi infiammabili aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C, che siano o molto tossici, secondo i criteri del 2.2.61.1, o molto corrosivi secondo i criteri del 2.2.8.1; Gruppo d'imballaggio II materie mediamente pericolose: liquidi infiammabili aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C che non siano classificati nel gruppo d'imballaggio I, ad eccezione delle materie del 2.2.3.1.4; Gruppo d'imballaggio III materie debolmente pericolose: liquidi infiammabili aventi un punto d'infiammabilità compreso tra 23 °C e 61 °C, valori limite compresi, nonché le materie del 2.2.3.1.4. 2.2.3.1.4. Le miscele e i preparati liquidi o viscosi, compresi quelli contenenti al massimo il 20 % di nitrocellulosa con un tenore d'azoto non superiore al 12,6 % (massa secca), devono essere assegnati al gruppo d'imballaggio III, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'altezza dello strato separato di solvente è inferiore al 3 % dell'altezza totale del campione durante la prova di separazione del solvente (cfr. Manuale delle prove e dei criteri, terza parte, sottosezione 32.5.1); e b) la viscosità(11) e il punto d'infiammabilità sono conformi alla seguente Tabella: >SPAZIO PER TABELLA> NOTA: Le miscele contenenti più del 20 %, ma non più del 55 % di nitrocellulosa, con un tenore d'azoto non superiore al 12,6 % (massa secca), sono materie assegnate al n. ONU 2059. Le miscele aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e - con più del 55 % di nitrocellulosa qualunque sia il loro tenore d'azoto, oppure - con al massimo il 55 % di nitrocellulosa con un tenore d'azoto superiore al 12,6 % (massa secca), sono materie della classe 1 (nn. ONU 0340 o 0342) o della classe 4.1 (nn. ONU 2555, 2556 o 2557). 2.2.3.1.5. Le soluzioni e le miscele omogenee non tossiche e non corrosive, aventi un punto d'infiammabilità uguale o superiore a 23 °C (materie viscose, come pitture e vernici, ad esclusione delle materie contenenti più del 20 % di nitrocellulosa), imballate in recipienti di capacità inferiore a 450 litri, non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva se, durante la prova di separazione del solvente (cfr. Manuale delle prove e dei criteri, terza parte, sottosezione 32.5.1), l'altezza dello strato separato di solvente è inferiore al 3 % dell'altezza totale, e se le materie a 23 °C hanno, nella coppa di scorrimento secondo ISO 2431:1993 con un foro di 6 mm di diametro, un tempo di scorrimento: a) di almeno 60 secondi, oppure b) di almeno 40 secondi e non contengano più del 60 % di materie della classe 3. 2.2.3.1.6. Quando le materie della classe 3, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio differenti da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele o soluzioni devono essere assegnate alle rubriche nelle quali ricadono sulla base del loro livello di rischio. NOTA: Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3. 2.2.3.1.7. Sulla base delle procedure di prova della sezione 2.3.2 e dei criteri del 2.2.3.1.1, si può ugualmente determinare se la natura di una soluzione o di una miscela nominativamente menzionata o contenente una materia nominativamente menzionata è tale che questa soluzione o miscela non sia sottoposta alle disposizioni di questa classe (cfr. anche 2.1.3). 2.2.3.2. Materie non ammesse al trasporto 2.2.3.2.1. Le materie della classe 3, suscettibili di formare con facilità perossidi (come nel caso degli eteri o di talune materie eterocicliche ossigenate), non sono ammesse al trasporto se il tenore di perossido, calcolato in perossido d'idrogeno (H2O2), supera lo 0,3 %. Il tenore di perossido deve essere determinato come indicato nel 2.3.3.2. 2.2.3.2.2. Le materie chimicamente instabili della classe 3 devono essere presentate al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per impedire la loro pericolosa decomposizione o polimerizzazione durante il trasporto. A tal fine si deve, in particolare, aver cura che i recipienti e le cisterne non contengano materie che possano favorire queste reazioni. 2.2.3.2.3. Gli esplosivi liquidi desensibilizzati, diversi da quelli elencati nella Tabella A del capitolo 3.2, non sono ammessi al trasporto come materie della classe 3. 2.2.3.3. Lista delle rubriche collettive >PIC FILE= "L_2004121IT.006801.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121IT.006901.TIF"> 2.2.41 Classe 4.1 - Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati 2.2.41.1. Criteri 2.2.41.1.1. Il titolo della classe 4.1 comprende le materie e gli oggetti infiammabili, gli esplosivi desensibilizzati che sono solidi secondo la lettera a) della definizione "solido" della sezione 1.2.1 come pure le materie autoreattive liquide o solide. Sono raggruppati nella classe 4.1: - le materie e gli oggetti solidi facilmente infiammabili (cfr. da 2.2.41.1.3 a 2.2.41.1.8); - le materie solide o liquide autoreattive (cfr. da 2.2.41.1.9 a 2.2.41.1.17); - gli esplosivi solidi desensibilizzati (cfr. 2.2.41.1.18); - le materie assimilate alle materie autoreattive (cfr. 2.2.41.1.19). 2.2.41.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 4.1 sono suddivisi come segue: >SPAZIO PER TABELLA> Solidi infiammabili Definizioni e proprietà 2.2.41.1.3. I solidi infiammabili sono solidi facilmente infiammabili e solidi che possono causare un incendio per sfregamento. I solidi facilmente infiammabili sono materie in polvere, granulari o pastose, che sono pericolose se prendono fuoco facilmente per breve contatto con una sorgente d'accensione, come un fiammifero che brucia, e se la fiamma si propaga rapidamente. Il pericolo può provenire non soltanto dal fuoco ma anche dai prodotti di combustione tossici. Le polveri metalliche sono particolarmente pericolose poiché esse sono difficili da spegnere una volta accese dal momento che i normali agenti estinguenti, come l'anidride carbonica e l'acqua possono accrescere il pericolo. Classificazione 2.2.41.1.4. Le materie e gli oggetti classificati come solidi infiammabili della classe 4.1 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione di materie e oggetti organici non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla pertinente rubrica del 2.2.41.3, conformemente alle disposizioni del capitolo 2.1, può essere basata sull'esperienza o sui risultati delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1. L'assegnazione di materie inorganiche non nominativamente menzionate deve essere basata sui risultati delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1; l'esperienza dovrà essere presa ugualmente in considerazione quando conduca ad un'assegnazione più severa. 2.2.41.1.5. Quando le materie non nominativamente menzionate sono assegnate ad una delle rubriche elencate al 2.2.41.3 sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1, si devono applicare i seguenti criteri: a) Ad eccezione delle polveri di metalli o delle polveri di leghe di metalli, le materie in polvere, granulari o pastose devono essere classificate come materie facilmente infiammabili della classe 4.1 se possono infiammarsi facilmente in seguito ad un breve contatto di una sorgente d'accensione (per esempio un fiammifero), o se, in caso d'accensione, la fiamma si propaga rapidamente, il tempo di combustione è inferiore a 45 secondi per una distanza misurata di 100 mm o la velocità di combustione è superiore a 2,2 mm/s. b) Le polveri di metalli o le polveri di leghe di metalli devono essere assegnate alla classe 4.1 quando possono infiammarsi a contatto di una fiamma e la reazione si propaga in 10 minuti o meno su tutto il campione. I solidi, che possono causare un incendio per sfregamento, devono essere assegnati alla classe 4.1 per analogia con le rubriche esistenti (per esempio fiammiferi) o conformemente ad una pertinente disposizione speciale. 2.2.41.1.6. Sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1 e dei criteri del 2.2.41.1.4 e 2.2.41.1.5, si può ugualmente determinare se la natura di una materia nominativamente citata è tale che la materia non è sottoposta alle disposizioni di questa classe. 2.2.41.1.7. Quando materie della classe 4.1, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio. NOTA: Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. 2.1.3. Assegnazione ai gruppi d'imballaggio 2.2.41.1.8. I solidi infiammabili classificati nelle diverse rubriche della Tabella A del capitolo 3.2 sono assegnati ai gruppi d'imballaggio II o III sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1, secondo i seguenti criteri: a) I solidi facilmente infiammabili che, durante la prova, hanno un tempo di combustione inferiore a 45 secondi per una distanza misurata di 100 mm devono essere assegnate al: Gruppo d'imballaggio II: se la fiamma si propaga oltre la zona umidificata; Gruppo d'imballaggio III: se la zona umidificata arresta la propagazione della fiamma per almeno 4 minuti; b) Le polveri di metalli o le polveri di leghe di metalli devono essere assegnate al: Gruppo d'imballaggio II: se, durante la prova, la reazione si propaga su tutta la lunghezza del campione in 5 minuti o meno; Gruppo d'imballaggio III: se, durante la prova, la reazione si propaga su tutta la lunghezza del campione in più di 5 minuti; Per quanto concerne i solidi che possono causare un incendio per sfregamento, la loro assegnazione ad un gruppo d'imballaggio deve essere effettuata per analogia con le rubriche esistenti o conformemente ad una pertinente disposizione speciale. Materie autoreattive Definizioni 2.2.41.1.9. Ai fini di questa direttiva, le materie autoreattive sono materie termicamente instabili suscettibili di subire una decomposizione fortemente esotermica, anche in assenza d'ossigeno (aria). Le materie non sono considerate come materie autoreattive della classe 4.1 se: a) sono esplosive secondo i criteri relativi alla classe 1; b) sono comburenti secondo il metodo d'assegnazione relativo alla classe 5.1 (cfr. 2.2.51.1); c) sono perossidi organici secondo i criteri relativi alla classe 5.2 (cfr. 2.2.52.1); d) hanno un calore di decomposizione inferiore a 300 J/g; oppure e) hanno una temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) superiore a 75 °C per un collo di 50 kg. NOTA: 1. Il calore di decomposizione può essere determinato mediante ogni metodo riconosciuto sul piano internazionale, la calorimetria differenziale a scansione e la calorimetria adiabatica. 2. La temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) è la più bassa temperatura alla quale si possa produrre una decomposizione autoaccelerata per una materia posta nel tipo d'imballaggio utilizzato nel corso del trasporto. Le condizioni necessarie per la determinazione di questa temperatura figurano nel Manuale delle prove e dei criteri, parte II, capitolo 20 e sezione 28.4. 3. Ogni materia che ha le proprietà di una materia autoreattiva deve essere classificata come tale, anche il risultato della prova descritta al 2.2.42.1.5 per l'inclusione nella classe 4.2 è positivo. Proprietà 2.2.41.1.10. La decomposizione delle materie autoreattive può essere innescata dal calore, dal contatto con impurezze catalitiche (per esempio acidi, composti dei metalli pesanti, basi), dallo sfregamento o dall'urto. La velocità di decomposizione aumenta con la temperatura e varia secondo la materia. La decomposizione, particolarmente in assenza d'accensione, può provocare lo sviluppo di gas o di vapori tossici. Per certe materie autoreattive, la temperatura deve essere regolata. Certe materie autoreattive possono decomporsi producendo un'esplosione soprattutto sotto confinamento. Questa caratteristica può essere modificata per aggiunta di diluenti o utilizzando degli imballaggi appropriati. Certe materie autoreattive bruciano vigorosamente. Sono per esempio materie autoreattive alcuni composti dei tipi indicati qui sotto: - composti azoici alifatici (-C-N=N-C-) - azidi organiche (-C-N3) - sali di diazonio (-CN2+Z-) - composti N-nitrosi (-N-N=O) - solfoidrazidi aromatiche (-SO2-NH-NH2) Questa lista non è esaustiva, e materie contenenti altri gruppi reattivi e certe miscele di materie possono avere proprietà comparabili. Classificazione 2.2.41.1.11. Le materie autoreattive sono ripartite in sette tipi secondo il grado di pericolo che presentano. Le materie autoreattive variano tra il tipo A, che non è ammesso al trasporto nell'imballaggio nel quale è stato sottoposto alle prove, e il tipo G, che non è sottoposto alle disposizioni che si applicano alle materie autoreattive della classe 4.1. La classificazione delle materie autoreattive dei tipi da B a F è direttamente funzione della quantità massima di materia autorizzata per collo. Nel Manuale delle prove e dei criteri, parte II si trovano i principi da seguire per la classificazione nonché le procedure applicabili di classificazione, i modi d'operare e i criteri e un modello appropriato di processo-verbale di prova. 2.2.41.1.12. Le materie che sono state già classificate e assegnate all'appropriata rubrica collettiva sono elencate al 2.2.41.4 con il n. ONU e il metodo d'imballaggio che sono loro applicabili. Le rubriche collettive precisano: - tipi di materie autoreattive da B a F, cfr. 2.2.41.1.11 qui sopra; - stato fisico (liquido/solido). La classificazione delle materie autoreattive, elencate al 2.2.41.4, è stabilita sulla base della materia tecnicamente pura (salvo quando è specificata una concentrazione inferiore al 100 %). 2.2.41.1.13. La classificazione delle materie autoreattive o dei preparati di materie autoreattive che non sono elencati al 2.2.41.4 e la loro assegnazione ad una rubrica collettiva devono essere fatte dall'autorità competente del paese d'origine in base ad un processo-verbale di prova. La dichiarazione di approvazione deve contenere la classificazione e le pertinenti condizioni di trasporto. Se il paese d'origine non è uno Stato membro della COTIF, queste condizioni devono essere riconosciute dall'autorità competente del primo Stato membro della COTIF toccato dalla spedizione. 2.2.41.1.14. Per modificare la reattività di certe materie autoreattive, talvolta si addizionano a queste degli attivatori, come composti di zinco. Secondo il tipo e la concentrazione dell'attivatore, il risultato può essere una diminuzione della stabilità termica e una modifica delle proprietà esplosive. Se è modificata l'una o l'altra di queste proprietà, la nuova preparazione deve essere valutata conformemente al metodo di classificazione. 2.2.41.1.15. I campioni di materie autoreattive o di preparati di materie autoreattive, che non sono elencati al 2.2.41.4, per i quali non si dispone di dati completi di prova e che devono essere trasportati per subire prove o valutazioni supplementari, devono essere assegnati ad una delle rubriche appropriate di materie autoreattive di tipo C, a condizione che: - secondo i dati disponibili, il campione non sia più pericoloso di una materia autoreattiva di tipo B; - il campione sia imballato conformemente al metodo d'imballaggio OP2 e la quantità per carro sia limitata a 10 kg. I campioni che necessitano di un controllo di temperatura non sono ammessi al trasporto. Desensibilizzazione 2.2.41.1.16. Per garantire la sicurezza durante il trasporto di materie autoreattive, le si desensibilizza sovente mediante un diluente. Quando è stabilita una percentuale di materia, si tratta di percentuale in massa, arrotondata all'unità più vicina. Se è utilizzato un diluente, la materia autoreattiva deve essere provata in presenza del diluente, nella concentrazione e nella forma utilizzata per il trasporto. Non devono essere utilizzati diluenti che possono permettere ad una materia autoreattiva di concentrarsi ad un livello pericoloso in caso di perdita da un imballaggio. Ogni diluente utilizzato deve essere compatibile con la materia autoreattiva. A questo proposito, sono compatibili i diluenti solidi o liquidi che non hanno effetto negativo sulla stabilità termica e sul tipo di pericolo della materia autoreattiva. Prescrizioni in materia di controllo della temperatura 2.2.41.1.17. (riservato). Esplosivi solidi desensibilizzati 2.2.41.1.18. Gli esplosivi solidi desensibilizzati sono materie che sono umidificate con acqua o alcol o sono diluiti con altre materie al fine d'eliminare le proprietà esplosive. Queste rubriche nella Tabella A del capitolo 3.2, sono designate dai seguenti nn. ONU: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344 e se è rispettata la disposizione speciale 15 del capitolo 3.3, dai nn. ONU 0154, 0155, 0209, 0214, 0215, 0234; e, se è rispettata la disposizione speciale 18 del capitolo 3.3, dal n. ONU 0220. Materie assimilate alle materie autoreattive 2.2.41.1.19 Le materie che: a) sono state provvisoriamente accettate nella classe 1 sulla base dei risultati delle serie di prove 1 e 2 ma sono esentate dalla classe 1 sulla base dei risultati della serie di prove 6; b) non sono materie autoreattive della classe 4.1; e c) non sono materie delle classi 5.1 e 5.2, sono anch'esse assegnate alla classe 4.1: appartengono a questa categoria i nn. ONU 2956, 3241, 3242 e 3251. 2.2.41.2. Materie non ammesse al trasporto 2.2.41.2.1. Le materie chimicamente instabili della classe 4.1 sono ammesse al trasporto soltanto se sono state prese le misure necessarie per impedire la loro pericolosa decomposizione o polimerizzazione durante il trasporto. A tal fine, si deve avere cura in particolare che i recipienti e le cisterne non contengano materie che possano favorire tali reazioni. 2.2.41.2.2. I solidi infiammabili, comburenti che sono assegnati al n. ONU 3097 sono ammessi al trasporto soltanto se soddisfano le disposizioni relative alla classe 1 (cfr. anche 2.1.3.7). 2.2.41.2.3. Le seguenti materie non sono ammesse al trasporto: - Le materie autoreattive di tipo A [cfr. il Manuale delle prove e dei criteri, parte II, 20.4.2 a)]; - I solfuri di fosforo che non sono esenti da fosforo bianco o giallo; - Gli esplosivi solidi desensibilizzati diversi da quelli elencati nella Tabella A del capitolo 3.2; - Le materie inorganiche infiammabili allo stato fuso, diverse da n. ONU 2448 ZOLFO FUSO; - L'azoturo di bario umidificato con meno del 50 % di acqua. Le seguenti materie non sono ammesse al trasporto in traffico ferroviario: - Le materie autoreattive aventi una TDAA <= 55 °C, che necessitano di un controllo di temperatura: 3231 LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO B, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA 3232 SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO B, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA 3233 LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO C, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA 3234 SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO C, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA 3235 LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA 3236 SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA 3237 LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO E, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA 3238 SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO E, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA 3239 LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA 3240 SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA 2.2.41.3. Lista delle rubriche collettive >PIC FILE= "L_2004121IT.007401.TIF"> 2.2.41.4. Lista delle materie autoreattive NOTA: Per i metodi d'imballaggio, cfr. 4.1.4.1, istruzione d'imballaggio P520 e 4.1.7.1. >SPAZIO PER TABELLA> 2.2.42 Classe 4.2 - Materie soggette ad accensione spontanea 2.2.42.1. Criteri 2.2.42.1.1. Il titolo della classe 4.2 comprende: - le materie piroforiche che sono materie, comprese miscele e soluzioni, liquide o solide, che anche in piccola quantità, a contatto con l'aria, si accendono entro 5 minuti. Queste materie, tra quelle della presente classe, sono le più soggette all'accensione spontanea. - le materie e gli oggetti autoriscaldanti, che sono materie e oggetti, comprese miscele e soluzioni, che, a contatto con l'aria, sono suscettibili d'autoriscaldarsi senza apporto d'energia. Queste materie possono accendersi solo se in grande quantità (chilogrammi) e dopo un lungo lasso di tempo (ore o giorni). 2.2.42.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 4.2 sono suddivisi come segue: >SPAZIO PER TABELLA> Proprietà 2.2.42.1.3. L'autoriscaldamento di queste materie, che causa l'accensione spontanea, è dovuto alla reazione della materia con l'ossigeno dell'aria e al fatto che il calore prodotto non è smaltito rapidamente all'esterno. Una combustione spontanea si produce quando il flusso di calore prodotto è superiore a quello smaltito, raggiungendo così la temperatura d'autoaccensione. Classificazione 2.2.42.1.4. Le materie e gli oggetti classificati nella classe 4.2 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione di materie e oggetti non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla pertinente rubrica n.a.s. specifica del 2.2.42.3, secondo le disposizioni del capitolo 2.1, può essere basata sull'esperienza o sui risultati delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.3. L'assegnazione alle rubriche n.a.s. generiche della classe 4.2 deve essere basata sui risultati delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.3; l'esperienza dovrà essere presa ugualmente in considerazione quando conduca ad un'assegnazione più severa. 2.2.42.1.5. Quando le materie e gli oggetti non nominativamente menzionati sono assegnati ad una delle rubriche enumerate nel 2.2.42.3 sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.3, si devono applicare i seguenti criteri: a) I solidi piroforici devono essere assegnati alla classe 4.2 quando essi si infiammano cadendo da un'altezza di 1 m o entro 5 minuti; b) I liquidi piroforici devono essere assegnati alla classe 4.2 quando: i) versate su un supporto inerte si infiammano entro 5 minuti, oppure ii) in caso di risultato negativo della prova secondo i), versate su una carta da filtro, secca, corrugata (filtro Whatman n. 3), si infiammano o carbonizzano entro 5 minuti; c) Le materie per le quali, entro 24 ore, si è osservata un'accensione spontanea o un aumento della temperatura superiore a 200 °C in un campione cubico di 10 cm di lato, ad una temperatura di prova di 140 °C, devono essere assegnate alla classe 4.2. Questo criterio si basa sulla temperatura d'accensione spontanea del carbone di legna, che è di 50 °C per un campione cubico di 27 m3. Le materie aventi una temperatura d'accensione spontanea superiore a 50 °C per un volume di 27 m3 non devono essere classificate nella classe 4.2 NOTA: 1. Le materie trasportate in colli di volume non superiore a 3 m3 sono esentate dalla classe 4.2 se, dopo una prova eseguita mediante un campione cubico di 10 cm di lato a 120 °C, non si nota durante 24 ore nessuna infiammazione spontanea né aumento di temperatura a più di 180 °C. 2. Le materie trasportate in colli di volume non superiore a 450 litri sono esentate dalla classe 4.2 se, dopo una prova eseguita mediante un campione cubico di 10 cm di lato a 100 °C, non si nota durante 24 ore nessuna infiammazione spontanea né aumento di temperatura a più di 160 °C. 2.2.42.1.6. Quando le materie della classe 4.2, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio. NOTA: Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3. 2.2.42.1.7. Sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.3 e dei criteri del 2.2.42.1.5, si può ugualmente determinare se la natura di una materia nominativamente menzionata è tale che la materia non è sottoposta alle disposizioni di questa classe. Assegnazione ai gruppi d'imballaggio 2.2.42.1.8. Le materie e gli oggetti classificati nelle diverse rubriche della Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnati ai gruppi d'imballaggio I, II o III sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.3, secondo i seguenti criteri: a) le materie piroforiche devono essere assegnate al gruppo d'imballaggio I; b) le materie e gli oggetti autoriscaldanti nei quali, in un campione cubico di 2,5 cm di lato, ad una temperatura di prova di 140 °, entro 24 ore si è osservata un'accensione spontanea o un aumento della temperatura a più di 200 °C, devono essere assegnati al gruppo d'imballaggio II; le materie con una temperatura d'accensione spontanea superiore a 50 °C per un volume di 450 litri non devono essere assegnate al gruppo d'imballaggio II; c) le materie poco autoriscaldanti nelle quali, in un campione cubico di 2,5 cm di lato, non sono osservati i fenomeni citati in b) nelle condizioni date, ma che in un campione cubico di 10 cm di lato, ad una temperatura di prova di 140 °C, entro 24 ore, si è osservata un'accensione spontanea o un aumento della temperatura a più di 200 °C, devono essere assegnate al gruppo d'imballaggio III. 2.2.42.2. Materie non ammesse al trasporto Le seguenti materie non sono ammesse al trasporto: - n. ONU 3255 IPOCLORITO DI ter-BUTILE; - i solidi autoriscaldanti, comburenti, assegnati al n. ONU 3127, a meno che non soddisfino le disposizioni relative alla classe 1 (cfr. anche 2.1.3.7). 2.2.42.3. Lista delle rubriche collettive >PIC FILE= "L_2004121IT.007901.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121IT.008001.TIF"> 2.2.43 Classe 4.3 - Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili 2.2.43.1. Criteri 2.2.43.1.1. Il titolo della classe 4.3 comprende le materie che, per reazione con l'acqua, sviluppano gas infiammabili suscettibili di formare miscele esplosive con l'aria, come pure gli oggetti contenenti tali materie. 2.2.43.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 4.3 sono suddivisi come segue: >SPAZIO PER TABELLA> Proprietà 2.2.43.1.3. Alcune materie, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili che possono formare miscele esplosive con l'aria. Queste miscele sono facilmente innescate da qualsiasi sorgente ordinaria d'accensione, in particolare da fiamme libere, da scintille causate da un utensile, da lampade elettriche non protette. Gli effetti risultanti dall'onda d'urto e dall'incendio possono essere pericolosi per le persone e l'ambiente. Per determinare se una materia reagisce con l'acqua, in modo tale che si abbia produzione di una quantità pericolosa di gas che possa essere infiammabile, si deve utilizzare il metodo descritto al 2.2.43.1.4 qui sotto. Questo metodo non è applicabile alle materie piroforiche. Classificazione 2.2.43.1.4. Le materie e gli oggetti classificati nella classe 4.3 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione di materie e oggetti non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla rubrica pertinente del 2.2.43.3, secondo le disposizioni del capitolo 2.1, deve essere basata sui risultati delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.4; l'esperienza dovrà essere presa ugualmente in considerazione quando conduca ad un'assegnazione più severa. 2.2.43.1.5. Quando le materie non nominativamente menzionate sono assegnate ad una delle rubriche enumerate nel 2.2.43.3 sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.4, si devono applicare i seguenti criteri: Una materia deve essere assegnata alla classe 4.3 quando: a) il gas sviluppato si infiamma spontaneamente nel corso di una qualunque fase della prova; oppure b) si ha uno sviluppo di gas infiammabile superiore a 1 litro per chilogrammo di materia sottoposta alla prova per un'ora. 2.2.43.1.6. Quando materie della classe 4.3, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio. NOTA: Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3. 2.2.43.1.7. Sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.4 e dei criteri del 2.2.43.1.5, si può ugualmente determinare se la natura di una materia nominativamente menzionata è tale che la materia non è sottoposta alle disposizioni di questa classe. Assegnazione ai gruppi d'imballaggio 2.2.43.1.8. Le materie e gli oggetti classificati nelle diverse rubriche della Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnati ai gruppi d'imballaggio I, II o III in base alle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.4, secondo i seguenti criteri: a) È assegnata al gruppo d'imballaggio I ogni materia che reagisce energicamente con l'acqua a temperatura ambiente sviluppando generalmente un gas suscettibile di accendersi spontaneamente, o che reagisce facilmente con l'acqua a temperatura ambiente, con un vigore tale che la quantità di gas infiammabile sviluppata in un minuto è uguale o superiore a 10 litri per chilogrammo di materia; b) È assegnata al gruppo d'imballaggio II ogni materia che reagisce facilmente con l'acqua a temperatura ambiente con un vigore tale che la quantità massima di gas infiammabile sviluppata in un'ora è uguale o superiore a 20 litri per chilogrammo di materia, e che non risponde ai criteri del gruppo d'imballaggio I; c) È assegnata al gruppo d'imballaggio III ogni materia che reagisce lentamente con l'acqua a temperatura ambiente con un vigore tale che la quantità massima di gas infiammabile sviluppata in un'ora è superiore a 1 litro per chilogrammo di materia, e che non risponde ai criteri dei gruppi d'imballaggio I o II. 2.2.43.2. Materie non ammesse al trasporto I solidi, idroreattivi, infiammabili assegnati al n. ONU 3132, i solidi, idroreattivi, comburenti assegnati al n. ONU 3133 e i solidi, idroreattivi, autoriscaldanti assegnati al n. ONU 3135 non sono ammessi al trasporto a meno che rispondano alle relative disposizioni della classe 1 (cfr. anche 2.1.3.7). 2.2.43.3. Lista delle rubriche collettive >PIC FILE= "L_2004121IT.008201.TIF"> 2.2.51. Classe 5.1 - Materie comburenti 2.2.51.1. Criteri 2.2.51.1.1. Il titolo della classe 5.1 comprende le materie che, senza essere necessariamente combustibili esse stesse, possono in genere, cedendo ossigeno, provocare o favorire la combustione d'altre materie, e gli oggetti contenenti tali materie. 2.2.51.1.2. Le materie delle classe 5.1 e gli oggetti contenenti tali materie sono suddivisi come segue: >SPAZIO PER TABELLA> 2.2.51.1.3. Le materie e gli oggetti classificati nella classe 5.1 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione di materie e oggetti non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla rubrica pertinente del 2.2.51.3, secondo le disposizioni del capitolo 2.1, deve essere basata sulle prove, sul modo d'operare e sui criteri da 2.2.51.1.6 a 2.2.51.1.9 qui di seguito e della sezione 34.4 del Manuale delle prove e dei criteri, parte III. In caso di divergenza tra i risultati delle prove e l'esperienza acquisita, il giudizio fondato su quest'ultima dovrà prevalere sui risultati delle prove. 2.2.51.1.4. Quando le materie della classe 5.1, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele o soluzioni devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio. NOTA: Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3. 2.2.51.1.5. Sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 34.4 e dei criteri da 2.2.51.1.6 a 2.2.51.1.9, si può ugualmente determinare se la natura di una materia nominativamente citata nella Tabella A del capitolo 3.2 è tale che la materia non è sottoposta alle disposizioni di questa classe. Solidi comburenti Classificazione 2.2.51.1.6. Quando le materie solide comburenti non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2 sono assegnate ad una delle rubriche elencate al 2.2.51.3 sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 34.4.1, si devono applicare i seguenti criteri: Una materia solida deve essere assegnata alla classe 5.1 se, in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, s'infiamma o brucia, oppure ha una durata media di combustione inferiore o uguale a quella di una miscela 3:7 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa. Assegnazione ai gruppi d'imballaggio 2.2.51.1.7. I solidi comburenti classificati nelle diverse rubriche della Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnati ai gruppi d'imballaggio I, II o III sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 34.4.1, secondo i seguenti criteri: a) Gruppo d'imballaggio I: ogni materia che, in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una durata media di combustione inferiore a quella di una miscela 3:2 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa; b) Gruppo d'imballaggio II: ogni materia che, in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una durata media di combustione uguale o inferiore a quella di una miscela 2:3 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa e non soddisfa i criteri di classificazione del gruppo d'imballaggio I; c) Gruppo d'imballaggio III: ogni materia che, in miscela di 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una durata media di combustione uguale o inferiore a quella di una miscela 3:7 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa e non soddisfa i criteri di classificazione dei gruppi d'imballaggio I e II. Liquidi comburenti Classificazione 2.2.51.1.8. Quando le materie liquide comburenti non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2 sono assegnate ad una delle rubriche elencate al 2.2.51.3 sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 34.4.2, si devono applicare i seguenti criteri: - Una materia liquida deve essere assegnata alla classe 5.1 se, in miscela 1:1 (in massa) con la cellulosa, produce un aumento di pressione uguale o superiore a 2070 kPa (pressione manometrica) e un tempo medio d'aumento di pressione uguale o inferiore a quello di una miscela 1:1 (in massa) di acido nitrico in soluzione acquosa al 65 % e cellulosa. Assegnazione ai gruppi d'imballaggio 2.2.51.1.9. I liquidi comburenti classificati nelle diverse rubriche della Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnati ai gruppi d'imballaggio I, II o III sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 34.4.2, secondo i seguenti criteri: a) Gruppo d'imballaggio I: ogni materia che, in miscela 1:1 (in massa) con la cellulosa, si accende spontaneamente, o quando ha un tempo medio d'aumento di pressione inferiore a quello di una miscela 1:1 (in massa) di acido perclorico al 50 % e cellulosa; b) Gruppo d'imballaggio II: ogni materia che, in miscela 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha un tempo medio d'aumento di pressione inferiore o uguale a quello di una miscela 1:1 (in massa) di clorato di sodio in soluzione acquosa al 40 % e cellulosa e non soddisfa i criteri di classificazione del gruppo d'imballaggio I; c) Gruppo d'imballaggio III: ogni materia che, in miscela 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha un tempo medio d'aumento di pressione inferiore o uguale a quello di una miscela 1:1 (in massa) di acido nitrico in soluzione acquosa al 65 % e cellulosa e non soddisfa i criteri di classificazione dei gruppi d'imballaggio I e II. 2.2.51.2. Materie non ammesse al trasporto 2.2.51.2.1. Le materie chimicamente instabili della classe 5.1 devono essere presentate al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per impedire la loro pericolosa decomposizione o polimerizzazione durante il trasporto. A tal fine si deve, in particolare, avere cura che i recipienti non contengano materie che possano favorire tali reazioni. 2.2.51.2.2. Le seguenti materie e miscele non sono ammesse al trasporto: - i solidi comburenti, autoriscaldanti assegnati al n. ONU 3100, i solidi comburenti, idroreattivi, assegnati al n. ONU 3121 e i solidi comburenti, infiammabili, assegnati al n. ONU 3137, a meno che rispondano alle disposizioni relative alla classe 1 (cfr. anche 2.1.3.7); - il perossido d'idrogeno non stabilizzato o il perossido d'idrogeno in soluzione acquosa non stabilizzata contenente più del 60 % di perossido d'idrogeno; - il tetranitrometano non esente da impurezze combustibili; - le soluzioni acquose d'acido perclorico contenenti più del 72 % (massa) d'acido o le miscele d'acido perclorico con ogni altro liquido diverso dall'acqua; - l'acido clorico in soluzione acquosa contenente più del 10 % d'acido clorico o le miscele d'acido clorico con ogni altro liquido diverso dall'acqua; - i composti alogenati del fluoro diversi dai nn. ONU 1745 PENTAFLUORURO DI BROMO, 1746 TRIFLUORURO DI BROMO e 2495 PENTAFLUORURO DI IODIO della classe 5.1 come pure dai nn. ONU 1749 TRIFLUORURO DI CLORO e 2548 PENTAFLUORURO DI CLORO della classe 2; - il clorato d'ammonio e le sue soluzioni acquose e le miscele di un clorato con un sale d'ammonio; - il clorito d'ammonio e le sue soluzioni acquose e le miscele di un clorito con un sale d'ammonio; - le miscele di un ipoclorito con un sale d'ammonio; - il bromato d'ammonio e le sue soluzioni acquose e le miscele di un bromato con un sale d'ammonio; - il permanganato d'ammonio e le sue soluzioni acquose e le miscele di un permanganato con un sale d'ammonio; - il nitrato d'ammonio contenente più dello 0,2 % di materie combustibili (compresa ogni materia organica espressa in equivalente carbonio) salvo che rientri nella composizione di una materia od oggetto della classe 1; - i fertilizzanti con un tenore in nitrato d'ammonio (per determinare il tenore di nitrato d'ammonio, tutti gli ioni nitrato, per i quali è presente nella miscela un equivalente molecolare di ioni ammonio, devono essere calcolati come nitrato d'ammonio) o in materie combustibili superiore ai valori indicati per le differenti qualità di FERTILIZZANTE AL NITRATO D'AMMONIO elencati ai nn. ONU da 2067 a 2070 salvo che nelle condizioni applicabili per la classe 1; - i fertilizzanti contenenti nitrato d'ammonio, che sono assegnati alla rubrica collettiva n. ONU 2072 FERTILIZZANTE AL NITRATO D'AMMONIO, N.A.S.; - il nitrito d'ammonio e le sue soluzioni acquose e le miscele di un nitrito inorganico con un sale d'ammonio; - le miscele di nitrato di potassio, di nitrito di sodio e di un sale d'ammonio. 2.2.51.3 Lista delle rubriche collettive >PIC FILE= "L_2004121IT.008501.TIF"> 2.2.52. Classe 5.2 - Perossidi organici 2.2.52.1. Criteri 2.2.52.1.1. Il titolo della classe 5.2 comprende i perossidi organici e i preparati di perossidi organici. 2.2.52.1.2. Le materie della classe 5.2 sono suddivise come segue: - P1 Perossidi organici, non necessitanti di un controllo di temperatura; - P2 Perossidi organici, necessitanti di un controllo di temperatura. Definizione 2.2.52.1.3. I perossidi organici sono materie organiche che contengono la struttura bivalente -O-O- e che possono essere considerate come dei derivati del perossido d'idrogeno, nei quali uno o due atomi d'idrogeno sono sostituiti da radicali organici. Proprietà 2.2.52.1.4. I perossidi organici sono materie soggette a decomposizione esotermica a temperature normali o elevate. La decomposizione si può produrre per effetto del calore, di sfregamento, d'urti o di contatto con impurezze (per esempio acidi, composti dei metalli pesanti, ammine). La velocità di decomposizione aumenta con la temperatura e varia secondo la composizione del perossido organico. La decomposizione può provocare uno sviluppo di vapori o di gas infiammabili o nocivi. Alcuni perossidi organici possono subire una decomposizione esplosiva, soprattutto in condizioni di confinamento. Questa caratteristica può essere modificata mediante l'aggiunta di diluenti o l'impiego d'imballaggi appropriati. Numerosi perossidi organici bruciano violentemente. Deve essere evitato il contatto dei perossidi organici con gli occhi. Alcuni perossidi organici provocano lesioni gravi alla cornea, anche dopo un contatto di breve durata, o sono corrosivi per la pelle. NOTA: I metodi di prova per determinare l'infiammabilità dei perossidi organici sono descritti alla sottosezione 32.4 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri. Si raccomanda di determinare il punto d'infiammabilità dei perossidi organici utilizzando campioni di piccole dimensioni, secondo la norma ISO 3679:1983, poiché i perossidi organici possono reagire violentemente quando sono scaldati. Classificazione 2.2.52.1.5. Ogni perossido organico deve essere valutato per una sua classificazione nella classe 5.2 a meno che il preparato del perossido organico non contenga: a) non più dell'1,0 % d'ossigeno attivo da perossidi organici quando contenga al massimo l'1,0 % di perossido d'idrogeno; b) non più dello 0,5 % d'ossigeno attivo da perossidi organici quando contenga più del 1,0 % ma al massimo il 7,0 % di perossido d'idrogeno. NOTA: Il tenore d'ossigeno attivo (%) di una preparazione di perossido organico è dato dalla formula >PIC FILE= "L_2004121IT.008601.TIF"> dove: ni= numero dei gruppi perossidici per molecola del perossido organico iesimo; ci= concentrazione ( % in massa) del perossido organico iesimo; mi= massa molecolare del perossido organico iesimo. 2.2.52.1.6. I perossidi organici sono classificati in sette tipi secondo il grado di pericolo che essi presentano. I tipi variano tra il tipo A, che non è ammesso al trasporto nell'imballaggio nel quale è stato sottoposto alle prove, e il tipo G, che non è sottoposto alle disposizioni della classe 5.2. La classificazione dei tipi da B ad F è in funzione della quantità massima ammissibile in un imballaggio. I principi applicabili alla classificazione delle materie non elencate al 2.2.52.4 sono presentati nel Manuale delle prove e dei criteri, parte II. 2.2.52.1.7. I perossidi organici e i preparati di perossidi organici che sono stati già classificati e assegnati alla appropriata rubrica collettiva sono elencati al 2.2.52.4, con il n. ONU corrispondente e il metodo d'imballaggio. Queste rubriche collettive precisano: - il tipo (da B a F) di perossido organico (cfr. 2.2.52.1.6); - lo stato fisico (liquido/solido). Le miscele di questi preparati possono essere assimilate al tipo di perossido organico più pericoloso che entra nella loro composizione ed essere trasportate alle condizioni previste per tale tipo. Tuttavia, poiché due componenti stabili possono formare una miscela meno stabile al calore, si deve determinare la temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) della miscela. 2.2.52.1.8. La classificazione dei perossidi organici, dei preparati o delle miscele di perossidi organici che non sono elencati al 2.2.52.4 e la loro assegnazione ad una rubrica collettiva deve essere effettuata dall'autorità competente del paese d'origine. La dichiarazione di approvazione deve contenere la classificazione e le pertinenti condizioni di trasporto. Se il paese d'origine non è uno Stato membro della COTIF, queste condizioni devono essere riconosciute dall'autorità competente del primo Stato membro della COTIF toccato dalla spedizione. 2.2.52.1.9. I campioni di perossidi organici o dei preparati di perossidi organici che non sono elencati al 2.2.52.4, per i quali non si dispone di dati completi di prove complete e che si devono trasportare per le prove o per valutazioni supplementari, devono essere assegnati ad una delle rubriche relative al perossido organico di tipo C, a condizione che: - secondo i dati disponibili, il campione non sia più pericoloso del perossido organico di tipo B; - il campione sia imballato conformemente al metodo d'imballaggio OP2 e che la quantità per carro sia limitata a 10 kg; Desensibilizzazione dei perossidi organici 2.2.52.1.10. Per garantire la sicurezza durante il trasporto dei perossidi organici, spesso li si desensibilizza aggiungendo materie organiche liquide o solide, materie inorganiche solide o acqua. Quando è stabilita una percentuale di materia, si tratta di percentuale in massa, arrotondata all'unità più vicina. In genere, la desensibilizzazione deve essere tale che, in caso di perdita, il perossido organico non si possa concentrare ad un livello pericoloso. 2.2.52.1.11. Salvo indicazioni contrarie per specifici preparati di perossido organico, ai diluenti utilizzati per la desensibilizzazione si applicano le seguenti definizioni: - i diluenti di tipo A sono dei liquidi organici compatibili con il perossido organico e con un punto d'ebollizione di almeno 150 °C. I diluenti di tipo A possono essere utilizzati per desensibilizzare tutti i perossidi organici; - i diluenti di tipo B sono dei liquidi organici compatibili con il perossido organico e con un punto d'ebollizione inferiore a 150 °C, ma almeno uguale a 60 °C, e un punto d'infiammabilità d'almeno 5 °C. I diluenti di tipo B possono essere utilizzati per desensibilizzare i perossidi organici a condizione che il punto d'ebollizione del liquido sia di almeno 60 °C più elevato della TDAA in un collo di 50 kg. 2.2.52.1.12. Altri diluenti, oltre quelli di tipo A o B, possono essere aggiunti ai preparati di perossidi organici elencati al 2.2.52.4, a condizione che siano compatibili. Tuttavia, la sostituzione, in parte o completa, di un diluente di tipo A o B con un altro diluente avente proprietà differenti obbliga ad una nuova valutazione del preparato secondo la normale procedura di classificazione per la classe 5.2. 2.2.52.1.13. L'acqua può essere utilizzata solo per desensibilizzare i perossidi organici menzionati al 2.2.52.4 o quando la decisione dell'autorità competente secondo il 2.2.52.1.8 precisa "con acqua" o "dispersione stabile in acqua". I campioni di perossidi organici e i preparati di perossidi organici che non sono elencati al 2.2.52.4 possono ugualmente essere desensibilizzati con acqua, a condizione d'essere conformi alle disposizioni del 2.2.52.1.9. 2.2.52.1.14. Le materie solide organiche e inorganiche possono essere utilizzate per desensibilizzare i perossidi organici a condizione di essere compatibili. Per materie compatibili liquide o solide, s'intendono quelle che non alterano né la stabilità termica, né il tipo di pericolo del preparato. 2.2.52.1.15. - 2.2.52.1.18. (riservato) 2.2.52.2. Materie non ammesse al trasporto I seguenti perossidi organici non sono ammessi al trasporto alle condizioni della classe 5.2: - i perossidi organici del tipo A [cfr. Manuale delle prove e dei criteri, parte II, paragrafo 20.4.3 a)]; - i perossidi organici necessitanti di un controllo di temperatura non sono ammessi al trasporto in traffico ferroviario: - i perossidi organici dei tipi B e C aventi una TDAA <= 50 °C: ONU 3111 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA ONU 3112 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, SOLIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA ONU 3113 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA ONU 3114 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, SOLIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA - i perossidi organici del tipo D presentanti un effetto violento o medio durante il riscaldamento sotto confinamento e aventi una TDAA <= 50 °C, o presentanti un debole o nessun effetto durante il riscaldamento sotto confinamento e aventi una TDAA <= 45 °C: ONU 3115 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA ONU 3116 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, SOLIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA - i perossidi organici dei tipi E e F aventi una TDAA <= 45 °C. ONU 3117 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA ONU 3118 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA ONU 3119 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA ONU 3120 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA 2.2.52.3. Lista delle materie >PIC FILE= "L_2004121IT.008801.TIF"> 2.2.52.4. Lista dei perossidi organici già classificati NOTA: Nella seguente tabella, nella colonna "Metodo d'imballaggio" a) le lettere "OP" seguite da una cifra rinviano al metodo d'imballaggio (cfr. 4.1.4.1, istruzione d'imballaggio P520 e 4.1.7.1); b) la lettera "N" indica che è autorizzato il trasporto in GIR (cfr. 4.1.4.2, istruzione d'imballaggio IBC 520 e 4.1.7.2); c) la lettera "M" indica che è autorizzato il trasporto in cisterne [cfr. 4.2.1.13 e 4.2.4.2, istruzione di trasporto in cisterne mobili T23; 4.3.2 e 4.3.4.1.3 e), codice cisterna L4BN per i liquidi e S4AN per i solidi]. >SPAZIO PER TABELLA> NOTE: al 2.2.52.4: 2.2.61. Classe 6.1 - Materie tossiche 2.2.61.1. Criteri 2.2.61.1.1. Il titolo della classe 6.1 comprende le materie tossiche di cui si sa per esperienza, o di cui si può presumere, secondo le sperimentazioni fatte sugli animali, che possano, in quantità relativamente modesta, con un'azione unica o di breve durata, nuocere alla salute dell'uomo o causarne la morte per inalazione, per assorbimento cutaneo o per ingestione. 2.2.61.1.2. Le materie della classe 6.1 sono suddivise come segue: >SPAZIO PER TABELLA> Definizioni 2.2.61.1.3. Ai fini di questa direttiva: DL50 per la tossicità acuta per ingestione, è la dose di materia somministrata che ha la massima probabilità di causare la morte, in un intervallo di 14 giorni, della metà di un gruppo di giovani ratti albini adulti, maschi e femmine. Il numero d'animali sottoposti a questa prova deve essere sufficiente perché il risultato sia statisticamente significativo ed essere conforme alle buone pratiche farmacologiche. Il risultato è espresso in mg/kg di massa corporea. DL50 per la tossicità acuta per assorbimento cutaneo, è la dose di materia somministrata per contatto continuo durante 24 ore con la pelle nuda di conigli albini, che ha la massima probabilità di causare la morte, in un intervallo di 14 giorni, della metà degli animali del gruppo. Il numero d'animali sottoposti a questa prova deve essere sufficiente perché il risultato sia statisticamente significativo ed essere conforme alle buone pratiche farmacologiche. Il risultato è espresso in mg/kg di massa corporea. CL50 per la tossicità acuta per inalazione, è la concentrazione di vapore, di nebbia o di polvere somministrata per inalazione continua, durante un'ora, a un gruppo di giovani ratti albini adulti, maschi e femmine, che ha la massima probabilità di causare la morte, in un intervallo di 14 giorni, della metà degli animali del gruppo. Una materia solida deve essere sottoposta alla prova, se almeno il 10 % della sua massa totale rischia d'essere costituita di polveri suscettibili d'essere inalate, per esempio se il diametro aerodinamico di questa frazione è al massimo di 10 μm. Una materia liquida deve essere sottoposta alla prova se rischia di produrre una nebbia quando fuoriesca dal recipiente stagno utilizzato per il trasporto. Sia per le materie solide come per le liquide, più del 90 % (massa) di un campione preparato per la prova deve essere costituito da particelle suscettibili d'essere inalate secondo la definizione data qui sopra. Il risultato è espresso in milligrammi per litro d'aria per le polveri e le nebbie, in millilitri per metro cubo d'aria (ppm) per i vapori. Classificazione e assegnazione ai gruppi d'imballaggio 2.2.61.1.4. Le materie della classe 6.1 devono essere attribuite ad uno dei seguenti gruppi d'imballaggio, secondo il grado di pericolo che presentano per il trasporto: Gruppo d'imballaggio I: materie molto tossiche Gruppo d'imballaggio II: materie tossiche Gruppo d'imballaggio III: materie debolmente tossiche 2.2.61.1.5. Le materie, miscele, soluzioni e oggetti classificati nella classe 6.1 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione, all'appropriata rubrica del 2.2.61.3 e al pertinente gruppo d'imballaggio, di materie, miscele, soluzioni e oggetti non nominativamente menzionati nella suddetta Tabella, secondo le disposizioni del capitolo 2.1, deve essere fatta secondo i criteri da 2.2.61.1.6 a 2.2.61.1.11. 2.2.61.1.6. Per valutare il grado di tossicità si deve tenere conto degli effetti constatati sull'uomo in alcuni casi d'intossicazione accidentale, nonché delle particolari proprietà delle singole materie: stato liquido, elevata volatilità, proprietà particolari d'assorbimento cutaneo, effetti biologici speciali. 2.2.61.1.7. In assenza d'osservazioni fatte sull'uomo, il grado di tossicità deve essere stabilito ricorrendo alle informazioni disponibili provenienti dalle prove sugli animali conformemente alla seguente tabella: >SPAZIO PER TABELLA> 2.2.61.1.7.1. Quando una materia presenta gradi differenti di tossicità per due o più modi d'esposizione, si deve prendere in considerazione per la classificazione la tossicità più elevata. 2.2.61.1.7.2. Le materie rispondenti ai criteri della classe 8 la cui tossicità all'inalazione di polveri e nebbie (CL50) corrisponde al gruppo d'imballaggio I, devono essere assegnate alla classe 6.1 se la tossicità per ingestione o per assorbimento cutaneo corrisponde almeno ai gruppi d'imballaggio I o II. Nel caso contrario, la materia deve essere assegnata alla classe 8 se necessario [cfr. nota 8) di fondo pagina del 2.2.8.1.4]. 2.2.61.1.7.3. I criteri di tossicità per inalazione di polveri e nebbie sono basati sui dati di CL50 relativi alla esposizione di un'ora e si devono utilizzare tali informazioni, quando siano disponibili. Tuttavia, quando sono disponibili i soli dati sulla CL50 per un'esposizione di 4 ore, i valori corrispondenti possono essere moltiplicati per quattro e il risultato sostituito a quello del criterio suddetto: vale a dire il valore quadruplicato della CL50 (4 ore) viene considerato come l'equivalente del valore della CL50 (1 ora). Tossicità per inalazione di vapori 2.2.61.1.8. I liquidi che sviluppano vapori tossici devono essere classificati nel seguenti gruppi, ove la lettera "V" rappresenta la concentrazione (in ml/m3 in aria) di vapore saturo (volatilità) a 20 °C e alla pressione atmosferica normale: >SPAZIO PER TABELLA> Questi criteri di tossicità per inalazione di vapori hanno sono basati sui dati di CL50 relativi alla esposizione di un'ora, e si devono utilizzare tali informazioni quando sono disponibili. Tuttavia quando sono disponibili i soli dati della CL50 per un'esposizione di 4 ore, i valori corrispondenti possono essere moltiplicati per due e il risultato sostituito ai criteri suddetti, vale a dire il valore doppio della CL50 (4 ore) viene considerato come l'equivalente del valore della CL50 (1 ora). Linea di separazione dei gruppi d'imballaggio Tossicità per inalazione di vapori >PIC FILE= "L_2004121IT.010301.TIF"> In questa figura, i criteri sono rappresentati sotto forma grafica, al fine di facilitare la classificazione. Tuttavia, a causa delle approssimazioni inerenti l'uEso di grafici, le materie che cadono in prossimità o sulle linee di separazione devono essere verificate con l'aiuto dei criteri numerici. Miscele di liquidi 2.2.61.1.9. Le miscele di liquidi che sono tossiche per inalazione devono essere assegnate ad uno dei gruppi d'imballaggio seguendo le indicazioni date qui di seguito: 2.2.61.1.9.1. Se è conosciuta la CL50 per ognuna delle materie tossiche costituenti la miscela, il gruppo d'imballaggio può essere determinato come segue: a) Calcolo della CL50 della miscela: >PIC FILE= "L_2004121IT.010401.TIF"> dove fi= frazione molare dell'iesimo costituente la miscela, CL50i= concentrazione letale media dell'iesimo costituente in ml/m3. b) Calcolo della volatilità d'ogni costituente la miscela: >PIC FILE= "L_2004121IT.010402.TIF"> dove Pi= pressione parziale dell'iesimo costituente in kPa a 20 °C e alla pressione atmosferica normale. c) Calcolo del rapporto della volatilità con la CL50 >PIC FILE= "L_2004121IT.010403.TIF"> d) I valori calcolati per la CL50 (miscela) e R servono quindi per determinare il gruppo di imballaggio della miscela: Gruppo d'imballaggio I: R >= 10 e CL50 (miscela) <= 1000 ml/m3 Gruppo d'imballaggio II: R >= 1 e CL50 (miscela) <= 3000 ml/m3 e se la miscela non soddisfa i criteri del gruppo d'imballaggio I Gruppo d'imballaggio III: R >= 1/5 e CL50 (miscela) <= 5000 ml/m3 e se la miscela non soddisfa i criteri del gruppo d'imballaggio I o II. 2.2.61.1.9.2. Se la CL50 dei costituenti tossici non è conosciuta, la miscela può essere assegnata ad un gruppo mediante le seguenti prove semplificate della soglia di tossicità. In questo caso, è il gruppo più restrittivo che deve essere determinato e utilizzato per il trasporto della miscela. 2.2.61.1.9.3. Una miscela è assegnata al gruppo d'imballaggio I se risponde ai due seguenti criteri: a) Un campione della miscela liquida è vaporizzato e diluito con aria in modo da ottenere un'atmosfera di prova di 1000 ml/m3 di miscela vaporizzata in aria. Dieci ratti albini (5 maschi e 5 femmine) sono esposti per un'ora a quest'atmosfera e osservati per 14 giorni. Se almeno 5 degli animali muoiono durante questo periodo d'osservazione, si ammette che la CL50 della miscela è uguale o inferiore a 1000 ml/m3. b) Un campione del vapore in equilibrio con la miscela liquida è diluito con 9 volumi uguali d'aria in modo da formare l'atmosfera di prova. Dieci ratti albini (5 maschi e 5 femmine) sono esposti per un'ora a quest'atmosfera e osservati per 14 giorni. Se almeno 5 degli animali muoiono durante questo periodo d'osservazione, si ammette che la miscela ha una volatilità uguale o superiore a 10 volte la CL50 della miscela. 2.2.61.1.9.4. Una miscela è assegnata al gruppo d'imballaggio II se risponde ai due seguenti criteri, e non soddisfa i criteri del gruppo d'imballaggio I: a) Un campione della miscela liquida è vaporizzato e diluito con aria in modo da ottenere un'atmosfera di prova di 3000 ml/m3 di miscela vaporizzata in aria. Dieci ratti albini (5 maschi e 5 femmine) sono esposti per un'ora a quest'atmosfera e osservati per 14 giorni. Se almeno 5 degli animali muoiono durante questo periodo d'osservazione, si ammette che la CL50 della miscela è uguale o inferiore a 3000 ml/m3. b) Un campione del vapore in equilibrio con la miscela liquida è utilizzato per formare l'atmosfera di prova. Dieci ratti albini (5 maschi e 5 femmine) sono esposti per un'ora a quest'atmosfera e osservati per 14 giorni. Se almeno 5 degli animali muoiono durante questo periodo d'osservazione, si ammette che la miscela ha una volatilità uguale o superiore alla CL50 della miscela. 2.2.61.1.9.5. Una miscela è assegnata al gruppo d'imballaggio III se risponde ai due seguenti criteri, e non soddisfa i criteri dei gruppi d'imballaggio I o II: a) Un campione della miscela liquida è vaporizzato e diluito con aria in modo da ottenere un'atmosfera di prova di 5000 ml/m3 di miscela vaporizzata in aria. Dieci ratti albini (5 maschi e 5 femmine) sono esposti per un'ora a quest'atmosfera e osservati per 14 giorni. Se almeno 5 degli animali muoiono durante questo periodo d'osservazione, si ammette che la CL50 della miscela è uguale o inferiore a 5000 ml/m3. b) É misurata la concentrazione del vapore (volatilità) della miscela liquida; se essa è uguale o superiore a 1000 ml/m3, si ammette che la miscela ha una volatilità uguale o superiore a 1/5 della CL50 della miscela. Metodi di calcolo della tossicità di miscele per ingestione e per assorbimento cutaneo 2.2.61.1.10. Per classificare le miscele della classe 6.1 ed assegnarle all'appropriato gruppo d'imballaggio conformemente ai criteri di tossicità per ingestione e per assorbimento cutaneo (cfr. 2.2.61.1.3), è necessario calcolare la DL50 acuta della miscela. 2.2.61.1.10.1. Se una miscela contiene solo una materia attiva di cui si conosce la DL50, in mancanza di dati affidabili sulla tossicità acuta per ingestione e per assorbimento cutaneo della miscela da trasportare, si può ottenere la DL50 per ingestione e per assorbimento cutaneo secondo il seguente metodo: >PIC FILE= "L_2004121IT.010501.TIF"> 2.2.61.1.10.2. Se una miscela contiene più di una materia attiva, si può ricorrere a tre metodi possibili per calcolare la sua DL50 per ingestione e per assorbimento cutaneo. Il metodo raccomandato è quello d'ottenere dati affidabili sulla tossicità acuta per ingestione e per assorbimento cutaneo relativi alla miscela in esame da trasportare. Se non esistono dati precisi affidabili, si ricorrerà ad uno dei seguenti metodi. a) Classificare la miscela in funzione del costituente più pericoloso come se fosse presente ad una concentrazione pari a quella totale di tutti i costituenti attivi; oppure b) Applicare la formula: >PIC FILE= "L_2004121IT.010502.TIF"> nella quale: C= concentrazione in percentuale del costituente A, B, ..., Z della miscela T= DL50 per ingestione del costituente A, B, ..., Z TM= DL50 per ingestione della miscela NOTA: Questa formula può anche servire per calcolare la tossicità per assorbimento cutaneo, a condizione che questa informazione esista per le stesse specie per tutti i costituenti. L'utilizzazione di questa formula non tiene conto d'eventuali fenomeni sinergici o di protezione. Classificazione dei pesticidi 2.2.61.1.11. Tutte i principi attivi dei pesticidi, e i loro preparati, per i quali la CL50 o la DL50 sono conosciute e che sono classificati nella classe 6.1 devono essere assegnati agli appropriati gruppi d'imballaggio, conformemente da 2.2.61.1.6 a 2.2.61.1.9. I principi attivi e i preparati che presentano rischi sussidiari devono essere classificati secondo la tabella dell'ordine di preponderanza del 2.1.3.9 e assegnati all'appropriato gruppo d'imballaggio. 2.2.61.1.11.1. Se la DL50 per ingestione o per assorbimento cutaneo di un preparato di pesticidi non è conosciuta, ma si conosce la DL50 del o dei suoi principi attivi, la DL50 del preparato può essere ottenuta secondo i metodi esposti al 2.2.61.1.10. NOTA: I dati di tossicità concernenti la DL50 di un certo numero dei più comuni pesticidi possono essere trovati nell'edizione più recente del documento "The WHO Recommended Classification of Pesticides by hazard and guidelines to classification" del International Programme on Chemical Safety, World Health Organisation (WHO), 1211 Geneva 27, Switzerland, a cui ci si può rivolgere per procurarsela. Se questo documento può essere utilizzato come fonte di dati sulla DL50 dei pesticidi, il suo sistema di classificazione non deve essere utilizzato ai fini della classificazione dei pesticidi per il trasporto, o della loro assegnazione a un gruppo d'imballaggio, i quali devono essere conformi a questa direttiva. 2.2.61.1.11.2. La designazione ufficiale utilizzata per il trasporto dei pesticidi deve essere scelta in funzione del principio attivo, dello stato fisico del pesticida e d'ogni rischio sussidiario che questi è suscettibile di presentare (cfr. 3.1.2). 2.2.61.1.12. Quando le materie della classe 6.1, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele o soluzioni devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio. NOTA: Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3. 2.2.61.1.13. Sulla base dei criteri da 2.2.61.1.6 a 2.2.61.1.10, si può ugualmente determinare se la natura di una soluzione o di una miscela nominativamente citata o contenente una materia nominativamente citata è tale che questa soluzione o miscela non sia sottoposta alle disposizioni di questa classe. 2.2.61.1.14. Le materie, soluzioni e miscele, ad eccezione delle materie e preparati utilizzati come pesticidi, che non rispondono ai criteri delle direttive 67/548/CEE(12) e 88/379/CEE(13), così come modificate e che non sono dunque classificate come molto tossiche, tossiche o nocive secondo queste direttive, così come modificate, possono essere considerate come non appartenenti alla classe 6.1. 2.2.61.2. Materie non ammesse al trasporto 2.2.61.2.1. Le materie chimicamente instabili della classe 6.1 devono essere presentate al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per impedire la loro decomposizione o polimerizzazione pericolosa durante il trasporto. A tal fine, si deve avere cura in particolare che i recipienti e le cisterne non contengano materie che possano favorire tali reazioni. 2.2.61.2.2. Le seguenti materie e miscele non sono ammesse al trasporto: - Il cianuro d'idrogeno (stabilizzato o in soluzione), diverso dai nn. ONU 1051, 1613, 1614 e 3294; - I metallo-carbonili aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C, diverso dai nn. ONU 1259 NICHELTETRACARBONILE e 1994 FERROPENTACARBONILE; - La 2,3,7,8-TETRACLORO-DIBENZO-P-DIOSSINA (TCDD) in concentrazioni considerate come molto tossiche secondo i criteri del 2.2.61.1.7; - Il N. ONU 2249 ETERE DICLORODIMETILICO SIMMETRICO; - I preparati di fosfuri senza additivi per ritardare lo sviluppo di gas tossici infiammabili. Le seguenti materie non sono ammesse al trasporto in traffico ferroviario: - L'azoto di bario, allo stato secco o con meno del 50 % di acqua in alcool; - Il n. ONU 0135 fulminato di mercurio umidificato. 2.2.61.3. Lista delle rubriche collettive >PIC FILE= "L_2004121IT.010701.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121IT.010801.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121IT.010901.TIF"> 2.2.62 Classe 6.2 - Materie infettanti 2.2.62.1. Criteri 2.2.62.1.1. Il titolo della classe 6.2 comprende le materie infettanti. Le materie infettanti sono materie di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni. Gli agenti patogeni sono definiti come microrganismi (compresi batteri, virus, ricketsie, parassiti, funghi) o microrganismi ricombinati (ibridi o mutanti), di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che causino malattie infettive all'uomo o agli animali. Ai fini della presente classe, i virus, i microrganismi come pure gli oggetti contaminati da essi devono essere considerati come materie della presente classe. NOTE: 1. Queste materie non sono sottoposte alle disposizioni applicabili alla presente classe se è improbabile che possano provocare malattie all'uomo o agli animali. 2. Le materie infettanti non sono sottoposte alle disposizioni applicabili alla presente classe solo se sono suscettibili di trasmettere una malattia all'uomo o agli animali in caso d'esposizione. 3. I microrganismi e gli organismi geneticamente modificati, i prodotti biologici, i campioni di diagnostica e gli animali vivi infetti devono essere assegnati a questa classe se soddisfano le sue condizioni. 4. Le tossine d'origine vegetale, animale o batterica che non contengono nessuna materia o nessun organismo infetto o che non sono contenute in materie o organismi infetti, sono materie della classe 6.1, n. ONU 3172. 2.2.62.1.2. Le materie della classe 6.2 sono suddivise come segue: >SPAZIO PER TABELLA> Definizioni e classificazione 2.2.62.1.3. Le materie infettanti devono essere classificate nella classe 6.2 e assegnate ai nn. ONU 2814 o 2900, secondo il caso, in funzione della loro assegnazione ad uno dei tre gruppi di rischio, in base ai criteri messi a punto e pubblicati sul "Laboratory Biosafety Manual, second edition (1993)" del World Health Organization (WHO). Un gruppo di rischio si caratterizza per il carattere patogeno dell'organismo, il modo e la relativa facilità di trasmissione, il livello di rischio corso dall'individuo e dalla collettività e la possibilità di guarire la malattia mediante agenti e trattamenti preventivi, disponibili ed efficaci. I criteri applicabili ad ogni gruppo di rischio in funzione del livello di rischio sono i seguenti: a) Gruppo di rischio 4: agente patogeno che generalmente provoca una malattia grave all'uomo o all'animale e che si trasmette facilmente da un individuo all'altro, direttamente o indirettamente, e contro il quale non si dispone ordinariamente né di profilassi né di trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale e collettivo elevato). b) Gruppo di rischio 3: agente patogeno che generalmente provoca una malattia grave all'uomo o all'animale ma che in genere non si trasmette da un individuo all'altro, e contro il quale si dispone di una profilassi o di un trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale elevato e un rischio collettivo debole). c) Gruppo di rischio 2: agente patogeno che generalmente provoca una malattia all'uomo o all'animale ma che, a priori, non costituisce un pericolo grave e contro il quale, benché sia capace di provocare un'infezione grave in seguito all'esposizione, esistono misure efficaci di trattamento e di profilassi, in modo che il rischio di propagazione dell'infezione è limitato (vale a dire un rischio individuale moderato e un rischio collettivo debole). NOTA: Il gruppo di rischio 1 contiene i microrganismi poco suscettibili di provocare malattie umane o animali (vale a dire che presentano soltanto un rischio individuale e collettivo molto debole o nullo). Le materie contenenti soltanto tali microrganismi non sono considerate infettanti ai fini delle presenti disposizioni. 2.2.62.1.4. Le materie infettanti presentanti un rischio unicamente per gli animali (gruppo I2 del 2.2.62.1.2) e del gruppo di rischio 2 sono assegnate al gruppo d'imballaggio II. 2.2.62.1.5. Per "prodotti biologici" s'intendono prodotti derivati da organismi viventi, che sono fabbricati e distribuiti conformemente alle disposizioni delle autorità governative nazionali, le quali possono imporre condizioni speciali d'autorizzazione, e che sono utilizzati per prevenire, trattare o diagnosticare malattie dell'uomo o degli animali, o al fine di messa a punto, di sperimentazione o di ricerca. Essi possono inglobare prodotti finiti o non finiti come vaccini e prodotti di diagnostica, ma non sono limitati a questi prodotti. Ai fini di questa direttiva, i prodotti biologici sono ripartiti nei seguenti gruppi: a) I prodotti che contengono agenti patogeni del gruppo di rischio 1; quelli che contengono agenti patogeni in condizioni tali che la loro attitudine a provocare una malattia è molto debole o nulla; e quelli che non contengono agenti patogeni. Le materie di questo gruppo non sono considerate come materie infettanti ai fini di questa direttiva; b) I prodotti fabbricati ed imballati conformemente alle disposizioni delle autorità sanitarie nazionali e trasportati a fini d'imballaggio finale o di distribuzione, usati per la cura della salute da medici o da privati. Le materie di questo gruppo non sono sottoposte alle disposizioni applicabili alla presente classe; c) I prodotti di cui si sa o si ha ragione di pensare che contengano agenti patogeni dei gruppi di rischio 2, 3 o 4 e che non rispondono ai criteri di b) di cui sopra. Le materie di questo gruppo devono essere classificate nella presente classe ed assegnate ai nn. ONU 2814 o 2900, secondo il caso. NOTA: Certi prodotti biologici autorizzati ad essere immessi sul mercato possono presentare un pericolo biologico solo in alcune parti del mondo. In questo caso, le autorità competenti possono esigere che questi prodotti biologici soddisfino le disposizioni applicabili alle materie infettanti o imporre altre restrizioni. 2.2.62.1.6. Per "campioni di diagnostica" s'intende ogni materiale umano o animale compresi, ma non limitati a, le escrezioni, le secrezioni, il sangue e i suoi componenti, i tessuti e i liquidi tessutali trasportati ai fini di diagnostica o di ricerca, ad esclusione tuttavia degli animali vivi infetti. Ai fini del RID, i campioni di diagnostica sono ripartiti nei seguenti gruppi: a) Quelli di cui si sa o si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni dei gruppi di rischio 2, 3 o 4 e quelli per i quali esiste una probabilità relativamente debole che contengano agenti patogeni del gruppo di rischio 4. Queste materie devono essere classificate nella classe 6.2 e assegnate ai nn. ONU 2814 o 2900, secondo il caso. I campioni trasportati a fini di test iniziali o di conferma della presenza d'agenti patogeni rientrano in questo gruppo; b) Quelli per i quali esiste una probabilità sufficientemente bassa che contengano agenti patogeni dei gruppi di rischio 2 o 3. Queste materie devono essere classificate nella classe 6.2 e assegnate ai nn. ONU 2814 o 2900, secondo il caso. I campioni trasportati in previsioni di test di diagnostica iniziale diversa dalla ricerca della presenza d'agenti patogeni o i campioni trasportati per esami di routine rientrano in questo gruppo; c) Quelli di cui si sa che non contengono agenti patogeni. Queste materie non sono considerate come materie della classe 6.2. 2.2.62.1.7. Per microrganismi e organismi geneticamente modificati(14) s'intendono microrganismi e organismi nei quali il materiale genetico è stato volontariamente modificato mediante metodi tecnici o mezzi che non si riscontrano in natura. Ai fini di questa direttiva, i microrganismi e gli organismi geneticamente modificati sono ripartiti nei seguenti gruppi: a) I microrganismi geneticamente modificati che rispondono alla definizione di cui al 2.2.62.1.1 per le materie infettanti devono essere classificati nella classe 6.2 e assegnati ai nn. ONU 2814 o 2900; b) Gli organismi geneticamente modificati, di cui si sa o si pensa che siano pericolosi per l'uomo, gli animali o l'ambiente, devono essere trasportati conformemente alle condizioni specificate dall'autorità competente del paese d'origine; c) Gli animali che contengono organismi o microrganismi geneticamente modificati rispondenti alla definizione di una materia infettante o che sono da essi contaminati devono essere trasportati conformemente alle condizioni specificate dall'autorità competente del paese d'origine; d) Salvo quando i governi dei paesi d'origine, di transito e di destinazione ne autorizzino l'utilizzo senza condizione, i microrganismi geneticamente modificati che non rispondono alla definizione di materie infettanti ma possono causare delle alterazioni negli animali, nei vegetali o nelle materie microbiologiche che, normalmente, non risultano dalla riproduzione naturale, devono essere classificate nella classe 9 e al n. ONU 3245. NOTA: I microrganismi geneticamente modificati che sono infettanti ai sensi della presente classe non possono essere assegnati al n. ONU 3291. 2.2.62.1.8. Non è necessario che i campioni di diagnostica di cui al 2.2.62.1.6 b) soddisfino le disposizioni applicabili alle materie infettanti, quando sono rispettate le seguenti condizioni: a) - il o i recipienti primari non contengono più di 100 ml; - l'imballaggio esterno non contiene più di 500 ml; - il o i recipienti primari sono stagni; e - L'imballaggio contiene: i) Un imballaggio interno comprendente: - uno o più recipienti primari stagni; - un imballaggio secondario stagno; - materiale assorbente, in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto, sistemato tra il o i recipienti primari e l'imballaggio secondario; se più recipienti primari sono messi in un unico imballaggio secondario, essi devono essere avvolti individualmente per evitare ogni contatto tra loro; ii) Un imballaggio esterno sufficientemente resistente, in funzione della sua capacità, della sua massa e dell'uso al quale è destinato, la cui più piccola dimensione esterna non deve essere inferiore a 10 cm; oppure b) gli imballaggi soddisfano la norma EN 829:1996. 2.2.62.1.9. I rifiuti sono i rifiuti provenienti da trattamenti medici somministrati ad esseri umani o ad animali o provenienti dalla ricerca biologica e per i quali esiste una probabilità relativamente bassa di contenere materie di questa classe. Essi devono essere assegnati al n. ONU 3291. I rifiuti contenenti materie infettanti che possono essere identificate devono essere assegnati ai nn. ONU 2814 o 2900 secondo il loro grado di pericolo (cfr. 2.2.62.1.3). I rifiuti decontaminati che hanno contenuto materie infettanti devono essere considerati come non pericolosi a meno che non rispondano ai criteri relativi ad un'altra classe. 2.2.62.1.10. I rifiuti ospedalieri assegnati al n. ONU 3291 sono materie del gruppo d'imballaggio II. 2.2.62.1.11. Per il trasporto di materie di questa classe, può essere necessario il mantenimento di una definita temperatura. 2.2.62.2. Materie non ammesse al trasporto Gli animali vertebrati o invertebrati vivi non devono essere utilizzati per spedire un agente infettante a meno che non sia impossibile trasportarlo in altra maniera. Tali animali devono essere imballati, dichiarati, segnalati e trasportati secondo i pertinenti regolamenti per il trasporto d'animali(15). 2.2.62.3. Lista delle rubriche collettive >PIC FILE= "L_2004121IT.011201.TIF"> 2.2.7. Classe 7 - Materiali radioattivi 2.2.7.1. Definizione della classe 7 2.2.7.1.1. Per materiale radioattivo, s'intende qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale l'attività specifica e l'attività totale della spedizione superano i valori specificati da 2.2.7.7.2.1 a 2.2.7.7.2.6. 2.2.7.1.2. Ai fini di questa direttiva i seguenti materiali radioattivi non sono inclusi nella classe 7: a) I materiali radioattivi che fanno parte integrante dei mezzi di trasporto; b) I materiali radioattivi movimentati all'interno di uno stabilimento nel quale siano operanti altri appropriati regolamenti di sicurezza e dove la movimentazione non coinvolge strade o ferrovie pubbliche; c) I materiali radioattivi impiantati o incorporati in una persona o animale vivo a scopo diagnostico o terapeutico; d) I materiali radioattivi contenuti in generi di consumo che hanno ricevuto un'approvazione dalle autorità competenti, a seguito della loro vendita al consumatore finale; e) Le materie naturali e minerali contenenti radionuclidi presenti in natura per i quali non è prevista una lavorazione per l'uso di questi radionuclidi a condizione che l'attività specifica del materiale non sia superiore a 10 volte i valori specificati al 2.2.7.7.2. 2.2.7.2. Definizioni A1 e A2 Per A1, s'intende il valore dell'attività di materiali radioattivi sotto forma speciale che è elencato nella Tabella 2.2.7.7.2.1 o derivato come in 2.2.7.7.2 ed è usato per determinare i limiti d'attività ai fini delle disposizioni di questa direttiva. Per A2, s'intende il valore dell'attività di materiali radioattivi, diverso dai materiali radioattivi sotto forma speciale, che è elencato nella Tabella 2.2.7.7.2.1 o derivato come in 2.2.7.7.2 ed è usato per determinare i limiti d'attività ai fini delle disposizioni di questa direttiva. Approvazione Per approvazione multilaterale, s'intende l'approvazione da parte dell'autorità competente sia del paese d'origine del modello o della spedizione, sia dei paesi attraverso i quali o nei quali la spedizione deve essere trasportata. Per approvazione unilaterale, s'intende l'approvazione del modello che deve essere emessa solo dall'autorità competente del paese d'origine del modello. Se il paese d'origine non è uno Stato membro, l'approvazione richiede una convalida dell'autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione (cfr. 6.4.22.6). Per attività specifica di un radionuclide, s'intende l'attività per unità di massa del nuclide stesso. Per attività specifica di un materiale s'intende l'attività per unità di massa o di volume del materiale nel quale i radionuclidi sono distribuiti in maniera uniforme. Per collo, nel caso di materiali radioattivi, s'intende l'imballaggio, con i suoi contenuti radioattivi, così come presentato per il trasporto. I tipi di colli compresi in questa direttiva, che sono soggetti ai limiti d'attività e alle restrizioni per i materiali indicate al 2.2.7.7 e soddisfano i corrispondenti requisiti, sono: a) Colli esenti; b) Colli industriali di Tipo 1 (Tipo IP-1); c) Colli industriali di Tipo 2 (Tipo IP-2); d) Colli industriali di Tipo 3 (Tipo IP-3); e) Colli di Tipo A; f) Colli di Tipo B(U); g) Colli di Tipo B(M); h) Colli di Tipo C. I colli contenenti materiali fissili o esafluoruro d'uranio sono soggetti a requisiti aggiuntivi (cfr. 2.2.7.7.1.7 e 2.2.7.7.1.8). NOTA: Per i "colli" destinati ad altre merci pericolose, cfr. le definizioni al 1.2.1. Contaminazione Per contaminazione, s'intende la presenza su di una superficie di materiali radioattivi in quantità superiore a 0,4 Bq/cm2 per emettitori beta e gamma e per emettitori alfa a bassa tossicità, o 0,04 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa. Per contaminazione trasferibile, s'intende la contaminazione che può essere rimossa dalla superficie durante le condizioni regolari di trasporto. Per contaminazione fissa, s'intende la contaminazione che non sia contaminazione trasferibile. Per contenuto radioattivo, s'intende il materiale radioattivo come pure ogni solido, liquido o gas contaminato od attivato che si trovi all'interno dell'imballaggio. Per emettitori alfa a bassa tossicità: s'intende l'uranio naturale; l'uranio impoverito; il torio naturale; l'uranio-235 o l'uranio-238; il torio-232; il torio-228 e il torio-230 quando contenuti in minerali o concentrati fisici e chimici; o emettitori alfa con un periodo di dimezzamento inferiore a 10 giorni. Per grande contenitore, s'intende un contenitore che non è un "piccolo contenitore" secondo la definizione della presente sottosezione. Per imballaggio, nel caso di materiali radioattivi, s'intende l'insieme dei componenti necessari per racchiudere completamente il contenuto radioattivo. Esso può, in particolare, essere costituito da uno o più recipienti, materiali assorbenti, elementi distanziatori, schermi per radiazioni e attrezzi per il riempimento, lo svuotamento, lo sfiato ed il rilascio di pressione; dispositivi per il raffreddamento, l'assorbimento d'urti, il maneggio e l'amarraggio, e l'isolamento termico, e dispositivi ausiliari facenti parte integrante del collo. L'imballaggio può essere una scatola, un fusto, o recipiente similare, o può anche essere un contenitore merci, una cisterna o un grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR). NOTA: Per gli "imballaggi" destinati ad altre merci pericolose, cfr. le definizioni al 1.2.1. Per indice di sicurezza per la criticità (CSI) attribuito ad un collo, sovrimballaggio, o contenitore merci contenente materiale fissile si intende un numero utilizzato per avere un controllo sull'accumulazione di colli, sovrimballaggi o contenitori merci contenenti materiale fissile. Per indice di trasporto (IT) si intende un numero attribuito al collo, al sovrimballaggio o al contenitore merci, o ai materiali LSA-I o SCO-I non imballati, allo scopo di controllare l'esposizione alle radiazioni. Per livello di radiazione si intende la corrispondente intensità di dose equivalente espressa in millisievert per ora. Materiale di debole attività specifica (LSA), cfr. 2.2.7.3. Per materiale fissile s'intende l'uranio-233, l'uranio-235, il plutonio-239 o il plutonio-241, o una qualsiasi combinazione di questi radionuclidi. Non sono compresi in questa definizione: a) l'uranio naturale o l'uranio impoverito non irraggiato; b) l'uranio naturale o l'uranio impoverito che è stato irraggiato solo in reattori termici. Per materiale radioattivo a bassa dispersione s'intendono sia i materiali radioattivi solidi, sia i materiali radioattivi solidi in capsule sigillate, che presentano una limitata dispersività e non sono in forma di polvere. NOTA: I materiali radioattivi a bassa dispersione possono essere trasportati per via aerea in colli di tipo B(U) o B(M), nelle quantità autorizzate per il modello del collo secondo il certificato d'approvazione. Questa definizione figura qui perché gli imballaggi contenenti materiali radioattivi a bassa dispersione possono anche essere trasportati per ferrovia. Materiali radioattivi sotto forma speciale, cfr. 2.2.7.4.1. Per modello s'intende la descrizione di un materiale radioattivo sotto forma speciale, di un materiale radioattivo a bassa dispersione, di un collo o di un imballaggio che permetta una completa identificazione dell'oggetto. La descrizione può includere specifiche, disegni costruttivi, relazioni, che dimostrino la conformità ai requisiti normativi, ed altri documenti pertinenti. Oggetto contaminato superficialmente (SCO), cfr. 2.2.7.5. Per piccolo contenitore, s'intende un contenitore le cui dimensioni esterne fuori tutto sono inferiori a 1,5 m o il cui volume interno è inferiore a 3 m3. Per pressione massima d'esercizio in condizioni normali s'intende la massima pressione, sopra la pressione atmosferica a livello medio del mare, che si può sviluppare nel sistema di contenimento nel periodo di un anno, nelle condizioni di temperatura e d'irraggiamento solare corrispondenti alle condizioni ambientali in assenza di sistemi di sfiato, di raffreddamento esterno eseguito con sistemi ausiliari, o di controlli operativi durante il trasporto. Per sistema di confinamento s'intende l'insieme dei materiali fissili e dei componenti dell'imballaggio specificati dal progettista e approvati o riconosciuti dall'autorità competente atti a mantenere la sicurezza sulla criticità. Per sistema di contenimento, s'intende l'insieme dei componenti dell'imballaggio, specificate dal progettista, che tendono ad assicurare il confinamento dei materiali radioattivi durante il trasporto. Per spedizione si intende il movimento specifico di una consegna dall'origine alla destinazione. Per torio non irraggiato s'intende torio contenente non più di 10-7g di uranio-233 per grammo di torio-232. Per uranio non irraggiato s'intende uranio contenente non più di 2 × 103 Bq di plutonio per grammo di uranio-235, non più di 9 × 106Bq di prodotti di fissione per grammo di uranio-235 e non più di 5 × 10-3g di uranio-236 per grammo di uranio-235. Per uranio naturale s'intende l'uranio, separato chimicamente, contenente la composizione isotopica presente in natura (circa 99,28 % di uranio-238, e 0,72 % di uranio-235 in massa). Per uranio impoverito s'intende l'uranio contenente una percentuale in massa di uranio-235 inferiore a quella dell'uranio naturale. Per uranio arricchito s'intende uranio contenente una percentuale in massa di uranio-235 superiore a 0,72 %. In tutti i casi è presente una piccola percentuale in massa di uranio-234. Per uso esclusivo s'intende l'uso, da parte di un singolo mittente, di un mezzo di trasporto o di un grande contenitore merci, per il quale tutte le operazioni iniziali, intermedie e finali di carico e scarico sono eseguite in accordo con le indicazioni del mittente o del destinatario. 2.2.7.3. Materiali di debole attività specifica (LSA)(16), ripartizione in gruppi 2.2.7.3.1. Per materiale di debole attività specifica (LSA) s'intendono i materiali radioattivi che per loro natura hanno una limitata attività specifica, o i materiali radioattivi la cui attività specifica media stimata rientra nei limiti stabiliti. Il materiale esterno di schermaggio, che circonda il materiale LSA, non deve essere considerato nel calcolo dell'attività specifica media. 2.2.7.3.2. I materiali LSA sono ripartiti in tre gruppi: a) LSA-I i) Minerali di uranio e torio e concentrati di questi minerali o altri minerali contenenti radionuclidi naturali, per i quali è prevista una lavorazione per l'uso di questi radionuclidi; ii) Uranio naturale o uranio impoverito o torio naturale, solidi non irraggiati, o loro composti solidi o liquidi o miscugli; iii) Materiali radioattivi per i quali il valore di A2 è illimitato, ad esclusione dei materiali fissili nelle quantità non esentate secondo 6.4.11.2; iv) Altri materiali radioattivi nei quali l'attività è completamente distribuita nell'insieme del materiale e l'attività specifica media stimata non supera 30 volte i valori dell'attività specifica indicata da 2.2.7.7.2.1 a 2.2.7.7.2.6, ad esclusione dei materiali fissili nelle quantità non esentate secondo 6.4.11.2. b) LSA-II i) Acqua con concentrazione di trizio fino a 0,8 TBq/L; o ii) Altri materiali nei quali l'attività è completamente distribuita e l'attività specifica media stimata non supera 10-4 A2/g per i solidi e i gas, e 10-5 A2/g per i liquidi. c) LSA-III Solidi (per esempio: rifiuti solidificati, o materiali attivati), escludendo le polveri, nei quali: i) I materiali radioattivi sono completamente distribuiti in un solido o in un insieme d'oggetti solidi, o sono uniformemente distribuiti in una matrice legante solida e compatta (come cemento, bitume, ceramica, ecc.); ii) I materiali radioattivi sono relativamente insolubili, o incorporati in una matrice relativamente insolubile, in modo che, anche in caso di perdita completa dell'imballaggio, la perdita di materiale radioattivo per collo per lisciviazione non superi 0,1 A2, se il collo è immerso in acqua per sette giorni; iii) L'attività specifica media stimata del solido, escluso ogni materiale schermante, non superi 2 × 10-3 A2/g. 2.2.7.3.3. I materiali LSA-III devono presentarsi sotto forma di un solido di natura tale che, se la totalità del contenuto del collo è sottoposta alla prova descritta al 2.2.7.3.4, l'attività dell'acqua non superi 0,1 A2. 2.2.7.3.4. I materiali del gruppo LSA-III sono sottoposti alla seguente prova: Un campione di materiale solido rappresentante l'intero contenuto del collo deve essere immerso per sette giorni in acqua a temperatura ambiente. Il volume dell'acqua da usare nella prova deve essere sufficiente ad assicurare che alla fine del periodo di prova di sette giorni, il volume libero dell'acqua rimanente, non reagente e non assorbita, sia almeno il 10 % del volume dello stesso campione di prova solido. L'acqua deve avere un pH iniziale di 6-8 ed una conducibilità massima di 1 mS/m a 20 °C. L'attività totale del volume libero d'acqua deve essere misurata dopo i sette giorni d'immersione del campione di prova. 2.2.7.3.5. Si può dimostrare la conformità ai requisiti del 2.2.7.3.4 mediante uno dei mezzi indicati al 6.4.12.1 e 6.4.12.2. 2.2.7.4. Prescrizioni concernenti i materiali radioattivi sotto forma speciale 2.2.7.4.1. Per materiali radioattivi sotto forma speciale, s'intendono sia: a) un materiale radioattivo solido che non si disperde; sia b) una capsula sigillata contenente un materiale radioattivo e costruita in modo che non si possa aprire senza distruggerla. I materiali radioattivi sotto forma speciale devono avere almeno una delle dimensioni non inferiore a 5 mm. 2.2.7.4.2. I materiali radioattivi sotto forma speciale devono essere di natura tale o devono essere progettati in modo che, se sottoposti alle prove specificate da 2.2.7.4.4 a 2.2.7.4.8, soddisfino le seguenti disposizioni: a) Non devono rompersi o sbriciolarsi durante le prove d'urto, di percussione e di flessione descritte al 2.2.7.4.5 a), b) e c) e al 2.2.7.4.6 a), in quanto applicabili; b) Non devono fondersi o disperdersi durante la prova termica descritta al 2.2.7.4.5 d) o 2.2.7.4.6 b), in quanto applicabili; c) L'attività nell'acqua risultante dalla prova di lisciviazione descritta al 2.2.7.4.7 e 2.2.7.4.8 non deve superare 2 kBq; o, alternativamente, per le sorgenti sigillate, il rateo di perdita misurato con la prova di valutazione della perdita volumetrica specificata nella norma ISO 9978:1992 "Radioprotezione Sorgenti radioattive saldate Metodi di prove di tenuta", non deve superare la soglia applicabile d'accettabilità ammessa dalla autorità competente. 2.2.7.4.3. Si può dimostrare la conformità ai requisiti del 2.2.7.4.2 mediante uno dei mezzi indicati al 6.4.12.1 e 6.4.12.2. 2.2.7.4.4. I campioni che comprendono o simulano i materiali radioattivi sotto forma speciale devono essere soggetti alla prova d'urto, alla prova di percussione, alla prova di flessione e alla prova termica specificate al 2.2.7.4.5 o alle prove ammesse al 2.2.7.4.6. Un differente campione può essere usato per ognuna delle prove. Successivamente a ciascuna prova, una valutazione della lisciviazione o una prova di perdita volumetrica deve essere eseguita sul campione con un metodo non meno sensibile dei metodi indicati nel 2.2.7.4.7 per quanto concerne le materie solide non disperdibili e al 2.2.7.4.8 per quanto concerne le materie in capsule. 2.2.7.4.5. I metodi di prova da utilizzare sono i seguenti: a) prova d'urto: il campione deve cadere sul bersaglio da un'altezza di 9 m. Il bersaglio deve essere quello definito al 6.4.14; b) prova di percussione: il campione deve essere posizionato su un foglio di piombo supportato da una superficie solida liscia e deve essere urtato da una faccia piana di una barra d'acciaio dolce così da causare un impatto equivalente a quello risultante da una caduta libera di un peso di 1,4 kg da 1 m d'altezza. La parte più bassa della barra deve essere di 25 mm di diametro, con gli spigoli arrotondati con un raggio di (3 ± 0,3) mm. Il piombo, con una durezza Vickers compresa fra 3,5 e 4,5 ed uno spessore non superiore a 25 mm, deve coprire un'area più grande di quella coperta dal campione. Una superficie nuova di piombo deve essere usata per ogni impatto. La barra deve urtare il campione in modo da causare il massimo danneggiamento; c) prova di flessione: questa prova si deve applicare soltanto a sorgenti lunghe e sottili aventi sia una lunghezza minima di 10 cm che un rapporto tra la lunghezza e la minima larghezza non inferiore a 10. Il campione deve essere rigidamente bloccato in una posizione orizzontale in modo tale che metà della sua lunghezza sporga dalla morsa. L'orientamento del campione deve essere tale che esso subisca il massimo danneggiamento quando la sua parte libera è colpita dalla faccia piana di una barra d'acciaio. La barra deve colpire il campione in modo tale da causare un impatto equivalente a quello risultante dalla caduta libera di un peso di 1,4 kg dall'altezza di 1 m. La parte più bassa della barra deve essere di 25 mm di diametro con gli spigoli arrotondati con un raggio di (3 ± 0,3) mm; d) prova termica: il campione deve essere riscaldato in aria alla temperatura di 800 °C e mantenuto a tale temperatura per un periodo di 10 minuti e deve poi essere lasciato raffreddare. 2.2.7.4.6. I campioni che comprendono o simulano materiali radioattivi racchiusi in una capsula sigillata possono essere esentati: a) dalle prove specificate al 2.2.7.4.5 a) e 2.2.7.4.5 b), a condizione che la massa del materiale radioattivo sotto forma speciale sia inferiore a 200 g e che esso sia sottoposto alla prova d'urto per la classe 4 prescritta dalla norma ISO 2919:1980, "Radioprotezione - Sorgenti radioattive saldate - Disposizioni generali e classificazione"; b) dalla prova specificata al 2.2.7.4.5 d), a condizione che siano sottoposti alla prova termica per la classe 6 prescritta dalla norma ISO 2919:1980, "Radioprotezione - Sorgenti radioattive saldate - Disposizioni generali e classificazione". 2.2.7.4.7. Per i campioni che comprendono o simulano materie solide che non si disperdono, una valutazione della lisciviazione deve essere eseguita come segue: a) Il campione deve essere immerso per sette giorni in acqua a temperatura ambiente. Il volume dell'acqua da usare nella prova deve essere sufficiente ad assicurare che, alla fine del periodo di prova di sette giorni, il volume d'acqua libera rimanente, non reagente e non assorbita, deve essere almeno il 10 % del volume dello stesso provino solido. L'acqua deve avere un pH iniziale di 6-8 ed una conducibilità massima di 1 mS/m a 20 °C. b) L'acqua con il campione deve essere poi riscaldata ad una temperatura di (50 ± 5) °C e mantenuta a questa temperatura per quattro ore. c) L'attività dell'acqua deve poi essere determinata. d) Il campione deve essere poi tenuto per almeno sette giorni in aria calma a non meno di 30 °C ed umidità relativa non inferiore al 90 %. e) Il campione deve poi essere immerso in acqua con le stesse specifiche di cui al precedente punto a) e l'acqua con il campione riscaldata a (50 ± 5) °C e mantenuta a questa temperatura per quattro ore. f) L'attività dell'acqua deve poi essere determinata. 2.2.7.4.8. Per i campioni che comprendono o simulano materiali radioattivi racchiusi in una capsula sigillata, deve essere eseguita o una valutazione della lisciviazione o una valutazione della perdita volumetrica come segue: a) La valutazione della lisciviazione deve comprendere i seguenti passi: i) Il campione deve essere immerso in acqua a temperatura ambiente. L'acqua deve avere un pH iniziale di 6-8 con una conducibilità massima di 1 mS/m a 20 °C; ii) L'acqua e il campione devono essere riscaldati ad una temperatura di (50 ± 5 °C) e mantenuti a tale temperatura per quattro ore; iii) L'attività dell'acqua deve poi essere determinata; iv) Il campione deve essere poi tenuto per almeno sette giorni in aria calma a non meno di 30 °C ed umidità relativa non inferiore al 90 %; v) Devono essere ripetute le operazioni in i), ii) e iii); b) Il controllo volumetrico di tenuta, che può essere fatto in sostituzione, deve comprendere ognuna delle prove prescritte dalla norma ISO 9978:1992 "Radioprotezione - Sorgenti radioattive saldate - Metodi di prova di tenuta", che sono accettate dall'autorità competente. 2.2.7.5. Oggetti contaminati superficialmente (SCO)(17), ripartizione in gruppi Per oggetto contaminato superficialmente (SCO), s'intende un oggetto solido che non è esso stesso radioattivo, ma sulle cui superfici è distribuito un materiale radioattivo. Gli SCO sono classificati in due gruppi: a) SCO-I: Oggetto solido sul quale: i) per la superficie accessibile, la media della contaminazione non fissa su 300 cm2 (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm2) non supera 4 Bq/cm2 per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 0,4 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa; ii) per la superficie accessibile, la media della contaminazione fissa su 300 cm2 (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm2) non supera a 4 × 104 Bq/cm2 per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 4 × 103 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa; e iii) per la superficie inaccessibile, la media della contaminazione non fissa sommata alla contaminazione fissa su 300 cm2 (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm2) non supera a 4 × 104 Bq/cm2 per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 4 × 103 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa. b) SCO-II: Oggetto solido sul quale la contaminazione fissa o la contaminazione non fissa sulla superficie supera i limiti specificati applicabili per gli SCO-I sotto a) qui sopra e sul quale: i) per la superficie accessibile, la media della contaminazione non fissa su 300 cm2 (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm2) non supera 400 Bq/cm2 per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 40 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa; ii) per la superficie accessibile, la media della contaminazione fissa su 300 cm2 (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm2) non supera 8 × 105 Bq/cm2 per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 8 × 104 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa; e iii) per la superficie inaccessibile, la media della contaminazione non fissa sommata alla contaminazione fissa su 300 cm2 (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm2) non supera 8 × 105 Bq/cm2 per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 8 × 104 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa. 2.2.7.6. Determinazione dell'indice di trasporto (IT) e dell'indice di sicurezza per la criticità (CSI) 2.2.7.6.1. Determinazione dell'indice di trasporto (IT) 2.2.7.6.1.1. L'IT per un collo, un sovrimballaggio, o un contenitore, oppure per materiali LSA-I o SCO-I non imballati, è il numero ottenuto nel seguente modo: a) Si determina la massima intensità d'irraggiamento in millisievert per ora (mSv/h), alla distanza di 1 m dalle superfici esterne del collo, del sovrimballaggio o del contenitore, oppure dei materiali LSA-I e SCO-I non imballati. Il valore determinato deve essere moltiplicato per 100 e il numero risultante è l'indice di trasporto. Per minerali di uranio e torio e loro concentrati, il massimo livello di radiazione in ogni punto ad 1 m dalla superficie esterna del carico può essere così assunto: 0,4 mSv/h per i minerali e i concentrati fisici di uranio e di torio 0,3 mSv/h per i concentrati chimici di torio 0,02 mSv/h per i concentrati chimici di uranio diversi dall'esafluoruro di uranio; b) Per le cisterne e i contenitori, e i materiali LSA-I e SCO-I non imballati, il numero ottenuto in seguito all'operazione sotto a) deve essere moltiplicato per l'appropriato fattore della Tabella 2.2.7.6.1.1; c) Il numero ottenuto in seguito alle operazioni sotto a) e b) deve essere arrotondato alla prima cifra decimale superiore (per esempio 1,13 diviene 1,2), salvo quando un numero uguale o inferiore a 0,05 può essere riportato a zero. Tabella 2.2.7.6.1.1 Fattori di moltiplicazione per i carichi di grandi dimensioni >SPAZIO PER TABELLA> 2.2.7.6.1.2. L'indice di trasporto per ogni sovrimballaggio, contenitore o veicolo deve essere determinato o come somma degli IT di tutti i colli contenuti, o attraverso la misura diretta del livello di radiazione, ad eccezione del caso di sovrimballaggi non rigidi per i quali l'indice di trasporto deve essere determinato solamente come somma degli IT di tutti i colli. 2.2.7.6.2. Determinazione dell'indice di sicurezza per la criticità (CSI) 2.2.7.6.2.1. Al fine d'ottenere il CSI per i colli contenenti materiali fissili, si divide 50 per il più piccolo dei due valori di N ottenuti come indicati al 6.4.11.11 e 6.4.11.12 (cioè CSI = 50/N). Il valore del CSI può essere 0, se un numero illimitato di colli è sottocritico (vale a dire che N è effettivamente uguale ad infinito in entrambi casi). 2.2.7.6.2.2. Il CSI per ogni spedizione deve essere determinato come la somma dei CSI di tutti i colli contenuti in quella spedizione. 2.2.7.7. Limiti d'attività e limiti per i materiali 2.2.7.7.1. Limiti al contenuto dei colli 2.2.7.7.1.1. Generalità La quantità di materiali radioattivi in un collo non deve superare quella, indicata qui di seguito, relativa ai limiti specificati per il tipo di collo. 2.2.7.7.1.2. Colli esenti 2.2.7.7.1.2.1. Per i materiali radioattivi diversi dagli oggetti fabbricati in uranio naturale, uranio impoverito o in torio naturale, un collo esente non deve contenere attività superiori ai limiti citati qui di seguito: a) quando i materiali radioattivi sono contenuti in un componente o costituiscono un componente di uno strumento o d'altro oggetto manufatto, come un orologio o un apparato elettronico, i limiti specificati nelle colonne 2 e 3 della Tabella 2.2.7.7.1.2.1 rispettivamente per ogni oggetto e ogni collo; b) quando i materiali radioattivi non sono così contenuti in un componente o non costituiscono un componente di uno strumento o d'altro oggetto manufatto, i limiti specificati nella colonna 4 della Tabella 2.2.7.7.1.2.1; Tabella 2.2.7.7.1.2.1 Limiti d'attività per colli esenti >SPAZIO PER TABELLA> 2.2.7.7.1.2.2. Per gli oggetti fabbricati in uranio naturale, uranio impoverito o in torio naturale, un collo esente può contenere qualsiasi quantità di tali materiali a condizione che la superficie esterna dell'uranio o del torio sia racchiusa in uno strato inattivo di metallo o d'altra materia resistente simile. 2.2.7.7.1.3. Colli industriali Il contenuto radioattivo di un solo collo di materie LSA o di un solo collo di SCO deve essere limitato in modo tale che non sia superata l'intensità d'irraggiamento specificata al 4.1.9.2.1 e l'attività di un solo collo deve essere anche limitata in modo tale che non siano superati i limiti d'attività per un carro specificati al 7.5.11 CW33 (2). 2.2.7.7.1.4. Colli di tipo A 2.2.7.7.1.4.1. I colli di tipo A non devono contenere quantità superiori a: a) A1 per i materiali radioattivi sotto forma speciale b) A2 per gli altri materiali radioattivi 2.2.7.7.1.4.2. Per miscugli di radionuclidi le cui identità e rispettive attività sono note, si applica ai contenuti radioattivi di un collo di Tipo A la seguente condizione: >PIC FILE= "L_2004121IT.012001.TIF"> dove B(i) è l'attività del radionuclide i relativo a materiali radioattivi sotto forma speciale e A1(i) è il valore di A1 per il radionuclide i; e C(j) è l'attività del radionuclide j diverso dai materiali radioattivi sotto forma speciale e A2(j) è il valore A2 per il radionuclide j. 2.2.7.7.1.5. Colli di Tipo B(U) e di Tipo B(M) 2.2.7.7.1.5.1. I colli di Tipo B(U) e di Tipo B(M) non devono contenere: a) attività più grandi di quelle che sono autorizzate per il modello di collo; b) radionuclidi differenti da quelli che sono autorizzati per il modello di collo; o c) materiali sotto una forma geometrica o in uno stato fisico o in una forma chimica differenti da quelli che sono autorizzati per il modello di collo; come specificato nei certificati d'approvazione. 2.2.7.7.1.6. Colli di Tipo C NOTA: I colli di tipo C possono essere trasportati, per via aerea, con materiali radioattivi in quantità superiori a 3000 A1 o 100000 A2 quale dei due risulti il minore per i materiali radioattivi sotto forma speciale, o 3000 A2per tutti gli altri materiali radioattivi. I colli di tipo C non sono richiesti per il trasporto ferroviario di materiali radioattivi in tali quantità [sono sufficienti i colli di tipo B(U) o B(M)], ma le seguenti disposizioni sono presentate in quanto questi colli possono essere trasportati per ferrovia. I colli di Tipo C non devono contenere: a) attività superiori a quelle autorizzate per il modello di collo, b) radionuclidi differenti da quelli autorizzati per il modello di collo, o c) materiali con una forma geometrica, o uno stato fisico o chimico differente da quelli che sono autorizzati per il modello di collo, come specificato nei certificati d'approvazione. 2.2.7.7.1.7. Colli contenenti materiali fissili I colli contenenti materiali fissili non devono contenere: a) una massa di materiali fissili differente da quella autorizzata per il modello di collo; b) qualunque radionuclide o materiali fissili differenti da quelli autorizzati per il modello di collo; c) materie in una forma geometrica o in uno stato fisico o in una forma chimica o in una disposizione differenti da quelli che sono autorizzati per il modello di collo, come specificato nei certificati d'approvazione. 2.2.7.7.1.8. Colli contenenti esafluoruro d'uranio La massa d'esafluoruro d'uranio in un collo non deve superare un valore che potrebbe portare ad avere un volume libero inferiore al 5 % alla massima temperatura del collo come specificato per gli impianti dove il collo deve essere utilizzato. All'atto del trasporto l'esafluoruro d'uranio deve essere in forma solida e la pressione interna del collo deve essere inferiore alla pressione atmosferica. 2.2.7.7.2. Limiti d'attività 2.2.7.7.2.1. I seguenti valori base per i singoli radionuclidi, sono elencati nella Tabella 2.2.7.7.2.1: a) A1 e A2 in TBq; b) attività specifica per materiale esente in Bq/g; e c) limiti d'attività per spedizione esente in Bq. Tabella 2.2.7.7.2.1 >SPAZIO PER TABELLA> 2.2.7.7.2.2. Per i radionuclidi che non figurano nella lista della Tabella 2.2.7.7.2.1, la determinazione dei valori di base per il radionuclide di cui al 2.2.7.7.2.1 richiede l'approvazione dell'autorità competente oppure, nel caso di trasporto internazionale, una approvazione multilaterale. Quando è nota la forma chimica di ciascun radionuclide, è consentito l'uso del valore A2 relativo alla propria classe di solubilità come raccomandato dalla Commissione Internazionale di Protezione Radiologica, nel caso in cui siano prese in considerazione le forme chimiche sia in condizioni normali, sia incidentali di trasporto. Si possono utilizzare, senza ottenere l'approvazione dell'autorità competente, i valori per radionuclide della Tabella 2.2.7.7.2.2. Tabella 2.2.7.7.2.2 Valori base per radionuclidi o miscugli non conosciuti >SPAZIO PER TABELLA> 2.2.7.7.2.3. Nel calcolo di A1 e A2 per un radionuclide che non figura nella Tabella 2.2.7.7.2.1, una singola catena di disintegrazione radioattiva, nella quale i radionuclidi si trovano nelle stesse proporzioni che allo stato naturale e nella quale nessun discendente ha un periodo di dimezzamento superiore a 10 giorni o superiore a quello del capostipite, deve essere considerata come un singolo radionuclide. L'attività da prendere in considerazione e i valori di A1 o di A2 da applicare sono allora quelli che corrispondono al capostipite di tale catena. Nel caso di catene di disintegrazione radioattiva nelle quali uno o più discendenti hanno un periodo di dimezzamento che sia superiore a 10 giorni, o superiore a quello del capostipite, il capostipite e questo o questi discendenti sono considerati come una miscela di radionuclidi. 2.2.7.7.2.4. Per miscele di radionuclidi, i valori base per i radionuclidi possono essere determinati come segue, tenendo conto dei valori della Tabella 2.2.7.7.2.1: >PIC FILE= "L_2004121IT.013601.TIF"> dove, f(i) è la frazione d'attività o di concentrazione d'attività del radionuclide i nella miscela; X(i) è l'appropriato valore di A1 o A2, o l'attività specifica per materiale esente o il limite d'attività per una spedizione esente relativo al radionuclide i; e Xm è il valore calcolato di A1 o A2, o l'attività specifica per materiale esente o il limite d'attività per una spedizione esente nel caso di nella miscela. 2.2.7.7.2.5. Quando si conosce l'identità d'ogni radionuclide, ma si ignora l'attività d'alcuni d'essi, si possono raggruppare i radionuclidi e utilizzare, applicando le formule date al 2.2.7.7.2.4 e 2.2.7.7.1.4.2, il valore più basso appropriato del radionuclide per i radionuclidi di ciascun gruppo. I gruppi possono essere basati sull'attività alfa totale e sull'attività totale beta/gamma quando queste sono conosciute, usando il più basso valore del radionuclide rispettivamente per gli emettitori alfa e per gli emettitori beta/gamma. 2.2.7.7.2.6. Per i radionuclidi o le miscele di radionuclidi per i quali non sono disponibili dati, devono essere usati i valori della Tabella 2.2.7.7.2.2. 2.2.7.8. Limiti dell'indice di trasporto (IT), dell'indice di sicurezza per la criticità (CSI) e dei livelli di radiazione per colli e sovrimballaggi 2.2.7.8.1. Salvo che per le spedizioni sotto uso esclusivo, l'IT di ogni collo o sovrimballaggio non deve superare 10 e l'indice di sicurezza per la criticità d'ogni collo o sovrimballaggio non deve superare 50. 2.2.7.8.2. Salvo che per i colli e i sovrimballaggi trasportati sotto uso esclusivo nelle condizioni specificate al 7.5.11, CW33 (3.5) a), la massima intensità d'irraggiamento in ogni punto d'ogni superficie esterna di un collo o sovrimballaggio non deve superare 2 mSv/h. 2.2.7.8.3. La massima intensità d'irraggiamento in ogni punto d'ogni superficie esterna di un collo trasportato sotto uso esclusivo non deve superare 10 mSv/h. 2.2.7.8.4. I colli e i sovrimballaggi devono essere classificati in una delle categorie I-BIANCA, II-GIALLA o III-GIALLA, conformemente alle condizioni specificate nella Tabella 2.2.7.8.4 e alle seguenti disposizioni: a) Per determinare la categoria nel caso di un collo o sovrimballaggio, si deve tenere conto contemporaneamente dell'IT e dell'intensità d'irraggiamento superficiale. Quando, secondo l'IT, la classificazione dovrebbe essere fatta in una categoria, ma, secondo l'intensità d'irraggiamento superficiale, la classificazione dovrebbe essere fatta in una categoria differente, il collo o sovrimballaggio deve essere classificato nella più elevata delle due categorie. A tal fine, la categoria I-BIANCA è considerata come la categoria più bassa; b) L'IT deve essere determinato secondo le procedure specificate al 2.2.7.6.1.1 e 2.2.7.6.1.2; c) Se l'intensità d'irraggiamento sulla superficie è superiore a 2 mSv/h, il collo o il sovrimballaggio deve essere trasportato sotto uso esclusivo e tenendo conto delle disposizioni 7.5.11, CW33 (3.5) a); d) Un collo trasportato in regime d'accordo speciale deve essere classificato nella categoria III-GIALLA; e) Un sovrimballaggio nel quale sono raggruppati più colli trasportati in regime d'accordo speciale deve essere classificato nella categoria III-GIALLA. Tabella 2.2.7.8.4 Categorie dei colli e dei sovrimballaggi >SPAZIO PER TABELLA> 2.2.7.9. Requisiti e controlli per il trasporto di colli esenti 2.2.7.9.1. I colli esenti contenenti materiali radioattivi in quantità limitate, apparecchi od oggetti manufatti come indicato al 2.2.7.7.1.2 e imballaggi vuoti come indicato al 2.2.7.9.6 possono essere trasportati conformemente alle seguenti disposizioni: a) le disposizioni enunciate al 2.2.7.9.2, 3.3.1 (disposizioni speciali 172 o 290), 4.1.9.1.2, 5.2.1.2, 5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2, 5.2.1.7.3, 5.4.1.2.5.1 a), 7.5.11 CW33 (5.2), e, se del caso da 2.2.7.9.3 a 2.2.7.9.6; b) le disposizioni per i colli esenti enunciate al 6.4.4; c) se il collo esente contiene materiali fissili, deve soddisfare le condizioni richieste per beneficiare di una delle esenzioni previste al 6.4.11.2, come pure la disposizione enunciata al 6.4.7.2. 2.2.7.9.2. L'intensità d'irraggiamento in ogni punto della superficie esterna di un collo esente non deve essere superiore a 5 μSv/h. 2.2.7.9.3. Un materiale radioattivo che è contenuto in un componente o costituisce un componente di un apparecchio o altro oggetto manufatto, e la cui attività non supera i limiti per oggetto e per collo rispettivamente specificati nelle colonne 2 e 3 della Tabella 2.2.7.7.1.2.1, può essere trasportato in un collo esente, a condizione che: a) L'intensità d'irraggiamento a 10 cm da ogni punto della superficie esterna d'ogni apparecchio od oggetto non imballato non sia superiore a 0,1 mSv/h; b) Ogni apparecchio od oggetto (ad eccezione degli orologi o dei dispositivi radioluminescenti) rechi l'indicazione "RADIOATTIVO"; c) Il materiale radioattivo è completamente racchiuso da componenti non attivi (un dispositivo avente la sola funzione di contenimento di materiali radioattivi non deve essere considerato come uno strumento o oggetto manufatto). 2.2.7.9.4. I materiali radioattivi sotto le forme diverse da quelle specificate al 2.2.7.9.3 e la cui attività non supera il limite indicato nella colonna 4 della Tabella 2.2.7.7.1.2.1 possono essere trasportati in colli esenti, a condizione che: a) Il collo trattenga il suo contenuto nelle condizioni che dovrebbero essere quelle regolari di trasporto; b) Il collo rechi l'indicazione "RADIOATTIVO" su una faccia interna, in modo tale che venga segnalata la presenza di materiali radioattivi all'apertura del collo. 2.2.7.9.5. Un oggetto manufatto nel quale il solo materiale radioattivo è l'uranio naturale, l'uranio impoverito o il torio naturale non irradiati, può essere trasportato come collo esente, a condizione che la superficie esterna dell'uranio o del torio sia protetta da una guaina inattiva in metallo o d'altro materiale resistente. 2.2.7.9.6. Un imballaggio vuoto che ha contenuto in precedenza materiali radioattivi può essere trasportato come un collo esente a condizione che: a) Esso sia in buone condizioni di manutenzione e chiuso con sicurezza; b) La superficie esterna d'ogni componente in uranio o torio della sua struttura sia coperta con una guaina inattiva di metallo o d'altro materiale resistente; c) Il livello della contaminazione non fissa interna non superi di cento volte i limiti specificati al 4.1.9.1.2; d) Ogni etichetta che sia stata affissa su di esso in conformità al 5.2.2.1.11.1 non sia più visibile. 2.2.7.9.7. Le seguenti disposizioni non si applicano ai colli esenti e ai controlli per il trasporto di colli esenti: 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, 4.1.9.1.3, 4.1.9.1.4, 5.1.3.2, 5.1.5.1.1, 5.1.5.1.2, 5.2.2.1.11.1, 5.4.1.2.5.1 salvo a), 5.4.1.2.5.2, 5.4.1.3, 6.4.6.1, 7.5.11 CW33 salvo (5.2). 2.2.7.10. (riservato) 2.2.8. Classe 8 - Materie corrosive 2.2.8.1. Criteri 2.2.8.1.1. Il titolo della classe 8 comprende le materie e gli oggetti contenenti materie di questa classe che, per la loro azione chimica, attaccano i tessuti epiteliali della pelle e delle mucose con le quali entrano in contatto o che, in caso di dispersione, possono causare danni ad altre merci o ai mezzi di trasporto, o distruggerli, e possono anche creare altri pericoli. Il titolo della presente classe comprende inoltre le materie che formano un liquido corrosivo solo in presenza d'acqua o che, in presenza dell'umidità naturale dell'aria, producono vapori o nebbie corrosivi. 2.2.8.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 8 sono suddivisi come segue: >SPAZIO PER TABELLA> Classificazione e assegnazione ai gruppi d'imballaggio 2.2.8.1.3. Le materie della classe 8 devono essere classificate in tre gruppi d'imballaggio, secondo il grado di pericolo che presentano per il trasporto, come segue: Gruppo d'imballaggio I: Materie molto corrosive Gruppo d'imballaggio II: Materie corrosive Gruppo d'imballaggio III: Materie debolmente corrosive 2.2.8.1.4. Le materie e gli oggetti classificati nella classe 8 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione delle materie ai gruppi d'imballaggio I, II o III è fondata sull'esperienza acquisita e tiene conto di fattori supplementari come il rischio d'inalazione(18) e l'idroreattività (compresa la formazione di prodotti pericolosi di decomposizione). 2.2.8.1.5. Le materie, comprese le miscele, non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, possono essere assegnate all'appropriata rubrica della sottosezione 2.2.8.3 e al pertinente gruppo d'imballaggio, sulla base dei tempi di contatto necessari per provocare la distruzione della pelle umana in tutto il suo spessore conformemente ai seguenti criteri da a) a c). Per le materie per le quali si valuta che non provochino la distruzione della pelle umana in tutto il suo spessore, si deve tuttavia considerare la loro capacità di provocare la corrosione di certe superfici metalliche. Per assegnare le materie ai gruppi d'imballaggio, si deve tenere conto dell'esperienza acquisita in occasione d'esposizioni accidentali. In assenza di una tale esperienza, la classificazione si deve effettuare sulla base dei risultati della sperimentazione, conformemente alla Linea guida n. 404 dell'OCSE(19). a) Sono assegnate al gruppo d'imballaggio I le materie che provocano la distruzione del tessuto cutaneo intatto in tutto il suo spessore, entro un periodo d'osservazione di 60 minuti, che inizi immediatamente dopo la durata d'applicazione di 3 minuti o meno; b) Sono assegnate al gruppo d'imballaggio II le materie che provocano la distruzione del tessuto cutaneo intatto in tutto il suo spessore, entro un periodo d'osservazione di 14 giorni, che inizi immediatamente dopo una durata d'applicazione superiore a 3 minuti, ma al massimo di 60 minuti; c) Sono assegnate al gruppo d'imballaggio III le materie che: - provocano la distruzione del tessuto cutaneo intatto in tutto il suo spessore, entro un periodo d'osservazione di 14 giorni, che inizi immediatamente dopo la durata d'applicazione superiore a 60 minuti ma non superiore a 4 ore; oppure - quelle per le quali si valuta che non provochino la distruzione del tessuto cutaneo intatto in tutto il suo spessore, ma caratterizzate da una velocità di corrosione su superfici in acciaio o in alluminio superiore a 6,25 mm l'anno alla temperatura di prova di 55 °C. Devono essere utilizzati, per le prove sull'acciaio, il tipo P235 [ISO 9328(II):1991] o un tipo simile, e, per le prove sull'alluminio, i tipi non rivestiti 7075-T6 o AZ5GU-T6. Una prova accettabile è descritta nella norma ASTM G31-72 (aggiornata nel 1990). 2.2.8.1.6. Quando le materie della classe 8, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele o soluzioni devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio. NOTA: Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3. 2.2.8.1.7. Sulla base dei criteri del 2.2.8.1.5, si può inoltre determinare se la natura di una soluzione o di una miscela nominativamente menzionata o contenente una materia nominativamente menzionata è tale che questa soluzione o miscela non sia sottoposta alle disposizioni di questa classe. 2.2.8.1.8. Le materie, soluzioni e miscele che: - non rispondono ai criteri delle direttive 67/548/CEE(20) e 88/379/CEE(21), così come modificate e che dunque non sono classificate come corrosive secondo queste direttive, così come modificate, e - non hanno un effetto corrosivo sull'acciaio o l'alluminio, possono essere considerate come non appartenenti alla classe 8. NOTA: I nn. ONU 1910 ossido di calcio e 2812 alluminato di sodio che figurano nel Regolamento tipo dell'ONU non sono sottoposti alle prescrizioni di questa direttiva. 2.2.8.2. Materie non ammesse al trasporto 2.2.8.2.1. Le materie chimicamente instabili della classe 8 devono essere presentate al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per impedire la loro pericolosa decomposizione o polimerizzazione durante il trasporto. A tal fine si deve, in particolare, avere cura che i recipienti e le cisterne non contengano materie che possano favorire queste reazioni. 2.2.8.2.2. Le seguenti materie non sono ammesse al trasporto: - n. ONU 1798 ACIDO CLORIDRICO E ACIDO NITRICO IN MISCELA; - Le miscele chimicamente instabili d'acido solforico residuo; - Le miscele chimicamente instabili d'acido solfonitrico o le miscele d'acido solforico e nitrico residue, non denitrificate; - Le soluzioni acquose d'acido perclorico contenenti più del 72 % d'acido puro, in massa, oppure le miscele d'acido perclorico con qualsiasi altro liquido diverso dall'acqua. La seguente materia non è ammessa al trasporto in traffico ferroviario: - Il triossido di zolfo puro almeno al 99,5 %senza inibitore (non stabilizzato), questa materia è tuttavia ammessa al trasporto in cisterna in traffico stradale. 2.2.8.3. Lista delle rubriche collettive >PIC FILE= "L_2004121IT.014101.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121IT.014201.TIF"> 2.2.9. Classe 9 - Materie e oggetti pericolosi diversi 2.2.9.1. Criteri 2.2.9.1.1. Il titolo della classe 9 comprende le materie e gli oggetti che, durante il trasporto, presentano un pericolo diverso da quelli compresi sotto il titolo delle altre classi. 2.2.9.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 9 sono suddivisi come segue: >SPAZIO PER TABELLA> Definizioni e classificazione 2.2.9.1.3. Le materie e gli oggetti classificati nella classe 9 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione delle materie e degli oggetti non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla pertinente rubrica di questa Tabella o della sottosezione 2.2.9.3 deve essere fatta conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2.2.9.1.4 a 2.2.9.1.14. Materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono mettere in pericolo la salute 2.2.9.1.4. Le materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono mettere in pericolo la salute comprendono l'amianto e le miscele contenenti amianto. Materie ed apparecchi che, in caso d'incendio, possono formare diossine 2.2.9.1.5. Le materie ed apparecchi che, in caso d'incendio, possono formare diossine comprendono i policlorodifenili (PCB), i terfenili policlorati (PCT), i difenili e terfenili polialogenati e le miscele contenenti queste materie, nonché gli apparecchi, quali i trasformatori, i condensatori e gli altri apparecchi contenenti queste materie o loro miscele. NOTA: Le miscele il cui tenore in PCB o PCT non è superiore a 50 mg/kg non sono sottoposte alle disposizioni del RID. Materie sviluppanti vapori infiammabili 2.2.9.1.6. Le materie sviluppanti vapori infiammabili comprendono i polimeri contenenti liquidi infiammabili aventi un punto d'infiammabilità non superiore a 61 °C. Pile al litio 2.2.9.1.7. Le pile e le batterie al litio possono essere assegnate alla classe 9 se soddisfano la disposizione speciale 230 del capitolo 3.3. Non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva se soddisfano la disposizione speciale 188 del capitolo 3.3. Devono essere classificate conformemente alle procedure definite nel Manuale delle prove e dei criteri, sottosezione 38.3. Congegni di salvataggio 2.2.9.1.8. I congegni di salvataggio comprendono i congegni di salvataggio e gli elementi dei veicoli a motore conformi alle definizioni delle disposizioni speciali 235 del capitolo 3.3. Materie pericolose per l'ambiente 2.2.9.1.9. Le materie pericolose per l'ambiente comprendono le materie liquide o solide inquinanti per l'ambiente acquatico e le soluzioni e miscele di queste materie (come i preparati e i rifiuti) che non possono essere classificate nelle altre classi, o nelle altre rubriche della classe 9 elencate nella Tabella A del capitolo 3.2. Esse comprendono anche i microrganismi e gli organismi geneticamente modificati. Materie inquinanti per l'ambiente acquatico 2.2.9.1.10. L'assegnazione di una materia alle rubriche n. ONU 3082 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., o n. ONU 3077 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., come inquinante per l'ambiente acquatico, deve essere effettuata conformemente alle disposizioni del 2.3.5. Le materie già classificate come pericolose per l'ambiente nei nn. ONU 3077 e 3082 e le materie inquinanti per l'ambiente acquatico sono elencate al 2.2.9.4. Microrganismi o organismi geneticamente modificati 2.2.9.1.11. I microrganismi geneticamente modificati sono microrganismi nei quali il materiale genetico è stato volontariamente modificato mediante metodi tecnici o mezzi che non si riscontrano in natura. I microrganismi geneticamente modificati ai sensi della classe 9 sono quelli che non sono pericolosi per l'uomo o per gli animali, ma che potrebbero modificare gli animali, i vegetali, le materie microbiologiche e gli ecosistemi in un modo che non si può realizzare in natura. NOTA: 1: I microrganismi geneticamente modificati che sono materie infettanti, sono materie della classe 6.2 (nn. ONU 2814 e 2900). 2: I microrganismi geneticamente modificati che hanno ricevuto un'autorizzazione di rilascio volontario nell'ambiente(22), non sono sottoposti alle disposizioni di questa classe. 3: Gli animali vertebrati o invertebrati vivi non devono essere utilizzati per trasportare i microrganismi geneticamente modificati di questa classe, a meno che sia impossibile trasportarli in altra maniera. 2.2.9.1.12. Gli organismi geneticamente modificati, di cui si sa o si pensa che siano pericolosi per l'ambiente, devono essere trasportati conformemente alle condizioni specificate dall'autorità competente del paese d'origine. Materie trasportate a caldo 2.2.9.1.13. Le materie trasportate a caldo comprendono le materie che sono trasportate o presentate al trasporto, allo stato liquido, ad una temperatura uguale o superiore a 100 °C e, per quelle aventi un punto d'infiammabilità, ad una temperatura inferiore al loro punto d'infiammabilità. Esse comprendono anche i solidi che sono trasportati o presentati al trasporto ad una temperatura uguale o superiore a 240 °C. NOTA: Le materie trasportate a caldo sono assegnate alla classe 9 soltanto se non soddisfano i criteri di nessun'altra classe. Altre materie che presentano un pericolo durante il trasporto ma che non rispondono alle definizioni di nessun'altra classe 2.2.9.1.14. Le altre diverse materie qui di seguito elencate non corrispondono alle definizioni di nessun'altra classe e sono dunque assegnate alla classe 9: - Composto solido dell'ammoniaca avente un punto d'infiammabilità inferiore a 61 °C - Ditionito a debole rischio - Liquido altamente volatile - Materia sviluppante vapori nocivi - Materie contenenti allergeni - Confezioni chimiche e di pronto soccorso NOTA: I nn. ONU 1845 diossido di carbonio solido (neve carbonica, ghiaccio secco), 2071 fertilizzanti al nitrato d'ammonio, 2216 farina di pesce (cascami di pesce) stabilizzata, 2807 masse magnetiche, 3166 motori a combustione interna, compresi quelli montati su macchine o veicoli, 3171 veicolo o apparato mosso mediante accumulatori (ad elettrolita liquido), 3334 materia liquida regolamentata per l'aviazione, n.a.s. e 3335 materia solida regolamentata per l'aviazione, n.a.s., che figurano nel Regolamento tipo dell'ONU non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva. Assegnazione ai gruppi d'imballaggio 2.2.9.1.15. Le materie e gli oggetti della classe 9 elencati nella Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnati ad uno dei seguenti gruppi d'imballaggio, secondo il loro grado di pericolo: Gruppo d'imballaggio II: materie mediamente pericolose Gruppo d'imballaggio III: materie debolmente pericolose 2.2.9.2. Materie non ammesse al trasporto Le seguenti materie e oggetti non sono ammessi al trasporto: - Pile al litio che non soddisfano le pertinenti condizioni delle disposizioni speciali 188, 230, 287 o 636 del capitolo 3.3; - I recipienti di contenimento, vuoti non ripuliti, di apparecchi quali i trasformatori e i condensatori contenenti materie dei nn. ONU 2315, 3151 o 3152. 2.2.9.3. Lista delle rubriche collettive >PIC FILE= "L_2004121IT.014501.TIF"> 2.2.9.4. Materie già classificate come pericolose per l'ambiente che non rientrano in nessun'altra classe né in rubriche della classe 9 diverse dalle rubriche nn. ONU 3077 o 3082 >SPAZIO PER TABELLA> CAPITOLO 2.3 Metodi di prova 2.3.0. Generalità Salvo disposizioni contrarie nel capitolo 2.2 o nel presente capitolo, i metodi di prova da utilizzare per la classificazione delle merci pericolose sono quelli descritti nel Manuale delle prove e dei criteri. 2.3.1. Prova d'essudazione degli esplosivi da mina di tipo A 2.3.1.1. Gli esplosivi da mina di tipo A (n. ONU 0081) se contengono più del 40 % d'esteri nitrici liquidi, devono soddisfare, oltre alle prove indicate nel Manuale delle prove e dei criteri, la seguente prova d'essudazione. 2.3.1.2. L'apparecchio per la prova d'essudazione degli esplosivi da mina (Figure da 1 a 3) si compone di un cilindro cavo, di bronzo. Questo cilindro, che è chiuso da un lato con un piatto dello stesso metallo, ha un diametro interno di 15,7 mm e una profondità di 40 mm. Sulla superficie laterale sono praticati 20 fori da 0,5 mm di diametro (4 serie di 5 fori). Un pistone di bronzo, cilindrico per una lunghezza di 48 mm e alto in totale 52 mm, deve potere scivolare nel cilindro disposto verticalmente; questo pistone, di diametro 15,6 mm, è caricato con 2220 g, al fine di produrre una pressione di 120 kPa (1,2 bar) sulla base del cilindro. 2.3.1.3. Si forma, con una quantità da 5 a 8 g d'esplosivo da mina, un piccolo cilindro lungo 30 mm e di diametro 15 mm, lo si avvolge con tela molto fine e lo si pone nel cilindro; lo si colloca sotto il pistone e la sua massa di carico, affinché l'esplosivo da mina sia sottoposto ad una pressione di 120 kPa (1,2 bar). Si annota il tempo occorrente per fare comparire le prime tracce di gocce oleose (nitroglicerina) all'esterno dei fori del cilindro. 2.3.1.4. L'esplosivo da mina si considera come soddisfacente se il tempo che occorre prima dell'apparizione dei trasudamenti liquidi è superiore a 5 minuti, avendo fatto la prova ad una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C. Prova d'essudazione degli esplosivi da mina al 2.3.1 Fig. 1: Carico a forma di maniglia, massa 2220 g, capace d'essere sospeso sul pistone di bronzo >PIC FILE= "L_2004121IT.014701.TIF"> Fig. 2: Cilindro cavo di bronzo, chiuso da un lato; vista in pianta e sezione verticale >PIC FILE= "L_2004121IT.014702.TIF"> Fig. 3: Pistone cilindrico di bronzo Fig. 1 a 3: (1) 4 serie di 5 fori di [emptyv ] 0,5 (2) rame (3) placca di piombo con incavo centrale nella faccia inferiore (4) 4 aperture, circa 46 × 56 ripartite regolarmente sulla periferia >PIC FILE= "L_2004121IT.014703.TIF"> 2.3.2. Prove relative alle miscele di nitrocellulosa della classe 4.1 2.3.2.1. La nitrocellulosa scaldata per mezz'ora a 132 °C non deve sviluppare vapori nitrosi giallo bruni (gas nitrosi) visibili. La temperatura d'accensione deve essere superiore a 180 °C. Cfr. da 2.3.2.3 a 2.3.2.8, 2.3.2.9 a) e 2.3.2.10 qui di seguito. 2.3.2.2. Tre grammi di nitrocellulosa plastificata, scaldati per un'ora a 132 °C non devono sviluppare vapori nitrosi giallo bruni (gas nitrosi) visibili. La temperatura d'accensione deve essere superiore a 170 °C. Cfr. da 2.3.2.3 a 2.3.2.8, 2.3.2.9 b) e 2.3.2.10 qui di seguito. 2.3.2.3. Le modalità d'esecuzione delle prove indicate qui di seguito sono applicabili quando sorgano divergenze d'opinioni sull'ammissibilità delle materie al trasporto per ferrovia. 2.3.2.4. Se si seguono altri metodi o modalità d'esecuzione delle prove per la verifica delle condizioni di stabilità indicate qui di seguito nella presente sezione, questi metodi devono condurre ad un giudizio analogo a quello cui si potrebbe arrivare con i metodi qui di seguito indicati. 2.3.2.5. Durante l'esecuzione delle prove di stabilità mediante riscaldamento, indicate qui di seguito, la temperatura della stufa contenente il campione in prova non deve discostarsi più di 2 °C dalla temperatura fissata; la durata della prova deve essere rispettata con tolleranza di due minuti quando la prova deve essere di 30 minuti o di 60 minuti. La stufa deve essere tale che dopo l'introduzione del campione, la temperatura torni al suo valore di regime al massimo in 5 minuti. 2.3.2.6. Prima d'essere sottoposti alle prove del 2.3.2.9 e 2.3.2.10 qui di seguito, i campioni devono essere asciugati per almeno 15 ore, a temperatura ambiente, in un essiccatore da vuoto provvisto di cloruro di calcio fuso e granulato; la materia deve essere disposta in uno strato sottile; a tale scopo le materie che non sono né in polvere né fibrose devono essere macinate, o grattate, o tagliate in pezzi di piccole dimensioni. La pressione nell'essiccatore deve essere inferiore a 6,5 kPa (0,065 bar). 2.3.2.7. Prima d'essere asciugate nelle condizioni indicate al 2.3.2.6 qui sopra, le materie conformi al 2.3.2.2 qui sopra, devono essere sottoposte ad una preasciugatura in una stufa ben ventilata, a 70 °C, finché la perdita di massa per quarto d'ora non sia inferiore allo 0,3 % della massa iniziale. 2.3.2.8. La nitrocellulosa debolmente nitrata conforme al 2.3.2.1 qui sopra, deve prima di tutto subire un'asciugatura preventiva nelle condizioni indicate al 2.3.2.7 qui sopra; l'asciugatura deve essere eseguita mediante una permanenza d'almeno 15 ore in un essiccatore provvisto d'acido solforico concentrato. 2.3.2.9. Prova di stabilità chimica al calore a) Prova sulle materie definite al 2.3.2.1 qui sopra i) In ciascuna delle due provette di vetro aventi le seguenti dimensioni: lunghezza ... 350 mm, diametro interno ... 16 mm, spessore della parete ... 1,5 mm, si introduce 1 g della materia asciugata sul cloruro di calcio (l'asciugatura deve essere effettuata, se necessario, riducendo la materia in pezzi di peso unitario non superiore a 0,05 g). Le due provette, completamente coperte, senza che la chiusura offra resistenza, devono essere, in seguito, introdotte in una stufa che permetta la visibilità d'almeno 4/5 della loro lunghezza e mantenute ad una temperatura costante di 132 °C per 30 minuti. Si osserva se, durante tale lasso di tempo, si svolgono gas nitrosi, allo stato di vapori giallo bruni, particolarmente ben visibili su uno sfondo bianco. ii) La materia è reputata stabile se tali vapori sono assenti. b) Prova sulla nitrocellulosa plastificata (cfr. 2.3.2.2) i) Si introducono 3 g di nitrocellulosa plastificata in provette di vetro analoghe a quelle indicate alla lettera a) e che sono, in seguito, poste in una stufa mantenuta ad una temperatura costante di 132 °C. ii) Le provette contenenti la nitrocellulosa plastificata devono essere mantenute nella stufa per 1 ora. Durante tale periodo non devono essere visibili vapori nitrosi giallo bruno (gas nitrosi). Osservazione e valutazione come alla lettera a). 2.3.2.10. Temperatura d'accensione (cfr. 2.3.2.1 e 2.3.2.2) a) La temperatura d'accensione è determinata riscaldando 0,2 g di materia contenuta in una provetta di vetro immersa in un bagno di lega di Wood. La provetta è posta nel bagno quando questo raggiunge 100 °C. La temperatura del bagno è quindi elevata progressivamente di 5 °C al minuto. b) Le provette devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza ... 125 mm, diametro interno ... 15 mm, spessore della parete ... 0,5 mm e devono essere immerse ad una profondità di 20 mm. c) La prova deve essere ripetuta tre volte, annotando ogni volta la temperatura alla quale si produce un'accensione della materia, vale a dire: combustione lenta o rapida, deflagrazione o detonazione. d) La temperatura più bassa rilevata nelle tre prove indica la temperatura d'accensione. 2.3.3. Prove relative ai liquidi infiammabili delle classi 3, 6.1 e 8 2.3.3.1. Prova per determinare il punto d'infiammabilità 2.3.3.1.1. Il punto d'infiammabilità deve essere determinato per mezzo di uno dei seguenti apparecchi: a) Abel b) Abel-Pensky c) Tag d) Pensky-Martens e) Apparecchio conforme alle norme ISO 3679:1983 o ISO 3680:1983. 2.3.3.1.2. Per determinare il punto d'infiammabilità di pitture, colle e prodotti viscosi simili contenenti solventi, possono essere utilizzati solo apparecchi e metodi di prova che siano appropriati alla determinazione del punto d'infiammabilità di liquidi viscosi, conformemente alle seguenti norme: a) Norma internazionale ISO 3679:1983 b) Norma internazionale ISO 3680:1983 c) Norma internazionale ISO 1523:1983 d) Norma tedesca DIN 53213, prima parte:1978 2.3.3.1.3. I metodi d'esecuzione devono essere basati su un metodo d'equilibrio o di non equilibrio. 2.3.3.1.4. Per i metodi d'esecuzione basati su un metodo d'equilibrio, cfr.: a) Norma internazionale ISO 1516:1981 b) Norma internazionale ISO 3680:1983 c) Norma internazionale ISO 1523:1983 d) Norma internazionale ISO 3679:1983 2.3.3.1.5. I metodi d'esecuzione basati su un metodo di non equilibrio, sono i seguenti: a) per l'apparecchio di Abel, cfr.: i) Norma britannica BS 2000, parte 170:1995 ii) Norma francese NF M07-011:1988 iii) Norma francese NF T66-009:1969 b) per l'apparecchio di Abel-Pensky, cfr.: i) Norma tedesca DIN 51755, parte 1:1974 (per temperature comprese tra 5 °C e 65 °C) ii) Norma tedesca DIN 51755, parte 2:1978 (per temperature inferiori a 5 °C) iii) Norma francese NF M07-036:1984 c) per l'apparecchio Tag, cfr.: la norma americana ASTM D56:1993; d) per l'apparecchio Pensky-Martens, cfr.: i) Norma internazionale ISO 2719:1988 ii) Norma europea EN 22719 in ciascuna delle sue versioni nazionali (per esempio BS 2000, parte 404/ EN 22719):1994 iii) Norma americana ASTM D93:1994 iv) Norma dell'Istituto del petrolio IP 34:1988. 2.3.3.1.6. I metodi d'esecuzione elencati al 2.3.3.1.4 e 2.3.3.1.5 devono essere utilizzati solo per intervalli di punti d'infiammabilità specificati per ciascuno dei metodi. Per scegliere un metodo si devono esaminare le possibilità di reazioni chimiche tra la materia e il porta-campione. Fatti salvi i requisiti di sicurezza, l'apparecchio deve essere sistemato in un luogo privo di correnti d'aria. Per ragioni di sicurezza, si deve utilizzare per i perossidi organici e le materie autoreattive (anche chiamate materie "energetiche"), o per le materie tossiche un campione di volume ridotto, di circa 2 ml. 2.3.3.1.7. Quando il punto d'infiammabilità, determinato mediante un metodo di non equilibrio conformemente al 2.3.3.1.5, risulta essere 23 °C ± 2 °C o 61 °C ± 2 °C, deve essere confermato mediante un metodo d'equilibrio conformemente al 2.3.3.1.4. 2.3.3.1.8. In caso di contestazione sulla classificazione di un liquido infiammabile, deve essere accettato il valore di classificazione proposto dal mittente se, durante una controprova di determinazione del punto d'infiammabilità, si ottiene un risultato che non discosta più di 2 °C dai limiti fissati al 2.2.3.1. Se la differenza è superiore a 2 °C, si deve procedere ad una seconda controprova e si deve ritenere valido il più basso tra i valori ottenuti tra le due controprove. 2.3.3.2. Prova per determinare il tenore di perossido La determinazione del tenore di perossido in un liquido si deve fare come segue: Si versa in un matraccio di Erlenmeyer una massa "p" (di circa 5 g, pesata con una precisione di 0,01 g) del liquido da titolare; si aggiungono 20 cm3 d'anidride acetica e circa 1 g d'ioduro di potassio solido polverizzato; si agita il matraccio e, dopo 10 minuti, lo si scalda a 60 °C per 3 minuti. Dopo averlo lasciato raffreddare per 5 minuti, si aggiungono 25 cm3 d'acqua. Si lascia a riposo per mezz'ora, poi si titola lo iodio liberato per mezzo di una soluzione decinormale d'iposolfito di sodio, senza addizionare un indicatore; la completa decolorazione indica la fine della reazione. Se "n" è il numero di cm3 di soluzione d'iposolfito necessari, la percentuale di perossido (espressa come H2O2) che contiene il campione è ottenuta dalla formula: (17 n) / (100 p). >PIC FILE= "L_2004121IT.015001.TIF"> 2.3.4. Prova per determinare la fluidità Per determinare la fluidità delle materie e miscele liquide, viscose o pastose, si applica il seguente metodo. 2.3.4.1. Apparecchio di prova Penetrometro commerciale secondo la norma ISO 2137:1985 con un'asta guida di 47,5 g ± 0,05 g; disco forato di duralluminio con fori conici, avente massa di 102,5 g ± 0,05 g (cfr. figura 1); recipiente di penetrazione destinato a ricevere il campione avente diametro interno da 72 mm a 80 mm. 2.3.4.2. Procedura di prova Si versa il campione nel recipiente di penetrazione almeno mezz'ora prima della misura. Dopo avere chiuso ermeticamente il recipiente, lo si lascia a riposo fino alla misura. Si scalda il campione nel recipiente di penetrazione, chiuso ermeticamente, a 35 °C ± 0,5 °C, poi lo si pone sul piatto del penetrometro poco prima della misura (al massimo 2 minuti). Si applica allora la punta S del disco forato sulla superficie del liquido e si misura la profondità di penetrazione in funzione del tempo. 2.3.4.3. Valutazione dei risultati Una materia è pastosa se, una volta che la punta S è stata sistemata sulla superficie del campione, la penetrazione indicata dal quadrante di misura: a) è inferiore a 15,0 mm ± 0,3 mm, dopo una durata di carico di 5 s ± 0,1 s, oppure b) è superiore a 15,0 mm ± 0,3 mm, dopo una durata di carico di 5 s ± 0,1 s, ma dopo un nuovo periodo di 55 s ± 0,5 s, la penetrazione supplementare è inferiore a 5 mm ± 0,5 mm. NOTA: Nel caso di campioni aventi un punto di scorrimento, è spesso impossibile ottenere una superficie a livello costante nel recipiente di penetrazione e, di conseguenza, stabilire chiaramente le condizioni iniziali di misura per il contatto con la punta S. Inoltre, per alcuni campioni, l'impatto del disco forato può provocare una deformazione elastica della superficie, che, nei primi secondi, dà l'impressione di una penetrazione più profonda. In questi casi, può essere appropriato valutare i risultati secondo la precedente lettera b). Figura 1 - Penetrometro >PIC FILE= "L_2004121IT.015101.TIF"> 2.3.5. Prove per determinare l'ecotossicità, la persistenza e la bioaccumulazione di materie nell'ambiente acquatico in previsione della loro assegnazione alla classe 9 NOTA: I metodi di prova utilizzati devono corrispondere a quelli adottati dall'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) e dalla Commissione europea. Nel caso siano utilizzati altri metodi, dovrà obbligatoriamente trattarsi di metodi internazionalmente riconosciuti, equivalenti a quelli dell'OCSE e della Commissione europea, e definiti nei processi verbali di prova. 2.3.5.1. Tossicità acuta per i pesci Questa prova ha lo scopo di determinare la concentrazione che provoca una mortalità del 50 % della specie sottoposta alla prova. Si tratta del valore CL50, vale a dire la concentrazione della materia nell'acqua che provoca la morte del 50 % del gruppo di pesci sottoposti alla prova per una durata d'almeno 96 ore. Le specie di pesci appropriate sono le seguenti: rombo rigato (Brachydanio rerio), vairone a testa grossa (Pimephales promelas) e trota iridea (Oncorhynchus mykiss). I pesci sono esposti alla materia sottoposta alla prova, aggiungendola all'acqua in concentrazioni variabili (più un controllo). Sono effettuati rilevamenti almeno ogni 24 ore. Al termine del periodo d'esposizione di 96 ore e, se possibile, ad ogni rilevamento, si calcola la concentrazione che causa la morte del 50 % dei pesci. Si determina inoltre la concentrazione senza effetti osservabili (NOEC) a 96 ore. 2.3.5.2. Tossicità acuta per le dafnie Questa prova ha lo scopo di determinare la concentrazione effettiva della materia nell'acqua che rende il 50 % delle dafnie incapaci di nuotare (CE50). Gli organismi di prova appropriati sono la dafnia magna e la dafnia pulex. Le dafnie sono esposte per 48 ore alla materia sottoposta alla prova, aggiungendola all'acqua in concentrazioni variabili. Si determina inoltre la concentrazione senza effetti osservabili (NOEC) a 48 ore. 2.3.5.3. Inibizione della crescita delle alghe Questa prova ha lo scopo di determinare l'effetto di un prodotto chimico sulla crescita delle alghe in condizioni normalizzate. Durante 72 ore, si confronta la modificazione della biomassa e il tasso di crescita delle alghe nelle stesse condizioni, ma in assenza del prodotto chimico sottoposto alla prova. I risultati sono espressi in termini di concentrazione effettiva che riduca del 50 % sia il tasso di crescita delle alghe (CI50r) sia la formazione della biomassa (CI50b). 2.3.5.4. Prove di facile biodegradabilità Queste prove hanno lo scopo di determinare il grado di biodegradazione nelle condizioni aerobiche normalizzate. La materia sottoposta alla prova è aggiunta in basse concentrazioni ad un brodo di cultura contenente batteri aerobici. Si osserva l'evoluzione della degradazione per 28 giorni determinando il parametro specificato nel metodo di prova usato. Esistono più metodi di prova equivalenti: I parametri comprendono la diminuzione del carbonio organico disciolto (COD), lo sviluppo di diossido di carbonio (CO2) e la perdita d'ossigeno (O2). Una materia è considerata come facilmente biodegradabile se, in 28 giorni al massimo, sono soddisfatti i seguenti criteri 10 giorni dopo che il livello di degradazione ha raggiunto il 10 % per la prima volta: Diminuzione di COD: 70 % Sviluppo di CO2: 60 % della produzione teorica di CO2 Perdita di O2: 60 % della domanda teorica di O2 Se questi criteri non sono soddisfatti, la prova può essere proseguita oltre i 28 giorni, ma in tal caso il risultato rappresenterà la biodegradabilità intrinseca della materia sottoposta alla prova. Ai fini della assegnazione, è normalmente richiesto il risultato di "facile" biodegradabilità. Quando sono conosciute le sole COD e BOD5, la materia sottoposta alla prova è considerata come facilmente biodegradabile se il rapporto >PIC FILE= "L_2004121IT.015301.TIF"> è superiore o uguale a 0,5. La BOD (domanda biochimica d'ossigeno) si definisce come la massa d'ossigeno disciolta necessaria al processo d'ossidazione biochimica, nelle condizioni prescritte, di uno specifico volume di soluzione della materia. Il risultato si esprime in grammi di BOD per grammo di materia sottoposta alla prova. La prova dura normalmente 5 giorni (BOD5), ed è effettuata secondo una procedura di prova nazionale normalizzata. La COD (domanda chimica d'ossigeno) serve a misurare l'ossidabilità di una materia espressa come quantità equivalente d'ossigeno di un reattivo ossidante consumato dalla materia in determinate condizioni di laboratorio. I risultati sono espressi in grammi di COD per grammo di materia. Si può utilizzare una procedura di prova nazionale normalizzata. 2.3.5.5. Prove per la capacità di bioaccumulazione 2.3.5.5.1. Queste prove hanno lo scopo di determinare la capacità di bioaccumulazione o mediante il rapporto all'equilibrio tra la concentrazione (c) della materia in un solvente e quella nell'acqua, o mediante il fattore di bioconcentrazione (BCF). 2.3.5.5.2. Il rapporto all'equilibrio tra la concentrazione (c) della materia in un solvente e quella nell'acqua si esprime normalmente in log10. Il solvente deve avere una miscibilità trascurabile con l'acqua e la materia non deve ionizzare nell'acqua. Il solvente normalmente utilizzato è il n-ottanolo. Nel caso del n-ottanolo e dell'acqua, il risultato è il seguente: >PIC FILE= "L_2004121IT.015302.TIF"> ove Pow è il coefficiente di partizione ottenuto dividendo la concentrazione della materia nel n-ottanolo (co) e la concentrazione nell'acqua (cw). Se il log Pow >= 3 la materia ha una capacità di bioaccumulazione. 2.3.5.5.3. Il fattore di bioconcentrazione (BCF) si definisce come il rapporto all'equilibrio tra la concentrazione della materia in esame nei pesci (cf) e la concentrazione nell'acqua (cw): >PIC FILE= "L_2004121IT.015303.TIF"> Il principio della prova consiste nell'esporre i pesci ad una soluzione o dispersione nell'acqua della materia in concentrazioni note. Le prove possono essere effettuate in flusso continuo o secondo la procedura statica o semi-statica, secondo la procedura di prova scelta, in funzione delle proprietà della materia sottoposta alla prova. I pesci sono esposti alla materia per un dato periodo, seguito da un periodo senza ulteriore esposizione. Durante il secondo periodo si misura l'aumento della materia nell'acqua, vale a dire il grado d'escrezione o di depurazione. (I dettagli delle differenti procedure di prova e il metodo di calcolo del fattore di bioconcentrazione sono spiegati nelle Linee guida dell'OCSE per le prove di prodotti chimici, metodi da 305A a 305E, 12 maggio 1981). 2.3.5.5.4. Un materia può avere un log Pow uguale o superiore a 3 e un fattore di bioconcentrazione inferiore a 100. Questo indicherebbe una capacità di bioaccumulazione debole, quasi nulla. In caso di dubbio, il fattore di bioconcentrazione ha la precedenza sul log Pow, come indicato al 2.3.5.7 nel diagramma di flusso della procedura da seguire. 2.3.5.6. Criteri Una materia può essere considerata come inquinante del mezzo acquatico se è soddisfatto uno dei seguenti criteri: il minore dei valori della CL50 (96 ore) per i pesci, della CE50 (48 ore) per le dafnie o della CI50 (72 ore) per le alghe - è inferiore o uguale a 1 mg/l, - è superiore a 1 mg/l ma inferiore o uguale a 10 mg/l, e la materia non è biodegradabile, - è superiore a 1 mg/l ma inferiore o uguale a 10 mg/l, e il log Pow è superiore o uguale a 3,0 (salvo se il fattore di bioconcentrazione determinato sperimentalmente è inferiore o uguale a 100). 2.3.5.7 Procedura da seguire >PIC FILE= "L_2004121IT.015401.TIF"> Parte 3 LISTE DELLE MERCI PERICOLOSE, DISPOSIZIONI SPECIALI, ESENZIONI RELATIVE ALLE MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITÀ LIMITATE CAPITOLO 3.1 Generalità 3.1.1. Introduzione Oltre le disposizioni previste o richiamate nelle Tabelle di questa parte, si devono rispettare le disposizioni generali di ogni altra parte, capitolo e/o sezione. Queste disposizioni generali non figurano nelle Tabelle. Quando una disposizione generale contraddice una disposizione speciale, quest'ultima prevale. 3.1.2. Designazione ufficiale di trasporto 3.1.2.1. La designazione ufficiale di trasporto è la parte della rubrica che descrive con la maggior precisione le merci della Tabella A del capitolo 3.2 ed è in maiuscolo (i numeri, le lettere greche, le indicazioni in lettere minuscole "sec-", "ter-", "m-", "n-", "o-" e "p-" formano parte integrante della designazione). Un'altra designazione ufficiale di trasporto può figurare tra parentesi di seguito alla designazione ufficiale di trasporto principale [per esempio ETANOLO (ALCOL ETILICO)]. Non sono da considerare come elementi della designazione ufficiale di trasporto le parti della rubrica in minuscolo. 3.1.2.2. Se le congiunzioni "e" o "o" sono in minuscolo o se alcune parti del nome sono separate da virgole, non è necessario scrivere la denominazione integralmente sulla lettera di vettura o sui marchi dei colli. Questo è il caso, in particolare, quando una combinazione di più rubriche distinte figura sotto lo stesso n. ONU. Per illustrare il modo con cui la designazione ufficiale di trasporto è scelta in questi casi, si possono dare i seguenti esempi: a) n. ONU 1057 ACCENDINI o RICARICHE PER ACCENDINI. Si riterrà come designazione ufficiale di trasporto quella, tra le seguenti designazioni, che risulterà più appropriata: - ACCENDINI - RICARICHE PER ACCENDINI; b) n. ONU 3207 COMPOSTO ORGANOMETALLICO o COMPOSTO ORGANOMETALLICO, IN SOLUZIONE o IN DISPERSIONE, IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. Come designazione ufficiale di trasporto si sceglierà quella che risulterà più appropriata, tra le seguenti possibili combinazioni: - COMPOSTO ORGANOMETALLICO IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. - COMPOSTO ORGANOMETALLICO IN SOLUZIONE, IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. - COMPOSTO ORGANOMETALLICO IN DISPERSIONE, IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. Ognuna di queste designazioni deve essere completata dal nome tecnico della merce (cfr. 3.1.2.6.1). 3.1.2.3. La designazione ufficiale di trasporto può essere utilizzata al singolare o al plurale come appropriato. Inoltre, se questa designazione contiene dei termini che ne precisano il senso, l'ordine di successione di questi termini nella documentazione o sui marchi dei colli è lasciata alla scelta dell'interessato. Per esempio, in luogo di "DIMETILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA", si può eventualmente indicare "SOLUZIONE ACQUOSA DI DIMETILAMMINA". Per le merci della classe 1 si possono utilizzare nomi commerciali o militari che contengono la designazione ufficiale di trasporto completati da un testo descrittivo. 3.1.2.4. Salvo che non figuri già in lettere maiuscole nella denominazione indicata nella Tabella A del capitolo 3.2, si deve aggiungere alla designazione ufficiale di trasporto, il termine qualificante "LIQUIDO" o "SOLIDO" nella designazione ufficiale di trasporto, quando una materia nominativamente menzionata può, a causa di stati fisici differenti dei suoi diversi isomeri, essere un liquido o un solido (per esempio DINITROTOLUENI LIQUIDI; DINITROTOLUENI SOLIDI). 3.1.2.5. Salvo che non figuri già in lettere maiuscole nella denominazione indicata nella Tabella A del capitolo 3.2, si deve aggiungere il termine qualificante "FUSO" nella designazione ufficiale di trasporto quando una materia che è un solido secondo la definizione data al 1.2.1 è presentata al trasporto allo stato fuso (per esempio ALCHILFENOLO SOLIDO, N.A.S., FUSO). 3.1.2.6. Nomi generici o designazione "non altrimenti specificata" (N.A.S.) 3.1.2.6.1. Ai fini della documentazione e della marcatura dei colli, quando è utilizzata una designazione ufficiale di trasporto "N.A.S." o "generica", la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata dalla denominazione tecnica, della merce, a meno che una legge nazionale o una convenzione internazionale ne vieti la divulgazione nel caso di una materia sottoposta a controllo. In particolare, nel caso di rubriche "N.A.S." o "generiche" per le quali queste informazioni supplementari sono considerate necessarie, è indicata la disposizione speciale 274 nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2. 3.1.2.6.1.1. La denominazione tecnica, (cfr. definizione al 1.2.1) deve figurare tra parentesi immediatamente di seguito alla designazione. Nel caso dei pesticidi, possono essere utilizzati soltanto i nomi comuni ISO, gli altri nomi riportati nelle linee guida per la classificazione dei pesticidi in base al rischio dell'OMS o il o i nomi delle materie attive. 3.1.2.6.1.2. Quando una miscela di merci pericolose è descritta da una delle rubriche "N.A.S." o "generiche" per le quali, è indicata la disposizione speciale 274 nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2, è sufficiente indicare i due componenti che più concorrono al o ai pericoli della miscela, a meno che una legge nazionale o una convenzione internazionale ne vieti la divulgazione nel caso di una materia sottoposta a controllo. Se il collo contenente una miscela reca l'etichetta di un rischio sussidiario, una delle due denominazioni tecniche figuranti tra parentesi deve essere la denominazione del costituente che impone l'etichetta di rischio sussidiario. NOTA: Cfr. 5.4.1.2.2. 3.1.2.6.1.3. Esempi che illustrano il modo con il quale la designazione ufficiale di trasporto è completata dalla denominazione tecnica, della merce nelle rubriche N.A.S., sono: n. ONU 2003 METALLO ALCHILI IDRORETTIVI, N.A.S. (trimetilgallio) n. ONU 2902 PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S. (drazoxolon). 3.1.2.7. Miscele e soluzioni contenenti una merce pericolosa Quando le miscele e soluzioni devono essere considerate come la merce pericolosa nominativamente menzionata conformemente alle disposizioni del 2.1.3.3 relative alla classificazione, il termine qualificante "SOLUZIONE" o "MISCELA", secondo il caso, deve essere integrato ed aggiunto alla designazione ufficiale di trasporto, per esempio "ACETONE IN SOLUZIONE". Inoltre, può essere indicata la concentrazione della soluzione o della miscela, per esempio "ACETONE IN SOLUZIONE AL 75 %". CAPITOLO 3.2 Liste delle merci pericolose 3.2.1. Spiegazioni relative alla Tabella A: Lista delle merci pericolose ordinata secondo i numeri ONU In generale ogni riga della Tabella A del presente capitolo concerne la o le materie, il o gli oggetti corrispondenti ad uno specifico n. ONU. Tuttavia, se alcune materie o oggetti hanno proprietà chimiche, fisiche e/o condizioni di trasporto differenti, possono essere utilizzate più righe consecutive per lo stesso n. ONU. Ogni colonna della Tabella A è relativa ad un soggetto specifico come indicato nelle seguenti note esplicative. All'intersezione delle colonne e delle righe (caselle), si trovano le informazioni concernenti la questione trattata in questa colonna, per la o le materie, il o gli oggetti di questa riga: - le prime quattro caselle indicano la o le materie, il o gli oggetti appartenenti a questa riga [una informazione aggiuntiva può essere data dalle disposizioni speciali indicate nella colonna (6)]; - le caselle successive indicano le disposizioni speciali applicabili, sotto forma completa o di codice. I codici rinviano alle informazioni dettagliate che figurano nella parte, capitolo, sezione e/o la sottosezione indicata nelle seguenti note esplicative. Una casella vuota indica che non ci sono disposizioni speciali e che sono applicabili le sole disposizioni generali, o che è in vigore la restrizione di trasporto indicata nelle note esplicative. Le disposizioni generali applicabili non sono menzionate nelle corrispondenti celle. Le note esplicative qui di seguito indicano, per ogni colonna, la o le parti, il o i capitoli, la o le sezioni e/o la o le sottosezioni dove esse si trovano. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> CAPITOLO 3.3 Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie od oggetti 3.3.1 Nel presente capitolo si trovano le disposizioni speciali corrispondenti ai numeri indicati nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2. >SPAZIO PER TABELLA> CAPITOLO 3.4 Esenzioni relative al trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate 3.4.1 Gli imballaggi utilizzati conformemente da 3.4.3 a 3.4.6 devono essere conformi soltanto alle disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4. a 4.1.1.8. 3.4.2 Quando il codice "LQ0" figura nella colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2 per una materia o un oggetto, questa materia o oggetto non è esentato da alcuna delle disposizioni applicabili di questa direttiva quando imballati in quantità limitate, salvo specifiche contrarie. 3.4.3 Salvo disposizioni contrarie nel presente capitolo, quando figura nella colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2 il codice "LQ1" o "LQ2" per una materia o un oggetto, le disposizioni degli altri capitoli di questa direttiva non si applicano al trasporto di questa materia o oggetto, a condizione che: a) siano osservate le disposizioni del 3.4.5 da a) a c); per quanto concerne queste disposizioni, gli oggetti sono considerati come imballaggi interni; b) gli imballaggi interni soddisfino le condizioni del 6.2.1.2 se è indicato il codice "LQ1" e le condizioni del 6.2.1.2, 6.2.4.1 e 6.2.4.2 se è indicato il codice "LQ2". 3.4.4 Salvo disposizioni contrarie nel presente capitolo, quando figura nella colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2 il codice "LQ3", "LQ20", "LQ21" o "LQ29" per una materia, le disposizioni degli altri capitoli di questa direttiva non si applicano al trasporto di questa materia, a condizione che: a) la materia sia trasportata in imballaggi combinati i cui imballaggi esterni autorizzati sono i seguenti: - stalen of aluminium vaten met een afneembaar deksel; - taniche di acciaio o di alluminio con coperchio amovibile, - fusti di legno compensato o di cartone, - fusti o taniche di materia plastica con coperchio amovibile, - casse di legno naturale, di legno compensato, di legno ricostituito, di cartone, di materia plastica, di acciaio o alluminio; b) non siano superate le quantità massime per imballaggio interno e per collo, prescritte per il codice corrispondente nella seconda e terza colonna della Tabella del 3.4.6; c) ogni collo deve recare in modo chiaro e durevole: i) il n. ONU della merce che contiene indicato nella colonna (1) della Tabella A del capitolo 3.2, preceduto dalle lettere "UN"; ii) nel caso di merci aventi differenti numeri ONU trasportati nello stesso collo: - i numeri ONU delle merci che contiene, preceduti dalle lettere "UN", oppure - le lettere "LQ"(23). Queste iscrizioni devono essere contenute in un quadrato di almeno 100 mm di lato posato sulla punta circondato da una linea. Se le dimensioni del collo lo esigono, queste dimensioni possono essere ridotte, a condizione che questi marchi restino ben visibili. 3.4.5 Salvo disposizioni contrarie nel presente capitolo, quando figura nella colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2 il codice da "LQ4" a "LQ19" e da "LQ22" a "LQ28" per una materia, le disposizioni degli altri capitoli di questa direttiva non si applicano al trasporto di questa materia, a condizione che: a) la materia sia trasportata: - in imballaggi combinati corrispondenti alle disposizioni del 3.4.4 a), oppure - in imballaggi interni metallici o di plastica che non sono suscettibili di rompersi o di essere facilmente perforati e sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile; b) non siano superate le quantità massime per imballaggio interno e per collo, prescritte per il codice corrispondente nella Tabella del 3.4.6 (seconda e terza colonna nel caso di imballaggi combinati e quarta e quinta colonna nel caso di vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile); c) ogni collo deve recare in modo chiaro e durevole le iscrizioni indicate al 3.4.4 c). 3.4.6 Tabella >SPAZIO PER TABELLA> Parte 4 UTILIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI, GRANDI RECIPIENTI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA (GIR), GRANDI IMBALLAGGI, CISTERNE MOBILI, CISTERNE METALLICHE E CONTENITORI-CISTERNA IN MATERIA PLASTICA RINFORZATA DI FIBRE CAPITOLO 4.1 Utilizzazione di imballaggi, di grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (gir) e di grandi imballaggi NOTA 1. Gruppi d'imballaggio Le materie pericolose di tutte le classi, diverse dalle classi 1, 2, 5.2, 6.2 e 7 e dalle materie autoreattive della classe 4.1, sono assegnate a tre gruppi d'imballaggio, in funzione del grado di pericolo che presentano: gruppo d'imballaggio I: materie molto pericolose gruppo d'imballaggio II: materie mediamente pericolose gruppo d'imballaggio III: materie poco pericolose. Il gruppo d'imballaggio assegnato ad una data materia è indicato nella Tabella A del capitolo 3.2. NOTA 2. Materie ed oggetti esplosivi, materie autoreattive e perossidi organici - Salvo specifiche disposizioni contrarie contenute in questa direttiva, gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, utilizzati per le merci della classe 1, le materie autoreattive della classe 4.1 e i perossidi organici della classe 5.2, devono soddisfare le disposizioni applicabili agli imballaggi per le materie mediamente pericolose (gruppo d'imballaggio II). 4.1.1. Disposizioni generali relative all'imballo di merci pericolose diverse da quelle delle classi 2, 6.2 e 7, in imballaggi, compresi i GIR o i grandi imballaggi NOTA. Alcune di queste disposizioni si possono applicare all'imballaggio delle merci delle classi 2, 6.2 e 7. Cfr. le sezioni 4.1.6 (classe 2), 4.1.8 (classe 6.2), 4.1.9 (classe 7) e le istruzioni d'imballaggio applicabili nella sezione 4.1.4. 4.1.1.1. Le merci pericolose devono essere imballate in imballaggi di buona qualità, compresi i GIR e i grandi imballaggi. Questi imballaggi devono essere sufficientemente solidi per resistere agli urti e alle sollecitazioni che normalmente caratterizzano il trasporto, ivi compresi il trasbordo tra mezzi di trasporto o depositi come pure la rimozione dalla paletta o dal sovrimballaggio in previsione di un'ulteriore movimentazione manuale o meccanica. Gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, devono essere costruiti e chiusi, quando preparati per la spedizione, in modo da escludere ogni perdita del contenuto che possa essere causata, nelle normali condizioni di trasporto, da vibrazioni o da variazioni di temperatura, del grado di umidità o di pressione (dovute per esempio all'altitudine). Durante il trasporto, nessun residuo pericoloso deve aderire all'esterno degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi. Queste disposizioni sono applicabili, secondo il caso, agli imballaggi nuovi, riutilizzati, ricondizionati o ricostruiti, e ai GIR nuovi e riutilizzati come pure ai grandi imballaggi. 4.1.1.2. Le parti degli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, che sono direttamente a contatto con le merci pericolose: a) non devono essere alterate o indebolite in modo significativo da queste; b) non devono causare effetti pericolosi, per esempio funzionando da catalizzatore di una reazione o reagendo con le merci pericolose. Se necessario, queste parti devono essere adeguatamente rivestite internamente o subire un trattamento adeguato. 4.1.1.3. Salvo disposizioni contrarie contenute in questa direttiva, ogni imballaggio, compresi i GIR e i grandi imballaggi, ad eccezione degli imballaggi interni, deve essere conforme ad un prototipo che abbia soddisfatto, rispettivamente, le prove secondo le disposizioni delle sezioni 6.1.5, 6.5.4 o 6.6.5. Gli imballaggi per i quali non è richiesto il superamento di queste prove sono indicati al 6.1.1.3. 4.1.1.4. Durante il riempimento con liquidi degli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, si deve lasciare un margine di riempimento sufficiente (vuoto) per escludere ogni perdita del contenuto e ogni deformazione permanente dell'imballaggio in seguito a dilatazione del liquido per effetto delle variazioni di temperatura incontrate durante il trasporto. Salvo disposizioni particolari, gli imballaggi non devono essere completamente riempiti con liquidi alla temperatura di 55 °C. Un margine sufficiente deve tuttavia essere lasciato in un GIR per garantire che, alla temperatura media del contenuto di 50 °C, non sia riempito a più del 98 % della sua capacità in acqua. Salvo disposizioni contrarie, il grado di riempimento massimo, basato su una temperatura di riempimento di 15 °C, non deve superare il valore di: a) >SPAZIO PER TABELLA> o b) Grado di riempimento >PIC FILE= "L_2004121IT.053601.TIF"> (% della capacità dell'imballaggio) In questa formula a rappresenta il coefficiente medio di dilatazione cubica del liquido tra 15 °C e 50 °C, vale a dire per una variazione massima della temperatura di 35 °C. α è calcolato secondo la formula >PIC FILE= "L_2004121IT.053602.TIF"> d15 e d50 sono le densità relative(24) del liquido a 15 °C e 50 °C, e 4.1.1.5. Gli imballaggi interni devono essere sistemati nell'imballaggio esterno in modo da evitare, nelle normali condizioni di trasporto, la loro rottura, perforazione o la dispersione del contenuto nell'imballaggio esterno. Gli imballaggi interni suscettibili di rompersi o perforarsi facilmente, quali gli imballaggi di vetro, porcellana o grès o d'alcune materie plastiche, ecc., devono essere sistemati nell'imballaggio esterno con l'interposizione di materiale d'imbottitura appropriato. Ogni perdita del contenuto non deve alterare in modo apprezzabile le caratteristiche protettive dei materiali d'imbottitura e dell'imballaggio esterno. 4.1.1.6. Le merci pericolose non devono essere imballate in uno stesso imballaggio esterno, o in grandi imballaggi, con altre merci, pericolose o non, se reagiscono pericolosamente tra loro (cfr. definizione di "reazione pericolosa" al 1.2.1). NOTA. Per le disposizioni particolari relative all'imballaggio in comune, cfr. 4.1.10. 4.1.1.7. Le chiusure degli imballaggi contenenti materie bagnate o diluite devono essere tali che la percentuale del liquido (acqua, solvente o flemmatizzante) non sia mai inferiore, durante il trasporto, ai limiti prescritti. 4.1.1.7.1. Se due o più sistemi di chiusura sono montati in serie su un GIR, deve essere chiuso per primo quello più vicino alla materia trasportata. 4.1.1.8. I liquidi devono essere caricati in imballaggi interni, soltanto se questi hanno una resistenza sufficiente alla pressione interna che si può sviluppare nelle normali condizioni di trasporto. Nel caso in cui in un imballaggio si possa sviluppare una sovrapressione in seguito a sviluppo di gas da parte della materia trasportata (a causa di un aumento della temperatura o per altri motivi), l'imballaggio può essere munito di uno sfiato, purché il gas emesso non generi alcun pericolo, ad esempio dovuto alla sua tossicità, infiammabilità, quantità sviluppata. Lo sfiato deve essere installato nel caso si possa sviluppare una sovrapressione dovuta alla normale decomposizione delle materie. Lo sfiato deve essere progettato in modo da evitare perdite di liquido e penetrazione di materie estranee durante un trasporto effettuato in normali condizioni, assumendo che l'imballaggio si trovi nella posizione prevista per il trasporto. 4.1.1.9. Gli imballaggi nuovi, ricostruiti, o riutilizzati, compresi i GIR e i grandi imballaggi, o gli imballaggi ricondizionati e i GIR riparati, devono essere in grado di superare le prove prescritte rispettivamente nelle sezioni 6.1.5, 6.5.4 e 6.6.5. Prima del riempimento e della consegna al trasporto, ogni imballaggio, compresi i GIR e i grandi imballaggi, deve essere controllato e riconosciuto esente da corrosione, da contaminazione o da altri difetti; ogni GIR deve essere controllato per garantire il buon funzionamento del suo eventuale equipaggiamento di servizio. Ogni imballaggio che presenti segni di indebolimento, in riferimento al prototipo approvato, non deve più essere utilizzato o deve essere ricondizionato in modo che sia in grado di superare le prove prescritte per il prototipo. Ogni GIR che presenti segni di un indebolimento, in riferimento al prototipo approvato, non deve più essere utilizzato o deve essere riparato in modo tale che sia in grado di superare le prove prescritte per il prototipo. 4.1.1.10. I liquidi devono essere caricati in imballaggi, compresi i GIR, che abbiano una resistenza sufficiente alla pressione interna che si può sviluppare nelle normali condizioni di trasporto. Gli imballaggi e i GIR sui quali è riportata la pressione di prova idraulica, come previsto rispettivamente a 6.1.3.1 d) e 6.5.2.2.1 possono essere riempiti soltanto con un liquido avente una pressione di vapore: a) tale che la pressione manometrica totale nell'imballaggio o nel GIR (vale a dire la pressione di vapore della materia contenuta, più la pressione parziale dell'aria o di altri gas inerti, meno 100 kPa) a 55 °C, determinata sulla base di un grado di riempimento massimo conforme al 4.1.1.4 e per una temperatura di riempimento di 15 °C, non superi i due terzi della pressione di prova riportata; oppure b) inferiore, a 50 °C, ai quattro settimi della somma della pressione di prova riportata più 100 kPa; oppure c) inferiore, a 55 °C, ai due terzi della somma della pressione di prova riportata più 100 kPa. I GIR metallici destinati al trasporto di liquidi non devono essere utilizzati per il trasporto di liquidi aventi una pressione di vapore superiore a 110 kPa (1,1 bar) a 50 °C o 130 kPa (1,3 bar) a 55 °C. Esempi di pressioni di prova da riportare sull'imballaggio, compresi i GIR, valori calcolati secondo 4.1.1.10 c) >SPAZIO PER TABELLA> NOTA 1. Nel caso di liquidi puri, la pressione di vapore a 55 °C (Vp55) può essere spesso ricavata da tabelle pubblicate nella letteratura scientifica. NOTA 2. Le pressioni di prova indicate in tabella sono solo quelle ottenute applicando il 4.1.1.10 c); questo significa che la pressione di prova riportata deve essere una volta e mezzo superiore alla pressione di vapore a 55 °C, meno 100 kPa. Quando, per esempio, la pressione di vapore per il n-Decano è determinata conformemente alle indicazioni del 6.1.5.5.4 a), la pressione di prova minima che deve essere riportata può essere inferiore. NOTA 3. Per l'etere dietilico, la pressione di prova minima prescritta secondo 6.1.5.5.5 è di 250 kPa. 4.1.1.11. Gli imballaggi vuoti, compresi i GIR e i grandi imballaggi vuoti, che hanno contenuto una merce pericolosa devono essere sottoposti alle stesse disposizioni di un imballaggio pieno, a meno che siano state prese misure appropriate per annullare ogni pericolo. 4.1.1.12. Ogni imballaggio o GIR destinato a contenere liquidi deve superare un'appropriata prova di tenuta e deve poter sottostare al livello di prova indicato al 6.1.5.4.3, o 6.5.4.7 per i diversi tipi di GIR: a) prima di essere utilizzato per la prima volta per il trasporto; b) dopo la ricostruzione o il ricondizionamento di ciascun imballaggio, prima di essere riutilizzato per il trasporto; c) dopo la riparazione di ciascun GIR, prima di essere riutilizzato per il trasporto. Questa prova non è necessaria: - per gli imballaggi interni degli imballaggi combinati o dei grandi imballaggi; - per i recipienti interni d'imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès) recanti la dicitura "RID/ADR" conformemente al 6.1.3.1 a) ii); - per gli imballaggi metallici leggeri recanti la dicitura "RID/ADR" conformemente al 6.1.3.1 a) ii). 4.1.1.13. Gli imballaggi, compresi i GIR, utilizzati per le materie solide che possono diventare liquide alle temperature che possono essere incontrate durante il trasporto, devono essere in grado di contenerle anche allo stato liquido. 4.1.1.14. Gli imballaggi, compresi i GIR, utilizzati per le materie in polvere o granulari devono essere stagni alle polveri o essere dotati di una fodera. 4.1.1.15. Salvo deroghe accordate dall'autorità competente, la durata d'utilizzo ammessa per il trasporto di merci pericolose di fusti di plastica, taniche di plastica e GIR di plastica rigida o GIR compositi con recipiente interno di plastica è di cinque anni a decorrere dalla data di fabbricazione, sempre che una durata d'utilizzo più breve non sia stata prescritta, tenuto conto della materia da trasportare. 4.1.1.16. Gli imballaggi la cui marcatura corrisponde, al 6.1.3, ma che sono stati approvati in uno Stato membro, possono ugualmente essere utilizzati per il trasporto secondo questa direttiva. 4.1.1.17. Utilizzo degli imballaggi di soccorso 4.1.1.17.1. I colli di merci pericolose danneggiati, che presentano dei difetti o perdono, o le merci pericolose che si sono sparse o disperse, possono essere trasportati negli imballaggi di soccorso menzionati al 6.1.5.1.11. Ciò non impedisce di utilizzare imballaggi più grandi, di un tipo e di un livello di resistenza appropriati, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni del 4.1.1.17.2. 4.1.1.17.2. Devono essere prese misure appropriate per impedire spostamenti eccessivi, all'interno dell'imballaggio di soccorso, dei colli che sono stati danneggiati o che hanno perso. Nel caso dei liquidi, deve essere aggiunta una quantità sufficiente di materiale assorbente per eliminare qualsiasi presenza di liquido libero. 4.1.2. Disposizioni generali supplementari relative all'uso dei GIR 4.1.2.1. Quando i GIR sono utilizzati per il trasporto di materie liquide il cui punto di infiammabilità (in vaso chiuso) è uguale o inferiore a 61 °C, o di polveri suscettibili di formare nubi di polveri fini esplosive, devono essere adottate delle misure al fine di evitare qualsiasi carica elettrostatica pericolosa. 4.1.2.2. Nel capitolo 6.5 sono riportate le disposizioni relative alle prove e alle ispezioni periodiche dei GIR. Un GIR non deve essere riempito e presentato al trasporto dopo la scadenza della validità dell'ultima prova periodica prescritta al 6.5.4.14.3, o dell'ultima ispezione periodica prescritta al 6.5.1.6.4. Tuttavia, un GIR riempito prima della data di scadenza dell'ultima prova periodica o dell'ultima ispezione periodica può essere trasportato al massimo durante i tre mesi successivi alla data in questione. Inoltre, un GIR può essere trasportato dopo la data di scadenza dell'ultima prova periodica o dell'ultima ispezione periodica: a) dopo essere stato vuotato, ma prima di essere pulito, per essere sottoposto alla prova o all'ispezione prescritte prima di essere nuovamente riempito; e b) salvo deroga accordata dell'autorità competente, durante un periodo di sei mesi al massimo dopo la data di scadenza dell'ultima prova o ispezione periodica per permettere il ritorno delle materie o dei residui pericolosi in previsione del loro appropriato smaltimento o riciclaggio. NOTA. Per quanto concerne la dicitura nella lettera di vettura, cfr. 5.4.1.1.11. 4.1.2.3. I GIR del tipo 31HZ2 devono essere riempiti almeno all'80 % della capacità dell'involucro esterno, e devono sempre essere trasportati in carri coperti o in contenitori chiusi. 4.1.3. Disposizioni generali concernenti le istruzioni d'imballaggio 4.1.3.1. Le istruzioni d'imballaggio applicabili alle merci pericolose delle classi da 1 a 9 sono specificate nella sezione 4.1.4. Esse sono suddivise in tre sotto-sezioni secondo il tipo d'imballaggio al quale si applicano: sotto-sezione 4.1.4.1 per gli imballaggi diversi dai GIR e dai grandi imballaggi; queste istruzioni d'imballaggio sono indicate da un codice alfanumerico che inizia con la lettera "P" o se si tratta di un imballaggio specifico di questa direttiva o della direttiva 94/55/CE con la lettera "R"; sotto-sezione 4.1.4.2 per i GIR; queste istruzioni d'imballaggio sono indicate da un codice alfanumerico che inizia con le lettere "IBC"; sotto-sezione 4.1.4.3 per i grandi imballaggi; queste istruzioni d'imballaggio sono indicate da un codice alfanumerico che inizia con le lettere "LP". Generalmente le istruzioni d'imballaggio specificano che sono applicabili le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 o 4.1.3, secondo il caso. Esse possono anche prescrivere la conformità con le disposizioni generali delle sezioni 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 o 4.1.9, secondo il caso. Nelle istruzioni d'imballaggio concernenti certe materie o certi oggetti possono essere specificate alcune disposizioni speciali d'imballaggio. Le disposizioni speciali sono designate con un codice alfanumerico comprendente le lettere: "PP" per gli imballaggi diversi dai GIR e dai grandi imballaggi o "RR" se si tratta di disposizioni specifiche a questa direttiva e alla direttiva 94/55/CE; "B" per i GIR; e "L" per i grandi imballaggi. Salvo specifiche contrarie riportate in altre disposizioni, ogni imballaggio deve essere conforme alle disposizioni applicabili della parte 6. In generale, le istruzioni d'imballaggio non forniscono indicazioni sulla compatibilità e quindi l'utilizzatore deve scegliere un imballaggio verificando che la materia sia compatibile con il materiale dell'imballaggio prescelto (per esempio i recipienti di vetro non sono appropriati per la maggior parte dei fluoruri). Quando i recipienti di vetro sono autorizzati nelle istruzioni d'imballaggio, lo sono anche gli imballaggi di porcellana, terracotta e grès. 4.1.3.2. La colonna (8) della Tabella A del capitolo 3.2 indica per ogni oggetto o materia la o le istruzioni d'imballaggio da utilizzare. Nella colonna (9a) sono indicate le disposizioni speciali d'imballaggio applicabili a materie o oggetti specifici e nella colonna (9b) quelle relative all'imballaggio in comune (cfr. 4.1.10). 4.1.3.3. Ogni istruzione d'imballaggio riporta, se del caso, gli imballaggi ammissibili semplici o combinati. Per gli imballaggi combinati sono indicati gli imballaggi interni o esterni ammissibili, e, se del caso, la quantità massima autorizzata in ogni imballaggio interno od esterno. La massa netta massima e la capacità massima sono definite nella sezione 1.2.1. 4.1.3.4. I seguenti imballaggi non devono essere utilizzati quando le materie trasportate sono suscettibili di liquefarsi durante il trasporto: Imballaggi: Fusti: 1D e 1G Casse: 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 e 4H2 Sacchi: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 e 5M2 Imballaggi compositi: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 e 6PH1 GIR: Per le materie del gruppo d'imballaggio I: tutti i tipi di GIR Per le materie dei gruppi d'imballaggio II e III: Legno: 11C, 11D e 11F Cartone: 11G Flessibile: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 e 13M2 Composito: 11HZ2, 21HZ2 e 31HZ2 Ai fini del presente paragrafo, le materie e le miscele di materie il cui punto di fusione è inferiore o uguale a 45 °C sono considerate come solidi suscettibili di liquefarsi durante il trasporto. 4.1.3.5. Quando le istruzioni d'imballaggio di questo capitolo autorizzano l'uso di un tipo particolare d'imballaggio esterno per un imballaggio combinato (per esempio 4G), anche gli imballaggi recanti lo stesso codice d'imballaggio seguito dalle lettere "V", "U" o "W", marcate conformemente alle disposizioni della parte 6 (per esempio 4GV, 4GU o 4GW), possono essere utilizzati, se soddisfano le stesse condizioni e limitazioni di quelle applicabili per l'uso di quel tipo d'imballaggio esterno, conformemente alle pertinenti istruzioni d'imballaggio. Per esempio, un imballaggio combinato marcato "4GV" può essere utilizzato, quando sia autorizzato un imballaggio combinato marcato "4G", a condizione di rispettare le disposizioni della pertinente istruzione d'imballaggio con riguardo al tipo d'imballaggio interno e alle limitazioni sulle quantità. 4.1.3.6. Le bombole e i recipienti per gas approvati dall'autorità competente sono autorizzati per il trasporto di ogni materia liquida o solida alla quale sia applicabile l'istruzione d'imballaggio P001 o P002, salvo un'indicazione contraria nell'istruzione d'imballaggio o se una disposizione speciale è prevista nella colonna (9a) della Tabella A del capitolo 3.2. La capacità delle bombole non deve essere superiore a 450 litri, e quella dei recipienti per gas non deve superare 1000 litri. 4.1.3.7. Gli imballaggi o i GIR che non sono espressamente autorizzati nell'istruzione d'imballaggio applicabile non devono essere utilizzati per il trasporto di una materia o di un oggetto, salvo in deroga temporanea alle presenti disposizioni convenuta tra gli Stati membri, conformemente alla sezione 1.5.1. 4.1.4. Lista delle istruzioni d'imballaggio NOTA. Benché la numerazione utilizzata per le seguenti istruzioni d'imballaggio sia la stessa del Codice IMDG e del Regolamento tipo dell'ONU, vi possono essere certe differenze di dettaglio. 4.1.4.1. Istruzioni d'imballaggio concernenti l'uso degli imballaggi (salvo i GIR e i grandi imballaggi) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 4.1.4.2. Istruzioni d'imballaggio concernenti l'uso dei GIR >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 4.1.4.3. Istruzioni d'imballaggio concernenti l'uso dei grandi imballaggi >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 4.1.4.4. Prescrizioni particolari applicabili all'uso dei recipienti a pressione per materie diverse da quelle della classe 2 Quando bombole per gas o recipienti per gas sono utilizzati come imballaggio per materie rientranti nelle istruzioni d'imballaggio P400, P401, P402 o P601, essi devono essere fabbricati, provati, riempiti e marcati conformemente alle disposizioni applicabili (da PR1 a PR6) come definite nelle seguente tabella per ogni n. ONU. Tabella Lista delle disposizioni particolari (PR) applicabili alle bombole e ai recipienti per gas >SPAZIO PER TABELLA> 4.1.5. Disposizioni particolari relative agli imballaggi per merci della classe 1 4.1.5.1. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.1.1. 4.1.5.2. Tutti gli imballaggi per le merci della classe 1 devono essere progettati e realizzati in modo che: a) proteggano le materie ed oggetti esplosivi, non li lascino sfuggire e non aumentino il rischio di accensione o di innesco intempestivo quando sono sottoposti alle normali condizioni di trasporto tenendo anche conto delle prevedibili variazioni di temperatura, di umidità o di pressione; b) il collo completo possa essere maneggiato con sicurezza nelle normali condizioni di trasporto; c) i colli sopportino tutto il carico applicato durante il possibile impilamento al quale potrebbero essere sottoposti durante il trasporto senza accrescere i rischi presentati dalle materie ed oggetti esplosivi, senza che l'attitudine degli imballaggi a contenere le merci sia alterata e senza che siano deformati in modo da ridurre la loro solidità o causare l'instabilità della pila di colli. 4.1.5.3. Tutte le materie ed oggetti esplosivi, così come sono presentati per il trasporto, devono essere stati classificati conformemente alle procedure descritte al 2.2.1. 4.1.5.4. Le merci della classe 1 devono essere imballate conformemente all'appropriata istruzione d'imballaggio indicata nella colonna (8) della Tabella A del capitolo 3.2, e descritta nella sezione 4.1.4. 4.1.5.5. Gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, devono essere conformi alle disposizioni dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 e soddisfare le disposizioni di prova, rispettivamente, delle sezioni 6.1.5, 6.5.4 o 6.6.5, per il gruppo di imballaggio II, con riserva delle sezioni 4.1.1.13, 6.1.2.4 e 6.5.1.4.4. Possono essere utilizzati imballaggi, diversi dagli imballaggi di metallo, che soddisfano i criteri di prova del gruppo di imballaggio I. Per evitare ogni confinamento eccessivo, non devono essere utilizzati imballaggi metallici conformi ai criteri di prova del gruppo di imballaggio I. 4.1.5.6. Il dispositivo di chiusura degli imballaggi contenenti materie esplosive liquide deve essere a doppia tenuta. 4.1.5.7. Il dispositivo di chiusura dei fusti metallici deve comprendere una guarnizione appropriata; se il dispositivo di chiusura comprende una filettatura, deve essere impedita qualsiasi penetrazione delle materie esplosive. 4.1.5.8. Le materie solubili in acqua devono essere imballate in imballaggi resistenti all'acqua. Gli imballaggi per le materie desensibilizzate o flemmatizzate devono essere chiusi in modo da evitare variazioni di concentrazione durante il trasporto. 4.1.5.9. (riservato) 4.1.5.10. I chiodi, graffe e altri organi metallici di chiusura senza rivestimento protettivo non devono penetrare nell'interno dell'imballaggio esterno, a meno che l'imballaggio interno protegga efficacemente le materie e oggetti esplosivi contro il contatto del metallo. 4.1.5.11. Gli imballaggi interni, le inzeppature e i materiali di riempimento, nonché la disposizione delle materie o oggetti esplosivi nei colli, devono essere tali che la materia esplosiva non possa spandersi nell'imballaggio esterno nelle normali condizioni di trasporto. Le parti metalliche degli oggetti non devono poter entrare in contatto con gli imballaggi di metallo. Gli oggetti contenenti materie esplosive non racchiuse in un involucro esterno devono essere separati gli uni dagli altri in modo da evitare lo sfregamento e gli urti. Possono essere utilizzati a questo scopo delle imbottiture, vassoi, tramezzi di separazione nell'imballaggio interno od esterno, gusci stampati o dei recipienti. 4.1.5.12. Gli imballaggi devono essere realizzati con materiali compatibili e impermeabili alle materie e oggetti esplosivi contenuti nel collo, in modo che né l'interazione tra queste materie od oggetti ed il materiale dell'imballaggio, né il loro spandimento fuori dell'imballaggio, portino le materie ed oggetti esplosivi a compromettere la sicurezza del trasporto o a modificare la divisione di rischio o il gruppo di compatibilità. 4.1.5.13. Deve essere prevenuto l'ingresso di materie esplosive negli interstizi delle guarnizioni degli imballaggi di metallo assemblati mediante aggraffatura. 4.1.5.14. Gli imballaggi di plastica non devono essere suscettibili di produrre o accumulare cariche di elettricità statica in quantità tale che una scarica possa causare l'innesco, l'accensione o il funzionamento delle materie ed oggetti esplosivi imballati. 4.1.5.15. Gli oggetti esplosivi di grande taglia e robusti, normalmente previsti per uso militare, che non hanno mezzi di innesco o i cui mezzi di innesco sono muniti di almeno due efficaci dispositivi di sicurezza, possono essere trasportati senza imballaggio. Quando questi oggetti comportano delle cariche propulsive o sono oggetti autopropulsi, i loro sistemi di accensione devono essere protetti contro le sollecitazioni che si possono incontrare nelle normali condizioni di trasporto. Un risultato negativo alle prove della serie 4 effettuate su un oggetto non imballato permette di prevedere il trasporto dell'oggetto senza imballaggio. Tali oggetti non imballati possono essere fissati su culle o posti in gabbie o qualsiasi altro adatto dispositivo di movimentazione, di stoccaggio o di lancio, in modo che essi non possano liberarsi nelle normali condizioni di trasporto. Quando tali oggetti esplosivi di grande taglia sono sottoposti ad un regime di prove rispondenti alle esigenze di questa direttiva nel quadro delle loro prove di sicurezza di funzionamento e di validità ed essi abbiano passato con successo tali prove, l'autorità competente può approvare il trasporto di tali oggetti conformemente a questa direttiva. 4.1.5.16. Le materie esplosive non devono essere imballate in imballaggi interni od esterni nei quali la differenza tra le pressioni interne ed esterne dovute ad effetti termici o di altra natura possa causare un'esplosione o la rottura del collo. 4.1.5.17. Quando la materia esplosiva libera o la materia esplosiva di un oggetto non avvolto o parzialmente avvolto può entrare in contatto con la superficie interna degli imballaggi di metallo (1A2, 1B2, 4A, 4B e recipienti di metallo), l'imballaggio di metallo deve essere munito di una fodera o rivestimento interno (cfr. 4.1.1.2). 4.1.5.18. L'istruzione d'imballaggio P101 può essere utilizzata per qualsiasi materia od oggetto esplosivo a condizione che l'imballaggio sia stato approvato da una autorità competente, nonostante l'imballaggio sia o no conforme all'istruzione d'imballaggio assegnata nella colonna (8) della Tabella A del capitolo 3.2. 4.1.6. Disposizioni particolari relative agli imballaggi per merci della classe 2 4.1.6.1. La scelta di un recipiente, compresa la sua chiusura, per contenere un gas o una miscela di gas deve essere fatta secondo le disposizioni del 6.2.1.2 "Materiali dei recipienti" e le disposizioni delle appropriate istruzioni d'imballaggio della sezione 4.1.4. 4.1.6.2. Nel caso di un cambio d'uso di un recipiente ricaricabile, si deve procedere alle operazioni di svuotamento, di pulizia e di evacuazione nella misura necessaria per un sicuro esercizio (cfr. anche la tabella di norme alla fine della presente sezione). NOTA 1: I recipienti ricaricabili utilizzati per il trasporto di gas della classe 2 devono essere periodicamente esaminati conformemente alle appropriate istruzioni d'imballaggio (P200 o P203) e le disposizioni enunciate al 6.2.1.6 "Controlli periodici". NOTA 2: I recipienti pronti per la spedizione devono essere marcati ed etichettati conformemente alle disposizioni enunciate al capitolo 5.2. 4.1.6.3. Ad eccezione dei recipienti criogenici aperti, i recipienti, comprese le loro chiusure, devono essere conformi alle disposizioni dettagliate nel capitolo 6.2 per quanto concerne la progettazione, la costruzione, l'esame e le prove. Quando sono prescritti imballaggi esterni, i recipienti devono essere solidamente sistemati in tali imballaggi. Salvo disposizioni contrarie nelle istruzioni d'imballaggio dettagliate, i recipienti possono essere contenuti negli imballaggi esterni sia soli che in gruppi. 4.1.6.4. Le valvole devono essere efficacemente protette contro i danneggiamenti suscettibili di provocare una perdita di gas in caso di caduta del recipiente e durante il trasporto e lo stivaggio. Questa disposizione si ritiene soddisfatta quando sono realizzate una o più delle seguenti condizioni (cfr. anche la tabella delle norme alla fine della presente sezione): a) le valvole sono poste all'interno del collo dei recipienti e protette da un tappo avvitato; b) le valvole sono protette da cappellotti. I cappellotti devono essere muniti di fori di sezione sufficiente per evacuare i gas in caso di perdita dalle valvole; c) le valvole sono protette da collari fissi o altri dispositivi di sicurezza; d) le valvole sono progettate e fabbricate in modo tale che conservino la tenuta anche dopo essere state danneggiate; e) le valvole sono sistemate in un telaio di protezione; f) i recipienti sono trasportati in casse o in telai di protezione. 4.1.6.5. L'apertura delle valvole dei recipienti contenenti gas piroforici e gas molto tossici (gas aventi una CL50 inferiore a 200 ppm) deve essere munita di un tappo o di un cappellotto filettato a tenuta ai gas e costruito con un materiale che non sia attaccabile dal contenuto del recipiente. 4.1.6.6. I recipienti possono essere trasportati dopo la scadenza del termine fissato per la prova periodica per essere sottoposti alla prova. 4.1.6.7. Si ritengono soddisfatte le disposizioni relative delle disposizioni d'imballaggio se le appropriate norme seguenti sono applicate: >SPAZIO PER TABELLA> 4.1.7. Disposizioni particolari relative agli imballaggi per perossidi organici (classe 5.2) e per le materie autoreattive della classe 4.1 4.1.7.1. Utilizzazione degli imballaggi 4.1.7.1.1. Gli imballaggi utilizzati per i perossidi organici e le materie autoreattive devono soddisfare le disposizioni del capitolo 6.1 o del capitolo 6.6 per il gruppo d'imballaggio II. Per evitare un confinamento eccessivo, non devono essere utilizzati imballaggi metallici conformi ai criteri di prova del gruppo di imballaggio I. 4.1.7.1.2. I metodi d'imballaggio utilizzati per i perossidi organici e le materie autoreattive sono elencati nell'istruzione d'imballaggio P520 e portano i codici da OP1 a OP8. Le quantità indicate per ogni metodo di imballaggio corrispondono alle quantità massime autorizzate per collo. 4.1.7.1.3. Per ogni perossido organico e materia autoreattiva già classificati, le tabelle del 2.2.41.4 e 2.2.52.4 indicano i metodi d'imballaggio da utilizzare. 4.1.7.1.4. Per i nuovi perossidi organici, le nuove materie autoreattive o i nuovi preparati di perossidi organici classificati o di materie autoreattive classificate, l'appropriato metodo d'imballaggio deve essere determinato come segue: a) PEROSSIDO ORGANICO o MATERIA AUTOREATTIVA DI TIPO B: Deve essere applicato il metodo di imballaggio OP5, con riserva che il perossido organico (o la materia autoreattiva) risponda ai criteri del Manuale delle prove e dei criteri al 20.4.3 b) [rispettivamente 20.4.2 b)] in uno degli imballaggi enumerati per questo metodo. Se il perossido organico (o la materia autoreattiva) può soddisfare questi criteri solo in un imballaggio più piccolo di quelli enumerati per il metodo di imballaggio OP5 (vale a dire un imballaggio con numero di codice inferiore da OP1 a OP4), si deve applicare il metodo d'imballaggio recante questo numero. b) PEROSSIDO ORGANICO o MATERIA AUTOREATTIVA DI TIPO C: Deve essere applicato il metodo di imballaggio OP6 con riserva che il perossido organico (o la materia autoreattiva) risponda ai criteri del Manuale delle prove e dei criteri al 20.4.3 c) [rispettivamente 20.4.2 c)] in uno degli imballaggi enumerati per questo metodo. Se il perossido organico (o la materia autoreattiva) può soddisfare questi criteri solo in un imballaggio più piccolo di quelli enumerati per il metodo di imballaggio OP6, si deve applicare il metodo d'imballaggio recante il numero OP inferiore. c) PEROSSIDO ORGANICO o MATERIA AUTOREATTIVA DI TIPO D: Per questo tipo di perossido organico o di materia autoreattiva, deve essere applicato il metodo di imballaggio OP7. d) PEROSSIDO ORGANICO o MATERIA AUTOREATTIVA DI TIPO E: Per questo tipo di perossido organico o di materia autoreattiva, deve essere applicato il metodo di imballaggio OP8. e) PEROSSIDO ORGANICO o MATERIA AUTOREATTIVA DI TIPO F: Per questo tipo di perossido organico o di materia autoreattiva, deve essere applicato il metodo di imballaggio OP8. 4.1.7.2. Utilizzazione dei GIR 4.1.7.2.1. I perossidi organici già classificati, enumerati nella tabella del 2.2.52.4 ed individuati dalla lettera "N" nella colonna "Metodo d'imballaggio" possono essere trasportati nei GIR conformemente all'istruzione d'imballaggio IBC 520. 4.1.7.2.2. Gli altri perossidi organici e le materie autoreattive di tipo F possono essere trasportati nei GIR alle condizioni fissate dall'autorità competente del paese di origine se essa giudica, secondo i risultati di appropriate prove, che un tale trasporto si possa fare senza pericolo. Le prove devono, tra l'altro, permettere: a) di dimostrare che il perossido organico (o la materia autoreattiva) soddisfa i criteri di classificazione enunciati nel Manuale delle prove e dei criteri, 20.4.3 f) [rispettivamente 20.4.2 f)], casella di uscita F della figura 20.1 b) del Manuale; b) di dimostrare la compatibilità con tutti i materiali entranti normalmente in contatto con la materia durante il trasporto; c) (riservato) d) di determinare le caratteristiche dei dispositivi di decompressione e dei dispositivi di decompressione d'emergenza eventualmente necessari; e e) di determinare se sono necessarie disposizioni particolari per il trasporto in sicurezza della materia. Se il paese di origine non è uno Stato membro, queste condizioni devono essere riconosciute dal primo Stato membro toccato dal trasporto. 4.1.8. Disposizioni particolari relative agli imballaggi per materie infettanti della classe 6.2 4.1.8.1. I mittenti di materie infettanti si devono assicurare che i colli siano stati preparati i modo da pervenire a destinazione in buono stato e non presentare, durante il trasporto, nessun rischio per le persone o gli animali. 4.1.8.2. Le definizioni della sezione 1.2.1 e le disposizioni generali da 4.1.1.1 a 4.1.1.14, salvo 4.1.1.3 e da 4.1.1.9 a 4.1.1.12, sono applicabili ai colli di materie infettanti. 4.1.8.3. Una lista dettagliata del contenuto deve essere posta tra l'imballaggio secondario e l'imballaggio esterno. 4.1.8.4. Prima che un imballaggio vuoto sia rispedito al mittente o ad un altro destinatario, esso deve essere completamente disinfettato o sterilizzato, e ogni etichetta o marchio indicante che esso ha contenuto una materia infettante deve essere tolto o mascherato. 4.1.9. Disposizioni particolari relative agli imballaggi per materiali della classe 7 4.1.9.1. Generalità 4.1.9.1.1. I materiali radioattivi, gli imballaggi e i colli devono soddisfare le disposizioni del capitolo 6.4. La quantità di materiali radioattivi contenuti in un collo non deve superare i limiti indicati al 2.2.7.7.1. 4.1.9.1.2. La contaminazione non fissa sulle superfici esterne dei colli deve essere mantenuta al livello più basso possibile, e, nelle normali condizioni di trasporto, non deve superare i seguenti limiti: a) 4 Bq/cm2 per gli emettitori beta e gamma e gli emettitori alfa di debole tossicità; b) 0,4 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa. I limiti indicati qui sopra sono i livelli medi ammissibili per ogni area di 300 cm2 di qualsiasi parte della superficie. 4.1.9.1.3. Un collo non deve contenere nessun altro oggetto ad esclusione degli oggetti e documenti necessari per l'uso dei materiali radioattivi. Questa disposizione non esclude il trasporto di materiali di debole attività specifica o di oggetti contaminati superficialmente con altri oggetti. Il trasporto dei suddetti oggetti e documenti in un collo, o di materiali di debole attività specifica o di oggetti contaminati superficialmente con altre merci è possibile, a condizione che essi non abbiano, con l'imballaggio o il suo contenuto, interazioni suscettibili di ridurre la sicurezza del collo. 4.1.9.1.4. Con riserva delle disposizioni del 7.5.11, disposizione speciale CW33, il livello della contaminazione non fissa sulle superfici esterne o interne dei sovrimballaggi, dei contenitori, delle cisterne e dei GIR non deve superare i limiti specificati al 4.1.9.1.2. 4.1.9.1.5. I materiali radioattivi presentanti un rischio sussidiario devono essere trasportati in imballaggi, GIR o cisterne che soddisfano completamente le disposizioni dei pertinenti capitoli della parte 6, secondo il caso, come pure le disposizioni applicabili dei capitoli 4.1, 4.2 o 4.3 per questo rischio sussidiario. 4.1.9.2. Prescrizioni e controlli concernenti il trasporto degli LSA e dei SCO 4.1.9.2.1. La quantità di materiali LSA o di SCO in un solo collo industriale di tipo 1 (tipo IP-1), collo industriale di tipo 2 (tipo IP-2), collo industriale di tipo 3 (tipo IP-3), o oggetto o insieme di oggetti, secondo il caso, deve essere limitata in modo tale che l'intensità di irraggiamento esterno a 3 m dal materiale, dall'oggetto o dall'insieme di oggetti non schermati non superi 10 mSv/h. 4.1.9.2.2. I materiali LSA e gli SCO che sono o contengono materiali fissili devono soddisfare le disposizioni applicabili enunciate al 7.5.11, disposizione speciale CW33 (4.1) e (4.2) e al 6.4.11.1. 4.1.9.2.3. I materiali LSA e gli SCO dei gruppi LSA-I e SCO-I possono essere trasportati non imballati alle seguenti condizioni: a) Tutti i materiali non imballati, diverse dai minerali, che contengono solo radionuclidi naturali devono essere trasportati in modo tale che non vi sia, nelle condizioni regolari di trasporto, perdita del contenuto fuori del carro né perdita della schermatura; b) Ogni carro deve essere in uso esclusivo, salvo siano trasportati degli SCO-I la cui contaminazione sulle superfici accessibili e inaccessibili non è superiore a dieci volte il livello applicabile specificato al 2.2.7.2; c) Per gli SCO-I, quando si stima che la contaminazione non fissa sulle superfici inaccessibili superi i valori specificati al 2.2.7.5 a) i), devono essere prese delle misure per impedire che i materiali radioattivi siano rilasciati nel carro. 4.1.9.2.4. Con riserva delle disposizioni del 4.1.9.2.3, i materiali LSA e gli SCO devono essere imballati conformemente alla seguente tabella: Prescrizioni applicabili ai colli industriali contenenti materiali LSA o gli SCO >SPAZIO PER TABELLA> 4.1.10. Disposizioni particolari relative all'imballaggio in comune 4.1.10.1. Quando l'imballaggio in comune è autorizzato in virtù delle disposizioni della presente sezione, le merci pericolose possono essere imballate in comune con differenti merci pericolose o con altre merci in imballaggi combinati conformi al 6.1.4.21, a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro e che tutte le altre pertinenti disposizioni del presente capitolo siano soddisfatte. NOTA 1: Cfr. anche 4.1.1.5 e 4.1.1.6. NOTA 2: Per le materie della classe 7, cfr. 4.1.9. 4.1.10.2. Salvo per i colli contenenti unicamente merci della classe 1 o materiali radioattivi della classe 7, se sono utilizzate casse di legno o di cartone come imballaggi esterni, un collo contenente merci differenti imballate in comune non deve pesare più di 100 kg. 4.1.10.3. Salvo che una disposizione speciale applicabile secondo il 4.1.10.4 prescriva diversamente, le merci pericolose della stessa classe e dello stesso codice di classificazione possono essere imballate in comune. 4.1.10.4. Quando c'è un riferimento nella colonna (9b) della Tabella A del capitolo 3.2 riguardo una data rubrica, le seguenti disposizioni speciali sono applicabili all'imballaggio in comune, in questo stesso collo, delle merci assegnate a questa rubrica con altre merci: >SPAZIO PER TABELLA> >PIC FILE= "L_2004121IT.062001.TIF"> CAPITOLO 4.2 Uso delle cisterne mobili NOTA. Per i carri cisterna, carri con cisterne amovibili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna i cui serbatoi sono costruiti con materiali metallici, come pure i carri batteria e i contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM), cfr. capitolo 4.3; per i contenitori cisterna in materia plastica rinforzata di fibre, cfr. capitolo 4.4. 4.2.1. Disposizioni generali relative all'uso delle cisterne mobili per il trasporto di materie delle classi da 3 a 9 4.2.1.1. La presente sezione descrive le disposizioni generali relative all'uso delle cisterne mobili per il trasporto di materie delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 e 9. Oltre queste disposizioni generali, le cisterne mobili devono essere conformi alle disposizioni applicabili alla progettazione, alla costruzione, come pure ai controlli e prove che devono subire, enunciate nella sezione 6.7.2. Le materie devono essere trasportate in cisterne mobili conformemente alle istruzioni di trasporto in cisterne mobili figuranti nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritte al 4.2.4.2.6 (da T1 a T23) come pure alla disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili assegnate a ogni materia nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritte al 4.2.4.3. 4.2.1.2. Durante il trasporto, le cisterne mobili devono essere adeguatamente protette contro il danneggiamento del serbatoio e degli equipaggiamenti di servizio in caso d'urto laterale o longitudinale o di ribaltamento. Se i serbatoi e gli equipaggiamenti di servizio sono costruiti per resistere agli urti o al ribaltamento, questa protezione non è necessaria. Esempi di tale protezione sono dati al 6.7.2.17.5. 4.2.1.3. Certe materie sono chimicamente instabili. Esse devono essere accettate al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per prevenirne la decomposizione, la trasformazione, o la polimerizzazione pericolose durante il trasporto. A tal fine, si deve, in particolare, verificare che i serbatoi non contengano nessuna materia suscettibile di favorire queste reazioni. 4.2.1.4. La temperatura della superficie esterna del serbatoio, ad eccezione delle aperture e dei loro mezzi di chiusura, o della superficie esterna dell'isolamento termico non deve superare 70 °C durante il trasporto. Quando delle materie sono trasportate a caldo, sia allo stato liquido che allo stato solido, il serbatoio deve essere munito di un isolamento termico per soddisfare questa prescrizione. 4.2.1.5. Le cisterne mobili vuote non ripulite e non degassificate devono soddisfare le stesse disposizioni delle cisterne riempite con la merce precedentemente trasportata. 4.2.1.6. Le materie non devono essere trasportate nello stesso compartimento o in compartimenti contigui di serbatoi se rischiano di reagire pericolosamente tra loro (cfr. definizione "reazione pericolosa" al 1.2.1). 4.2.1.7. Il certificato d'approvazione del prototipo, il processo-verbale di prova e il certificato dimostrante i risultati della visita e della prova iniziale per ogni cisterna mobile, rilasciati dall'autorità competente o da un organismo da essa riconosciuto, devono essere conservati dall'autorità competente o dall'organismo e dal proprietario. I proprietari devono essere in grado di trasmettere questi documenti a richiesta d'ogni autorità competente. 4.2.1.8. Salvo che il(i) nome(i) della(e) materia(e) trasportata(e) appaia(no) sulla placca di metallo di cui al 6.7.2.20.2, una copia del certificato menzionato al 6.7.2.18.1 deve essere trasmessa a richiesta di un'autorità competente o da un organismo da essa riconosciuto e presentato senza indugio dal mittente, dal destinatario o dal loro rappresentante, secondo il caso. 4.2.1.9. Grado di riempimento 4.2.1.9.1. Prima del riempimento, il riempitore si deve assicurare che la cisterna mobile utilizzata sia di tipo appropriato e sorvegliare che non sia riempita di materie che, a contatto con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni di tenuta, dell'equipaggiamento di servizio e degli eventuali rivestimenti di protezione, possano formare prodotti pericolosi o indebolire sensibilmente questi materiali. Il mittente ha la possibilità di domandare al fabbricante della materia trasportata e all'autorità competente pareri sulla compatibilità di questa materia con i materiali della cisterna mobile. 4.2.1.9.1.1. Le cisterne mobili non devono essere riempite oltre i gradi indicati dal 4.2.1.9.2 a 4.2.1.9.6. Le condizioni d'applicazione del 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 o 4.2.1.9.5.1 di materie particolari sono precisate nelle applicabili istruzioni di trasporto in cisterne mobili o nelle disposizioni speciali applicazioni al trasporto in cisterne mobili al 4.2.4.2.6 o 4.2.4.3 e nelle colonne (10) o (11) della Tabella A del capitolo 3.2. 4.2.1.9.2. Nei casi generali d'uso, il grado massimo di riempimento (in %) è dato dalla seguente formula: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 4.2.1.9.3. Per le materie liquide della classe 6.1 o della classe 8 che rientrano nei gruppi d'imballaggio I e II, come pure per le materie liquide la cui tensione assoluta di vapore è superiore a 175 kPa (1,75 bar) a 65 °C, il grado massimo di riempimento (in %) è dato dalla seguente formula >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 4.2.1.9.4. In queste formule α rappresenta il coefficiente medio di dilatazione cubica del liquido fra la temperatura media del liquido durante il riempimento (tf) e la temperatura media massima del carico durante il trasporto (tr). Per i liquidi trasportati nelle condizioni ambientali, α può essere calcolato secondo la formula: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> dove d15 e d50 sono, rispettivamente, la massa volumica del liquido a 15 °C e 50 °C. 4.2.1.9.4.1. La temperatura media massima del carico (tr) deve essere fissata a 50 °C; tuttavia, per trasporti eseguiti in condizioni climatiche temperate o estreme, le autorità competenti interessate possono accettare un limite più basso o fissarne uno più alto, secondo il caso. 4.2.1.9.5. Le disposizioni da 4.2.1.9.2 a 4.2.1.9.4.1 non si applicano alle cisterne mobili il cui contenuto è mantenuto a temperatura superiore a 50 °C durante il trasporto (per esempio mediante un dispositivo di riscaldamento). Per le cisterne mobili equipaggiate con un tale dispositivo, deve essere utilizzato un regolatore di temperatura affinché la cisterna non sia mai riempita a più del 95 % in un qualsiasi momento del trasporto. 4.2.1.9.5.1. Per i liquidi trasportati a caldo, il grado massimo di riempimento (in %) è determinato mediante la formula: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> dove df e dr rappresentano, rispettivamente, la massa volumica del liquido alla temperatura media del liquido durante il riempimento e la temperatura media massima del carico durante il trasporto. 4.2.1.9.6. Le cisterne mobili non devono essere presentate al trasporto: a) se il loro grado di riempimento, nel caso di liquidi aventi una viscosità inferiore a 2680 mm2/s a 20 °C o la temperatura massima della materia durante il trasporto, nel caso di una materia trasportata a caldo, è superiore al 20 % ma inferiore all'80 %, a meno che i serbatoi delle cisterne mobili siano divisi da pareti o frangiflutto in sezioni di capacità massima di 7500 litri; b) se dei residui della materia da trasportare aderiscono all'esterno del serbatoio o dell'equipaggiamento di servizio; c) se perdono o sono danneggiate a tale punto che l'integrità della cisterna mobile o dei suoi attacchi di sollevamento o di amarraggio possano essere compromessi; e d) se l'equipaggiamento di servizio non è stato esaminato e giudicato in buono stato di funzionamento. 4.2.1.9.7. I passaggi delle forche delle cisterne mobili devono essere otturati durante il riempimento delle cisterne. Questa disposizione non si applica alle cisterne mobili che, conformemente al 6.7.3.13.4, non hanno bisogno di essere munite di mezzi d'otturazione dei passaggi delle forche. 4.2.1.10. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 3 4.2.1.10.1. Tutte le cisterne mobili, destinate al trasporto di liquidi infiammabili, devono essere chiuse ermeticamente e munite di dispositivi di decompressione conformi alle disposizioni da 6.7.2.8 a 6.7.2.15. 4.2.1.10.1.1. Per le cisterne mobili destinate esclusivamente al trasporto per via terrestre, i dispositivi di aerazione aperti possono essere utilizzati se consentiti in conformità al capitolo 4.3. 4.2.1.11. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 4.1 (diverse dalle materie autoreattive), 4.2 o 4.3 (riservato) NOTA. Per le materie autoreattive della classe 4.1, cfr. 4.2.1.13.1. 4.2.1.12. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 5.1 (riservato) 4.2.1.13. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto dei perossidi organici della classe 5.2 e alle materie autoreattive della classe 4.1 4.2.1.13.1. Ogni materia deve essere stata sottoposta a prove. Un processo-verbale di prova deve essere stato sottoposto all'autorità competente del paese d'origine per l'approvazione. Una notifica di questa approvazione deve essere inviata all'autorità competente del paese di destinazione. Questa notifica deve indicare le condizioni di trasporto applicabili e includere il processo-verbale con i risultati di prova. Le prove effettuate devono comprendere quelle che permettono: a) di dimostrare la compatibilità di tutti i materiali che entrano normalmente in contatto con la materia durante il trasporto; b) di fornire i dati sulla progettazione dei dispositivi di decompressione e di decompressione d'emergenza, tenuto conto delle caratteristiche di progettazione della cisterna mobile. Ogni disposizione supplementare per garantire la sicurezza del trasporto della materia deve essere chiaramente indicata nel processo-verbale. 4.2.1.13.2. Le seguenti disposizioni si applicano alle cisterne mobili destinate al trasporto di perossidi organici di tipo F o alle materie autoreattive di tipo F, aventi una temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) almeno uguale a 55 °C. Queste disposizioni prevarranno su quelle della sezione 6.7.2 nel caso in cui si abbia conflitto con queste ultime. Le situazioni d'emergenza da prendere in conto sono la decomposizione autoaccelerata della materia e l'immersione nelle fiamme come descritte al 4.2.1.13.8. 4.2.1.13.3. Le disposizioni supplementari che si applicano al trasporto in cisterne mobili dei perossidi organici o delle materie autoreattive che hanno una TDAA inferiore a 55 °C devono essere stabilite dall'autorità competente del paese di origine; esse devono essere notificate a quella del paese di destinazione. 4.2.1.13.4. La cisterna mobile deve essere progettata per resistere ad una pressione di prova di almeno 0,4 MPa (4 bar). 4.2.1.13.5. Le cisterne mobili devono essere munite di dispositivi di rilevamento della di temperatura. 4.2.1.13.6. Le cisterne mobili devono essere munite di dispositivi di decompressione e di dispositivi di decompressione d'emergenza. Sono anche ammesse valvole a depressione. I dispositivi di decompressione devono funzionare alle pressioni che saranno determinate in funzione delle proprietà della materia e delle caratteristiche di costruzione della cisterna mobile. Gli elementi fusibili non sono autorizzati sul serbatoio. 4.2.1.13.7. I dispositivi di decompressione devono essere costituiti da valvole a molla destinate ad evitare ogni importante aumento di pressione, all'interno della cisterna mobile, dovuto allo sviluppo dei prodotti di decomposizione e dei vapori ad una temperatura di 50 °C. La portata e la pressione d'inizio di scarica delle valvole devono essere determinate in funzione dei risultati delle prove prescritte al 4.2.1.13.1. Tuttavia, la pressione di inizio dell'apertura non deve in alcun caso essere tale che il liquido possa essere rilasciato dalla o dalle valvole in caso di ribaltamento della cisterna mobile. 4.2.1.13.8. I dispositivi di decompressione d'emergenza possono essere costituiti da dispositivi di tipo a molla o a disco di rottura, o combinazione dei due, progettati per evacuare tutti i prodotti di decomposizione e i vapori sviluppati durante un periodo di almeno 1 ora di immersione completa nelle fiamme nelle condizioni definite dalle seguenti formule: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> dove: q= assorbimento di calore [W] A= superficie bagnata [m2] F= fattore di isolamento F= 1 per i recipienti non isolati, oppure >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> dove: K= conducibilità termica dello strato isolante [W [cong ] m-1 [cong ] K-1] L= spessore dello strato isolante [m] U= K/L = coefficiente di trasmissione termica dell'isolante [W [cong ] m-2 [cong ] K-1] T= temperatura del perossido al momento della decompressione [K]. La pressione di inizio apertura del o dei dispositivi di decompressione di emergenza deve essere superiore a quella prevista al 4.2.1.13.7 ed essere determinata in funzione dei risultati delle prove prescritte al 4.2.1.13.1. Questi dispositivi devono essere dimensionati in modo tale che la pressione massima nella cisterna mobile non superi mai la sua pressione di prova. NOTA. Un metodo per determinare il dimensionamento dei dispositivi di decompressione di emergenza figura nell'Appendice 5 del Manuale delle prove e dei criteri. 4.2.1.13.9. Per le cisterne mobili isolate termicamente, si dovrà calcolare la portata e la taratura dei dispositivi di decompressione d'emergenza presupponendo una perdita d'isolamento dell'1 % della superficie. 4.2.1.13.10. Le valvole a depressione e valvole del tipo a molla devono essere munite di parafiamma. Si deve tenere conto della riduzione di capacità di rilascio causata dai parafiamma. 4.2.1.13.11. Gli equipaggiamenti di servizio come otturatori e tubazioni esterne devono essere montate in modo che non rimanga in essi nessun residuo di materie dopo il riempimento della cisterna mobile. 4.2.1.13.12. Le cisterne mobili possono essere sia isolate termicamente che protette da un parasole. Se la TDAA della materia nella cisterna mobile è uguale o inferiore a 55 °C, o se la cisterna è costruita in alluminio, deve essere completamente isolata. La superficie esterna deve essere di colore bianco o di metallo lucido. 4.2.1.13.13. Il grado di riempimento non deve superare il 90 % a 15 °C. 4.2.1.13.14. La marcatura prescritta al 6.7.2.20.2 deve includere il n. ONU e la denominazione tecnica con l'indicazione della concentrazione approvata della materia. 4.2.1.13.15. I perossidi organici e le materie autoreattive nominativamente menzionati nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili T23 del 4.2.4.2.6 possono essere trasportate in cisterne mobili. 4.2.1.14. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 6.1 (riservato) 4.2.1.15. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 4.2.1.15.1. Le cisterne mobili utilizzate per il trasporto dei materiali radioattivi non devono essere utilizzate per il trasporto d'altre merci. 4.2.1.15.2. Il grado di riempimento delle cisterne mobili non deve superare il 90 % o alternativamente ogni altro valore approvato dall'autorità competente. 4.2.1.16. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 8 4.2.1.16.1. I dispositivi di decompressione delle cisterne mobili utilizzate per il trasporto delle materie della classe 8 devono essere ispezionati ad intervalli non superiori ad un anno. 4.2.1.17. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 9 (riservato) 4.2.2. Disposizioni generali relative all'uso delle cisterne mobili per il trasporto di gas liquefatti non refrigerati 4.2.2.1. Questa sezione stabilisce le disposizioni generali relative all'uso di cisterne mobili per il trasporto di gas liquefatti non refrigerati. 4.2.2.2. Le cisterne mobili devono essere conformi alle disposizioni applicabili alla progettazione, alla costruzione, come pure ai controlli e prove che devono subire, enunciate nella sezione 6.7.3. I gas liquefatti non refrigerati devono essere trasportati in cisterne mobili conformemente all'istruzione di trasporto in cisterne mobili T50 enunciata al 4.2.4.2.6 e alle disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili di gas liquefatti non refrigerati particolari nella colonna (11) di cui alla Tabella A del capitolo 3.2 e che sono enunciate al 4.2.4.3. 4.2.2.3. Durante il trasporto, le cisterne mobili devono essere adeguatamente protette contro il danneggiamento del serbatoio e degli equipaggiamenti di servizio in caso d'urto laterale o longitudinale o di ribaltamento. Se i serbatoi e gli equipaggiamenti di servizio sono costruiti per resistere agli urti o al ribaltamento, questa protezione non è necessaria. Esempi di tale protezione sono dati al 6.7.3.13.5. 4.2.2.4. Certi gas liquefatti non refrigerati sono chimicamente instabili. Essi devono essere accettati per il trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per prevenirne la decomposizione, la trasformazione, o la polimerizzazione pericolose durante il trasporto. A tal fine, si deve, in particolare, badare a che le cisterne mobili non contengano nessun gas liquefatto non refrigerato suscettibile di favorire queste reazioni. 4.2.2.5. Salvo se il nome del o dei gas trasportati appare sulla placca di metallo prevista al 6.7.3.16.2, una copia del certificato menzionato al 6.7.3.14.1 deve essere trasmessa a richiesta di un'autorità competente e presentata prontamente dal mittente, dal destinatario o dal loro rappresentante, secondo il caso. 4.2.2.6. Le cisterne mobili vuote non ripulite e non degassificate devono soddisfare le stesse disposizioni delle cisterne riempite con il gas liquefatto non refrigerato precedentemente trasportato. 4.2.2.7. Riempimento 4.2.2.7.1. Prima del riempimento, il mittente si deve assicurare che la cisterna mobile utilizzata sia di tipo approvato per il trasporto di gas liquefatto non refrigerato che si intende trasportare, e sorvegliare che non sia riempita di gas liquefatti non refrigerati che, a contatto con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni di tenuta, dell'equipaggiamento di servizio e degli eventuali rivestimenti di protezione, possano formare prodotti pericolosi o indebolire sensibilmente questi materiali. Durante il riempimento, la temperatura dei gas liquefatti non refrigerati deve restare nei limiti dell'intervallo delle temperature di calcolo. 4.2.2.7.2. La massa massima di gas liquefatto non refrigerato per litro di capacità del serbatoio (kg/l) non deve superare la massa volumica del gas liquefatto non refrigerato a 50 °C moltiplicata per 0,95. Inoltre, il serbatoio non deve essere interamente riempito dal liquido a 60 °C. 4.2.2.7.3. Le cisterne mobili non devono essere riempite oltre la loro massa lorda massima ammissibile e la massa massima ammissibile di carico specificata per ogni gas da trasportare. 4.2.2.8. Le cisterne mobili non devono essere presentate al trasporto: a) se il loro grado di riempimento è tale che le oscillazioni del contenuto possano generare forze idrauliche eccessive; b) se perdono; c) se sono danneggiate a tale punto che l'integrità della cisterna o dei suoi attacchi di sollevamento o amarraggio possano essere compromessi; e d) se l'equipaggiamento di servizio non è stato esaminato e giudicato in buono stato di funzionamento. 4.2.2.9. I passaggi delle forche delle cisterne mobili devono essere otturati durante il riempimento delle cisterne. Questa disposizione non si applica alle cisterne mobili che, conformemente al 6.7.4.12.4, non hanno bisogno di essere munite di mezzi d'otturazione dei passaggi delle forche. 4.2.3. Disposizioni generali relative all'uso delle cisterne mobili per il trasporto di gas liquefatti refrigerati 4.2.3.1. Questa sezione stabilisce le disposizioni generali relative all'uso di cisterne mobili per il trasporto di gas liquefatti refrigerati. 4.2.3.2. Le cisterne mobili devono essere conformi alle disposizioni applicabili alla progettazione, alla costruzione, come pure ai controlli e prove che devono subire, enunciate nella sezione 6.7.4. I gas liquefatti refrigerati devono essere trasportati in cisterne mobili conformemente all'istruzione di trasporto in cisterne mobili T75 enunciata al 4.2.4.2.6 e alle disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili di gas liquefatti refrigerati particolari di cui alla colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 e che sono descritte al 4.2.4.3. 4.2.3.3. Durante il trasporto, le cisterne mobili devono essere adeguatamente protette contro il danneggiamento del serbatoio e degli equipaggiamenti di servizio in caso d'urto laterale o longitudinale o di ribaltamento. Se i serbatoi e gli equipaggiamenti di servizio sono costruiti per resistere agli urti o al ribaltamento, questa protezione non è necessaria. Esempi di tale protezione sono dati al 6.7.4.12.5. 4.2.3.4. Salvo il caso in cui il nome del gas o dei gas trasportati appare sulla placca di metallo prevista al 6.7.4.15.2, una copia del certificato di cui al 6.7.4.13.1 deve essere trasmessa a richiesta di un'autorità competente e presentata prontamente dal mittente, dal destinatario o dal loro rappresentante, secondo il caso. 4.2.3.5. Le cisterne mobili vuote non ripulite e non degassificate devono soddisfare le stesse disposizioni delle cisterne riempite con il gas liquefatto refrigerato precedentemente trasportato. 4.2.3.6. Riempimento 4.2.3.6.1. Prima del riempimento, il mittente si deve assicurare che la cisterna mobile utilizzata è di tipo approvato per il trasporto di gas liquefatto refrigerato che si intende trasportare, e sorvegliare che non sia riempita di gas liquefatti refrigerati che, a contatto con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni di tenuta, dell'equipaggiamento di servizio e degli eventuali rivestimenti di protezione, possano formare prodotti pericolosi o indebolire sensibilmente questi materiali. Durante il riempimento, la temperatura dei gas liquefatti refrigerati deve restare nei limiti dell'intervallo delle temperature di calcolo. 4.2.3.6.2. Durante la valutazione del grado iniziale di riempimento, si deve tenere conto dei tempi ritenuti necessari per il trasporto previsto come pure dei ritardi che potrebbero verificarsi. Il livello iniziale di riempimento del serbatoio, salvo per quanto concerne le disposizioni del 4.2.3.6.3 e 4.2.3.6.4, deve essere tale che, se il contenuto, ad eccezione dell'elio, è portato ad una temperatura tale che la pressione di vapore uguaglia la pressione di servizio massima ammissibile (PSMA), il volume occupato dal liquido non superi il 98 %. 4.2.3.6.3. Le cisterne destinate al trasporto d'elio possono essere riempite fino a toccare il dispositivo di decompressione, ma non oltre. 4.2.3.6.4. Può essere autorizzato un grado di riempimento iniziale più elevato, con riserva d'approvazione dell'autorità competente quando la durata del trasporto prevista e molto più breve dei tempi di tenuta. 4.2.3.7. Tempo di tenuta reale 4.2.3.7.1. Il tempo di tenuta reale deve essere calcolato per ogni trasporto in conformità ad una procedura riconosciuta dall'autorità competente tenendo conto: a) del tempo di tenuta di riferimento per i gas liquefatti refrigerati destinati al trasporto (cfr. 6.7.4.2.8.1) (come indicato sulla placca di cui al 6.7.4.15.1); b) della reale densità di riempimento; c) della reale pressione di riempimento; d) della più bassa pressione di taratura del o dei dispositivi di limitazione di pressione. 4.2.3.7.2. Il tempo di tenuta reale deve essere marcato sulla cisterna mobile stessa o su una placca metallica fissata in modo stabile alla cisterna mobile, conformemente al 6.7.4.15.2. 4.2.3.8. Le cisterne mobili non devono essere presentate per il trasporto: a) se il loro grado di riempimento è tale che le oscillazioni del contenuto possano generare forze idrauliche eccessive; b) se perdono; c) se sono danneggiate a tale punto che l'integrità della cisterna o dei suoi attacchi di sollevamento o di amarraggio possano essere compromessi; d) se l'equipaggiamento di servizio non è stato esaminato e giudicato in buono stato di funzionamento; e) se il tempo di tenuta reale per il gas liquefatto refrigerato da trasportare non è stato determinato conformemente al 4.2.3.7 e se la cisterna mobile non è stata marcata conformemente al 6.7.4.15.2; e f) se la durata del trasporto, tenuto conto dei ritardi che potrebbero accadere, supera il tempo di tenuta reale. 4.2.3.9. I passaggi delle forche della cisterne mobili devono essere otturati durante il riempimento delle cisterne. Questa disposizione non si applica alle cisterne mobili che, conformemente al 6.7.4.12.4, non hanno bisogno di essere munite di mezzi d'otturazione dei passaggi delle forche. 4.2.4. Istruzioni e disposizioni speciali di trasporto per le cisterne mobili 4.2.4.1. Generalità 4.2.4.1.1. La presente sezione contiene le istruzioni di trasporto in cisterne mobili come pure le disposizioni speciali applicabili alle materie autorizzate al trasporto in cisterne mobili. Ogni istruzione di trasporto in cisterne mobili è identificata da un codice alfanumerico (per esempio T1). La colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 indica l'istruzione applicabile per ogni materia autorizzata al trasporto in cisterne mobili. Quando non è prevista una istruzione di trasporto nella colonna (10) riguardo ad una particolare materia, allora il trasporto di tale materia in cisterne mobili non è autorizzato, salvo se una autorità competente ha rilasciato una autorizzazione alle condizioni precisate al 6.7.1.3. Alcune disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili sono assegnate a materie particolari nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2. Ogni disposizione speciale applicabile al trasporto in cisterne mobili è identificata da un codice alfanumerico (per esempio TP1). Una lista di queste disposizioni speciali figura al 4.2.4.3. 4.2.4.2. Istruzioni per il trasporto in cisterne mobili 4.2.4.2.1. Le istruzioni per il trasporto in cisterne mobili si applicano alle materie delle classi da 2 a 9. Esse informano delle disposizioni specifiche relative al trasporto in cisterne mobili che si applicano a materie specifiche. Esse devono essere rispettate in aggiunta alle disposizioni generali enunciate nel presente capitolo e alle disposizioni del capitolo 6.7. 4.2.4.2.2. Per le materie delle classi da 3 a 9, queste istruzioni indicano la pressione minima di prova applicabile, lo spessore minimo del serbatoio (in acciaio di riferimento), gli orifizi nella parte bassa e i dispositivi di decompressione. Nell'istruzione T23 sono enumerate le materie autoreattive della classe 4.1 e i perossidi organici della classe 5.2 il cui trasporto è autorizzato in cisterne mobili. 4.2.4.2.3. L'istruzione T50 è applicabile ai gas liquefatti non refrigerati e indica le pressioni di servizio massime autorizzate, le disposizioni per gli orifizi sotto il livello del liquido, per i dispositivi di decompressione e per il grado di riempimento massimo per ognuno dei gas liquefatti non refrigerati autorizzati al trasporto in cisterne mobili. 4.2.4.2.4. L'istruzione T75 è applicabile ai gas liquefatti refrigerati autorizzati al trasporto in cisterne mobili. 4.2.4.2.5. Determinazione dell'appropriata istruzione di trasporto in cisterne mobili Quando una specifica istruzione di trasporto in cisterne mobili è indicata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 per una data materia, è possibile utilizzare altre cisterne mobili rispondenti ad altre istruzioni che prescrivono una pressione minima di prova superiore, uno spessore del serbatoio superiore e sistemazioni più severe per gli orifizi nella parte bassa e i dispositivi di decompressione. Le seguenti direttive sono applicabili per determinare la cisterna mobile appropriata che può essere utilizzata per il trasporto di materie specifiche: >SPAZIO PER TABELLA> 4.2.4.2.6. Istruzioni di trasporto in cisterne mobili >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 4.2.4.3. Disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili Le disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili sono assegnate a certe materie in aggiunta o al posto di quelle figuranti nelle istruzioni di trasporto in cisterne mobili o nelle disposizioni del capitolo 6.7. Queste disposizioni sono identificate da un codice alfanumerico che inizia con le lettere TP (dall'inglese "Tank Provision") e indicate nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2, riguardo materie particolari. Sono enumerate qui di seguito: >SPAZIO PER TABELLA> CAPITOLO 4.3 Uso dei carri cisterna, cisterne amovibili, contenitori cisterna, casse mobili cisterna con serbatoi costruiti con materiali metallici, dei carri batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM) NOTA. Per l'uso delle cisterne mobili cfr. capitolo 4.2; per l'uso dei contenitori cisterna in materia plastica rinforzata con fibre cfr. capitolo 4.4. 4.3.1. Campo d'applicazione 4.3.1.1. Le disposizioni che occupano tutta la larghezza della pagina si applicano ai carri cisterna, cisterne amovibili e carri batteria, nonché ai contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM. Quelle contenute in una sola colonna si applicano unicamente ai: - carri cisterna, cisterne amovibili e carri batteria (colonna di sinistra) - contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM (colonna di destra). 4.3.1.2. Le presenti disposizioni si applicano >SPAZIO PER TABELLA> usati per il trasporto di materie gassose, liquide, in polvere o granulari. 4.3.1.3. La sezione 4.3.2 contiene le disposizioni applicabili ai carri cisterna, cisterne amovibili, contenitori cisterna, e casse mobili cisterna, destinati al trasporto di materie di tutte le classi, come pure ai carri batteria e CGEM destinati al trasporto di gas della classe 2. Le sezioni 4.3.3 e 4.3.4 contengono le disposizioni speciali completanti o modificanti le disposizioni del 4.3.2. 4.3.1.4. Per le disposizioni concernenti la costruzione, gli equipaggiamenti, l'approvazione del prototipo, le prove e la marcatura, cfr. capitolo 6.8. 4.3.1.5. Per le misure transitorie di utilizzazione concernenti l'applicazione di questo capitolo, cfr.: >SPAZIO PER TABELLA> 4.3.2. Disposizioni applicabili a tutte le classi 4.3.2.1. Utilizzazione 4.3.2.1.1. Si può trasportare una materia sottoposta a questa direttiva in carri cisterna, cisterne amovibili, carri batteria, contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM soltanto se nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 è previsto un codice cisterna secondo 4.3.3.1.1 e 4.3.4.1.1. 4.3.2.1.2. Il tipo richiesto di cisterna, di carro batteria e di CGEM è dato sotto forma codificata nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2. I codici d'identificazione sono composti da lettere o numeri in un dato ordine. Le spiegazioni per leggere le quattro parti del codice sono al 4.3.3.1.1 (quando la materia da trasportare appartiene alla classe 2) e 4.3.4.1.1 (quando la materia da trasportare appartiene alle classi da 3 a 9)(25). 4.3.2.1.3. Il tipo richiesto secondo 4.3.2.1.2 corrisponde alle disposizioni di costruzione meno severe che sono accettabili per la materia in questione salvo disposizioni contrarie di questo capitolo o del capitolo 6.8. È possibile utilizzare cisterne corrispondenti a codici che prescrivono una pressione minima di calcolo superiore, o requisiti più severi per le aperture di riempimento o di svuotamento o per i dispositivi di sicurezza / valvole di sicurezza (cfr. 4.3.3.1.1 per la classe 2 e 4.3.4.1.1 per le classi da 3 a 9). 4.3.2.1.4. Per alcune materie, le cisterne, carri batteria o CGEM sono sottoposti a disposizioni supplementari, che sono riportate come disposizioni speciali nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2. 4.3.2.1.5. Le cisterne, carri batteria e CGEM devono essere caricati unicamente con le sole materie per il trasporto delle quali sono stati approvati secondo 6.8.2.3.1 e che, a contatto dei materiali del serbatoio, delle guarnizioni di tenuta, degli equipaggiamenti come pure del rivestimento protettivo, non siano suscettibili di reagire pericolosamente con esso (cfr. definizione di "reazione pericolosa" al 1.2.1), di formare prodotti pericolosi o di indebolire in modo apprezzabile questi materiali(26). 4.3.2.1.6. Le derrate alimentari possono essere trasportate in cisterne, utilizzate per il trasporto di merci pericolose, solo se sono state prese le misure necessarie per prevenire ogni danno alla salute pubblica. 4.3.2.2. Grado di riempimento 4.3.2.2.1. I seguenti gradi di riempimento non devono essere superati nelle cisterne destinate al trasporto di materie liquide a temperatura ambiente: a) per le materie infiammabili che non presentino altri pericoli (per esempio tossicità, corrosività), caricate in cisterne provviste di un dispositivo di aerazione, o di valvole di sicurezza (anche se precedute da un disco di rottura): >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>; b) per le materie tossiche o corrosive (presentanti o no un pericolo d'infiammabilità) caricate in cisterne provviste di un dispositivo di aerazione o di valvole di sicurezza (anche se precedute da un disco di rottura): >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>; c) per le materie infiammabili, per le materie che presentano un minor grado di corrosività o di tossicità (presentanti o no un pericolo d'infiammabilità), caricate in cisterne chiuse ermeticamente, senza dispositivo di sicurezza: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>; d) per le materie molto tossiche o tossiche, molto corrosive o corrosive (presentanti o no un pericolo di infiammabilità), caricate in cisterne chiuse ermeticamente, senza dispositivo di sicurezza: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>. 4.3.2.2.2. In queste formule a rappresenta il coefficiente medio di dilatazione cubica del liquido fra 15 °C e 50 °C, vale a dire per una variazione massima di temperatura di 35 °C ed è calcolato secondo la formula: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> dove d15 e d50 sono le densità del liquido a 15 °C e 50 °C e tF è la temperatura media del liquido al momento del riempimento. 4.3.2.2.3. Le disposizioni del 4.3.2.2.1 da a) a d) non si applicano alle cisterne il cui contenuto è mantenuto durante il trasporto ad una temperatura superiore a 50 °C mediante un dispositivo di riscaldamento. In questo caso il grado di riempimento alla partenza deve essere tale e la temperatura deve essere regolata in modo che la cisterna, durante il trasporto, non sia mai riempita più del 95 % della sua capacità e che non sia superata la temperatura di riempimento. 4.3.2.2.4. >SPAZIO PER TABELLA> 4.3.2.3. Servizio 4.3.2.3.1. Lo spessore delle pareti del serbatoio deve, durante tutto il suo uso, essere superiore o uguale al valore minimo definito: >SPAZIO PER TABELLA> 4.3.2.3.2. >SPAZIO PER TABELLA> 4.3.2.3.3. Durante il carico e lo scarico delle cisterne, carri batteria e CGEM, devono essere prese appropriate misure per impedire che siano liberate quantità pericolose di gas e di vapori. Le cisterne, carri batteria e CGEM devono essere chiusi in modo che il contenuto non possa spandersi in modo incontrollato all'esterno. Gli orifizi delle cisterne a svuotamento dal basso devono essere chiusi mediante tappi filettati, flange piene o altri dispositivi di pari efficacia. La tenuta dei dispositivi di chiusura delle cisterne, carri batteria e CGEM, deve essere verificata dal riempitore, dopo il riempimento della cisterna. Ciò si applica, in particolare, alla parte superiore del tubo pescante. 4.3.2.3.4. Se più sistemi di chiusura sono sistemati gli uni di seguito agli altri, deve essere chiuso in primo luogo quello che si trova più vicino alla materia trasportata. 4.3.2.3.5. Durante il trasporto, nessun residuo pericoloso della materia di riempimento deve aderire all'esterno delle cisterne. 4.3.2.3.6. Le materie che rischiano di reagire pericolosamente tra loro non devono essere trasportate nei compartimenti contigui delle cisterne. Le materie che possono reagire pericolosamente tra loro possono essere trasportate nei compartimenti contigui delle cisterne, a condizione che i suddetti compartimenti siano separati da una parete il cui spessore sia uguale o superiore a quello della cisterna. Esse possono anche essere trasportate separate da uno spazio vuoto o un compartimento vuoto tra i compartimenti carichi. 4.3.2.4. Cisterne, carri batteria e CGEM, vuoti, non ripuliti NOTA. Per le cisterne, carri batteria e CGEM, vuoti, non ripuliti, si possono applicare le disposizioni speciali del 4.3.5 TU1, TU2, TU4, TU16 e TU35. 4.3.2.4.1. Durante il trasporto, nessun residuo pericoloso della materia di riempimento deve aderire all'esterno delle cisterne. 4.3.2.4.2. Le cisterne, carri batteria e CGEM, vuoti, non ripuliti, devono, per essere inoltrati, essere chiusi nello stesso modo e presentare le stesse garanzie di tenuta come se fossero pieni. 4.3.2.4.3. Quando le cisterne, carri batteria e CGEM, vuoti, non ripuliti, non sono chiusi nello stesso modo e non presentano le stesse garanzie di tenuta come se fossero pieni e quando le disposizioni di questa direttiva non possono essere rispettate, devono essere trasportati in adeguate condizioni di sicurezza verso il luogo più vicino dove può essere effettuata la pulizia o la riparazione. Le condizioni di sicurezza sono adeguate se sono state prese appropriate misure per garantire una sicurezza equivalente a quella assicurata dalle disposizioni di questa direttiva e per impedire una perdita incontrollata di merce pericolosa. 4.3.2.4.4. I carri cisterna, le cisterne amovibili, i carri batteria, i contenitori cisterna, le casse mobili cisterna e i CGEM, vuoti, non ripuliti, possono ugualmente essere trasportati dopo il periodo fissato al 6.8.2.4.2 e 6.8.2.4.3 per essere sottoposti ai controlli. 4.3.3. Disposizioni particolari applicabili alla classe 2 4.3.3.1. Codificazione e gerarchia delle cisterne 4.3.3.1.1. Codificazione di cisterne, carri batteria e CGEM Le 4 parti dei codici (codici-cisterna) indicati nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 hanno il seguente significato: >SPAZIO PER TABELLA> NOTA 1: La disposizione speciale TU17 indicata nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2 per certi gas significa che il gas può essere trasportato solo in carri batteria o CGEM. NOTA 2: La pressione indicata sulla cisterna stessa o su un pannello deve essere almeno uguale al valore "X" o alla pressione minima di calcolo. 4.3.3.1.2. Gerarchia delle cisterne >SPAZIO PER TABELLA> La cifra rappresentata da "" deve essere uguale o superiore alla cifra rappresentata da "*". NOTA. Quest'ordine gerarchico non tiene conto d'eventuali disposizioni speciali (cfr. 4.3.5 e 6.8.4) per ogni rubrica. 4.3.3.2. Condizioni di riempimento e pressioni di prova 4.3.3.2.1. La pressione di prova applicabile alle cisterne destinate al trasporto di gas compressi, aventi una temperatura critica inferiore a -50 °C, deve essere almeno uguale ad una volta e mezzo la pressione di riempimento a 15 °C. 4.3.3.2.2. La pressione di prova applicabile alle cisterne destinate al trasporto: - di gas compressi, aventi una temperatura critica uguale o superiore a -50 °C, - di gas liquefatti, aventi una temperatura critica inferiore a 70 °C, e - di gas disciolti sotto pressione, deve essere tale che, quando il serbatoio contiene la massa massima di contenuto per litro di capacità, la pressione raggiunta nel serbatoio dalla materia, a 55 °C per le cisterne munite di protezione calorifuga o a 65 °C per le cisterne senza protezione calorifuga, non superi la pressione di prova. 4.3.3.2.3. La pressione di prova applicabile alle cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti, aventi una temperatura critica uguale o superiore a 70 °C deve essere: a) se la cisterna è munita di protezione calorifuga, almeno uguale al valore della pressione di vapore del liquido a 60 °C, diminuita di 0,1 MPa (1 bar), ma non inferiore a 1 MPa (10 bar); b) se la cisterna non è munita di protezione calorifuga, almeno uguale al valore della pressione di vapore del liquido a 65 °C, diminuita di 0,1 MPa (1 bar), ma non inferiore a 1 MPa (10 bar). La massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità è calcolata nel seguente modo: massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità = 0,95 × massa volumica della fase liquida a 50 °C (in kg/l). Inoltre la fase vapore non deve scomparire sotto i 60 °C. Se il diametro del serbatoio non è superiore a 1,5 m devono essere applicati i valori della pressione di prova e della massa massima autorizzata del contenuto per litro di capacità conformemente all'istruzione d'imballaggio P200 del 4.1.4.1. 4.3.3.2.4. La pressione di prova applicabile alle cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti refrigerati non deve essere inferiore a 1,3 volte la pressione massima di servizio indicata sulla cisterna, né inferiore a 300 kPa (3 bar) (pressione manometrica); per le cisterne munite di isolamento a vuoto d'aria, la pressione di prova non deve essere inferiore a 1,3 volte la pressione massima di servizio, aumentata di 100 kPa (1 bar). 4.3.3.2.5. Tabella dei gas e miscele di gas che possono essere accettati per il trasporto in carri cisterna, carri batteria, cisterne amovibili, contenitori cisterna e CGEM, con indicazione della pressione minima di prova applicabile alle cisterne e, se indicato, della massa massima ammissibile di contenuto per litro di capacità. Per i gas e le miscele di gas assegnati a delle rubriche n.a.s., i valori della pressione di prova e della massa massima ammissibile di contenuto per litro di capacità devono essere fissati dall'esperto riconosciuto dall'autorità competente. Quando le cisterne destinate a contenere gas compressi o gas liquefatti, aventi una temperatura critica uguale o superiore a -50 °C, ma inferiore a 70 °C, sono state sottoposte ad una pressione di prova inferiore a quella figurante nella tabella, e le cisterne sono munite di protezione calorifuga, l'esperto riconosciuto dall'autorità competente può prescrivere una massa massima inferiore, a condizione che la pressione della materia all'interno del serbatoio a 55 °C non superi la pressione di prova impressa sulla cisterna. >SPAZIO PER TABELLA> 4.3.3.3. Servizio 4.3.3.3.1. Quando le cisterne, carri batteria o CGEM sono autorizzate per gas differenti, un cambio d'uso deve comprendere le operazioni di svuotamento, pulizia ed evacuazione nella misura necessaria per garantire la sicurezza del servizio. 4.3.3.3.2. Prima della presentazione al trasporto di cisterne, carri batteria o CGEM, devono essere visibili solo le pertinenti indicazioni relative al gas caricato, o appena scaricato, secondo il 6.8.3.5.6; tutte le indicazioni relative ad altri gas devono essere coperte (cfr. Fiche UIC 573 OR). 4.3.3.3.3. Gli elementi di un carro batteria o di un CGEM devono contenere solamente un solo e medesimo gas. 4.3.3.4. >SPAZIO PER TABELLA> 4.3.3.4.1. >SPAZIO PER TABELLA> 4.3.3.4.2. >SPAZIO PER TABELLA> 4.3.3.4.3. >SPAZIO PER TABELLA> 4.3.4. Disposizioni particolari applicabili alle classi da 3 a 9 4.3.4.1. Codificazione, approccio ragionato e gerarchia delle cisterne 4.3.4.1.1. Codificazione delle cisterne Le 4 parti dei codici (codici-cisterna) indicati nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 hanno il seguente significato: >SPAZIO PER TABELLA> 4.3.4.1.2. Approccio ragionato per assegnare i codici-cisterna a gruppi di materie e gerarchia delle cisterne NOTA. Certe materie e certi gruppi di materie non sono inclusi in questo approccio ragionato, cfr. 4.3.4.1.3. >SPAZIO PER TABELLA> NOTA. Questo ordine gerarchico non tiene conto delle eventuali disposizioni speciali per ogni rubrica (cfr. 4.3.5 e 6.8.4). 4.3.4.1.3. Le seguenti materie e gruppi di materie, per le quali figura il segno "(+)" nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2, sono sottoposte a disposizioni particolari. In questo caso, l'uso alternativo delle cisterne per altre materie e gruppi di materie non è autorizzato e non è applicabile la gerarchia del 4.3.4.1.2 (cfr. anche 6.8.4). Le disposizioni per queste cisterne sono date mediante i seguenti codici-cisterna, completate dalle pertinenti disposizioni speciali indicate nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2. a) Classe 4.1: n. ONU 2448 zolfo, fuso: codice-cisterna LGBV. b) Classe 4.2: n. ONU 1381 fosforo bianco o giallo secco, ricoperto d'acqua o in soluzione: codice-cisterna L10DH n. ONU 2447 fosforo, bianco o giallo fuso: codice-cisterna L10DH. c) Classe 4.3: n. ONU 1389 amalgama di metalli alcalini, n. ONU 1391 dispersione di metalli alcalini o dispersione di metalli alcalino-terrosi, n. ONU 1392 amalgama di metalli alcalino-terrosi, n. ONU 1415 litio, n. ONU 1420 potassio, leghe metalliche di, n. ONU 1421 lega liquida di metalli alcalini, n.a.s., n. ONU 1422 leghe di potassio e sodio, n. ONU 1428 sodio, n. ONU 2257 potassio: codice L10BN. N. ONU 1407 cesio e n. ONU 1423 rubidio: codice-cisterna L10CH. d) Classe 5.1: n. ONU 1873 acido perclorico 50-72 %: codice-cisterna L4DN n. ONU 2015 perossido d'idrogeno contenente più del 70 % di perossido d'idrogeno: codice-cisterna L4DV n. ONU 2015 perossido d'idrogeno con 60-70 % di perossido d'idrogeno: codice-cisterna L4BV n. ONU 2014 perossido di idrogeno in soluzione acquosa con 20-60 % di perossido di idrogeno, n. ONU 3149 perossido di idrogeno e acido perossiacetico in miscela, stabilizzata: codice-cisterna L4BV. e) Classe 5.2: n. ONU 3109 perossido organico di tipo F, liquido: codice-cisterna L4BN n. ONU 3110 perossido organico di tipo F, solido: codice-cisterna S4AN. f) Classe 6.1: n. ONU 1613 cianuro d'idrogeno in soluzione acquosa e n. ONU 3294 cianuro di idrogeno in soluzione alcolica: codice-cisterna L15DH. g) Classe 7: tutte le materie: cisterna speciale. Disposizioni minime per i liquidi: codice-cisterna L2,65CN, per i solidi: codice-cisterna S2,65AN. In deroga alle disposizioni generali del presente paragrafo, le cisterne utilizzate per i materiali radioattivi, possono ugualmente essere utilizzate per il trasporto di altre materie quando siano rispettate le disposizioni del 5.1.3.2. h) Classe 8: n. ONU 1052 fluoruro d'idrogeno anidro e n. ONU 1790 acido fluoridrico contenente più dell'85 % di fluoruro d'idrogeno: codice-cisterna L21DH. N. ONU 1744 bromo o bromo in soluzione: codice-cisterna L21DH. N. ONU 1791 ipoclorito in soluzione e n. ONU 1908 clorito in soluzione: codice-cisterna L4BV. 4.3.4.2. Disposizioni generali 4.3.4.2.1. Nel caso di caricamento di prodotti caldi, la temperatura, alla superficie esterna della cisterna, o dell'isolamento termico del serbatoio o della protezione calorifuga non deve superare, durante il trasporto, 70 °C. 4.3.4.2.2. >SPAZIO PER TABELLA> 4.3.4.2.3. >SPAZIO PER TABELLA> 4.3.5. Disposizioni speciali Quando sono indicate riguardo ad una rubrica nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2, sono applicabili le seguenti disposizioni speciali: >SPAZIO PER TABELLA> CAPITOLO 4.4 Uso dei contenitori cisterna con serbatoi costruiti in materia plastica rinforzata di fibra NOTA. Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 4.2, per i carri-cisterna amovibili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna i cui serbatoi sono costruiti con materiali metallici, come pure i carri-batteria e i contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM), cfr. capitolo 4.3. 4.4.1. Generalità Il trasporto di materie pericolose in contenitori cisterna il cui serbatoio è costruito in materia plastica rinforzata è autorizzato solo se sono rispettate le seguenti condizioni: a) la materia appartiene alle classi 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 o 9; b) la pressione di vapore massima (pressione assoluta) a 50 °C della materia non supera 110 kPa (1,1 bar); c) è autorizzato il trasporto della materia in cisterne metalliche secondo il 4.3.2.1.1; d) la pressione di calcolo indicata per questa materia nella seconda parte del codice-cisterna nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 non supera 4 bar (cfr. anche 4.3.4.1.1) e, e) il contenitore cisterna è conforme le disposizioni del capitolo 6.9 applicabili al trasporto della materia. 4.4.2. Servizio 4.4.2.1. Sono applicabili le disposizioni da 4.3.2.1.5 a 4.3.2.2.4, da 4.3.2.3.3 a 4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2, 4.3.4.2. 4.4.2.2. La temperatura della materia trasportata non deve superare, al momento del riempimento, la massima temperatura di servizio indicata sulla placca della cisterna, menzionata al 6.9.6. 4.4.2.3. Si devono applicare, se applicabili al trasporto in cisterne metalliche, le disposizioni speciali (TU) del 4.3.5, come indicato nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2. Parte 5 PROCEDURE DI SPEDIZIONE CAPITOLO 5.1 Disposizioni generali 5.1.1. Applicazione e disposizioni generali La presente parte contiene le disposizioni per la spedizione di merci pericolose relative alla marcatura, all'etichettatura e alla documentazione, e se del caso, all'autorizzazione alla spedizione e alle notifiche preventive. 5.1.2. Impiego di sovrimballaggi 5.1.2.1. Un sovrimballaggio deve essere marcato ed etichettato come prescritto per i colli nel capitolo 5.2, per ogni merce pericolosa contenuta nel sovrimballaggio, salvo se sono visibili i marchi e le etichette rappresentative di tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio. Quando una stessa etichetta è richiesta per differenti colli, deve essere applicata una sola volta. 5.1.2.2. Ogni collo di merci pericolose contenuto in un sovrimballaggio deve essere conforme a tutte le disposizioni applicabili di questa direttiva. La funzionalità d'ogni imballaggio non deve essere compromessa dal sovrimballaggio. 5.1.2.3. I divieti di carico in comune si applicano ugualmente a questi sovrimballaggi. 5.1.3. Imballaggi (compresi i GIR e i grandi imballaggi), cisterne, carri e contenitori per il trasporto alla rinfusa, vuoti, non ripuliti 5.1.3.1. Gli imballaggi (compresi i GIR e i grandi imballaggi), le cisterne (compresi i carri-cisterna, i carri-batteria, le cisterne amovibili, le cisterne mobili, i contenitori cisterna e i CGEM), i carri e i contenitori per il trasporto alla rinfusa e contenitori per il trasporto alla rinfusa, vuoti, non ripuliti, non degassificati o non decontaminati, che hanno contenuto merci pericolose di classi diverse dalla classe 7, devono essere marcati ed etichettati come se fossero pieni. NOTA. Per la documentazione, cfr. il capitolo 5.4. 5.1.3.2. Le cisterne e i GIR utilizzati per il trasporto di materiali radioattivi non devono essere utilizzati per il deposito o il trasporto d'altre merci, a meno di essere stati decontaminati in modo tale che il livello d'attività sia inferiore a 0,4 Bq/cm2 per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità e a 0,04 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa. 5.1.4. Imballaggio in comune Quando due o più merci pericolose sono imballate in comune in uno stesso imballaggio esterno, il collo deve essere marcato ed etichettato come prescritto per ogni merce. Quando una stessa etichetta è richiesta per differenti merci, deve essere applicata una sola volta. 5.1.5. Disposizioni generali relative alla classe 7 5.1.5.1. Prescrizioni applicabili prima delle spedizioni 5.1.5.1.1. Prescrizioni applicabili prima della prima spedizione di un collo Prima della prima spedizione di un qualsiasi collo, devono essere osservate le seguenti disposizioni: a) Se la pressione di calcolo dell'involucro di contenimento è superiore a 35 kPa (pressione manometrica), si deve verificare che l'involucro di contenimento di ogni collo soddisfi le disposizioni di progettazione approvate relative alla capacità di tale involucro di mantenere la sua integrità sotto pressione; b) Per ogni collo di tipo B(U), di tipo B(M) e di tipo C e per ogni collo contenente materiali fissili, bisogna verificare che l'efficacia della schermatura e del sistema di confinamento e, eventualmente, le caratteristiche di trasferimento di calore siano nei limiti applicabili o specificati per il modello approvato; c) Per i colli contenenti materiali fissili, quando, per soddisfare le disposizioni enunciate al 6.4.11.1 dei veleni neutronici sono espressamente inclusi a tal fine come componenti del collo, si deve procedere a delle prove che permettano di confermare la presenza e la ripartizione di tali veleni neutronici. 5.1.5.1.2. Prescrizioni applicabili prima di ogni spedizione di un collo Prima di ogni spedizione di un qualsiasi collo, devono essere osservate le seguenti disposizioni: a) Per ogni collo, si deve verificare che siano rispettate tutte le disposizioni enunciate in questa direttiva; b) si deve verificare che le prese di sollevamento che non soddisfano le disposizioni enunciate al 6.4.2.2 siano state tolte o altrimenti rese inutilizzabili per il sollevamento del collo, conformemente al 6.4.2.3; c) Per ogni collo di tipo B(U), di tipo B(M) e di tipo C e per ogni collo contenente materiali fissili, si deve verificare che siano rispettate tutte le disposizioni specificate nei certificati di approvazione; d) I colli di tipo B(U), di tipo B(M) e di tipo C devono essere trattenuti fino alle condizioni prossime all'equilibrio al fine di verificare la conformità alle condizioni di temperatura e di pressione prescritte per la spedizione, a meno che una deroga da tali disposizioni non sia stata oggetto di una approvazione unilaterale; e) Per i colli di tipo B(U), di tipo B(M) e di tipo C, si deve verificare mediante un'ispezione e/o prove appropriate che tutte le chiusure, valvole e le altre aperture del sistema di contenimento attraverso le quali il contenuto radioattivo potrebbe sfuggire siano correttamente chiuse ed eventualmente sigillate nel modo in cui esse lo erano al momento delle dimostrazioni di conformità alle disposizioni del 6.4.8.7; f) Per ogni materiale radioattivo sotto forma speciale, si deve verificare che siano rispettate tutte le disposizioni enunciate nel certificato di approvazione per materiale sotto forma speciale e le disposizioni applicabili di questa direttiva; g) Per i colli contenenti materiali fissili, la misura indicata al 6.4.11.4 b) e le prove di controllo della chiusura di ogni collo indicate al 6.4.11.7 devono essere messe in atto se necessarie; h) Per ogni materiale radioattivo debolmente disperdibile, si deve verificare che siano rispettate tutte le disposizioni nel certificato di approvazione e le disposizioni applicabili di questa direttiva. 5.1.5.2. Approvazione delle spedizioni e notifica 5.1.5.2.1. Generalità Oltre l'approvazione dei modelli di collo secondo le disposizioni del capitolo 6.4, è anche richiesta in alcuni casi (5.1.5.2.2 e 5.1.5.2.3) l'approvazione multilaterale delle spedizioni. In talune circostanze, è anche necessario notificare la spedizione alle autorità competenti (5.1.5.2.4). 5.1.5.2.2. Approvazione delle spedizioni Un'approvazione multilaterale è richiesta per: a) La spedizione di colli di tipo B(M) non conformi alla disposizioni del 6.4.7.5 o specialmente concepiti per permettere una aerazione intermittente controllata; b) La spedizione di colli di tipo B(M) contenenti materiali radioattivi aventi una attività superiore a 3000 A1 a 3000 A2, come appropriato, oppure 1000 TBq, secondo quale di questi due valori è il più basso; c) La spedizione di colli contenenti materiali fissili se la somma degli indici di sicurezza per la criticità supera 50; L'autorità competente può autorizzare il trasporto sul territorio di sua competenza senza l'approvazione della spedizione, mediante un'esplicita disposizione nel certificato d'approvazione del modello (cfr. 5.1.5.3.1). 5.1.5.2.3. Approvazione delle spedizioni mediante accordo speciale Un'autorità competente può approvare delle disposizioni in virtù delle quali una spedizione che non soddisfa tutte le disposizioni applicabili di questa direttiva può essere trasportata in accordo speciale (cfr. 1.7.4). 5.1.5.2.4. Notifiche È richiesta una notifica alle autorità competenti: a) Prima della prima spedizione di un collo per il quale è richiesta l'approvazione da parte della autorità competente, il mittente dovrà garantirsi che copie di ogni certificato rilasciato dalla medesima autorità e riferito al modello di tale collo siano state sottoposte alla autorità competenti di ognuno dei paesi sul territorio dei quali la spedizione deve essere trasportata. Il mittente non deve aspettare l'avviso di ricevuta da parte dell'autorità competente e l'autorità competente non deve inviare l'avviso di ricevuta del certificato; b) Per ogni spedizione dei seguenti tipi: i) Colli di tipo C contenenti materiali radioattivi aventi una attività superiore a: 3000 A1 o 3000 A2, come appropriato, o 1000 TBq secondo quali di questi due valori è il più basso; ii) Colli di tipo B(U) contenenti materiali radioattivi aventi una attività superiore a: 3000 A1 o 3000 A2, come appropriato, o 1000 TBq secondo quali di questi due valori è il più basso; iii) Colli di tipo B(M); iv) Spedizioni in accordo speciale; il mittente deve inviare una notifica alla autorità competente di ognuno dei paesi sul territorio dei quali la spedizione deve essere trasportata. Questa notifica deve pervenire ad ogni autorità competente prima dell'inizio della spedizione e preferibilmente almeno sette giorni prima; c) Il mittente non è tenuto ad inviare una notifica distinta quando le informazioni richieste sono state incluse nella domanda di approvazione della spedizione; d) La notifica della spedizione deve comprendere: i) Le informazioni sufficienti per permettere di identificare il o i colli, in particolare tutti i numeri e codici dei certificati applicabili; ii) Le informazioni sulla data effettiva della spedizione, la data prevista di arrivo e l'itinerario previsto; iii) Il o i nomi dei materiali radioattivi o del o dei nuclidi; iv) La descrizione dello stato fisico e della forma chimica dei materiali radioattivi o l'indicazione che si tratta di materiali radioattivi sotto forma speciale o di materiali radioattivi debolmente disperdibili; e v) La massima attività del contenuto radioattivo durante il trasporto, espressa in bequerels (Bq) con l'appropriato prefisso SI (cfr. 1.2.2.1). Per i materiali fissili, la massa totale in grammi (g), o in multipli di grammi, può essere indicata in luogo dell'attività. 5.1.5.3. Certificati rilasciati dall'autorità competente 5.1.5.3.1. Certificati rilasciati dall'autorità competente sono richiesti per: a) i modelli utilizzati per i) i materiali radioattivi sotto forma speciale; ii) i materiali radioattivi debolmente disperdibili; iii) i colli contenenti 0,1 kg o più di esafluoruro di uranio; iv) tutti i colli contenenti materiali fissili salvo le eccezioni previste al 6.4.11.2; v) i colli di tipo B(U) e i colli di tipo B(M); vi) i colli di tipo C; b) gli accordi speciali; c) alcune spedizioni (cfr. al 5.1.5.2.2). I certificati devono confermare che le disposizioni applicabili sono soddisfatte e, per le approvazioni del modello, devono attribuire un marchio d'identificazione del modello. I certificati d'approvazione di un modello di collo e di una spedizione possono essere riuniti in un solo certificato. I certificati e le domande per la certificazione devono essere conformi alle disposizioni del 6.4.23. 5.1.5.3.2. Il mittente deve essere in possesso di una copia di ciascuno dei certificati richiesti e di una copia delle istruzioni relative alla chiusura del collo e agli altri preparativi per la spedizione prima di procedere ad una spedizione nelle condizioni previste dai certificati. 5.1.5.3.3. Per i modelli di collo per i quali non è richiesto un certificato di approvazione dell'autorità competente, il mittente deve, su domanda, sottoporre all'esame dell'autorità competente dei documenti dimostranti che il modello di collo è conforme alle disposizioni applicabili. 5.1.5.4. Riassunto delle disposizioni di approvazione e di notifica preventiva NOTA 1. Prima della prima spedizione di ogni collo per il quale è richiesta una approvazione della autorità competente, il mittente si deve assicurare che una copia del certificato di approvazione di tale modello sia stata spedita alle autorità competenti di tutti i paesi attraversati [cfr. 5.1.5.2.4 a)]. NOTA 2. La notifica è richiesta se il contenuto supera: 3000 A1, o 3000 A2 o 1000 TBq [cfr. 5.1.5.2.4 b)]. NOTA 3. È richiesta una approvazione multilaterale della spedizione se il contenuto supera: 3000 A1 o 3000 A2 o 1000 TBq, o se è autorizzata una decompressione intermittente (cfr. 5.1.5.2). NOTA 4. Cfr. l'approvazione e notifica preventiva per i colli utilizzati per trasportare questa materia. >SPAZIO PER TABELLA> CAPITOLO 5.2 Marcatura ed etichettatura 5.2.1. Marcatura dei colli NOTA. Cfr. nella Parte 6 i marchi concernenti la costruzione, le prove e l'approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi, dei recipienti per gas e dei GIR. 5.2.1.1. Salvo che non sia disposto altrimenti in questa direttiva, il n. ONU corrispondente alle merci contenute, preceduto dalle lettere "UN", deve figurare in modo chiaro e indelebile su ogni collo. Nel caso di oggetti non imballati l'iscrizione deve essere apposta sull'oggetto, sulla sua culla o sul suo dispositivo di movimentazione, di stoccaggio o di lancio. 5.2.1.2. Tutti i marchi prescritti in questo capitolo: a) devono essere facilmente visibili e leggibili; b) devono poter essere esposti alle intemperie senza sostanziale degradazione; 5.2.1.3. Gli imballaggi di soccorso devono inoltre portare il marchio "IMBALLAGGIO DI SOCCORSO". 5.2.1.4. I GIR aventi una capacità superiore a 450 litri devono essere marcati su due lati opposti. 5.2.1.5. Prescrizioni supplementari per le merci della classe 1 Per le merci della classe 1, i colli devono, inoltre, recare la designazione ufficiale di trasporto, determinata conformemente alla sezione 3.1.2. L'iscrizione, ben leggibile e indelebile, deve essere redatta in una lingua ufficiale dello Stato di spedizione e inoltre, se questa lingua non è il francese, il tedesco, l'italiano o l'inglese, in francese, in tedesco, in italiano o in inglese, salvo che le tariffe internazionali o accordi conclusi tra le amministrazioni ferroviarie non impongano altrimenti. Nel caso di spedizioni militari, ai sensi del 1.5.2, trasportati a carro completo o a carico completo, i colli possono portare, in luogo e al posto delle designazioni ufficiali di trasporto, le designazioni prescritte dall'autorità militare competente. 5.2.1.6. Prescrizioni supplementari per le merci della classe 2 I recipienti ricaricabili devono portare in caratteri ben leggibili e durevoli le seguenti iscrizioni: a) il n. ONU e la designazione ufficiale di trasporto del gas o della miscela di gas, determinata conformemente alla sezione 3.1.2. Per i gas assegnati ad una rubrica n.a.s. solo la denominazione tecnica(27) del gas deve essere indicata a complemento del n. ONU. Per le miscele indicare al massimo i due componenti che contribuiscono in modo predominante ai pericoli; b) per i gas compressi che sono caricati in massa e per i gas liquefatti, o la massa massima ammissibile di riempimento e la tara del recipiente compresi gli accessori in opera al momento del riempimento, o la massa lorda; c) la data (anno) del successivo esame periodico. Queste iscrizioni possono essere impresse, o indicate su una placca segnaletica o su una etichetta durevole fissata al recipiente, o indicate mediante una iscrizione aderente e ben visibile, per esempio stampaggio o ogni altro procedimento equivalente. NOTA 1. Cfr. anche 6.2.1.7.1. NOTA 2. Per i recipienti non ricaricabili, cfr. 6.2.1.7.2. 5.2.1.7. Disposizioni speciali per la marcatura dei materiali radioattivi della classe 7 5.2.1.7.1. Ogni collo deve portare, sulla superficie esterna dell'imballaggio, l'indicazione del mittente o del destinatario o di entrambi, scritta in modo leggibile e durevole. 5.2.1.7.2. Ogni collo, escluso i colli esenti, deve portare, sulla superficie esterna dell'imballaggio, il n. ONU preceduto dalle lettere "UN" e la designazione ufficiale di trasporto, scritte in modo leggibile e durevole. Per i colli esenti è necessario solo il n. ONU preceduto dalle lettere "UN". 5.2.1.7.3. Ogni collo avente una massa lorda superiore a 50 kg deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio l'indicazione della sua massa lorda ammissibile, scritta in modo leggibile e durevole. 5.2.1.7.4. Ogni collo conforme a: a) un modello di collo industriale di tipo 1, di collo industriale di tipo 2 o di collo industriale di tipo 3 deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio la dicitura "TIPO IP-1", " TIPO IP-2" o " TIPO IP-3", come appropriato, scritta in modo leggibile e durevole; b) un modello di collo di tipo A deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio la dicitura "TIPO A", scritta in modo leggibile e durevole; c) un modello di collo industriale di tipo 2, di collo industriale di tipo 3 o di collo di tipo A deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio, scritti in modo leggibile e durevole, la sigla dello Stato attribuita per la circolazione internazionale dei veicoli(28) (Codice VRI) allo Stato di origine del modello e il nome del fabbricante o ogni altro mezzo di identificazione dell'imballaggio specificato dall'autorità competente. 5.2.1.7.5. Ogni collo, conforme ad un modello approvato dall'autorità competente, deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio, scritti in modo leggibile e durevole: a) il codice attribuito a tale modello dall'autorità competente; b) un numero di serie atto ad identificare univocamente ogni imballaggio conforme a tale modello; c) nel caso di modelli di collo di tipo B(U) o di tipo B(M), l'indicazione "TIPO B(U)" o "TIPO B(M)"; e d) nel caso di modelli di collo di tipo C, l'indicazione "TIPO C". 5.2.1.7.6. Ogni collo, conforme ad un modello di collo di tipo B(U), di tipo B(M) o di tipo C, deve recare sulla superficie esterna del recipiente più esterno resistente al fuoco e all'acqua, in modo evidente, il simbolo del trifoglio, illustrato qui sotto, impresso, stampato o riprodotto con altri mezzi in modo da resistere al fuoco e all'acqua. Trifoglio schematizzato. Le proporzioni sono basate sul cerchio centrale di raggio X. La dimensione minima ammissibile di X è di 4 mm. >PIC FILE= "L_2004121IT.066901.TIF"> 5.2.1.7.7. Quando i materiali LSA-I o SCO-I sono contenuti in recipienti o materiali di contenimento e sono trasportati in uso esclusivo conformemente al 4.1.9.2.3, la superficie esterna di questi recipienti o materiali di contenimento può portare la dicitura "RADIOATTIVO LSA-I" o "RADIOATTIVO SCO-I", come appropriato. 5.2.2. Etichettatura dei colli NOTA. Ai fini dell'etichettatura, i piccoli contenitori sono considerati come colli. 5.2.2.1. Prescrizioni relative all'etichettatura 5.2.2.1.1. Per ogni materia o oggetto menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2, devono essere apposte le etichette indicate nella colonna (5), salvo che non sia previsto diversamente da una disposizione speciale nella colonna (6). 5.2.2.1.2. Le etichette possono essere sostituite da marchi di pericolo indelebili corrispondenti esattamente ai modelli prescritti. 5.2.2.1.3. (riservato) 5.2.2.1.4. (riservato) 5.2.2.1.5. (riservato) 5.2.2.1.6. Tutte le etichette: a) devono essere apposte sulla stessa superficie del collo, se le dimensioni del collo lo permettono; per i colli delle classi 1 e 7, vicino al marchio indicante la designazione ufficiale di trasporto; b) devono essere apposte sui colli in modo che non siano coperte o mascherate da una parte o da un qualunque elemento dell'imballaggio o da ogni altra etichetta o marchio; c) devono essere apposte una di fianco all'altra quando è necessaria più di una etichetta. Quando un collo presenta una forma irregolare o dimensioni tali da non permetterne l'affissione, le etichette devono essere apposte solidamente al collo con ogni altro appropriato mezzo. 5.2.2.1.7. I GIR aventi una capacità superiore a 450 litri devono portare le etichette su due lati opposti. 5.2.2.1.8. Prescrizioni speciali per l'etichettatura dei colli di materie ed oggetti esplosivi come spedizioni militari Nel caso di spedizioni militari, ai sensi del 1.5.2, come carro completo o carico completo, non è necessario munire i colli delle etichette di pericolo prescritte nella colonna (5) della Tabella A del capitolo 3.2, a condizione che siano rispettati, i divieti di carico in comune prescritti al 7.5.2, sulla base delle iscrizioni nella lettera di vettura conformemente al 5.4.1.2.1 f). 5.2.2.1.9. Disposizioni speciali per l'etichettatura dei colli di materie autoreattive e di perossidi organici a) L'etichetta conforme al modello n. 4.1 indica essa stessa che il prodotto può essere infiammabile, dunque una etichetta conforme al modello n. 3 non è necessaria. Inoltre, un'etichetta conforme al modello n. 1 deve essere applicata per le materie autoreattive del tipo B, salvo che l'autorità competente accordi una deroga per questa etichetta per un tipo d'imballaggio specifico, poiché i risultati di prova hanno dimostrato che la materia autoreattiva, in un tale imballaggio, non manifesta alcun comportamento esplosivo; b) L'etichetta conforme al modello n. 5.2 indica essa stessa che il prodotto può essere infiammabile, dunque una etichetta conforme al modello n. 3 non è necessaria. Inoltre, devono essere apposte le seguenti etichette, come appropriato: i) un'etichetta conforme al modello n. 1 deve essere applicata per i perossidi organici del tipo B, salvo che l'autorità competente accordi una deroga per questa etichetta per un tipo d'imballaggio specifico, poiché i risultati di prova hanno dimostrato che il perossido organico, in un tale imballaggio, non manifesta alcun comportamento esplosivo; ii) un'etichetta conforme al modello n. 8 se la materia risponde ai criteri dei gruppi d'imballaggio I o II per la classe 8. Per le materie autoreattive e i perossidi organici nominativamente menzionati, le etichette da apporre sono indicate, rispettivamente, nelle liste 2.2.41.4 e 2.2.52.4. 5.2.2.1.10. Disposizioni speciali per l'etichettatura dei colli di materie infettanti Oltre l'etichetta conforme al modello 6.2, i colli di materie infettanti devono portare tutte le altre etichette richieste dalla natura del contenuto. 5.2.2.1.11. Disposizioni speciali per l'etichettatura di materiali radioattivi 5.2.2.1.11.1. Ogni collo, sovrimballaggio e contenitore, contenente materiali radioattivi, ad eccezione dei casi previsti al 5.3.1.1.3, per i grandi contenitori e le cisterne, deve recare almeno due etichette conformi ai modelli nn. 7A, 7B e 7C, secondo la categoria di questo imballaggio, sovrimballaggio o contenitore (cfr. 2.2.7.8.4). Le etichette devono essere apposte all'esterno su due lati opposti per un collo e sui quattro lati per un contenitore. Ogni sovrimballaggio, contenente materiali radioattivi, deve recare almeno due etichette apposte all'esterno su due lati opposti. Inoltre, ogni imballaggio, sovrimballaggio e contenitore contenente materiali fissili, diversi da quelli fissili esenti secondo 6.4.11.2, deve recare etichette conformi al modello n. 7E; queste etichette devono, se del caso, essere apposte di lato alle etichette dei materiali radioattivi. Le etichette non devono coprire i marchi di cui al 5.2.1. Le etichette che non hanno rapporto con il contenuto devono essere tolte o coperte. 5.2.2.1.11.2. Ogni etichetta conforme ai modelli nn. 7A, 7B e 7C deve recare le seguenti informazioni: a) Contenuto: i) salvo che per i materiali LSA-I, il o i nomi dei radionuclidi così come indicato nella Tabella 2.2.7.7.2.1, utilizzando i simboli ivi figuranti. Nel caso di miscugli di radionuclidi, si devono elencare i nuclidi ai quali corrisponde il valore più restrittivo, nella misura in cui lo spazio disponibile sulla linea lo permette. La categoria di LSA o di SCO deve essere indicata di seguito al nome o ai nomi dei radionuclidi. A tal fine devono essere utilizzate le indicazioni "LSA-II", "LSA-III", "SCO-I" e "SCO-II;" ii) per il materiale LSA-I, l'indicazione "LSA-I" è la sola necessaria; non è obbligatorio menzionare il nome del radionuclide; b) Attività: L'attività massima del contenuto radioattivo durante il trasporto espressa in bequerels (Bq) con il prefisso SI appropriato (cfr. 1.2.2.1). Per i materiali fissili, la massa totale in grammi (g), o in multipli del grammo, può essere indicata in luogo dell'attività; c) Per i sovrimballaggi e i contenitori, le rubriche "contenuto" e "attività" figuranti sull'etichetta devono recare le informazioni richieste ad a) e b), rispettivamente sommate per la totalità del contenuto del sovrimballaggio o del contenitore; tuttavia, sulle etichette dei sovrimballaggi e contenitori nei quali sono raccolti carichi misti di colli contenenti radionuclidi diversi, queste rubriche possono recare la dicitura "Cfr. la lettera di vettura"; d) Indice di trasporto (IT): cfr. 2.2.7.6.1.1 e 2.2.7.6.1.2 (la rubrica Indice di trasporto non è richiesta per la categoria IBIANCA). 5.2.2.1.11.3. Ogni etichetta conforme al modello n. 7E deve riportare l'indice di sicurezza per la criticità (CSI) indicato nel certificato d'approvazione dell'accordo speciale o nel certificato d'approvazione del modello di collo rilasciato dall'autorità competente. 5.2.2.1.11.4. Per i sovrimballaggi e contenitori, l'indice di sicurezza per la criticità (CSI) figurante sull'etichetta deve dare le informazioni richieste al 5.2.2.1.11.3, sommate per la totalità del contenuto fissile del sovrimballaggio o del contenitore. 5.2.2.1.12. Etichettatura supplementare Ad eccezione delle classi 1 e 7, l'etichetta n. 11 illustrata al 5.2.2.2.2 deve essere apposta sui due lati opposti dei seguenti colli: - colli contenenti liquidi in recipienti le cui chiusure non sono visibili all'esterno; - colli contenenti recipienti muniti di sfiato o recipienti muniti di sfiato senza imballaggio esterno; - colli contenenti gas liquefatti refrigerati. 5.2.2.2. Prescrizioni relative alle etichette 5.2.2.2.1. Le etichette devono soddisfare le seguenti disposizioni ed essere conformi, per colore, simboli e forma generale, ai modelli d'etichette mostrati al 5.2.2.2.2. 5.2.2.2.1.1. Tutte le etichette, salvo l'etichetta n. 11, devono avere la forma di un quadrato posato sulla punta (a losanga) avente il lato di almeno 100 mm. Esse sono marcate, su tutto il loro perimetro, da una linea dello stesso colore del simbolo figurante sull'etichetta, posta a 5 mm dal bordo. L'etichetta n. 11 deve avere la forma di un rettangolo di formato normale A5 (148 mm x 210 mm). Se le dimensioni del collo lo richiedono, le etichette possono avere dimensioni ridotte, a condizione di rimanere ben visibili. 5.2.2.2.1.2. Le bombole contenenti gas della classe 2 possono, se necessario a causa della loro forma, della loro posizione e del loro sistema di fissaggio per il trasporto, portare etichette simili a quelle prescritte in questa sezione, ma di dimensioni ridotte conformemente alla norma ISO 7225:1994 "Etichette di rischio per bombole di gas" per poter essere apposte sulla parte non cilindrica (ogiva) di queste bombole. 5.2.2.2.1.3. Le etichette, salvo l'etichetta n. 11, sono divise a metà. Salvo per le divisioni 1.4, 1.5 e 1.6, la metà superiore è riservata esclusivamente al simbolo, la metà inferiore al testo, al numero della classe o della divisione e alla lettera del gruppo di compatibilità, come appropriato. NOTA. Per le etichette delle classi 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 e 9, il numero della rispettiva classe deve figurare nell'angolo inferiore. Per le etichette delle classi 4.1, 4.2, 4.3 e delle classi 6.1 e 6.2, rispettivamente, solo le cifre 4 e 6 devono figurare nell'angolo inferiore (cfr. 5.2.2.2.2). 5.2.2.2.1.4. Salvo per le divisioni 1.4, 1.5 e 1.6, le etichette della classe 1 mostrano, nella loro metà inferiore, il numero della divisione e la lettera del gruppo di compatibilità della materia o dell'oggetto. Le etichette delle divisioni 1.4, 1.5 e 1.6 mostrano, nella loro metà superiore, il numero della divisione e, nella loro metà inferiore, la lettera del gruppo di compatibilità. 5.2.2.2.1.5. Sulle etichette, diverse da quelle della classe 7, lo spazio situato sotto il simbolo non deve contenere (oltre il numero della classe) indicazioni diverse da quelle relative alla natura del rischio e alle precauzioni da prendere durante la movimentazione. 5.2.2.2.1.6. I simboli, il testo e i numeri devono essere ben leggibili ed indelebili e devono figurare in nero su tutte le etichette, salvo: a) l'etichetta della classe 8, sulla quale l'eventuale testo e il numero della classe devono figurare in bianco; e b) le etichette a fondo verde, rosso o blu, sulle quali il simbolo, il testo e il numero possono figurare in bianco. 5.2.2.2.1.7. Tutte le etichette devono poter essere esposte alle intemperie senza sensibile degradazione. 5.2.2.2.2. Modelli d'etichette >PIC FILE= "L_2004121IT.067201.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121IT.067301.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121IT.067401.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121IT.067402.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121IT.067403.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121IT.067501.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121IT.067601.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121IT.067602.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121IT.067701.TIF"> CAPITOLO 5.3 Etichettatura e segnalazione NOTA. Per la segnalazione ed etichettatura dei contenitori, CGEM, contenitori cisterna e cisterne mobili nel caso di un trasporto facente parte di una catena di trasporto comprendente un percorso marittimo, cfr. anche 1.1.4.2. 5.3.1. Etichettatura 5.3.1.1. Disposizioni generali 5.3.1.1.1. Le etichette devono essere apposte sulle pareti laterali dei carri, e sulle pareti esterne dei grandi contenitori, CGEM, contenitori cisterna e cisterne mobili, secondo le disposizioni della presente sezione. Le etichette devono corrispondere alle etichette prescritte nella colonna (5) e, se del caso, nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2 per le merci pericolose contenute nei carri, grandi contenitori, CGEM, contenitori cisterna e cisterne mobili ed essere conformi alle specifiche del 5.3.1.7. NOTA. Per le etichette di manovra numero 13 e 15, cfr. anche 5.3.4. 5.3.1.1.2. Per la classe 1, i gruppi di compatibilità non devono essere indicati sulle etichette quando il carro o il contenitore contiene materie e oggetti appartenenti a più gruppi di compatibilità. Se colli di differenti divisioni sono caricati in un carro, il carro deve recare solo le etichette conformi al modello della divisione più pericolosa, secondo il seguente ordine: 1.1 (la più pericolosa), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (la meno pericolosa). Quando le materie del codice di classificazione 1.5 D sono caricate con materie e oggetti della divisione 1.2, il carro o il grande contenitore deve recare le etichette corrispondenti alla divisione 1.1. I carri e i grandi contenitori nei quali sono caricati colli che sono trasportati come spedizioni militari, ai sensi del 1.5.2, e che conformemente al 5.2.2.1.8 non sono muniti di etichette di pericolo devono recare sulle loro due fiancate per il carro e sulle quattro fiancate per il grande contenitore le etichette prescritte nella colonna (5) della Tabella A del capitolo 3.2. 5.3.1.1.3. Per la classe 7, l'etichetta di rischio primario deve essere conforme al modello n. 7D specificata al 5.3.1.7.2. Quest'etichetta non è richiesta per i carri e i grandi contenitori trasportanti colli esenti. Se è prescritto di apporre sui carri, grandi contenitori, CGEM, contenitori cisterna e cisterne mobili sia etichette che segnalazioni della classe 7, è possibile apporre unicamente modelli ingranditi delle etichette corrispondenti prescritte, al posto della segnalazione rappresentata dall'etichetta modello n. 7D. 5.3.1.1.4. Non è necessario apporre etichette di rischio sussidiario sui carri, grandi contenitori, CGEM, contenitori cisterna e cisterne mobili che contengono merci appartenenti a più di una classe se il rischio corrispondente a questa etichetta è già indicato da una etichetta di rischio principale o sussidiario. 5.3.1.1.5. Le etichette che non hanno rapporto con le merci pericolose trasportate, o ai residui di tali merci, devono essere tolte o coperte. 5.3.1.2. Etichettatura dei grandi contenitori, CGEM, contenitori cisterna e cisterne mobili Le etichette devono essere apposte sui due lati e ad ogni estremità del grande contenitore, del contenitore cisterna, del CGEM e della cisterna mobile. 5.3.1.3. Etichettatura dei carri portanti per grandi contenitori, CGEM, contenitori cisterna o cisterne mobili e dei carri portanti utilizzati nel traffico strada-rotaia 5.3.1.3.1. Se le etichette apposte sui grandi contenitori, CGEM, contenitori cisterna o cisterne mobili non sono visibili all'esterno del carro che le trasporta, le stesse etichette devono essere apposte, inoltre, sulle due fiancate del carro. Fatta salva questa eccezione, non è necessario apporre etichette sul carro. 5.3.1.3.2. Per i carri portanti utilizzati nel traffico strada-rotaia, le etichette devono essere apposte sulle due fiancate. L'etichettatura dei carri portanti, nel traffico strada-rotaia, non è necessaria: a) nel caso di sistema di trasporto "strada viaggiante" (carico di autocarri con o senza rimorchio nonché di semirimorchi con trattore sui carri utilizzati per tale sistema di trasporto), salvo diversa decisione delle ferrovie interessate ad una determinata relazione di trasporto, e b) per gli altri trasporti di veicoli stradali cisterna e i veicoli stradali trasportanti merci pericolose alla rinfusa. 5.3.1.4. Etichettatura dei carri per trasporti alla rinfusa, carri cisterna, carri batteria e carri con cisterne amovibili Le etichette devono essere apposte sulle due fiancate del carro. 5.3.1.5. Etichettatura dei carri trasportanti solo dei colli Le etichette devono essere apposte sulle due fiancate del carro. 5.3.1.6. Etichettatura dei carri cisterna, carri batteria, contenitori cisterna, CGEM e cisterne mobili, vuoti, e dei carri e grandi contenitori per trasporti alla rinfusa, vuoti I carri cisterna, i carri con cisterne amovibili, i carri batteria, i contenitori cisterna, i CGEM, e le cisterne mobili, vuoti, non ripuliti, non degassificati o non decontaminati, come pure i carri e grandi contenitori per trasporti alla rinfusa, vuoti, non ripuliti, o non decontaminati, devono continuare a portare le etichette richieste dal carico precedente. 5.3.1.7. Caratteristiche delle etichette 5.3.1.7.1. Salvo per quanto concerne l'etichetta della classe 7, come indicato al 5.3.1.7.2, un'etichetta deve: a) avere dimensioni di almeno 250 mm x 250 mm, con una linea dello stesso colore del simbolo, posta a 12,5 mm dal bordo e parallela al suo lato; b) corrispondere all'etichetta per la merce pericolosa in questione per quanto concerne il colore e il simbolo (cfr. 5.2.2.2); c) mostrare il numero o le cifre (e per le merci della classe 1, la lettera del gruppo di compatibilità) prescritti al 5.2.2.2 per l'etichetta corrispondente alla merce pericolosa in questione con caratteri alti almeno 25 mm. Sono ugualmente applicabili le disposizioni del 5.2.2.1.2. 5.3.1.7.2. Per la classe 7, l'etichetta deve avere almeno 250 mm di lato, con una linea nera posta a 5 mm dal bordo e parallela ad esso e, per il resto, l'aspetto della figura rappresentata qui di seguito (modello N. 7D). La cifra "7" deve avere un'altezza minima di 25 mm. Il fondo della metà superiore dell'etichetta è giallo e quello della metà inferiore è bianco; il trifoglio e il testo sono neri. L'utilizzazione della dicitura "RADIOATTIVO" nella metà inferiore è facoltativa perché questo spazio può essere utilizzato per apporre il n. ONU della spedizione. >PIC FILE= "L_2004121IT.067901.TIF"> 5.3.1.7.3. Per i contenitori cisterna di capacità non superiore a 3 m3, le etichette possono essere sostituite da etichette conformi al 5.2.2.2. 5.3.1.7.4. Per i carri, le etichette possono essere ridotte a 150 mm x 150 mm. In questo caso, le altre dimensioni fissate per i simboli, linee, cifre e lettere non sono applicabili. 5.3.2. Segnalazione arancio 5.3.2.1. Disposizioni generali relative alla segnalazione arancio 5.3.2.1.1. Si deve apporre, durante il trasporto di merci per le quali, nella colonna (20) della Tabella A del capitolo 3.2, è indicato un numero di identificazione del pericolo, su ogni fiancata - dei carri cisterna, - dei carri batteria, - dei carri con cisterne amovibili, - dei contenitori cisterna, - dei CGEM, - delle cisterne mobili, - dei carri per il trasporto alla rinfusa, - dei grandi e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa, una segnalazione rettangolare di colore arancio, secondo 5.3.2.2.1. Si potrà ugualmente apporre questa segnalazione su ogni fiancata dei carri completi costituiti di colli contenenti una sola e medesima merce pericolosa. 5.3.2.1.2. Ogni segnalazione arancio deve portare il numero di identificazione del pericolo indicato nella colonna (20) della Tabella A del capitolo 3.2 per la materie trasportata come pure il n. ONU secondo 5.3.2.2.2. 5.3.2.1.3. Quando un carro cisterna, un carro batteria, un carro con cisterne amovibili o un contenitore cisterna o un CGEM o una cisterna mobile trasporta più materie differenti in cisterne distinte o in compartimenti distinti di una stessa cisterna, il mittente deve apporre la segnalazione di colore arancio prescritta al 5.3.2.1.1, munita dei numeri appropriati, su ogni fiancata delle cisterne o compartimenti delle cisterne, parallelamente all'asse longitudinale del carro o del contenitore cisterna o della cisterna mobile, e in modo ben visibile. 5.3.2.1.4. Le disposizioni da 5.3.2.1.1 a 5.3.2.1.3 sono ugualmente valevoli per i carri cisterna, i carri batteria, i carri con cisterne amovibili, i contenitori cisterna, i CGEM o le cisterne mobili, come pure per i carri per trasporti alla rinfusa, grandi contenitori per trasporti alla rinfusa e piccoli contenitori per trasporti alla rinfusa, vuoti, non ripuliti, non degassificati o non decontaminati. Una volta che le merci pericolose siano state scaricate e i serbatoi ripuliti e degassificati o decontaminati, le segnalazioni di colore arancio non devono essere più visibili. 5.3.2.2. Specifiche concernenti le segnalazioni arancio 5.3.2.2.1 La segnalazione arancio deve avere una base di 40 cm e un'altezza di almeno 30 cm deve avere un bordo nero di 15 mm al massimo. La segnalazione può essere apposta mediante un pannello, un foglio autoadesivo, per pittura o mediante ogni altro procedimento equivalente, a condizione che il materiale utilizzato a tale scopo sia resistente alle intemperie e garantisca una segnalazione durevole. NOTA: Il colore arancio della segnalazione, nelle normali condizioni d'utilizzo, deve avere le coordinate tricromatiche localizzate nella regione del diagramma colorimetrico che si delimita unendo tra loro i punti aventi le seguenti coordinate: >SPAZIO PER TABELLA> Fattore di luminanza per colori non retroriflettenti: β >= 0,22 e per colori retroriflettenti: β > 0,12.Referentiecentrum E, standaard lichtbron C, invalshoek 45°, bekeken onder 0°. Centro di riferimento E, illuminante C, incidenza normale 45°, divergenza 0°. 5.3.2.2.2. Il numero di identificazione del pericolo e il n. ONU devono essere costituiti da cifre di colore nero di 10 cm di altezza e di 15 mm di spessore. Il numero d'identificazione del pericolo deve figurare nella parte superiore della segnalazione, e il n. ONU nella parte inferiore; essi devono essere separati da una linea nera orizzontale di 15 mm di spessore attraversante la segnalazione a mezz'altezza (cfr. 5.3.2.2.3). 5.3.2.2.3. Esempio di segnalazione arancio recante un numero d'identificazione del pericolo e il n. ONU >PIC FILE= "L_2004121IT.068001.TIF"> 5.3.2.3. Significato dei numeri d'identificazione del pericolo 5.3.2.3.1. Il numero di identificazione del pericolo per le materie delle classi da 2 a 9 si compone di due o tre cifre. Generalmente le cifre indicano i seguenti pericoli: >SPAZIO PER TABELLA> NOTA. Il pericolo di violenta reazione spontanea ai sensi della cifra 9 comprende la possibilità derivante dalla natura della materia di un pericolo di esplosione, di disintegrazione e di una reazione di polimerizzazione seguita dallo sviluppo di considerevole calore o di gas infiammabili e/o tossici. Il raddoppio di una cifra indica un'intensificazione di quel particolare pericolo. Quando il pericolo di una materia può essere adeguatamente indicato da una sola cifra, tale cifra deve essere completata da uno zero (0). Le seguenti combinazioni di cifre hanno tuttavia un significato speciale: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 e 99 (cfr. 5.3.2.3.2 qui di seguito). Quando il numero d'identificazione del pericolo è preceduto dalla lettera "X", ciò significa che la materia reagisce pericolosamente con l'acqua. Per tali materie, l'acqua può essere utilizzata solo con l'approvazione d'esperti. Per le materie e oggetti della classe 1, deve essere utilizzato come numero di identificazione del pericolo il codice di classificazione secondo la colonna (3b) della Tabella A del capitolo 3.2. Il codice di classificazione si compone: - del numero della divisione secondo 2.2.1.1.5 e - della lettera del gruppo di compatibilità secondo 2.2.1.1.6. 5.3.2.3.2. I numeri di identificazione del pericolo indicati nella colonna (20) della Tabella A del capitolo 3.2 hanno il seguente significato: >SPAZIO PER TABELLA> 5.3.3. Marchio per le materie trasportate a caldo I carri cisterna, contenitori cisterna, cisterne mobili e carri o grandi contenitori specialmente attrezzati, per i quali è richiesto un marchio per le materie trasportate a caldo conformemente alla disposizione speciale 580 quando essa è indicata nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2, devono portare su ogni fiancata, nel caso di carri, e sui quattro lati nel caso di grandi contenitori, contenitori cisterna e cisterne mobili, un marchio di forma triangolare i cui lati misurano almeno 250 mm, in colore rosso come indicato qui di seguito: >PIC FILE= "L_2004121IT.068401.TIF"> 5.3.4. Etichette di manovra n. 13 e 15 5.3.4.1. Disposizioni generali Le disposizioni generali del 5.3.1.1.1, 5.3.1.1.5, da 5.3.1.3 a 5.3.1.6 si applicano ugualmente alle etichette di manovra n. 13 e 15. Al posto delle etichette di manovra si possono apporre dei marchi di pericolo indelebili corrispondenti esattamente ai modelli prescritti. Questo marchio può rappresentare solo il o i triangoli rossi con un punto esclamativo nero (almeno 100 mm di base e 70 mm d'altezza). 5.3.4.2. Caratteristiche delle etichette di manovra n. 13 e 15 Le etichette di manovra n. 13 e 15 devono avere la forma di un rettangolo almeno di formato A7 (74 mm × 105 mm). >PIC FILE= "L_2004121IT.068402.TIF"> 5.3.5. Striscia arancio I carri cisterna destinati al trasporto di gas liquefatti o liquefatti refrigerati devono essere marcati con una striscia dipinta di colore arancio non retroriflettente, larga circa 30 che avvolga senza interruzione il serbatoio a metà altezza. CAPITOLO 5.4 Documentazione 5.4.0. Ogni trasporto di merci, regolamentato da questa direttiva, deve essere accompagnato dalla documentazione prescritta nel presente capitolo, come appropriato, ad eccezione dei casi previsti da 1.1.3.1 a 1.1.3.5. NOTA: È ammesso ricorrere a tecniche di trattamento elettronico dell'informazione (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI) per facilitare la redazione dei documenti o sostituirli, a condizione che le procedure utilizzate per la scelta, la conservazione e il trattamento di dati elettronici permettano di soddisfare, in modo almeno equivalente all'utilizzazione di documenti su carta, alle esigenze legali in materia di forza probatoria e disponibilità dei dati durante il trasporto. 5.4.1. Lettera di vettura per le merci pericolose e informazioni relative 5.4.1.1. Informazioni generali che devono figurare nella lettera di vettura 5.4.1.1.1. Oltre la croce che deve essere riportata nella casella prevista a questo scopo, la o le lettere di vettura devono contenere le seguenti informazioni per ogni materia o oggetto presentato al trasporto: a) il n. ONU; b) la designazione ufficiale di trasporto della materia o dell'oggetto, completata, se del caso (cfr. 3.1.2.6) dal nome tecnico, chimico o biologico, conformemente alla sezione 3.1.2; c) la classe delle merci, o, per le materie ed oggetti della classe 1, la divisione, seguita dalla lettera del gruppo di compatibilità; d) se del caso, il gruppo d'imballaggio attribuito alla materia o all'oggetto; e) la sigla RID; f) a j) (riservati) k) Quando è richiesta una segnalazione conformemente al 5.3.2.1, il numero di identificazione del pericolo deve precedere il n. ONU. Il numero di identificazione deve ugualmente essere indicato quando carri completi, costituiti da colli contenenti una sola e medesima merce, sono muniti di una segnalazione secondo 5.3.2.1. Il posto e l'ordine nei quali le informazioni devono apparire nella lettera di vettura possono essere scelti liberamente. Tuttavia k), a), b), c), d) ed e) devono apparire in quest'ordine, per esempio "663 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1, I, RID". 5.4.1.1.2. Le informazioni richieste nella lettera di vettura devono essere ben leggibili. 5.4.1.1.3. Disposizioni particolari relative ai rifiuti Se sono trasportati dei rifiuti di merci pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi), la designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta dalla dicitura "RIFIUTO", a meno che questo termine non faccia già parte della designazione ufficiale di trasporto, per esempio "RIFIUTO, 1230 METANOLO, 3, II, RID" o "RIFIUTO, 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Toluene e alcol etilico), 3, II RID". 5.4.1.1.4. Disposizioni particolari relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate Per il trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate, secondo il capitolo 3.4, non è richiesta nessuna indicazione nella lettera di vettura. 5.4.1.1.5. Disposizioni particolari relative agli imballaggi di soccorso Quando le merci pericolose sono trasportate in imballaggi di soccorso, dopo la descrizione delle merci nella lettera di vettura deve essere aggiunta la dicitura "IMBALLAGGIO DI SOCCORSO". 5.4.1.1.6. Disposizioni particolari relative agli imballaggi, carri, contenitori, cisterne, carri batteria e CGEM, vuoti, non ripuliti Per i mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti, la designazione nella lettera di vettura deve essere, come appropriato, "IMBALLAGGIO VUOTO", "GRANDE IMBALLAGGIO VUOTO", "RECIPIENTE VUOTO", "GIR VUOTO", "CISTERNA AMOVIBILE VUOTA", "CARRO CISTERNA VUOTO", "CISTERNA MOBILE VUOTA", "CONTENITORE CISTERNA VUOTO", "CARRO BATTERIA VUOTO", "CGEM VUOTO", "CARRO VUOTO", "PICCOLO CONTENITORE VUOTO, GRANDE CONTENITORE VUOTO", seguito dal numero della classe dell'ultima merce caricata e dalla sigla RID, per esempio "IMBALLAGGIO VUOTO, 3, RID." Nel caso dei recipienti per gas di capacità superiore a 1000 litri, dei carri cisterna, dei carri batteria, delle cisterne amovibili, delle cisterne mobili, dei contenitori cisterna, dei CGEM, dei carri e contenitori per trasporti alla rinfusa, vuoti, non ripuliti, questa designazione deve essere seguita dall'indicazione "ULTIMA MERCE CARICATA" nonché dal numero d'identificazione del pericolo, dal n. ONU e dalla designazione ufficiale di trasporto dell'ultima merce caricata. Per esempio "CARRO CISTERNA VUOTO, 2, RID, ULTIMA MERCE CARICATA: 268 1017 CLORO". Quando i carri cisterna, i carri batteria, le cisterne amovibili, le cisterne mobili, i contenitori cisterna, i CGEM, i carri e contenitori per trasporti alla rinfusa, vuoti, non ripuliti, sono trasportati verso il luogo appropriato più vicino per la pulizia o la riparazione, conformemente alle disposizioni del 4.3.2.4.3 o 7.5.8.1, la seguente dicitura supplementare deve essere inclusa nella lettera di vettura "TRASPORTO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL 4.3.2.4.3" o "TRASPORTO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL 7.5.8.1". 5.4.1.1.7. Disposizioni particolari relative ai trasporti in una catena di trasporto comportante un percorso marittimo o aereo Per i trasporti secondo 1.1.4.2, la lettera di vettura deve portare la seguente dicitura: "TRASPORTO SECONDO 1.1.4.2". 5.4.1.1.8. Disposizioni particolari relative all'utilizzazione delle cisterne mobili approvate per i trasporti marittimi Per i trasporti secondo 1.1.4.3, la lettera di vettura deve portare la seguente dicitura: "TRASPORTO SECONDO 1.1.4.3". 5.4.1.1.9. Disposizioni particolari relative al traffico strada-rotaia Per i trasporti secondo 1.1.4.4, la lettera di vettura deve portare la seguente dicitura: "TRASPORTO SECONDO 1.1.4.4". Per il trasporto di cisterne o di merci pericolose solide alla rinfusa che, conformemente da 5.3.2.1.4 a 5.3.2.1.6 dell'allegato A alla direttiva 94/55/CE, devono recare i pannelli, i numeri d'identificazione del pericolo e della materia devono inoltre essere riportati prima della designazione della merce nella lettera di vettura. Le informazioni scritte prescritte secondo 5.4.3 dell'allegato A alla direttiva 94/55/CE devono essere allegate alla lettera di vettura. 5.4.1.1.10. (riservato) 5.4.1.1.11. Disposizioni particolari relative all'utilizzazione dei GIR dopo la scadenza della prova o dell'ispezione periodica Per i trasporti secondo il 4.1.2.2, la lettera di vettura deve recare la seguente dicitura: "TRASPORTO SECONDO 4.1.2.2". 5.4.1.1.12. Disposizioni particolari relative a trasporti conformi alle misure transitorie Per i trasporti secondo le 1.6.1.1, la lettera di vettura deve portare la seguente dicitura: "TRASPORTO SECONDO IL RID APPLICABILE PRIMA DEL 1° LUGLIO 2001". 5.4.1.2. Informazioni addizionali o speciali richieste per certe classi 5.4.1.2.1. Disposizioni particolari per la classe 1 a) Per i carri completi o a carico completo la lettera di vettura deve recare l'indicazione del numero dei colli, della massa in kg di ogni collo nonché la massa totale netta in kg della materia esplosiva. Oltre le indicazioni secondo 5.4.1.1.1, la massa netta di materia esplosiva in kg deve essere riportata nella lettera di vettura. b) In caso di imballaggio in comune di due merci differenti, la designazione della merce nella lettera di vettura deve indicare i numeri ONU e le designazioni ufficiali di trasporto riportate in maiuscolo nelle colonne (1) e (2) della Tabella A del capitolo 3.2 delle due materie o dei due oggetti. Se più di due merci differenti sono riunite in uno stesso collo secondo le disposizioni relative all'imballaggio in comune indicate al 4.1.10, disposizioni speciali MP1, MP2 e da MP20 a MP24, la lettera di vettura deve recare sotto la descrizione delle merci i numeri ONU di tutte le materie e oggetti contenuti nel collo sotto la forma "MERCI DEI NN. ONU"; c) Per il trasporto di materie e oggetti assegnati ad una rubrica n.a.s. o alla rubrica N. ONU "0190 CAMPIONI DI ESPLOSIVI", o imballati secondo l'istruzione d'imballaggio P101 del 4.1.4.1, una copia dell'approvazione dell'autorità competente con le condizioni di trasporto deve essere allegata alla lettera di vettura. Esso deve essere redatto in una lingua ufficiale del paese di spedizione e inoltre, se questa lingua non è il francese, il tedesco, l'italiano o l'inglese, in francese, in tedesco, in italiano o in inglese, a meno che le tariffe internazionali o accordi conclusi tra le amministrazioni ferroviarie non impongano altrimenti. d) Se colli contenenti materie e oggetti dei gruppi di compatibilità B e D sono caricati in comune in un carro secondo le disposizioni del 7.5.2.2, deve essere allegato alla lettera di vettura il certificato di approvazione del contenitore di protezione o del compartimento separato di protezione secondo il 7.5.2.2., Nota di fondo pag. 1; e) Per il trasporto di materie e oggetti assegnati ad una rubrica n.a.s. o alla rubrica N. ONU "0190 CAMPIONI DI ESPLOSIVI", o imballati secondo l'istruzione d'imballaggio P101 del 4.1.4.1, una copia dell'approvazione dell'autorità competente con le condizioni di trasporto deve essere allegata alla lettera di vettura. Esso deve essere redatto in una lingua ufficiale del paese di spedizione e inoltre, se questa lingua non è il francese, il tedesco, l'italiano o l'inglese, in francese, in tedesco, in italiano o in inglese, a meno che le tariffe internazionali o accordi conclusi tra le amministrazioni ferroviarie non impongano altrimenti. f) Nel caso di spedizioni militari, ai sensi del 1.5.2, le designazioni prescritte dalla autorità militare competente possono essere utilizzate in luogo e al posto delle designazioni secondo la Tabella A del capitolo 3.2. Per i trasporti di spedizioni militari alle quali si applicano le condizioni derogatorie secondo 5.2.1.5, 5.2.2.1.8, 5.3.1.1.2 e 7.2.4, disposizione speciale W2, la lettera di vettura deve inoltre recare la dicitura "SPEDIZIONE MILITARE". NOTA: La denominazione commerciale o tecnica delle merci può essere aggiunta, a titolo di complemento, alla designazione ufficiale di trasporto nella lettera di vettura. 5.4.1.2.2. Disposizioni particolari per la classe 2 a) Per il trasporto di miscele (cfr. 2.2.2.1.1) in carri cisterna, carri con cisterne amovibili, carri batteria, cisterne mobili, contenitori cisterna o CGEM, deve essere indicata la composizione della miscela in % (volume o massa). Non è necessario indicare i componenti della miscela di concentrazione inferiore all'1 % (cfr. anche 3.1.2.6.1.2); b) Per il trasporto di bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici e pacchi di bombole, alle condizioni previste al 4.1.6.6, deve essere aggiunta nella lettera di vettura la seguente dicitura: " TRASPORTO SECONDO 4.1.6.6". c) Per il trasporto di carri cisterna che sono stati riempiti allo stato non ripulito, si deve indicare nella lettera di vettura, come massa della merce, la somma ottenuta addizionando la massa di riempimento e il resto del riempimento, la quale corrisponde alla massa totale del carro cisterna riempito dedotta la tara scritta. Può essere inoltre indicata la dicitura "massa riempita. kg". d) Per i carri cisterna e i contenitori cisterna contenenti gas liquefatti refrigerati, il mittente deve indicare sulla lettera di vettura la seguente indicazione: "IL SERBATOIO È GARANTITO ISOLATO POICHÉ LE VALVOLE NON SI POSSONO APRIRE PRIMA DEL (data accettata dalla ferrovia)". 5.4.1.2.3. Disposizioni particolari relative alle materie autoreattive della classe 4.1 e ai perossidi organici della classe 5.2 5.4.1.2.3.1. (riservato) 5.4.1.2.3.2. Per certe materie autoreattive della classe 4.1 e per certi perossidi organici della classe 5.2, quando, per autorizzazione dell'autorità competente, non è necessaria un'etichetta conforme al modello n. 1 per uno specifico imballaggio (cfr. 5.2.2.1.9), la seguente dicitura deve essere riportata nella lettera di vettura: "LETICHETTA DI PERICOLO CONFORME AL MODELLO N. 1 NON È NECESSARIA". 5.4.1.2.3.3. Quando le materie autoreattive e i perossidi organici sono trasportati alle condizioni in cui è richiesta una approvazione (per le materie autoreattive cfr. 2.2.41.1.13 e 4.1.7.2.2, per i perossidi organici cfr. 2.2.52.1.8, 4.1.7.2.2 e disposizione speciale TA2 del 6.8.4), la seguente dicitura deve essere riportata nella lettera di vettura, per esempio: "TRASPORTO SECONDO 2.2.52.1.8". Una copia della approvazione dell'autorità competente con le condizioni di trasporto deve essere allegata alla lettera di vettura. 5.4.1.2.3.4. Quando è trasportato un campione di materia autoreattiva (cfr. 2.2.41.1.15) o di un perossido organico (cfr. 2.2.52.1.9), la seguente dicitura deve essere riportata nella lettera di vettura, per esempio: "TRASPORTO SECONDO 2.2.52.1.9". 5.4.1.2.3.5. Quando sono trasportate le materie autoreattive di tipo G [cfr. Manuale delle prove e dei criteri, parte II, 20.4.3. g)] la seguente dicitura deve essere riportata nella lettera di vettura: "MATERIA AUTOREATTIVA NON SOTTOPOSTA ALLA CLASSE 4.1". Quando sono trasportati i perossidi organici del tipo G [cfr. Manuale delle prove e dei criteri, parte II, 20.4.3. g)] la seguente dicitura deve essere riportata nella lettera di vettura: "MATERIA NON SOTTOPOSTA ALLA CLASSE 5.2". 5.4.1.2.4. Disposizioni particolari per la classe 6.2 a) Se si tratta di una materia infettante geneticamente modificata, si deve aggiungere "MICRORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICATO" nella lettera di vettura; b) Per i campioni di diagnostica che sono presentati al trasporto alle condizioni del 2.2.62.1.8, la designazione ufficiale di trasporto deve essere: "CAMPIONE DI DIAGNOSTICA, CONTENENTE ..." (deve essere indicata la materia infettante che ha determinato la classificazione). 5.4.1.2.5. Disposizioni particolari per la classe 7 5.4.1.2.5.1. Il mittente deve far figurare nella lettera di vettura d'ogni spedizione le seguenti informazioni, in quanto applicabili, nell'ordine indicato: a) Il n. ONU attribuito alla materia, preceduto dalle lettere "UN"; b) La designazione ufficiale di trasporto; c) Il numero indicante la classe, 7; d) Il nome o il simbolo di ogni radionuclide, o, per le miscele di radionuclidi, una descrizione generale appropriata o una lista dei nuclidi più restrittivi; e) La descrizione dello stato fisico e forma chimica della materia o l'indicazione che si tratta di un materiale radioattivo sotto forma speciale o di un materiale debolmente disperdibile. Per la forma chimica è sufficiente una descrizione chimica generica; f) L'attività massima del contenuto radioattivo durante il trasporto espressa in bequerels (Bq), con il prefisso SI appropriato (cfr. 1.2.2.1). Per i materiali fissili, la massa totale del materiale fissile in grammi (g), o in un multiplo appropriato del grammo, può essere indicata in luogo dell'attività; g) La categoria del collo, per esempio I-BIANCA, II-GIALLA, III-GIALLA; h) L'indice di trasporto (soltanto per le categorie II-GIALLA, III-GIALLA); i) Per le spedizioni di materiali fissili, diversi dalle spedizioni esenti secondo il 6.4.11.2, l'indice di sicurezza per la criticità; j) Il marchio di identificazione di ogni certificato di approvazione rilasciato da una autorità competente (materiale radioattivo sotto forma speciale, materiale radioattivo debolmente disperdibile, accordo speciale, modello di collo o spedizione) applicabile alla spedizione; k) Per le spedizioni di colli in un sovrimballaggio o in un contenitore: una dichiarazione dettagliata del contenuto di ogni collo all'interno del sovrimballaggio o del contenitore e, se del caso, di ogni sovrimballaggio o contenitore della spedizione. Se i colli devono essere tolti dal sovrimballaggio o dal contenitore in un punto di scarico intermedio, devono essere fornite lettere di vettura appropriate; l) Quando una spedizione deve essere spedita in uso esclusivo, la dicitura "SPEDIZIONE IN USO ESCLUSIVO"; m) Per le materie LSA-II e LSA-III, gli SCO-I e SCO-II, l'attività totale della spedizione espressa sotto forma di multiplo di A2. 5.4.1.2.5.2. Il mittente deve allegare alle lettere di vettura una dichiarazione concernente le misure da prendere, se del caso, da parte del trasportatore. La dichiarazione deve essere redatta nelle lingue giudicate necessarie dal trasportatore o dalle autorità competenti e deve includere almeno le seguenti informazioni: a) Le misure supplementari per il carico, lo stivaggio, il trasporto, la manipolazione e lo scarico del collo, del sovrimballaggio, del contenitore, comprese, se del caso, le disposizioni speciali da prendere in materia di stivaggio per assicurare una buona dissipazione del calore [cfr. la disposizione speciale CW33 (3.2) del 7.5.11] o una dichiarazione indicante che tali misure non sono necessarie; b) Le restrizioni concernenti il modo di trasporto o il carro ed eventualmente le istruzioni per l'itinerario da seguire; c) Le disposizioni da prendere in caso di emergenza, tenuto conto della natura della spedizione. 5.4.1.2.5.3. I certificati dell'autorità competente non devono necessariamente accompagnare la spedizione. Il mittente deve, tuttavia, essere pronto a renderli disponibili al o ai trasportatori prima del carico e dello scarico. 5.4.1.3. (riservato) 5.4.1.4. Forma e lingua da utilizzare 5.4.1.4.1. Le tariffe in vigore nella stazione di partenza determinano la lingua nella quale il mittente deve redigere le diciture nella lettera di vettura. In mancanza di tali disposizioni esse devono essere in una delle lingue ufficiali dello Stato di partenza e deve essere aggiunta una traduzione in francese o in tedesco, a meno che le diciture siano redatte in una di queste lingue. 5.4.1.4.2. Lettere di vettura distinte devono essere redatte per le spedizioni che non possono essere caricate in comune nello stesso carro o nello stesso contenitore a causa dei divieti che figurano al 7.5.2. Oltre la lettera di vettura, è raccomandato d'utilizzare, in caso di trasporto multimodale, un documento conforme all'esempio figurante al 5.4.4(29). 5.4.1.5. Merci non pericolose Quando le merci nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2 non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva perché sono considerate come non pericolose secondo la parte 2, il mittente può riportare nella lettera di vettura una dichiarazione a questo scopo, per esempio: "QUESTE MERCI NON SONO SOTTOPOSTE ALLA CLASSE." NOTA: Questa disposizione può essere utilizzata in particolare quando il mittente stima che, a causa della natura chimica delle merci trasportate (per esempio soluzioni o miscele) o poiché queste merci sono giudicate pericolose da altri regolamenti, la spedizione è suscettibile d'essere oggetto di un controllo durante il tragitto. 5.4.2. Certificato di carico di un contenitore Se il trasporto di merci pericolose in un grande contenitore precede un percorso marittimo, deve essere fornito con la lettera di vettura un certificato di carico conforme alla sezione 5.4.2 del Code IMDG(30)(31) Un unico documento può soddisfare le funzioni della lettera di vettura prescritta al 5.4.1 e del certificato di carico del contenitore di cui sopra; in caso contrario, questi documenti devono essere uniti gli uni agli altri. Se un unico documento deve soddisfare il ruolo di questi documenti, è sufficiente, per fare questo, inserire nella lettera di vettura una dichiarazione indicante che il carico del contenitore è stato effettuato conformemente ai regolamenti modali applicabili, con l'identificazione della persona responsabile del certificato di carico del contenitore. NOTA Il certificato di carico di un contenitore non è richiesto per le cisterne mobili, i contenitori cisterna, i CGEM. 5.4.3. (riservato) 5.4.4. Esempio di formulario-tipo per il trasporto multimodale di merci pericolose Esempio di formulario-tipo che può essere utilizzato ai fini della dichiarazione combinata delle merci pericolose e del certificato di carico in caso di trasporto multimodale di merci pericolose: >PIC FILE= "L_2004121IT.069001.TIF"> >PIC FILE= "L_2004121IT.069101.TIF"> CAPITOLO 5.5 Disposizioni speciali 5.5.1. Disposizioni speciali relative alla spedizione di materie infettanti 5.5.1.1. Salvo che una materia infettante non possa essere spedita in altro modo, gli animali viventi vertebrati o invertebrati non devono essere utilizzati per spedire una tale materia. Tali animali devono essere imballati, dichiarati, segnalati e trasportati secondo i pertinenti regolamenti per il trasporto d'animali(32). 5.5.1.2. L'operazione di trasporto di materie infettanti, esige uno stretto coordinamento tra il mittente, il trasportatore e il destinatario, al fine di garantire la sicurezza, la data di arrivo e il buono stato della spedizione. A tal fine si devono prendere le seguenti misure: a) Accordi preventivi tra il mittente, il trasportatore e il destinatario. La spedizione di materie infettanti non si può fare prima che siano stati presi accordi preventivi tra il mittente, il trasportatore e il destinatario, o prima che il destinatario abbia ottenuto dalle autorità competenti, da cui dipende la conferma, che le merci in questione possono essere importate legalmente e che non interverrà nessun ritardo nello svincolo della spedizione alla sua destinazione; b) Preparazione dei documenti di spedizione. Affinché il trasporto si possa effettuare senza ostacoli, è necessario preparare tutti i documenti di spedizione, compresa la lettera di vettura (cfr. capitolo 5.4), in stretta conformità con le regole da cui dipende l'accettazione delle merci da spedire; c) Inoltro. Il trasporto si deve fare per la via più rapida possibile. Se si impone un trasbordo, devono essere prese delle precauzioni affinché le materie in transito siano al centro di particolare attenzione, manovrate senza indugio e sorvegliate; d) Notifica preventiva, dal mittente al destinatario, di ogni informazione relativa al trasporto. Il mittente deve dare preventivamente al destinatario i dettagli necessari concernenti il trasporto, come: mezzi di trasporto, numero o numeri dei treni, numero della lettera di vettura e data e ora di arrivo previste al punto di destino, affinché la spedizione possa essere ricevuta senza ritardo. Per questa notifica deve essere utilizzato il mezzo più rapido possibile. 5.5.1.3. Gli animali morti di cui si sa o si ha una buona ragione di credere che contengano una materia infettante devono essere imballati, dichiarati, segnalati e trasportati secondo le condizioni(33) fissate dall'autorità competente dello Stato d'origine(34). 5.5.2. Disposizioni speciali relative ai carri e contenitori che hanno subito un trattamento di fumigazione 5.5.2.1. Le lettere di vettura associate ai carri e contenitori che hanno subito un trattamento di fumigazione devono indicare la data di fumigazione come pure il tipo e la quantità d'agenti fumiganti utilizzati. Inoltre, devono essere date istruzioni sul modo di eliminare i residui degli agenti fumiganti utilizzati. Inoltre, devono essere date istruzioni sul modo di eliminare i residui degli agenti fumiganti, compresi gli apparecchi di fumigazione utilizzati (se del caso). Queste indicazioni devono essere redatte in una lingua ufficiale del paese di partenza e inoltre, se questa lingua non è il francese, il tedesco, l'italiano o l'inglese, in francese, in tedesco, in italiano o in inglese, salvo che le tariffe internazionali o accordi conclusi tra le amministrazioni ferroviarie non impongano altrimenti. 5.5.2.2. Un segnale d'attenzione conforme alla figura qui in basso deve essere messo su ogni carro o contenitore che ha subito un trattamento di fumigazione in una posizione tale da poter essere facilmente visibile dalle persone che entano di entrare all'interno del carro o del contenitore. Le indicazioni sul segnale d'attenzione devono essere redatte nella lingua che il mittente considera appropriata. >PIC FILE= "L_2004121IT.069301.TIF"> Parte 6 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI IMBALLAGGI, DI GRANDI RECIPIENTI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA (GIR), DI GRANDI IMBALLAGGI, DI CISTERNE MOBILI, DI CISTERNE METALLICHE E DI CONTENITORI CISTERNA IN MATERIA PLASTICA RINFORZATA DI FIBRE CAPITOLO 6.1 Prescrizioni relative alla costruzione di imballaggi e alle prove che devono subire 6.1.1. Generalità 6.1.1.1. Le prescrizioni del presente capitolo non si applicano: a) ai colli contenenti materiali radioattivi della classe 7, salvo disposizioni contrarie (cfr. 4.1.9); b) ai colli contenenti materie infettanti della classe 6.2, salvo disposizioni contrarie (capitolo 6.3, Nota e istruzione d'imballaggio P621 del 4.1.4.1); c) ai recipienti contenenti gas della classe 2; d) ai colli la cui massa netta supera 400 kg; e) agli imballaggi aventi una capacità superiore a 450 litri. 6.1.1.2. Le prescrizioni enunciate al 6.1.4 sono basate sugli imballaggi attualmente utilizzati. Per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, è ammesso che si utilizzino imballaggi le cui specifiche differiscono da quelle definite al 6.1.4, a condizione che abbiano una uguale efficacia, che siano accettabili dall'autorità competente e che soddisfino le prove descritte al 6.1.1.3 e 6.1.5. Metodi di prova diversi da quelli descritti nel presente capitolo sono ammessi ove siano equivalenti e riconosciuti dall'autorità competente. 6.1.1.3. Ogni imballaggio destinato a contenere liquidi deve soddisfare un'appropriata prova di tenuta e deve poter subire il livello di prova indicato al 6.1.5.4.3: a) prima della sua prima utilizzazione per il trasporto; b) dopo la ricostruzione o il ricondizionamento, prima di essere riutilizzato per il trasporto. Per questa prova non è necessario che gli imballaggi siano muniti delle loro proprie chiusure. Il recipiente interno degli imballaggi compositi può essere provato senza l'imballaggio esterno, a condizione che ciò non alteri i risultati della prova. Questa prova non è necessaria per: - gli imballaggi interni degli imballaggi combinati; - i recipienti interni degli imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès) recanti la dicitura "RID/ADR" conformemente al 6.1.3.1 a) ii); - gli imballaggi metallici leggeri recanti la dicitura "RID/ADR" conformemente al 6.1.3.1 a) ii). 6.1.1.4. Gli imballaggi devono essere fabbricati e provati secondo un programma di garanzia di qualità, giudicato soddisfacente dall'autorità competente, in modo che ogni imballaggio fabbricato soddisfi le prescrizioni del presente capitolo. 6.1.2. Codice di identificazione del tipo d'imballaggio 6.1.2.1. Il codice è costituito: a) da una cifra araba indicante il genere di imballaggio: fusto, tanica, ecc., seguita b) da una o più lettere maiuscole in caratteri latini indicante il materiale: acciaio, legno, ecc., seguite se del caso c) da una cifra araba indicante la categoria dell'imballaggio per il genere al quale questo imballaggio appartiene. 6.1.2.2. Sugli imballaggi compositi, due lettere maiuscole in caratteri latini devono figurare una dopo l'altra nella seconda posizione del codice dell'imballaggio. La prima indica il materiale del recipiente interno e la seconda quello dell'imballaggio esterno. 6.1.2.3. Nel caso di imballaggi combinati e di imballaggi per materie infettanti marcati conformemente al 6.3.1.1, deve essere utilizzato solo il codice indicante l'imballaggio esterno. 6.1.2.4. Il codice dell'imballaggio può essere seguito dalla lettera "T", "V" o "W". La lettera "T" indica un imballaggio di soccorso conforme alle prescrizioni del 6.1.5.1.11. La lettera "V" indica un imballaggio speciale conforme alle prescrizioni del 6.1.5.1.7. La lettera "W" indica che l'imballaggio, benché sia dello stesso tipo di quello indicato dal codice, è stato fabbricato secondo una specifica differente da quella indicata al 6.1.4, ma è considerato come equivalente conformemente al 6.1.1.2. 6.1.2.5. Le seguenti cifre indicano il genere d'imballaggio: 1. Fusto 2. Barile di legno 3. Tanica 4. Cassa 5. Sacco 6. Imballaggio composito 7. (riservato) 0. Imballaggio metallico leggero. 6.1.2.6. Le seguenti lettere maiuscole indicano il materiale: A. Acciaio (comprende tutti i tipi e trattamenti superficiali) B. Alluminio C. Legno naturale D. Legno compensato F. Legno ricostituito G. Cartone H. Plastica L. Materia tessile M. Carta multifoglio N. Metallo (diverso dall'acciaio o dall'alluminio) P. Vetro, porcellana o grès. 6.1.2.7. La seguente Tabella indica i codici da utilizzare per indicare i tipi di imballaggio secondo il genere di imballaggio, il materiale utilizzato per la sua costruzione e la sua categoria; essa rinvia anche alle sottosezioni da consultare per le prescrizioni applicabili. >SPAZIO PER TABELLA> 6.1.3. Marcatura NOTA: 1. Il marchio sull'imballaggio indica che esso corrisponde ad un prototipo che ha superato le prove e che è conforme alle prescrizioni del presente capitolo, che trattano la fabbricazione, ma non l'utilizzazione dell'imballaggio. Il marchio, di per sé, non conferma dunque necessariamente che l'imballaggio possa essere utilizzato per qualunque materia: in linea generale, il tipo d'imballaggio (per es. fusto d'acciaio), la sua capacità e/o la sua massa massima, e le eventuali disposizioni speciali sono fissati per ogni materia nella Tabella A del capitolo 3.2. 2. Il marchio è destinato a facilitare il compito dei fabbricanti d'imballaggio, dei ricondizionatori, degli utilizzatori d'imballaggio, dei trasportatori e delle autorità regolatorie. Per l'utilizzazione di un nuovo imballaggio, il marchio originale è un mezzo per il suo o i suoi fabbricanti atto ad identificare il tipo ed indicare quali disposizioni di prova ha soddisfatto. 3. Il marchio non sempre fornisce dettagli completi, per esempio sui livelli di prova, e può essere necessario, per tener conto anche di questi aspetti, riferirsi ad un certificato di prova, ai processi-verbali o ad un registro degli imballaggi che hanno soddisfatto le prove. Per esempio, un imballaggio marcato X o Y può essere utilizzato per materie alle quali è attribuito un gruppo d'imballaggio corrispondente ad un grado di rischio inferiore; il valore massimo autorizzato della densità relativa(35), indicato nelle disposizioni relative alle prove per gli imballaggi al 6.1.5, essendo determinato tenendo conto del fattore 1,5 o 2,25 secondo il caso, vale a dire che un imballaggio del gruppo I provato per materie di densità relativa 1,2 potrebbe essere utilizzato come imballaggio del gruppo II per materie di densità relativa 1,8 o come imballaggio del gruppo III per materie di densità relativa 2,7, a condizione, beninteso, che soddisfi ancora tutti i criteri funzionali con la materia di densità relativa superiore. 6.1.3.1. Ogni imballaggio destinato ad essere utilizzato conformemente a questa direttiva deve portare dei marchi che siano durevoli, leggibili e situati in un luogo e di una dimensione tale, con riferimento all'imballaggio, da essere facilmente visibili. Per i colli aventi una massa lorda superiore a 30 kg, i marchi o una riproduzione di questi devono apparire sopra o su un lato dell'imballaggio. Le lettere, i numeri ed i simboli devono misurare almeno 12 mm di altezza; per gli imballaggi con capacità di 30 litri o 30 kg o meno devono misurare almeno 6 mm di altezza; per gli imballaggi con capacità di 5 litri o 5 kg o meno devono avere dimensioni appropriate. Il marchio deve mostrare: a) i) il simbolo ONU per gli imballaggi >PIC FILE= "L_2004121IT.069801.TIF"> Questo simbolo deve essere utilizzato soltanto per certificare che un imballaggio soddisfa le prescrizioni applicabili del presente capitolo. Per gli imballaggi di metallo marcati in rilievo, al posto del simbolo possono essere riportate le lettere maiuscole "UN"; oppure ii) il simbolo "RID/ADR" per gli imballaggi approvati, tanto per il trasporto ferroviario che stradale. Per gli imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès) e gli imballaggi metallici leggeri, che soddisfano le condizioni specificate [cfr. 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 e), 6.1.5.3.4 c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 e 6.1.5.6]; b) il codice di identificazione del tipo d'imballaggio conformemente al 6.1.2; c) un codice composto di due parti: i) una lettera indicante il o i gruppi d'imballaggio per il quale o per i quali il prototipo ha superato le prove: X per i gruppi d'imballaggio I, II e III; Y per i gruppi d'imballaggio II e III; Z per il gruppo d'imballaggio III soltanto; ii) per gli imballaggi senza imballaggio interno destinati a contenere liquidi, l'indicazione della densità relativa, arrotondata alla prima cifra decimale, per la quale il prototipo è stato approvato; questa indicazione può essere omessa se la densità non supera 1,2; per gli imballaggi destinati a contenere materie solide o imballaggi interni, l'indicazione della massa lorda massima in kg; per gli imballaggi metallici leggeri recanti il simbolo "RID/ADR" conformemente al 6.1.3.1 a) ii) destinati a contenere liquidi la cui viscosità a 23 °C è superiore a 200 mm2/s, l'indicazione della massa lorda massima in kg; d) la lettera "S" indicante che l'imballaggio è destinato al trasporto di materie solide o di imballaggi interni, oppure, per gli imballaggi (diversi dagli imballaggi combinati) destinati a contenere liquidi, l'indicazione della pressione di prova idraulica in kPa che l'imballaggio ha subito con successo, arrotondata alla decina più vicina; per gli imballaggi metallici leggeri recanti la dicitura "RID/ADR" conformemente al 6.1.3.1 a) ii) destinati a contenere liquidi la cui viscosità a 23 °C è superiore a 200 mm2/s, l'indicazione della lettera "S"; NOTA: Le prescrizioni di questa lettera d) non si applicano agli imballaggi destinati al trasporto di materie classificate ai nn. ONU 2814 e 2900 della classe 6.2. e) le ultime due cifre dell'anno di fabbricazione dell'imballaggio. Gli imballaggi tipo 1H e 3H devono portare anche l'iscrizione del mese di fabbricazione; quest'iscrizione può essere apposta sull'imballaggio in un posto differente dal resto della marcatura. A tal fine si può utilizzare il sistema seguente: >PIC FILE= "L_2004121IT.069802.TIF"> f) il nome dello Stato che autorizza l'attribuzione del marchio, indicato dalla sigla distintiva prevista per i veicoli nel traffico internazionale(36); g) il nome del fabbricante o un'altra identificazione dell'imballaggio secondo le prescrizioni dell'autorità competente. 6.1.3.2. Ogni imballaggio riutilizzabile, suscettibile di subire un trattamento di ricondizionamento che potrebbe cancellare la marcatura, deve recare i marchi indicati al 6.1.3.1 da a) ad e) apposti in forma permanente. Si intende per marchio apposto in forma permanente un marchio che possa resistere al trattamento di ricondizionamento (per esempio marchio apposto per imbutitura). Per gli imballaggi diversi dai fusti metallici di capacità superiore a 100 litri, questo marchio permanente può sostituire il marchio durevole prescritto al 6.1.3.1. 6.1.3.2.1. Oltre il marchio durevole prescritto al 6.1.3.1, ogni fusto metallico nuovo di capacità superiore a 100 litri deve recare i marchi indicati al 6.1.3.1 da a) ad e) sul fondo, con almeno l'indicazione dello spessore nominale del metallo della virola (in mm, arrotondati a 0,1 mm) apposto in forma permanente (per esempio per imbutitura). Se lo spessore nominale di almeno uno dei due fondi di un fusto metallico è inferiore a quello della virola, lo spessore nominale del coperchio, della virola e del fondo devono essere indicati in modo permanente (per esempio per imbutitura). Esempio: "1,0-1,2-1,0" o "0,9-1,0-1,0". Gli spessori nominali del metallo devono essere determinati secondo la norma ISO applicabile: per esempio la norma ISO 3574:1999 per l'acciaio. I marchi indicati al 6.1.3.1 f) e g) non devono essere apposti in forma permanente salvo nei casi previsti al 6.1.3.2.3. 6.1.3.2.2. Per i fusti metallici ricostruiti, senza modifica del tipo d'imballaggio né sostituzione o soppressione di elementi facenti parte integrante della struttura, la marcatura prescritta non deve obbligatoriamente essere permanente. Negli altri casi i fusti metallici ricostruiti devono portare i marchi definiti al 6.1.3.1 da a) ad e), in modo permanente (per esempio per imbutitura) sul coperchio o sulla virola. 6.1.3.2.3. I fusti metallici costruiti con materiali (come l'acciaio inossidabile) destinati ad una ripetuta riutilizzazione possono recare i marchi definiti al 6.1.3.1 f) e g) in modo permanente (per esempio per imbutitura). 6.1.3.2.4. La marcatura indicata al 6.1.3.1 è valida solo per un prototipo o per una sola serie di prototipi. Differenti trattamenti superficiali fanno parte del medesimo prototipo. Per "serie di prototipi", si intendono imballaggi della medesima struttura aventi pareti dello stesso spessore, fatti di uno stesso materiale e presentanti la stessa sezione, che si differenziano dal tipo approvato solo per altezze inferiori. Le chiusure dei recipienti devono essere identificabili come quelle menzionate nel processo-verbale di prova. 6.1.3.3. I marchi devono essere apposti nell'ordine degli alinea del 6.1.3.1 (per degli esempi d'iscrizioni, cfr. 6.1.3.7). Marchi addizionali eventualmente autorizzati da un'autorità competente devono rimanere distinti dai marchi prescritti al 6.1.3.1. 6.1.3.4. Dopo aver ricondizionato un imballaggio, il ricondizionatore deve apporre su di esso un marchio durevole comprendente, nel seguente ordine: h) il nome dello Stato nel quale è stato effettuato il ricondizionamento, indicato dalla sigla distintiva prevista per i veicoli nel traffico internazionale(37); i) il nome o il marchio approvato del ricondizionatore; j) l'anno di ricondizionamento, la lettera "R", e, per ogni imballaggio che ha superato la prova di tenuta prescritta al 6.1.1.3, la lettera addizionale "L". 6.1.3.5. Se, dopo un ricondizionamento, i marchi prescritti al 6.1.3.1 da a) a d) non appaiono più né sul coperchio né sulla virola di un fusto metallico, il ricondizionatore deve lui stesso applicarli in una forma durevole, seguiti dai marchi prescritti al 6.1.3.4 h), i) e j). Questi marchi non devono indicare caratteristiche funzionali superiori a quelle per le quali il prototipo originale è stato provato e marcato. 6.1.3.6. Gli imballaggi fabbricati con materia plastica riciclata, come definita al 1.2.1, devono recare l'indicazione "REC" apposta in prossimità del marchio definito al 6.1.3.1. 6.1.3.7. Esempi di marcatura per imballaggi NUOVI: >SPAZIO PER TABELLA> 6.1.3.8. Esempi di marcatura per imballaggi RICONDIZIONATI: >SPAZIO PER TABELLA> 6.1.3.9. Esempi di marcatura per imballaggi di SOCCORSO: >SPAZIO PER TABELLA> NOTA: I marchi, illustrati dagli esempi al 6.1.3.7, 6.1.3.8 e 6.1.3.9, possono essere apposti su una o più linee, a condizione che siano riportati nell'ordine voluto. 6.1.3.10. Certificazione Mediante l'apposizione della marcatura secondo 6.1.3.1, si certifica che gli imballaggi fabbricati in serie corrispondono al prototipo approvato e che sono soddisfatte le condizioni citate nell'approvazione. 6.1.4. Prescrizioni relative agli imballaggi 6.1.4.1. Fusti d'acciaio 1A1 con coperchio non amovibile 1A2 con coperchio amovibile 6.1.4.1.1. La virola e i fondi devono essere in lamiera di acciaio di un tipo appropriato e di uno spessore sufficiente tenuto conto della capacità del fusto e dell'uso al quale è destinato. 6.1.4.1.2. I giunti della virola dei fusti, destinati a contenere più di 40 litri di liquido, devono essere saldati. I giunti della virola dei fusti, destinati a contenere materie solide o al massimo 40 litri di liquido, devono essere aggraffati o saldati. 6.1.4.1.3. Gli orli devono essere aggraffati o saldati. Possono essere utilizzati collari di rinforzo separati. 6.1.4.1.4. In linea generale, la virola dei fusti, di capacità superiore a 60 litri, deve essere provvista di almeno due cerchi di rotolamento formati per espansione o di almeno due cerchi di rotolamento riportati. Se la virola è munita di cerchi di rotolamento riportati, essi devono essere fissati solidamente alla virola, in modo tale da non potersi spostare. Questi cerchi non devono essere saldati per punti. 6.1.4.1.5. Le aperture di riempimento, svuotamento e aerazione nella virola o nei fondi dei fusti con coperchio non amovibile (1A1) non devono avere un diametro superiore a 7 cm. I fusti muniti d'aperture più larghe sono considerati come appartenenti alla categoria con coperchio amovibile (1A2). Le chiusure delle aperture della virola e dei fondi dei fusti devono essere progettate e realizzate in modo da restare ben ferme e a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. I bocchelli delle chiusure possono essere serrati meccanicamente o saldati nella loro posizione. Le chiusure devono essere provviste di giunti o di altri elementi di tenuta, salvo che siano a tenuta per loro stessa progettazione. 6.1.4.1.6. I dispositivi di chiusura dei fusti con coperchio amovibile (1A2) devono essere progettati e realizzati in modo tale che essi rimangano ben serrati e che i fusti siano a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. I coperchi amovibili devono essere provvisti di giunti o di altri elementi di tenuta. 6.1.4.1.7. Se i materiali utilizzati per la virola, i fondi, le chiusure e gli accessori non sono compatibili con la materia da trasportare devono essere applicati rivestimenti o trattamenti interni di protezione. Questi rivestimenti o trattamenti interni devono conservare le loro proprietà protettrici nelle normali condizioni di trasporto. 6.1.4.1.8. Capacità massima dei fusti: 450 litri. 6.1.4.1.9. Massa netta massima: 400 kg. 6.1.4.2. Fusti d'alluminio 1B1 con coperchio non amovibile 1B2 con coperchio amovibile 6.1.4.2.1. La virola e i fondi devono essere d'alluminio con purezza almeno al 99 % o in lega d'alluminio. Il materiale deve essere di un tipo appropriato e di uno spessore sufficiente tenuto conto della capacità del fusto e dell'uso al quale è destinato. 6.1.4.2.2. Tutti i giunti devono essere saldati. I giunti degli orli, se ve ne sono, devono essere rinforzati da anelli di rinforzo separati. 6.1.4.2.3. In linea generale, la virola dei fusti, di capacità superiore a 60 litri, deve essere provvista di almeno due cerchi di rotolamento formati per espansione o di almeno due cerchi di rotolamento riportati. Se la virola è munita di cerchi di rotolamento riportati, essi devono essere fissati solidamente alla virola, in modo tale da non potersi spostare. Questi cerchi non devono essere saldati per punti. 6.1.4.2.4. Le aperture di riempimento, svuotamento e aerazione nella virola o nei fondi dei fusti con coperchio non amovibile (1B1) non devono avere un diametro superiore a 7 cm. I fusti muniti d'aperture più larghe sono considerati come appartenenti alla categoria con coperchio amovibile (1B2). Le chiusure delle aperture della virola e dei fondi dei fusti devono essere progettate e realizzate in modo da restare ben ferme e a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. I bocchelli delle chiusure devono essere fissati per saldatura e il cordone di saldatura deve formare un giunto a tenuta. Le chiusure devono essere provviste di giunti o di altri elementi di tenuta, salvo che siano a tenuta per loro stessa progettazione. 6.1.4.2.5. I dispositivi di chiusura dei fusti con coperchio amovibile (1B2) devono essere progettati e realizzati in modo tale che essi rimangano ben serrati e che i fusti siano a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. I coperchi amovibili devono essere provvisti di giunti o d'altri elementi di tenuta. 6.1.4.2.6. Capacità massima dei fusti: 450 litri. 6.1.4.2.7. Massa netta massima: 400 kg. 6.1.4.3. Fusti di metallo diverso dall'acciaio e dall'alluminio 1N1 con coperchio non amovibile 1N2 con coperchio amovibile 6.1.4.3.1. La virola e i fondi devono essere fatti di un metallo o di una lega metallica, diversi dall'acciaio e dall'alluminio. Il materiale deve essere di un tipo appropriato e di uno spessore sufficiente tenuto conto della capacità del fusto e dell'uso al quale è destinato. 6.1.4.3.2. I giunti degli orli, se ve ne sono, devono essere rinforzati da collari di rinforzo separati. Tutti i giunti, se ve ne sono, devono essere assemblati (saldati, brasati, ecc.) in conformità con le tecniche più recenti disponibili per il metallo o la lega metallica utilizzati. 6.1.4.3.3. In linea generale, la virola dei fusti, di capacità superiore a 60 litri, deve essere provvista di almeno due cerchi di rotolamento formati per espansione o di almeno due cerchi di rotolamento riportati. Se la virola è munita di cerchi di rotolamento riportati, essi devono essere fissati solidamente alla virola, in modo tale da non potersi spostare. Questi cerchi non devono essere saldati per punti. 6.1.4.3.4. Le aperture di riempimento, svuotamento e aerazione nella virola o nei fondi dei fusti con coperchio non amovibile (1N1) non devono avere un diametro superiore a 7 cm. I fusti muniti d'aperture più larghe sono considerati come appartenenti alla categoria con coperchio amovibile (1N2). Le chiusure delle aperture della virola e dei fondi dei fusti devono essere progettate e realizzate in modo da restare ben ferme e a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. I bocchelli delle chiusure devono essere assemblati (saldati, brasati, ecc.) in conformità con le tecniche più recenti disponibili per il metallo o la lega metallica utilizzati al fine di assicurare la tenuta del giunto. Le chiusure devono essere provviste di giunti o di altri elementi di tenuta, salvo che siano a tenuta per loro stessa progettazione. 6.1.4.3.5. I dispositivi di chiusura dei fusti con coperchio amovibile (1N2) devono essere progettati e realizzati in modo tale che essi rimangano ben serrati e che i fusti siano a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. I coperchi amovibili devono essere provvisti di giunti o d'altri elementi di tenuta. 6.1.4.3.6. Capacità massima dei fusti: 450 litri. 6.1.4.3.7. Massa netta massima: 400 kg. 6.1.4.4. Taniche d'acciaio o d'alluminio 3A1 acciaio, con coperchio non amovibile 3A2 acciaio, coperchio amovibile 3B1 alluminio, con coperchio non amovibile 3B2 alluminio, coperchio amovibile 6.1.4.4.1. La virola e i fondi devono essere in lamiera d'acciaio, o d'alluminio puro almeno al 99 % o in lega di alluminio. Il materiale deve essere di un tipo appropriato e di uno spessore sufficiente tenuto conto della capacità della tanica e dell'uso al quale è destinata. 6.1.4.4.2. Gli orli delle taniche d'acciaio devono essere aggraffati o saldati. I giunti della virola delle taniche d'acciaio destinate a contenere più di 40 litri di liquido, devono essere saldati. I giunti della virola delle taniche d'acciaio destinate a contenere 40 litri o meno devono essere aggraffati o saldati. Tutti i giunti delle taniche d'alluminio devono essere saldati. I giunti degli orli devono essere, se del caso, rinforzati da collari di rinforzo separati. 6.1.4.4.3. Le aperture delle taniche con coperchio non amovibile (3A1 e 3B1) non devono avere un diametro superiore a 7 cm. Le taniche aventi aperture più larghe sono considerate come appartenenti alla categoria con coperchio amovibile (3A2 e 3B2). Le chiusure devono essere progettate in modo da restare ben ferme e a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. Le chiusure devono essere provviste di giunti o di altri elementi di tenuta, salvo che siano a tenuta per loro stessa progettazione. 6.1.4.4.4. Se i materiali utilizzati per la virola, i fondi, le chiusure e gli accessori non sono essi stessi compatibili con la materia da trasportare, devono essere applicati rivestimenti o trattamenti interni di protezione. Questi rivestimenti o trattamenti interni devono conservare le loro proprietà protettrici nelle normali condizioni di trasporto. 6.1.4.4.5. Capacità massima delle taniche: 60 litri. 6.1.4.4.6. Massa netta massima: 120 kg. 6.1.4.5. Fusti di legno compensato 1D 6.1.4.5.1. Il legno utilizzato deve essere ben secco, commercialmente esente da umidità e privo di difetti di natura tale da pregiudicare l'attitudine del fusto per l'uso previsto. Se, per la fabbricazione dei fondi, è utilizzato un altro materiale, questi deve avere qualità equivalenti a quelle del legno compensato. 6.1.4.5.2. Il legno compensato utilizzato deve essere costituito da almeno due strati per la virola e almeno tre strati per i fondi; gli strati devono essere incrociati nel senso della venatura e solidamente incollati con una colla resistente all'acqua. 6.1.4.5.3. La virola del fusto, i fondi e i loro giunti devono essere progettati in funzione della capacità del fusto e dell'uso al quale è destinato. 6.1.4.5.4. Per evitare perdite di prodotti polverulenti, i coperchi devono essere foderati di carta kraft o di altro materiale equivalente che deve essere solidamente fissato al coperchio e fuoriuscire all'esterno per tutta la sua circonferenza. 6.1.4.5.5. Capacità massima dei fusti: 250 litri. 6.1.4.5.6. Massa netta massima: 400 kg. 6.1.4.6. Barili di legno 2C1 con foro 2C2 con coperchio amovibile 6.1.4.6.1. Il legno utilizzato deve essere di buona qualità, a fibre dritte, ben secco, esente da nodi e corteccia, da legno marcio e alburno e altri difetti di natura tale da pregiudicare l'efficienza del barile per l'uso previsto. 6.1.4.6.2. La virola e i fondi devono essere progettati in funzione della capacità del barile e dell'uso al quale è destinato. 6.1.4.6.3. Le doghe e i fondi devono essere segati o tagliati nel senso delle fibre in modo tale che nessun anello annuale sia superiore alla metà dello spessore della doga o del fondo. 6.1.4.6.4. I cerchi del barile devono essere d'acciaio o di ferro di buona qualità. Per i barili con coperchio amovibile (2C2), sono ammessi cerchi di legno duro appropriato. 6.1.4.6.5. Barili di legno 2C1: il diametro del foro non deve essere superiore alla metà della larghezza della doga nella quale è praticato. 6.1.4.6.6. Barili di legno 2C2: i fondi devono essere ben fissati agli sporti. 6.1.4.6.7. Capacità massima dei barili: 250 litri. 6.1.4.6.8. Massa netta massima: 400 kg. 6.1.4.7. Fusti di cartone 1G 6.1.4.7.1. La virola dei fusti deve essere costituita da fogli multipli di carta spessa o di cartone (non ondulato) solidamente incollati o laminati ed eventualmente ricoperti con uno o più strati di protezione di bitume, carta kraft paraffinata, fogli metallici, plastica, ecc. 6.1.4.7.2. I fondi devono essere di legno naturale, cartone, metallo, legno compensato, plastica o altri materiali appropriati e possono essere rivestiti con uno o più strati di protezione di bitume, carta kraft paraffinata, fogli metallici, plastica, ecc. 6.1.4.7.3. La virola del fusto, i fondi e i loro giunti devono essere progettati in funzione del contenuto del fusto e dell'uso al quale è destinato. 6.1.4.7.4. L'imballaggio, una volta assemblato deve essere sufficientemente resistente all'acqua in modo che non si verifichi lo scollamento degli strati nelle normali condizioni di trasporto. 6.1.4.7.5. Capacità massima dei fusti: 450 litri. 6.1.4.7.6. Massa netta massima: 400 kg. 6.1.4.8. Fusti e taniche di plastica 1H1 fusti con coperchio non amovibile 1H2 fusti con coperchio amovibile 3H1 taniche con coperchio non amovibile 3H2 taniche con coperchio amovibile 6.1.4.8.1. L'imballaggio deve essere fabbricato a partire da una plastica appropriata e deve presentare una resistenza sufficiente, tenuto conto della sua capacità e dell'uso al quale è destinato. Salvo che per i materiali plastici riciclati, definiti al 1.2.1, non si possono utilizzare materiali già usati ad esclusione dei ritagli, avanzi o materiali rimacinati provenienti dal medesimo procedimento di fabbricazione. L'imballaggio deve anche avere una resistenza appropriata all'invecchiamento e al degrado causati, sia dalla materia contenuta, sia dall'irraggiamento ultravioletto. L'eventuale permeabilità dell'imballaggio alla materia contenuta, e i materiali plastici riciclati utilizzate per produrre nuovi imballaggi, non devono in nessun caso costituire un pericolo nelle normali condizioni di trasporto. 6.1.4.8.2. Se è necessaria una protezione contro i raggi ultravioletti, essa deve essere realizzata per aggiunta di nerofumo o di altri pigmenti o inibitori appropriati. Questi additivi devono essere compatibili con il contenuto e devono conservare la loro efficacia durante tutta la durata in servizio dell'imballaggio. In caso di utilizzazione di nerofumo, pigmenti o inibitori differenti da quelli utilizzati per la fabbricazione del modello provato, non è obbligatorio ripetere le prove se il tenore di nerofumo non è superiore al 2 % in massa o se il tenore in pigmenti non supera il 3 % in massa; il tenore di inibitori contro i raggi ultravioletti non è limitato. 6.1.4.8.3. Gli additivi utilizzati per scopi diversi dalla protezione contro i raggi ultravioletti possono entrare nella composizione della plastica a condizione che non alterino le proprietà chimiche e fisiche del materiale dell'imballaggio. In tale caso non è obbligatorio procedere a nuove prove. 6.1.4.8.4. Lo spessore della parete deve essere, in ogni punto dell'imballaggio, appropriato alla sua capacità e all'uso al quale è destinato, tenuto conto delle sollecitazioni alle quali ogni punto è suscettibile di essere esposto. 6.1.4.8.5. Le aperture di riempimento, svuotamento e aerazione nella virola o nei fondi dei fusti con coperchio non amovibile (1H1) e delle taniche con coperchio non amovibile (3H1) non devono avere un diametro superiore a 7 cm. I fusti e le taniche muniti d'aperture più larghe sono considerati come appartenenti alla categoria con coperchio amovibile (1H2 e 3H2). Le chiusure delle aperture della virola e dei fondi dei fusti e delle taniche devono essere progettate e realizzate in modo da restare ben ferme e a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. Le chiusure devono essere provviste di giunti o di altri elementi di tenuta, salvo che siano a tenuta per loro stessa progettazione. 6.1.4.8.6. I dispositivi di chiusura dei fusti e delle taniche con coperchio amovibile (1H2 e 3H2) devono essere progettati e realizzati in modo tale che rimangano ben serrati e rimangano a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. Per tutti i coperchi amovibili devono essere utilizzati giunti di tenuta, a meno che il fusto o la tanica siano a tenuta per loro progettazione quando il coperchio amovibile è convenientemente fissato. 6.1.4.8.7. La permeabilità massima ammissibile per le materie liquide infiammabili non deve essere superiore a 0,008 g/l.h a 23 °C (cfr. 6.1.5.8). 6.1.4.8.8. Quando sono utilizzati materiali plastici riciclati per la fabbricazione di imballaggi nuovi, le proprietà specifiche del materiale riciclato devono essere garantite e attestate regolarmente secondo un programma di garanzia della qualità riconosciuto dalla autorità competente. Questo programma deve includere un resoconto della cernita preventiva effettuata e controlli atti a stabilire che ogni lotto di materia plastica riciclata abbia caratteristiche appropriate dell'indice di fluidità, della massa volumica e della resistenza alla trazione, corrispondenti a quelle del prototipo fabbricato a partire da questo materiale riciclato. Ciò comporta l'obbligo di informazioni sulla materia dell'imballaggio da cui proviene la materia plastica riciclata, come pure sui prodotti precedentemente contenuti in questi imballaggi, nel caso in cui tali prodotti fossero suscettibili di pregiudicare le prestazioni del nuovo imballaggio prodotto con questa materia. Inoltre, il programma di garanzia della qualità del fabbricante l'imballaggio in questione, prescritto al 6.1.1.4, deve comprendere l'esecuzione delle prove di resistenza meccanica sul prototipo secondo 6.1.5, eseguite sugli imballaggi fabbricati con ogni lotto di materia plastica riciclata. Durante queste prove, la resistenza all'impilamento può essere verificata mediante un'appropriata prova di compressione dinamica, in luogo della prova statica di messa sotto carico del 6.1.5.6. 6.1.4.8.9. Capacità massima dei fusti e delle taniche: 1H1, 1H2: 450 litri 3H1, 3H2: 60 litri. 6.1.4.8.10. Massa netta massima: 1H1, 1H2: 400 kg 3H1, 3H2: 120 kg. 6.1.4.9. Casse di legno naturale 4C1 ordinarie 4C2 a pannelli stagni alle polveri. 6.1.4.9.1. Il legno impiegato deve essere ben secco, commercialmente esente da umidità e privo di difetti suscettibili di ridurre sensibilmente la resistenza d'ogni elemento costitutivo della cassa. La resistenza del materiale utilizzato e il modo di costruzione devono essere in funzione del contenuto della cassa e dell'uso al quale è destinata. Il coperchio e il fondo possono essere di legno ricostituito resistente all'acqua, come un pannello duro, un pannello di truciolato o altro tipo appropriato. 6.1.4.9.2. I mezzi di fissaggio devono resistere alle vibrazioni subite nelle normali condizioni di trasporto. Deve essere evitata nella misura possibile la chiodatura delle estremità nel senso delle fibre del legno. Gli assemblaggi che rischiano di subire sforzi importanti devono essere realizzati mediante l'aiuto di chiodi ritorti, di punti con gambo inanellato o mezzi di fissaggio equivalenti. 6.1.4.9.3. Casse 4C2: Ogni elemento costitutivo della cassa deve essere di un sol pezzo o equivalente. Gli elementi sono considerati come equivalenti ad elementi di un sol pezzo quando sono assemblati per incollaggio secondo uno dei seguenti metodi: assemblaggio a coda di rondine, a scanalatura e linguetta, ad intaglio a metà legno o a giunti piatti con almeno due graffe ondulate di metallo per ogni giunto. 6.1.4.9.4. Massa netta massima: 400 kg. 6.1.4.10. Casse di legno compensato 4D 6.1.4.10.1. Il legno compensato utilizzato deve avere almeno tre strati. Deve essere ottenuto da fogli ben secchi ottenuti per taglio rotante, tranciati o segati, commercialmente esenti da umidità e da difetti tali da ridurre la resistenza della cassa. La resistenza del materiale utilizzato e il modo di costruzione devono essere in funzione del contenuto della cassa e dell'uso al quale è destinata. Tutti gli strati devono essere incollati mediante una colla resistente all'acqua. Con il legno compensato possono essere utilizzati, per la fabbricazione della cassa, altri materiali appropriati. I pannelli delle casse devono essere solidamente inchiodati o ancorati ai cantonali o alle estremità, oppure assemblati medianti altri dispositivi ugualmente appropriati. 6.1.4.10.2. Massa netta massima: 400 kg. 6.1.4.11. Casse di legno ricostituito 4F 6.1.4.11.1. Le pareti delle casse devono essere di legno ricostituito resistente all'acqua come pannelli duri, pannelli di truciolato o altri tipi appropriati. La resistenza del materiale utilizzato e il modo di costruzione devono essere in funzione del contenuto della cassa e dell'uso al quale è destinata. 6.1.4.11.2. Le altri parti delle casse possono essere costituite da altri materiali appropriati. 6.1.4.11.3. Le casse devono essere solidamente assemblate medianti mezzi appropriati. 6.1.4.11.4. Massa netta massima: 400 kg. 6.1.4.12. Casse di cartone 4G 6.1.4.12.1. Deve essere utilizzato un cartone compatto o un cartone ondulato a doppia faccia (a uno o più spessori), solido e di buona qualità, appropriato alla capacità delle casse e all'uso a cui le casse sono destinate. La resistenza all'acqua della superficie esterna deve essere tale che l'aumento di peso, misurato in una prova per la determinazione di assorbimento di acqua di una durata di 30 minuti secondo il metodo di Cobb, non sia superiore a 155 g/m2 (cfr. ISO 535:1991). Il cartone deve avere una sufficiente elasticità. Il cartone deve essere tagliato, piegato senza lacerazioni e cordonato in modo da potere essere assemblato senza fessurazioni, rotture superficiali o curvature anomale. Gli strati di cartone ondulato devono essere solidamente incollati agli fogli di copertura. 6.1.4.12.2. Le testate delle casse possono avere un telaio di legno o essere interamente di legno o d'altri materiali appropriati. Possono essere utilizzati come rinforzi tasselli di legno o di altri materiali appropriati. 6.1.4.12.3. I giunti d'assemblaggio del corpo delle casse devono essere eseguiti con nastro adesivo, con falde incollate o aggraffate mediante graffe metalliche. I giunti a falde devono avere un'appropriata copertura. 6.1.4.12.4. Quando la chiusura è effettuata mediante incollaggio o con nastro adesivo, la colla deve essere resistente all'acqua. 6.1.4.12.5. Le dimensioni della cassa devono essere adattate al contenuto. 6.1.4.12.6. Massa netta massima: 400 kg. 6.1.4.13. Casse di plastica 4H1 casse di plastica espansa 4H2 casse di plastica rigida 6.1.4.13.1. La cassa deve essere fabbricata con una plastica appropriata, e possedere una robustezza adeguata alla sua capacità ed all'uso cui essa è destinata. La cassa deve avere una resistenza sufficiente all'invecchiamento e alla degradazione causati sia dal contenuto che dai raggi ultravioletti. 6.1.4.13.2. Una cassa di plastica espansa (4H1) deve comprendere due parti di plastica espansa stampata, una parte inferiore avente degli alveoli per gli imballaggi interni, e una parte superiore che ricopra la parte inferiore e si incastri su di essa. La parte superiore e inferiore devono essere progettate in modo tale che gli imballaggi interni vi si adattino senza gioco. I tappi degli imballaggi interni non devono entrare in contatto con la superficie interna della parte superiore della cassa. 6.1.4.13.3. Per la spedizione, le casse di plastica espansa (4H1) devono essere chiuse con un nastro adesivo avente una resistenza alla trazione sufficiente per impedire che la cassa si apra. Il nastro adesivo deve resistere alle intemperie e l'adesivo deve essere compatibile con la plastica espansa della cassa. Possono essere utilizzati altri sistemi di chiusura, a condizione che siano almeno di pari efficacia. 6.1.4.13.4. Per le casse di plastica rigida (4H2), la protezione contro i raggi ultravioletti, se richiesta, deve essere ottenuta per aggiunta di nerofumo o altri pigmenti o inibitori appropriati. Questi additivi devono essere compatibili con il contenuto e mantenere la loro efficacia per tutta la durata di servizio della cassa. Se si fa uso di nerofumo, di pigmenti o inibitori differenti da quelli utilizzati per la fabbricazione del modello approvato, non è obbligatorio ripetere le prove se il tenore di nerofumo non è superiore al 2 % in massa o se il tenore di pigmento non supera il 3 % in massa; il tenore di inibitori contro i raggi ultravioletti non è limitato. 6.1.4.13.5. Additivi utilizzati per fini diversi dalla protezione dai raggi ultravioletti possono entrare nella composizione della plastica, a condizione che essi non alterino le proprietà fisiche e chimiche del materiale della cassa. In tali casi non è obbligatorio procedere a nuove prove. 6.1.4.13.6. Le casse di plastica rigida (4H2) devono avere dei dispositivi di chiusura fatti con un appropriato materiale, sufficientemente resistenti e progettati in modo tale che sia esclusa ogni apertura involontaria. 6.1.4.13.7. Quando sono utilizzati materiali plastici riciclati per la fabbricazione di imballaggi nuovi, le proprietà specifiche del materiale riciclato devono essere garantite e attestate regolarmente secondo un programma di garanzia della qualità riconosciuto dalla autorità competente. Questo programma deve includere un resoconto della cernita preventiva effettuata e controlli atti a stabilire che ogni lotto di materia plastica riciclata abbia le caratteristiche appropriate dell'indice di fluidità, della massa volumica e della resistenza alla trazione, corrispondenti a quelle del prototipo fabbricato a partire da questo materiale riciclato. Ciò comporta l'obbligo di informazioni sulla materia dell'imballaggio da cui proviene la materia plastica riciclata, come pure sui prodotti precedentemente contenuti in questi imballaggi, nel caso in cui tali prodotti fossero suscettibili di pregiudicare le prestazioni del nuovo imballaggio prodotto con questa materia. Inoltre, il programma di garanzia della qualità del fabbricante d'imballaggio in questione, prescritto al 6.1.1.4, deve comprendere l'esecuzione delle prove di resistenza meccanica sul prototipo secondo 6.1.5, eseguite sugli imballaggi fabbricati da ogni lotto di materia plastica riciclata. Durante queste prove, la resistenza all'impilamento può essere verificata mediante un'appropriata prova di compressione dinamica, invece della prova statica di messa sotto carico del 6.1.5.6. 6.1.4.13.8. Massa netta massima: 4H1: 60 kg 4H2: 400 kg 6.1.4.14. Casse d'acciaio o di alluminio 4A d'acciaio 4B d'alluminio. 6.1.4.14.1. La resistenza del metallo e la costruzione della cassa devono essere in funzione della sua capacità e dell'uso cui la cassa è destinata. 6.1.4.14.2. Le casse devono essere rivestite internamente con cartone o feltro d'imbottitura, secondo il caso, oppure essere provviste di una fodera interna di materiale appropriato. Se la fodera è metallica e a doppia aggraffatura, devono essere prese delle misure per impedire la penetrazione di materie, in particolare di materie esplosive, negli interstizi dei giunti. 6.1.4.14.3. Le chiusure possono essere d'ogni tipo appropriato; esse devono rimanere chiuse nelle normali condizioni di trasporto. 6.1.4.14.4. Massa netta massima: 400 kg. 6.1.4.15. Sacchi di materia tessile 5L1 senza fodera o rivestimento interno 5L2 stagni alle polveri 5L3 resistenti all'acqua 6.1.4.15.1. La materia tessile utilizzata deve essere di buona qualità. La resistenza del tessuto e la confezione del sacco devono essere in funzione della sua capacità e dell'uso al quale il sacco è destinato. 6.1.4.15.2. Sacchi stagni alle polveri (5L2): il sacco deve essere reso stagno alle polveri mediante, per esempio: a) carta incollata sulla superficie interna del sacco con un adesivo resistente all'acqua come il bitume; oppure b) una pellicola di plastica incollata sulla superficie interna del sacco; oppure c) una o più fodere interne di carta o di plastica. 6.1.4.15.3. Sacchi resistenti all'acqua (5L3): il sacco deve essere impermeabilizzato per impedire la penetrazione di umidità mediante, per esempio: a) fodere interne separate, di carta resistente all'acqua (per es. carta kraft paraffinata, carta bitumata o carta kraft rivestita di plastica); oppure b) una pellicola di plastica incollata sulla superficie interna del sacco; oppure c) una o più fodere interne di plastica. 6.1.4.15.4. Massa netta massima: 50 kg. 6.1.4.16. Sacchi in tessuto di plastica 5H1 senza fodera o rivestimento interno 5H2 stagni alle polveri 5H3 resistenti all'acqua. 6.1.4.16.1. I sacchi devono essere confezionati utilizzando strisce o monofili di una plastica appropriata, stirati per trazione. La resistenza del materiale utilizzato e la confezione del sacco devono essere in funzione della sua capacità e dell'uso al quale il sacco è destinato. 6.1.4.16.2. Se il tessuto utilizzato è piatto, i sacchi devono essere confezionati mediante cucitura o altro mezzo che assicuri la chiusura del fondo e di un lato. Se il tessuto è tubolare, il fondo del sacco deve essere chiuso mediante cucitura, tessitura o altro tipo di chiusura che offra una resistenza equivalente. 6.1.4.16.3. Sacchi stagni alle polveri (5H2): il sacco deve essere reso stagno alle polveri, mediante, per esempio: a) carta o pellicola di plastica incollata sulla superficie interna del sacco; oppure b) una o più fodere interne separate, di carta o di plastica. 6.1.4.16.4. Sacchi resistenti all'acqua (5H3): il sacco deve essere impermeabilizzato per impedire la penetrazione di umidità mediante, per esempio: a) fodere interne separate di carta resistente all'acqua (per es. carta kraft paraffinata, doppiamente bitumata o rivestita di plastica); oppure b) una pellicola di plastica incollata sulla superficie interna o esterna del sacco; oppure c) una o più fodere interne di plastica. 6.1.4.16.5. Massa netta massima: 50 kg. 6.1.4.17. Sacchi di pellicola di plastica 5H4 6.1.4.17.1. I sacchi devono essere fabbricati con una plastica appropriata. La resistenza del materiale utilizzato e la confezione del sacco devono essere in funzione della sua capacità e dell'uso al quale il sacco è destinato. I giunti e le chiusure devono resistere alle pressioni e agli urti che il sacco può subire durante le normali condizioni di trasporto. 6.1.4.17.2. Massa netta massima: 50 kg. 6.1.4.18. Sacchi di carta 5M1 multifoglio 5M2 multifoglio, resistenti all'acqua. 6.1.4.18.1. I sacchi devono essere fabbricati con almeno tre fogli di carta kraft appropriata o una carta equivalente. La resistenza della carta e la confezione dei sacchi devono essere in funzione della capacità del sacco e dell'uso al quale il sacco è destinato. I giunti e le chiusure devono essere resi stagni alle polveri. 6.1.4.18.2. Sacchi 5M2: al fine di impedire l'entrata d'umidità un sacco a quattro fogli o più deve essere impermeabilizzato mediante utilizzazione sia di un foglio resistente all'acqua per uno dei due fogli esterni, sia mediante uno strato resistente all'acqua, fatto di un materiale di protezione appropriato, tra i due fogli esterni; un sacco a tre fogli deve essere reso impermeabile mediante utilizzazione di un foglio resistente all'acqua come foglio esterno. Se vi è un rischio di reazione del contenuto con l'umidità o se il contenuto è imballato allo stato umido, un foglio o uno strato resistente all'acqua, per es. carta kraft doppiamente bitumata o rivestita di plastica, una pellicola di plastica coprente la superficie interna del sacco, o una o più fodere interne di plastica, devono essere posti a contatto con il contenuto. I giunti e le chiusure devono essere resi stagni all'acqua. 6.1.4.18.3. Massa netta massima: 50 kg. 6.1.4.19. Imballaggi compositi (plastica) >SPAZIO PER TABELLA> 6.1.4.19.1. Recipiente interno 6.1.4.19.1.1. Il recipiente interno di plastica deve soddisfare le prescrizioni del 6.1.4.8.1 e da 6.1.4.8.4 a 6.1.4.8.7. 6.1.4.19.1.2. Il recipiente interno di plastica si deve inserire senza gioco nell'imballaggio esterno, il quale non deve presentare asperità che possano causare abrasioni alla materia plastica. 6.1.4.19.1.3. Capacità massima del recipiente interno: 6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 250 litri 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 60 litri. 6.1.4.19.1.4. Massa netta massima: 6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 400 kg 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 75 kg. 6.1.4.19.2. Imballaggio esterno 6.1.4.19.2.1. Recipiente di plastica con un fusto esterno d'acciaio (6HA1) o d'alluminio (6HB1). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte, secondo il caso, al 6.1.4.1 o al 6.1.4.2. 6.1.4.19.2.2. Recipiente di plastica con una gabbia o cassa esterna d'acciaio (6HA2) o d'alluminio (6HB2). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.14. 6.1.4.19.2.3. Recipiente di plastica con una cassa esterna di legno naturale (6HC). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.9. 6.1.4.19.2.4. Recipiente di plastica con un fusto esterno di legno compensato (6HD1). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.5. 6.1.4.19.2.5. Recipiente di plastica con una cassa esterna di legno compensato (6HD2). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.10. 6.1.4.19.2.6. Recipiente di plastica con un fusto esterno di cartone (6HG1). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte da 6.1.4.7.1 a 6.1.4.7.4. 6.1.4.19.2.7. Recipiente di plastica con una cassa esterna di cartone (6HG2). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.12. 6.1.4.19.2.8. Recipiente di plastica con un fusto esterno di plastica (6HH1). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte da 6.1.4.8.1 a 6.1.4.8.6. 6.1.4.19.2.9. Recipiente di plastica con una cassa esterna di plastica rigida (comprese le materie plastiche ondulate) (6HH2). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.13.1 e da 6.1.4.13.4 a 6.1.4.13.6. 6.1.4.20. Imballaggi compositi (vetro, porcellana, grès) >SPAZIO PER TABELLA> 6.1.4.20.1. Recipiente interno 6.1.4.20.1.1. I recipienti devono essere di forma appropriata (cilindrica o piriforme), fabbricati a partire da un materiale di buona qualità, esente da difetti tali da indebolirne la resistenza. Le pareti devono essere in ogni punto sufficientemente spesse ed esenti da tensioni interne. 6.1.4.20.1.2. I recipienti devono essere chiusi mediante chiusure filettate di materia plastica, tappi di vetro rodato o altre chiusure di almeno pari efficacia. Tutte le parti delle chiusure suscettibili di entrare in contatto con il contenuto del recipiente devono essere resistenti alla sua azione. Si deve fare attenzione a che le chiusure siano montate in modo da essere stagne e che siano bloccate per evitare ogni allentamento durante il trasporto. Se sono necessarie chiusure munite di sfiato, queste devono essere conformi al 4.1.1.8. 6.1.4.20.1.3. I recipienti devono essere ben sistemati nell'imballaggio esterno mediante materiali ammortizzanti e/o assorbenti. 6.1.4.20.1.4. Capacità massima del recipiente: 60 litri. 6.1.4.20.1.5. Massa netta massima: 75 kg. 6.1.4.20.2. Imballaggio esterno 6.1.4.20.2.1. Recipiente con un fusto esterno d'acciaio (6PA1). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.1. Il coperchio amovibile necessario per tale tipo d'imballaggio può avere, tuttavia, la forma di un cappuccio. 6.1.4.20.2.2. Recipiente con una gabbia o cassa esterna d'acciaio (6PA2). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.14. Se i recipienti sono cilindrici e in posizione verticale, l'imballaggio esterno deve superarli in altezza, comprese le loro chiusure. Se la gabbia circonda un recipiente piriforme di cui ha preso la forma, l'imballaggio esterno deve essere munito di un coperchio di protezione (cappuccio). 6.1.4.20.2.3. Recipiente con un fusto esterno d'alluminio (6PB1). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.2. 6.1.4.20.2.4. Recipiente con una gabbia o cassa esterna di alluminio (6PB2). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.14. 6.1.4.20.2.5. Recipiente con una cassa esterna di legno naturale (6PC). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.9. 6.1.4.20.2.6. Recipiente con un fusto esterno di legno compensato (6PD1). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.5. 6.1.4.20.2.7. Recipiente con un paniere esterno intrecciato (6PD2). I panieri devono essere confezionati convenientemente con un materiale di buona qualità. Devono essere muniti di un coperchio di protezione (cappuccio) in modo tale da evitare danneggiamenti ai recipienti. 6.1.4.20.2.8. Recipiente con un fusto esterno di cartone (6PG1). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte da 6.1.4.7.1 a 6.1.4.7.4. 6.1.4.20.2.9. Recipiente con una cassa esterna di cartone (6PG2). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.12. 6.1.4.20.2.10. Recipiente con un imballaggio esterno di plastica espansa o di plastica rigida (6PH1 o 6PH2). I materiali di questi due imballaggi esterni devono soddisfare le prescrizioni del 6.1.4.13. L'imballaggio esterno di plastica rigida deve essere di polietilene ad alta densità o d'altra materia plastica comparabile. Il coperchio amovibile necessario per tale tipo d'imballaggio, tuttavia, può avere la forma di un cappuccio. 6.1.4.21. Imballaggi combinati Sono applicabili le prescrizioni pertinenti del 6.1.4 per gli imballaggi esterni da utilizzare. NOTA: Per gli imballaggi interni ed esterni da utilizzare, cfr. le istruzioni d'imballaggio applicabili al capitolo 4.1. 6.1.4.22. Imballaggi metallici leggeri 0A1 con coperchio non amovibile 0A2 con coperchio amovibile 6.1.4.22.1. La lamiera della virola e dei fondi deve essere di acciaio appropriato; il suo spessore deve essere funzione della capacità degli imballaggi e dell'uso al quale sono destinati. 6.1.4.22.2. I giunti devono essere saldati, assemblati almeno per doppia aggraffatura o realizzati con un procedimento che garantisca una resistenza e una tenuta analoga. 6.1.4.22.3. I rivestimenti interni, come rivestimenti galvanici, stagnati, verniciati, ecc. devono essere resistenti ed aderire in ogni punto all'acciaio, comprese le chiusure. 6.1.4.22.4. Le aperture di riempimento, svuotamento e aerazione nella virola o nei fondi degli imballaggi con coperchio non amovibile (0A1) non devono avere un diametro superiore a 7 cm. Gli imballaggi muniti d'aperture più larghe sono considerati come appartenenti alla categoria con coperchio amovibile (0A2). 6.1.4.22.5. Le chiusure degli imballaggi con coperchio non amovibile (0A1) devono essere di tipo filettato, oppure devono potere essere assicurate da un dispositivo filettato o d'altro tipo di almeno pari efficacia. I dispositivi di chiusura, degli imballaggi con coperchio amovibile (0A2), devono essere progettati e realizzati in modo che essi rimangano ben chiusi e che gli imballaggi rimangano a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. 6.1.4.22.6. Capacità massima degli imballaggi: 40 litri. 6.1.4.22.7. Massa netta massima: 50 kg. 6.1.5. Prescrizioni relative alle prove per gli imballaggi 6.1.5.1. Esecuzione e ripetizione delle prove 6.1.5.1.1. Il prototipo di ogni imballaggio deve essere sottoposto alle prove indicate al 6.1.5 secondo le modalità stabilite ed approvate dall'autorità competente. 6.1.5.1.2. Prima che un imballaggio sia utilizzato, il prototipo di questo imballaggio deve aver superato le prove. Il prototipo comprende la progettazione, le dimensioni, il materiale utilizzato e gli spessori, le procedure di costruzione, la sistemazione, e può anche includere differenti trattamenti superficiali. Esso comprende ugualmente imballaggi che si differenziano dal prototipo solo per la ridotta altezza nominale. 6.1.5.1.3. Le prove devono essere ripetute su dei campioni di produzione ad intervalli stabiliti dall'autorità competente. Quando tali prove sono eseguite su imballaggi di carta o di cartone, una preparazione che tenga conto delle condizioni ambientali è considerata equivalente a quella rispondente alle prescrizioni del 6.1.5.2.3. 6.1.5.1.4. Le prove devono anche essere ripetute dopo ogni modifica che interessi la progettazione, il materiale o il modo di costruzione dell'imballaggio. 6.1.5.1.5. L'autorità competente può permettere l'effettuazione di prove selettive d'imballaggi che si differenziano solo per elementi di minore importanza da un prototipo già provato: imballaggi contenenti imballaggi interni di volume più piccolo o di massa netta inferiore, o ancora, per esempio, imballaggi come fusti, sacchi e casse aventi una o più dimensioni esterne leggermente ridotte. 6.1.5.1.6. Se un imballaggio esterno di un imballaggio combinato è stato provato con successo con differenti tipi di imballaggi interni, imballaggi diversi scelti fra questi possono essere contenuti in tale imballaggio esterno. Inoltre, nella misura in cui sia conservato un livello di prestazione equivalente, sono autorizzate le seguenti modifiche degli imballaggi interni senza che sia necessario sottomettere il collo ad altre prove: a) Possono essere utilizzati imballaggi interni di dimensioni equivalenti o inferiori a condizione che: i) gli imballaggi interni siano di progettazione analoga a quella degli imballaggi interni provati (per es., forma - rotonda, rettangolare, ecc.); ii) il materiale di costruzione degli imballaggi interni (vetro, plastica, metallo, ecc.) offra una resistenza alle forze di impatto e di impilamento uguale o superiore a quella dell'imballaggio interno provato inizialmente; iii) gli imballaggi interni abbiano aperture identiche o più piccole e le chiusure siano di progettazione analoga (per es. cappuccio avvitato, coperchio incastrato, ecc.); iv) sia utilizzato un materiale di imbottitura supplementare in quantità sufficiente per riempire gli spazi vuoti e impedire ogni movimento apprezzabile degli imballaggi interni; e v) gli imballaggi interni abbiano la stessa orientazione nell'imballaggio esterno come nel collo provato; b) Si può utilizzare un numero minore di imballaggi interni provati o di altri tipi di imballaggi interni definiti in a) qui sopra, a condizione che sia aggiunta una imbottitura sufficiente per riempire gli spazi vuoti e impedire ogni movimento apprezzabile degli imballaggi interni. 6.1.5.1.7. Oggetti o imballaggi interni di qualsiasi tipo per le materie solide o liquide, possono essere raggruppati e trasportati senza essere sottoposti a prove in imballaggi esterni, alle seguenti condizioni: a) l'imballaggio esterno deve essere stato provato con successo conformemente al 6.1.5.3, con imballaggi interni fragili (per esempio di vetro), contenenti materie liquide, utilizzando una altezza di caduta corrispondente al gruppo di imballaggio I; b) la massa lorda totale dell'insieme degli imballaggi interni non deve essere superiore alla metà della massa lorda degli imballaggi interni utilizzati per la prova di caduta di cui ad a) qui sopra; c) lo spessore del materiale di imbottitura tra gli imballaggi interni e tra questi ultimi e l'esterno dell'imballaggio non deve essere ridotto ad un valore inferiore allo spessore corrispondente nell'imballaggio inizialmente provato; quando è stato utilizzato per la prova iniziale un imballaggio interno unico, lo spessore della imbottitura tra gli imballaggi interni non deve essere inferiore allo spessore della imbottitura tra l'esterno dell'imballaggio e l'imballaggio interno nella prova iniziale. Quando si utilizzino un minor numero di imballaggi interni o più piccoli (comparati con gli imballaggi interni utilizzati per la prova di caduta), si deve aggiungere sufficiente materiale d'imbottitura per riempire gli spazi vuoti; d) l'imballaggio esterno deve avere superato la prova di impilamento di cui al 6.1.5.6, a vuoto. La massa totale di colli identici deve essere funzione della massa totale degli imballaggi interni utilizzati per la prova di caduta di cui ad a) qui sopra; e) gli imballaggi interni contenenti materie liquide devono essere completamente circondati da una quantità di materiale assorbente sufficiente per assorbire la totalità del liquido contenuto negli imballaggi interni; f) quando l'imballaggio esterno non è stagno ai liquidi o alle polveri, secondo che sia destinato a contenere imballaggi interni per materie liquide o solide, deve essere fornito di un mezzo per trattenere il contenuto liquido o solido in caso di perdita, sotto forma di un rivestimento stagno, sacco di materia plastica o altro mezzo efficace. Per gli imballaggi contenenti liquidi, il materiale assorbente prescritto ad e) qui sopra, deve essere sistemato all'interno del mezzo utilizzato per trattenere il contenuto liquido; g) gli imballaggi devono recare marchi conformi alle prescrizioni del 6.1.3, i quali attestino che essi hanno subito le prove funzionali del gruppo di imballaggio I per gli imballaggi combinati. La massa lorda massima indicata in chilogrammi deve corrispondere alla somma della massa dell'imballaggio esterno e della metà della massa del o degli imballaggi interni utilizzati nella prova di caduta di cui ad a) qui sopra. Il marchio dell'imballaggio deve contenere una lettera "V" come indicato al 6.1.2.4. 6.1.5.1.8. L'autorità competente può, in qualsiasi momento, richiedere la dimostrazione, mediante l'esecuzione delle prove indicate nel presente capitolo, che gli imballaggi fabbricati in serie soddisfino le prove subite dal prototipo. Ai fini delle verifiche, devono essere conservati i processi-verbali delle prove. 6.1.5.1.9. Se per ragioni di sicurezza è necessario un trattamento o rivestimento interno, questo deve conservare le sue caratteristiche di protezione anche dopo le prove. 6.1.5.1.10. A condizione che la validità dei risultati di prova non sia influenzata e con l'accordo dell'autorità competente, possono essere eseguite più prove sullo stesso campione. 6.1.5.1.11. Imballaggi di soccorso Gli imballaggi di soccorso (cfr. 1.2.1) devono essere provati e marcati conformemente alle prescrizioni applicabili agli imballaggi del gruppo d'imballaggio II destinati al trasporto di materie solide o di imballaggi interni, tuttavia: a) La materia utilizzata per eseguire le prove deve essere l'acqua, e gli imballaggi devono essere riempiti almeno al 98 % della massima capacità. Possono essere aggiunti per esempio dei sacchi di graniglia di piombo per ottenere la massa totale dei colli richiesta, a condizione che questi sacchi siano sistemati in modo tale da non alterare i risultati delle prove. Per la esecuzione della prova di caduta, l'altezza di caduta può essere variata conformemente al 6.1.5.3.4 b); b) Gli imballaggi devono inoltre essere stati sottoposti con successo alla prova di tenuta a 30 kPa e i risultati di questa prova devono essere riportati nel processo-verbale di prova di cui al 6.1.5.9; e c) Gli imballaggi devono riportare il marchio "T" come indicato al 6.1.2.4. 6.1.5.2. Preparazione degli imballaggi per le prove 6.1.5.2.1. Le prove devono essere effettuate sugli imballaggi pronti per il trasporto, compresi, per quanto concerne gli imballaggi combinati, gli imballaggi interni utilizzati. I recipienti o imballaggi interni o singoli devono essere riempiti almeno al 98 % del loro contenuto massimo per i liquidi, e al 95 % per i solidi. Per gli imballaggi combinati nei quali l'imballaggio interno è destinato a contenere materie liquide o solide, sono richieste prove distinte per il contenuto solido e per il contenuto liquido. Le materie od oggetti negli imballaggi da trasportare possono essere sostituiti con altre materie o oggetti, a meno che la loro natura non alteri i risultati delle prove. Per le materie solide, l'eventuale altra materia utilizzata deve avere le stesse caratteristiche fisiche (massa, granulometria, ecc.) della materia da trasportare. È permesso utilizzare carichi addizionali, come sacchi di graniglia di piombo, per ottenere la massa totale richiesta del collo, a condizione che siano sistemati in modo tale da non alterare i risultati delle prove. 6.1.5.2.2. Per le prove di caduta concernenti i liquidi, l'eventuale altra materia utilizzata deve avere una densità relativa ed una viscosità analoga a quella della materia da trasportare. L'acqua può ugualmente essere utilizzata per tali prove di caduta nelle condizioni fissate al 6.1.5.3.4. 6.1.5.2.3. Gli imballaggi di carta o cartone devono essere condizionati, almeno per 24 ore, in un'atmosfera con umidità relativa e temperatura controllate. Si può scegliere fra tre opzioni possibili. L'atmosfera ritenuta preferibile per tale condizionamento è di 23 °C ± 2 °C per la temperatura e 50 % ± 2 % per l'umidità relativa; le altre due opzioni sono rispettivamente 20 °C ± 2 °C e 65 % ± 2 %, e 27 °C ± 2 °C e 65 % ± 2 %. NOTA: I valori medi devono cadere all'interno di tali limiti. Fluttuazioni di breve durata e limitazioni concernenti le misure possono causare variazioni di misura fino al massimo del ± 5 % per l'umidità relativa senza che questo abbia un'incidenza significativa sulla riproducibilità dei risultati delle prove. 6.1.5.2.4. I barili di legno naturale con foro devono essere mantenuti pieni d'acqua per almeno 24 ore prima delle prove. 6.1.5.2.5. I fusti e le taniche di plastica conformi al 6.1.4.8 e gli imballaggi compositi (plastica) conformi al 6.1.4.19 devono, per dimostrare la loro sufficiente compatibilità chimica con le materie liquide, essere stoccati, a temperatura ambiente, per un periodo di 6 mesi, durante il quale i campioni di prova devono essere mantenuti pieni delle merci da trasportare. Durante le prime e le ultime 24 ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con le chiusure verso il basso. Tuttavia, i recipienti muniti di sfiato dovranno essere sottoposti alla precedente condizione, per 5 minuti. Dopo tale stoccaggio, i campioni di prova devono subire le prove previste da 6.1.5.3 a 6.1.5.6. Per i recipienti interni degli imballaggi compositi (plastica), non è necessario effettuare la prova di sufficiente compatibilità chimica, quando è noto che le proprietà di resistenza della plastica non vengono modificate sensibilmente per azione della materia di riempimento. Per modifica sensibile delle proprietà di resistenza si intende: a) una netta fragilizzazione; oppure b) una considerevole diminuzione dell'elasticità a meno che questa diminuzione non sia collegata ad un aumento almeno proporzionale dell'allungamento sotto sforzo. Se il comportamento della materia plastica è stato valutato mediante altri metodi, non è necessario procedere alla prova di compatibilità sopra indicata. Questi metodi devono essere almeno equivalenti alla prova di compatibilità ed essere riconosciuti dall'autorità competente. NOTA: Per i fusti e le taniche di plastica e per gli imballaggi compositi (plastica) di polietilene ad alto o medio peso molecolare, cfr. anche 6.1.5.2.6. 6.1.5.2.6. Per i fusti e le taniche, definiti al 6.1.4.8 e, se necessario, per gli imballaggi compositi definiti al 6.1.4.19, di polietilene ad alto peso molecolare, rispondenti alle seguenti specifiche: - densità relativa a 23 °C, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100 °C: >= 0,940 secondo la norma ISO 1183; - indice di fluidità a caldo a 190 °C/21,6 kg di carico: <= 12 g/10 min, secondo la norma ISO 1133; per le taniche, definite al 6.1.4.8 dei gruppi d'imballaggio II e III e, se necessario, per gli imballaggi compositi definiti al 6.1.4.19 in polietilene a medio peso molecolare, rispondenti alle seguenti specifiche: - densità relativa a 23 °C, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100 °C: >= 0,940 secondo la norma ISO 1183; - indice di fluidità a caldo a 190 °C/2,16 kg di carico: <= 0,5 g/10 min e >= 0,1 g/10 min secondo la norma ISO 1133; - indice di fluidità a caldo a 190 °C/5 kg di carico: <= 3 g/10 min e >= 0,5 g/10 min secondo la norma ISO 1133; la compatibilità chimica con le materie liquide enumerate al 6.1.6.2 può essere dimostrata nel seguente modo con i liquidi standard (cfr. 6.1.6.1). La compatibilità chimica di tali imballaggi può essere dimostrata mediante uno stoccaggio di 3 settimane a 40 °C con il liquido standard appropriato; quando tale liquido standard è l'acqua, la prova di compatibilità chimica non è necessaria. Durante le prime e le ultime 24 ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con le aperture orientate verso il basso. Tuttavia, gli imballaggi dovranno essere sottoposti alla precedente condizione per 5 minuti. Dopo lo stoccaggio, i campioni di prova devono subire le prove previste da 6.1.5.3 a 6.1.5.6. Quando un prototipo d'imballaggio ha superato le prove d'approvazione con un liquido standard, le materie di riempimento assimilate enumerate al 6.1.6.2 possono essere ammesse al trasporto, senza altre prove, alle seguenti condizioni: - le densità relative delle materie di riempimento non devono essere superiori a quella utilizzata per determinare l'altezza di caduta per la prova di caduta e la massa per la prova di impilamento; - le tensioni di vapore delle materie di riempimento a 50 °C o a 55 °C non devono essere superiori a quella utilizzata per determinare la pressione per la prova di pressione interna. Per l'idroperossido di ter-butile con un tenore in perossido superiore al 40 %, come pure per l'acido perossiacetico della classe 5.2, la prova di compatibilità non deve essere effettuata con liquidi standard. Per queste materie, la compatibilità chimica dei campioni di prova deve essere dimostrata mediante uno stoccaggio di sei mesi a temperatura ambiente con le merci che sono destinati a trasportare. La procedura indicata in questo paragrafo si applica ugualmente agli imballaggi in polietilene ad alta densità, ad alto o medio peso molecolare, la cui superficie interna sia fluorurata. 6.1.5.2.7. Quando i fusti e le taniche definiti al 6.1.4.8 e, se necessario, gli imballaggi compositi definiti al 6.1.4.19, di polietilene ad alto o medio peso molecolare, hanno superato la prova definita al 6.1.5.2.6, possono essere autorizzate materie di riempimento diverse da quelle riportate al 6.1.6.2. Questa autorizzazione deve essere fornita dopo prove di laboratorio, le quali devono dimostrare che l'effetto di tali materie di riempimento sui provini è inferiore a quello dei liquidi standard. I meccanismi di deteriorazione di cui si deve tenere conto sono i seguenti: rammollimento per gonfiamento, fessurazione sotto sforzo e reazione di degradamento molecolare. Sono applicabili, per quanto concerne le densità relative e le pressioni di vapore le stesse condizioni di cui al 6.1.5.2.6. 6.1.5.2.8. Nel caso di imballaggi combinati, non è necessario effettuare la prova di compatibilità chimica, quando sia noto che le proprietà di resistenza della plastica non si modificano sensibilmente sotto l'azione della materia di riempimento. Per modifica sensibile delle proprietà di resistenza si intende: a) una netta fragilizzazione; oppure b) una considerevole diminuzione dell'elasticità a meno che questa diminuzione non sia legata ad un aumento almeno proporzionale dell'allungamento sotto sforzo. 6.1.5.3. Prova di caduta(38) 6.1.5.3.1. Numero di campioni (per prototipo e per fabbricante) e orientazione del campione per la prova di caduta. Per le prove, ad esclusione di quelle di caduta di piatto, il baricentro si deve trovare sulla verticale del punto di impatto. Nel caso siano possibili più orientamenti per una data prova di caduta, dovrà essere scelto l'orientamento che produce il maggior rischio di rottura dell'imballaggio. >SPAZIO PER TABELLA> 6.1.5.3.2. Preparazione particolare dei campioni di prova per la prova di caduta: Nel caso degli imballaggi qui di seguito enumerati, il campione e il suo contenuto devono essere condizionati ad una temperatura uguale o inferiore a - 18 °C: a) fusti di plastica (cfr. 6.1.4.8); b) taniche di plastica (cfr. 6.1.4.8); c) casse di plastica diverse dalle casse di plastica espansa (cfr. 6.1.4.13); d) imballaggi compositi (plastica) (cfr. 6.1.4.19); e e) imballaggi combinati con imballaggi interni di plastica diversi dai sacchi di plastica destinati a contenere materie solidi o oggetti. Quando i campioni di prova sono condizionati in questo modo, non è necessario eseguire il condizionamento prescritto al 6.1.5.2.3. I liquidi utilizzati per la prova devono essere mantenuti allo stato liquido, se necessario, con addizione di antigelo. 6.1.5.3.3. Area d'impatto L'area d'impatto deve essere una superficie rigida, non elastica, piana e orizzontale. 6.1.5.3.4. Altezza di caduta Per le materie solide e i liquidi, se la prova è effettuata con il solido o il liquido da trasportare o con un'altra materia avente essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche: >SPAZIO PER TABELLA> Per le materie liquide, se la prova è effettuata con acqua: a) se la materia da trasportare ha una densità relativa non superiore a 1,2: >SPAZIO PER TABELLA> b) se la materia da trasportare ha una densità relativa superiore a 1,2, l'altezza di caduta deve essere calcolata sulla base della densità relativa (d) della materia da trasportare, arrotondata alla prima cifra decimale superiore, nel seguente modo: >SPAZIO PER TABELLA> c) per gli imballaggi metallici leggeri recanti il marchio "RID/ADR" conformemente al 6.1.3.1 a) ii) destinati al trasporto di materie la cui viscosità a 23 °C è superiore a 200 mm2/s (corrispondente ad un tempo di scolamento di 30 secondi con un vaso ISO con un foro di 6 mm di diametro, secondo la norma ISO 2431:1993) i) la cui densità relativa (d) non è superiore a 1,2: >SPAZIO PER TABELLA> ii) per le materie da trasportare la cui densità relativa (d) è superiore a 1,2, l'altezza di caduta deve essere calcolata in funzione della densità relativa (d) della materia da trasportare, arrotondata alla prima cifra decimale superiore, nel seguente modo: >SPAZIO PER TABELLA> 6.1.5.3.5. Criteri d'accettazione 6.1.5.3.5.1. Ogni imballaggio contenente un liquido deve essere a tenuta una volta che si sia ristabilito l'equilibrio tra la pressione interna e la pressione esterna; tuttavia, per gli imballaggi interni degli imballaggi combinati e per i recipienti interni degli imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès) recanti il marchio "RID/ADR" conformemente al 6.1.3.1 a) ii), non è necessario che le due pressioni siano uguali. 6.1.5.3.5.2. Se un imballaggio per materie solide è stato sottoposto ad una prova di caduta urtando l'area di impatto sulla faccia superiore, si considera che il campione abbia superato la prova se il contenuto rimane interamente trattenuto da un imballaggio o recipiente interno (per esempio sacco di plastica), anche se la chiusura del coperchio non è più stagna alle polveri. 6.1.5.3.5.3. L'imballaggio o l'imballaggio esterno di un imballaggio composito o di un imballaggio combinato non deve presentare deteriorazioni che possano compromettere la sicurezza durante il trasporto. Non si deve avere alcuna perdita della materia contenuta nel recipiente interno o nel o negli imballaggi interni 6.1.5.3.5.4. Nessuna deteriorazione che possa compromettere la sicurezza durante il trasporto, deve essere presente sul foglio esterno di un sacco o su un imballaggio esterno. 6.1.5.3.5.5. Una lievissima perdita dalla o dalle chiusure dovuta all'urto non deve essere considerata come una carenza dell'imballaggio, a condizione che non si verifichino altre perdite. 6.1.5.3.5.6. Non è ammessa alcuna rottura negli imballaggi per merci della classe 1 la quale consenta a materie o oggetti esplosivi liberi di sfuggire dall'imballaggio esterno. 6.1.5.4. Prova di tenuta La prova di tenuta deve essere effettuata su tutti i prototipi di imballaggi progettati per contenere materie liquide; tuttavia, tale prova non è necessaria per: - gli imballaggi interni degli imballaggi combinati; - i recipienti interni degli imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès) recanti il marchio "RID/ADR" conformemente al 6.1.3.1 a) ii); - gli imballaggi metallici leggeri recanti il marchio "RID/ADR" conformemente al 6.1.3.1 a) ii) destinati a contenere materie la cui viscosità a 23 °C è superiore a 200 mm2/s. 6.1.5.4.1. Numero di campioni: tre campioni per prototipo e per fabbricante. 6.1.5.4.2. Preparazione particolare dei campioni per la prova: se le chiusure sono munite di sfiato, esse devono essere sostituite con chiusure simili senza sfiato, oppure lo sfiato deve essere bloccato. 6.1.5.4.3. Metodo e pressione di prova da applicare: gli imballaggi, comprese le loro chiusure, devono essere mantenuti sott'acqua per cinque minuti mentre sono sottoposti ad una pressione interna d'aria; le modalità usate per mantenere gli imballaggi sott'acqua non devono falsare il risultato della prova. La pressione d'aria (manometrica) applicata deve essere: >SPAZIO PER TABELLA> Altri metodi almeno di pari efficacia possono essere utilizzati. 6.1.5.4.4. Criterio d'accettazione Nessuna perdita deve essere osservata. 6.1.5.5. Prova di pressione interna (idraulica) 6.1.5.5.1. Imballaggi da sottoporre alle prove La prova di pressione idraulica interna deve essere effettuata su tutti i prototipi d'imballaggio di metallo, o di plastica e su tutti gli imballaggi compositi destinati a contenere materie liquide; tuttavia, questa prova non è necessaria per: - gli imballaggi interni degli imballaggi combinati; - i recipienti interni degli imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès) recanti il marchio "RID/ADR" conformemente al 6.1.3.1 a) ii); - gli imballaggi metallici leggeri recanti il marchio "RID/ADR" conformemente al 6.1.3.1 a) ii) destinati a contenere materie la cui viscosità a 23 °C è superiore a 200 mm2/s. 6.1.5.5.2. Numero di campioni: Tre campioni per prototipo e per fabbricante. 6.1.5.5.3. Preparazione particolare dei campioni per la prova: se le chiusure sono munite di sfiato, esse devono essere sostituite con chiusure simili senza sfiato, oppure lo sfiato deve essere bloccato. 6.1.5.5.4. Metodo e pressione di prova da applicare: gli imballaggi di metallo e gli imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès), con le loro chiusure, devono essere sottoposti alla pressione di prova per cinque minuti. Gli imballaggi di plastica e gli imballaggi compositi (plastica), con le loro chiusure, devono essere sottoposti alla pressione di prova per 30 minuti. Questa pressione è quella che deve essere inclusa nella marcatura richiesta al 6.1.3.1 d). Il modo con cui gli imballaggi sono mantenuti in posizione per la prova non deve falsare i risultati. La pressione di prova deve essere applicata in modo regolare e continuo; essa deve essere mantenuta costante per tutta la durata della prova. La pressione idraulica (manometrica) applicata, così come determinata secondo uno dei seguenti metodi, deve essere: a) almeno la pressione manometrica totale misurata nell'imballaggio (vale a dire la pressione di vapore della materia di riempimento, più la pressione parziale dell'aria o di altri gas inerti, diminuita di 100 kPa) a 55 °C, moltiplicata per un fattore di sicurezza di 1,5; per determinare questa pressione manometrica totale, si deve prendere per base un grado di riempimento massimo conforme a quello indicato al 4.1.1.4 e una temperatura di riempimento di 15 °C; oppure b) almeno 1,75 volte la pressione di vapore a 50 °C della materia da trasportare, meno 100 kPa; essa non deve essere, tuttavia, inferiore a 100 kPa; oppure c) almeno 1,5 volte la pressione di vapore a 55 °C della materia da trasportare, meno 100 kPa; essa non deve essere, tuttavia, inferiore a 100 kPa. 6.1.5.5.5. Inoltre, gli imballaggi destinati a contenere materie del gruppo d'imballaggio I devono essere provati ad una pressione minima di prova di 250 kPa (manometrica) per una durata di prova di 5 o 30 minuti, secondo il materiale di costruzione dell'imballaggio. 6.1.5.5.6. Criterio di accettazione: nessun imballaggio deve perdere. 6.1.5.6. Prova di impilamento La prova di impilamento si deve effettuare su tutti i prototipi di imballaggio ad eccezione dei sacchi e degli imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès) non impilabili, recanti il marchio "RID/ADR" conformemente al 6.1.3.1 a) ii). 6.1.5.6.1. Numero di campioni: Tre campioni per prototipo e per fabbricante. 6.1.5.6.2. Metodo di prova: il campione deve essere sottoposto ad una forza applicata sulla superficie superiore equivalente alla massa totale di identici colli che possono essere impilati su di esso durante il trasporto; se il contenuto del campione è un liquido non pericoloso avente una densità relativa differente da quella del liquido da trasportare, la forza deve essere calcolata in funzione di quest'ultima. L'altezza minima della pila, compresa quella del campione, deve essere di 3 m. La prova deve durare 24 ore, salvo nel caso di fusti e taniche di plastica e d'imballaggi compositi di plastica 6HH1 e 6HH2 destinati al trasporto di liquidi, che devono essere sottoposti alla prova d'impilamento per un periodo di 28 giorni alla temperatura di almeno 40 °C. Per la prova definita al 6.1.5.2.5, conviene utilizzare la materia di riempimento originale. Per la prova definita al 6.1.5.2.6 una prova di impilamento deve essere effettuata con un liquido standard. 6.1.5.6.3. Criterio di accettazione: nessun campione deve perdere. Nel caso d'imballaggi compositi e d'imballaggi combinati, non si deve avere alcuna perdita della materia contenuta nel recipiente interno o nell'imballaggio interno. Nessuno dei campioni deve presentare deterioramenti che possano compromettere la sicurezza nel corso del trasporto, né deformazioni suscettibili di ridurre la sua resistenza o tali da causare una mancanza di stabilità quando gli imballaggi sono impilati. Gli imballaggi di plastica devono essere raffreddati a temperatura ambiente, prima della valutazione dei risultati. 6.1.5.7. Prova complementare del bottaio per i barili di legno naturale con foro 6.1.5.7.1. Numero di campioni: un barile. 6.1.5.7.2. Metodo di prova: togliere tutti i cerchi sopra il foro del barile vuoto fabbricato da almeno due giorni. 6.1.5.7.3. Criterio di accettazione: il diametro della parte superiore del barile non deve aumentare più del 10 %. 6.1.5.8. Prova complementare di permeazione per i fusti e le taniche di plastica conformi al 6.1.4.8 e per gli imballaggi compositi (plastica) - ad esclusione degli imballaggi 6HA1 - conformi al 6.1.4.19, destinati al trasporto di materie liquide aventi un punto di infiammabilità <= 61 °C Gli imballaggi di polietilene approvati solo per il trasporto di benzene, toluene o xilene o di miscele e preparati contenenti tali materie non devono essere sottoposti a questa prova. 6.1.5.8.1. Numero di campioni di prova: tre imballaggi per prototipo e per fabbricante. 6.1.5.8.2. Preparazione particolare del campione per la prova: I campioni devono essere prestoccati con la materia di riempimento originale conformemente al 6.1.5.2.5 oppure, per gli imballaggi di polietilene ad alto peso molecolare, con il liquido standard "miscela d'idrocarburi (white spirit)" conformemente al 6.1.5.2.6. 6.1.5.8.3. Metodo di prova: I campioni di prova, riempiti con la materia per la quale l'imballaggio deve essere approvato, devono essere pesati prima e dopo uno stoccaggio di 28 giorni a 23 °C e 50 % d'umidità atmosferica relativa. Per gli imballaggi di polietilene ad alto peso molecolare la prova può essere effettuata con il liquido standard "miscela d'idrocarburi (white spirit)" invece che con benzene, toluene o xilene. 6.1.5.8.4. Criterio di accettazione: La permeabilità non deve essere superiore a 0,008 g/(l × h). 6.1.5.9. Processo-verbale di prova 6.1.5.9.1. Un processo-verbale di prova, contenente almeno le seguenti indicazioni deve essere redatto e messo a disposizione degli utilizzatori dell'imballaggio: 1. Nome e indirizzo del laboratorio di prova; 2. Nome e indirizzo del richiedente (se necessario); 3. Numero d'identificazione unico del processo-verbale di prova; 4. Data del processo-verbale di prova; 5. Fabbricante dell'imballaggio; 6. Descrizione del prototipo dell'imballaggio (per esempio dimensioni, materiali, chiusure, spessore delle pareti, ecc.), compreso il metodo di fabbricazione (ad esempio per stampaggio per soffiaggio), con eventualmente disegni e/o foto; 7. Capacità massima; 8. Caratteristiche del contenuto di prova, per esempio viscosità e densità relativa per i liquidi e granulometria per le materie solide; 9. Descrizione e risultati delle prove; 10. Il processo-verbale di prova deve essere firmato, con indicazione del nome e qualifica del firmatario. 6.1.5.9.2. Il processo-verbale di prova deve attestare che l'imballaggio così com'è preparato per il trasporto è stato provato conformemente alle corrispondenti prescrizioni della presente sezione e che l'utilizzazione di altri metodi d'imballaggio o di altri elementi d'imballaggio può invalidare il processo-verbale di prova. Una copia del processo-verbale di prova deve essere messo a disposizione dell'autorità competente. 6.1.6. Liquidi standard per dimostrare la compatibilità chimica degli imballaggi di polietilene ad alto o medio peso molecolare conformemente al 6.1.5.2.6, e lista delle materie alle quali questi liquidi possono essere assimilati 6.1.6.1. Liquidi standard per dimostrare la compatibilità chimica degli imballaggi di polietilene ad alto o medio peso molecolare conformemente al 6.1.5.2.6 Per questa materia plastica sono utilizzati i seguenti liquidi standard: a) Soluzione bagnante per le materie che causano forti fessurazioni sul polietilene sotto tensione, in particolare per tutte le soluzioni e preparati contenenti agenti bagnanti. Si deve utilizzare una soluzione acquosa contenente dall'1 % al 10 % di bagnante. La tensione superficiale della soluzione deve essere compresa, a 23 °C, tra 31 e 35 mN/m. La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,2. Non è necessario effettuare una prova di compatibilità con l'acido acetico se la sufficiente compatibilità chimica è dimostrata con una soluzione bagnante. Per le materie di riempimento che causano fessurazioni sul polietilene sotto tensione più forti di quelle della soluzione bagnante, la compatibilità chimica può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40 °C, conformemente al 6.1.5.2.6, ma con la materia di riempimento originale. b) Acido acetico per le materie e preparati che causano fessurazioni sul polietilene sotto tensione, in particolare per gli acidi monocarbossilici e per gli alcoli monovalenti. Si deve utilizzare acido acetico in concentrazione dal 98 % al 100 %. Densità relativa = 1,05. La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,1. Nel caso di materie di riempimento che rigonfiano il polietilene, più dell'acido acetico, tanto che l'aumento della massa del polietilene sia più del 4 %, la sufficiente compatibilità chimica può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40 °C, conformemente al 6.1.5.2.6, ma con la materia di riempimento originale. c) Acetato di butile normale/soluzione bagnante saturata di acetato di butile normale per le materie e preparati che rigonfiano il polietilene causando un aumento della massa di polietilene fino a circa il 4 % e che presentano contemporaneamente un effetto di fessurazione sotto tensione, in particolare per i prodotti fitosanitari, vernici liquide e alcuni esteri. L'acetato di butile normale in concentrazione dal 98 % al 100 % deve essere utilizzato per il prestoccaggio conformemente al 6.1.5.2.6. Per la prova d'impilamento conformemente al 6.1.5.6, deve essere utilizzato un liquido di prova composto di una soluzione acquosa bagnante dall'1 % al 10 % mescolata con il 2 % d'acetato di butile normale in accordo al precedente punto a). La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,0. Nel caso di materie di riempimento che rigonfiano il polietilene più dell'acetato di butile normale tali da causare un aumento della massa di polietilene maggiore del 7,5 %, la sufficiente compatibilità chimica può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40 °C, conformemente al 6.1.5.2.6, ma con la materia di riempimento originale. d) Miscela di idrocarburi (white spirit) per le materie e preparati aventi effetti di rigonfiamento sul polietilene, in particolare per gli idrocarburi, alcuni esteri e i chetoni. Si deve utilizzare una miscela d'idrocarburi aventi una fase d'ebollizione compresa tra 160 °C e 220 °C, una densità relativa da 0,78 a 0,80, un punto d'infiammabilità superiore a 50 °C e un tenore in aromatici compreso tra il 16 % e il 21 %. La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,0. Nel caso di materie di riempimento che rigonfiano il polietilene di più dell'acetato di butile normale tali da causare un aumento della massa di polietilene maggiore del 7,5 %, la sufficiente compatibilità chimica può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40 °C, conformemente al 6.1.5.2.6, ma con la materia di riempimento originale. e) Acido nitrico per tutte le materie e preparati aventi sul polietilene effetti ossidanti o tali da causare degradazioni molecolari identiche o più deboli di quelle causate dall'acido nitrico al 55 %. L'acido nitrico utilizzato deve avere una concentrazione di almeno il 55 %. La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,4. Nel caso di materie di riempimento aventi azione ossidante superiore a quella dell'acido nitrico al 55 % o che causano degradazioni molecolari, si deve procedere conformemente al 6.1.5.2.5. In questo caso, la durata di utilizzazione deve essere determinata osservando il grado di danneggiamento (per esempio 2 anni per l'acido nitrico almeno al 55 %). f) Acqua per le materie che non attaccano il polietilene in nessuno dei casi indicati da a) ad e), in particolare per gli acidi e liscivie inorganiche, le soluzioni saline acquose, i poliacoli e le materie organiche in soluzione acquosa. La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,2. 6.1.6.2. Lista delle materie che possono essere assimilate ai liquidi standard ai fini del 6.1.5.2.6 Classe 3 >SPAZIO PER TABELLA> Classe 5.1 >SPAZIO PER TABELLA> Classe 5.2 >SPAZIO PER TABELLA> Classe 6.1 >SPAZIO PER TABELLA> Classe 6.2 >SPAZIO PER TABELLA> Classe 8 >SPAZIO PER TABELLA> CAPITOLO 6.2 Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove dei recipienti per gas, aerosol e recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) 6.2.1. Prescrizioni generali relative ai recipienti per gas NOTA: Per gli aerosol e i recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas), cfr. 6.2.4. 6.2.1.1. Progettazione e costruzione 6.2.1.1.1. I recipienti e le loro chiusure devono essere progettati, dimensionati, fabbricati, provati ed equipaggiati in modo da sopportare tutte le normali condizioni d'utilizzazione e di trasporto. Nella progettazione dei recipienti a pressione, si deve tenere conto di tutti i fattori importanti, come: - la pressione interna; - le temperature ambiente e di esercizio, comprese quelle durante il trasporto; - i carichi dinamici. Normalmente, lo spessore della parete deve essere determinato mediante calcolo, al quale si aggiunge, se necessario, un'analisi sperimentale delle sollecitazioni. Lo spessore può essere determinato mediante mezzi sperimentali. Affinché i recipienti siano sicuri, devono essere utilizzati calcoli appropriati durante la progettazione dell'involucro e dei componenti di sostegno. Affinché la parete sopporti la pressione, il suo spessore minimo deve essere calcolato tenendo conto in particolare: - della pressione di calcolo, che non deve essere inferiore alla pressione di prova; - di temperature di calcolo che offrano sufficienti margini di sicurezza; - delle sollecitazioni massime e delle concentrazione massime delle sollecitazioni, se necessario; - dei fattori inerenti le proprietà del materiale. Per le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole, la pressione di prova dei recipienti è prescritta nell'istruzione d'imballaggio P200 del 4.1.4.1. La pressione di prova per i recipienti criogenici chiusi non deve essere inferiore a 1,3 volte la pressione massima di servizio aumentata di un bar per i recipienti ad isolamento mediante vuoto. Le caratteristiche del materiale che devono essere considerate, se necessario, sono: - il limite d'elasticità; - la resistenza alla trazione; - la resistenza in funzione dei tempi; - i dati sulla fatica; - il modulo di Young (modulo d'elasticità); - il valore appropriato della sollecitazione plastica; - la resilienza; - la resistenza alla rottura. 6.2.1.1.2. I recipienti per n. ONU 1001 acetilene disciolto devono essere interamente riempiti con una massa porosa, di tipo approvato dall'autorità competente, ripartita uniformemente, che a) non attacchi i recipienti e non formi composti nocivi o pericolosi né con l'acetilene, né con il solvente; b) sia capace di impedire la propagazione di una decomposizione dell'acetilene nella massa. Il solvente non deve attaccare i recipienti. 6.2.1.2. Materiali dei recipienti I materiali di cui sono costituiti i recipienti e le loro chiusure, e tutti i materiali suscettibili di entrare in contatto con il contenuto, non devono poter essere attaccati dal contenuto, né formare con questo composti nocivi o pericolosi. Possono essere utilizzati i materiali seguenti: a) acciaio al carbonio per i gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti sotto pressione; b) lega di acciaio (acciai speciali), nichel e leghe di nichel (per esempio monel) per i gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti sotto pressione; c) rame per: i) i gas dei codici di classificazione 1A, 1O, 1F e 1TF, la cui pressione di riempimento ad una temperatura riportata a 15 °C non sia superiore a 2 MPa (20 bar); ii) i gas dei codici di classificazione 2A, come pure per i nn. ONU 1033 etere metilico, 1037 cloruro di etile, 1063 cloruro di metile, 1079 diossido di zolfo, 1085 bromuro di vinile, 1086 cloruro di vinile e 3300 ossido di etilene e diossido di carbonio in miscela contenente più dell'87 % di ossido di etilene; iii) i gas dei codici di classificazione 3A, 3O e 3F; d) lega di alluminio: cfr. prescrizione speciale a) dell'istruzione d'imballaggio P200 (12) del 4.1.4.1; e) materiale composito per i gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti sotto pressione; f) materiali sintetici per i gas liquefatti refrigerati; g) vetro per i gas del codice di classificazione 3A, ad esclusione del n. ONU 2187 diossido di carbonio liquido refrigerato o miscele che lo contengono, e per i gas del codice di classificazione 3O. 6.2.1.3. Equipaggiamento di servizio 6.2.1.3.1. Aperture Oltre il passo d'uomo che, se esiste, deve essere otturato mediante una chiusura sicura, e all'apertura necessaria per lo scarico dei depositi, i fusti a pressione devono essere provvisti al massimo di due aperture, una per il riempimento, l'altra per lo svuotamento. Le bombole e i fusti a pressione, destinati al trasporto di gas del codice di classificazione 2F, possono essere muniti d'altre aperture, destinate in particolare a verificare il livello del liquido e la pressione manometrica. 6.2.1.3.2. Accessori a) Quando le bombole sono munite di un dispositivo che impedisca il rotolamento, tale dispositivo non deve formare blocco con il cappuccio di protezione; b) I fusti a pressione che possono essere rotolati devono essere muniti di cerchi di rotolamento o avere un'altra protezione che eviti i danni dovuti al rotolamento (per es. mediante rivestimento con un metallo resistente alla corrosione sulla superficie esterna dei recipienti); c) I fusti a pressione e i recipienti criogenici che non possono essere rotolati devono avere dei dispositivi (pattini, anelli, staffe) che garantiscano una movimentazione sicura con mezzi meccanici e che devono essere sistemati in modo tale da non indebolire la resistenza e da non provocare sollecitazioni inammissibili della parete del recipiente; d) I pacchi di bombole devono essere muniti di dispositivi appropriati per una movimentazione e un trasporto sicuri. Il tubo collettore deve resistere almeno alla stessa pressione di prova delle bombole. Il tubo collettore e il rubinetto generale devono essere disposti in modo da essere protetti da ogni danneggiamento. 6.2.1.3.3. Valvole di sicurezza I recipienti criogenici chiusi devono essere muniti di almeno un dispositivo di decompressione affinché il recipiente sia protetto da ogni sovrapressione. Per sovrapressione, s'intende una pressione superiore al 110 % della pressione massima di servizio, dovuta alla normale dispersione di calore o tale da superare la pressione di prova a causa della perdita di vuoto, nei recipienti ad isolamento mediante vuoto, o dovuta al guasto, in posizione aperta, di un sistema di messa in pressione. 6.2.1.4. Approvazione dei recipienti 6.2.1.4.1. La conformità dei recipienti, il cui prodotto della pressione di prova e della capacità è superiore a 150 MPa × litro (1500 bar × litro), con le disposizioni della classe 2 deve essere dimostrata mediante uno dei seguenti metodi: a) I recipienti devono essere, singolarmente esaminati, provati ed approvati da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(39), sulla base della documentazione tecnica e della dichiarazione rilasciate dal fabbricante ed attestante la conformità del recipiente alle disposizioni della classe 2. La documentazione tecnica deve contenere tutti i dettagli tecnici relativi alla progettazione e alla costruzione, come pure tutti i documenti relativi alla fabbricazione e al programma di prova; oppure b) La costruzione dei recipienti deve essere collaudata ed approvata, sulla base della documentazione tecnica, da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(40) per quanto concerne la loro conformità con le disposizioni della classe 2. I recipienti devono inoltre essere progettati, fabbricati e provati secondo un programma globale di garanzia di qualità relativo alla progettazione, alla costruzione, all'esame finale e alla prova. Il programma di garanzia di qualità deve garantire la conformità dei recipienti con le disposizioni della classe 2, ed essere approvato e supervisionato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(41); oppure c) Il prototipo dei recipienti deve essere approvato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(42). Ogni recipiente di questo tipo deve essere fabbricato e provato secondo un programma di garanzia di qualità relativo alla produzione, all'esame finale e alla prova, che deve essere approvato e supervisionato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(43); oppure d) Il prototipo dei recipienti deve essere approvato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(44). Ogni recipiente di questo tipo deve essere provato sotto il controllo di un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(45) sulla base di una dichiarazione rilasciata dal fabbricante ed attestante la conformità del recipiente al modello approvato e alle disposizioni della classe 2. 6.2.1.4.2. La conformità dei recipienti, il cui prodotto della pressione di prova e della capacità è superiore a 30 MPa × litro (300 bar × litro) ma non superiore a 150 MPa × litro (1500 bar × litro), con le disposizioni della classe 2 deve essere dimostrata mediante uno dei metodi descritti al 6.2.1.4.1 o secondo uno dei seguenti metodi: a) I recipienti devono essere progettati, fabbricati e provati secondo un programma globale di garanzia di qualità relativo alla progettazione, alla costruzione, all'esame finale e alla prova che deve essere approvato e supervisionato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(46); oppure b) Il prototipo dei recipienti deve essere approvato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(47). La conformità di tutti i recipienti con il prototipo approvato deve essere dichiarata per scritto dal fabbricante, sulla base del suo programma di garanzia di qualità per la prova dei recipienti che deve essere approvato e supervisionato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(48); oppure c) Il prototipo dei recipienti deve essere approvato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(49). La conformità di tutti i recipienti con il prototipo approvato deve essere dichiarata per scritto dal fabbricante, e ogni recipiente di questo tipo deve essere provato sotto il controllo di un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(50). 6.2.1.4.3. La conformità dei recipienti, il cui prodotto della pressione di prova e della capacità è uguale o inferiore a 30 MPa × litro (300 bar × litro), con le disposizioni della classe 2 deve essere dimostrata mediante uno dei metodi descritti al 6.2.1.4.1 o 6.2.1.4.2 o uno dei seguenti metodi: a) La conformità di tutti i recipienti con un prototipo, che è completamente specificato nei documenti tecnici, deve essere dichiarata per scritto dal fabbricante, e ogni recipiente di questo tipo deve essere provato sotto il controllo di un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(51); oppure b) Il prototipo dei recipienti deve essere approvato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(52). La conformità di tutti i recipienti con il prototipo approvato deve essere dichiarata per scritto dal fabbricante, e ogni recipiente di questo tipo deve essere provato separatamente. 6.2.1.4.4. Sono considerate come soddisfatte le prescrizioni da 6.2.1.4.1 a 6.2.1.4.3: a) per quanto concerne i programmi di garanzia di qualità indicati al 6.2.1.4.1 e 6.2.1.4.2, quando sono conformi alla norma europea pertinente della serie EN ISO 9000; b) Nella loro totalità quando si applichino le pertinenti procedure di valutazione della conformità secondo la direttiva 99/36/CE(53) del Consiglio come segue: i) Per i recipienti citati al 6.2.1.4.1, si tratta dei moduli G, o H1, o B in combinazione con D o B in combinazione con F; ii) Per i recipienti citati al 6.2.1.4.2, si tratta dei moduli H, o B in combinazione con E, o B in combinazione con C1, o B1 in combinazione con F, o B1 in combinazione con D; iii) Per i recipienti citati al 6.2.1.4.3, si tratta dei moduli A1, o D1, o E1. 6.2.1.4.5. Requisiti per il fabbricante Il fabbricante deve essere tecnicamente in grado e disporre di tutti i mezzi appropriati che sono richiesti per fabbricare i recipienti in modo soddisfacente; un personale specialmente qualificato è necessario: a) per supervisionare il processo globale di fabbricazione; b) per eseguire gli assemblaggi dei materiali; c) per eseguire le prove pertinenti. La valutazione delle capacità del fabbricante deve essere effettuata in tutti i casi da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(54). Deve essere presa in considerazione la particolare procedura di certificazione che il fabbricante ha intenzione di applicare. 6.2.1.4.6. Requisiti per gli organismi di prova e di certificazione Gli organismi di prova e di certificazione devono essere sufficientemente indipendenti dalle imprese di fabbricazione e presentare le sufficienti competenze tecniche e professionali. Questi requisiti sono considerati come soddisfatti quando gli organismi siano stati approvati, in conformità ad una procedura d'accreditamento, secondo la norma europea della serie EN 45000. 6.2.1.5. Prove iniziali 6.2.1.5.1. I recipienti devono subire un esame iniziale secondo le seguenti specifiche: Su un sufficiente campione di recipienti: a) prova del materiale di costruzione, almeno per quanto concerne il limite di elasticità, la resistenza alla trazione e l'allungamento permanente alla rottura; b) misura dello spessore nel punto più sottile della parete e calcolo della tensione; c) verifica dell'omogeneità del materiale per ogni serie di fabbricazione e controllo dell'esame dello stato esterno e interno dei recipienti; Per tutti i recipienti: d) prova di pressione idraulica. I recipienti devono sopportare la pressione di prova senza subire deformazioni permanenti né presentare fessure. NOTA: Con l'accordo dell'organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(55), la prova di pressione idraulica può essere sostituita da una prova per mezzo di un gas, quando quest'operazione non presenti pericoli. e) esame dei marchi apposti sui recipienti, cfr. 6.2.1.7; f) inoltre, i recipienti destinati al trasporto del n. ONU 1001 acetilene disciolto devono essere oggetto di un esame della natura della materia porosa e della quantità di solvente. 6.2.1.5.2. Prescrizioni particolari per i recipienti in lega d'alluminio a) Oltre gli esami iniziali prescritti al 6.2.1.5.1, si deve procedere al controllo della possibilità di corrosione intercristallina della parete interna del recipiente, quando si utilizza una lega di alluminio contenente rame o una lega di alluminio contenente magnesio o manganese, quando il tenore di magnesio è superiore al 3,5 % o quando il tenore di manganese è inferiore allo 0,5 %. b) Quando si tratta di una lega di alluminio/rame, la prova deve essere effettuata dal fabbricante prima dell'omologazione di una nuova lega da parte dell'autorità competente; essa deve essere ripetuta, in seguito, durante la produzione per ogni colata di lega. c) Quando si tratta di una lega alluminio/magnesio, la prova deve essere effettuata dal fabbricante prima dell'omologazione di una nuova lega e del procedimento di fabbricazione da parte dell'autorità competente. La prova deve essere ripetuta quando si apporta una modifica alla composizione della lega o al procedimento di fabbricazione. 6.2.1.6. Controllo periodico 6.2.1.6.1. I recipienti ricaricabili devono subire dei controlli periodici effettuati sotto il controllo di un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(56) e secondo le periodicità definite nella corrispondente istruzione d'imballaggio (P200 o P203) e secondo le seguenti modalità: a) controllo dello stato esterno del recipiente e verifica dell'equipaggiamento e delle iscrizioni; b) controllo dello stato interno del recipiente (per pesatura, esame interno, controlli dello spessore delle pareti, ecc.); c) prova di pressione idraulica e, se necessario, controllo delle caratteristiche del materiale secondo prove appropriate. NOTA: 1. Con l'accordo di un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(57), la prova di pressione idraulica può essere sostituita da una prova per mezzo di un gas, se quest'operazione non presenta pericoli, o mediante un metodo equivalente con l'uso di ultrasuoni. 2. Con l'accordo di un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(58), la prova di pressione idraulica delle bombole e dei tubi può essere sostituita mediante un metodo equivalente utilizzante l'emissione acustica. 3. Con l'accordo di un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione(59), la prova di pressione idraulica di ogni bombola di acciaio saldata, destinata al trasporto del n. ONU 1965 idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s., di capacità inferiore a 6,5 litri, può essere sostituita da un'altra prova che assicuri un livello di sicurezza equivalente. 6.2.1.6.2. Sui recipienti destinati al trasporto di n. ONU 1001 acetilene disciolto, sono esaminati solo lo stato esterno (effetti di corrosione, deformazioni) nonché lo stato della materia porosa (intasamenti, formazioni di vuoti). 6.2.1.6.3. In deroga al 6.2.1.6.1 c), i recipienti criogenici chiusi devono essere sottoposti ad un controllo dello stato esterno e ad una prova di tenuta. La prova di tenuta deve essere effettuata con il gas contenuto nel recipiente o con un gas inerte. Il controllo si effettua o con un manometro o per misura del vuoto. Non è necessario togliere l'isolamento termico. 6.2.1.7. Marcatura dei recipienti 6.2.1.7.1. I recipienti ricaricabili devono portare in caratteri ben leggibili e durevoli le seguenti iscrizioni: a) il nome o il marchio del fabbricante; b) il numero di approvazione (se il prototipo del recipiente è approvato conformemente al 6.2.1.4); c) il numero di fabbricazione o del lotto del recipiente fornito dal fabbricante; d) la tara del recipiente senza i pezzi accessori, quando il controllo dello spessore della parete richiesto durante il controllo periodico è effettuato per pesata; e) la pressione di prova (pressione manometrica); f) la data (mese, anno) del controllo iniziale e del controllo periodico più recente; NOTA: L'indicazione del mese non è necessaria per i gas per i quali l'intervallo tra gli esami periodici è di 10 anni o più [cfr. 4.1.4.1, istruzione d'imballaggio P200 (9) e P203 (8)]. g) il punzone dell'esperto che ha proceduto alle prove e ai controlli; h) per il n. ONU 1001 acetilene disciolto, la pressione di riempimento autorizzata [cfr. 4.1.4.1 istruzione d'imballaggio P200 (6) )] e la massa totale del recipiente vuoto, dei pezzi accessori, della massa porosa e del solvente; i) la capacità in acqua espressa in litri; j) per i gas compressi caricati sotto pressione, la pressione di riempimento massima a 15 °C autorizzata per il recipiente. Queste iscrizioni devono essere fissate in modo inamovibile, per esempio impresse su una parte rinforzata del recipiente, o su un anello, o su una placca fissata in modo inamovibile. Esse possono ugualmente essere impresse direttamente sul recipiente, a condizione che si possa dimostrare che l'iscrizione non indebolisce la resistenza del recipiente. NOTA: Cfr. anche 5.2.1.6. 6.2.1.7.2. I recipienti non ricaricabili devono portare in caratteri ben leggibili e durevoli le seguenti iscrizioni: a) il nome o il marchio del fabbricante; b) il numero di approvazione (se il prototipo del recipiente è approvato conformemente al 6.2.1.4); c) il numero di serie o del lotto del recipiente fornito dal fabbricante; d) la pressione di prova (pressione manometrica); e) la data (mese, anno) di fabbricazione; f) il punzone dell'esperto che ha proceduto all'esame iniziale; g) il n. ONU e la denominazione del gas o della miscela di gas per esteso, determinati conformemente al capitolo 3.1; Per i gas assegnati ad una rubrica n.a.s., devono essere indicati solo il n. ONU e la denominazione tecnica(60); Per le miscele è sufficiente indicare i due componenti che contribuiscono in modo predominante al pericolo; h) l'iscrizione "NON RICARICARE" che deve essere alta almeno 6 mm. Le iscrizioni descritte in questo paragrafo, escluso quelle menzionate alla lettera g), devono essere fissate in modo inamovibile, per esempio impresse su una parte rinforzata del recipiente, o su un anello, o su una placca fissata in modo inamovibile. Esse possono ugualmente essere impresse direttamente sul recipiente, a condizione che si possa dimostrare che l'iscrizione non indebolisca la resistenza del recipiente. 6.2.2. Recipienti progettati, costruiti e provati conformemente alle norme Sono considerate come soddisfatte le disposizioni del 6.2.1, enumerate qui di seguito, se sono applicate le seguenti norme: >SPAZIO PER TABELLA> 6.2.3. Prescrizioni relative ai recipienti non progettati, costruiti e provati secondo delle norme I recipienti che non sono progettati né costruiti e provati conformemente alle norme menzionate nella tabella del 6.2.2 devono essere progettati, costruiti e provati conformemente alle prescrizioni di un codice tecnico che garantisca lo stesso grado di sicurezza e sia riconosciuto dall'autorità competente. Devono comunque essere soddisfatte le prescrizioni del 6.2.1 e i seguenti requisiti minimi: 6.2.3.1. Bombole, tubi, fusti a pressione e pacchi di bombole, metallici Alla pressione di prova, la sollecitazione del metallo nel punto più sollecitato del recipiente non deve superare il 77 % del minimo garantito del limite di elasticità (Re). Si intende per "limite di elasticità" la sollecitazione che produce un allungamento permanente del 2 per mille (vale a dire lo 0,2 %) oppure, per gli acciai austenitici, dell'1 % della lunghezza del provino. NOTA: Per le lamiere l'asse dei provini di trazione deve essere perpendicolare alla direzione di laminazione. L'allungamento alla rottura deve essere misurato per mezzo di provini a sezione circolare, la cui distanza tra i punti di riferimento "l" è uguale a 5 volte il diametro d (l = 5d); in caso di impiego di provini a sezione rettangolare, la distanza tra i punti di riferimento deve essere calcolata secondo la formula >PIC FILE= "L_2004121IT.073101.TIF"> in cui F0 indica la sezione primitiva del provino. I recipienti e le loro chiusure devono essere costruiti con materiali metallici appropriati che resistano alla rottura fragile e alla fessurazione per corrosione sotto sforzo ad una temperatura compresa tra - 20 °C e + 50 °C. Per i recipienti saldati, devono essere utilizzati solo materiali che si prestino perfettamente alla saldatura e per i quali si possa garantire la resistenza agli urti alla temperatura ambiente di - 20 °C, in particolare nei cordoni di saldatura e nelle zone adiacenti. Le saldature devono essere eseguite a regola d'arte e offrire il massimo di sicurezza. Nel calcolo dello spessore delle pareti, non si deve tenere conto di nessuno spessore supplementare predisposto in previsione di una corrosione. 6.2.3.2. Prescrizioni addizionali relative ai recipienti in lega d'alluminio per certi gas compressi, liquefatti, disciolti sotto pressione e campioni di gas, come pure degli altri oggetti contenenti gas sotto pressione ad esclusione dei generatori aerosol e dei recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) 6.2.3.2.1. I materiali dei recipienti in lega d'alluminio, per essere accettati devono soddisfare i seguenti requisiti: >SPAZIO PER TABELLA> Le proprietà reali dipendono dalla composizione della lega considerata come pure dal trattamento finale del recipiente, ma, qualunque sia la lega utilizzata, lo spessore del recipiente deve essere calcolato con la seguente formula: >PIC FILE= "L_2004121IT.073201.TIF"> in cui e= spessore minimo della parete del recipiente, in mm PMPa= pressione di prova, in MPa Pbar= pressione di prova, in bar D= diametro esterno nominale del recipiente, in mm Re= limite di elasticità minimo garantito con lo 0,2 % di allungamento permanente, in Mpa (N/mm2). Inoltre, il valore del limite di elasticità minimo garantito (Re) che interviene nella formula non deve in nessun caso essere superiore a 0,85 volte il valore minimo garantito della resistenza alla trazione (Rm), qualunque sia il tipo di lega utilizzato. NOTA: 1. Le caratteristiche di cui sopra sono basate sui risultati ottenuti finora con i seguenti materiali utilizzati per i recipienti: Colonna A: alluminio, non legato, a titolo del 99,5 %; Colonna B: leghe di alluminio e di magnesio; Colonna C: leghe di alluminio, silicio e magnesio, come ad es. ISO/R 209-Al-Si-Mg (Aluminium Association 6351); Colonna D: leghe di alluminio, rame e magnesio. 2. L'allungamento alla rottura è misurato per mezzo di provini a sezione circolare, la cui distanza tra i riferimenti l è uguale a 5 volte il diametro d (l = 5 d); in caso di impiego di provini a sezione rettangolare, la distanza tra i riferimenti deve essere calcolata con la formula >PIC FILE= "L_2004121IT.073202.TIF"> nella quale F0 indica la sezione iniziale del provino 3. a) La prova di piegamento (cfr. schema) deve essere realizzata su campioni ottenuti tagliando in due parti uguali aventi una larghezza di 3e, ma che non deve essere inferiore a 25 mm, un troncone anulare prelevato dalla bombola. I campioni non devono essere lavorati se non sui bordi. b) La prova di piegamento deve essere eseguita tra un mandrino di diametro (d) e due appoggi circolari separati da una distanza uguale a (d + 3e). Durante la prova, le facce interne devono essere ad una distanza non superiore al diametro del mandrino. c) Il campione non deve presentare cricche quando è stato piegato verso l'interno sul mandrino fino a quando la distanza tra le sue facce interne non supera il diametro del mandrino. d) Il rapporto (n) tra il diametro del mandrino e lo spessore del campione deve essere conforme ai valori indicati nella Tabella. >PIC FILE= "L_2004121IT.073301.TIF"> 6.2.3.2.2. È ammesso un valore minimo di allungamento inferiore, a condizione che un esame complementare approvato dall'autorità competente del paese nel quale sono fabbricati i recipienti dimostri che la sicurezza del trasporto è assicurata alle stesse condizioni dei recipienti costruiti secondo i valori della tabella del 6.2.3.2.1 (cfr. anche l'allegato G della norma EN 1975: 1999). 6.2.3.2.3. Lo spessore minimo della parete del recipiente, nella parte più debole, deve essere il seguente: - quando il diametro del recipiente è inferiore a 50 mm, almeno 1,5 mm, - quando il diametro del recipiente è compreso tra 50 e 150 mm, almeno 2 mm, - quando il diametro del recipiente è superiore a 150 mm, almeno 3 mm. 6.2.3.2.4. I fondi dei recipienti devono avere un profilo semicircolare, a ellisse o a manico di paniere; essi devono presentare lo stesso livello di sicurezza del corpo del recipiente. 6.2.3.3. Recipienti di materiali compositi Per le bombole, tubi, fusti a pressione e pacchi di bombole utilizzanti materiali compositi, vale a dire comprendenti un involucro interno cerchiato o interamente avvolto, o cerchiati con materiale di rinforzo, la costruzione deve essere tale che il rapporto minimo tra la pressione di scoppio e la pressione di prova sia di: - 1,67 per i recipiente cerchiati - 2,00 per i recipiente interamente avvolti. 6.2.3.4. Recipienti criogenici chiusi Le seguenti prescrizioni sono applicabili alla costruzione dei recipienti criogenici chiusi destinati al trasporto di gas liquefatti refrigerati; 6.2.3.4.1. Durante la prima prova, si devono stabilire, per ogni recipiente, tutte le caratteristiche meccanico-tecnologiche del materiale utilizzato; per quanto concerne la resilienza, cfr. 6.8.5.3; 6.2.3.4.2. Se sono utilizzati altri materiali, essi devono poter resistere alla rottura fragile alla più bassa temperatura di esercizio del recipiente e dei suoi accessori; 6.2.3.4.3. I recipienti devono essere muniti di una valvola di sicurezza che si deve poter aprire alla pressione di servizio indicata sul recipiente. Le valvole devono essere costruite in maniera da funzionare perfettamente anche alla loro temperatura di servizio più bassa. La sicurezza del loro funzionamento a tale temperatura deve essere stabilita e controllata mediante la prova d'ogni valvola o di un campione di valvole del medesimo tipo di costruzione; 6.2.3.4.4. Le aperture e le valvole di sicurezza dei recipienti devono essere progettate in modo da impedire che il liquido possa fuoriuscire; 6.2.3.4.5. I recipienti il cui riempimento è misurato in volume devono essere provvisti di un indicatore di livello; 6.2.3.4.6. I recipienti devono essere isolati termicamente. L'isolamento termico deve essere garantito contro gli urti mediante un involucro continuo. Se lo spazio tra il recipiente e l'involucro metallico è vuoto d'aria (isolamento a vuoto d'aria), l'involucro di protezione deve essere calcolato in modo da sopportare senza deformazioni una pressione esterna di almeno 100 kPa (1 bar). Se l'involucro è chiuso in maniera stagna ai gas (per es. in caso di isolamento a vuoto d'aria), un dispositivo deve garantire che nessuna pressione pericolosa si possa produrre nello strato isolante in caso di insufficiente tenuta del recipiente o delle sue armature. Il dispositivo deve impedire il ritorno dell'umidità nell'isolante. 6.2.4. Prescrizioni generali applicabili agli aerosol e ai recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) 6.2.4.1. Progettazione e costruzione 6.2.4.1.1. Gli aerosol (n. ONU 1950 aerosol), che contengono solo un gas o una miscela di gas e i recipienti di piccola capacità, contenenti gas (n. ONU 2037) (cartucce di gas), devono essere costruiti in metallo. Questa prescrizione non si applica agli aerosol e recipienti di piccola capacità, contenenti gas (cartucce di gas) aventi una capacità massima di 100 ml per n. ONU 1011 butano. Gli altri aerosol (n. ONU 1950 aerosol) devono essere costruiti in metallo, in materiale sintetico o in vetro. I recipienti di metallo il cui diametro esterno è uguale o superiore a 40 mm devono avere un fondo concavo; 6.2.4.1.2. La capacità dei recipienti di metallo non deve essere superiore a 1000 ml; quella dei recipienti di materiale sintetico o di vetro a 500 ml; 6.2.4.1.3. Ogni modello di recipiente (aerosol o cartuccia) deve soddisfare, prima della sua messa in servizio, una prova di pressione idraulica effettuata secondo 6.2.4.2; 6.2.4.1.4. I dispositivi di prelevamento e i dispositivi di dispersione degli aerosol (n. ONU 1950 aerosol) e le valvole dei recipienti di piccola capacità, contenenti gas (cartucce di gas) del n. ONU 2037 devono garantire la chiusura stagna dei recipienti ed essere protetti contro ogni apertura accidentale. Le valvole e i dispositivi di dispersione che si chiudono solo con la pressione interna non sono ammessi. 6.2.4.2. Prove iniziali 6.2.4.2.1. La pressione interna da applicare (pressione di prova) deve essere uguale a 1,5 volte la pressione interna a 50 °C con una pressione minima di 1 MPa (10 bar); 6.2.4.2.2. Le prove di pressione idraulica devono essere eseguite su almeno 5 recipienti di ogni modello di recipiente: a) fino alla pressione di prova fissata, senza che si produca alcuna perdita o deformazione permanente visibile; e b) fino all'apparizione di una perdita o allo scoppio, l'eventuale fondo concavo deve iniziare ad indebolirsi e il recipiente non deve perdere la sua tenuta o scoppiare se non a partire da una pressione pari a 1,2 volte la pressione di prova. 6.2.4.3. Riferimento a norme Le prescrizioni del 6.2.4 sezione si ritengono soddisfatte se sono applicate le seguenti norme: - per gli aerosol (n. ONU 1950 aerosol): Allegato alla direttiva 75/324/CEE(61) del Consiglio così come modificata dalla direttiva 94/1/CE(62) della Commissione; - per il n. ONU 2037 recipienti di piccola capacità, contenenti del gas (cartucce di gas) contenenti idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s (n. ONU 1965): EN 417:1992 Cartucce metalliche per gas di petrolio liquefatto, non ricaricabili, con o senza valvola, destinati ad alimentare apparecchi portatili - Costruzione, controllo e marcatura. CAPITOLO 6.3 Prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi per le materie della classe 6.2 e alle prove di qualificazione NOTA: Le prescrizioni del presente capitolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per il trasporto di materie della classe 6.2 conformemente alle istruzioni d'imballaggio P621 del 4.1.4.1. 6.3.1. Generalità 6.3.1.1. Un imballaggio che soddisfa le prescrizioni della presente sezione e della sezione 6.3.2 può, su decisione dell'autorità competente, essere munito della seguente marcatura: a) il simbolo ONU per gli imballaggi: >PIC FILE= "L_2004121IT.073401.TIF">; b) il codice designate il tipo d'imballaggio conformemente alle prescrizioni del 6.1.2; c) la dicitura "CLASSE 6.2"; d) le ultime due cifre dell'anno di fabbricazione dell'imballaggio; e) il nome dello Stato che autorizza l'attribuzione del marchio, indicato dalla sigla distintiva prevista per i veicoli nel traffico internazionale(63); f) il nome del fabbricante o un'altra identificazione dell'imballaggio secondo le prescrizioni dell'autorità competente; e g) per gli imballaggi che soddisfano le disposizioni del 6.3.2.9, la lettera "U", inserita immediatamente dopo la dicitura di cui alla precedente lettera b). 6.3.1.2. Esempio di marcatura >SPAZIO PER TABELLA> 6.3.2. Prescrizioni relative alle prove per gli imballaggi 6.3.2.1. Nel caso d'imballaggi diversi da quelli per il trasporto d'animali e organismi viventi, devono essere preparati campioni d'ogni imballaggio per le prove secondo le disposizioni del 6.3.2.2, da sottoporre successivamente alle prove descritte da 6.3.2.4 a 6.3.2.6. Se la natura dell'imballaggio lo richiede, sono autorizzate una preparazione o prove equivalenti a condizione che si possa dimostrare che esse sono almeno di pari efficacia. 6.3.2.2. I campioni di ogni imballaggio devono essere predisposti come per il trasporto, salvo che la materia infettante liquida o solida deve essere sostituita dall'acqua oppure, quando è specificato un condizionamento a - 18 °C, da una miscela acqua/antigelo. Ogni recipiente primario deve essere riempito al 98 % della sua capacità. 6.3.2.3. Prove prescritte >SPAZIO PER TABELLA> 6.3.2.4. Gli imballaggi preparati per il trasporto devono essere sottoposti alle prove indicate nella tabella 6.3.2.3 nella quale gli imballaggi sono classificati, ai fini delle prove, in funzione delle caratteristiche dei materiali. Per gli imballaggi esterni, le rubriche della tabella rinviano al cartone o materiali analoghi le cui prestazioni possono essere rapidamente modificate dall'umidità, alle materie plastiche che rischiano di fragilizzarsi a basse temperature, ad altri materiali come il metallo la cui prestazione non è modificata dall'umidità o dalla temperatura. Quando un recipiente primario e un imballaggio secondario costituenti un imballaggio interno sono fatti di materiali differenti, è il materiale del recipiente primario che determina le prove appropriate. Quando un recipiente primario è costituito di due materiali, è il materiale più suscettibile di essere danneggiato che determina le prove appropriate. 6.3.2.5. a) I campioni devono essere sottoposti ad una prova di caduta libera su una superficie rigida, non elastica, piana e orizzontale, da una altezza di 9 metri. Se i campioni hanno forma di una cassa, se ne devono far cadere cinque in sequenza: i) di piatto sul fondo, ii) di piatto sulla superficie superiore, iii) di piatto sul lato lungo, iv) di piatto sul lato corto, v) su uno spigolo. Se hanno la forma di un fusto, se ne devono far cadere tre in sequenza: vi) in diagonale sul bordo superiore, con il centro di gravità situato direttamente sopra il punto di impatto, vii) in diagonale sul bordo inferiore, viii) di piatto sul lato. Dopo la serie di cadute indicate, non si deve avere alcuna perdita proveniente dal o dai recipienti primari che devono rimanere protetti da materiale assorbente nell'imballaggio secondario; NOTA: Il campione deve essere lasciato cadere nella posizione indicata, ma è ammesso che, per ragioni aerodinamiche, l'impatto non avvenga in questa posizione. b) Il campione deve essere sottoposto ad una aspersione con acqua che simuli l'esposizione ad una precipitazione piovosa di circa 5 cm per ora per la durata di almeno un'ora. Successivamente deve essere sottoposto alla prova descritta alla lettera a); c) I campioni devono essere condizionati in un'atmosfera ad almeno - 18 °C per almeno 24 ore ed essere sottoposti alla prova descritta alla lettera a) nei 15 minuti che seguono il loro ritiro da tale atmosfera. Se i campioni contengono ghiaccio secco, la durata del condizionamento può essere ridotta a 4 ore; d) Se è previsto che l'imballaggio contenga ghiaccio secco, si deve procedere ad una prova supplementare oltre quelle indicate alla lettera a), b) o c). Un campione deve essere tenuto in deposito affinché il ghiaccio secco si dissipi interamente, e quindi sottoposto alla prova descritta alla lettera a). 6.3.2.6. Gli imballaggi aventi una massa lorda di 7 kg o meno devono essere sottoposti alle prove descritte alla seguente lettera a), mentre quelli che hanno una massa lorda superiore a 7 kg alle prove descritte alla seguente lettera b). a) I campioni devono essere sistemati su una superficie piana e dura. Una barra cilindrica d'acciaio, di massa di almeno 7 kg e con un diametro non superiore a 38 mm, la cui estremità d'impatto ha un raggio massimo di 6 mm, deve essere lasciata cadere in caduta libera verticale da un'altezza di 1 m misurata tra l'estremità d'impatto e l'area d'impatto del campione. Un campione deve essere posizionato sulla sua base e un secondo perpendicolarmente alla posizione utilizzata per il primo. In ogni caso si deve fare cadere la barra d'acciaio mirando al recipiente primario. Dopo ogni impatto, è ritenuta accettabile la perforazione dell'imballaggio secondario a condizione che non vi sia perdita dal o dai recipienti primari. b) I campioni devono esser fatti cadere sull'estremità di una barra cilindrica di acciaio disposta verticalmente su una superficie piana e dura. Essa deve avere un diametro non superiore a 38 mm e, all'estremità superiore un raggio massimo di 6 mm. La barra d'acciaio deve sporgere dalla superficie per una distanza almeno uguale a quella che separa il o i recipienti primari dalla superficie esterna dell'imballaggio esterno, e in ogni caso almeno 200 mm. Un campione deve essere lasciato cadere in caduta libera verticale da un'altezza di 1 m misurata dalla sommità della barra d'acciaio. Un secondo campione deve essere lasciato cadere dalla stessa altezza perpendicolarmente alla posizione utilizzata per il primo. In ogni caso, la posizione del collo deve essere tale che la barra d'acciaio perfori il o i recipienti primari. Dopo ogni impatto non si deve avere perdita dal o dai recipienti primari. 6.3.2.7. L'autorità competente può permettere l'effettuazione di prove selettive d'imballaggi che si differenziano solo per punti minori da un modello già provato: per esempio imballaggi contenenti imballaggi interni di volume più piccolo o di massa netta inferiore, o ancora, imballaggi come fusti, sacchi e casse aventi una o più dimensioni esterne leggermente ridotte. 6.3.2.8. A condizione che si ottenga un livello di prestazione equivalente, sono autorizzate le seguenti modifiche dei recipienti primari sistemati in un imballaggio secondario senza la necessità di sottoporre il collo completo ad altre prove: a) possono essere utilizzati recipienti primari di dimensione equivalente o inferiore a quella dei recipienti primari provati, a condizione che: i) i recipienti primari siano di conformazione analoga a quella dei recipienti primari provati (per esempio stessa forma: rotonda, rettangolare, ecc.); ii) il materiale di costruzione dei recipienti primari (vetro, plastica, metallo, ecc.) offra una resistenza alle forze di impatto e di impilamento uguale o superiore a quella dei recipienti primari provati inizialmente; iii) i recipienti primari abbiano delle aperture di dimensione uguale o inferiore e che la chiusura sia dello stesso tipo (per es., cappellotto avvitato, coperchio a pressione, ecc.); iv) sia utilizzato un materiale di imbottitura supplementare in quantità sufficiente per riempire gli spazi vuoti e impedire ogni movimento significativo dei recipienti primari; e v) i recipienti primari abbiano lo stesso orientamento nell'imballaggio secondario come nei colli provati; b) Si può utilizzare un numero più piccolo di recipienti primari provati, o di altri tipi di recipienti primari definiti alla lettera a), a condizione che sia aggiunto un materiale di imbottitura sufficiente per riempire il o i vuoti e impedire ogni movimento significativo dei recipienti primari. 6.3.2.9. I recipienti interni di tutti i tipi possono essere assemblati in un imballaggio intermedio (secondario) e trasportati senza essere sottoposti a delle prove in un imballaggio esterno alle seguenti condizioni: a) l'insieme imballaggi intermedi/imballaggio esterno deve avere superato le prove di caduta previste al 6.3.2.5 a), con recipienti interni fragili (per esempio vetro); b) la massa lorda combinata totale dei recipienti interni non deve essere superiore alla metà della massa lorda dei recipienti interni utilizzati per le prove di caduta di cui alla lettera a) qui sopra; c) lo spessore del materiale di imbottitura tra i recipienti interni e tra questi ultimi e l'esterno dell'imballaggio intermedio non deve essere inferiore allo spessore corrispondente nell'imballaggio inizialmente provato; quando è stato utilizzato per la prova iniziale un recipiente interno unico, lo spessore della imbottitura tra i recipienti interni non deve essere inferiore allo spessore della imbottitura tra l'esterno dell'imballaggio intermedio e il recipiente interno nella prova iniziale. Quando si utilizzino un numero minore di recipienti interni o recipienti più piccoli, rispetto ai recipienti interni utilizzati per la prova di caduta, si deve aggiungere materiale d'imbottitura sufficiente per riempire gli spazi vuoti; d) l'imballaggio esterno deve avere soddisfatto la prova di impilamento di cui al 6.1.5.6, a vuoto. La massa totale di colli identici deve essere funzione della massa totale dei recipienti interni utilizzati per la prova di caduta di cui alla lettera a) qui sopra; e) i recipienti interni contenenti dei liquidi devono essere completamente circondati da una quantità di materiale assorbente sufficiente per assorbire la totalità del liquido contenuto nei recipienti interni; f) gli imballaggi esterni, progettati per contenere dei recipienti interni per liquidi e, che non sono essi stessi stagni ai liquidi, e quelli progettati per contenere dei recipienti interni per materie solide e che non sono essi stessi stagni alle polveri devono essere muniti di un dispositivo per impedire ogni spandimento del liquido o del solido in caso di perdita, sotto forma di una fodera stagna, di un sacco di materia plastica o altro mezzo ugualmente efficace. CAPITOLO 6.4 Prescrizioni relative alla costruzione, alle prove e all'approvazione dei colli e dei materiali della classe 7 6.4.1. (riservato) 6.4.2. Prescrizioni generali 6.4.2.1. Il collo deve essere progettato in modo da poter essere trasportato con facilità e sicurezza, tenendo in conto la sua massa, il volume e la forma. Inoltre, il collo deve essere progettato in modo che possa essere correttamente stivato in o su un carro durante il trasporto. 6.4.2.2. Il progetto deve essere tale che nessun attacco sul collo per il sollevamento ceda se usato nella maniera corretta e che, in caso di rottura, il collo continui a soddisfare le altre prescrizioni di questa direttiva. Nella progettazione si devono introdurre margini di sicurezza sufficienti per tenere conto del sollevamento a strappo. 6.4.2.3. Gli attacchi e tutte gli altri dispositivi della superficie esterna del collo che potrebbero essere usati per sollevarlo devono essere progettati o per sopportare la massa del collo conformemente alle prescrizioni enunciate al 6.4.2.2 o devono poter essere rimossi o resi inutilizzabili durante il trasporto. 6.4.2.4. Per quanto possibile, l'imballaggio deve essere progettato e rifinito in modo che le superfici esterne siano libere da sporgenze e che possa essere facilmente decontaminato. 6.4.2.5. Per quanto possibile, la superficie esterna del collo deve essere progettata per evitare la raccolta e la ritenzione d'acqua. 6.4.2.6. Ogni componente aggiunto al collo al momento del trasporto e che non è parte del collo non deve ridurne la sicurezza. 6.4.2.7. Il collo deve essere capace di resistere agli effetti delle accelerazioni, vibrazioni o risonanza che possono nascere nelle normali condizioni di trasporto senza nessun deterioramento dell'efficienza dei sistemi di chiusura dei vari recipienti o dell'integrità del collo nel suo complesso. In particolare, i dadi, i bulloni ed altri sistemi di bloccaggio devono essere progettati per prevenire l'allentamento o l'involontaria rimozione, anche dopo un uso ripetuto. 6.4.2.8. I materiali dell'imballaggio e di ogni componente o struttura devono essere fisicamente e chimicamente compatibili tra loro e con i contenuti radioattivi. Si deve tenere conto del loro comportamento sotto irraggiamento. 6.4.2.9. Tutte le valvole attraverso le quali i contenuti radioattivi potrebbero sfuggire devono essere protette contro operazioni non autorizzate. 6.4.2.10. Il progetto del collo deve tenere conto delle temperature ambientali e delle pressioni che possono essere incontrate nelle normali condizioni di trasporto. 6.4.2.11. Per i materiali radioattivi aventi altre proprietà pericolose, il modello di collo deve tenere conto di tali proprietà (cfr. 2.1.3.5.3 e 4.1.9.1.5). 6.4.3. (riservato) 6.4.4. Prescrizioni concernenti i colli esenti I colli esenti devono essere progettati per soddisfare le prescrizioni enunciate al 6.4.2. 6.4.5. Prescrizioni concernenti i colli industriali 6.4.5.1. I colli industriali di tipo 1, 2 e 3 (Tipo IP-1, IP-2 e IP-3) devono soddisfare le prescrizioni enunciate al 6.4.2 e 6.4.7.2. 6.4.5.2. Un collo industriale di Tipo 2 (Tipo IP-2), che sia stato assoggettato alle prove di cui a 6.4.15.4 e 6.4.15.5, deve impedire: a) la perdita o la dispersione del contenuto radioattivo; e b) una perdita dell'integrità dello schermaggio che potrebbe comportare un aumento del livello di radiazione superiore al 20 % su qualsiasi punto della superficie esterna del collo. 6.4.5.3. Un collo industriale di Tipo 3 (Tipo IP3) deve soddisfare tutte le prescrizioni enunciate da 6.4.7.2 a 6.4.7.15. 6.4.5.4. Prescrizioni alternative alle quali devono soddisfare i colli industriali dei tipi 2 e 3 (Tipi IP-2 e IP-3) 6.4.5.4.1. I colli possono essere utilizzati come colli industriali di Tipo 2 (Tipo IP-2) a condizione che: a) Soddisfino le prescrizioni 6.4.5.1; b) Siano progettati per soddisfare le norme indicate nel capitolo 6.1 o altre prescrizioni almeno equivalenti a queste norme; c) Quando, sottoposti alle prove prescritte al capitolo 6.1, per i gruppi d'imballaggio I o II, impediscano: i) la perdita o la dispersione del contenuto radioattivo; ii) una perdita dell'integrità dello schermaggio che potrebbe comportare un aumento del livello di radiazione superiore al 20 % su qualsiasi punto della superficie esterna del collo. 6.4.5.4.2. I contenitori cisterna e le cisterne mobili possono essere usati come colli industriali di tipo 2 o 3 (Tipi IP-2 o IP-3), a condizione che: a) Soddisfino le prescrizioni del 6.4.5.1; b) Siano progettati per soddisfare le norme indicate nei capitoli 6.7 o 6.8, o altre prescrizioni almeno equivalenti a queste norme, e siano capaci di resistere ad una prova di pressione di 265 kPa; e c) Siano progettati in modo che ogni schermo di protezione supplementare di cui sono forniti sia capace di resistere alle sollecitazioni statiche e dinamiche risultanti dal maneggio e dalle normali condizioni di trasporto e di impedire una perdita dell'integrità dello schermaggio che potrebbe comportare un aumento del livello di radiazione superiore al 20 % su qualsiasi punto della superficie esterna dei contenitori cisterna o delle cisterne mobili. 6.4.5.4.3. Le cisterne, diverse dai contenitori cisterna o dalle cisterne mobili, possono essere usate anche come colli industriali dei tipi 2 o 3, (Tipi IP-2 o Tipo IP-3), per il trasporto di materie LSA-I e LSA-II in forma liquida o gassosa, come prescritto nella tabella 4.1.9.2.4, a condizione che esse soddisfino norme almeno equivalenti a quelle prescritte al 6.4.5.4.2. 6.4.5.4.4. I contenitori possono essere usati anche come colli industriali dei tipi 2 o 3, (Tipo IP-2 o Tipo IP-3), a condizione che: a) Il contenuto radioattivo sia costituito solo da materie solide; b) Soddisfino le prescrizioni del 6.4.5.1; e c) Siano progettati per soddisfare la norma ISO 1496-1:1990: "Contenitori della serie 1 - Specifiche e prove - Parte 1: Contenitori per uso generale", escludendo dimensioni e valori nominali. Essi devono essere progettati in modo tale che, se sottoposti alle prove prescritte in tale documento ed alle accelerazioni subite durante le normali condizioni di trasporto, impediscano: i) la perdita o la dispersione del contenuto radioattivo; ii) una perdita dell'integrità dello schermaggio che potrebbe comportare un aumento del livello di radiazione superiore al 20 % su qualsiasi punto della superficie esterna del contenitore. 6.4.5.4.5. I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) metallici possono essere usati anche come colli industriali dei tipi 2 o 3, (Tipo IP-2 o Tipo IP-3), a condizione che: a) Soddisfino le prescrizioni del 6.4.5.1; b) Siano progettati secondo le norme indicate al capitolo 6.5, per i gruppi d'imballaggio I o II, e tali che, sottoposti alle prove prescritte in tale capitolo, ma con la prova di caduta condotta con l'orientazione che produce il massimo danno, impediscano: i) la perdita o la dispersione del contenuto radioattivo; ii) una perdita dell'integrità dello schermaggio che potrebbe comportare un aumento del livello di radiazione superiore al 20 % su qualsiasi punto della superficie esterna del grande recipiente per il trasporto alla rinfusa. 6.4.6. Prescrizioni concernenti i colli contenenti esafluoruro d'uranio 6.4.6.1. Salvo nel caso previsto al 6.4.6.4, l'esafluoruro d'uranio deve essere imballato e trasportato in accordo alle disposizioni della norma ISO 7195:1993, intitolata "Imballaggio dell'esafluoruro di uranio (UF6) in previsione di un suo trasporto", e alle prescrizioni del 6.4.6.2 e 6.4.6.3. I colli devono soddisfare anche le altre prescrizioni di questa direttiva che concernono le proprietà radioattive e fissili delle materie. 6.4.6.2. Ogni collo progettato per contenere 0,1 kg o più d'esafluoruro d'uranio deve essere progettato in modo tale da soddisfare i seguenti requisiti: a) resistere, senza perdita e senza difetti inaccettabili, come specificato nella norma ISO 7195:1993, alla prova strutturale specificata al 6.4.21.5; b) resistere senza perdita o dispersione dell'esafluoruro di uranio alla prova specificata al 6.4.15.4; c) resistere senza rottura del sistema di contenimento alla prova specificata al 6.4.17.3. 6.4.6.3. I colli progettati per contenere 0,1 kg o più d'esafluoruro d'uranio non devono essere forniti di dispositivi di decompressione. 6.4.6.4. I colli progettati per contenere 0,1 kg o più d'esafluoruro d'uranio possono essere trasportati, con l'approvazione dell'autorità competente, se: a) i colli sono progettati secondo prescrizioni diverse da quelle enunciate nella norma ISO 7195:1993 e al 6.4.6.2 e 6.4.6.3 ma, nondimeno, sono soddisfatte per quanto possibile le prescrizioni del 6.4.6.2 e 6.4.6.3; b) i colli sono progettati per resistere, senza perdita e senza difetti inaccettabili, ad una prova con una pressione minore di 2,76 MPa, come indicato al 6.4.21.5; o c) per colli progettati per contenere 9000 kg o più di esafluoruro di uranio, i colli non soddisfino le prescrizioni del 6.4.6.2 c). 6.4.7. Prescrizioni concernenti i colli di tipo A 6.4.7.1. I colli di tipo A devono essere progettati per soddisfare le prescrizioni generali della sezione 6.4.2 e le prescrizioni da 6.4.7.2 a 6.4.7.17. 6.4.7.2. La più piccola dimensione esterna dei colli deve essere non inferiore a 10 cm. 6.4.7.3. Ogni collo deve avere all'esterno un dispositivo, per esempio un sigillo, che non sia di facile rottura e, quando intatto, garantisca che il collo non è stato aperto. 6.4.7.4. Ogni attacco per l'amarraggio sul collo deve essere progettato in modo che, nelle condizioni normali ed incidentali di trasporto, le forze sugli attacchi non devono impedire la capacità del collo di soddisfare le prescrizioni di questa direttiva. 6.4.7.5. Nella progettazione del collo, si deve tenere conto, per i componenti dell'imballaggio, di una variabilità della temperatura da - 40 °C a + 70 °C. Una attenzione particolare deve essere posta alle temperature di solidificazione dei liquidi ed alla potenziale degradazione dei materiali dell'imballaggio in tale campo di temperature. 6.4.7.6. Il modello e le tecniche di costruzione devono essere conformi alle norme nazionali o internazionali, o ad altre prescrizioni accettate dall'autorità competente. 6.4.7.7. Il modello deve includere un sistema di contenimento, ermeticamente chiuso da un meccanismo di bloccaggio che non possa essere aperto involontariamente o dalla pressione che può generarsi all'interno del collo. 6.4.7.8. I materiali radioattivi sotto forma speciale possono essere considerati come un componente del sistema di contenimento. 6.4.7.9. Se il sistema di contenimento forma un elemento separato del collo, esso deve potersi chiudere ermeticamente con un meccanismo di bloccaggio che è indipendente da ogni altra parte dell'imballaggio. 6.4.7.10. Nella progettazione dei componenti del sistema di contenimento, si deve tenere conto, dove applicabile, della decomposizione radiolitica dei liquidi e di altri materiali vulnerabili e della generazione di gas per reazione chimica e radiolisi. 6.4.7.11. Il sistema di contenimento deve trattenere il contenuto radioattivo in caso di una riduzione della pressione ambiente fino a 60 kPa. 6.4.7.12. Tutte le valvole, ad eccezione dei dispositivi di decompressione, devono essere munite di un dispositivo per trattenere qualsiasi perdita dalla valvola. 6.4.7.13. Uno schermo di protezione radiologica che racchiude un componente del collo che, secondo le specifiche, costituisce un elemento del sistema di contenimento, deve essere progettato in modo da impedire il rilascio involontario di quel componente dallo schermo. Quando lo schermo di protezione e il componente che contiene costituiscono un elemento separato, lo schermo deve potersi chiudere ermeticamente con un dispositivo di bloccaggio che è indipendente da ogni altra struttura dell'imballaggio. 6.4.7.14. I colli devono essere progettati in modo che, se fossero soggetti alle prove descritte al 6.4.15, dovrebbero impedire: a) la perdita o la dispersione del contenuto radioattivo; b) una perdita dell'integrità dello schermaggio che potrebbe comportare un aumento del livello di radiazione superiore al 20 % su qualsiasi punto della superficie esterna del collo. 6.4.7.15. I modelli di colli destinati al trasporto di materiali radioattivi liquidi devono prevedere uno spazio vuoto per tenere conto delle variazioni di temperatura del contenuto, degli effetti dinamici e della dinamica del riempimento. Colli di tipo A per liquidi 6.4.7.16. Un collo di tipo A progettato per contenere liquidi deve, in aggiunta: a) Soddisfare le prescrizioni enunciate al 6.4.7.14, se sottoposto alle prove descritte al 6.4.16; oppure b) i) o essere fornito di materiale assorbente sufficiente ad assorbire due volte il volume dei contenuti liquidi. Tale materiale assorbente deve essere opportunamente posizionato per venire in contatto con il liquido nel caso di perdita; ii) o essere fornito di un sistema di contenimento, composto da componenti di tenuta interni primari ed esterni secondari, progettato in modo da assicurare la ritenzione dei contenuti liquidi entro i componenti di tenuta secondari esterni, anche in caso di perdita dai componenti di tenuta primari interni. Colli di tipo A per gas 6.4.7.17. Un collo progettato per il trasporto di gas deve impedire la perdita o la dispersione dei contenuti radioattivi se il collo è sottoposto alle prove specificate al 6.4.16. Un collo di tipo A progettato per contenere trizio o gas rari è esentato da questa prescrizione. 6.4.8. Prescrizioni concernenti i colli di tipo B(U) 6.4.8.1. I colli di tipo B(U) devono essere progettati per soddisfare le prescrizioni 6.4.2 e da 6.4.7.2 a 6.4.7.15, ad eccezione del 6.4.7.14 a), e, inoltre, le prescrizioni enunciate da 6.4.8.2 a 6.4.8.15. 6.4.8.2. Un collo deve essere progettato in modo che, nelle condizioni ambientali descritte al 6.4.8.4 e 6.4.8.5, il calore generato all'interno del collo dai contenuti radioattivi non deve produrre, nelle condizioni normali di trasporto, come dimostrato dalle prove specificate al 6.4.15, effetti sfavorevoli sul collo così che esso non soddisfi più le prescrizioni concernenti il confinamento e lo schermaggio se lasciato incustodito per un periodo di una settimana. Particolare attenzione deve essere posta agli effetti del calore che possono: a) Alterare la disposizione, la forma geometrica o lo stato fisico del contenuto radioattivo o, se i materiali radioattivi sono inseriti in un involucro metallico o in un recipiente (per esempio, la guaina degli elementi di combustibile), causare la deformazione o la fusione della guaina, del recipiente o dei materiali radioattivi; b) Diminuire l'efficienza dell'imballaggio a causa di dilatazioni termiche differenziali, o rotture o fusione del materiale di schermaggio per le radiazioni; o c) Accelerare la corrosione in combinazione con l'umidità. 6.4.8.3. Un collo deve essere progettato in modo che, alla temperatura ambiente specificata al 6.4.8.4, la temperatura delle superfici accessibili non superi 50 °C, a meno che il collo non sia trasportato in uso esclusivo. 6.4.8.4. La temperatura ambiente deve essere assunta pari a 38 °C. 6.4.8.5. Le condizioni d'insolazione devono essere assunte come specificato nella Tabella 6.4.8.5. TABELLA 6.4.8.5 Condizioni d'insolazione >SPAZIO PER TABELLA> 6.4.8.6. Un collo che include una protezione termica, allo scopo di soddisfare le prescrizioni della prova termica specificata al 6.4.17.3, deve essere progettato affinché tale protezione rimanga efficiente se il collo è sottoposto alle prove specificate al 6.4.15, e alle lettere a) e b) o b) e c) del 6.4.17.2, in quanto appropriate. Ognuna di tali protezioni sull'esterno del collo non deve essere resa inefficace a causa di strappi, tagli, sfregamenti, abrasioni o brusco maneggio. 6.4.8.7. Un collo deve essere progettato in modo che se fosse soggetto: a) Alle prove specificate al 6.4.15, la perdita dei contenuti radioattivi non sia superiore a 10-6 A2 per ora; e b) Alle prove specificate al 6.4.17.1, 6.4.17.2 b) e 6.4.17.3 e 6.4.17.4, e alle prove i) del 6.4.17.2 c) quando il collo ha una massa non superiore a 500 kg, una densità non superiore a 1000 kg/m3 basata sulle dimensioni esterne, ed i contenuti radioattivi superiori a 1000 A2 come materiali radioattivi non sotto forma speciale, o ii) del 6.4.17.2 a), per tutti gli altri colli, esso soddisfi le seguenti prescrizioni: - mantenere uno schermaggio sufficiente ad assicurare che il livello di radiazione ad 1 m dalla superficie del collo non superi 10 mSv/h con i massimi contenuti radioattivi per i quali il collo è stato progettato; e - limitare la perdita accumulata dei contenuti radioattivi, nel periodo di una settimana, a non più di 10 A2 per il cripton-85 e a non più di A2 per tutti gli altri radionuclidi. Per i miscugli di radionuclidi, si devono applicare le disposizioni da 2.2.7.7.2.4 a 2.2.7.7.2.6, ad eccezione del cripton-85 per il quale può essere utilizzato un valore effettivo di A2(i) uguale a 10 A2. Nel caso a) di cui sopra, la valutazione deve tenere conto dei limiti per la contaminazione esterna prevista al 4.1.9.1.2. 6.4.8.8. Un collo per contenuti radioattivi, con attività maggiore di 105 A2, deve essere progettato in modo che se fosse sottoposto alla più gravosa prova d'immersione in acqua descritta al 6.4.18, non ci sia rottura del sistema di contenimento. 6.4.8.9. La conformità con i limiti ammessi per il rilascio d'attività non deve dipendere né da filtri né da sistemi di raffreddamento meccanici. 6.4.8.10. Un collo non deve includere un sistema di decompressione del sistema di contenimento che permetta il rilascio di materiali radioattivi nell'ambiente nelle condizioni di prova specificate al 6.4.15 e 6.4.17. 6.4.8.11. Un collo deve essere progettato in modo che, se si trovasse alla massima pressione d'esercizio in condizioni normali e se fosse soggetto alle prove specificate al 6.4.15 e 6.4.17, gli sforzi nel sistema di contenimento non raggiungano valori tali da danneggiare il collo in maniera che esso non soddisfi le prescrizioni applicabili. 6.4.8.12. Un collo non deve avere una pressione massima di esercizio in condizioni normali superiore ad una pressione manometrica di 700 kPa. 6.4.8.13. La temperatura massima di ogni punto della superficie facilmente accessibile durante il trasporto di un collo non deve superare 85 °C, in assenza di insolazione nelle condizioni ambientali specificate al 6.4.8.4. Il collo deve essere trasportato in uso esclusivo, come specificato al 6.4.8.3, se questa temperatura massima supera i 50 °C. Si può tenere conto di barriere o di schermi aventi lo scopo di fornire protezione alle persone, senza la necessità che tali barriere o schermi siano soggetti a qualsiasi prova. 6.4.8.14. (riservato) 6.4.8.15. Un collo deve essere progettato per un intervallo della temperatura ambiente da - 40 °C a + 38 °C. 6.4.9. Prescrizioni concernenti i colli di tipo B(M) 6.4.9.1. I colli di tipo B(M) devono soddisfare le prescrizioni per i colli di tipo B(U) specificati al 6.4.8.1, ad eccezione dei colli che sono trasportati soltanto entro una specifica nazione o solamente tra specifiche nazioni, per i quali possono essere assunte, con l'approvazione delle autorità competenti di queste nazioni, condizioni diverse da quelle riportate al 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5 e da 6.4.8.8 a 6.4.8.15 di cui sopra. Devono essere soddisfatte, per quanto possibile, le prescrizioni per i colli di tipo B(U) specificati da 6.4.8.8 a 6.4.8.15. 6.4.9.2. Lo sfiato intermittente dei colli di tipo B(M) può essere permesso durante il trasporto, a condizione che i controlli operativi per lo sfiato siano accettati dalle autorità competenti interessate. 6.4.10. (riservato) 6.4.11. Prescrizioni concernenti i colli contenenti materiali fissili 6.4.11.1. I materiali fissili devono essere trasportati in modo tale da: a) Mantenere la sottocriticità durante le condizioni normali ed incidentali di trasporto; in particolare devono essere considerate le seguenti eventualità: i) infiltrazione o fuoriuscita di acqua dai colli; ii) perdita di efficacia degli assorbitori o moderatori di neutroni incorporati; iii) possibile riassestamento dei contenuti sia all'interno del collo, che per fuoriuscita dal collo; iv) riduzione dello spazio all'interno o tra i colli; v) immersione dei colli in acqua o seppellimento nella neve; vi) cambiamenti di temperatura; b) Soddisfare le prescrizioni: i) enunciate al 6.4.7.2 per i materiali fissili contenuti nel collo; ii) enunciate altrove in questa direttiva per quanto concerne le proprietà radioattive dei materiali; iii) enunciate da 6.4.11.3 a 6.4.11.12, a meno dell'esenzione di cui al 6.4.11.2. 6.4.11.2. I materiali fissili che soddisfano ad una delle disposizioni enunciate negli alinea da a) a d) qui di seguito sono esentati dalla prescrizione concernente il trasporto in colli conformi alle disposizioni da 6.4.11.3 a 6.4.11.12 come pure dalle altre prescrizioni di questa direttiva che si applicano ai materiali fissili. Un solo tipo di eccezione è autorizzato per spedizione. a) Una massa limite per spedizione tale che: >PIC FILE= "L_2004121IT.074301.TIF"> dove X e Y sono le masse limiti definite nella Tabella 6.4.11.2, a condizione che: i) ciascun collo contenga non più di 15 g di materiali fissili; per i materiali non imballati, questa limitazione sulla quantità deve essere applicata alla spedizione trasportata in o sul carro; ii) i materiali fissili siano soluzioni o miscugli idrogenati omogenei dove il rapporto di nuclidi fissili con l'idrogeno sia inferiore al 5 % in massa; iii) non ci siano più di 5 g di materiali fissili per ogni 10 litri di volume. Non devono essere presenti né berillio né deuterio in quantità maggiore allo 0,1 % della massa di materiali fissili. b) Uranio arricchito in uranio-235 fino ad un massimo dell'1 % in massa, e con un contenuto totale di plutonio ed uranio-233 non superiore all'1 % della massa di uranio-235, a condizione che i materiali fissili siano distribuiti uniformemente nell'insieme delle materie. Inoltre, se l'uranio-235 è presente in forma metallica, d'ossido o di carburo, esso non deve formare un sistema a reticolo; c) Soluzioni liquide di nitrato di uranile arricchite in uranio-235 fino ad un massimo del 2 % in massa, con un contenuto totale di plutonio ed uranio-233 non superiore allo 0,002 % della massa di uranio, e con un rapporto atomico minimo tra azoto ed uranio (N/U) pari a 2; d) Colli contenenti, individualmente, al massimo 1 kg di plutonio, di cui non più del 20 % in massa può essere plutonio-239, plutonio-241 o qualunque combinazione di tali radionuclidi. Tabella 6.4.11.2 Limiti di massa per spedizione per le esenzioni dalle prescrizioni per i colli contenenti materiali fissili >SPAZIO PER TABELLA> 6.4.11.3. Dove la forma chimica o fisica, la composizione isotopica, la massa o la concentrazione, il rapporto di moderazione o la densità, o la configurazione geometrica non sono conosciuti, le valutazioni previste da 6.4.11.7 a 6.4.11.12 devono essere eseguite assumendo che ciascun parametro, che non sia noto, abbia il valore che dà la massima moltiplicazione neutronica compatibile con le condizioni ed i parametri conosciuti per queste valutazioni. 6.4.11.4. Per il combustibile nucleare irraggiato, le valutazioni previste da 6.4.11.7 a 6.4.11.12 devono essere basate su una composizione isotopica che dimostri che essa corrisponde: a) alla massima moltiplicazione neutronica durante tutto l'irraggiamento, o b) ad una prudente stima della moltiplicazione neutronica per le valutazioni dei colli. Dopo l'irraggiamento, ma prima della spedizione, deve essere effettuata una misurazione atta a confermare che l'ipotesi concernente la composizione isotopica è conservativa. 6.4.11.5. L'imballaggio, dopo aver subito le prove specificate al 6.4.15, deve impedire l'ingresso di un cubo di 10 cm. 6.4.11.6. Il collo deve essere progettato per un intervallo di temperatura ambiente da - 40 °C a + 38 °C, salvo che l'autorità competente non specifichi diversamente nel certificato d'approvazione per il modello di collo. 6.4.11.7. Per un collo unico considerato isolatamente, si deve assumere che l'acqua possa entrare o uscire da tutti gli spazi vuoti del collo, includendo quelli all'interno del sistema di contenimento. Tuttavia, se il modello comporta speciali caratteristiche atte a prevenire tale ingresso o fuoriuscita d'acqua dagli spazi vuoti, anche a seguito di un errore, l'assenza dell'infiltrazione può essere assunta per quegli spazi vuoti. Queste speciali caratteristiche devono includere: a) Barriere multiple stagne all'acqua di ottima qualità, ciascuna delle quali conservi la sua efficacia qualora il collo fosse soggetto alle prove prescritte al 6.4.11.12 b), un rigoroso controllo della qualità nella fabbricazione, manutenzione e riparazione degli imballaggi, e prove per controllare la chiusura di ogni collo prima di ciascuna spedizione; b) Per colli contenenti solamente esafluoruro di uranio: i) colli nei quali, a seguito delle prove prescritte al 6.4.11.12 b), non c'è contatto fisico tra la valvola ed ogni altro componente dell'imballaggio che non sia il suo punto di attacco iniziale e dove, in aggiunta, a seguito della prova prescritta al 6.4.17.3 le valvole mantengono la tenuta; e ii) un elevato controllo della qualità nella fabbricazione, manutenzione e riparazione degli imballaggi, insieme a prove atte a dimostrare la chiusura di ogni collo prima di ciascuna spedizione. 6.4.11.8. Per il sistema di confinamento, si deve assumere una riflessione totale da almeno 20 cm d'acqua o una riflessione più grande che può essere addizionalmente fornita dal materiale circostante l'imballaggio. Tuttavia, quando si può dimostrare che il sistema di confinamento rimane all'interno dell'imballaggio a seguito delle prove prescritte al 6.4.11.12 b), si può assumere una riflessione totale del collo da parte di almeno 20 cm di acqua nel 6.4.11.9 c). 6.4.11.9. Il collo deve essere sottocritico nelle condizioni previste al 6.4.11.7 e 6.4.11.8 e nelle condizioni del collo nelle quali risulta la massima moltiplicazione neutronica compatibile con: a) le condizioni regolari di trasporto (assenza di incidenti); b) le prove specificate al 6.4.11.11 b); c) le prove specificate al 6.4.11.12 b). 6.4.11.10. (riservato) 6.4.11.11. Per le condizioni normali di trasporto, deve essere calcolato un numero "N", tale che cinque volte "N" risulti sottocritico per la disposizione e nelle condizioni del collo tali da fornire la massima moltiplicazione neutronica compatibile con quanto segue: a) Nulla deve essere interposto fra i colli, e la disposizione del collo deve essere riflessa su tutti i lati da almeno 20 cm di acqua; e b) Lo stato dei colli deve essere quello della condizione valutata o dimostrata nel caso essi siano stati sottoposti alle prove specificate al 6.4.15. 6.4.11.12. Per le condizioni accidentali di trasporto, deve essere calcolato un numero "N", tale che due volte "N" deve essere sottocritico per la disposizione e nelle condizioni del collo tali da fornire la massima moltiplicazione neutronica compatibile con quanto segue: a) Ci sia una moderazione mediante un materiale idrogenato fra i colli, e la disposizione del collo è avvolta da ogni lato da uno strato di acqua di almeno 20 cm che serva da riflettente; e b) Le prove specificate al 6.4.15 sono seguite dalla più penalizzante delle seguenti prove: i) le prove specificate al 6.4.17.2 b), e o al 6.4.17.2 c) per colli aventi una massa non superiore a 500 kg e una densità non superiore a 1000 kg/m3 basata sulle dimensioni esterne, o al 6.4.17.2 a) per tutti gli altri colli; seguite dalla prova specificata al 6.4.17.3, completata dalle prove specificate da 6.4.19.1 a 6.4.19.3; o ii) la prova specificata al 6.4.17.4; e c) Se una qualunque parte dei materiali fissili fuoriesce dal sistema di contenimento a seguito delle prove specificate al 6.4.11.12 b), si deve assumere che i materiali fissili fuoriescano dal collo e che tutti i materiali fissili si dispongano secondo la configurazione e moderazione tale da produrre la massima moltiplicazione neutronica con una riflessione totale da parte di almeno 20 cm di acqua. 6.4.12. Metodi di prova e dimostrazione di conformità 6.4.12.1. Si può dimostrare la conformità ai requisiti enunciati al 2.2.7.3.3, 2.2.7.3.4, 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2 e da 6.4.2 a 6.4.11 mediante uno dei sistemi sotto elencati o con una combinazione di essi: a) Eseguendo delle prove con campioni rappresentanti materiali LSA-III, o materiali radioattivi sotto forma speciale o prototipi o particolari dell'imballaggio, dove i contenuti del campione o dell'imballaggio utilizzati per le prove devono simulare il più fedelmente possibile il campo di contenuti radioattivi e il campione o l'imballaggio da sottoporre a prova deve essere preparato come presentato per il trasporto; b) Riferendosi a precedenti, soddisfacenti dimostrazioni di natura sufficientemente assimilabile; c) Eseguendo prove con modelli in scala appropriata, incorporanti gli elementi caratteristici dell'oggetto considerato, quando l'esperienza ingegneristica abbia dimostrato che i risultati di tali prove sono utilizzabili ai fini della progettazione. Quando è usato un modello di tal genere, deve essere tenuta conto la necessità di aggiustare certi parametri della prova, come ad esempio il diametro del punzone o la forza di compressione; d) Ricorrendo al calcolo, o ad una ragionata argomentazione, quando le procedure di calcolo ed i parametri sono generalmente ritenuti affidabili o conservativi. 6.4.12.2. Dopo che il campione o il prototipo sono stati sottoposti alle prove, devono essere usati appropriati metodi di valutazione per assicurare che le prescrizioni per i metodi di prova sono state soddisfatte in conformità ai requisiti di prestazione e accettazione prescritti al 2.2.7.3.3, 2.2.7.3.4, 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2 e da 6.4.2 a 6.4.11. 6.4.12.3. Tutti i campioni devono essere ispezionati prima delle prove in modo da identificare e registrare difetti o danni, quali in particolare: a) Non conformità al modello; b) Difetti di fabbricazione; c) Corrosione o altri deterioramenti; d) Alterazione delle caratteristiche. Il sistema di contenimento del collo deve essere chiaramente specificato. Le parti esterne del campione devono essere chiaramente identificate così che si possa fare riferimento senza ambiguità ad ogni parte del campione. 6.4.13. Verifiche dell'integrità del sistema di contenimento, dello schermaggio e delle valutazioni di sicurezza per la criticità Dopo ciascuna delle prove applicabili specificate da 6.4.15 a 6.4.21: a) Le rotture e i danneggiamenti devono essere identificati e registrati; b) Deve essere determinato se l'integrità del sistema di contenimento e dello schermaggio è stata mantenuta nella misura richiesta da 6.4.2 a 6.4.11 per l'imballaggio considerato; c) Per i colli contenenti materiali fissili, deve essere determinato se le ipotesi e le condizioni nelle valutazioni richieste da 6.4.11.1 a 6.4.11.12 per uno o più colli sono valide. 6.4.14. Bersaglio per prove di caduta Il bersaglio per le prove di caduta specificate al 2.2.7.4.5 a), 6.4.15.4, 6.4.16 a) e 6.4.17.2 deve essere una superficie piana ed orizzontale di caratteristiche tali che ogni incremento nella sua resistenza allo schiacciamento o alla deformazione dovuta all'impatto del campione non incrementi significativamente il danneggiamento al campione. 6.4.15. Prove per dimostrare la capacità a resistere alle condizioni normali di trasporto 6.4.15.1. Le prove sono la prova d'aspersione d'acqua, la prova di caduta libera, la prova d'impilamento e la prova di penetrazione. I campioni del collo devono essere sottoposti alla prova di caduta libera, alla prova d'impilamento e penetrazione, precedute in ogni caso da una prova d'aspersione d'acqua. Un solo campione può essere usato per tutte le prove a condizione di rispettare le prescrizioni del 6.4.15.2. 6.4.15.2. L'intervallo tra la conclusione della prova d'aspersione d'acqua e la prova successiva deve essere tale che l'assorbimento d'acqua sia massimo, senza che ci sia un'apprezzabile asciugatura all'esterno del campione. In assenza d'ogni evidenza contraria, quest'intervallo deve essere di due ore se il getto d'acqua è stato applicato simultaneamente da quattro direzioni. Nessun intervallo deve trascorrere, tuttavia, se il getto d'acqua è stato applicato da ognuna delle quattro direzioni consecutivamente. 6.4.15.3. Prova d'aspersione d'acqua: il campione deve essere sottoposto ad una prova di aspersione d'acqua che simula l'esposizione ad una pioggia di circa 5 cm per ora per almeno un'ora. 6.4.15.4. Prova di caduta libera: il campione deve cadere sul bersaglio così da riportare il massimo danneggiamento relativamente ai dispositivi di sicurezza da sottoporre a prova: a) L'altezza di caduta misurata dal punto più basso del campione alla superficie superiore del bersaglio non deve essere inferiore alla distanza specificata nella Tabella 6.4.15.4 per la massa corrispondente. Il bersaglio deve essere quello definito al 6.4.14; b) Per i colli a forma di parallelepipedo rettangolo di fibra o di legno di massa non superiore a 50 kg, un campione distinto deve essere sottoposto ad una caduta libera su ciascuno spigolo da un'altezza di 0,3 m; c) Per i colli cilindrici di fibra, di massa non superiore a 100 kg, un campione distinto deve essere sottoposto ad una caduta libera su ciascun quarto del cerchio di base da un'altezza di 0,3 m. Tabella 6.4.15.4 Altezza di caduta libera per la prova di colli in condizioni normali di trasporto >SPAZIO PER TABELLA> 6.4.15.5. Prova di impilamento: a meno che la forma dell'imballaggio sia tale da non consentire l'impilamento, il campione deve essere sottoposto, per un periodo di 24 h, ad una forza di compressione uguale al maggiore dei seguenti valori: a) L'equivalente di 5 volte la massa effettiva del collo; b) L'equivalente di 13 kPa moltiplicato per l'area della proiezione verticale del collo. Questa forza deve essere applicata uniformemente su due lati opposti del campione, uno dei quali deve essere la base sulla quale il collo dovrebbe poggiare normalmente. 6.4.15.6. Prova di penetrazione: il campione deve essere poggiato su una superficie rigida, piatta ed orizzontale, che non deve spostarsi in modo apprezzabile durante l'esecuzione della prova: a) Una barra di 3,2 cm di diametro con un'estremità emisferica e con una massa di 6 kg, con il suo asse longitudinale in posizione verticale, deve essere lasciata cadere sul campione e guidata in modo che la sua estremità cada al centro della parte più fragile del campione in modo da colpire il sistema di contenimento se penetra in maniera sufficiente. La barra non deve deformarsi in modo apprezzabile durante l'esecuzione della prova; b) L'altezza di caduta della barra, misurata dalla sua estremità inferiore fino al punto di impatto previsto sulla superficie superiore del campione, deve essere di 1 m. 6.4.16. Prove addizionali per colli di tipo A progettati per liquidi e gas Uno o più campioni separati devono essere sottoposti a ciascuna delle seguenti prove, salvo che non si possa dimostrare che una delle prove produca maggior danno dell'altra al collo in questione, nel qual caso un solo campione deve essere sottoposto alla prova più severa: a) Prova di caduta libera: Il campione deve cadere sul bersaglio in modo da subire il massimo danno dal punto di vista del contenimento. L'altezza di caduta, misurata dalla parte più bassa del campione alla superficie superiore del bersaglio, deve essere di 9 m. Il bersaglio deve essere quello definito al 6.4.14; b) Prova di penetrazione: Il campione deve essere sottoposto alla prova specificata al 6.4.15.6, ad eccezione dell'altezza di caduta che deve essere aumentata da 1 m, come specificato al 6.4.15.6 b), a 1,7 m. 6.4.17. Prove per dimostrare la capacità di resistere alle condizioni d'incidente durante il trasporto 6.4.17.1. Il campione deve essere sottoposto agli effetti cumulativi delle prove specificate al 6.4.17.2 e al 6.4.17.3 in quest'ordine. Dopo queste prove, il campione, o un campione separato, deve essere sottoposto agli effetti della o delle prove d'immersione in acqua specificate al 6.4.17.4 e, se applicabile, al 6.4.18. 6.4.17.2. Prova meccanica: la prova consiste in tre differenti prove di caduta libera. Ogni campione deve essere sottoposto alle prove di caduta libera applicabili come specificate al 6.4.8.7 o al 6.4.11.12. L'ordine nel quale il campione è sottoposto a queste prove deve essere tale che, alla fine della prova meccanica, deve aver subito un danno tale da produrre il massimo danno nel corso della successiva prova termica: a) Caduta I: il campione deve cadere sul bersaglio in modo da subire il massimo danno e l'altezza di caduta misurata dal punto più basso del campione alla superficie superiore del bersaglio, deve essere di 9 m. Il bersaglio deve essere quello definito al 6.4.14; b) Caduta II: il campione deve cadere in modo da subire il massimo danno, su una barra fissata rigidamente e perpendicolarmente al bersaglio. L'altezza di caduta misurata dal punto del campione che si suppone subisca l'impatto alla superficie superiore della barra deve essere di 1 m. La barra deve essere d'acciaio dolce di sezione circolare, con 15 cm ± 0,5 cm di diametro e 20 cm di lunghezza salvo che una barra più lunga non provochi un danno maggiore, nel qual caso deve essere usata una barra di lunghezza tale da provocare il massimo danno. L'estremità superiore della barra deve essere piatta ed orizzontale con i suoi bordi arrotondati con un raggio non superiore a 6 mm. Il bersaglio sul quale la barra è montata deve essere quello definito al 6.4.14; c) Caduta III: il campione deve essere sottoposto ad una prova dinamica di schiacciamento posizionando il campione sul bersaglio in modo da subire il massimo danno causato dalla caduta di una massa di 500 kg da un'altezza di 9 m. La massa deve consistere di una piastra d'acciaio dolce con dimensioni 1 m × 1 m e deve cadere in posizione orizzontale. L'altezza di caduta deve essere misurata dalla superficie inferiore della piastra al punto più alto del campione. Il bersaglio sul quale il campione poggia deve essere quello definito al 6.4.14. 6.4.17.3. Prova termica: il campione deve essere in equilibrio termico, ad una temperatura ambiente di 38 °C, con le condizioni d'insolazione specificate nella Tabella 6.4.8.5 e al massimo valore teorico di produzione di calore all'interno nel collo da parte dei contenuti radioattivi. Ciascuno di questi parametri può assumere un valore differente, prima e durante la prova, a condizione che se ne tenga conto nella successiva valutazione del comportamento del collo. La prova termica comprende: a) l'esposizione di un campione per un periodo di 30 minuti ad un ambiente termico che fornisce un flusso di calore equivalente almeno a quello di un fuoco di idrocarburi ed aria, in condizioni ambientali sufficientemente calme, in modo da avere un coefficiente di emissività medio della fiamma di almeno 0,9 ed una temperatura media di fiamma di almeno 800 °C, che avvolga completamente il campione, con un coefficiente di assorbitività superficiale di 0,8 o pari al valore che il collo può dimostrare di possedere se esposto al fuoco specificato, seguita da b) l'esposizione del campione ad una temperatura ambiente di 38 °C, alle condizioni di insolazione specificate nella Tabella 6.4.8.5 e al massimo valore teorico di produzione di calore all'interno del collo da parte del contenuto radioattivo, per un periodo sufficiente ad assicurare che le temperature all'interno del campione siano in ogni punto in diminuzione e/o stiano raggiungendo le condizioni iniziali di stato stazionario. Ciascuno di questi parametri può assumere un valore differente, al termine del riscaldamento, a condizione che se ne tenga conto nella successiva valutazione del comportamento del collo. Durante e dopo la prova il campione non deve essere raffreddato artificialmente e, se c'è una combustione dei materiali del campione, essa deve poter essere lasciata procedere fino alla fine. 6.4.17.4. Prova d'immersione in acqua: il campione deve essere immerso sotto una colonna d'acqua di almeno 15 m per un periodo non inferiore ad otto ore nella posizione in cui subirà il massimo danno. Agli scopi del calcolo, è considerata soddisfacente una pressione manometrica esterna di almeno 150 kPa. 6.4.18. Prova d'immersione più gravosa in acqua per colli di tipo B(U) e di tipo B(M) contenenti più di 105A2 Prova d'immersione più gravosa in acqua: il campione deve essere immerso sotto una colonna d'acqua di almeno 200 m per un periodo non inferiore ad un'ora. Agli scopi del calcolo, è considerata soddisfacente una pressione manometrica esterna di almeno 2 MPa. 6.4.19. Prova di tenuta all'acqua per colli contenenti materiale fissile 6.4.19.1. Sono esentati da questa prova i colli per i quali la penetrazione o la fuoriuscita d'acqua sia stata assunta, in modo da comportare la reattività più elevata, ai fini della valutazione prevista da 6.4.11.7 a 6.4.11.12. 6.4.19.2. Prima che il campione sia sottoposto alla prova di tenuta all'acqua sotto riportata, esso deve essere sottoposto alla prova specificata al 6.4.17.2 b), poi sottoposto o alla prova specificata all'alinea a), o alla prova specificata all'alinea c) del 6.4.17.2, secondo le prescrizioni del 6.4.11.12 ed infine alla prova specificata al 6.4.17.3. 6.4.19.3. Il campione deve essere immerso sotto una colonna d'acqua di almeno 0,9 m per un periodo non inferiore ad otto ore ed in posizione tale da provocare la massima penetrazione d'acqua. 6.4.20. (riservato) 6.4.21. Controlli per gli imballaggi progettati per contenere 0,1 kg o più di esafluoruro d'uranio 6.4.21.1. Ogni imballaggio costruito, e i suoi equipaggiamenti di servizio e strutturali, insieme o separatamente, deve essere sottoposto ad un controllo iniziale prima della sua messa in servizio e a controlli periodici. Questi controlli devono essere effettuati e attestati in accordo con l'autorità competente. 6.4.21.2. La prova prima della messa in servizio si compone della verifica delle caratteristiche di costruzione, della prova strutturale, della prova di tenuta, della verifica della capacità in litri e della verifica del buon funzionamento dell'equipaggiamento di servizio. 6.4.21.3. I controlli periodici si compongono di un esame visivo, di una prova strutturale, di una prova di tenuta e della verifica del buon funzionamento dell'equipaggiamento di servizio. L'intervallo massimo per i controlli periodici è di cinque anni. Gli imballaggi che non siano stati controllati entro quest'intervallo di cinque anni devono essere esaminati prima del trasporto secondo un programma approvato dall'autorità competente. Essi possono essere di nuovo riempiti soltanto dopo che il programma completo per i controlli periodici sia stato completato. 6.4.21.4. La verifica delle caratteristiche di costruzione deve provare che sono state rispettate le specifiche del tipo di costruzione e del programma di fabbricazione. 6.4.21.5. Per la prova strutturale iniziale gli imballaggi progettati per contenere 0,1 kg o più di esafluoruro di uranio devono essere sottoposti ad una prova di pressione idraulica ad una pressione interna di almeno 1,38 MPa; tuttavia, quando la pressione di prova è inferiore a 2,76 MPa, il modello deve essere oggetto di una approvazione multilaterale. Per gli imballaggi che sono sottoposti ad una prova periodica, può essere applicato ogni altro metodo non distruttivo equivalente con riserva di una approvazione multilaterale. 6.4.21.6. La prova di tenuta deve essere eseguita secondo un procedimento atto a rivelare perdite dall'involucro di confinamento con una sensibilità di 0,1 Pa/s (10-6 bar/s). 6.4.21.7. La capacità in litri degli imballaggi deve essere fissata con un'esattezza del ±0,25 % ad una temperatura di riferimento di 15 °C. Il volume deve essere indicato sulla placca descritta al 6.4.21.8. 6.4.21.8. Ogni imballaggio deve portare una placca di metallo resistente alla corrosione, fissata in modo permanente in un luogo facilmente accessibile. Il modo di fissare la placca non deve compromettere la solidità dell'imballaggio. Devono figurare su questa placca, mediante stampaggio od ogni altro metodo equivalente, almeno le informazioni qui appresso indicate: - numero d'approvazione - numero di serie del fabbricante - pressione massima di servizio (pressione manometrica) - pressione di prova (pressione manometrica) - contenuto: esafluoruro d'uranio - capacità in litri - massa massima autorizzata di riempimento d'esafluoruro d'uranio - tara - data (mese, anno) della prova iniziale e dell'ultima prova periodica subita - punzone dell'esperto che ha proceduto alle prove. 6.4.22. Approvazione dei modelli di collo e dei materiali 6.4.22.1. I modelli di collo contenenti 0,1 kg o più d'esafluoruro d'uranio sono approvati come segue: a) Un'approvazione multilaterale è necessaria per ogni modello che soddisfa le prescrizioni enunciate al 6.4.6.4; b) Dopo il 31 dicembre 2003, un'approvazione unilaterale da parte dell'autorità competente del paese di origine del modello è necessaria per ogni modello che soddisfa le prescrizioni enunciate da 6.4.6.1 a 6.4.6.3. 6.4.22.2. Un'approvazione unilaterale è necessaria per ogni modello di collo di tipo B(U) e di tipo C, salvo che: a) Un'approvazione multilaterale è necessaria per un modello di collo contenente materiali fissili, che è anche soggetto alle prescrizioni enunciate al 6.4.22.4, 6.4.23.7 e 5.1.5.3.1; b) Un'approvazione multilaterale è necessaria per un modello di collo di tipo B(U) contenente materiali radioattivi a bassa dispersione. 6.4.22.3. Un'approvazione multilaterale è necessaria per ogni modello di collo di tipo B(M), inclusi quelli per materiali fissili, che è anche soggetto alle prescrizioni enunciate al 6.4.22.4, 6.4.23.7 e 5.1.5.3.1 e quelli per materiali radioattivi a bassa dispersione. 6.4.22.4. Un'approvazione multilaterale è necessaria per ogni modello di collo per materiali fissili che non sono esenti, conformemente al 6.4.11.2, dai requisiti che si applicano specificatamente ai colli contenenti materiali fissili. 6.4.22.5. Il modello utilizzato per materiali radioattivi sotto forma speciale richiede un'approvazione unilaterale. Il modello utilizzato per materiali radioattivi a bassa dispersione richiede un'approvazione multilaterale (cfr. anche 6.4.23.8). 6.4.22.6. Ogni modello di collo che richiede un'approvazione unilaterale e proveniente da uno Stato membro deve essere approvato dalla autorità competente di tale Stato; se lo Stato dove il modello è stato progettato non è uno Stato membro, il trasporto è possibile a condizione che: i) un certificato attestante che il collo risponde alle prescrizioni tecniche di questa direttiva sia fornita da tale Stato e convalidato dalla autorità competente del primo Stato membro toccato dal trasporto; ii) se non è stato fornito né un certificato né un'approvazione del modello del collo, il modello di collo deve essere approvato dalla autorità competente del primo Stato membro toccato dal trasporto. 6.4.22.7. Per i modelli approvati in applicazione delle misure transitorie, cfr. 1.6.5. 6.4.23. Richieste d'approvazione e approvazioni concernenti il trasporto di materiali radioattivi 6.4.23.1. (riservato) 6.4.23.2. Una richiesta d'approvazione di una spedizione deve contenere: a) il periodo, relativo alla spedizione, per il quale l'approvazione è richiesta; b) i contenuti radioattivi effettivi, i modi di trasporto previsti, il tipo di carro e l'itinerario probabile o previsto; c) il modo in cui saranno realizzate le precauzioni e i controlli amministrativi e operativi, previsti nei certificati di approvazione dei modelli di collo emessi in conformità al 5.1.5.3.1. 6.4.23.3. Una richiesta d'approvazione di una spedizione in accordo speciale deve comprendere tutte le informazioni necessarie per assicurare l'autorità competente che il livello generale di sicurezza del trasporto è almeno equivalente a quello che si sarebbe ottenuto se tutte le prescrizioni applicabili di questa direttiva fossero state soddisfatte, e: a) Esporre in quale misura e per quali ragioni la spedizione non può essere fatta in pieno accordo con le prescrizioni applicabili di questa direttiva; b) Indicare le speciali precauzioni e i controlli amministrativi e operativi speciali da effettuare durante il trasporto per compensare la non conformità alle prescrizioni applicabili di questa direttiva. 6.4.23.4. Una richiesta d'approvazione di un modello di collo di tipo B(U) o di tipo C deve comprendere: a) una descrizione dettagliata dei contenuti radioattivi previsti, con riferimento, in particolare, allo stato fisico e alla forma chimica e alla natura delle radiazioni emesse; b) il progetto dettagliato del modello, comprendente i disegni completi del modello e l'elenco dei materiali e dei metodi di fabbricazione utilizzati; c) una relazione delle prove effettuate e dei loro risultati o la dimostrazione basata su metodi di calcolo o su altre evidenze che il modello soddisfa le prescrizioni applicabili; d) le modalità proposte per l'uso e la manutenzione dell'imballaggio; e) se il collo è progettato per avere una pressione massima di esercizio in condizioni normali superiore a 100 kPa (manometrica), le specifiche per quanto concerne i materiali utilizzati per la fabbricazione del sistema di contenimento, i campioni da prelevare e le prove da eseguire; f) quando il contenuto radioattivo previsto sia combustibile irraggiato, l'indicazione e la giustificazione di tutte le ipotesi dell'analisi di sicurezza relative alle caratteristiche del combustibile e una descrizione delle misure da effettuare prima della spedizione come previsto al 6.4.11.4 b); g) ogni disposizione speciale per lo stivaggio necessaria ad assicurare una buona dissipazione del calore dal collo, considerando i diversi modi di trasporto da utilizzare come pure i diversi tipi di carro o di contenitore; h) una illustrazione riproducibile con dimensioni non superiori a 21 cm × 30 cm che mostri come è costituito il collo; i) la descrizione del programma di garanzia della qualità applicabile conformemente al 1.7.3. 6.4.23.5. Oltre alle informazioni generali richieste al 6.4.23.4 per l'approvazione dei colli di tipo B(U), la richiesta di approvazione di un modello di collo di tipo B(M) deve comprendere: a) la lista delle prescrizioni enunciate al 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5 e da 6.4.8.8 a 6.4.8.15 ai quali il collo non è conforme; b) i controlli operativi supplementari che si propone di effettuare durante il trasporto, che non sono previsti da questa direttiva, ma che sono necessari per garantire la sicurezza del collo o per compensare le mancanze elencate al precedente punto a); c) una dichiarazione relativa alle eventuali restrizioni da adottare relativamente al modo di trasporto e alle modalità particolari di caricamento, di trasporto, di scarico o di maneggio; d) le condizioni ambientali massime e minime (temperatura, insolazione) che si suppone di incontrare durante il trasporto e che sono state considerate nel modello. 6.4.23.6. La richiesta d'approvazione dei modelli di collo contenenti 0,1 kg o più di esafluoruro di uranio deve comprendere tutte le informazioni necessarie per assicurare l'autorità competente che il modello soddisfa le pertinenti prescrizioni enunciate al 6.4.6.1 e la descrizione del programma di garanzia della qualità applicabile conformemente al 1.7.3. 6.4.23.7. La richiesta per l'approvazione di un collo di materiale fissile deve contenere tutte le informazioni necessarie per assicurare l'autorità competente che il modello soddisfa le pertinenti prescrizioni enunciate al 6.4.11.1, e la descrizione del programma di garanzia della qualità applicabile conformemente al 1.7.3. 6.4.23.8. La richiesta per l'approvazione dei modelli utilizzati per i materiali radioattivi sotto forma speciale, o dei modelli utilizzati per i materiali radioattivi a bassa dispersione, deve contenere: a) una descrizione dettagliata dei materiali radioattivi o, se trattasi di capsula, del contenuto; particolare riferimento deve essere fatto sia allo stato fisico che alla forma chimica; b) un progetto dettagliato del modello di ogni capsula da utilizzare; c) una relazione delle prove effettuate e dei loro risultati, o la dimostrazione, basata sul calcolo, che i materiali radioattivi possono soddisfare i requisiti, o altre dimostrazioni che i materiali radioattivi sotto forma speciale o i materiali radioattivi a bassa dispersione soddisfano le prescrizioni di questa direttiva che sono loro applicabili; d) la descrizione del programma di garanzia della qualità applicabile conformemente al 1.7.3; e) tutte le misure proposte prima della spedizione di materiali radioattivi sotto forma speciale o di materiali radioattivi a bassa dispersione. 6.4.23.9. Ogni certificato rilasciato da un'autorità competente deve essere caratterizzato da un marchio d'identificazione. Il marchio deve essere del tipo generalizzato seguente: Indicativo dello Stato/Numero/Codice Tipo a) Con riserva delle disposizioni del 6.23.10 b), l'indicativo dello Stato(64) è costituito dalle lettere distintive attribuite, per la circolazione internazionale dei veicoli, allo Stato che rilascia il certificato; b) Il numero è assegnato dall'autorità competente; per un dato modello o una data spedizione, esso deve essere unico e specifico. Il marchio d'identificazione d'approvazione della spedizione deve essere chiaramente correlato con il marchio d'identificazione del modello approvato; c) I seguenti tipi di codici devono essere usati nell'ordine elencato per identificare i tipi di certificati: >SPAZIO PER TABELLA> Nel caso di modelli di collo per esafluoruro di uranio non fissile o fissile esente, dove nessuno dei precedenti codici risulti applicabile, devono essere usati i seguenti tipi di codice: >SPAZIO PER TABELLA> d) Nei certificati di approvazione di modello di collo e di materiali radioattivi sotto forma speciale, ad eccezione di quelli emessi in conformità delle disposizioni transitorie enunciate da 1.6.5.2 a 1.6.5.4 e per i certificati di approvazione dei materiali radioattivi a bassa dispersione, il simbolo "-96" deve essere aggiunto al tipo di codice. 6.4.23.10. I codici tipo devono essere applicati come segue: a) Ogni certificato ed ogni collo devono recare il marchio di identificazione appropriato, comprendente i simboli indicati alle lettere a), b), c) e d) del 6.4.23.9 di cui sopra; tuttavia, per i colli, solo il codice del tipo del modello, compreso, eventualmente, il codice "96", deve apparire dopo la seconda barra obliqua, vale a dire che le lettere "T" o "X" non devono apparire nel codice riportato sul collo. Quando i certificati di approvazione del modello e di approvazione della spedizione sono combinati, i codici tipo applicabili non devono essere ripetuti. Per esempio: >SPAZIO PER TABELLA> b) Quando l'approvazione multilaterale è effettuata mediante convalida conformemente al 6.4.23.16, deve essere utilizzato solo il marchio di identificazione attribuito dal paese di origine del modello o della spedizione. Qualora l'approvazione multilaterale è effettuata mediante l'emissione di certificati da parte di paesi successivi, ciascun certificato deve recare il marchio di identificazione appropriato ed il collo il cui modello sia stato approvato deve portare tutti i marchi di identificazione appropriati. Per esempio: A/132/B(M)F-96 CH/28/B(M)F-96 sarebbe il marchio di identificazione di un collo inizialmente approvato in Austria e successivamente approvato in Svizzera con un certificato separato. Marchi ulteriori d'identificazione devono essere elencati in modo analogo sul collo. c) La revisione di un certificato deve essere indicata entro parentesi dopo il marchio di identificazione sul certificato. Per esempio A/132/B(M)F- 96 (Rev.2), sta ad indicare la revisione 2 del certificato del modello di collo approvato dall'Austria, mentre A/132/B(M)F96 (Rev.0) sta ad indicare la prima emissione del certificato di approvazione di modello di collo approvato dall'Austria. Al momento della prima emissione di un certificato, la dicitura in parentesi è facoltativa e altri termini quali "prima emissione" possono ugualmente essere utilizzati al posto di "Rev.0". Il numero di revisione di un certificato non può essere attribuito che dal paese che ha emesso in origine il certificato di approvazione. d) Altre lettere e cifre (imposte da norme nazionali) possono essere aggiunte entro parentesi al termine del marchio di identificazione. Per esempio A/132/B(M)F96(SP503). e) Non è necessario modificare il marchio sull'imballaggio ogni volta che il certificato di modello è oggetto di una revisione. Queste modifiche devono essere apportate unicamente quando la revisione di un certificato di un modello di collo comporta un cambiamento delle lettere del tipo di codice del modello di collo dopo la seconda barra obliqua. 6.4.23.11. Ogni certificato d'approvazione emesso da un'autorità competente per materiali radioattivi sotto forma speciale o per materiali radioattivi a bassa dispersione deve contenere le seguenti informazioni: a) Il tipo di certificato; b) Il marchio di identificazione attribuito dall'autorità competente; c) La data di emissione e la data di scadenza; d) L'elenco dei regolamenti nazionali ed internazionali applicabili, specificando l'edizione del Regolamento per il trasporto di materiali radioattivi dell'AIEA in base al quale i materiali radioattivi sotto forma speciale o i materiali radioattivi a bassa dispersione sono approvati; e) L'identificazione dei materiali radioattivi sotto forma speciale o dei materiali radioattivi a bassa dispersione; f) La descrizione dei materiali radioattivi sotto forma speciale o dei materiali radioattivi a bassa dispersione; g) Le specifiche del modello per i materiali radioattivi sotto forma speciale o i materiali radioattivi a bassa dispersione, con eventuale riferimento ai disegni; h) La descrizione dei contenuti radioattivi, con indicazione delle attività e, eventualmente, dello stato fisico e della forma chimica; i) La descrizione del programma di garanzia della qualità applicabile conformemente al 1.7.3; j) Il riferimento alle informazioni fornite dal richiedente relative alle misure speciali da prendere prima della spedizione; k) Riferimenti alla identità del richiedente, se ritenuto utile dall'autorità competente; l) La firma ed il nome del funzionario che emette il certificato. 6.4.23.12. Ogni certificato d'approvazione emesso da un'autorità competente per un accordo speciale deve contenere le seguenti informazioni: a) Il tipo di certificato; b) Il marchio di identificazione attribuito dall'autorità competente; c) La data di emissione e la data di scadenza; d) Il o i modi di trasporto; e) Le eventuali restrizioni riguardo ai modi di trasporto, al tipo di carro o di contenitore, e le necessarie istruzioni sull'itinerario; f) L'elenco dei regolamenti nazionali ed internazionali applicabili, specificando l'edizione del Regolamento per il trasporto di materiali radioattivi dell'AIEA in base al quale l'accordo speciale è approvato; g) La seguente dichiarazione: "Il presente certificato non dispensa il mittente dall'osservare le prescrizioni stabilite dal governo dei paesi attraverso cui o in cui il collo sarà trasportato". h) Riferimenti a certificati emessi per contenuti radioattivi alternativi, alla convalida di un'altra autorità competente o a dati tecnici o informazioni aggiuntive, come ritenuto utile dall'autorità competente; i) La descrizione dell'imballaggio con riferimento ai disegni o alla descrizione del modello. Se considerata utile dall'autorità competente, un'illustrazione riproducibile non superiori a 21 cm × 30 cm che mostri la costituzione del collo deve altresì essere fornita, accompagnata da una breve descrizione dell'imballaggio, comprendente l'indicazione dei materiali di fabbricazione, della massa lorda, delle dimensioni esterne e dell'aspetto; j) Una descrizione dei contenuti radioattivi autorizzati, comprese le restrizioni sui contenuti radioattivi, qualora esse non siano evidenti data la natura dell'imballaggio. Ciò deve includere, in particolare, lo stato fisico e la forma chimica, le attività (incluse quelle dei diversi isotopi, se necessario), le quantità in grammi (per i materiali fissili) e se si tratta di materiali radioattivi sotto forma speciale o di materiali radioattivi a bassa dispersione, se applicabile; k) Inoltre, per colli di materiali fissili: i) una descrizione dettagliata dei contenuti radioattivi autorizzati; ii) il valore dell'indice di sicurezza per la criticità (CSI); iii) riferimenti a documentazione che dimostri la sicurezza per la criticità dei contenuti; iv) tutte le caratteristiche speciali sulla base delle quali è stata assunta, per la valutazione della criticità, l'assenza di acqua in certi spazi vuoti; v) ogni ipotesi [basate sull'alinea 6.4.11.4 b)] che permette di ammettere una modifica della moltiplicazione dei neutroni per la valutazione della criticità sulla base dei dati di irraggiamento effettivi; vi) l'intervallo di temperatura ambiente per il quale l'accordo speciale è stato approvato; l) L'elenco dettagliato delle operazioni supplementari prescritte per la preparazione, il caricamento, l'amarraggio, il trasporto, lo scarico e il maneggio della spedizione, con indicate le disposizioni speciali di stivaggio per un sicuro smaltimento del calore; m) Se ritenuto utile dall'autorità competente, le ragioni per cui si tratta di un accordo speciale; n) La descrizione delle misure compensative da attuare, essendo la spedizione in accordo speciale; o) Il riferimento alle informazioni fornite dal richiedente e relative all'uso dell'imballaggio o le specifiche misure da mettere in atto prima della spedizione; p) Una dichiarazione concernente le condizioni ambientali prese come ipotesi ai fini della scelta del modello, se queste non sono conformi a quelle indicate al 6.4.8.4, 6.4.8.5 e 6.4.8.15, in quanto applicabili; q) Le misure da mettere in atto in caso di emergenza, giudicate necessarie dall'autorità competente; r) La descrizione del programma di garanzia della qualità applicabile conformemente al 1.7.3; s) Se ritenuto utile dall'autorità competente, il riferimento all'identità del richiedente e del trasportatore; t) La firma e il nome del funzionario che emette il certificato. 6.4.23.13. Ogni certificato d'approvazione per una spedizione emesso da un'autorità competente deve contenere le seguenti informazioni: a) Il tipo di certificato; b) Il o i marchi di identificazione attribuiti dall'autorità competente; c) La data di emissione e la data di scadenza; d) L'elenco dei regolamenti nazionali ed internazionali applicabili, specificando l'edizione del Regolamento per il trasporto di materiali radioattivi dell'AIEA in base al quale la spedizione è approvata; e) Le eventuali restrizioni riguardo ai modi di trasporto, al tipo di carro o di contenitore, e le istruzioni necessarie sull'itinerario; f) La seguente dichiarazione: "Il presente certificato non dispensa il mittente dall'osservare le prescrizioni stabilite dal governo dei paesi attraverso cui o in cui il collo sarà trasportato."; g) L'elenco dettagliato delle operazioni supplementari prescritti per la preparazione, il caricamento, l'amarraggio, il trasporto, lo scarico e il maneggio della spedizione, con indicate le disposizioni speciali di stivaggio per un sicuro smaltimento del calore o il mantenimento della sicurezza di criticità; h) Il riferimento alle informazioni fornite dal richiedente e concernenti le misure speciali da prendere prima della spedizione; i) Il riferimento al o ai certificati di approvazione del modello applicabili; j) Una descrizione degli effettivi contenuti radioattivi, comprese le restrizioni sui contenuti radioattivi, qualora esse non siano evidenti data la natura dell'imballaggio. Ciò deve includere, in particolare, lo stato fisico e la forma chimica, le attività totali (incluse quelle dei diversi isotopi, se necessario), le quantità in grammi (per i materiali fissili) e se si tratta di materiali radioattivi sotto forma speciale o di materiali radioattivi a bassa dispersione, se applicabile; k) Le misure da mettere in atto in caso di emergenza, giudicate necessarie dall'autorità competente; l) La descrizione del programma di garanzia della qualità applicabile conformemente al 1.7.3; m) Se ritenuto utile dall'autorità competente, il riferimento all'identità del richiedente; n) La firma e il nome del funzionario che emette il certificato. 6.4.23.14. Ogni certificato d'approvazione del modello di un collo emesso da un'autorità competente deve contenere le seguenti informazioni: a) Il tipo di certificato; b) Il marchio di identificazione attribuito dall'autorità competente; c) La data di emissione e la data di scadenza; d) Le eventuali restrizioni riguardo ai modi di trasporto; e) L'elenco dei regolamenti nazionali ed internazionali applicabili, specificando l'edizione del Regolamento per il trasporto di materiali radioattivi dell'AIEA in base al quale il modello è approvato; f) La seguente dichiarazione: "Il presente certificato non dispensa il mittente dall'osservare le prescrizioni stabilite dal governo dei paesi attraverso cui o in cui il collo sarà trasportato."; g) Riferimenti a certificati emessi per altri contenuti radioattivi, alla convalida di un'altra autorità competente o a dati tecnici o informazioni aggiuntive, come ritenuto utile dall'autorità competente; h) Una dichiarazione di autorizzazione per la spedizione dove è richiesta l'approvazione della spedizione in accordo al 5.1.5.2.2, se tale dichiarazione è ritenuta appropriata; i) Identificazione dell'imballaggio; j) La descrizione dell'imballaggio con riferimento ai disegni o alla descrizione del modello. Se considerata utile dall'autorità competente, deve altresì essere fornita un'illustrazione riproducibile non superiore a 21 cm × 30 cm che mostri come è costituito il collo, accompagnata da una breve descrizione dell'imballaggio, comprendente l'indicazione dei materiali di fabbricazione, della massa lorda, delle dimensioni esterne e dell'aspetto; k) Specificazione del modello con riferimento ai disegni; l) Una descrizione dei contenuti radioattivi autorizzati, comprese le restrizioni sui contenuti radioattivi, qualora essi non siano evidenti data la natura dell'imballaggio. Ciò deve includere, in particolare, lo stato fisico e la forma chimica, le attività (incluse quelle dei diversi isotopi, se necessario), le quantità in grammi (per i materiali fissili) e se si tratta di materiali radioattivi sotto forma speciale o di materiali radioattivi a bassa dispersione, se applicabile; m) Inoltre, per colli di materiale fissile: i) una descrizione dettagliata dei contenuti radioattivi autorizzati; ii) il valore dell'indice di sicurezza per la criticità (CSI); iii) riferimenti alla documentazione che dimostri la sicurezza per la criticità dei contenuti; iv) tutte le caratteristiche speciali sulla base delle quali è stata assunta, per la valutazione della criticità, l'assenza di acqua in certi spazi vuoti; v) tutte le ipotesi [basate sulla lettera (b) del 6.4.11.4] che consentono di ammettere una modifica della moltiplicazione dei neutroni per la valutazione della criticità sulla base dei dati di irraggiamento effettivi; vi) l'intervallo di temperatura ambiente per il quale il modello di collo è stato approvato; n) Per i colli di tipo B(M), una dichiarazione indicante a quali delle prescrizioni del 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5 e da 6.4.8.8 a 6.4.8.15 alle quali il collo non soddisfa e tutte le informazioni supplementari che possono essere utili ad altre autorità competenti; o) L'elenco dettagliato delle operazioni supplementari prescritte per la preparazione, il caricamento, l'amarraggio, il trasporto, lo scarico e il maneggio della spedizione, con indicate le disposizioni speciali di stivaggio per un sicuro smaltimento del calore; p) Il riferimento alle informazioni fornite dal richiedente e relative all'uso dell'imballaggio o le specifiche misure da mettere in atto prima della spedizione; q) Una dichiarazione concernente le condizioni ambientali prese come ipotesi ai fini della scelta del modello, se queste non sono conformi a quelle indicate al 6.4.8.4, 6.4.8.5 e 6.4.8.15, in quanto applicabili; r) La descrizione del programma di garanzia della qualità applicabile conformemente al 1.7.3; s) Le misure da mettere in atto in caso di emergenza, giudicate necessarie dall'autorità competente; t) Se ritenuto utile dall'autorità competente, il riferimento all'identità del richiedente; u) La firma e il nome del funzionario che emette il certificato. 6.4.23.15. L'autorità competente deve essere informata del numero di serie di ciascun imballaggio fabbricato secondo un modello da lei approvato. L'autorità competente deve tenere un registro di questi numeri di serie. 6.4.23.16. L'approvazione multilaterale può essere effettuata tramite, una convalida del certificato originale emesso dall'autorità competente dello Stato d'origine del modello o della spedizione. Tale convalida può prendere la forma di un'approvazione del certificato originale o dell'emissione di una separata approvazione, annesso, supplemento, ecc., da parte dell'autorità competente del paese sul cui territorio la spedizione è effettuata. CAPITOLO 6.5 Prescrizioni relative alla costruzione dei grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e alle prove di qualificazione 6.5.1. Prescrizioni generali applicabili a tutti i tipi di GIR 6.5.1.1. Campo d'applicazione 6.5.1.1.1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), la cui utilizzazione per il trasporto di certe materie pericolose è espressamente autorizzata conformemente alle istruzioni di imballaggio riportate alla colonna (8) della Tabella A del capitolo 3.2. Le cisterne mobili e i contenitori cisterna che sono conformi alle disposizioni del capitolo 6.7 o 6.8 non sono considerati come grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR). I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) che soddisfano le condizioni del presente capitolo non sono considerati come contenitori ai sensi di questa direttiva. Solo la sigla GIR sarà utilizzata nel seguito del testo per designare i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa. 6.5.1.1.2. Eccezionalmente, l'autorità competente può decidere di approvare dei GIR ed i loro equipaggiamenti di servizio che non sono strettamente conformi alle prescrizioni qui enunciate, ma che presentino varianti accettabili. Inoltre, per tenere conto dei progressi della scienza e della tecnica, l'autorità competente può decidere l'utilizzazione di altre soluzioni che offrano una sicurezza almeno equivalente quanto alla compatibilità con le proprietà delle materie trasportate e che presentino una resistenza almeno uguale agli urti, al carico e al fuoco. 6.5.1.1.3. La costruzione, gli equipaggiamenti, le prove, la marcatura e l'entrata in servizio dei GIR devono essere sottoposti all'approvazione dell'autorità competente dello Stato nel quale sono stati approvati. 6.5.1.2. (riservato) 6.5.1.3. (riservato) 6.5.1.4. Codice di classificazione per i GIR 6.5.1.4.1. Il codice è costituito da due cifre arabe come indicato nella tabella in a), seguite da una o più lettere maiuscole corrispondenti ai materiali come indicato in b), seguite, quando ciò sia previsto nella sezioni specifiche, da una cifra araba indicante la categoria del GIR. a) >SPAZIO PER TABELLA> b) Materiali A. Acciaio (tutti i tipi e trattamenti superficiali) B. Alluminio C. Legno naturale D. Legno compensato F. Legno ricostituito G. Cartone H. Plastica L. Materia tessile M. Carta multifoglio N. Metallo (diverso dall'acciaio e dall'alluminio). 6.5.1.4.2. Nel caso di GIR compositi, devono essere utilizzate, in seconda posizione nel codice, due lettere maiuscole in caratteri latini. La prima indicherà il materiale del recipiente interno e la seconda quella dell'imballaggio esterno del GIR. 6.5.1.4.3. I seguenti codici designano i differenti tipi di GIR: >SPAZIO PER TABELLA> 6.5.1.4.4. La lettera "W" può seguire il codice del GIR. Essa indica che il GIR, benché sia dello stesso tipo di quello designato dal codice, è stato fabbricato secondo una specifica differente da quella indicata al 6.5.3, ma è considerato come equivalente ai sensi del 6.5.1.1.2. 6.5.1.5. Prescrizioni relative alla costruzione 6.5.1.5.1. I GIR devono essere costruiti per resistere alle deteriorazioni dovute all'ambiente o essere efficacemente protetti contro queste deteriorazioni. 6.5.1.5.2. I GIR devono essere costruiti e chiusi in modo tale che non si possa produrre una perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto, in particolare per effetto di vibrazioni o di variazioni di temperatura, di umidità o di pressione. 6.5.1.5.3. I GIR e le loro chiusure devono essere costruiti con materiali intrinsecamente compatibili con il loro contenuto o essere protetti internamente in modo tale: a) che non possano essere attaccati dal contenuto al punto da renderne pericoloso l'uso; b) che non possano causare una reazione o una decomposizione del contenuto o formare con quest'ultimo composti nocivi o pericolosi. 6.5.1.5.4. Le guarnizioni, se ve ne sono, devono essere di un materiale inerte riguardo alle materie contenute. 6.5.1.5.5. Ogni equipaggiamento di servizio deve essere sistemato o protetto in modo da limitare il rischio di perdite del contenuto, in caso di un danneggiamento che possa accadere durante la movimentazione o il trasporto. 6.5.1.5.6. I GIR, i loro accessori, il loro equipaggiamento di servizio e il loro equipaggiamento di struttura devono essere progettati per resistere, senza perdita di contenuto, alla pressione interna del contenuto e agli sforzi subiti durante le normali condizioni di movimentazione e di trasporto. I GIR destinati all'impilamento devono essere progettati a tale scopo. Tutti i dispositivi di sollevamento o di fissaggio dei GIR devono essere sufficientemente resistenti, per non subire deformazioni importanti o cedimenti nelle normali condizioni di movimentazione e di trasporto, ed essere collocati in modo tale che nessuna parte del GIR possa subire degli sforzi eccessivi. 6.5.1.5.7. Quando un GIR è costituito da un corpo sistemato all'interno di un'intelaiatura, esso deve essere costruito in modo: a) che il corpo non possa sfregare contro l'intelaiatura in modo da essere danneggiato; b) che il corpo sia costantemente trattenuto all'interno dell'intelaiatura; c) che gli elementi di equipaggiamento siano fissati in modo da non poter essere danneggiati se i collegamenti tra il corpo e l'intelaiatura permettono una espansione o uno spostamento di uno rispetto all'altra. 6.5.1.5.8. Quando un GIR è munito di un rubinetto di svuotamento dal basso, tale rubinetto deve poter essere bloccato in posizione chiusa e l'insieme del sistema di svuotamento deve essere convenientemente protetto contro i danneggiamenti. Le valvole che si chiudono mediante una manetta devono poter essere protette contro ogni apertura accidentale, e le posizioni aperto e chiuso devono essere ben identificabili. Sui GIR da utilizzare per il trasporto di materie liquide, l'apertura di svuotamento deve essere anche munita di un dispositivo di chiusura secondario, p. es. una flangia d'otturazione o un dispositivo equivalente. 6.5.1.5.9. Ogni GIR deve poter soddisfare le prove funzionali prescritte. 6.5.1.6. Prove, omologazione del prototipo e ispezioni 6.5.1.6.1. Garanzia di qualità: i GIR devono essere fabbricati e provati secondo un programma di garanzia di qualità giudicato soddisfacente dall'autorità competente; tale programma deve garantire che ogni GIR fabbricato soddisfi le prescrizioni del presente capitolo. 6.5.1.6.2. Prove: i GIR devono essere sottoposti alle prove sul prototipo e, se del caso, alle prove iniziali e periodiche conformemente al 6.5.4.14. 6.5.1.6.3. Omologazione del prototipo: per ogni prototipo di GIR deve essere rilasciato un certificato di omologazione del prototipo e una marcatura (conforme alle prescrizioni del 6.5.2) attestante che il prototipo, compreso il suo equipaggiamento, soddisfa le prescrizioni in materia di prove. 6.5.1.6.4. Ispezioni: ogni GIR metallico, GIR di plastica rigida o GIR composito, deve essere ispezionato a soddisfacimento dell'autorità competente: a) prima della sua messa in servizio, e in seguito almeno ogni cinque anni, per quanto concerne: i) la conformità al prototipo, compresa la marcatura; ii) lo stato interno ed esterno; iii) il buon funzionamento dell'equipaggiamento di servizio; Non è necessario togliere la protezione termica, se esiste, se non nella misura in cui ciò sia indispensabile per un conveniente esame del corpo del GIR; b) ad intervalli non superiori a due anni e mezzo, per quanto concerne: i) lo stato esterno; ii) il buon funzionamento dell'equipaggiamento di servizio; Non è necessario togliere la protezione termica, se esiste, se non nella misura in cui ciò sia indispensabile per un conveniente esame del corpo del GIR. Ogni ispezione deve essere oggetto di un rapporto che deve essere conservato dal proprietario del GIR fino alla data della successiva ispezione. 6.5.1.6.5. Se la struttura di un GIR ha subito danni dovuti ad un urto (p. es. un incidente) o ad ogni altra causa, il GIR deve essere riparato e sottoposto a tutto il programma di prove e di ispezioni definito al 6.5.4.14.3 e 6.5.1.6.4 a). 6.5.1.6.6. L'autorità competente può in qualsiasi momento esigere la dimostrazione, procedendo alle prove prescritte nel presente capitolo, che i GIR soddisfano i requisiti corrispondenti alle prove sul prototipo. 6.5.2. Marcatura 6.5.2.1. Marcatura principale 6.5.2.1.1. Ogni GIR costruito e destinato ad essere utilizzato conformemente alle prescrizioni di questa direttiva deve portare una marcatura, apposta in modo durevole e leggibile, situata in un luogo ben visibile. La marcatura, in lettere, cifre e simboli alti almeno 12 mm, deve comprendere i seguenti elementi: a) simbolo ONU per gli imballaggi: >PIC FILE= "L_2004121IT.075901.TIF"> Per i GIR metallici, sui quali la marcatura è apposta per stampaggio o imbutitura in rilievo, al posto del simbolo, è ammesso l'uso delle lettere "UN"; b) il codice indicante il tipo di GIR, conformemente al 6.5.1.4; c) una lettera maiuscola indicante il o i gruppi d'imballaggio per i quali il tipo di costruzione è stato approvato: i) X gruppi d'imballaggio I, II e III (unicamente per i GIR per materie solide); ii) Y gruppi d'imballaggio II e III; iii) Z gruppo d'imballaggio III soltanto; d) il mese e l'anno (ultime due cifre) di fabbricazione; e) la sigla dello Stato che autorizza l'attribuzione della marcatura, mediante la sigla distintiva utilizzata per i veicoli automobilistici in circolazione internazionale(65); f) il nome o la sigla del fabbricante, o un altro marchio di identificazione del GIR specificato dalla autorità competente; g) il carico applicato durante la prova di impilamento, in kg. Per i GIR non progettati per essere impilati deve essere indicata la cifra "0"; h) la massa lorda massima ammissibile o, per i GIR flessibili, il carico utile massimo ammissibile, in kg. I diversi elementi della marcatura principale devono essere apposti nell'ordine sopraindicato. La marcatura addizionale, menzionata al 6.5.2.2, come ogni altro marchio autorizzato da un'autorità competente deve essere apposta in modo da non impedire di identificare correttamente gli elementi della marcatura principale. Esempi di marcatura per i diversi tipi di GIR conformemente da a) ad h) qui sopra: >SPAZIO PER TABELLA> 6.5.2.2. Marcatura addizionale 6.5.2.2.1. Ogni GIR deve portare, oltre alla marcatura prescritta al 6.5.2.1, le seguenti indicazioni, che possono essere scritte su una placca di materiale resisterne alla corrosione, fissata in modo permanente in un punto facilmente accessibile per l'ispezione: >SPAZIO PER TABELLA> 6.5.2.2.2. Oltre alla marcatura prescritta al 6.5.2.1, i GIR flessibili possono ugualmente portare un pittogramma indicante i metodi di sollevamento raccomandati. 6.5.2.2.3. Per i GIR compositi, il recipiente interno deve portare una marcatura che dia almeno le seguenti informazioni: a) il nome o la sigla del fabbricante, o un altro marchio di identificazione del GIR specificato dall'autorità competente secondo 6.5.2.1.1 f); b) la data di fabbricazione secondo 6.5.2.1.1 d); c) la sigla dello Stato che autorizza l'attribuzione della marcatura, secondo 6.5.2.1.1 e). 6.5.2.2.4. Quando un GIR composito è progettato in modo tale che l'involucro esterno possa essere smontato per il trasporto a vuoto (p. es. per il ritorno del GIR al suo mittente per un reimpiego), ciascuno degli elementi smontabili, quando sia smontato, deve portare una marcatura indicante il mese e l'anno di fabbricazione, come pure un altro marchio d'identificazione del GIR specificato dall'autorità competente (cfr. 6.5.2.1.1 f)). 6.5.2.3. Conformità al prototipo La marcatura indica che il GIR è conforme ad un prototipo che ha superato le prove e che soddisfa le condizioni menzionate nel certificato di omologazione del prototipo. 6.5.3. Prescrizioni particolari applicabili ai GIR 6.5.3.1. Prescrizioni particolari applicabili ai GIR metallici 6.5.3.1.1. Le presenti disposizioni si applicano ai GIR metallici destinati al trasporto di materie solide o liquide. Esistono tre varianti di GIR metallici: a) quelli per materie solide caricate o scaricate per gravità (11A, 11B, 11N); b) quelli per materie solide caricate o scaricate sotto una pressione manometrica superiore a 10 kPa (0,1 bar) (21A, 21B, 21N); c) quelli per liquidi (31A, 31B, 31N). 6.5.3.1.2. Il corpo deve essere costruito con un metallo duttile appropriato e la cui saldabilità sia pienamente dimostrata. I cordoni di saldatura devono essere eseguiti a regola d'arte e offrire ogni garanzia di sicurezza. Deve essere considerato il comportamento del materiale alle basse temperature, quando questo sia necessario. 6.5.3.1.3. Devono essere prese precauzioni per evitare i danneggiamenti per corrosione galvanica dovuta al contatto fra metalli differenti. 6.5.3.1.4. I GIR d'alluminio destinati al trasporto di liquidi infiammabili non devono comprendere parti mobili (come coperture metalliche, chiusure, ecc.) d'acciaio ossidabile non protetto, che possano provocare una reazione pericolosa per sfregamento o per urto contro l'alluminio. 6.5.3.1.5. I GIR metallici devono essere costruiti con un metallo avente i seguenti requisiti: a) nel caso dell'acciaio, l'allungamento alla rottura, in percentuale, non deve essere inferiore a >PIC FILE= "L_2004121IT.076201.TIF">, con un minimo assoluto del 20 %, in cui Rm è il valore minimo garantito della resistenza alla trazione dell'acciaio utilizzato in N/mm2; b) nel caso dell'alluminio e sue leghe, l'allungamento alla rottura, in percentuale, non deve essere inferiore a >PIC FILE= "L_2004121IT.076202.TIF">, con un minimo assoluto dell'8 %. I provini utilizzati per determinare l'allungamento alla rottura devono essere prelevati perpendicolarmente al senso di laminazione e fissati in modo tale che: >PIC FILE= "L_2004121IT.076203.TIF"> In cui: Lo= lunghezza tra i riferimenti del provino prima della prova d= diametro A= sezione trasversale del provino. 6.5.3.1.6. Spessore minimo della parete: a) nel caso di un acciaio di riferimento il cui prodotto Rm × Ao sia eguale a 10000, lo spessore della parete non deve essere inferiore ai seguenti valori: >SPAZIO PER TABELLA> In cui: Ao= percentuale minima di allungamento alla rottura per trazione dell'acciaio di riferimento utilizzato (cfr. 6.5.3.1.5); b) per gli altri metalli diversi dall'acciaio di riferimento definito in a) qui sopra, lo spessore minimo della parete deve essere determinato con l'equazione seguente: >PIC FILE= "L_2004121IT.076204.TIF"> in cui: e1= spessore equivalente della parete richiesto del metallo utilizzato (in mm) eo= spessore della parete minimo richiesto dell'acciaio di riferimento (in mm) Rm1= valore minimo garantito della resistenza alla trazione del metallo utilizzato (in N/mm2), [cfr. c)]; A1= percentuale minima d'allungamento alla rottura per trazione del metallo utilizzato (cfr. 6.5.3.1.5). Tuttavia, lo spessore della parete non deve essere in nessun caso inferiore a 1,5 mm; c) Ai fini del calcolo secondo b), la resistenza alla trazione minima garantita del metallo utilizzato (Rm1) deve essere il valore minimo fissato da norme nazionali o internazionali dei materiali. Tuttavia, per l'acciaio austenitico, il valore minimo definito per Rm, conformemente alle norme dei materiali, può essere aumentato fino al 15 % se il certificato d'ispezione del materiale attesta un valore superiore. Quando non esistano norme relative ai materiali in questione, il valore di Rm deve corrispondere al valore minimo attestato sul certificato d'ispezione del materiale. 6.5.3.1.7. Prescrizioni relative alla decompressione: i GIR per liquidi devono essere progettati in modo da poter scaricare i vapori sviluppati in caso d'immersione nelle fiamme con una portata sufficiente ad evitare la rottura del corpo. Ciò può essere ottenuto mediante classici dispositivi di decompressione o con altre tecniche di costruzione. La pressione che deve provocare il funzionamento di tali dispositivi non deve essere superiore a 65 kPa (0,65 bar) né inferiore alla pressione totale (manometrica) effettiva nel GIR [pressione di vapore della materia trasportata, più la pressione parziale dell'aria o di un gas inerte meno 100 kPa (1 bar)], a 55 °C, determinata per un grado massimo di riempimento conforme al 4.1.1.4. I dispositivi di decompressione prescritti devono essere installati nella fase vapore. 6.5.3.2. Prescrizioni particolari per i GIR flessibili 6.5.3.2.1. Queste prescrizioni si applicano ai GIR flessibili dei seguenti tipi: >SPAZIO PER TABELLA> I GIR flessibili sono destinati esclusivamente al trasporto di materie solide. 6.5.3.2.2. Il corpo deve essere costruito con un materiale appropriato. La resistenza del materiale e il modo di costruzione del GIR flessibile devono essere in funzione della capacità e dell'uso previsto. 6.5.3.2.3. Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei GIR flessibili dei tipi 13M1 e 13M2 devono, dopo immersione completa in acqua per almeno 24 ore, conservare almeno l'85 % della resistenza alla trazione, misurata inizialmente sul materiale condizionato all'equilibrio ad un'umidità relativa massima del 67 %. 6.5.3.2.4. I giunti devono essere realizzati per cucitura, saldatura a caldo, incollaggio od ogni altro metodo equivalente. Tutte le cuciture devono essere fermate. 6.5.3.2.5. I GIR flessibili devono avere un'appropriata resistenza all'invecchiamento e alla degradazione, provocati dall'irraggiamento ultravioletto, dalle condizioni climatiche o dall'azione del contenuto, in modo da essere adeguati all'uso previsto. 6.5.3.2.6. Nel caso sia necessaria una protezione contro i raggi ultravioletti per i GIR flessibili di plastica, essa deve essere ottenuta per aggiunta di nerofumo o di un altro pigmento o inibitore appropriato. Questi additivi devono essere compatibili con il contenuto e restare efficaci durante tutta la durata di servizio del corpo. In caso di utilizzazione di nerofumo, pigmenti o inibitori differenti da quelli utilizzati per la fabbricazione del prototipo approvato, non è obbligatorio ripetere le prove se la proporzione di nerofumo, di pigmenti o inibitori è tale da non avere effetti negativi sulle proprietà fisiche del materiale di costruzione. 6.5.3.2.7. Alcuni additivi possono essere incorporati nei materiali del corpo per migliorarne resistenza all'invecchiamento o altre caratteristiche, a condizione che non ne alterino le proprietà chimiche e fisiche. 6.5.3.2.8. Per la fabbricazione dei corpi dei GIR, non si possono utilizzare materiali provenienti da recipienti usati. Possono essere utilizzati i ritagli o avanzi di produzione provenienti dal medesimo procedimento di fabbricazione. Si possono riutilizzare elementi come accessori e basi di palette, a condizione che non abbiano subito alcun danno durante una precedente utilizzazione. 6.5.3.2.9. Quando un recipiente è riempito, il rapporto tra l'altezza e la larghezza non deve superare 2:1. 6.5.3.2.10. La fodera deve essere di un materiale appropriato. La resistenza del materiale utilizzato e il modo di costruzione della fodera devono essere adattati alla capacità dei GIR e all'uso previsto. I giunti e le chiusure devono essere stagni alle polveri, e capaci di sopportare le pressioni e gli urti che si possono produrre nelle normali condizioni di movimentazione e di trasporto. 6.5.3.3. Prescrizioni particolari per i GIR di plastica rigida 6.5.3.3.1. Queste prescrizioni si applicano ai GIR di plastica rigida destinati al trasporto di materie solide o liquide. I GIR di plastica rigida sono dei seguenti tipi: >SPAZIO PER TABELLA> 6.5.3.3.2. Il corpo deve essere costruito con materia plastica appropriata le cui caratteristiche sono conosciute; la sua resistenza deve essere in funzione del contenuto e dell'uso previsto. Il materiale deve avere un'appropriata resistenza all'invecchiamento e alla degradazione provocata dal contenuto e, se del caso, dall'irraggiamento ultravioletto. Si deve tenere conto, se necessario, del comportamento a bassa temperatura. La permeazione del contenuto non deve, in nessun caso, costituire un pericolo nelle normali condizioni di trasporto. 6.5.3.3.3. Nel caso sia necessaria una protezione contro i raggi ultravioletti essa deve essere ottenuta per aggiunta di nerofumo o di un altro pigmento o inibitore appropriato. Questi additivi devono essere compatibili con il contenuto e restare efficaci durante tutta la durata di servizio del corpo. In caso di utilizzazione di nerofumo, pigmenti o inibitori differenti da quelli utilizzati per la fabbricazione del prototipo approvato, non è obbligatorio ripetere le prove se la proporzione di nerofumo, di pigmenti o inibitori è tale da non avere effetti negativi sulle proprietà fisiche del materiale di costruzione. 6.5.3.3.4. Alcuni additivi possono essere incorporati nei materiali del corpo per migliorarne la sua resistenza all'invecchiamento o altre caratteristiche, a condizione che non alterino le proprietà chimiche e fisiche. 6.5.3.3.5. Per la fabbricazione dei GIR di plastica rigida, non deve essere utilizzato nessun materiale usato diverso dai ritagli, avanzi di produzione o materiale rimacinato provenienti dal medesimo procedimento di fabbricazione. 6.5.3.3.6. Ogni GIR destinato al trasporto di liquidi deve essere munito di un dispositivo di decompressione che permetta lo scarico dei vapori interni con una portata sufficiente ad evitare la rottura del corpo del GIR nel caso in cui questo sia sottoposto ad una pressione interna superiore a quella della prova di pressione idraulica. Ciò può essere ottenuto mediante classici dispositivi di decompressione o con altre tecniche di costruzione. La pressione che deve provocare il funzionamento di tali dispositivi, non deve essere superiore alla pressione della prova di pressione idraulica. 6.5.3.4. Prescrizioni particolari per i GIR compositi con recipiente interno di plastica 6.5.3.4.1. Queste prescrizioni si applicano ai GIR compositi destinati al trasporto di materie solide o liquide, dei seguenti tipi: >SPAZIO PER TABELLA> Questo codice deve essere completato, rimpiazzando la lettera "Z" con la lettera maiuscola indicante il materiale per l'involucro esterno, conformemente al 6.5.1.4.1 b). 6.5.3.4.2. Il recipiente interno non è progettato per soddisfare la sua funzione di ritenzione senza il suo involucro esterno. Un recipiente interno "rigido" è un recipiente che mantiene la sua forma quando è vuoto ma non provvisto delle sue chiusure e non sostenuto dall'involucro esterno. Ogni recipiente interno che non è "rigido" si deve considerare "flessibile". 6.5.3.4.3. L'involucro esterno è normalmente costituito da un materiale rigido, formato in modo da proteggere il recipiente interno contro i danneggiamenti fisici durante la movimentazione e il trasporto, ma non è progettato per soddisfare la funzione di ritenzione. Esso comprende, se del caso, la paletta di base. 6.5.3.4.4. Un GIR composito il cui recipiente interno, è completamente racchiuso nell'involucro esterno, deve essere progettato in modo che si possa facilmente controllare il buono stato di questo recipiente interno dopo le prove di tenuta e di pressione idraulica. 6.5.3.4.5. La capacità massima dei GIR di tipo 31HZ2 deve essere limitata a 1250 litri. 6.5.3.4.6. Il recipiente interno deve essere costruito con materia plastica appropriata le cui caratteristiche sono conosciute; la sua resistenza deve essere in funzione del contenuto e dell'uso previsto. Il materiale deve avere un'appropriata resistenza all'invecchiamento e alla degradazione provocata dal contenuto e, se del caso, dall'irraggiamento ultravioletto. Si deve tenere conto, se necessario, del comportamento a bassa temperatura. La permeazione del contenuto non deve, in nessun caso, poter costituire un pericolo nelle normali condizioni di trasporto. NOTA: Gli altri materiali polimerizzati come il caucciù, ecc. sono ugualmente considerati come materie plastiche ai sensi di questa prescrizione. 6.5.3.4.7. Nel caso sia necessaria una protezione contro i raggi ultravioletti essa deve essere ottenuta per aggiunta di nerofumo o di un altro pigmento o inibitore appropriato. Questi additivi devono essere compatibili con il contenuto e restare efficaci durante tutta la durata di servizio del corpo. In caso di utilizzazione di nerofumo, pigmenti o inibitori differenti da quelli utilizzati per la fabbricazione del prototipo approvato, non è obbligatorio ripetere le prove se la proporzione di nerofumo, di pigmenti o inibitori è tale da non avere effetti negativi sulle proprietà fisiche del materiale di costruzione. 6.5.3.4.8. Alcuni additivi possono essere incorporati nei materiali del recipiente interno per migliorarne la sua resistenza all'invecchiamento o altre caratteristiche, a condizione che non alterino le proprietà chimiche e fisiche del materiale. 6.5.3.4.9. Per la fabbricazione dei recipienti interni, non deve essere utilizzato nessun materiale usato diverso dai ritagli, avanzi di produzione o materiale rimacinato provenienti dal medesimo procedimento di fabbricazione. 6.5.3.4.10. Ogni GIR destinato al trasporto di liquidi deve essere munito di un dispositivo di decompressione che permetta lo scarico dei vapori interni con una portata sufficiente ad evitare la rottura del recipiente interno nel caso in cui questo sia sottoposto ad una pressione interna superiore a quella della prova di pressione idraulica. Ciò può essere ottenuto mediante classici dispositivi di decompressione o con altre tecniche di costruzione. 6.5.3.4.11. I recipienti interni dei GIR di tipo 31HZ2 devono comprendere almeno tre strati di pellicola. 6.5.3.4.12. La resistenza del materiale, e il modo di costruzione dell'involucro esterno, devono essere in funzione del contenuto del GIR e dell'uso previsto. 6.5.3.4.13. L'involucro esterno non deve comportare asperità suscettibili di danneggiare il recipiente interno. 6.5.3.4.14. Gli involucri esterni di metallo devono essere di un materiale appropriato e di uno spessore sufficiente. 6.5.3.4.15. Gli involucri esterni di legno naturale devono essere di legno ben secco, commercialmente esente da umidità e privo di difetti suscettibili di ridurre sensibilmente la resistenza d'ogni elemento dell'involucro. Il coperchio e il fondo possono essere di legno ricostituito resistente all'acqua come pannello duro, pannello di truciolato o altro tipo appropriato. 6.5.3.4.16. Gli involucri esterni di legno compensato devono essere di legno compensato composto da fogli ben secchi ottenuti per taglio rotante, tranciati o segati, commercialmente esenti da umidità e da difetti tali da ridurre sensibilmente la resistenza dell'involucro. Tutti gli strati devono essere incollati mediante una colla resistente all'acqua. Altri materiali appropriati possono essere utilizzati con il legno compensato per la fabbricazione degli involucri. I pannelli degli involucri devono essere solidamente inchiodati o aggraffati ai cantonali o alle estremità, oppure assemblati medianti altri dispositivi ugualmente efficaci. 6.5.3.4.17. Le pareti degli involucri esterni di legno ricostituito devono essere di legno ricostituito resistente all'acqua come pannello duro, pannello di truciolato o altro tipo appropriato. Le altre parti degli involucri possono essere fatte d'altri materiali appropriati. 6.5.3.4.18. Nel caso d'involucri esterni di cartone, deve essere utilizzato un cartone compatto o un cartone ondulato a doppia faccia (a uno o più fogli) resistente e di buona qualità, appropriato alla capacità degli involucri e all'uso previsto. La resistenza all'acqua della superficie esterna deve essere tale che l'aumento di peso misurato in una prova di determinazione di assorbimento dell'acqua della durata di 30 minuti, secondo il metodo di Cobb (cfr. norma ISO 535-1991) non sia superiore a 155 g/m2. Il cartone deve avere caratteristiche appropriate di resistenza alla piegatura. Il cartone deve essere tagliato, piegato senza lacerazioni e cordonato in modo da poter essere assemblato senza fessurazioni, rotture superficiali o curvature eccessive. Gli strati di cartone ondulato devono essere solidamente incollati agli strati piani. 6.5.3.4.19. Le estremità degli involucri esterni di cartone possono avere un telaio di legno o essere interamente di legno. Possono essere rinforzati mediante tasselli di legno. 6.5.3.4.20. I giunti d'assemblaggio degli involucri esterni di cartone devono essere realizzati mediante nastro adesivo, a falde incollate o aggraffate. I giunti a falde devono avere una sufficiente sovrapposizione. Quando la chiusura è effettuata mediante incollaggio o con nastro adesivo, la colla deve essere resistente all'acqua. 6.5.3.4.21. Quando l'involucro esterno è di plastica, il materiale deve soddisfare le prescrizioni da 6.5.3.4.6 a 6.5.3.4.9, fermo restando in questo caso che le prescrizioni applicabili al recipiente interno sono applicabili all'involucro esterno per i GIR compositi. 6.5.3.4.22. L'involucro esterno di un GIR di tipo 31HZ2 deve avvolgere completamente il recipiente interno. 6.5.3.4.23. Ogni paletta-base che sia parte integrante del GIR o ogni paletta separabile deve essere adatta per una movimentazione meccanica del GIR riempito alla sua massa totale massima ammissibile. 6.5.3.4.24. La paletta separabile o la paletta-base deve essere progettata in modo da evitare ogni cedimento del fondo del GIR suscettibile di causare danni durante la movimentazione. 6.5.3.4.25. Nel caso in cui la paletta è separabile, l'involucro esterno deve essere solidamente fissato a questa per assicurare la voluta stabilità durante la movimentazione e il trasporto. Inoltre, la superficie superiore della paletta separabile non deve presentare nessuna asperità suscettibile di danneggiare il GIR. 6.5.3.4.26. È permesso utilizzare dispositivi di rinforzo, quali supporti di legno, per migliorare la resistenza all'impilamento, ma essi devono essere esterni al recipiente interno. 6.5.3.4.27. Quando i GIR sono destinati ad essere impilati, la superficie d'appoggio deve essere tale che il carico sia ripartito in modo sicuro. Questi GIR devono essere progettati in modo che questo carico non sia sopportato dal recipiente interno. 6.5.3.5. Prescrizioni particolari per i GIR di cartone 6.5.3.5.1. Queste prescrizioni si applicano ai GIR di cartone destinati al trasporto di materie solide caricate o scaricate per gravità. Questi GIR di cartone sono del tipo 11G. 6.5.3.5.2. I GIR di cartone non devono essere provvisti di dispositivi di sollevamento dall'alto. 6.5.3.5.3. Il corpo deve essere costruito con un cartone compatto o un cartone ondulato a doppia faccia (a uno o più fogli) resistente e di buona qualità, appropriato alla capacità del GIR e all'uso previsto. La resistenza all'acqua della superficie esterna deve essere tale che l'aumento di peso misurato in una prova di determinazione di assorbimento dell'acqua della durata di 30 minuti, secondo il metodo di Cobb (cfr. ISO 535:1991) non sia superiore a 155 g/m2. Il cartone deve avere caratteristiche appropriate di resistenza alla piegatura. Il cartone deve essere tagliato, piegato senza lacerazioni e cordonato in modo da poter essere assemblato senza fessurazioni, rotture superficiali o curvature eccessive. Gli strati di cartone ondulato devono essere solidamente incollati agli strati piani. 6.5.3.5.4. Le pareti, compresi il coperchio e il fondo, devono avere una resistenza minima alla perforazione di 15 J misurata secondo la norma ISO 3036:1975. 6.5.3.5.5. Deve esserci una sufficiente sovrapposizione dei raccordi del corpo dei GIR e l'assemblaggio deve essere effettuato mediante nastro adesivo, colla o graffe metalliche o ancora mediante altro mezzo almeno di pari efficacia. Quando l'assemblaggio è effettuato mediante incollaggio o con nastro adesivo, la colla deve essere resistente all'acqua. Le graffe metalliche devono attraversare completamente gli elementi da fissare ed avere una forma tale o essere protette in modo tale che non possano abradere o perforare la fodera. 6.5.3.5.6. La fodera deve essere fatta di un materiale appropriato. La resistenza del materiale e la costruzione della fodera devono essere adatti alla capacità dei GIR e all'uso previsto. I giunti e le chiusure devono essere stagni alle polveri, e poter resistere alle pressioni e agli urti suscettibili di verificarsi nelle normali condizioni di movimentazione e di trasporto. 6.5.3.5.7. Ogni paletta-base che sia parte integrante del GIR o ogni paletta separabile deve essere adeguata per una movimentazione meccanica del GIR riempito alla sua massa totale massima ammissibile. 6.5.3.5.8. La paletta separabile o la paletta-base deve essere progettata in modo da evitare ogni cedimento del fondo del GIR suscettibile di causare danni durante la movimentazione. 6.5.3.5.9. Nel caso in cui la paletta è separabile, il corpo deve essere solidamente fissato a questa per assicurare la voluta stabilità durante la movimentazione e il trasporto. Inoltre, la superficie superiore della paletta separabile, non deve presentare nessuna asperità suscettibile di danneggiare il GIR. 6.5.3.5.10. È permesso utilizzare dispositivi di rinforzo, quali supporti di legno, per migliorare la resistenza all'impilamento, ma essi devono essere esterni alla fodera. 6.5.3.5.11. Quando i GIR sono destinati ad essere impilati, la superficie d'appoggio deve essere tale che il carico sia ripartito in modo sicuro. 6.5.3.6. Prescrizioni particolari per i GIR di legno 6.5.3.6.1. Queste prescrizioni si applicano ai GIR di legno destinati al trasporto di materie solide caricate o scaricate per gravità. I GIR di legno sono dei seguenti tipi: >SPAZIO PER TABELLA> 6.5.3.6.2. I GIR di legno non devono essere provvisti di dispositivi di sollevamento dall'alto. 6.5.3.6.3. La resistenza dei materiali utilizzati e il metodo di costruzione del corpo devono essere appropriati alla capacità del GIR e all'uso previsto. 6.5.3.6.4. Quando il corpo è di legno naturale, questo deve essere ben secco, commercialmente esente da umidità e privo di difetti suscettibili di ridurre sensibilmente la resistenza d'ogni elemento costitutivo del GIR. Ogni elemento del GIR deve essere di un sol pezzo o considerato come equivalente. Gli elementi sono considerati come equivalenti ad elementi di un sol pezzo quando sono assemblati per incollaggio secondo un metodo appropriato (p. es. assemblaggio a coda di rondine, a scanalatura e linguetta, ad intaglio a metà legno) o con giunti piatti con almeno due graffe ondulate di metallo per ogni giunto, oppure mediante altri metodi di pari efficacia. 6.5.3.6.5. Quando il corpo è di legno compensato, questo deve comportare almeno tre strati ed essere fatto da fogli ben secchi ottenuti per taglio rotante, tranciati o segati, commercialmente esenti da umidità e da difetti tali da ridurre la resistenza del corpo. Tutti gli strati devono essere incollati mediante una colla resistente all'acqua. Altri materiali appropriati possono essere utilizzati con il legno compensato per la fabbricazione del corpo. 6.5.3.6.6. Quando il corpo è di legno ricostituito, questo deve essere resistente all'acqua come un pannello duro, pannello di truciolato o altro tipo appropriato. 6.5.3.6.7. I pannelli dei GIR devono essere solidamente inchiodati o ancorati ai cantonali o alle estremità, oppure assemblati medianti altri dispositivi ugualmente appropriati. 6.5.3.6.8. La fodera deve essere fatta di un materiale appropriato. La resistenza del materiale utilizzato e la costruzione devono essere adatti alla capacità dei GIR e all'uso previsto. I giunti e le chiusure devono essere stagni alle polveri, e poter resistere alle pressioni e agli urti suscettibili che si possono produrre nelle normali condizioni di movimentazione e di trasporto. 6.5.3.6.9. Ogni paletta-base che sia parte integrante del GIR o ogni paletta separabile deve essere adatta per una movimentazione meccanica del GIR riempito alla sua massa totale massima ammissibile. 6.5.3.6.10. La paletta separabile o la paletta-base deve essere progettata in modo da evitare ogni cedimento del fondo del GIR suscettibile di causare danni durante la movimentazione. 6.5.3.6.11. Nel caso in cui la paletta è separabile, l'involucro esterno deve essere solidamente fissato a questa per assicurare la voluta stabilità durante la movimentazione e il trasporto. Inoltre, la superficie superiore della paletta separabile, non deve presentare nessuna asperità suscettibile di danneggiare il GIR. 6.5.3.6.12. È permesso utilizzare dispositivi di rinforzo, quali supporti di legno, per migliorare la resistenza all'impilamento, ma essi devono essere esterni alla fodera. 6.5.3.6.13. Quando i GIR sono destinati ad essere impilati, la superficie d'appoggio deve essere tale che il carico sia ripartito in modo sicuro. 6.5.4. Prescrizioni relative alle prove 6.5.4.1. Applicabilità e periodicità 6.5.4.1.1. Prima che un GIR sia utilizzato, il prototipo deve essere provato conformemente alla procedura stabilita dall'autorità competente o da essa approvata. Il prototipo del GIR comprende la progettazione, la dimensione, il materiale utilizzato e gli spessori, il modo di costruzione e i dispositivi di riempimento e di svuotamento e può anche includere differenti trattamenti superficiali. Esso comprende ugualmente GIR che differiscono dal prototipo solo per le loro dimensioni esterne ridotte. 6.5.4.1.2. Le prove devono essere effettuate su GIR pronti per il trasporto. I GIR devono essere riempiti secondo le indicazioni fornite nelle sezioni applicabili. Le materie da trasportare nei GIR possono essere sostituite con altre materie, sempre che la natura di queste ultime non alteri i risultati delle prove. Per le materie solide, nel caso sia utilizzata una materia diversa da quella trasportata, essa deve avere le stesse caratteristiche fisiche (massa, granulometria, ecc.) della materia da trasportare. È permesso utilizzare dei carichi addizionali, come sacchi di graniglia di piombo, per ottenere la massa totale richiesta del collo, a condizione che siano sistemati in modo tale da non alterare i risultati delle prove. 6.5.4.1.3. Per le prove di caduta concernenti i liquidi, nel caso sia utilizzata una materia diversa da quella trasportata, essa deve avere una densità relativa e una viscosità analoga a quella della materia da trasportare. L'acqua può anche essere utilizzata come materia di sostituzione per la prova di caduta relativa alle materie liquide alle seguenti condizioni: a) se la materia da trasportare ha una densità relativa non superiore a 1,2, le altezze di caduta devono essere quelle indicate al 6.5.4.9.4; b) se la materia da trasportare ha una densità relativa superiore a 1,2, le altezze di caduta devono essere calcolate come indicato qui di seguito sulla base della densità relativa (d) della materia da trasportare, arrotondata alla prima cifra decimale: >SPAZIO PER TABELLA> 6.5.4.2. Prove sul prototipo 6.5.4.2.1. Per ogni prototipo, caratterizzato da dimensioni, spessore della parete e modo di costruzione, un esemplare di GIR deve essere sottoposto alle prove, conformemente alle prescrizioni da 6.5.4.5 a 6.5.4.12, nell'ordine indicato nella tabella del 6.5.4.3.5. Queste prove sul prototipo devono essere effettuate conformemente alle procedure stabilite dall'autorità competente. 6.5.4.2.2. L'autorità competente può autorizzare l'effettuazione di prove selettive su GIR che si differenzino da un tipo già provato solo per elementi minori, p. es. dimensioni esterne leggermente più piccole. 6.5.4.2.3. Nel caso in cui per le prove, siano utilizzate palette separabili, il processo-verbale di prova, stabilito conformemente al 6.5.4.13, deve includere una descrizione tecnica delle palette utilizzate. 6.5.4.3. Condizionamento per le prove 6.5.4.3.1. I GIR di carta e di cartone e i GIR compositi con involucro esterno di cartone devono essere condizionati almeno per 24 ore in un'atmosfera avente un'umidità relativa e una temperatura controllate. La scelta è fra tre opzioni possibili. La condizione giudicata preferibile per tale condizionamento è di 23 °C ± 2 °C e 50 % ± 2 % per l'umidità relativa. Le altre due possibilità sono rispettivamente: 20 °C ± 2 °C e 65 % ± 2 % per l'umidità relativa oppure 27 °C ± 2 °C e 65 % ± 2 % per l'umidità relativa. NOTA: I valori medi devono cadere dentro questi limiti. Fluttuazioni di breve durata, come pure limitazioni relative alle misure, possono causare variazioni di misura fino a ± 5 % per l'umidità relativa, senza che questo abbia un effetto significativo sulla riproducibilità delle prove. 6.5.4.3.2. Misure devono essere prese per assicurare che la plastica, utilizzata per la fabbricazione dei GIR di plastica rigida (tipi 31H1 e 31H2) e dei GIR compositi (tipi 31HZ1 e 31HZ2), soddisfi le prescrizioni da 6.5.3.3.2 a 6.5.3.3.4 e da 6.5.3.4.6 a 6.5.3.4.9. 6.5.4.3.3. Per dimostrare che la compatibilità chimica con le merci contenute è sufficiente, si sottomettono i campioni di GIR ad uno stoccaggio preventivo per una durata di sei mesi, durante i quali i campioni devono essere mantenuti pieni delle merci che sono destinati a contenere o di materie conosciute come aventi effetti equivalenti sulla plastica utilizzata, almeno per quanto concerne la fessurazione, l'indebolimento o la degradazione molecolare; in seguito, i campioni devono essere sottoposti alle prove enumerate nella tabella del 6.5.4.3.5. 6.5.4.3.4. La prova di compatibilità di cui sopra non è necessaria, qualora sia stato dimostrato, mediante altri metodi, il soddisfacente comportamento della plastica. Questi metodi devono essere almeno equivalenti alla prova di compatibilità ed essere riconosciuti dall'autorità competente. 6.5.4.3.5. Ordine d'esecuzione delle prove sul prototipo >SPAZIO PER TABELLA> 6.5.4.4. Prova di sollevamento dal basso 6.5.4.4.1. Applicabilità Per tutti i GIR di cartone e di legno e per tutti i tipi di GIR muniti di dispositivi per essere sollevati dal basso. 6.5.4.4.2. Preparazione del GIR per la prova Il GIR deve essere caricato ad 1,25 volte la sua massa lorda massima ammissibile, il carico deve essere uniformemente ripartito. 6.5.4.4.3. Modo di operare Il GIR deve essere sollevato e abbassato due volte mediante una forca di un carrello elevatore con i bracci situati in posizione centrale spaziati tra di loro a tre quarti della dimensione della faccia d'inserzione (a meno che i punti d'inserzione non siano fissati). I bracci devono essere infilati fino a tre quarti della profondità d'inserzione. La prova deve essere ripetuta per ogni direzione d'inserzione possibile. 6.5.4.4.4. Criteri d'accettazione Deve essere verificato che non si abbiano né una deformazione permanente che renda il GIR, compresa la paletta-base, se esiste, inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto. 6.5.4.5. Prova di sollevamento dall'alto 6.5.4.5.1. Applicabilità Come prova sul prototipo per i tipi di GIR progettati per essere sollevati dall'alto, e, per i GIR flessibili progettati per essere sollevati dall'alto o di fianco. 6.5.4.5.2. Preparazione del GIR per la prova I GIR metallici, i GIR di plastica rigida e i GIR compositi devono essere caricati al doppio della loro massa lorda massima ammissibile. I GIR flessibili devono essere riempiti, con un carico uniformemente ripartito, uguale a sei volte il loro carico massimo ammissibile. 6.5.4.5.3. Modo di operare I GIR metallici e i GIR flessibili devono essere sollevati, nel modo per il quale essi sono progettati, fino a non toccare il suolo ed essere mantenuti in questa posizione per cinque minuti. I GIR di plastica rigida e i GIR compositi devono essere sollevati: a) mediante ogni paio di dispositivi di sollevamento diagonalmente opposti, in modo che le forze di sollevamento si esercitino verticalmente, per una durata di cinque minuti; b) mediante ogni paio di dispositivi di sollevamento diagonalmente opposti, in modo che le forze di sollevamento si esercitino verso il centro del GIR a 45° della verticale, per una durata di cinque minuti. 6.5.4.5.4. Altri metodi di sollevamento dall'alto e di preparazione del campione, per i GIR flessibili, possono essere utilizzati a condizione che siano almeno ugualmente efficaci. 6.5.4.5.5. Criteri d'accettazione a) Per i GIR metallici, i GIR di plastica rigida e i GIR compositi: non deve essere constatata né una deformazione permanente che renda il GIR, compresa la paletta-base, se esiste, inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto; b) Per i GIR flessibili: non devono essere constatati danni al GIR o sui suoi dispositivi di sollevamento, che rendano il GIR inadeguato per il trasporto o per la movimentazione. 6.5.4.6. Prova d'impilamento 6.5.4.6.1. Applicabilità Per tutti i tipi di GIR progettati per essere impilati. 6.5.4.6.2. Preparazione del GIR per la prova I GIR, diversi dai GIR flessibili, devono essere caricati alla loro massa lorda massima ammissibile. I GIR flessibili devono essere riempiti, almeno al 95 % della loro capacità, e al loro carico massimo ammissibile, il carico deve essere uniformemente ripartito. 6.5.4.6.3. Modo di operare a) Il GIR deve essere posato sulla sua base su un suolo duro orizzontale e sottoposto superiormente ad un carico di prova uniformemente ripartito (cfr. 6.5.4.6.4). I GIR devono essere sottoposti al carico di prova per una durata di almeno: i) 5 minuti per i GIR metallici; ii) 28 giorni a 40 °C, per i GIR di plastica rigida dei tipi 11H2, 21H2 e 31H2 e per i GIR compositi muniti di involucri esterni di plastica, che sopportano il carico d'impilamento (vale a dire i tipi 11HH1, 11HH2, 21HH1, 21HH2, 31HH1 e 31HH2); iii) 24 ore per tutti gli altri tipi di GIR; b) Il carico di prova deve essere applicato secondo uno dei seguenti metodi: i) uno o più GIR identici, riempiti alla loro massa lorda massima ammissibile e, nel caso dei GIR flessibili, riempiti al loro carico massimo ammissibile, sono impilati sul GIR da provare; ii) un peso appropriato è caricato su una lastra piana, o su una lastra simulante la base del GIR; la lastra è posata sul GIR da provare. 6.5.4.6.4. Calcolo del carico di prova da sovrapporre Il carico che deve essere applicato sul GIR, deve essere uguale almeno a 1,8 volte la massa lorda massima ammissibile del numero di GIR simili che possono essere impilati sul GIR durante il trasporto. 6.5.4.6.5. Criteri d'accettazione a) Per tutti i tipi di GIR diversi dai GIR flessibili: non deve essere constatata né una deformazione permanente che renda il GIR, compresa la paletta-base, se esiste, inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto; b) Per i GIR flessibili: non devono essere constatati né danni al corpo che rendano il GIR inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto. 6.5.4.7. Prova di tenuta 6.5.4.7.1. Applicabilità Come prova sul prototipo e prova periodica per i tipi di GIR destinati al trasporto di liquidi o di materie solide caricate o scaricate sotto pressione. 6.5.4.7.2. Preparazione del GIR per la prova La prova deve essere eseguita prima della posa dell'eventuale protezione termica. Se le chiusure sono munite di sfiato, esse devono essere sostituite con chiusure analoghe senza sfiato, oppure gli sfiati devono essere chiusi ermeticamente. 6.5.4.7.3. Modo di operare e pressione da applicare La prova deve essere eseguita per almeno 10 minuti, con aria, ad una pressione (manometrica) di almeno 20 kPa (0,2 bar). La tenuta all'aria del GIR deve essere determinata mediante un metodo appropriato, come una prova di pressione differenziale d'aria, o immergendo il GIR nell'acqua o, per i GIR metallici, spalmando le saldature e i giunti di soluzione schiumogena. In caso d'immersione si deve applicare un fattore di correzione per tenere conto della pressione idrostatica. Possono essere utilizzati altri metodi di efficacia almeno equivalente. 6.5.4.7.4. Criteri d'accettazione Nessuna perdita di aria deve essere riscontrata. 6.5.4.8. Prova di pressione interna (idraulica) 6.5.4.8.1. Applicabilità Come prova sul prototipo per i tipi di GIR destinati al trasporto di liquidi o di materie solide caricate o scaricate sotto pressione. 6.5.4.8.2. Preparazione del GIR per la prova La prova deve essere eseguita prima della posa dell'eventuale protezione termica. I dispositivi di decompressione devono essere tolti e le loro aperture otturate, oppure tali dispositivi devono essere resi inoperanti. 6.5.4.8.3. Modo di operare La prova deve essere eseguita per almeno 10 minuti, ad una pressione idraulica che non deve essere inferiore a quella indicata al 6.5.4.8.4. Il GIR non deve essere imbracato meccanicamente durante la prova. 6.5.4.8.4. Pressione da applicare 6.5.4.8.4.1. GIR metallici: a) nel caso dei GIR dei tipi 21A, 21B e 21N, per materie solide del gruppo di imballaggio I: 250 kPa (2,5 bar) di pressione manometrica; b) nel caso dei GIR dei tipi 21A, 21B, 21N, 31A, 31B e 31N, per le materie dei gruppi di imballaggio II o III: 200 kPa (2 bar) di pressione manometrica; c) inoltre, per i GIR dei tipi 31A, 31B e 31N: 65 kPa (0,65 bar) di pressione manometrica. Questa prova deve essere eseguita prima di quella a 200 kPa (2 bar). 6.5.4.8.4.2. GIR di plastica rigida e GIR compositi: a) GIR dei tipi 21H1, 21H2, 21HZ1 e 21HZ2: 75 kPa (0,75 bar) di pressione manometrica; b) GIR dei tipi 31H1, 31H2, 31HZ1 e 31HZ2: il più elevato di due valori, di cui il primo è determinato mediante uno dei seguenti metodi: i) la pressione manometrica totale misurata nel GIR (pressione di vapore della materia da trasportare, più la pressione parziale dell'aria o di un gas inerte, meno 100 kPa) a 55 °C, moltiplicata per un coefficiente di sicurezza di 1,5; per determinare questa pressione manometrica totale, si deve prendere per base un grado di riempimento massimo conforme alle disposizioni del 4.1.1.4 e una temperatura di riempimento di 15 °C; ii) 1,75 volte la pressione di vapore a 50 °C della materia da trasportare, meno 100 kPa, ma con un valore minimo di 100 kPa; iii) 1,5 volte la pressione di vapore a 55 °C della materia da trasportare, meno 100 kPa, ma con un valore minimo di 100 kPa; e di cui il secondo è determinato come segue: iv) due volte la pressione statica della materia da trasportare, con un valore minimo pari al doppio della pressione statica dell'acqua. 6.5.4.8.5. Criteri d'accettazione a) GIR dei tipi 21A, 21B, 21N, 31A, 31B e 31N, sottoposti alla pressione di prova secondo 6.5.4.8.4.1 a) o b): nessuna perdita deve essere riscontrata; b) GIR dei tipi 31A, 31B e 31N, sottoposti alla pressione di prova secondo 6.5.4.8.4.1 c): non deve essere riscontrata né una deformazione permanente che renda il GIR inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto; c) GIR di plastica rigida e GIR compositi: non deve essere riscontrata né una deformazione permanente che renda il GIR inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto. 6.5.4.9. Prova di caduta 6.5.4.9.1. Applicabilità Come prova sul prototipo per tutti i tipi di GIR. 6.5.4.9.2. Preparazione del GIR per la prova a) GIR metallici: il GIR deve essere riempito almeno al 95 % della sua capacità per le materie solide o almeno al 98 % per i liquidi (capacità del prototipo). I dispositivi di decompressione devono essere tolti e le loro aperture otturate, oppure tali dispositivi devono essere resi inoperanti; b) GIR flessibili: il GIR deve essere riempito almeno al 95 % della sua capacità e al suo carico massimo ammissibile, il carico deve essere uniformemente ripartito; c) GIR di plastica rigida e GIR compositi: il GIR deve essere riempito almeno al 95 % della sua capacità per le materie solide o almeno al 98 % per i liquidi (capacità del prototipo). I dispositivi di decompressione devono essere tolti e le loro aperture otturate, oppure tali dispositivi devono essere resi inoperanti. La prova deve essere eseguita quando la temperatura del campione e del suo contenuto abbia raggiunto almeno - 18 °C. Quando i campioni di prova dei GIR compositi sono stati preparati in tal modo, non è necessario che essi siano sottoposti al condizionamento prescritto al 6.5.4.3.1. I liquidi utilizzati per la prova devono essere mantenuti allo stato liquido, se necessario con aggiunta d'antigelo. Questo condizionamento non è necessario se i materiali del GIR mantengono una duttilità e una resistenza alla trazione sufficiente alle basse temperature; d) GIR di cartone e GIR di legno: il GIR deve essere riempito almeno al 95 % della sua capacità (capacità del prototipo). 6.5.4.9.3. Modo di operare Il GIR deve cadere su una superficie rigida, non elastica, liscia, piana e orizzontale, in modo che il GIR urti sulla parte della sua base considerata come la più vulnerabile. Per i GIR di capacità inferiore o uguale a 0,45 m3, deve essere inoltre eseguita una prova di caduta: a) GIR metallici: sulla parte più vulnerabile eccetto la parte della base sottoposta alla prima prova; b) GIR flessibili: sul lato più vulnerabile; c) GIR di plastica rigida, GIR compositi, GIR di cartone e GIR di legno: di piatto su un lato, di piatto sull'alto e su uno spigolo. 6.5.4.9.4. Altezza di caduta >SPAZIO PER TABELLA> 6.5.4.9.5. Criteri d'accettazione a) GIR metallici: non deve essere riscontrata perdita del contenuto; b) GIR flessibili: non deve essere riscontrata perdita del contenuto. Un leggero trafilamento attraverso le chiusure o le cuciture, p. es. durante l'urto, non deve essere considerato come un cedimento del GIR, a condizione che non sia osservata un'ulteriore perdita quando il GIR è sollevato dal suolo; c) GIR di plastica rigida, GIR compositi, GIR di cartone e GIR di legno: non deve essere riscontrata perdita del contenuto. Un leggero trafilamento attraverso le chiusure durante l'urto non deve essere considerato come un cedimento del GIR, a condizione che non sia osservata un'ulteriore perdita. 6.5.4.10. Prova di lacerazione 6.5.4.10.1. Applicabilità Come prova sul prototipo per tutti i tipi di GIR flessibili. 6.5.4.10.2. Preparazione del GIR per la prova Il GIR deve essere riempito, almeno al 95 % della sua capacità, e al suo carico massimo ammissibile, il carico deve essere uniformemente ripartito. 6.5.4.10.3. Modo di operare Sul GIR posato sul suolo, si fa un intaglio con coltello, per una lunghezza di 100 mm, attraverso tutta la parete, su una faccia larga del GIR a 45° in rapporto all'asse principale, a metà tra il fondo e il livello superiore del contenuto. Si applica allora al GIR, un carico sovrapposto, uniformemente ripartito, uguale a due volte il carico massimo ammissibile. Tale carico deve essere applicato per almeno cinque minuti. Un GIR progettato per essere sollevato dall'alto o da un fianco, deve, successivamente l'eliminazione del carico sovrapposto, essere sollevato fino a non toccare più il suolo ed essere mantenuto in questa posizione per cinque minuti. 6.5.4.10.4. Criteri d'accettazione L'intaglio non si deve ingrandire più del 25 % in rapporto alla sua lunghezza iniziale. 6.5.4.11. Prova di ribaltamento 6.5.4.11.1. Applicabilità Come prova sul prototipo per tutti i tipi di GIR flessibili. 6.5.4.11.2. Preparazione del GIR per la prova Il GIR deve essere riempito, almeno al 95 % della sua capacità, e al suo carico massimo ammissibile, il carico deve essere uniformemente ripartito. 6.5.4.11.3. Modo di operare Il GIR deve essere portato a ribaltarsi su una qualsiasi parte della sua parte superiore su una superficie rigida, non elastica, liscia, piana e orizzontale. 6.5.4.11.4. Altezza di ribaltamento >SPAZIO PER TABELLA> 6.5.4.11.5. Criterio d'accettazione Non deve essere riscontrata perdita del contenuto. Un leggero trafilamento attraverso le chiusure o le cuciture durante l'urto non deve essere considerato come un cedimento del GIR, a condizione che non sia osservata un'ulteriore perdita. 6.5.4.12. Prova di raddrizzamento 6.5.4.12.1. Applicabilità Come prova sul prototipo per tutti i tipi di GIR flessibili progettati per essere sollevati dall'alto o da un fianco. 6.5.4.12.2. Preparazione del GIR per la prova Il GIR deve essere riempito, almeno al 95 % della sua capacità, e al suo carico massimo ammissibile, il carico deve essere uniformemente ripartito. 6.5.4.12.3. Modo di operare Si solleva il GIR, sdraiato su un lato, ad una velocità di almeno 0,1 m/s, fino a non toccare più il suolo, con un dispositivo di sollevamento oppure, quando ne siano previsti quattro, con due dispositivi di sollevamento. 6.5.4.12.4. Criterio d'accettazione Non deve essere costatato un danno al GIR o ai suoi dispositivi di sollevamento che rendano il GIR inadeguato al trasporto o alla movimentazione. 6.5.4.13. Processo-verbale di prova 6.5.4.13.1. Un processo-verbale di prova, che comprenda almeno le seguenti indicazioni deve essere redatto e messo a disposizione degli utilizzatori del GIR: 1. Nome e indirizzo del laboratorio di prova; 2. Nome e indirizzo del richiedente (se necessario); 3. Numero d'identificazione unico del processo-verbale di prova; 4. Data del processo-verbale di prova; 5. Fabbricante del GIR; 6. Descrizione del prototipo del GIR (dimensioni, materiali, chiusure, spessore delle pareti, ecc.), compreso il metodo di fabbricazione (per es. stampo per soffiaggio) con eventualmente disegno o disegni e foto; 7. Capacità massima; 8. Caratteristiche del contenuto di prova: p. es., viscosità e massa volumica per i liquidi e granulometria per le materie solide; 9. Descrizione e risultati delle prove; 10. Il processo-verbale di prova deve essere firmato, con indicazione del nome e qualifica del firmatario. 6.5.4.13.2. Il processo-verbale di prova deve attestare che il GIR, così come preparato per il trasporto, è stato provato conformemente alle prescrizioni applicabili del presente capitolo e che l'utilizzazione d'altri metodi d'imballaggio o d'altri elementi d'imballaggio può invalidare il processo-verbale. Un esemplare del processo-verbale di prova deve essere messo a disposizione dell'autorità competente. 6.5.4.14. Prove iniziali e periodiche per ciascuno dei GIR metallici, GIR di plastica rigida e GIR compositi 6.5.4.14.1. Queste prove devono essere eseguite conformemente alle procedure stabilite dall'autorità competente. 6.5.4.14.2. Ogni GIR deve essere conforme sotto ogni aspetto al prototipo al quale fa riferimento. 6.5.4.14.3. Tutti i GIR metallici, GIR di plastica rigida e GIR compositi, destinati al trasporto di materie liquide o solide caricate o scaricate sotto pressione, devono essere sottoposti alla prova di tenuta come prova iniziale (vale a dire prima che il GIR sia utilizzato per un primo trasporto) e ad intervalli non superiori a due anni e mezzo. 6.5.4.14.4. La prova di tenuta deve essere ripetuta anche dopo ogni riparazione, prima della riutilizzazione del GIR per il trasporto. 6.5.4.14.5. I risultati delle prove devono essere registrati in processi-verbale di prova che devono essere conservati dal proprietario. CAPITOLO 6.6 Prescrizioni relative alla costruzione dei grandi imballaggi e alle prove di qualificazione 6.6.1. Generalità 6.6.1.1. Le prescrizioni del presente capitolo non si applicano: - agli imballaggi per la classe 2, ad eccezione dei grandi imballaggi per oggetti della classe 2, compresi gli aerosol; - agli imballaggi per la classe 6.2, ad eccezione dei grandi imballaggi per il n. ONU 3291 rifiuti ospedalieri; - ai colli contenenti materiali radioattivi della classe 7. 6.6.1.2. I grandi imballaggi devono essere fabbricati e provati secondo un programma di garanzia di qualità, giudicato soddisfacente dall'autorità competente, in modo che ogni imballaggio fabbricato soddisfi le prescrizioni del presente capitolo. 6.6.2. Codice di designazione per i tipi dei grandi imballaggi Il codice utilizzato per i grandi imballaggi è costituito da: a) due cifre arabe, e cioè: 50 per i grandi imballaggi rigidi, 51 per i grandi imballaggi flessibili; e b) una lettera maiuscola in caratteri latini indicante il materiale: legno, acciaio, ecc. secondo la lista del 6.1.2.6. 6.6.3. Marcatura 6.6.3.1. Marchio principale: ogni grande imballaggio costruito e destinato ad essere utilizzato conformemente alle prescrizioni di questa direttiva deve portare un marchio apposto in modo durevole e leggibile, comprendente i seguenti elementi: a) simbolo ONU per gli imballaggi; >PIC FILE= "L_2004121IT.077501.TIF"> Per i grandi imballaggi metallici, sui quali la marcatura è apposta per stampaggio o imbutitura in rilievo, al posto del simbolo, possono essere riportate le lettere "UN"; b) il numero "50", designante un grande imballaggio rigido, o "51" per un grande imballaggio flessibile, seguiti dalla lettera secondo la lista del 6.5.1.4.1 b); c) una lettera maiuscola indicante il o i gruppi d'imballaggio per i quali il prototipo è stato approvato: X per i gruppi d'imballaggio I, II e III Y per i gruppi d'imballaggio II e III Z per il gruppo d'imballaggio III soltanto; d) il mese e l'anno (ultime due cifre) di fabbricazione; e) la sigla dello Stato che autorizza l'attribuzione della marcatura, mediante la sigla distintiva utilizzata per i veicoli automobilistici in circolazione internazionale(66); f) il nome o la sigla del fabbricante, o un altro marchio di identificazione del grande imballaggio specificato dall'autorità competente; g) il carico applicato durante la prova di impilamento, in kg. Per i grandi imballaggi non progettati per essere impilati deve essere indicata la cifra "0"; h) la massa lorda massima ammissibile, in kg. Gli elementi della marcatura principale prescritta devono essere apposti nell'ordine sopraindicato. 6.6.3.2. Esempi di marcatura >SPAZIO PER TABELLA> 6.6.4. Prescrizioni particolari applicabili ai grandi imballaggi 6.6.4.1. Prescrizioni particolari applicabili ai grandi imballaggi metallici >SPAZIO PER TABELLA> 6.6.4.1.1. I grandi imballaggi devono essere costruiti con un appropriato metallo duttile la cui saldabilità sia pienamente dimostrata. Le saldature devono essere eseguite a regola d'arte e offrire ogni garanzia di sicurezza. Deve essere preso in conto il comportamento del materiale alle basse temperature, quando questo sia necessario. 6.6.4.1.2. Devono essere prese precauzioni per evitare i danneggiamenti per corrosione galvanica dovuta al contatto di metalli differenti. 6.6.4.2. Prescrizioni particolari applicabili ai grandi imballaggi di materiali flessibili >SPAZIO PER TABELLA> 6.6.4.2.1. I grandi imballaggi devono essere costruiti con materiali appropriati. La resistenza del materiale e il modo di costruzione dei grandi imballaggi flessibili devono essere in funzione della capacità e dell'uso previsto. 6.6.4.2.2. Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei grandi imballaggi flessibili di tipo 51M devono, dopo immersione completa in acqua per almeno 24 ore, conservare almeno l'85 % della resistenza alla trazione, misurata inizialmente sul materiale condizionato all'equilibrio ad un'umidità relativa inferiore o uguale al 67 %. 6.6.4.2.3. I giunti devono essere effettuati per cucitura, saldatura a caldo, incollaggio od ogni altro metodo equivalente. Tutte le cuciture devono essere fermate. 6.6.4.2.4. I grandi imballaggi flessibili devono avere un'appropriata resistenza all'invecchiamento e alla degradazione, provocati dall'irraggiamento ultravioletto, dalle condizioni climatiche o dall'azione del contenuto, in modo da essere adatti all'uso previsto. 6.6.4.2.5. Se è necessaria una protezione contro i raggi ultravioletti per i grandi imballaggi flessibili di plastica, essa deve essere ottenuta per incorporazione di nerofumo o di un altro pigmento o inibitore appropriato. Questi additivi devono essere compatibili con il contenuto e restare efficaci durante tutta la durata di utilizzo del grande imballaggio. In caso di utilizzazione di nerofumo, pigmenti o inibitori differenti da quelli utilizzati per la fabbricazione del prototipo approvato, non è obbligatorio ripetere le prove se la proporzione di nerofumo, di pigmenti o inibitori è tale da non avere effetti negativi sulle proprietà fisiche del materiale di costruzione. 6.6.4.2.6. Alcuni additivi possono essere incorporati nei materiali del grande imballaggio per migliorarne la resistenza all'invecchiamento o altre caratteristiche, a condizione che non alterino le proprietà chimiche e fisiche. 6.6.4.2.7. Quando il grande imballaggio è riempito, il rapporto tra l'altezza e la larghezza non deve superare 2:1. 6.6.4.3. Prescrizioni particolari applicabili ai grandi imballaggi di plastica rigida >SPAZIO PER TABELLA> 6.6.4.3.1. Il grande imballaggio deve essere costruito con materia plastica appropriata le cui caratteristiche sono conosciute e la sua resistenza deve essere in funzione del contenuto e dell'uso previsto. Il materiale deve avere un'appropriata resistenza all'invecchiamento e alla degradazione provocata dal contenuto e, se del caso, dall'irraggiamento ultravioletto. Si deve tener conto, se necessario, del comportamento a bassa temperatura. La eventuale permeazione del contenuto non deve, in nessun caso, poter costituire un pericolo nelle normali condizioni di trasporto. 6.6.4.3.2. Se è necessaria una protezione contro i raggi ultravioletti, essa deve essere ottenuta per incorporazione di nerofumo o di un altro pigmento o inibitore appropriato. Questi additivi devono essere compatibili con il contenuto e restare efficaci durante tutta la durata di servizio del grande imballaggio. In caso di utilizzazione di nerofumo, pigmenti o inibitori differenti da quelli utilizzati per la fabbricazione del prototipo approvato, non è obbligatorio ripetere le prove se la proporzione di nerofumo, di pigmenti o inibitori è tale da non avere effetti negativi sulle proprietà fisiche del materiale di costruzione. 6.6.4.3.3. Alcuni additivi possono essere incorporati nei materiali del grande imballaggio per migliorarne la sua resistenza all'invecchiamento o altre caratteristiche, a condizione che non alterino le proprietà chimiche e fisiche. 6.6.4.4. Prescrizioni particolari applicabili ai grandi imballaggi di cartone >SPAZIO PER TABELLA> 6.6.4.4.1. Il grande imballaggio deve essere costruito con un cartone compatto o un cartone ondulato a doppia faccia (a uno o più fogli) resistente e di buona qualità, appropriato alla capacità e all'uso previsto. La resistenza all'acqua della superficie esterna deve essere tale che l'aumento di peso misurato in una prova di determinazione di assorbimento dell'acqua di una durata di 30 minuti, secondo il metodo di Cobb (cfr. norma ISO 535:1991) non sia superiore a 155 g/m2. Il cartone deve avere caratteristiche appropriate di resistenza alla piegatura. Il cartone deve essere tagliato, piegato senza lacerazioni e cordonato in modo da poter essere assemblato senza fessurazioni, rotture superficiali o curvature eccessive. Gli strati di cartone ondulato devono essere solidamente incollati agli strati piani. 6.6.4.4.2. Le pareti, compresi il coperchio e il fondo, devono avere una resistenza minima alla perforazione di 15 J misurata secondo la norma ISO 3036:1975. 6.6.4.4.3. Per l'imballaggio esterno dei grandi imballaggi la sovrapposizione al livello dei raccordi deve essere sufficiente, e l'assemblaggio deve essere effettuato mediante nastro adesivo, colla o graffe metalliche o ancora mediante altro mezzo almeno di pari efficacia. Quando l'assemblaggio è effettuato mediante incollaggio o con nastro adesivo, la colla deve essere resistente all'acqua. Le graffe metalliche devono attraversare completamente gli elementi da fissare ed essere formate o protette in modo tale che non possano abradere o perforare la fodera. 6.6.4.4.4. Ogni paletta-base formante parte integrante del grande imballaggio o ogni paletta separabile deve essere appropriata per una movimentazione meccanica del grande imballaggio riempito alla sua massa totale massima ammissibile. 6.6.4.4.5. La paletta separabile o la paletta-base deve essere progettata in modo da evitare ogni cedimento laterale del fondo del grande imballaggio suscettibile di causare danni durante la movimentazione. 6.6.4.4.6. Nel caso in cui la paletta sia separabile, il corpo deve essere solidamente fissato a questa per assicurare la voluta stabilità durante la movimentazione e il trasporto. Inoltre, la superficie superiore della paletta separabile, non deve presentare nessuna asperità suscettibile di danneggiare il grande imballaggio. 6.6.4.4.7. Possono essere utilizzati dispositivi di rinforzo, quali supporti di legno, per migliorare la resistenza all'impilamento, ma essi devono essere esterni alla fodera. 6.6.4.4.8. Quando i grandi imballaggi sono progettati per essere impilati, la superficie portante deve essere tale che il carico sia ripartito in modo sicuro. 6.6.4.5. Prescrizioni particolari applicabili ai grandi imballaggi di legno >SPAZIO PER TABELLA> 6.6.4.5.1. La resistenza dei materiali utilizzati e il modo di costruzione del corpo devono essere appropriati alla capacità del grande imballaggio e all'uso previsto. 6.6.4.5.2. Quando il grande imballaggio è di legno naturale, questo deve essere ben secco, commercialmente esente da umidità e privo di difetti suscettibili di ridurre sensibilmente la resistenza d'ogni elemento costitutivo del grande imballaggio. Ogni elemento costitutivo dei grandi imballaggi di legno naturale deve essere di un sol pezzo o equivalente. Gli elementi sono considerati come equivalenti ad elementi di un sol pezzo quando sono assemblati per incollaggio secondo un appropriato metodo p. es. a coda di rondine, a scanalatura e linguetta, ad intaglio a metà legno, oppure a giunti piatti con almeno due graffe ondulate di metallo per ogni giunto, oppure mediante altri metodi di pari efficacia. 6.6.4.5.3. Quando il grande imballaggio è di legno compensato, questo deve comportare almeno tre strati ed essere fatto da fogli ben secchi ottenuti per taglio rotante, tranciati o segati, commercialmente esenti da umidità e da difetti tali da ridurre sensibilmente la resistenza del grande imballaggio. Tutti gli strati devono essere incollati mediante una colla resistente all'acqua. Altri materiali appropriati possono essere utilizzati con il legno compensato per la fabbricazione dei grandi imballaggi. 6.6.4.5.4. Quando il grande imballaggio è di legno ricostituito, questo deve essere di un legno resistente all'acqua quale pannello duro, pannello di truciolato o altro tipo appropriato. 6.6.4.5.5. I pannelli dei grandi imballaggi devono essere solidamente inchiodati o aggraffati ai cantonali o alle estremità, oppure assemblati medianti altri dispositivi ugualmente appropriati. 6.6.4.5.6. Ogni paletta-base formante parte integrante del grande imballaggio o ogni paletta separabile deve essere appropriata per una movimentazione meccanica del grande imballaggio riempito alla sua massa totale massima ammissibile. 6.6.4.5.7. La paletta separabile o la paletta-base deve essere progettata in modo da evitare ogni cedimento laterale del fondo del grande imballaggio suscettibile di causare danni durante la movimentazione. 6.6.4.5.8. Nel caso in cui la paletta è separabile, il corpo deve essere solidamente fissato a questa per assicurare la voluta stabilità durante la movimentazione e il trasporto. Inoltre, la superficie superiore della paletta separabile, non deve presentare nessuna asperità suscettibile di danneggiare il grande imballaggio. 6.6.4.5.9. Possono essere utilizzati dispositivi di rinforzo, quali supporti di legno, per migliorare la resistenza all'impilamento, ma essi devono essere esterni alla fodera. 6.6.4.5.10. Quando i grandi imballaggi sono progettati per essere impilati, la superficie portante deve essere tale che il carico sia ripartito in modo sicuro. 6.6.5. Prescrizioni relative alle prove 6.6.5.1. Applicabilità e periodicità 6.6.5.1.1. Il prototipo di ogni grande imballaggio deve essere sottoposto alle prove indicate al 6.6.5.3 secondo le modalità fissate dall'autorità competente e da essa approvate. 6.6.5.1.2. Prima che un grande imballaggio sia utilizzato, il prototipo di questo grande imballaggio deve aver superato con successo le prove. Il prototipo del grande imballaggio è determinato dal progetto, dalla dimensione, dal materiale utilizzato e dal suo spessore, dal modo di costruzione e preparazione, ma può anche includere differenti trattamenti superficiali. Esso ingloba ugualmente grandi imballaggi che si differenziano dal prototipo solo per la ridotta altezza nominale. 6.6.5.1.3. Le prove devono essere ripetute su dei campioni di produzione ad intervalli fissati dall'autorità competente. Quando tali prove sono eseguite su grandi imballaggi di cartone, una preparazione alle condizioni ambientali è considerata equivalente a quella rispondente alle prescrizioni del 6.6.5.2.3. 6.6.5.1.4. Le prove devono anche essere ripetute dopo ogni modifica che interessi il progetto, il materiale o il modo di costruzione di un grande imballaggio. 6.6.5.1.5. L'autorità competente può permettere l'effettuazione di prove selettive di grandi imballaggi che si differenziano solo per punti minori da un prototipo già provato: grandi imballaggi contenenti imballaggi interni di volume più piccolo o di massa netta inferiore, o ancora, p. es., grandi imballaggi aventi una o più dimensioni esterne leggermente ridotte. 6.6.5.1.6. Se un grande imballaggio è stato provato con successo con differenti tipi di imballaggi interni, imballaggi diversi scelti fra questi possono anche essere riuniti in questo grande imballaggio. Inoltre, nella misura in cui è conservato un livello di prestazione equivalente, sono autorizzate le seguenti modifiche degli imballaggi interni senza che sia necessario sottomettere il collo ad altre prove: a) Possono essere utilizzati imballaggi interni di dimensioni equivalenti o inferiori a condizione che: i) gli imballaggi interni siano di tipo analogo a quello degli imballaggi interni provati (per es., forma - rotonda, rettangolare, ecc.); ii) il materiale di costruzione degli imballaggi interni (vetro, plastica, metallo, ecc.) offra una resistenza alle forze di impatto e di impilamento uguale o superiore a quella dell'imballaggio interno provato inizialmente; iii) gli imballaggi interni abbiano aperture identiche o più piccole e le chiusure siano di progettazione analoga (p. es. cappellotto avvitato, coperchio incastrato, ecc.); iv) sia utilizzato un materiale di imbottitura supplementare in quantità sufficiente per riempire gli spazi vuoti e impedire ogni movimento apprezzabile degli imballaggi interni; v) gli imballaggi interni abbiano la stessa orientazione nel grande imballaggio come nel collo provato; b) si può utilizzare un numero minore di imballaggi interni provati o di altri definiti in a) qui sopra, a condizione che una imbottitura sufficiente sia aggiunta per riempire gli spazi vuoti e impedire ogni movimento apprezzabile degli imballaggi interni. 6.6.5.1.7. L'autorità competente può, in qualsiasi momento, richiedere che sia dimostrato, mediante l'esecuzione delle prove indicate nel presente capitolo, che i grandi imballaggi fabbricati in serie soddisfino le prove subite dal prototipo. 6.6.5.1.8. A condizione che la validità dei risultati di prova non sia influenzata e con l'accordo dell'autorità competente, si possono eseguire più prove sullo stesso campione. 6.6.5.2. Preparazione per le prove 6.6.5.2.1. Le prove devono essere effettuate sui grandi imballaggi pronti per il trasporto, compresi gli imballaggi interni o gli oggetti da trasportare. Gli imballaggi interni devono essere riempiti almeno al 98 % della loro capacità massima per i liquidi, e al 95 % per i solidi. Per i grandi imballaggi nei quali gli imballaggi interni sono destinati a contenere materie liquide o solide, sono richieste prove distinte per il contenuto solido e per il contenuto liquido. Le materie contenute negli imballaggi interni o gli oggetti da trasportare contenuti nei grandi imballaggi possono essere sostituiti con altri materiali o oggetti, a meno che la natura di questi ultimi non rischi di falsare i risultati delle prove. Se sono utilizzati altri imballaggi interni o altri oggetti, essi devono avere le stesse caratteristiche fisiche (massa, ecc.) degli imballaggi interni o degli oggetti da trasportare. È permesso utilizzare carichi addizionali, come sacchi di pallini di piombo, per ottenere la massa totale richiesta dal collo, a condizione che siano sistemati in modo tale da non falsare i risultati delle prove. 6.6.5.2.2. Per i grandi imballaggi di plastica e i grandi imballaggi contenenti imballaggi interni di plastica - diversi dai sacchi destinati a contenere materie solide o oggetti - prima della prova di caduta, si deve condizionare il campione e il suo contenuto ad una temperatura uguale o inferiore a - 18 °C. Questo condizionamento non è necessario se i materiali del grande imballaggio mantengono una duttilità e una resistenza alla trazione sufficiente alle basse temperature. Quando i campioni di prova sono stati preparati in questo modo, non è necessario sottoporli al condizionamento prescritto al 6.6.5.2.3. I liquidi utilizzati per la prova devono essere mantenuti allo stato liquido, se necessario con addizione d'antigelo. 6.6.5.2.3. I grandi imballaggi di cartone devono essere condizionati, almeno per 24 ore, in un'atmosfera avente un'umidità relativa e una temperatura controllate. La scelta da fare è fra tre opzioni possibili. La condizione giudicata preferibile per tale condizionamento è di 23 °C ± 2 °C per la temperatura e 50 % ± 2 % per l'umidità relativa; le altre due sono rispettivamente 20 °C ± 2 °C e 65 % ± 2 %, e 27 °C ± 2 °C e 65 % ± 2 %. NOTA: I valori medi devono cadere all'interno di tali limiti. Fluttuazioni di breve durata e limitazioni concernenti le misure possono causare variazioni di misura individuali fino al massimo del ± 5 % per l'umidità relativa senza che questo abbia un'incidenza significativa sulla riproducibilità dei risultati delle prove. 6.6.5.3. Condizioni di prova 6.6.5.3.1. Prova di sollevamento dal basso 6.6.5.3.1.1. Applicabilità Prova sul prototipo per tutti i tipi di grandi imballaggi muniti di mezzi di sollevamento dal basso. 6.6.5.3.1.2. Preparazione per la prova Il grande imballaggio deve essere caricato ad 1,25 volte la sua massa lorda massima ammissibile, il carico deve essere uniformemente ripartito. 6.6.5.3.1.3. Modo di operare Il grande imballaggio deve essere sollevato e posato due volte mediante le forche di un carrello elevatore situato in posizione centrale e spaziate a tre quarti della dimensione della faccia d'inserzione (salvo se i punti d'inserzione siano fissati). Le forche devono essere infilate fino a tre quarti della profondità d'inserzione. La prova deve essere ripetuta per ogni direzione d'inserzione possibile. 6.6.5.3.1.4. Criteri d'accettazione Non deve essere riscontrata né una deformazione permanente che renda il grande imballaggio inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto. 6.6.5.3.2. Prova di sollevamento dall'alto 6.6.5.3.2.1. Applicabilità Prova sul prototipo per i tipi di grandi imballaggi destinati ad essere sollevati dall'alto e muniti di mezzi di sollevamento. 6.6.5.3.2.2. Preparazione per la prova Il grande imballaggio deve essere caricato al doppio della sua massa lorda massima ammissibile. 6.6.5.3.2.3. Modo di operare Il grande imballaggio deve essere sollevato, fino a non toccare il suolo, secondo le modalità previste, ed essere mantenuto in questa posizione per cinque minuti. 6.6.5.3.2.4. Criteri d'accettazione Non deve essere riscontrata né una deformazione permanente che renda il grande imballaggio inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto. 6.6.5.3.3. Prova d'impilamento 6.6.5.3.3.1. Applicabilità Prova sul prototipo per i tipi di grandi imballaggi progettati per essere impilati. 6.6.5.3.3.2. Preparazione per la prova Il grande imballaggio deve essere caricato alla sua massa lorda massima ammissibile. 6.6.5.3.3.3. Modo di operare Il grande imballaggio deve essere posato sulla sua base su un suolo duro piano e orizzontale e sopportare, per una durata di almeno 5 minuti, un carico di prova sovrapposto e uniformemente ripartito (cfr. 6.6.5.3.3.4); se è di legno, di cartone o di plastica deve sopportare questo carico per 24 ore. 6.6.5.3.3.4. Calcolo del carico di prova da sovrapporre Il carico che deve essere posato sul grande imballaggio, deve essere uguale almeno a 1,8 volte la massa lorda massima ammissibile totale del numero di grandi imballaggi simili che possono essere impilati sul grande imballaggio durante il trasporto. 6.6.5.3.3.5. Criteri d'accettazione Non deve essere riscontrata né una deformazione permanente che renda il grande imballaggio inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto. 6.6.5.3.4. Prova di caduta 6.6.5.3.4.1. Applicabilità Prova sul prototipo per tutti i tipi di grandi imballaggi. 6.6.5.3.4.2. Preparazione per la prova I grandi imballaggi devono essere riempiti conformemente alle disposizioni del 6.6.5.2.1. 6.6.5.3.4.3. Modo di operare Il grande imballaggio deve cadere su una superficie rigida, non elastica, liscia, piana e orizzontale, in modo che l'impatto avvenga sulla parte della base considerata come la più vulnerabile. 6.6.5.3.4.4. Altezza di caduta >SPAZIO PER TABELLA> NOTA: I grandi imballaggi destinati alle materie e oggetti della classe 1, alle materie autoreattive della classe 4.1 e ai perossidi organici della classe 5.2 devono essere sottoposti alla prova al livello di resistenza del gruppo d'imballaggio II. 6.6.5.3.4.5. Criteri d'accettazione 6.6.5.3.4.5.1. Il grande imballaggio non deve presentare deterioramenti che possano compromettere la sicurezza durante il trasporto. Non si deve avere alcuna perdita della materia contenuta nel o negli imballaggi interni o oggetti. 6.6.5.3.4.5.2. Non è ammessa alcuna rottura nei grandi imballaggi per oggetti della classe 1 che permetta a materie o oggetti esplosivi di sfuggire dal grande imballaggio. 6.6.5.3.4.5.3. Se un grande imballaggio è stato sottoposto alla prova di caduta, si considera la prova come superata se il contenuto è completamente trattenuto, anche se la chiusura non è più stagna alle polveri. 6.6.5.4. Approvazione e processo-verbale di prova 6.6.5.4.1. Per ogni prototipo di grande imballaggio devono essere attribuiti un certificato ed un marchio (conforme al 6.6.3) attestanti che il prototipo, compreso il suo equipaggiamento, soddisfa le prescrizioni relative alle prove. 6.6.5.4.2. Un processo-verbale di prova che contenga almeno le seguenti indicazioni deve essere redatto e messo a disposizione degli utilizzatori del grande imballaggio: 1. Nome e indirizzo del laboratorio di prova; 2. Nome e indirizzo del richiedente (se necessario); 3. Numero d'identificazione unico del processo-verbale di prova; 4. Data del processo-verbale di prova; 5. Fabbricante del grande imballaggio; 6. Descrizione del prototipo del grande imballaggio (dimensioni, materiali, chiusure, spessore delle pareti, ecc.), con eventualmente disegni e/o foto; 7. Capacità massima/massa lorda massima autorizzata; 8. Caratteristiche del contenuto di prova: tipi e descrizioni degli imballaggi interni o degli oggetti utilizzati, per esempio; 9. Descrizione e risultati delle prove; 10. Firma, con indicazione del nome e qualifica del firmatario. 6.6.5.4.3. Il processo-verbale di prova deve attestare che il grande imballaggio, così come preparato per il trasporto, è stato provato conformemente alle corrispondenti prescrizioni del presente capitolo e che ogni utilizzazione d'altri metodi d'imballaggio o d'altri elementi d'imballaggio può invalidare tale processo-verbale di prova. Un esemplare del processo-verbale di prova deve essere messo a disposizione dell'autorità competente. CAPITOLO 6.7 Prescrizioni relative alla progettazione, costruzione, controlli e prove delle cisterne mobili NOTA: Per i carri cisterna, carri con cisterne amovibili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna i cui serbatoi sono costruiti con materiali metallici, come pure i carri batteria e i contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM) cfr. capitolo 6.8, per i contenitori cisterna in materia plastica rinforzata di fibre cfr. capitolo 6.9. 6.7.1. Campo d'applicazione e prescrizioni generali 6.7.1.1. Le prescrizioni del presente capitolo si applicano alle cisterne mobili destinate al trasporto di materie pericolose delle classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 e 9, per tutti i modi di trasporto. Oltre alle prescrizioni formulate nel presente capitolo, e salvo indicazione contraria, le prescrizioni applicabili enunciate nella Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) del 1972, così come modificata, devono essere soddisfatte da ogni cisterna mobile multimodale rispondente alla definizione di "contenitore" ai termini di detta Convenzione. Prescrizioni supplementari si possono applicare alle cisterne mobili "offshore" che sono movimentate in alto mare. 6.7.1.2. Per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, le prescrizioni tecniche del presente capitolo potranno essere sostituite da altre prescrizioni alternative che dovranno offrire un livello di sicurezza almeno uguale a quello derivante dalle prescrizioni del presente capitolo per quanto riguarda le compatibilità delle materie trasportate e la capacità della cisterna mobile di resistere agli urti, ai carichi e al fuoco. In caso di trasporto internazionale, le cisterne mobili costruite secondo queste prescrizioni alternative devono essere approvate dalle autorità competenti. 6.7.1.3. L'autorità competente dello Stato di origine può rilasciare una approvazione provvisoria per il trasporto di una materia alla quale non è attribuita, nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2, una istruzione di trasporto in cisterne mobili (da T1 a T23, T50 o T75). Questa approvazione deve essere indicata nei documenti di spedizione e contenere, al minimo, le informazioni normalmente fornite nelle istruzioni relative alle cisterne mobili e le condizioni alle quali la materia deve essere trasportata. 6.7.2. Prescrizioni relative alla progettazione, costruzione, controlli e prove di qualificazione delle cisterne mobili destinate al trasporto di materie delle classi da 3 a 9 6.7.2.1. Definizioni Ai fini della presente sezione, s'intende per: Cisterna mobile, una cisterna multimodale, avente una capacità superiore a 450 litri, utilizzata per il trasporto di materie delle classi da 3 a 9. La cisterna mobile comprende un serbatoio munito dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura necessari per il trasporto di dette materie. La cisterna mobile deve poter essere riempita e svuotata senza la rimozione del suo equipaggiamento di struttura. Essa deve possedere elementi stabilizzatori esterni al serbatoio e poter essere sollevata quando è piena. Deve essere progettata principalmente per essere caricata su un veicolo di trasporto o su una nave ed essere equipaggiata di pattini, d'incastellature o d'accessori che facilitano la movimentazione meccanica. I veicoli cisterna stradali, i carri cisterna, le cisterne non metalliche e i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) non sono considerati come cisterne mobili; Serbatoio, la parte della cisterna mobile che contiene la materia da trasportare (cisterna propriamente detta), comprese le aperture e i loro mezzi d'otturazione, ma ad esclusione dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura esterni; Equipaggiamento di servizio, li apparecchi di misura e i dispostivi di riempimento e svuotamento, di aerazione, di sicurezza, di riscaldamento, di raffreddamento e d'isolamento; Equipaggiamento di struttura, gli elementi di rinforzo, di fissaggio, di protezione e di stabilità esterni al serbatoio; Pressione di servizio massima autorizzata (PSMA), una pressione che non deve essere inferiore alla più grande delle seguenti pressioni, misurata in cima al serbatoio nella sua posizione d'esercizio: a) la massima pressione manometrica effettiva autorizzata nel serbatoio durante il riempimento o lo svuotamento; oppure b) la massima pressione manometrica effettiva per la quale il serbatoio è progettato, che non deve essere inferiore alla somma: i) della pressione di vapore assoluta (in bar) della materia a 65 °C, diminuita di 1 bar; e ii) della pressione parziale (in bar) dell'aria o di altri gas nello spazio non riempito, come determinata da una temperatura massima di 65 °C nello spazio non riempito e da una dilatazione del liquido di riempimento dovuta all'incremento della temperatura media del contenuto di tr - tf (tf = temperatura di riempimento, vale a dire abitualmente 15 °C, tr = temperatura massima media del contenuto, 50 °C); Pressione di calcolo, la pressione da utilizzare nei calcoli secondo un codice approvato per i recipienti sotto pressione. La pressione di calcolo non deve essere inferiore al più grande dei seguenti valori: a) la massima pressione manometrica effettiva autorizzata nel serbatoio durante il riempimento o lo svuotamento; oppure b) la somma: i) della pressione di vapore assoluta (in bar) della materia a 65 °C, diminuita di 1 bar; ii) della pressione parziale (in bar) dell'aria o di altri gas nello spazio non riempito, come determinata da una temperatura nello spazio non riempito di al massimo 65 °C e una dilatazione del liquido di riempimento dovuta all'incremento della temperatura media del contenuto di tr - tf (tf = temperatura di riempimento, vale a dire abitualmente 15 °C, tr = temperatura massima media del contenuto, 50 °C); e iii) di una pressione idrostatica calcolata secondo le forze dinamiche specificate al 6.7.2.2.12, ma di almeno 0,35 bar; oppure c) due terzi della pressione di prova minima specificata nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili applicabili al 4.2.4.2.6; Pressione di prova, la pressione manometrica massima in cima al serbatoio durante la prova di pressione idraulica, uguale almeno alla pressione di calcolo moltiplicata per 1,5. La pressione di prova minima per le cisterne mobili, secondo la materia da trasportare, è specificata nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili di cui al 4.2.4.2.6; Prova di tenuta, la prova consistente nel sottomettere, mediante un gas, il serbatoio e il suo equipaggiamento di servizio ad una pressione interna effettiva non inferiore al 25 % della PSMA; Massa lorda massima ammissibile (MLMA), la somma della tara della cisterna mobile e del più pesante carico autorizzato al trasporto; Acciaio di riferimento, un acciaio avente una resistenza alla trazione di 370 N/mm2 e un allungamento alla rottura del 27 %; Acciaio dolce, un acciaio il cui limite minimo garantito di resistenza alla trazione è compreso tra 360 N/mm2 e 440 N/mm2 e con un allungamento minimo garantito alla rottura conforme al 6.7.2.3.3.3; L'intervallo delle temperature di calcolo del serbatoio deve essere da - 40 °C a 50 °C per le materie trasportate nelle condizioni ambienti. Per le materie trasportate a temperature elevate, la temperatura di calcolo deve essere almeno equivalente alla temperatura massima della materia durante il riempimento, il trasporto o lo svuotamento. Temperature di calcolo più gravose devono essere previste per le cisterne mobili sottoposte a condizioni climatiche più estreme. 6.7.2.2. Prescrizioni generali per la progettazione e la costruzione 6.7.2.2.1. I serbatoi devono essere progettati e costruiti conformemente ai requisiti di un codice per i recipienti sotto pressione approvato dall'autorità competente. Essi devono essere costruiti con un materiale metallico atto alla formatura. In linea di principio, i materiali devono essere conformi a norme nazionali o internazionali dei materiali. Per i serbatoi saldati, si devono utilizzare soltanto materiali la cui saldabilità sia pienamente dimostrata. I giunti di saldatura devono essere fatti a regola d'arte ed offrire ogni garanzia di sicurezza. Se il procedimento di fabbricazione o i materiali utilizzati lo esigono, i serbatoi devono subire un trattamento termico per garantire un'appropriata resistenza della saldatura e delle zone termicamente interessate. Per la scelta del materiale, si deve tenere conto dell'intervallo delle temperature di calcolo riguardo ai rischi di rottura fragile, della corrosione fessurante sotto tensione e della resistenza agli urti. Se si utilizza un acciaio a grana fine, il valore garantito del limite d'elasticità non deve essere superiore a 460 N/mm2, e il valore garantito del limite superiore della resistenza alla trazione non deve essere superiore a 725 N/mm2, conformemente alle specifiche del materiale. L'alluminio può essere utilizzato come materiale di costruzione solo quando indicato nella disposizione speciale di trasporto in cisterne mobili assegnata ad una specifica materia nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 o quando è approvato da una autorità competente. Se l'alluminio è autorizzato, esso deve essere munito di un isolamento per impedire una perdita significativa delle proprietà fisiche quando è sottoposto ad un carico termico di 110 kW/m2 per un periodo di 30 minuti. L'isolamento deve restare efficace a tutte le temperature inferiori a 649 °C, ed essere coperto da un materiale avente un punto di fusione di almeno 700 °C. I materiali della cisterna mobile devono essere adatti alle condizioni che si possono incontrare durante il trasporto. 6.7.2.2.2. I serbatoi di cisterne mobili, i loro organi e le tubazioni devono essere costruiti: a) con materiali che siano praticamente inalterabili dal o dalle materie da trasportare; o b) con materiali che siano efficacemente passivati o neutralizzati per reazione chimica; o c) con materiali rivestiti con un materiale resistente alla corrosione, direttamente fissato sul serbatoio o reso aderente con un metodo equivalente. 6.7.2.2.3. I giunti di tenuta devono essere costruiti con un materiale che non possa essere attaccato dalle materie da trasportare. 6.7.2.2.4. Se i serbatoi sono muniti di un rivestimento interno, questo deve essere in pratica inattaccabile dalle materie da trasportare, omogeneo, non poroso, esente da perforazioni, sufficientemente elastico e compatibile con le caratteristiche di dilatazione termica del serbatoio. Il rivestimento del serbatoio, degli organi e delle tubazioni, deve essere continuo ed avvolgere la superficie delle flange. Se degli organi esterni sono saldati alla cisterna, il rivestimento deve essere continuo sull'organo ed avvolgere le flange esterne. 6.7.2.2.5. I giunti e le saldature del rivestimento devono essere uniti mediante fusione reciproca dei materiali o da altro mezzo ugualmente efficace. 6.7.2.2.6. Deve essere evitato il contatto tra metalli differenti, che possano dare origine a corrosione galvanica. 6.7.2.2.7. I materiali della cisterna mobile, compresi quelli dei dispositivi, dei giunti di tenuta, dei rivestimenti e degli accessori, non devono poter alterare la o le materie che devono essere trasportate nella cisterna mobile. 6.7.2.2.8. Le cisterne mobili devono essere progettate e costruite con supporti che offrano una base stabile durante il trasporto e con adeguati attacchi di sollevamento e di stivaggio. 6.7.2.2.9. Le cisterne mobili devono essere progettate per sopportare, come minimo, senza perdita del contenuto, la pressione interna esercitata dal contenuto e i carichi statici, dinamici e termici nelle normali condizioni di movimentazione e di trasporto. Il progetto deve dimostrare che sono stati presi in considerazione gli effetti della fatica, causati dall'applicazione ripetuta di questi carichi, lungo tutta la durata della vita prevista della cisterna mobile. 6.7.2.2.10. Un serbatoio che debba essere equipaggiato di valvole a depressione deve essere progettato per resistere, senza deformazione permanente, ad una sovrapressione esterna superiore di almeno 0,21 bar alla pressione interna. Le valvole a depressione devono essere tarate per aprirsi a meno (-)0,21 bar, salvo che il serbatoio sia stato progettato per resistere ad una sovrapressione esterna, nel qual caso il valore assoluto della depressione che causa l'apertura della valvola non deve essere superiore al valore assoluto della depressione per la quale la cisterna è progettata. Un serbatoio che non è equipaggiato di valvole a depressione deve essere progettato per resistere, senza deformazione permanente, ad una pressione esterna superiore di almeno 0,4 bar alla pressione interna. 6.7.2.2.11. Le valvole a depressione utilizzate per le cisterne mobili destinate al trasporto di materie il cui punto d'infiammabilità risponde ai criteri della classe 3, comprese le materie trasportate a caldo ad una temperatura uguale o superiore al loro punto d'infiammabilità, devono impedire il passaggio immediato di una fiamma nel serbatoio, o in alternativa, il serbatoio della cisterna mobile destinata al trasporto di queste materie deve essere capace di sopportare, senza perdita, un'esplosione interna risultante dal passaggio immediato di una fiamma nel serbatoio. 6.7.2.2.12. Le cisterne mobili e i loro mezzi di fissaggio devono poter sopportare, al carico massimo autorizzato, le seguenti forze statiche applicate separatamente: a) nel senso di marcia, due volte la MLMA moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g)(67); b) orizzontalmente, perpendicolare al senso di marcia, la MLMA (nel caso in cui il senso di marcia non sia chiaramente determinato, le forze devono essere uguali a due volte la MLMA) moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g)(68); c) verticalmente, dal basso in alto, la MLMA moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g)(69); e d) verticalmente, dall'alto in basso, due volte la MLMA (il carico totale ingloba l'effetto della gravità) moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g)(70). 6.7.2.2.13. Per ciascuna delle forze del 6.7.2.2.12, devono essere rispettati i seguenti coefficienti di sicurezza: a) per i materiali metallici con limite di snervamento definito, un coefficiente di sicurezza di 1,5 in rapporto al limite di snervamento garantito; b) per i materiali metallici senza limite di snervamento definito, un coefficiente di sicurezza di 1,5 in rapporto al limite di snervamento garantito allo 0,2 % di allungamento, o, per gli acciai austenitici, all'1 % di allungamento. 6.7.2.2.14. I valori del limite di snervamento o del limite di snervamento all'allungamento garantito saranno i valori specificati nelle norme nazionali o internazionali dei materiali. Nel caso d'acciai austenitici, i valori minimi, specificati per il limite di snervamento o il limite di snervamento all'allungamento nelle norme dei materiali, possono essere aumentati fino al 15 % se questi valori più elevati sono attestati nel certificato di controllo dei materiali. Se non esistono norme per il metallo in questione, il valore da utilizzare, per il limite di snervamento o per il limite di snervamento all'allungamento garantito, deve essere approvato dall'autorità competente. 6.7.2.2.15. Le cisterne mobili devono poter essere messe a terra elettricamente quando sono destinate al trasporto di materie il cui punto d'infiammabilità risponde ai criteri della classe 3, comprese le materie trasportate a caldo ad una temperatura uguale o superiore al loro punto d'infiammabilità. Devono essere prese misure per evitare scariche elettrostatiche pericolose. 6.7.2.2.16. Quando ciò sia richiesto per alcune materie dall'istruzione di trasporto in cisterne mobili indicata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.2.6 o da una disposizione speciale indicata nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.3, deve essere prevista una protezione supplementare per le cisterne mobili che può essere costituita da un sovraspessore del serbatoio o da una pressione di prova superiore, tenuto conto nell'uno e nell'altro caso dei rischi inerenti le materie trasportate. 6.7.2.3. Criteri di progettazione 6.7.2.3.1. I serbatoi devono essere progettati in modo da poter analizzare gli sforzi matematicamente o sperimentalmente mediante indicatori di sforzo a filo resistente (strain gauges) o mediante altri metodi approvati dall'autorità competente. 6.7.2.3.2. I serbatoi devono essere progettati e costruiti per resistere ad una pressione di prova idraulica almeno uguale a 1,5 volte la pressione di calcolo. Prescrizioni particolari sono previste per certe materie nella istruzione di trasporto applicabile in cisterne mobili indicata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.2.6 o da una disposizione speciale di trasporto in cisterne mobili indicata nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.3. Attenzione deve essere data alle prescrizioni concernenti lo spessore minimo dei serbatoi specificate da 6.7.2.4.1 a 6.7.2.4.10. 6.7.2.3.3. Per i metalli che hanno limite di snervamento definito o che sono caratterizzati da un limite di snervamento garantito (in genere, limite di snervamento allo 0,2 % d'allungamento o all'1 % per gli acciai austenitici), lo sforzo primario della membrana σ (sigma) del serbatoio, dovuto alla pressione di prova, non deve superare il più piccolo dei valori 0,75 Re o 0,50 Rm, dove: Re= limite di snervamento in N/mm2, o limite di snervamento garantito allo 0,2 % d'allungamento o all'1 % per gli acciai austenitici; Rm= resistenza minima alla rottura per trazione in N/mm2, 6.7.2.3.3.1. I valori Re e Rm da utilizzare devono essere i valori minimi specificati dalle norme nazionali o internazionali dei materiali. Nel caso d'acciai austenitici, i valori minimi, specificati per Re e Rm nelle norme dei materiali, possono essere aumentati fino al 15 % se questi valori più elevati sono attestati nel certificato di controllo dei materiali. Se non esistono norme per il metallo in questione, i valori Re e Rm utilizzati devono essere approvati dall'autorità competente o da un organismo da essa designato. 6.7.2.3.3.2. Gli acciai il cui rapporto Re/Rm è superiore a 0,85 non sono ammessi per la costruzione di serbatoi saldati. I valori Re e Rm da utilizzare per calcolare questo rapporto devono essere quelli che sono specificati nel certificato di controllo del materiale. 6.7.2.3.3.3. Gli acciai utilizzati per la costruzione dei serbatoi devono avere un allungamento alla rottura, in %, di almeno 10000/Rm con un minimo assoluto del 16 % per gli acciai a grana fine e del 20 % per gli altri acciai. L'alluminio e le leghe di alluminio utilizzati per la costruzione dei serbatoi devono avere un allungamento alla rottura, in %, di almeno 10000/6Rm con un minimo assoluto del 12 %. 6.7.2.3.3.4. Al fine di determinare i valori reali dei materiali, si deve notare che, per la lamiera, l'asse dei provini per la prova di trazione deve essere perpendicolare (trasversalmente) al senso di laminazione. L'allungamento permanente alla rottura deve essere misurato su provini di sezione trasversale rettangolare conformemente alla norma ISO 6892:1998 utilizzando una distanza tra i riferimenti di 50 mm. 6.7.2.4. Spessore minimo del serbatoio 6.7.2.4.1. Lo spessore minimo di un serbatoio deve essere uguale al più elevato dei seguenti valori: a) lo spessore minimo determinato conformemente alle prescrizioni da 6.7.2.4.2 a 6.7.2.4.10; b) lo spessore minimo determinato conformemente ad un codice approvato per recipienti sotto pressione, tenuto conto delle prescrizioni del 6.7.2.3; e c) lo spessore minimo specificato nella applicabile istruzione di trasporto in cisterne mobili indicata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.2.6 o da una disposizione speciale di trasporto in cisterne mobili indicata nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.3. 6.7.2.4.2. La virola, i fondi e i coperchi del passo d'uomo dei serbatoi il cui diametro non supera 1,80 m devono avere almeno 5 mm di spessore, se sono d'acciaio di riferimento, o uno spessore equivalente se sono d'altro metallo. I serbatoi il cui diametro supera 1,80 m devono avere almeno 6 mm di spessore, se sono d'acciaio di riferimento, o uno spessore equivalente se sono d'altro metallo, ad eccezione delle materie solide in polvere o granulari dei gruppi d'imballaggio II o III per le quali lo spessore minimo richiesto può essere ridotto ad almeno 5 mm per l'acciaio di riferimento, o uno spessore equivalente per un altro metallo. 6.7.2.4.3. Se il serbatoio è provvisto di una protezione supplementare contro il danneggiamento, le cisterne mobili la cui pressione di prova è inferiore a 2,65 bar possono, con l'accordo dell'autorità competente, avere uno spessore minimo ridotto in proporzione alla protezione assicurata. Tuttavia, lo spessore dei serbatoi con un diametro inferiore o uguale a 1,80 m deve essere di almeno 3 mm, se sono d'acciaio di riferimento, o uno spessore equivalente se sono d'altro metallo. I serbatoi di diametro superiore a 1,80 m non devono avere meno di 4 mm di spessore, se sono d'acciaio di riferimento, o uno spessore equivalente se sono d'altro metallo. 6.7.2.4.4. La virola, i fondi e i coperchi del passo d'uomo di tutti i serbatoi non devono avere meno di 3 mm di spessore qualunque sia il materiale di costruzione. 6.7.2.4.5. La protezione supplementare di cui al 6.7.2.4.3 può essere assicurata da una protezione strutturale esterna d'insieme, come nella costruzione "a sandwich" nella quale l'involucro esterno è fissato al serbatoio, o una costruzione a doppia parete o una costruzione nella quale il serbatoio è supportato da un telaio completo comprendente elementi strutturali longitudinali e trasversali. 6.7.2.4.6. Lo spessore equivalente di un metallo, diverso dall'acciaio di riferimento secondo 6.7.2.4.2, deve essere determinato con l'aiuto della seguente formula: >PIC FILE= "L_2004121IT.078601.TIF"> in cui e1= spessore equivalente richiesto (in mm) del metallo utilizzato; eo= spessore minimo (in mm) specificato per l'acciaio di riferimento nella istruzione di trasporto in cisterne mobili indicata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.2.6 o da una disposizione speciale di trasporto in cisterne mobili indicata nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.3; Rm1= resistenza minima garantita alla trazione (in N/mm2) del metallo utilizzato (cfr. 6.7.2.3.3); A1= allungamento minimo garantito (in %) alla rottura del metallo utilizzato secondo le norme nazionali o internazionali. 6.7.2.4.7. Nel caso in cui, nella istruzione di trasporto applicabile in cisterne mobili del 4.2.4.2.6, è specificato uno spessore minimo di 8 mm, 10 mm, deve essere tenuto presente che questi spessori sono calcolati sulla base delle proprietà dell'acciaio di riferimento e il diametro del serbatoio di 1,80 m. Se si utilizza un metallo diverso dall'acciaio dolce (cfr. 6.7.2.1) o se il serbatoio ha un diametro superiore a 1,80 m, lo spessore deve essere determinato con l'aiuto della seguente formula: >PIC FILE= "L_2004121IT.078602.TIF"> in cui e1= spessore equivalente richiesto (in mm) del metallo utilizzato; eo= spessore minimo (in mm) specificato per l'acciaio di riferimento nella istruzione di trasporto in cisterne mobili indicata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.2.6 o da una disposizione speciale di trasporto in cisterne mobili indicata nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.3; d1= diametro del serbatoio (in m), non inferiore a 1,80 m; Rm1= resistenza minima garantita alla trazione (in N/mm2) del metallo utilizzato (cfr. 6.7.2.3.3); A1= allungamento minimo garantito (in %) alla rottura del metallo utilizzato secondo le norme nazionali o internazionali. 6.7.2.4.8. In nessun caso lo spessore della parete del serbatoio deve essere inferiore ai valori prescritti al 6.7.2.4.2, 6.7.2.4.3 e 6.7.2.4.4. Tutte le parti del serbatoio devono avere lo spessore minimo fissato da 6.7.2.4.2 a 6.7.2.4.4. Questo spessore non deve tenere conto di alcuna tolleranza per la corrosione. 6.7.2.4.9. Se si utilizza l'acciaio dolce (cfr. 6.7.2.1), non è necessario fare il calcolo con la formula del 6.7.2.4.6. 6.7.2.4.10. Non ci devono essere brusche variazioni di spessore della lamiera nei raccordi tra i fondi e la virola del serbatoio. 6.7.2.5. Equipaggiamento di servizio 6.7.2.5.1. L'equipaggiamento di servizio deve essere disposto in modo da essere protetto contro i rischi di strappo o d'avaria, durante il trasporto o la movimentazione. Se il collegamento tra il telaio e il serbatoio permette uno spostamento relativo, il fissaggio dell'equipaggiamento deve permettere tale spostamento senza rischio di avaria per gli organi. Gli organi esterni di svuotamento (raccordi delle tubazioni, dispositivi di chiusura), l'otturatore interno e la sua sede devono essere protetti contro i rischi di strappo sotto l'effetto di forze esterne (utilizzando, p. es., delle zone di taglio). I dispositivi di riempimento e di svuotamento (comprese le flangie e i tappi filettati), e tutte le coperture di protezione, devono poter essere garantiti contro ogni apertura accidentale. 6.7.2.5.2. Tutte le aperture del serbatoio, destinate al riempimento o allo svuotamento della cisterna mobile, devono essere munite di un otturatore manuale situato il più vicino possibile al serbatoio. Le altre aperture, salvo quelle che corrispondono ai dispositivi d'aerazione e di decompressione, devono essere munite di un otturatore o di un altro appropriato mezzo di chiusura, situato il più vicino possibile al serbatoio. 6.7.2.5.3. Tutte le cisterne mobili devono essere munite di un passo d'uomo, o d'altre aperture d'ispezione, sufficientemente larghe per permettere il controllo interno e un accesso sufficiente per i lavori di manutenzione e di riparazione dell'interno. Le cisterne mobili compartimentate devono essere provviste di un passo d'uomo o d'altre aperture per l'ispezione d'ogni compartimento. 6.7.2.5.4. Gli organi esterni devono essere raggruppati insieme, per quanto possibile. Sulle cisterne mobili con isolamento, gli organi superiori devono essere avvolti da una vaschetta chiusa, con appropriati drenaggi. 6.7.2.5.5. Tutti i raccordi di una cisterna mobile devono recare dei chiari marchi indicanti la funzione di ognuno di essi. 6.7.2.5.6. Ogni otturatore o altro mezzo di chiusura deve essere progettato e costruito in funzione di una pressione normale almeno uguale alla PSMA del serbatoio, tenendo conto della temperatura prevista durante il trasporto. Tutti gli otturatori a vite devono chiudersi in senso orario. Per gli altri otturatori, la posizione (aperto o chiuso) e il senso di chiusura devono essere chiaramente indicati. Tutti gli otturatori devono essere progettati in modo da impedire un'apertura accidentale. 6.7.2.5.7. Nessuna delle parti mobili come coperture, elementi di chiusura, ecc., che possono venire in contatto, sia per sfregamento che per urto, con cisterne mobili di alluminio destinate al trasporto di liquidi infiammabili il cui punto di infiammabilità corrisponde ai criteri della classe 3, comprese le materie trasportate a caldo ad una temperatura superiore o uguale al suo punto di infiammabilità, deve essere di acciaio ossidabile non protetto. 6.7.2.5.8. Le tubazioni devono essere progettate, costruite e istallate, in modo da evitare ogni rischio di danneggiamento dovuto alla dilatazione e contrazione termica, ad urti o vibrazioni meccaniche. Tutte le tubazioni devono essere di un appropriato materiale metallico. Per quanto possibile, le tubazioni devono essere assemblate per saldatura. 6.7.2.5.9. I giunti delle tubazioni di rame devono essere brasati o costituiti da un raccordo metallico d'uguale resistenza. Il punto di fusione del materiale di brasatura non deve essere inferiore a 525 °C. I giunti non devono indebolire la resistenza della tubazione come nel caso di un giunto filettato. 6.7.2.5.10. La pressione di scoppio, di tutte le tubazioni e di tutti gli organi della tubazione, non deve essere inferiore al più elevato dei seguenti valori: quattro volte la PSMA del serbatoio, oppure quattro volte la pressione alla quale questo può essere sottoposto in servizio per azione di una pompa o di un altro dispositivo (ad eccezione dei dispositivi di decompressione). 6.7.2.5.11. Devono essere utilizzati metalli duttili per la costruzione di otturatori, valvole e accessori. 6.7.2.6. Aperture in basso 6.7.2.6.1. Alcune materie non devono essere trasportate in cisterne mobili provviste di aperture in basso. Quando l'istruzione di trasporto in cisterne mobili, indicata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.2.6, vieta l'utilizzazione di aperture nella parte bassa, non vi devono essere aperture sotto il livello del liquido quando la cisterna è riempita fino al suo grado massimo ammesso di riempimento. Quando una apertura esistente viene chiusa, l'operazione deve consistere nel saldare una placca internamente ed esternamente al serbatoio. 6.7.2.6.2. Le aperture di svuotamento dal basso delle cisterne mobili che trasportano certe materie solide, cristallizzabili o molto viscose, devono essere equipaggiate con almeno due chiusure montate in serie e indipendenti una dall'altra. La progettazione dell'equipaggiamento deve soddisfare l'autorità competente, o un organismo da essa designato, e deve comprendere: a) un otturatore esterno situato il più vicino possibile al serbatoio; e b) un dispositivo di chiusura stagno ai liquidi, all'estremità della tubazione di svuotamento, che può essere una flangia piena imbullonata o un tappo filettato. 6.7.2.6.3. Ogni apertura di svuotamento dal basso, ad eccezione dei casi menzionati al 6.7.2.6.2, deve essere equipaggiata con tre chiusure montate in serie e indipendenti una dall'altra. La progettazione dell'equipaggiamento deve soddisfare l'autorità competente, o un organismo da essa designato, e deve comprendere: a) un otturatore interno a chiusura automatica, vale a dire un otturatore montato all'interno del serbatoio o in una flangia saldata o la sua controflangia, istallato in modo tale che: i) i dispositivi di controllo di funzionamento dell'otturatore siano progettati per escludere ogni apertura accidentale per effetto di un urto o inavvertitamente; ii) l'otturatore possa essere manovrato dall'alto o dal basso; iii) se possibile, la posizione dell'otturatore (aperto o chiuso) possa essere controllata da terra; iv) ad eccezione delle cisterne mobili di capacità non superiore a 1000 litri, l'otturatore possa essere chiuso da un luogo accessibile situato a distanza dall'otturatore stesso; v) l'otturatore rimanga efficace in caso di avaria del dispositivo esterno di controllo del funzionamento dell'otturatore; b) un otturatore esterno situato il più vicino possibile al serbatoio; e c) un dispositivo di chiusura stagno ai liquidi, all'estremità della tubazione di svuotamento, che può essere una flangia piena imbullonata o un tappo filettato. 6.7.2.6.4. Per un serbatoio con rivestimento, l'otturatore interno, richiesto al 6.7.2.6.3 a), può essere sostituito da un otturatore esterno supplementare. Il costruttore deve soddisfare le prescrizioni dell'autorità competente, o dell'organismo da essa designato. 6.7.2.7. Dispositivi di sicurezza 6.7.2.7.1. Tutte le cisterne mobili devono essere munite di almeno un dispositivo di decompressione. Tutti questi dispositivi devono essere progettati, costruiti e marcati in modo da soddisfare l'autorità competente, o un organismo da essa designato. 6.7.2.8. Dispositivi di decompressione 6.7.2.8.1. Ogni cisterna mobile di capacità di almeno 1900 litri e ogni compartimento indipendente di una cisterna mobile di capacità comparabile, devono essere munite di almeno un dispositivo di decompressione a molla e possono, inoltre, essere provviste di un disco di rottura o di un elemento fusibile montato in parallelo con il o i dispositivi a molla, salvo ci sia, nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili del 4.2.4.2.6 un riferimento al 6.7.2.8.3 che lo vieti. I dispositivi di decompressione devono avere una portata sufficiente per impedire la rottura del serbatoio a causa di una sovrapressione o di una depressione risultante dal riempimento, dallo svuotamento o dal riscaldamento del contenuto. 6.7.2.8.2. I dispositivi di decompressione devono essere progettati in modo da impedire l'ingresso di materie estranee, la perdita di liquido o lo sviluppo d'ogni sovrapressione pericolosa. 6.7.2.8.3. Quando ciò sia richiesto al 4.2.4.2.6 dall'istruzione di trasporto specificata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 per certe materie, le cisterne mobili devono essere munite di un dispositivo di decompressione approvato dall'autorità competente. Salvo il caso di una cisterna mobile riservata al trasporto di una materia e munita di un dispositivo di decompressione, approvato e costruito con materiali compatibili con la materia trasportata, questo dispositivo deve comportare un disco di rottura a monte di un dispositivo di decompressione a molla. Quando un disco di rottura è inserito in serie con il dispositivo di decompressione prescritto, lo spazio compreso tra il disco di rottura e il dispositivo deve essere raccordata da un manometro, o un altro indicatore appropriato, che permetta di rilevare una rottura, una foratura o un difetto di tenuta del disco tale da causare il malfunzionamento del sistema di decompressione. Il disco di rottura deve cedere ad una pressione nominale superiore del 10 % alla pressione d'inizio d'apertura del dispositivo. 6.7.2.8.4. Le cisterne mobili aventi una capacità inferiore a 1900 litri devono essere munite di un dispositivo di decompressione che può essere un disco di rottura se questo soddisfa le disposizioni del 6.7.2.11.1. Se non è utilizzato un dispositivo di decompressione a molla, il disco di rottura deve cedere ad una pressione nominale uguale alla pressione di prova. 6.7.2.8.5. Se il serbatoio è equipaggiato per lo svuotamento sotto pressione, la condotta d'alimentazione deve essere munita di un dispositivo di decompressione regolato per funzionare ad una pressione che non sia superiore alla PSMA del serbatoio e un otturatore deve essere montato il più vicino possibile al serbatoio. 6.7.2.9. Taratura dei dispositivi di decompressione 6.7.2.9.1. Si deve notare che i dispositivi di decompressione devono funzionare solo in caso di un forte aumento della temperatura poiché il serbatoio non deve essere sottoposto a nessuna variazione di pressione eccessiva nelle normali condizioni di trasporto (cfr. 6.7.2.12.2). 6.7.2.9.2. Il richiesto dispositivo di decompressione necessario deve essere tarato per iniziare ad aprirsi ad una pressione nominale, uguale ai cinque sesti della pressione di prova per i serbatoi aventi una pressione di prova non superiore a 4,5 bar e al 110 % dei due terzi della pressione di prova per i serbatoi aventi una pressione di prova superiore a 4,5 bar. Il dispositivo deve chiudersi dopo decompressione ad una pressione che non deve essere inferiore a più del 10 % della pressione d'inizio dell'apertura. Il dispositivo deve rimanere chiuso a tutte le pressioni più basse. Questa prescrizione non vieta l'uso di valvole a depressione o di una combinazione di dispositivi di decompressione e valvole di depressione. 6.7.2.10. Elementi fusibili 6.7.2.10.1. Gli elementi fusibili devono funzionare ad una temperatura situata tra 110 °C e 149 °C, a condizione che la pressione nel serbatoio alla temperatura di fusione non sia superiore alla pressione di prova. Questi elementi fusibili devono essere situati in cima al serbatoio con i loro ingressi nella fase vapore e non devono essere, in nessun caso, protetti dal calore esterno. Gli elementi fusibili non devono essere utilizzati su cisterne mobili la cui pressione di prova è superiore a 2,65 bar. Gli elementi fusibili utilizzati su cisterne mobili per materie trasportate a temperature elevate devono essere progettati per funzionare ad una temperatura superiore a quella massima che si può incontrare durante il trasporto e devono rispondere ai requisiti dell'autorità competente o un organismo da essa designato 6.7.2.11. Dischi di rottura 6.7.2.11.1. Salvo prescrizione contraria del 6.7.2.8.3, i dischi di rottura devono cedere ad una pressione nominale uguale alla pressione di prova nell'intervallo delle temperature di calcolo. Se sono utilizzati dischi di rottura, si deve tenere conto, in particolare, delle prescrizioni del 6.7.2.5.1 e 6.7.2.8.3 6.7.2.11.2. I dischi di rottura devono essere adatti alle depressioni che si possono produrre nella cisterna mobile. 6.7.2.12. Portata dei dispositivi di decompressione 6.7.2.12.1. Il dispositivo di decompressione a molla, di cui 6.7.2.8.1, deve avere una sezione di passaggio minima equivalente ad una apertura di 31,75 mm di diametro. Le valvole a depressione, quando esistono, devono avere una sezione di passaggio minima di 284 mm2. 6.7.2.12.2. La portata combinata dei dispositivi di decompressione, nelle condizioni in cui la cisterna mobile è immersa totalmente nelle fiamme, deve essere sufficiente per limitare la pressione nel serbatoio ad un valore non superiore a più del 20 % della pressione d'inizio d'apertura del dispositivo di decompressione. Possono essere utilizzati dispositivi di decompressione d'emergenza per raggiungere la portata di decompressione prescritta. Questi dispositivi possono essere elementi fusibili, dispositivi a molla, dischi di rottura o una combinazione di dispositivi a molla e di dischi di rottura. La portata totale richiesta dei dispositivi di decompressione può essere determinata mediante la formula del 6.7.2.12.2.1 o dalla tabella del 6.7.2.12.2.3. 6.7.2.12.2.1. Per determinare la portata totale richiesta dei dispositivi di decompressione, che si deve considerare come la somma delle portate individuali di tutti i dispositivi che contribuiscono, si utilizza la seguente formula: >PIC FILE= "L_2004121IT.078901.TIF"> in cui: Q= portata minima richiesta di scarica in metri cubi di aria al secondo (m3/s), nelle condizioni normali: pressione di 1 bar alla temperatura di 0 °C (273 K); F= coefficiente il cui valore è dato qui di seguito: serbatoi senza isolamento termico: F = 1 serbatoi con isolamento termico: F = U(649 - t)/13,6 ma, in nessun caso, inferiore a 0,25 in cui: U= conducibilità termica dell'isolamento a 38 °C, espressa in kW × m-2 × K-1; t= temperatura reale della materia durante il riempimento (°C); se questa temperatura non è conosciuta, prendere t = 15 °C; Il valore di F sopra riportato, per i serbatoi con isolamento, può essere utilizzato a condizione che l'isolamento sia conforme al 6.7.2.12.2.4. A= superficie totale esterna, in m2, del serbatoio; Z= fattore di compressione dei gas nelle condizioni d'accumulo (se questo fattore non è conosciuto, prendere Z = 1,0); T= temperatura assoluta, in Kelvin (°C + 273) a monte dei dispositivi di decompressione, nelle condizioni d'accumulo; L= calore latente di vaporizzazione del liquido, in kJ/kg, nelle condizioni d'accumulo; M= massa molecolare del gas scaricato; C= costante che proviene da una delle formule seguenti e che dipende dal rapporto "k" dei calori specifici: >PIC FILE= "L_2004121IT.079001.TIF"> in cui Cp = è il calore specifico a pressione costante, e Cv = è il calore specifico a volume costante; quando k > 1: >PIC FILE= "L_2004121IT.079002.TIF"> quando k = 1 o k non è conosciuto: >PIC FILE= "L_2004121IT.079003.TIF"> in cui "e" è la costante matematica 2,7183. >SPAZIO PER TABELLA> 6.7.2.12.2.2. Invece della formula qui sopra si può, per i serbatoi destinati al trasporto di liquidi, applicare per il dimensionamento dei dispositivi di decompressione la tabella del 6.7.2.12.2.3. Questa tabella vale per il coefficiente d'isolamento F = 1 e i valori devono essere aggiustati in conseguenza se il serbatoio è con isolamento termico. I valori degli altri parametri applicati nei calcoli in questa tabella sono: M= 86,7 L= 334,94 kJ/kg Z= 1 T= 394 K C= 0,607. 6.7.2.12.2.3. Portata minima richiesta di scarica "Q" in metri cubi d'aria per secondo a 1 bar e 0 °C (273 K) >SPAZIO PER TABELLA> 6.7.2.12.2.4. I sistemi d'isolamento utilizzati per limitare la capacità di dissipazione devono essere approvati dall'autorità competente o da un organismo da essa designato. In ogni caso, i sistemi d'isolamento, approvati a questo scopo, devono: a) conservare la loro efficacia a tutte le temperature fino a 649 °C; e b) essere avvolti da un materiale avente un punto di fusione uguale o superiore a 700 °C. 6.7.2.13. Marcatura dei dispositivi di decompressione 6.7.2.13.1. Su ogni dispositivo di decompressione, le seguenti indicazioni devono essere marcate in caratteri leggibili e indelebili: a) la pressione (in bar o kPa) o la temperatura (in °C) nominale di scarica; b) le tolleranze ammissibili per la pressione di apertura dei dispositivi di decompressione a molla; c) la temperatura di riferimento corrispondente alla pressione nominale di scoppio dei dischi di rottura; d) le tolleranze ammissibili di temperatura per gli elementi fusibili; e e) la portata nominale del dispositivo in m3 di aria normalizzata per secondo (m3/s). Per quanto possibile, devono anche apparire le seguenti informazioni: f) il nome del fabbricante e l'appropriato numero di riferimento del dispositivo. 6.7.2.13.2. La portata nominale marcata sui dispositivi di decompressione deve essere calcolata conformemente alla norma ISO 41261:1991. 6.7.2.14. Raccordo dei dispositivi di decompressione 6.7.2.14.1. I raccordi dei dispositivi di decompressione devono avere dimensioni sufficienti affinché la portata richiesta possa arrivare senza intralci fino al dispositivo di sicurezza. Non devono essere istallati otturatori tra il serbatoio e i dispositivi di decompressione, salvo se questi sono doppiati da dispositivi equivalenti per permettere la manutenzione o per altri scopi e se gli otturatori assicuranti il servizio dei dispositivi effettivamente in funzione sono bloccati aperti, o se gli otturatori sono interconnessi da un sistema di bloccaggio così che almeno uno dei dispositivi doppiati sia sempre in funzione. Nulla deve ostruire un'apertura, verso un dispositivo d'aerazione o un dispositivo di decompressione, che potrebbe limitare il flusso di liberazione del serbatoio verso questi dispositivi. I dispositivi d'aerazione o i condotti di fuga situati a valle dei dispositivi di decompressione, quando sono utilizzati, devono permettere lo scarico dei vapori o dei liquidi nell'atmosfera esercitando una contropressione minima sui dispositivi di decompressione. 6.7.2.15. Ubicazione dei dispositivi di decompressione 6.7.2.15.1. Gli ingressi dei dispositivi di decompressione devono essere situati in cima ai serbatoi, il più vicino possibile al centro longitudinale e trasversale del serbatoio. Nelle condizioni di riempimento massimo, tutti gli ingressi dei dispositivi di decompressione devono essere situati nella fase vapore del serbatoio e i dispositivi devono essere istallati in modo tale che il vapore da scaricare possa sfuggire senza incontrare ostacoli. Per le materie infiammabili, il vapore scaricato deve essere diretto lontano dal serbatoio in modo che non possa ricadere su di esso. Dei dispositivi di protezione che deviano il getto del vapore sono ammessi, a condizione che non sia ridotta la portata richiesta dei dispositivi di decompressione. 6.7.2.15.2. Devono essere prese delle misure per prevenire l'accesso ai dispositivi di decompressione da parte di persone non autorizzate e per evitare che siano danneggiati in caso di ribaltamento della cisterna mobile. 6.7.2.16. Dispositivi di misura 6.7.2.16.1. Non devono essere utilizzati indicatori di livello di vetro o d'altri materiali fragili comunicanti direttamente con il contenuto della cisterna. 6.7.2.17. Supporti, telai, attacchi di sollevamento e di amarraggio delle cisterne mobili 6.7.2.17.1. Le cisterne mobili devono essere progettate e costruite con supporti che offrano una base stabile durante il trasporto. Devono essere prese in considerazione a questo scopo le forze di cui al 6.7.2.2.12 e i coefficienti di sicurezza indicati al 6.7.2.2.13. Sono accettabili pattini, telai, culle o altre strutture analoghe. 6.7.2.17.2. Le sollecitazioni combinate esercitate dalle strutture (culle, telai, ecc.) e dagli attacchi di sollevamento e di amarraggio delle cisterne mobili non devono generare sforzi eccessive su una qualunque parte del serbatoio. Tutte le cisterne mobili devono essere munite d'attacchi permanenti di sollevamento e di amarraggio. Questi attacchi devono, di preferenza, essere montati sui supporti della cisterna mobile, ma essi possono essere montati su piastre di rinforzo fissate al serbatoio nei punti in cui è sostenuto. 6.7.2.17.3. Durante la progettazione dei supporti e dei telai, si deve tenere conto degli effetti di corrosione dovuti alle condizioni ambientali. 6.7.2.17.4. I passaggi della forca devono poter essere otturati. I mezzi d'otturazione di questi passaggi devono essere un elemento del telaio o essere fissati in modo permanente al telaio. Le cisterne mobili ad un solo compartimento la cui lunghezza è inferiore a 3,65 m non devono essere provviste di passaggi di forche otturate, a condizione: a) che il serbatoio, compresi gli organi, siano ben protetti contro gli urti delle forche di apparecchi di sollevamento; e b) che la distanza tra i centri dei passaggi delle forche sia almeno uguale alla metà della lunghezza massima della cisterna mobile. 6.7.2.17.5. Se le cisterne mobili non sono protette durante il trasporto conformemente al 4.2.1.2, i serbatoi e l'equipaggiamento di servizio devono essere protetti contro il danneggiamento del serbatoio e dell'equipaggiamento di servizio causato da un urto laterale o longitudinale o da un ribaltamento. Gli organi esterni devono essere protetti in modo che il contenuto del serbatoio non possa sfuggire in caso di urto o di ribaltamento della cisterna mobile sui suoi organi. Esempi di misure di protezione: a) la protezione contro gli urti laterali può consistere in sbarre longitudinali che proteggono il serbatoio sui due lati, alla altezza della linea mediana; b) la protezione delle cisterne mobili contro i ribaltamenti può consistere in cerchi di rinforzo o sbarre fissate attraverso il telaio; c) la protezione contro i tamponamenti può consistere in un paraurti oppure in un telaio; d) la protezione del serbatoio contro i danneggiamenti causati da urti o dal ribaltamento utilizzando un telaio secondo ISO 14963:1995. 6.7.2.18. Approvazione del tipo 6.7.2.18.1. Per ogni nuovo tipo di cisterna mobile, l'autorità competente o un organismo da essa designato, deve redigere un certificato di approvazione del tipo. Questo certificato deve attestare che la cisterna mobile è stata controllata dall'autorità competente, si presta all'uso che se ne vuole fare e risponde alle prescrizioni generali enunciate nel presente capitolo e, se del caso, alle disposizioni concernenti le materie previste nel capitolo 4.2 e nella Tabella A del capitolo 3.2. Quando una serie di cisterne mobili è fabbricata senza modifiche della progettazione, il certificato è valido per tutta la serie. Il certificato deve menzionare il processo-verbale di prova del prototipo, le materie o i gruppi di materie il cui trasporto è autorizzato, i materiali di costruzione del serbatoio e del rivestimento interno (se del caso) come pure un numero di approvazione. Quest'ultimo si compone della sigla o del marchio distintivo dello Stato nel quale l'approvazione è stata data, vale a dire della sigla distintiva dei veicoli in circolazione internazionale prevista dalla Convenzione di Vienna per la circolazione stradale (Vienna 1968), e da un numero d'immatricolazione. I certificati devono indicare gli eventuali accomodamenti alternativi conformi al 6.7.1.2. Un'approvazione del tipo può servire per l'approvazione delle cisterne mobili più piccole costruite con materiali della stessa natura e dello stesso spessore, secondo la stessa tecnica di fabbricazione, con supporti identici e chiusure ed altri accessori equivalenti. 6.7.2.18.2. Il processo-verbale di prova del prototipo deve comprendere almeno: a) i risultati delle prove applicabili relativi al telaio specificate nella norma ISO 1496-3:1995; b) i risultati del controllo e della prova iniziale conformemente al 6.7.2.19.3; e c) i risultati della prova d'impatto del 6.7.2.19.1, se applicabile. 6.7.2.19. Controlli e prove 6.7.2.19.1. Per le cisterne mobili rispondenti alla definizione di contenitore nella CSC, un prototipo rappresentante ogni tipo deve essere sottoposto ad una prova d'impatto. Deve essere dimostrato che il prototipo della cisterna mobile è capace di assorbire le forze risultanti da un urto equivalente almeno a quattro volte (4 g) la MLMA della cisterna mobile a pieno carico durante una durata caratteristica degli urti meccanici subiti durante il trasporto ferroviario. Qui di seguito si trova una lista delle norme che descrivono i metodi utilizzabili per realizzare la prova d'impatto: - Association of American Railroads, Manual of Standards and Recommended Practices, Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992 - Canadian Standards Association (CSA), Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods (B620-1987) - Deutsche Bahn AG Zentralbereich Technik, Minden Portable tanks, longitudinal dynamic impact test - Société Nationale des Chemins de Fer Français C.N.E.S.T. 002-1966. Conteneurs-citernes, épreuves de contraintes longitudinales externes et essais dynamiques des chocs - Spoornet, South Africa Engineering Development Centre (EDC) Testing of ISO Tank Containers Method EDC/TES/023/000/1991-06. 6.7.2.19.2. Il serbatoio e gli equipaggiamenti d'ogni cisterna mobile devono essere sottoposti ad un primo controllo e ad una prima prova prima della messa in servizio (controllo e prova iniziali) e, in seguito, a controlli e prove ad intervalli di cinque anni al massimo (controllo e prove periodici quinquennali), con un controllo e una prova periodica intermedia (controllo e prove periodici ad intervalli di due anni e mezzo) a metà del controllo e della prova periodica di cinque anni. Il controllo e la prova ad intervalli di due anni e mezzo possono essere effettuati nei tre mesi che precedono o seguono la data indicata. Un controllo ed una prova eccezionali, quando questo sia necessario secondo 6.7.2.19.7, si devono effettuare senza tenere conto degli ultimi controlli e prove periodiche. 6.7.2.19.3. Il controllo e la prova iniziali di una cisterna mobile comprende un controllo delle caratteristiche di progettazione, un esame interno ed esterno della cisterna mobile e dei suoi organi, tenuto conto delle materie che devono essere trasportate, ed una prova di pressione. Prima che la cisterna mobile sia messa in servizio, si deve procedere ad una prova di tenuta e ad un controllo del buon funzionamento di tutto l'equipaggiamento di servizio. Se il serbatoio e i suoi organi hanno subito separatamente una prova di pressione, essi devono essere sottoposti insieme, dopo assemblaggio, ad una prova di tenuta. 6.7.2.19.4. Il controllo e la prova periodici di cinque anni devono comprendere un esame interno ed esterno come pure, come regola generale, una prova di pressione idraulica. Gli involucri di protezione, di isolamento termico o altri non devono essere rimossi se non nella misura in cui ciò sia indispensabile per una sicura valutazione dello stato della cisterna mobile. Se il serbatoio e i suoi equipaggiamenti hanno subito separatamente la prova di pressione, essi devono essere sottoposti insieme, dopo assemblaggio, ad una prova di tenuta. 6.7.2.19.5. Il controllo e la prova periodici intermedi ad intervalli di due anni e mezzo devono comprendere almeno un esame interno ed esterno della cisterna mobile e dei suoi organi, tenuto conto delle materie che devono essere trasportate, una prova di tenuta e un controllo del buon funzionamento di tutto l'equipaggiamento di servizio. Gli involucri di protezione, di isolamento termico o altri non devono essere rimossi se non nella misura in cui ciò sia indispensabile per una sicura valutazione dello stato della cisterna mobile. Per le cisterne mobili riservate al trasporto di una sola materia, l'esame interno ad intervalli di due anni e mezzo può essere omesso o sostituito da altri metodi di prova o procedure di controllo specificate dall'autorità competente o dall'organismo da essa designato. 6.7.2.19.6. Le cisterne mobili non possono essere riempite e presentate al trasporto dopo la data di scadenza dell'ultimo controllo e prova periodica ad intervalli di cinque anni o di due anni e mezzo prescritti al 6.7.2.19.2. Tuttavia, le cisterne mobili riempite prima della data di scadenza dell'ultimo controllo e prova periodica possono essere trasportate per un periodo non superiore a tre mesi oltre questa data. Inoltre, possono essere trasportate dopo questa data: a) dopo svuotamento ma prima della pulizia, per essere sottoposte alla prova successiva o controllo prima di essere di nuovo riempite; e b) salvo se l'autorità competente non disponga altrimenti, per un periodo non superiore a sei mesi, oltre questa data, quando contengano materie trasportate ai fini dell'eliminazione o del riciclaggio. La lettera di vettura deve fare riferimento a quest'esenzione. 6.7.2.19.7. Il controllo e la prova eccezionali sono necessari quando la cisterna mobile presenta segni di danneggiamento o di corrosione, o perdite, o altri difetti suscettibili di compromettere l'integrità della cisterna mobile. L'estensione del controllo e della prova eccezionali deve dipendere dal grado di danneggiamento o di deterioramento della cisterna mobile. Essi devono inglobare, almeno, il controllo e la prova effettuati ad intervalli di due anni e mezzo conformemente al 6.7.2.19.5. 6.7.2.19.8. L'esame interno ed esterno deve assicurare che: a) il serbatoio è ispezionato per determinare la presenza di fori di corrosione o di abrasione, di segni di colpi, di deformazioni, di difetti delle saldature e ogni altro difetto, comprese le perdite, suscettibili di rendere la cisterna mobile non sicura per il trasporto; b) le tubazioni, le valvole, i sistemi di riscaldamento o di raffreddamento e i giunti di tenuta sono ispezionati per rilevare segni di corrosione, difetti e ogni altri mancanza, comprese le perdite, suscettibili di rendere la cisterna mobile non sicura durante il riempimento, lo svuotamento o il trasporto; c) i dispositivi di serraggio dei coperchi del passo d'uomo funzionano correttamente e che questi coperchi e i loro giunti di tenuta non perdono; d) i bulloni o dadi mancanti o non serrati di ogni raccordo flangiato o delle flange piene sono sostituiti o riserrati; e) tutti i dispositivi e le valvole d'emergenza sono esenti da corrosione, da deformazione e da ogni altro danneggiamento o difetto che possa compromettere il normale funzionamento. I dispositivi di chiusura a distanza e gli otturatori a chiusura automatica devono essere manovrati per verificare il buon funzionamento; f) i rivestimenti, se vi sono, sono ispezionati conformemente ai criteri indicati dal loro fabbricante; g) le marcature prescritte sulla cisterna mobile sono leggibili e conformi alle prescrizioni applicabili; e h) l'ossatura, i supporti e i dispositivi di sollevamento della cisterna mobile sono in buono stato. 6.7.2.19.9. I controlli e le prove indicate al 6.7.2.19.1, 6.7.2.19.3, 6.7.2.19.4, 6.7.2.19.5 e 6.7.2.19.7 devono essere effettuati o attestati da un esperto riconosciuto dall'autorità competente o da un organismo da essa designato. Se la prova di pressione idraulica fa parte del controllo e della prova, deve essere effettuata alla pressione indicata sulla placca della cisterna mobile. Quando è sotto pressione, la cisterna mobile deve essere ispezionata per rilevare ogni perdita del serbatoio, delle tubazioni o dell'equipaggiamento. 6.7.2.19.10. In ogni caso in cui il serbatoio abbia subito operazioni di taglio, di riscaldamento o di saldatura, questi lavori devono ricevere l'approvazione dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato, tenuto conto del codice per recipienti sotto pressione utilizzato per la costruzione del serbatoio. Una prova di pressione deve essere effettuata alla pressione di prova iniziale dopo la conclusione dei lavori. 6.7.2.19.11. Se un difetto suscettibile di ridurre la sicurezza è rilevato, la cisterna mobile non deve essere rimessa in servizio prima di essere stata riparata e di aver subito con successo una nuova prova. 6.7.2.20. Marcatura 6.7.2.20.1. Ogni cisterna mobile deve recare una placca di metallo resistente alla corrosione, fissata in modo permanente in un luogo ben visibile e facilmente accessibile ai fini dell'ispezione. Se per ragioni di sistemazione della cisterna mobile, la placca non può essere fissata in modo permanente al serbatoio, dovranno essere marcate su di esso almeno le informazioni previste dal codice per recipienti sotto pressione. Su questa placca devono essere marcati per stampaggio o altro mezzo simile, al minimo, le seguenti informazioni. >SPAZIO PER TABELLA> Nome o sigla del fabbricante Numero di serie del fabbricante Organismo designato per l'approvazione del tipo Numero d'immatricolazione del proprietario Anno di costruzione Codice per recipienti sotto pressione conformemente al quale il serbatoio è progettato Pressione di prova ... bar/kPa (pressione manometrica)(71) PSMA .... bar/kPa (pressione manometrica)(72) Pressione esterna di calcolo(73) ... bar/kPa (pressione manometrica)(74) Intervallo delle temperature di calcolo, da ... °C a ... °C Capacità in acqua, a 20 °C ... litri Capacità in acqua d'ogni compartimento ... litri a 20 °C Data della prova iniziale di pressione e identificazione del testimone PSMA per il sistema di riscaldamento o di raffreddamento in bar/kPa (pressione manometrica)(75) Materiale o materiali del serbatoio e riferimento alla o alle norme del materiale Spessore equivalente in acciaio di riferimento ... mm Materiale del rivestimento (se esistente) Data e tipo della o delle ultime prove periodiche Mese ... Anno ... Pressione di prova ... bar/kPa (pressione manometrica)(76) Punzone dell'esperto che ha realizzato o attestato l'ultima prova. 6.7.2.20.2. Le seguenti indicazioni devono essere marcate sulla cisterna mobile stessa o su una placca di metallo solidamente fissata alla cisterna mobile: Nome dell'esercente Nome della o delle materie trasportate e temperatura media massima del contenuto, se è superiore a 50 °C Massa lorda massima ammissibile (MLMA) ... kg Tara ... kg NOTA: Per l'identificazione delle materie trasportate, cfr. anche la parte 5. 6.7.2.20.3. Se una cisterna mobile è progettata e approvata per la movimentazione in alto mare, sulla placca di identificazione deve figurare "CISTERNA MOBILE OFFSHORE". 6.7.3. Prescrizioni relative alla progettazione e la costruzione delle cisterne mobili destinate al trasporto di gas liquefatti non refrigerati, nonché ai controlli e prove che devono subire 6.7.3.1. Definizioni Ai fini della presente sezione, s'intende per: Cisterna mobile, una cisterna multimodale, avente una capacità superiore a 450 litri, utilizzata per il trasporto di gas liquefatti non refrigerati della classe 2. La cisterna mobile comprende un serbatoio munito dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura necessari per il trasporto di gas. La cisterna mobile deve poter essere riempita e svuotata senza la rimozione del suo equipaggiamento di struttura. Essa deve possedere elementi stabilizzatori esterni al serbatoio e poter essere sollevata quando è piena. Deve essere progettata principalmente per essere caricata su un veicolo di trasporto o una nave ed essere equipaggiata di pattini, d'incastellature o d'accessori che facilitano la movimentazione meccanica. I veicoli cisterna stradali, i carri cisterna, le cisterne non metalliche e i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), le bombole per gas e i recipienti di grandi dimensioni non sono considerati come cisterne mobili; Serbatoio, la parte della cisterna mobile che contiene il gas liquefatto non refrigerato da trasportare (cisterna propriamente detta), comprese le aperture e i loro mezzi d'otturazione, ma ad esclusione dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura esterni; Equipaggiamento di servizio, gli apparecchi di misura e i dispostivi di riempimento e svuotamento, di aerazione, di sicurezza e d'isolamento; Equipaggiamento di struttura, gli elementi di rinforzo, di fissaggio, di protezione e di stabilità esterni al serbatoio; Pressione di servizio massima autorizzata (PSMA), una pressione che non deve essere inferiore alla più grande delle seguenti pressioni, misurata in cima al serbatoio nella sua posizione d'esercizio, ma in nessun caso inferiore a 7 bar: a) la pressione manometrica effettiva massima autorizzata nel serbatoio durante il riempimento o lo svuotamento; o b) la pressione manometrica effettiva massima per la quale il serbatoio è progettato, che deve essere: i) per un gas liquefatto non refrigerato enumerato nella istruzione di trasporto in cisterne mobili T50 del 4.2.4.2.6, la PSMA (in bar) prescritta nella istruzione di trasporto T50 per il gas in questione; ii) per gli altri gas liquefatti non refrigerati, almeno la somma: - della pressione di vapore assoluta (in bar) del gas liquefatto non refrigerato alla temperatura di riferimento del calcolo diminuita di 1 bar; e - della pressione parziale (in bar) dell'aria o di altri gas nello spazio non riempito, come determinata dalla temperatura di riferimento del calcolo e dalla dilatazione della fase liquida dovuta all'incremento della temperatura media del contenuto di tr - tf (tf = temperatura di riempimento, vale a dire abitualmente 15 °C, tr = temperatura massima media del contenuto, 50 °C); Pressione di calcolo, la pressione da utilizzare nei calcoli secondo un codice approvato per i recipienti sotto pressione. La pressione di calcolo deve essere non inferiore al più grande dei seguenti valori: a) la pressione manometrica effettiva massima autorizzata nel serbatoio durante il riempimento o lo svuotamento; o b) la somma: i) della pressione manometrica effettiva massima per la quale il serbatoio è progettato secondo l'alinea b) della definizione della PSMA (cfr. qui sopra); e ii) di una pressione dinamica calcolata secondo le forze dinamiche specificate al 6.7.2.3.2.9, ma di almeno 0,35 bar; Pressione di prova, la pressione manometrica massima in cima al serbatoio durante la prova di pressione; Prova di tenuta, la prova consistente nel sottomettere il serbatoio e il suo equipaggiamento di servizio, mediante un gas, ad una pressione interna effettiva di almeno il 25 % della PSMA; Massa lorda massima ammissibile (MLMA), la somma della tara della cisterna mobile e del più pesante carico il cui trasporto sia autorizzato; Acciaio di riferimento, un acciaio avente una resistenza alla trazione di 370 N/mm2 e un allungamento alla rottura del 27 %; Acciaio dolce, un acciaio il cui limite di resistenza alla trazione è compreso tra 360 N/mm2 e 440 N/mm2 e un allungamento minimo garantito alla rottura conforme al 6.7.3.3.3.3; L'intervallo delle temperature di calcolo del serbatoio deve essere da -40 °C a 50 °C per i gas liquefatti non refrigerati trasportati nelle condizioni ambienti. Temperature di calcolo più severe devono essere previste per le cisterne mobili sottoposte a condizioni climatiche più estreme. Temperatura di riferimento del calcolo, la temperatura alla quale la pressione di vapore del contenuto è determinata ai fini del calcolo della PSMA. La temperatura di riferimento del calcolo deve essere inferiore alla temperatura critica dei gas liquefatti non refrigerati da trasportare per fare in modo che il gas sia in ogni momento liquefatto. Questo valore, per i diversi tipi di cisterne mobili, è il seguente: a) serbatoi con un diametro massimo di 1,5 m: 65 °C; b) serbatoi con un diametro superiore a 1,5 m: i) senza isolamento né parasole: 60 °C; ii) con parasole (cfr. 6.7.3.2.12): 55 °C; e iii) con isolamento (cfr. 6.7.3.2.12): 50 °C; Grado di riempimento, la massa media di gas liquefatto non refrigerato per litro di capacità del serbatoio (kg/l). Il grado di riempimento è indicato nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili T50 al 4.2.4.2.6. 6.7.3.2. Prescrizioni generali per la progettazione e la costruzione 6.7.3.2.1. I serbatoi devono essere progettati e costruiti conformemente alle disposizioni di un codice, per i recipienti sotto pressione, approvato dall'autorità competente. Essi devono essere costruiti con acciai adatti alla formatura. In linea di principio, i materiali devono essere conformi a norme nazionali o internazionali dei materiali. Per i serbatoi saldati, si devono utilizzare soltanto materiali la cui saldabilità sia pienamente dimostrata. I giunti di saldatura devono essere fatte a regola d'arte ed offrire ogni garanzia di sicurezza. Se il procedimento di fabbricazione o i materiali utilizzati lo esigono, i serbatoi devono subire un trattamento termico per garantire un'appropriata resistenza della saldatura e delle zone termicamente interessate. Per la scelta del materiale, si deve tenere conto dell'intervallo delle temperature di calcolo riguardo ai rischi di rottura fragile, della corrosione fessurante sotto tensione e della resistenza agli urti. Se si utilizza un acciaio a grana fine, il valore garantito del limite di snervamento non deve essere superiore a 460 N/mm2, e il valore garantito del limite superiore della resistenza alla trazione non deve essere superiore a 725 N/mm2, conformemente alle specifiche del materiale. I materiali della cisterna mobile devono essere adatti all'ambiente esterno che si incontra durante il trasporto. 6.7.3.2.2. I serbatoi di cisterne mobili, loro organi e tubazioni devono essere costruiti: a) con un materiale che sia praticamente inalterabile dal o dai gas liquefatti non refrigerati da trasportare; o b) con un materiale che sia efficacemente passivato o neutralizzato per reazione chimica; 6.7.3.2.3. I giunti di tenuta devono essere costruiti con materiali compatibili con il o i gas liquefatti non refrigerati da trasportare. 6.7.3.2.4. Deve essere evitato il contatto tra metalli differenti, che possa dare origine a corrosione galvanica. 6.7.3.2.5. I materiali della cisterna mobile, compresi quelli dei dispositivi, dei giunti di tenuta e degli accessori, non devono poter alterare il o i gas liquefatti non refrigerati che devono essere trasportati nella cisterna mobile. 6.7.3.2.6. Le cisterne mobili devono essere progettate e costruite con supporti che offrano una base stabile durante il trasporto e con adeguati attacchi di sollevamento e di stivaggio. 6.7.3.2.7. Le cisterne mobili devono essere progettate per sopportare, come minimo, senza perdita del contenuto, la pressione interna esercitata dal contenuto e i carichi statici, dinamici e termici nelle normali condizioni di movimentazione e di trasporto. Il progetto deve dimostrare che sono stati presi in considerazione gli effetti della fatica, causati dall'applicazione ripetuta di questi carichi, lungo tutta la durata della vita prevista della cisterna mobile. 6.7.3.2.8. I serbatoi devono essere progettati per resistere, senza deformazione permanente, ad una pressione esterna di almeno 0,4 bar (pressione manometrica) superiore alla pressione interna. Quando un serbatoio deve essere sottoposto ad un vuoto apprezzabile prima del riempimento o durante lo svuotamento, deve essere progettato per resistere ad una pressione esterna di almeno 0,9 bar (pressione manometrica) e deve essere dimostrata la sua tenuta a questa pressione. 6.7.3.2.9. Le cisterne mobili e i loro mezzi di fissaggio devono poter sopportare, al carico massimo autorizzato, le seguenti forze statiche applicate separatamente: a) nel senso di marcia: due volte la MLMA moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g)(77); b) orizzontalmente, perpendicolare al senso di marcia: la MLMA (nel caso in cui il senso di marcia non sia chiaramente determinato, le forze devono essere uguali a due volte la MLMA) moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g)(78); c) verticalmente, dal basso in alto: la MLMA moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g)(79); e d) verticalmente, dall'alto in basso: due volte la MLMA (il carico totale include l'effetto della gravità) moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g)(80). 6.7.3.2.10. Per ciascuna delle forze del 6.7.3.2.9, devono essere rispettati i seguenti coefficienti di sicurezza: a) per gli acciai con limite di snervamento definito, un coefficiente di sicurezza di 1,5 in rapporto al limite di snervamento garantito; b) per gli acciai senza limite di snervamento definito, un coefficiente di sicurezza di 1,5 in rapporto al limite di snervamento garantito allo 0,2 % di allungamento, o, per gli acciai austenitici, all'1 % di allungamento. 6.7.3.2.11. I valori del limite di snervamento o del limite di snervamento garantito devono essere i valori specificati nelle norme nazionali o internazionali dei materiali. Nel caso d'acciai austenitici, i valori minimi, specificati per il limite di snervamento o il limite di snervamento all'allungamento nelle norme dei materiali, possono essere aumentati fino al 15 % se questi valori più elevati sono attestati nel certificato di controllo dei materiali. Se non esistono norme per l'acciaio in questione, il valore da utilizzare, per il limite di snervamento o per il limite di snervamento all'allungamento, deve essere approvato dall'autorità competente. 6.7.3.2.12. Se i serbatoi destinati al trasporto di gas liquefatti non refrigerati comportano un isolamento termico, questo deve rispondere alle seguenti condizioni: a) deve essere costituito da uno schermo che copra almeno il terzo superiore e al massimo la metà superiore della superficie del serbatoio, e separato dal serbatoio per mezzo di uno strato di aria di circa 40 mm di spessore; oppure b) deve essere costituito da un rivestimento completo, di spessore adeguato, di materiali isolanti protetti in modo che non si possa impregnare di umidità, o essere danneggiato nelle normali condizioni di trasporto, e al fine di ottenere una conducibilità termica massima di 0,67 (W × m-2 × K-1); c) se la camicia di protezione è chiusa in modo che sia a tenuta di gas, si deve prevedere un dispositivo per impedire che la pressione nello strato isolante raggiunga un valore pericoloso in caso di perdita del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti; d) L'isolamento termico non deve impedire l'accesso agli organi e ai dispositivi di svuotamento. 6.7.3.2.13. Le cisterne mobili utilizzate per trasportare gas infiammabili liquefatti non refrigerati devono poter essere messe a terra elettricamente. 6.7.3.3. Criteri di progettazione 6.7.3.3.1. I serbatoi devono avere una sezione circolare. 6.7.3.3.2. I serbatoi devono essere progettati e costruiti per resistere ad una pressione di prova almeno uguale a 1,3 volte la pressione di calcolo. La progettazione del serbatoio deve prendere in considerazione i valori minimi previsti per la PSMA nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili T50 del 4.2.4.2.6, per ogni gas liquefatto non refrigerato destinato al trasporto. Attenzione deve essere data sulle prescrizioni concernenti lo spessore minimo dei serbatoi specificate al 6.7.3.4. 6.7.3.3.3. Per gli acciai che hanno limite di snervamento definito o che sono caratterizzati da un limite di snervamento garantito (in genere, limite di snervamento allo 0,2 % d'allungamento o all'1 % per gli acciai austenitici), lo sforzo primario della membrana σ (sigma) del serbatoio, dovuto alla pressione di prova, non deve superare il più piccolo dei valori 0,75 Re o 0,50 Rm, dove: Re= limite di snervamento in N/mm2, o limite di snervamento garantito allo 0,2 % o all'1 % per gli acciai austenitici; Rm= resistenza minima alla trazione in N/mm2, 6.7.3.3.3.1. I valori Re e Rm da utilizzare devono essere i valori minimi specificati dalle norme nazionali o internazionali dei materiali. Nel caso d'acciai austenitici, i valori minimi, specificati per Re e Rm nelle norme dei materiali, possono essere aumentati fino al 15 % se questi valori più elevati sono attestati nel certificato di controllo del materiale. Se non esistono norme per l'acciaio in questione, i valori Re e Rm utilizzati devono essere approvati dall'autorità competente o da un organismo da essa designato. 6.7.3.3.3.2. Gli acciai il cui rapporto Re/Rm è superiore a 0,85 non sono ammessi per la costruzione di serbatoi saldati. I valori Re e Rm da utilizzare per calcolare questo rapporto devono essere quelli che sono specificati nel certificato di controllo del materiale. 6.7.3.3.3.3. Gli acciai utilizzati per la costruzione dei serbatoi devono avere un allungamento alla rottura, in percentuale, di almeno 10000/Rm con un minimo assoluto del 16 % per gli acciai a grana fine e del 20 % per gli altri acciai. 6.7.3.3.3.4. Al fine di determinare i valori reali dei materiali, si deve notare che, per la lamiera, l'asse dei provini per la prova di trazione deve essere perpendicolare (trasversalmente) al senso di laminazione. L'allungamento permanente alla rottura deve essere misurato su provini di sezione trasversale rettangolare conformemente alla norma ISO 6892:1988 utilizzando una distanza tra i riferimenti di 50 mm. 6.7.3.4. Spessore minimo del serbatoio 6.7.3.4.1. Lo spessore minimo di un serbatoio deve essere uguale al più elevato dei seguenti valori: a) lo spessore minimo determinato conformemente alle prescrizioni del 6.7.3.4; e b) lo spessore minimo determinato conformemente ad un codice approvato per recipienti sotto pressione, tenuto conto delle prescrizioni del 6.7.3.3. 6.7.3.4.2. La virola, i fondi e i coperchi del passo d'uomo dei serbatoi il cui diametro non supera 1,80 m devono avere almeno 5 mm di spessore, se sono d'acciaio di riferimento, o uno spessore equivalente se sono d'altro acciaio. I serbatoi il cui diametro supera 1,80 m devono avere almeno 6 mm di spessore, se sono d'acciaio di riferimento, o uno spessore equivalente se sono d'altro acciaio. 6.7.3.4.3. La virola, i fondi e i coperchi del passo d'uomo di tutti i serbatoi non devono avere meno di 4 mm di spessore quale sia il materiale di costruzione. 6.7.3.4.4. Lo spessore equivalente di un acciaio, diverso dall'acciaio di riferimento secondo 6.7.3.4.2 deve essere determinato con l'aiuto della seguente formula: >PIC FILE= "L_2004121IT.080001.TIF"> in cui e1= spessore equivalente richiesto (in mm) dell'acciaio utilizzato; eo= spessore minimo (in mm) specificato per l'acciaio di riferimento al 6.7.3.4.2; Rm1= resistenza minima garantita alla trazione (in N/mm2) dell'acciaio utilizzato (cfr. 6.7.3.3.3); A1= allungamento minimo garantito (in %) alla rottura dell'acciaio utilizzato secondo le norme nazionali o internazionali. 6.7.3.4.5. In nessun caso lo spessore della parete del serbatoio deve essere inferiore ai valori prescritti da 6.7.3.4.1 a 6.7.3.4.3. Tutte le parti del serbatoio devono avere lo spessore minimo fissato da 6.7.3.4.1 a 6.7.3.4.3. Questo spessore non deve tenere conto di una tolleranza per la corrosione. 6.7.3.4.6. Se si utilizza l'acciaio dolce (cfr. 6.7.3.1), non è necessario fare il calcolo con la formula del 6.7.3.4.4. 6.7.3.4.7. Non ci devono essere brusche variazioni di spessore della lamiera nei raccordi tra i fondi e la virola del serbatoio. 6.7.3.5. Equipaggiamento di servizio 6.7.3.5.1. L'equipaggiamento di servizio deve essere disposto in modo da essere protetto contro i rischi di strappo o danneggiamento, durante il trasporto o la movimentazione. Se il collegamento tra il telaio e il serbatoio permette uno spostamento relativo del sottoinsieme, il fissaggio dell'equipaggiamento deve permettere tale spostamento senza rischio di avaria per gli organi. Gli organi esterni di svuotamento (raccordi delle tubazioni, organi di chiusura), l'otturatore interno e la sua sede devono essere protetti contro i rischi di strappo sotto l'effetto di forze esterne (utilizzando, p. es., delle zone di taglio). I dispositivi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange e i tappi filettati), e tutte le coperture di protezione, devono poter essere garantiti contro ogni apertura accidentale. 6.7.3.5.2. Tutte le aperture del serbatoio delle cisterne mobili aventi un diametro maggiore di 1,5 mm, salvo le aperture destinate a ricevere dispositivi di decompressione, aperture d'ispezione o fori di spurgo chiusi, devono essere munite di almeno tre dispositivi di chiusura in serie indipendenti gli uni dagli altri, di cui il primo è un otturatore interno, una valvola di limitazione di portata o un dispositivo equivalente, il secondo un otturatore esterno, e il terzo una flangia piena o un dispositivo equivalente. 6.7.3.5.2.1. Se una cisterna mobile è equipaggiata con una valvola di limitazione di portata, questa deve essere montata in modo tale che la sua sede si trovi all'interno del serbatoio o di in una flangia saldata o, se è montata all'esterno, i suoi attacchi devono essere progettati in modo che, in caso d'urto, essa conservi la sua efficacia. Le valvole di limitazione di portata devono essere scelte e montate in modo da chiudersi automaticamente quando è raggiunta la portata specificata dal costruttore. I raccordi e accessori, a monte o a valle di una tale valvola, devono avere una capacità superiore alla portata della valvola di limitazione di portata. 6.7.3.5.3. Per le aperture di riempimento e di svuotamento, il primo dispositivo di chiusura deve essere un otturatore interno, e il secondo un otturatore istallato in una posizione accessibile su ogni tubazione di svuotamento e di riempimento. 6.7.3.5.4. Per le aperture di riempimento e di svuotamento dal basso di cisterne mobili utilizzate per il trasporto di gas liquefatti non refrigerati infiammabili e/o tossici, l'otturatore interno deve essere un dispositivo di sicurezza a chiusura rapida che si chiuda automaticamente in caso di spostamento accidentale della cisterna mobile durante il riempimento o lo svuotamento o in caso d'immersione nelle fiamme. Salvo per le cisterne mobili di capacità non superiore a 1000 litri, la chiusura di questo dispositivo deve poter essere comandata a distanza. 6.7.3.5.5. I serbatoi, oltre le aperture di riempimento, di svuotamento e d'equilibramento della pressione del gas, devono essere provvisti di aperture utilizzabili per l'installazione di spie, di termometri e di manometri. I raccordi di questi apparecchi devono essere fatti in incassi o tasche saldati in modo appropriato, e non mediante raccordi avvitati attraverso il serbatoio. 6.7.3.5.6. Tutte le cisterne mobili devono essere munite di un passo d'uomo, o d'altre aperture sufficientemente larghe per permettere un'ispezione interna e un accesso adeguato per la manutenzione e la riparazione dell'interno. 6.7.3.5.7. Gli organi esterni devono essere raggruppati, per quanto possibile. 6.7.3.5.8. Tutti i raccordi di una cisterna mobile devono recare dei chiari marchi indicanti la funzione di ognuno di essi. 6.7.3.5.9. Ogni otturatore o altro mezzo di chiusura deve essere progettato e costruito in funzione di una pressione normale almeno uguale alla PSMA del serbatoio, tenendo conto delle temperature che si possono incontrare durante il trasporto. Tutti gli otturatori a vite devono chiudersi in senso orario. Per gli altri otturatori, la posizione (aperto e chiuso) e il senso di chiusura devono essere chiaramente indicati. Tutti gli otturatori devono essere progettati in modo da impedire un'apertura accidentale. 6.7.3.5.10. Le tubazioni devono essere progettate, costruite e istallate, in modo da evitare ogni rischio di danneggiamento dovuto alla dilatazione e contrazione termica, ad urti o vibrazioni meccaniche. Tutte le tubazioni devono essere di un appropriato materiale metallico. Per quanto possibile, le tubazioni devono essere assemblate per saldatura. 6.7.3.5.11. I giunti delle tubazioni di rame devono essere brasati o costituiti da un raccordo metallico d'uguale resistenza. Il punto di fusione del materiale di brasatura non deve essere inferiore a 525 °C. I giunti non devono indebolire la resistenza della tubazione come in caso di un giunto filettato. 6.7.3.5.12. La pressione di scoppio, di tutte le tubazioni e di tutti gli organi della tubazione non deve essere inferiore al più grande dei seguenti valori pari a quattro volte la PSMA del serbatoio, oppure quattro volte la pressione alla quale questo può essere sottoposto in servizio per azione di una pompa o di un altro dispositivo (ad eccezione dei dispositivi di decompressione) 6.7.3.5.13. Devono essere utilizzati metalli duttili per la costruzione d'otturatori, valvole e accessori. 6.7.3.6. Aperture in basso 6.7.3.6.1. Alcuni gas liquefatti non devono essere trasportati in cisterne mobili provviste di aperture in basso quando l'istruzione di trasporto in cisterne mobili T50 al 4.2.4.2.6, vieta l'utilizzazione di aperture nella parte bassa. Non vi devono essere aperture sotto il livello del liquido quando il serbatoio è riempito fino al suo grado massimo ammesso di riempimento. 6.7.3.7. Dispositivi di decompressione 6.7.3.7.1. Le cisterne mobili devono essere provviste di uno o più dispositivi di decompressione a molla. I dispositivi si devono aprire automaticamente ad una pressione che non deve essere inferiore alla PSMA ed essere completamente aperti ad una pressione uguale al 110 % della PSMA. Dopo la decompressione, questi dispositivi devono chiudersi ad una pressione che non deve essere inferiore a più del 10 % della pressione d'inizio di apertura e devono restare chiusi a tutte le pressioni più basse. I dispositivi di decompressione devono essere di un tipo atto a resistere agli sforzi dinamici, compresi quelli dovuti al movimento del liquido. Non è ammessa l'utilizzazione di dischi di rottura non montati in serie con un dispositivo di decompressione a molla. 6.7.3.7.2. I dispositivi di decompressione devono essere progettati in modo da impedire l'ingresso di materie estranee, la perdita di gas o lo sviluppo d'ogni sovrapressione pericolosa. 6.7.3.7.3. Le cisterne mobili destinate al trasporto di certi gas liquefatti non refrigerati previsti nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili T50 del 4.2.4.2.6 devono essere munite di un dispositivo di decompressione approvato dall'autorità competente. Salvo il caso di una cisterna mobile riservata al trasporto di una materia e munita di un dispositivo di decompressione approvato, costruito con materiali compatibili con la materia trasportata, questo dispositivo deve comprendere un disco di rottura a monte di un dispositivo a molla. Lo spazio compreso tra il disco di rottura e il dispositivo deve essere raccordato da un manometro, o un altro indicatore appropriato. Questa sistemazione permette di rilevare una rottura, una foratura o un difetto di tenuta del disco tale da causare un non corretto funzionamento del dispositivo di decompressione. Il disco di rottura deve cedere ad una pressione nominale superiore del 10 % alla pressione d'inizio apertura del dispositivo di decompressione. 6.7.3.7.4. Nel caso di cisterne mobili ad uso multiplo, i dispositivi di decompressione devono aprirsi alla pressione indicata al 6.7.3.7.1 relativa al gas, tra quelli autorizzati al trasporto nella cisterna mobile, la cui PSMA è più elevata. 6.7.3.8. Portata dei dispositivi di decompressione 6.7.3.8.1. La portata combinata dei dispositivi di decompressione, nelle condizioni in cui la cisterna è immersa totalmente nelle fiamme, deve essere sufficiente affinché la pressione (compresa la pressione accumulata) nel serbatoio non superi il 120 % della PSMA. Per ottenere la portata totale di scarica prescritta, si devono utilizzare dispositivi di decompressione a molla. Nel caso di cisterne mobili ad uso multiplo, la portata combinata di scarica dei dispositivi di decompressione deve essere calcolata per il gas, tra quelli autorizzati al trasporto nella cisterna mobile, che richiede la più forte portata di scarico. 6.7.3.8.1.1. Per determinare la portata totale richiesta dei dispositivi di decompressione, che si deve considerare come la somma delle portate individuali di tutti i dispositivi, si utilizza la seguente formula(81): >PIC FILE= "L_2004121IT.080201.TIF"> in cui: Q= portata minima richiesta di scarica metri cubi di aria al secondo (m3/s), nelle condizioni normali: pressione di 1 bar alla temperatura di 0 °C (273 K); F= coefficiente il cui valore è dato qui di seguito: serbatoi senza isolamento termico: F = 1 serbatoi con isolamento termico: F = U(649 - t)/13,6 ma, in nessun caso, inferiore a 0,25 in cui: U= conducibilità termica dell'isolamento a 38 °C, espressa in kW × m-2 × K-1; t= temperatura reale del gas liquefatto non refrigerato durante il riempimento (°C); se questa temperatura non è conosciuta, prendere t = 15 °C; Il valore di F sopra riportato, per i serbatoi con isolamento, può essere utilizzato a condizione che l'isolamento sia conforme al 6.7.3.8.1.2. A= superficie totale esterna, in m2, del serbatoio; Z= fattore di compressione dei gas nelle condizioni d'accumulo (se questo fattore non è conosciuto, prendere Z = 1,0); T= temperatura assoluta, in Kelvin (°C + 273) a monte dei dispositivi di decompressione, nelle condizioni d'accumulo; L= calore latente di vaporizzazione del liquido, in kJ/kg, nelle condizioni d'accumulo; M= massa molecolare del gas evacuato; C= costante che proviene da una delle formule seguenti e che dipende dal rapporto "k" dei calori specifici: >PIC FILE= "L_2004121IT.080202.TIF"> in cui: Cp = è il calore specifico a pressione costante, e Cv = è il calore specifico a volume costante; quando k > 1: >PIC FILE= "L_2004121IT.080301.TIF"> quando k = 1 o k non è conosciuto: >PIC FILE= "L_2004121IT.080302.TIF"> in cui "e" è la costante matematica 2,7183. >SPAZIO PER TABELLA> 6.7.3.8.1.2. I sistemi d'isolamento utilizzati per limitare la capacità di dissipazione devono essere approvati dall'autorità competente o da un organismo da essa designato. In ogni caso, i sistemi d'isolamento, approvati a questo scopo, devono: a) conservare la loro efficacia a tutte le temperature fino a 649 °C; e b) essere avvolti da un materiale avente un punto di fusione uguale o superiore a 700 °C. 6.7.3.9. Marcatura dei dispositivi di decompressione 6.7.3.9.1. Su ogni dispositivo di decompressione, le seguenti indicazioni devono essere marcate in caratteri leggibili e indelebili: a) la pressione nominale di scarica (in bar o kPa); b) le tolleranze ammissibili per la pressione di apertura dei dispositivi di decompressione a molla; c) la temperatura di riferimento corrispondente alla pressione nominale di scoppio dei dischi di rottura; e d) la portata nominale del dispositivo in m3 di aria normalizzata per secondo (m3/s). Per quanto possibile, devono anche apparire le seguenti informazioni: e) il nome del fabbricante e l'appropriato numero di riferimento del dispositivo. 6.7.3.9.2. La portata nominale marcata sui dispositivi di decompressione deve essere calcolata conformemente alla norma ISO 4126-1:1991. 6.7.3.10. Raccordo dei dispositivi di decompressione 6.7.3.10.1. I raccordi dei dispositivi di decompressione devono avere dimensioni sufficienti affinché la portata richiesta possa arrivare senza intralci fino al dispositivo di sicurezza. Non devono essere istallati otturatori tra il serbatoio e i dispositivi di decompressione, salvo se questi sono doppiati da dispositivi equivalenti per permettere la manutenzione o per altri scopi e se gli otturatori assicuranti il servizio dei dispositivi effettivamente in funzione sono bloccati aperti, o se gli otturatori sono interconnessi da un sistema di bloccaggio così che almeno uno dei dispositivi doppiati sia sempre in funzione e suscettibile di soddisfare le prescrizioni del 6.7.3.8. Nulla deve ostruire un'apertura, verso un dispositivo d'aerazione o un dispositivo di decompressione, che potrebbe limitare il flusso di liberazione del serbatoio verso questi dispositivi. I dispositivi d'aerazione situati a valle dei dispositivi di decompressione, quando esistono, devono permettere lo scarico dei vapori o dei liquidi nell'atmosfera esercitando solo una contropressione minima sui dispositivi di decompressione. 6.7.3.11. Ubicazione dei dispositivi di decompressione 6.7.3.11.1. Gli ingressi dei dispositivi di decompressione devono essere situati in cima ai serbatoi, il più vicino possibile al centro longitudinale e trasversale del serbatoio. Nelle condizioni di riempimento massimo, tutti gli ingressi dei dispositivi di decompressione devono essere situati nella fase vapore del serbatoio e i dispositivi devono essere istallati in modo tale che il vapore da scaricare possa sfuggire senza incontrare ostacoli. Per i gas liquefatti non refrigerati infiammabili, il vapore scaricato deve essere diretto lontano dal serbatoio in modo che non possa ricadere su di lui. Dei dispositivi di protezione che deviano il getto del vapore sono ammessi, a condizione che non sia ridotta la portata richiesta dei dispositivi di decompressione. 6.7.3.11.2. Devono essere prese delle misure per prevenire l'accesso ai dispositivi di decompressione da parte di persone non autorizzate e per evitare che siano danneggiati in caso di ribaltamento della cisterna mobile. 6.7.3.12. Dispositivi di misura 6.7.3.12.1. Una cisterna mobile deve essere equipaggiata di uno o più dispositivi di misura, a meno che sia previsto il riempimento per pesata. Non devono essere utilizzati indicatori di livello di vetro o d'altri materiali fragili comunicanti direttamente con il contenuto del serbatoio. 6.7.3.13. Supporti, telai, attacchi di sollevamento e di stivaggio delle cisterne mobili 6.7.3.13.1. Le cisterne mobili devono essere progettate e costruite con supporti che offrano una base stabile durante il trasporto. Devono essere prese in considerazione a questo scopo le forze di cui al 6.7.3.2.9 e i coefficienti di sicurezza indicati al 6.7.3.2.10. Sono accettabili pattini, telai, culle o altre strutture analoghe. 6.7.3.13.2. Gli sforzi combinati esercitati dalle strutture (culle, telai, ecc.) e dagli attacchi di sollevamento e di stivaggio della cisterne mobili non devono generare sforzi eccessivi su una qualunque parte del serbatoio. Tutte le cisterne mobili devono essere munite d'attacchi permanenti di sollevamento e di stivaggio. Questi attacchi devono, di preferenza, essere montati sui supporti della cisterna mobile, ma essi possono essere montati su piastre di rinforzo fissate al serbatoio nei punti in cui è sostenuto. 6.7.3.13.3. Nella progettazione dei supporti e delle telai, si deve tenere conto degli effetti di corrosione dovuti alle condizioni ambientali. 6.7.3.13.4. I passaggi della forca devono poter essere otturati. I mezzi d'otturazione di questi passaggi devono essere un elemento permanente del telaio o essere fissati in modo permanente al telaio. Le cisterne mobili, ad un solo compartimento, la cui lunghezza è inferiore a 3,65 m non devono essere provviste di passaggi di forche otturate, a condizione: a) che il serbatoio, compresi tutti gli organi, siano ben protetti contro gli urti delle forche di apparecchi di sollevamento; e b) che la distanza tra i centri dei passaggi delle forche sia almeno uguale alla metà della lunghezza massima della cisterna mobile. 6.7.3.13.5. Se le cisterne mobili non sono protette durante il trasporto conformemente al 4.2.2.3, i serbatoi e l'equipaggiamento di servizio devono essere protetti contro il danneggiamento del serbatoio e dell'equipaggiamento di servizio causato da un urto laterale o longitudinale o da un ribaltamento. Gli organi esterni devono essere protetti in modo che il contenuto del serbatoio non possa sfuggire in caso di urto o di ribaltamento della cisterna mobile sui suoi organi. Esempi di misure di protezione dei serbatoi e dell'equipaggiamento di servizio: a) la protezione contro gli urti laterali può consistere in sbarre longitudinali che proteggono il serbatoio sui due lati, alla altezza della linea mediana; b) la protezione delle cisterne mobili contro i ribaltamenti può consistere in cerchi di rinforzo o sbarre fissate attraverso il telaio; c) la protezione contro i tamponamenti può consistere in un paraurti oppure in un telaio; d) la protezione del serbatoio contro i danneggiamenti causati da urti o dal ribaltamento utilizzando un telaio secondo ISO 14963:1995. 6.7.3.14. Approvazione del tipo 6.7.3.14.1. Per ogni nuovo tipo di cisterna mobile, l'autorità competente o un organismo da essa designato, deve redigere un certificato di approvazione del tipo. Questo certificato deve attestare che la cisterna mobile è stata controllata dall'autorità competente, si presta all'uso che se ne vuole fare e risponde alle prescrizioni generali enunciate nel presente capitolo e, se del caso, alle disposizioni concernenti i gas previsti nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili T50 al 4.2.4.2.6. Quando una serie di cisterne mobili è fabbricata senza modifiche della progettazione, il certificato è valido per tutta la serie. Il certificato deve menzionare il processo-verbale di prova del prototipo, i gas il cui trasporto è autorizzato, i materiali di costruzione del serbatoio, come pure un numero d'approvazione. Quest'ultimo si compone della sigla o del marchio distintivo dello Stato nel quale l'approvazione è stata data, vale a dire della sigla distintiva dei veicoli in circolazione internazionale prevista dalla Convenzione di Vienna per la circolazione stradale (Vienna 1968), e da un numero d'immatricolazione. I certificati devono indicare le eventuali accomodamenti alternativi conformi al 6.7.1.2. Un'approvazione del tipo può servire per l'approvazione delle cisterne mobili più piccole costruite con materiali della stessa natura e dello stesso spessore, secondo la stessa tecnica di fabbricazione, con supporti identici e chiusure ed altri accessori equivalenti. 6.7.3.14.2. Il processo-verbale di prova del prototipo deve comprendere almeno: a) i risultati delle prove applicabili relativi al telaio specificate nella norma ISO 1496-3:1995; b) i risultati del controllo e della prova iniziale conformemente al 6.7.3.15.3; e c) i risultati della prova d'impatto del 6.7.3.15.1, se applicabile. 6.7.3.15. Controlli e prove 6.7.3.15.1. Per le cisterne mobili rispondenti alla definizione di contenitore nella CSC, un prototipo rappresentante ogni tipo deve essere sottoposto ad una prova d'impatto. Deve essere dimostrato che il prototipo della cisterna mobile è capace di assorbire le forze risultanti da un urto equivalente almeno a quattro volte (4 g) la MLMA della cisterna mobile a pieno carico durante una durata caratteristica degli urti meccanici subiti durante il trasporto ferroviario. Qui di seguito si trova una lista delle norme che descrivono i metodi utilizzabili per realizzare la prova d'impatto: - Association of American Railroads, Manual of Standards and Recommended Practices, Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992 - Canadian Standards Association (CSA), Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods (B620-1987) - Deutsche Bahn AG Zentralbereich Technik, Minden Portable tanks, longitudinal dynamic impact test - Société Nationale des Chemins de Fer Français C.N.E.S.T. 002-1966. Conteneurs-citernes, épreuves de contraintes longitudinales externes et essais dynamiques des chocs - Spoornet, South Africa Engineering Development Centre (EDC) Testing of ISO Tank Containers Method EDC/TES/023/000/1991-06. 6.7.3.15.2. Il serbatoio e gli equipaggiamenti d'ogni cisterna mobile devono essere sottoposti ad un primo controllo e ad una prima prova prima della messa in servizio (controllo e prova iniziali) e, in seguito, a controlli e prove ad intervalli di cinque anni al massimo (controllo e prove periodici quinquennali), con un controllo e una prova periodica intermedia (controllo e prove periodici ad intervalli di due anni e mezzo) a metà del controllo e della prova periodica di cinque anni. Il controllo e la prova ad intervalli di due anni e mezzo possono essere effettuati nei tre mesi che precedono o seguono la data indicata. Un controllo ed una prova eccezionali, quando questo sia necessario secondo 6.7.3.15.7, si devono effettuare senza tenere conto degli ultimi controlli e prove periodiche. 6.7.3.15.3. Il controllo e la prova iniziali di una cisterna mobile devono comprendere un controllo delle caratteristiche di progettazione, un esame interno ed esterno della cisterna mobile e dei suoi organi, tenuto conto dei gas liquefatti non refrigerati che devono essere trasportati, ed una prova di pressione utilizzando le pressioni di prova del 6.7.3.3.2. La prova di pressione può essere eseguita sotto forma di prova idraulica o utilizzando un altro liquido o un altro gas con l'accordo dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato. Prima che la cisterna mobile sia messa in servizio, si deve procedere ad una prova di tenuta e ad un controllo del buon funzionamento di tutto l'equipaggiamento di servizio. Se il serbatoio e i suoi organi hanno subito separatamente una prova di pressione, essi devono essere sottoposti insieme, dopo assemblatura, ad una prova di tenuta. Tutte le saldature sottoposte a sforzi devono essere oggetto, durante la prova iniziale, di un controllo non distruttivo per radiografia, mediante ultrasuoni o un altro metodo appropriato. Ciò non sia applica all'involucro. 6.7.3.15.4. Il controllo e la prova periodici di cinque anni devono comprendere un esame interno ed esterno come pure, come regola generale, una prova di pressione idraulica. Gli involucri di protezione, di isolamento termico o altri non devono essere rimossi se non nella misura in cui ciò sia indispensabile per una sicura valutazione dello stato della cisterna mobile. Se il serbatoio e i suoi equipaggiamenti hanno subito separatamente la prova di pressione, essi devono essere sottoposti insieme, dopo assemblatura, ad una prova di tenuta. 6.7.3.15.5. Il controllo e la prova periodici intermedi ad intervalli di due anni e mezzo devono comprendere almeno un esame interno ed esterno della cisterna mobile e dei suoi organi, tenuto conto dei gas liquefatti non refrigerati che devono essere trasportati, una prova di tenuta e un controllo del buon funzionamento di tutto l'equipaggiamento di servizio. Gli involucri di protezione, di isolamento termico o altri non devono essere rimossi se non nella misura in cui ciò sia indispensabile per una sicura valutazione dello stato della cisterna mobile. Per le cisterne mobili riservate al trasporto di un solo gas liquefatto non refrigerato, l'esame interno ad intervalli di due anni e mezzo può essere omesso o sostituito da altri metodi di prova o procedure di controllo specificate dall'autorità competente o dall'organismo da essa designato. 6.7.3.15.6. Le cisterne mobili non possono essere riempite e presentate al trasporto dopo la data di scadenza dell'ultimo controllo e prova periodica ad intervalli di cinque anni o di due anni e mezzo prescritti al 6.7.3.15.2. Tuttavia, le cisterne mobili riempite prima della data di scadenza dell'ultimo controllo e prova periodica possono essere trasportate per un periodo non superiore a tre mesi oltre questa data. Inoltre, possono essere trasportate dopo questa data: a) dopo svuotamento ma prima della pulizia, per essere sottoposte alla prova successiva o controllo prima di essere di nuovo riempite; e b) salvo se l'autorità competente non disponga altrimenti, per un periodo non superiore a sei mesi, oltre questa data, quando contengano materie trasportate ai fini dell'eliminazione o del riciclaggio. La lettera di vettura deve fare riferimento a quest'esenzione. 6.7.3.15.7. Il controllo e la prova eccezionali s'impongono quando la cisterna mobile presenta segni di danneggiamento o di corrosione, o perdite, o altri difetti indicanti una mancanza suscettibile di compromettere l'integrità della cisterna mobile. L'estensione del controllo e della prova eccezionali deve dipendere dal grado di danneggiamento o di deterioramento della cisterna mobile. Essi devono inglobare, almeno, il controllo e la prova effettuati ad intervalli di due anni e mezzo conformemente al 6.7.3.15.5. 6.7.3.15.8. L'esame interno ed esterno deve assicurare che: a) il serbatoio è ispezionato per determinare la presenza di fori, di corrosione o di abrasione, di segni, di colpi, di deformazioni, di difetti delle saldature e ogni altro difetto, comprese le perdite, suscettibili di rendere la cisterna mobile non sicura per il trasporto; b) le tubazioni, le valvole e i giunti di tenuta sono ispezionati per svelare segni di corrosione, difetti e ogni altra mancanza, comprese le perdite, suscettibili di rendere la cisterna mobile non sicura durante il riempimento, lo svuotamento o il trasporto; c) i dispositivi di serraggio dei coperchi del passo d'uomo funzionano correttamente e che questi coperchi e i loro giunti di tenuta non perdono; d) i bulloni o dadi mancanti o non serrati di ogni raccordo flangiato o delle flange piene sono sostituiti o riserrati; e) tutti i dispositivi e le valvole d'emergenza sono esenti da corrosione, da deformazione e da ogni altro danneggiamento o difetto che possa compromettere il normale funzionamento. I dispositivi di chiusura a distanza e gli otturatori a chiusura automatica devono essere manovrati per verificare il buon funzionamento; f) le marcature prescritte sulla cisterna mobile sono leggibili e conformi alle prescrizioni applicabili; e g) il telaio, i supporti e i dispositivi di sollevamento della cisterna mobile sono in buono stato. 6.7.3.15.9. I controlli e le prove indicate al 6.7.3.15.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.4, 6.7.3.15.5 e 6.7.3.15.7 devono essere effettuati o attestati da un esperto riconosciuto dall'autorità competente o da un organismo da essa designato. Se la prova di pressione idraulica fa parte del controllo e della prova, deve essere effettuata alla pressione indicata sulla placca della cisterna mobile. Quando è sotto pressione, la cisterna mobile deve essere ispezionata per rilevare ogni perdita del serbatoio, delle tubazioni o dell'equipaggiamento. 6.7.3.15.10. In ogni caso in cui il serbatoio abbia subito operazioni di taglio, di riscaldamento o di saldatura, questi lavori devono ricevere l'approvazione dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato, tenuto conto del codice per recipienti sotto pressione utilizzato per la costruzione del serbatoio. Una prova di pressione deve essere effettuata alla pressione di prova iniziale dopo la conclusione dei lavori. 6.7.3.15.11. Se un difetto suscettibile di ridurre la sicurezza è rilevato, la cisterna mobile non deve essere rimessa in servizio prima di essere stata riparata e di aver subito con successo una nuova prova di pressione. 6.7.3.16. Marcatura 6.7.3.16.1. Ogni cisterna mobile deve recare una placca di metallo resistente alla corrosione, fissata in modo permanente in un luogo ben visibile e facilmente accessibile ai fini dell'ispezione. Se per ragioni di sistemazione della cisterna mobile, la placca non può essere fissata in modo permanente al serbatoio, dovranno essere marcate direttamente su di esso almeno le informazioni previste dal codice per recipienti sotto pressione. Su questa placca devono essere marcati per stampaggio o altro mezzo simile, al minimo, le seguenti informazioni. >SPAZIO PER TABELLA> Nome o sigla del fabbricante Numero di serie del fabbricante Organismo designato per l'approvazione del tipo Numero d'immatricolazione del proprietario Anno di costruzione Codice per recipienti sotto pressione conformemente al quale il serbatoio è progettato Pressione di prova ... bar/kPa (pressione manometrica)(82) PSMA ... bar/kPa (pressione manometrica)(83) Pressione esterna di calcolo(84) ... bar/kPa (pressione manometrica)(85) Intervallo delle temperature di calcolo, da ... °C a ... °C Temperatura di riferimento del calcolo ... °C Capacità in acqua, a 20 °C ... litri Data della prova iniziale di pressione e identificazione del testimone Materiale o materiali del serbatoio e riferimento alla o alle norme del materiale Spessore equivalente in acciaio di riferimento ... mm Data e tipo della o delle ultime prove periodiche Mese ... Anno ... Pressione di prova ... bar/kPa (pressione manometrica)(86) Punzone dell'esperto che ha realizzato o attestato l'ultima prova. 6.7.3.16.2. Le seguenti indicazioni devono essere marcate sulla cisterna mobile stessa o su una placca di metallo solidamente fissata alla cisterna mobile: Nome dell'esercente Nome dei o dei gas liquefatti non refrigerati autorizzati al trasporto Massa massima ammissibile di carico per ciascuno dei gas liquefatti non refrigerati autorizzati al trasporto ... kg Massa lorda massima ammissibile (MLMA) ... kg Tara ... kg. NOTA: Per l'identificazione dei gas liquefatti non refrigerati trasportati, cfr. anche la parte 5. 6.7.3.16.3. Se una cisterna mobile è progettata e approvata per la movimentazione in alto mare, sulla placca di identificazione deve figurare "CISTERNA MOBILE OFFSHORE". 6.7.4. Prescrizioni relative alla progettazione, costruzione, controlli e prove di qualificazione delle cisterne mobili destinate al trasporto di gas liquefatti refrigerati 6.7.4.1. Definizioni Ai fini della presente sezione, s'intende per: Cisterna mobile, una cisterna multimodale con isolamento termico, avente una capacità superiore a 450 litri munita dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura necessari per il trasporto di gas liquefatti refrigerati. La cisterna mobile deve poter essere riempita e svuotata senza la rimozione del suo equipaggiamento di struttura. Essa deve possedere elementi stabilizzatori esterni alla cisterna e poter essere sollevata quando è piena. Deve essere progettata principalmente per essere caricata su un veicolo di trasporto o una nave ed essere equipaggiata di pattini, d'incastellature o d'accessori che facilitano la movimentazione meccanica. I veicoli cisterna stradali, i carri cisterna, le cisterne non metalliche e i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), le bombole per gas e i recipienti di grandi dimensioni non sono considerati come cisterne mobili; Cisterna, una costruzione costituita normalmente: a) da un involucro e uno o più serbatoi interni, in cui lo spazio tra il o i serbatoi e l'involucro è vuoto d'aria (isolamento a vuoto d'aria) e che può comprendere un sistema d'isolamento termico; o b) da un involucro e un serbatoio interno con uno strato intermedio di materiali calorifughi solidi (p. es. schiuma solida); Serbatoio, la parte della cisterna mobile che contiene il gas liquefatto refrigerato da trasportare, comprese le aperture e i loro mezzi d'otturazione, ma escluso l'equipaggiamento di servizio e l'equipaggiamento di struttura esterni; Involucro, la copertura o guaina d'isolamento esterna che può far parte del sistema d'isolamento; Equipaggiamento di servizio, gli apparecchi di misura e i dispositivi di riempimento e svuotamento, d'aerazione, di sicurezza, di pressurizzazione, di raffreddamento e d'isolamento termico; Equipaggiamento di struttura, gli elementi di rinforzo, di fissaggio, di protezione o di stabilizzazione esterni al serbatoio; Pressione di servizio massima autorizzata (PSMA), la pressione manometrica effettiva massima in cima al serbatoio di una cisterna mobile riempita nella sua posizione d'esercizio comprendente la pressione effettiva più elevata durante il riempimento o lo svuotamento; Pressione di prova, la pressione manometrica massima in cima al serbatoio durante la prova di pressione; Prova di tenuta, la prova consistente nel sottomettere il serbatoio e il suo equipaggiamento di servizio, mediante un gas, ad una pressione interna effettiva pari almeno al 90 % della PSMA; Massa lorda massima ammissibile (MLMA), la somma della tara della cisterna mobile e del più pesante carico il cui trasporto sia autorizzato; Tempo di tenuta, il tempo che decorre tra lo stabilirsi della condizione iniziale di riempimento e quello in cui la pressione del contenuto raggiunge, causa l'apporto di calore, la pressione più bassa indicata sul o sui dispositivi di limitazione di pressione; Acciaio di riferimento, un acciaio avente una resistenza alla trazione di 370 N/mm2 e un allungamento alla rottura del 27 %; Temperatura minima di calcolo, la temperatura utilizzata per la progettazione e la costruzione del serbatoio non superiore alla più bassa (fredda) temperatura (temperatura di servizio) del contenuto nelle normali condizioni di riempimento, di svuotamento e di trasporto. 6.7.4.2. Prescrizioni generali concernenti la progettazione e la costruzione 6.7.4.2.1. I serbatoi devono essere progettati e costruiti conformemente alle disposizioni di un codice, per i recipienti sotto pressione, approvato dall'autorità competente. I serbatoi e gli involucri devono essere costruiti con materiali metallici adatti alla formatura. Gli involucri devono essere d'acciaio. Materiali non metallici possono essere utilizzati per gli attacchi e i supporti tra il serbatoio e l'involucro, a condizione che sia dimostrato che le proprietà dei materiali alla temperatura minima di calcolo siano soddisfacenti. In linea di principio, i materiali devono essere conformi a norme nazionali o internazionali dei materiali. Per i serbatoi e gli involucri saldati, si devono utilizzare soltanto materiali la cui saldabilità sia pienamente dimostrata. I giunti di saldatura devono essere fatti a regola d'arte ed offrire ogni garanzia di sicurezza. Se il procedimento di fabbricazione o i materiali utilizzati lo esigono, i serbatoi devono subire un trattamento termico per garantire un'appropriata resistenza della saldatura e delle zone termicamente interessate. Per la scelta del materiale, si deve tenere conto della temperatura minima di calcolo riguardo ai rischi di rottura fragile, della fragilizzazione da idrogeno, della corrosione fessurante sotto tensione e della resistenza agli urti. Se si utilizza un acciaio a grana fine, il valore garantito del limite di snervamento non deve essere superiore a 460 N/mm2, e il valore garantito del limite superiore della resistenza alla trazione non deve essere superiore a 725 N/mm2, conformemente alle specifiche del materiale. I materiali della cisterna mobile devono essere adatti all'ambiente esterno che si incontra durante il trasporto. 6.7.4.2.2. Tutte le parti di una cisterna mobile, compresi gli organi, i giunti di tenuta e la tubazione, che possano normalmente entrare in contatto con il gas liquefatto refrigerato trasportato, devono essere compatibili con il gas in questione. 6.7.4.2.3. Deve essere evitato il contatto tra metalli differenti, che possa dare origine a di corrosione galvanica. 6.7.4.2.4. Il sistema d'isolamento termico deve comprendere un rivestimento completo del o dei serbatoi con materiali calorifughi efficaci. L'isolamento esterno deve essere protetto da un involucro atto a prevenire l'ingresso d'umidità ed evitare altri danneggiamenti nelle normali condizioni di trasporto. 6.7.4.2.5. Se un involucro è chiuso in modo tale da essere a tenuta di gas, si deve prevedere un dispositivo per impedire che la pressione nello strato isolante raggiunga un valore pericoloso. 6.7.4.2.6. Le cisterne mobili destinate al trasporto di gas liquefatti refrigerati aventi un punto di ebollizione al di sotto di meno (-)182 °C, alla pressione atmosferica, non devono comprendere materiali che possano reagire pericolosamente a contatto con l'ossigeno o atmosfere arricchite d'ossigeno, se essi sono situati nelle parti dell'isolamento termico quando ci sia un rischio di contatto con l'ossigeno o con un fluido arricchito d'ossigeno. 6.7.4.2.7. Il materiale isolante non deve deteriorarsi indebitamente durante il servizio. 6.7.4.2.8. Il tempo di tenuta di riferimento deve esser determinato per ogni gas liquefatto refrigerato destinato al trasporto in cisterne mobili. 6.7.4.2.8.1. Il tempo di tenuta di riferimento deve esser determinato secondo un metodo riconosciuto dall'autorità competente, tenendo conto: a) dell'efficacia del sistema d'isolamento, determinata conformemente al 6.7.4.2.8.2; b) della più bassa pressione del o dei dispositivi limitatori di pressione; c) delle condizioni iniziali di riempimento; d) di una ipotetica temperatura ambiente di 30 °C; e) delle proprietà fisiche di ciascun gas liquefatto refrigerato da trasportare. 6.7.4.2.8.2. L'efficacia del sistema d'isolamento (apporto di calore in watt) è determinato sottoponendo la cisterna mobile ad una prova in accordo ad un metodo riconosciuto dall'autorità competente. Questa prova è: a) o una prova a pressione costante (p. es. alla pressione atmosferica) in cui la perdita di gas liquefatto refrigerato è misurata su una data durata; b) o una prova in sistema chiuso in cui l'elevazione di pressione nel serbatoio è misurata su un certo periodo di tempo. Si deve tenere conto delle variazioni della pressione atmosferica nel caso di prova a pressione costante. Per entrambe le prove, sarà necessario effettuare delle correzioni al fine di tenere conto delle variazioni della temperatura ambiente in rapporto al valore ipotetico di 30 °C della temperatura ambiente di riferimento. NOTA: Per determinare il tempo di tenuta reale prima d'ogni trasporto, cfr. il 4.2.3.7. 6.7.4.2.9. L'involucro di una cisterna a doppia parete isolata sotto vuoto deve avere una pressione esterna di calcolo di almeno 100 kPa (1 bar) (pressione manometrica) calcolata secondo un codice tecnico riconosciuto, o una pressione critica calcolata di collasso di almeno 200 kPa (2 bar) (pressione manometrica). Nel calcolo della resistenza dell'involucro alla pressione esterna si può tenere conto di rinforzi interni ed esterni. 6.7.4.2.10. Le cisterne mobili devono essere progettate e costruite con supporti che offrano una base stabile durante il trasporto e con adeguati attacchi di sollevamento e di amarraggio. 6.7.4.2.11. Le cisterne mobili devono essere progettate per sopportare senza perdita del contenuto, come minimo, la pressione interna esercitata dal contenuto e i carichi statici, dinamici e termici nelle normali condizioni di movimentazione e di trasporto. Il progetto deve dimostrare che sono stati presi in considerazione gli effetti della fatica, causati dall'applicazione ripetuta di questi carichi, lungo tutta la durata della vita prevista della cisterna mobile. 6.7.4.2.12. Le cisterne mobili e i loro mezzi di fissaggio devono poter sopportare, al carico massimo autorizzato, le seguenti forze statiche applicate separatamente: a) nel senso di marcia: due volte la MLMA moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g)(87); b) orizzontalmente, perpendicolare al senso di marcia: la MLMA (nel caso in cui il senso di marcia non sia chiaramente determinato, le forze devono essere uguali a due volte la MLMA) moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g)(88); c) verticalmente, dal basso in alto: la MLMA moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g)(89); e d) verticalmente, dall'alto in basso: due volte la MLMA (il carico totale include l'effetto della gravità) moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g)(90). 6.7.4.2.13. Per ciascuna delle forze del 6.7.4.2.12, devono essere rispettati i seguenti coefficienti di sicurezza: a) per i materiali con limite di snervamento definito, un coefficiente di sicurezza di 1,5 in rapporto al limite di snervamento garantito; b) per i materiali senza limite di snervamento definito, un coefficiente di sicurezza di 1,5 in rapporto al limite di snervamento garantito allo 0,2 % di allungamento, o, per gli acciai austenitici, all'1 % di allungamento. 6.7.4.2.14. I valori del limite di snervamento o del limite di snervamento garantito saranno i valori specificati nelle norme nazionali o internazionali dei materiali. Nel caso d'acciai austenitici, i valori minimi, specificati nelle norme dei materiali, possono essere aumentati fino al 15 % se questi valori più elevati sono attestati nel certificato di controllo dei materiali. Se non esistono norme per il metallo in questione o se sono utilizzati materiali non metallici, il valore da utilizzare, per il limite di snervamento o per il limite di snervamento all'allungamento, deve essere approvato dall'autorità competente. 6.7.4.2.15. Le cisterne mobili utilizzate per trasportare gas liquefatti refrigerati infiammabili devono poter essere messe a terra elettricamente. 6.7.4.3. Criteri di progettazione 6.7.4.3.1. I serbatoi devono avere una sezione circolare. 6.7.4.3.2. I serbatoi devono essere progettati e costruiti per resistere ad una pressione di prova almeno uguale a 1,3 volte la PSMA. Per i serbatoi ad isolamento sotto vuoto, la pressione di prova non deve essere inferiore a 1,3 volte la PSMA aumentata di 100 kPa (1 bar). La pressione di prova non deve essere in nessun caso inferiore a 300 kPa (3 bar) (pressione manometrica). Si devono anche considerare le prescrizioni concernenti lo spessore minimo dei serbatoi specificate da 6.7.4.4.2 a 6.7.4.4.7. 6.7.4.3.3. Per i metalli che hanno limite di snervamento definito o che sono caratterizzati da un limite di snervamento garantito (in genere, limite di snervamento allo 0,2 % d'allungamento o all'1 % per gli acciai austenitici), lo sforzo primario di membrana σ (sigma) del serbatoio, dovuto alla pressione di prova, non deve superare il più piccolo dei valori 0,75 Re o 0,50 Rm, dove: Re= limite di snervamento in N/mm2, o limite di snervamento garantito allo 0,2 % d'allungamento o all'1 % per gli acciai austenitici; Rm= resistenza minima alla trazione in N/mm2, 6.7.4.3.3.1. I valori Re e Rm da utilizzare devono essere i valori minimi specificati dalle norme nazionali o internazionali dei materiali. Nel caso d'acciai austenitici i valori minimi, specificati per Re e Rm nelle norme dei materiali, possono essere aumentati fino al 15 % se questi valori più elevati sono attestati nel certificato di controllo dei materiali. Se non esistono norme per il metallo in questione, i valori Re e Rm utilizzati devono essere approvati dall'autorità competente o da un organismo da essa designato. 6.7.4.3.3.2. Gli acciai il cui rapporto Re/Rm è superiore a 0,85 non sono ammessi per la costruzione di serbatoi saldati. I valori Re e Rm da utilizzare per calcolare questo rapporto devono essere quelli che sono specificati nel certificato di controllo del materiale. 6.7.4.3.3.3. Gli acciai utilizzati per la costruzione dei serbatoi devono avere un allungamento alla rottura, in percentuale, di almeno 10000/Rm con un minimo assoluto del 16 % per gli acciai a grana fine e del 20 % per gli altri acciai. L'alluminio e le leghe d'alluminio utilizzati per la costruzione dei serbatoi devono avere un allungamento alla rottura, in percentuale, di almeno 10000/6Rm con un minimo assoluto del 12 %. 6.7.4.3.3.4. Al fine di determinare i valori reali dei materiali, si deve notare che, per la lamiera, l'asse dei provini per la prova di trazione deve essere perpendicolare (trasversalmente) al senso di laminazione. L'allungamento permanente alla rottura deve essere misurato su provini di sezione trasversale rettangolare conformemente alla norma ISO 6892:1988 utilizzando una distanza tra i riferimenti di 50 mm. 6.7.4.4. Spessore minimo del serbatoio 6.7.4.4.1. Lo spessore minimo di un serbatoio deve essere uguale al più elevato dei seguenti valori: a) lo spessore minimo determinato conformemente alle prescrizioni da 6.7.4.4.2 a 6.7.4.4.7; e b) lo spessore minimo determinato conformemente ad un codice approvato per recipienti sotto pressione, tenuto conto delle prescrizioni del 6.7.4.3. 6.7.4.4.2. Per i serbatoi il cui diametro è uguale o inferiore a 1,80 m, lo spessore della parete non deve essere inferiore a 5 mm nel caso dell'acciaio di riferimento o ad un valore equivalente nel caso di un altro metallo. Per i serbatoi aventi più di 1,80 m di diametro lo spessore della parete non deve essere inferiore a 6 mm nel caso dell'acciaio di riferimento o ad un valore equivalente nel caso di un altro metallo. 6.7.4.4.3. Per i serbatoi di cisterne ad isolamento sotto vuoto aventi un diametro uguale o inferiore a 1,80 m, lo spessore della parete non deve essere inferiore a 3 mm nel caso dell'acciaio di riferimento o ad un valore equivalente nel caso di un altro metallo. Per i serbatoi aventi più di 1,80 m di diametro lo spessore della parete non deve essere inferiore a 4 mm nel caso dell'acciaio di riferimento o ad un valore equivalente nel caso di un altro metallo. 6.7.4.4.4. Per le cisterne ad isolamento sotto vuoto, lo spessore totale dell'involucro e del serbatoio deve corrispondere allo spessore minimo prescritto al 6.7.4.4.2, lo spessore del serbatoio propriamente detto non deve essere inferiore allo spessore minimo prescritto al 6.7.4.4.3. 6.7.4.4.5. I serbatoi non devono avere meno di 3 mm di spessore quale che sia il materiale di costruzione. 6.7.4.4.6. Lo spessore equivalente di un metallo, diverso dall'acciaio di riferimento secondo 6.7.4.4.2 e 6.7.4.4.3 deve essere determinato con l'aiuto della seguente formula: >PIC FILE= "L_2004121IT.081101.TIF"> in cui e1= spessore equivalente richiesto (in mm) del metallo utilizzato; eo= spessore minimo (in mm) specificato per l'acciaio di riferimento al 6.7.4.4.2 e 6.7.4.4.3; Rm1= resistenza minima garantita alla trazione (in N/mm2) del metallo utilizzato (cfr. 6.7.4.3.3); A1= allungamento minimo garantito (in %) alla rottura del metallo utilizzato secondo le norme nazionali o internazionali. 6.7.4.4.7. In nessun caso lo spessore della parete del serbatoio deve essere inferiore ai valori prescritti da 6.7.4.4.1 a 6.7.4.4.5. Tutte le parti del serbatoio devono avere lo spessore minimo fissato da 6.7.4.4.1 a 6.7.4.4.6. Questo spessore non deve tenere conto di una tolleranza per la corrosione. 6.7.4.4.8. Non ci devono essere brusche variazioni di spessore della lamiera nei raccordi tra i fondi e la virola del serbatoio. 6.7.4.5. Equipaggiamento di servizio 6.7.4.5.1. L'equipaggiamento di servizio deve essere disposto in modo da essere protetto contro i rischi di strappo o danneggiamento, durante il trasporto o la movimentazione. Se il collegamento tra il telaio e la cisterna o l'involucro il serbatoio permette uno spostamento relativo, il fissaggio dell'equipaggiamento deve permettere tale spostamento senza rischio di avaria per gli organi. Gli organi esterni di svuotamento (raccordi delle tubazioni, organi di chiusura), l'otturatore interno e la sua sede devono essere protetti contro i rischi di strappo sotto l'effetto di forze esterne (utilizzando, p. es., delle zone di taglio). I dispositivi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange e i tappi filettati), e tutte le coperture di protezione, devono poter essere garantiti contro ogni apertura accidentale. 6.7.4.5.2. Ogni apertura di riempimento e di svuotamento delle cisterne mobili utilizzate per il trasporto di gas liquefatti refrigerati infiammabili deve essere munita di almeno tre dispositivi di chiusura in serie indipendenti gli uni dagli altri, di cui il primo è un otturatore situato il più vicino possibile all'involucro, il secondo un otturatore e il terzo una flangia piena o un dispositivo equivalente. La chiusura situata più vicino all'involucro deve essere un dispositivo a chiusura rapida, funzionante automaticamente in caso di spostamento accidentale della cisterna mobile durante il riempimento o lo svuotamento o in caso d'immersione nelle fiamme. Questo dispositivo deve poter essere azionato con un comando a distanza. 6.7.4.5.3. Ogni apertura di riempimento e di svuotamento delle cisterne mobili utilizzate per il trasporto di gas liquefatti refrigerati non infiammabili deve essere munita di almeno due chiusure in serie indipendenti, di cui la prima è un otturatore situato il più vicino possibile all'involucro e la seconda una flangia piena o un dispositivo equivalente. 6.7.4.5.4. Per le sezioni di tubazioni che possono essere chiuse alle due estremità e nelle quali possono restare imprigionati prodotti liquidi, deve esser previsto un sistema di scarico funzionante automaticamente per evitare una sovrapressione all'interno della tubazione. 6.7.4.5.5. Per le cisterne ad isolamento sotto vuoto non è richiesta un'apertura d'ispezione. 6.7.4.5.6. Gli organi esterni devono essere raggruppati, per quanto possibile. 6.7.4.5.7. Tutti i raccordi di una cisterna mobile devono recare dei chiari marchi indicanti la funzione di ognuno di essi. 6.7.4.5.8. Ogni otturatore o altro mezzo di chiusura deve essere progettato e costruito in funzione di una pressione normale almeno uguale alla PSMA del serbatoio, tenendo conto delle temperature che si possono incontrare durante il trasporto. Tutti gli otturatori a vite devono chiudersi in senso orario. Per gli altri otturatori, la posizione (aperto o chiuso) e il senso di chiusura devono essere chiaramente indicati. Tutti gli otturatori devono essere progettati in modo da impedire un'apertura accidentale. 6.7.4.5.9. In caso di utilizzazione di un equipaggiamento di messa in pressione, i raccordi per liquidi e vapori a questo equipaggiamento devono essere muniti di un otturatore situato il più vicino possibile all'involucro per impedire la perdita di contenuto in caso di danneggiamento subito dall'equipaggiamento. 6.7.4.5.10. Le tubazioni devono essere progettate, costruite e istallate, in modo da evitare ogni rischio di danneggiamento dovuto alla dilatazione e contrazione termica, ad urti o vibrazioni meccaniche. Tutte le tubazioni devono essere di un appropriato materiale. Al fine di evitare perdite a seguito di un incendio, si devono utilizzare soltanto tubazioni d'acciaio e giunti saldati tra l'involucro e il raccordo della prima chiusura d'ogni apertura d'uscita. Il metodo di fissaggio della chiusura a questo raccordo deve essere giudicato soddisfacente dall'autorità competente o da un organismo da essa designato. Negli altri luoghi, i raccordi delle tubazioni devono essere saldati quando ciò sia necessario. 6.7.4.5.11. I giunti delle tubazioni di rame devono essere brasati o costituiti da un raccordo metallico d'uguale resistenza. Il punto di fusione del materiale di brasatura non deve essere inferiore a 525 °C. I giunti non devono indebolire la resistenza della tubazione come lo farebbe un giunto filettato. 6.7.4.5.12. I materiali per la costruzione degli otturatori e degli accessori devono avere proprietà soddisfacenti alle più basse temperature di servizio della cisterna mobile. 6.7.4.5.13. La pressione di scoppio, di tutte le tubazioni e di tutti gli organi della tubazione deve essere non inferiore al più grande dei seguenti valori pari ad almeno quatto volte la PSMA del serbatoio, oppure quattro volte la pressione alla quale questo può essere sottoposto in servizio per azione di una pompa o di un altro dispositivo (ad eccezione dei dispositivi di decompressione). 6.7.4.6. Dispositivi di decompressione 6.7.4.6.1. Ogni serbatoio deve essere equipaggiato con almeno due dispositivi indipendenti di decompressione a molla. I dispositivi si devono aprire automaticamente ad una pressione non inferiore alla PSMA ed essere completamente aperti ad una pressione uguale al 110 % della PSMA. Dopo la decompressione, questi dispositivi devono chiudersi ad una pressione che non deve essere inferiore a più del 10 % della pressione d'inizio d'apertura e devono restare chiusi a tutte le pressioni più basse. I dispositivi di decompressione devono essere di un tipo atto a resistere agli sforzi dinamici, compresi quelli dovuti al movimento del liquido. 6.7.4.6.2. I serbatoi per il trasporto di gas liquefatti refrigerati non infiammabili e di idrogeno possono, inoltre, essere provvisti di dischi di rottura montati in parallelo con i dispositivi di decompressione a molla, come è indicato al 6.7.4.7.2 e 6.7.4.7.3. 6.7.4.6.3. I dispositivi di decompressione devono essere progettati in modo da impedire l'ingresso di materie estranee, la perdita di gas o lo sviluppo d'ogni sovrapressione pericolosa. 6.7.4.6.4. I dispositivi di decompressione devono essere approvati dall'autorità competente o da un organismo da essa designato. 6.7.4.7. Portata e taratura dei dispositivi di decompressione 6.7.4.7.1. In caso di perdita di vuoto in una cisterna ad isolamento sotto vuoto o di una perdita del 20 % dell'isolamento in una cisterna isolata con materiali solidi, la portata combinata di tutti i dispositivi di decompressione istallati deve essere sufficiente affinché la pressione (compresa la pressione accumulata) nel serbatoio non superi il 120 % della PSMA. 6.7.4.7.2. Per i gas liquefatti refrigerati non infiammabili (ad eccezione dell'ossigeno) e dell'idrogeno, questa portata può essere assicurata utilizzando dischi di rottura montati in parallelo con i dispositivi di sicurezza prescritti. Questi dischi devono cedere ad una pressione nominale uguale alla pressione di prova del serbatoio. 6.7.4.7.3. Nelle condizioni prescritte al 6.7.4.7.1 e 6.7.4.7.2, associate ad una immersione completa nelle fiamme, la portata combinata dei dispositivi di decompressione installati deve essere tale che la pressione nel serbatoio non superi la pressione di prova. 6.7.4.7.4. Si deve calcolare la portata richiesta dei dispositivi di decompressione conformemente ad un codice tecnico consolidato riconosciuto dall'autorità competente(91). 6.7.4.8. Marcatura dei dispositivi di decompressione 6.7.4.8.1. Su ogni dispositivo di decompressione, le seguenti indicazioni devono essere marcate in caratteri leggibili e indelebili: a) la pressione nominale di scarica (in bar o kPa); b) le tolleranze ammissibili per la pressione di apertura dei dispositivi di decompressione a molla; c) la temperatura di riferimento corrispondente alla pressione nominale di scoppio dei dischi di rottura; e d) la portata nominale del dispositivo in m3 di aria normalizzata per secondo (m3/s). Per quanto possibile, devono anche apparire le seguenti informazioni: e) il nome del fabbricante e l'appropriato numero di riferimento del dispositivo. 6.7.4.8.2. La portata nominale marcata sui dispositivi di decompressione deve essere calcolata conformemente alla norma ISO 4126-1:1991. 6.7.4.9. Raccordo dei dispositivi di decompressione 6.7.4.9.1. I raccordi dei dispositivi di decompressione devono avere dimensioni sufficienti affinché la portata richiesta possa arrivare senza intralci fino al dispositivo di sicurezza. Non devono essere istallati otturatori tra il serbatoio e i dispositivi di decompressione, salvo se questi sono doppiati da dispositivi equivalenti per permettere la manutenzione o per altri scopi e se gli otturatori assicuranti il servizio dei dispositivi effettivamente in funzione sono bloccati aperti, o se gli otturatori sono interconnessi da un sistema di bloccaggio così che almeno uno dei dispositivi doppiati sia sempre in funzione e le prescrizioni del 6.7.4.7 siano sempre rispettate. Nulla deve ostruire un'apertura, verso un dispositivo d'aerazione o un dispositivo di decompressione, che potrebbe limitare il flusso di liberazione del serbatoio verso questi dispositivi. Le tubazioni d'aerazione situate situati a valle dei dispositivi di decompressione, quando esistono, devono permettere lo scarico dei vapori o dei liquidi nell'atmosfera esercitando solo una contropressione minima sui dispositivi di decompressione. 6.7.4.10. Ubicazione dei dispositivi di decompressione 6.7.4.10.1. Gli ingressi dei dispositivi di decompressione devono essere situati in cima ai serbatoi, il più vicino possibile al centro longitudinale e trasversale del serbatoio. Nelle condizioni di riempimento massimo, tutti gli ingressi dei dispositivi di decompressione devono essere situati nella fase vapore del serbatoio e i dispositivi devono essere istallati in modo tale che il vapore d'evacuazione possa sfuggire senza incontrare ostacoli. Per i gas liquefatti refrigerati il vapore da scaricare deve essere diretto lontano dalla cisterna in modo che non possa ricadere su di essa. Dei dispositivi di protezione che deviano il getto del vapore sono ammessi, a condizione che non sia ridotta la portata richiesta dei dispositivi di decompressione. 6.7.4.10.2. Devono essere prese delle misure prevenire l'accesso ai dispositivi di decompressione da parte di persone non autorizzate e per evitare che siano danneggiati in caso di ribaltamento della cisterna mobile. 6.7.4.11. Dispositivi di misura 6.7.4.11.1. Una cisterna mobile deve essere equipaggiata di uno o più dispositivi di misura, a meno che sia previsto il riempimento per pesata. Non devono essere utilizzati indicatori di livello di vetro o d'altri materiali fragili comunicanti direttamente con il contenuto del serbatoio. 6.7.4.11.2. Deve essere previsto un raccordo per un manometro per vuoto nell'involucro delle cisterne mobili isolate sotto vuoto. 6.7.4.12. Supporti, telai, attacchi di sollevamento e di amarraggio delle cisterne mobili 6.7.4.12.1. Le cisterne mobili devono essere progettate e costruite con supporti che offrano una base stabile durante il trasporto. Devono essere prese in considerazione a questo scopo le forze di cui al 6.7.4.2.12 e i coefficienti di sicurezza di cui al 6.7.4.2.13. Sono accettabili pattini, telai, culle o altre strutture analoghe. 6.7.4.12.2. Gli sforzi combinati esercitati dalle strutture (culle, telai, ecc.) e dagli attacchi di sollevamento e di amarraggio delle cisterne mobili non devono generare sforzi eccessivi su una qualunque parte della cisterna. Tutte le cisterne mobili devono essere munite d'attacchi permanenti di sollevamento e di amarraggio. Questi attacchi devono, di preferenza, essere montati sui supporti della cisterna mobile, ma essi possono essere montati su placche di rinforzo fissate alla cisterna nei punti in cui è sostenuta. 6.7.4.12.3. Nella progettazione dei supporti e dei telai, si deve tenere conto degli effetti di corrosione dovuti alle condizioni ambientali. 6.7.4.12.4. I passaggi della forca devono poter essere otturati. I mezzi d'otturazione di questi passaggi devono essere un elemento permanente del telaio o essere fissati in modo permanente al telaio. Le cisterne mobili ad un solo compartimento la cui lunghezza è inferiore a 3,65 m non devono essere provviste di passaggi di forche otturate, a condizione: a) che il serbatoio, compresi tutti gli organi, siano ben protetti contro gli urti delle forche di apparecchi di sollevamento; e b) che la distanza tra i centri dei passaggi delle forche sia almeno uguale alla metà della lunghezza massima della cisterna mobile. 6.7.4.12.5. Se le cisterne mobili non sono protette durante il trasporto conformemente al 4.2.3.3, i serbatoi e l'equipaggiamento di servizio devono essere protetti contro il danneggiamento del serbatoio e dell'equipaggiamento di servizio causato da un urto laterale o longitudinale o da un ribaltamento. Gli organi esterni devono essere protetti in modo che il contenuto del serbatoio non possa sfuggire in caso di urto o di ribaltamento della cisterna mobile sui suoi organi. Esempi di misure di protezione: a) la protezione contro gli urti laterali può consistere in sbarre longitudinali che proteggono il serbatoio sui due lati, alla altezza della linea mediana; b) la protezione delle cisterne mobili contro i ribaltamenti può consistere in cerchi di rinforzo o sbarre fissate attraverso il telaio; c) la protezione contro i tamponamenti può consistere in un paraurti oppure in un telaio; d) la protezione del serbatoio contro i danneggiamenti causati da urti o dal ribaltamento utilizzando un telaio secondo ISO 14963:1995. e) la protezione della cisterna mobile contro gli urti o il ribaltamento può essere costituita da un involucro di isolamento sotto vuoto. 6.7.4.13. Approvazione del tipo 6.7.4.13.1. Per ogni nuovo tipo di cisterna mobile, l'autorità competente o un organismo da essa designato, deve redigere un certificato di approvazione del tipo. Questo certificato deve attestare che la cisterna mobile è stata controllata dall'autorità competente, si presta all'uso che se ne vuole fare e risponde alle prescrizioni generali enunciate nel presente capitolo. Quando una serie di cisterne mobili è fabbricata senza modifiche della progettazione, il certificato è valido per tutta la serie. Il certificato deve menzionare il processo-verbale di prova del prototipo, i gas liquefatti refrigerati il cui trasporto è autorizzato, i materiali di costruzione del serbatoio e dell'involucro come pure un numero d'approvazione. Quest'ultimo si compone della sigla o del marchio distintivo dello Stato nel quale l'approvazione è stata data, vale a dire della sigla distintiva dei veicoli in circolazione internazionale prevista dalla Convenzione di Vienna per la circolazione stradale (Vienna 1968), e da un numero d'immatricolazione. I certificati devono indicare eventuali arrangiamenti alternativi conformi al 6.7.1.2. Un'approvazione del tipo può servire per l'approvazione delle cisterne mobili più piccole costruite con materiali della stessa natura e dello stesso spessore, secondo la stessa tecnica di fabbricazione, con supporti identici e chiusure ed altri accessori equivalenti. 6.7.4.13.2. Il processo-verbale di prova del prototipo deve comprendere almeno: a) i risultati delle prove applicabili relativi al telaio specificate nella norma ISO 1496-3:1995; b) i risultati del controllo e della prova iniziale conformemente al 6.7.4.14.3; c) i risultati della prova d'impatto del 6.7.4.14.1, se applicabile. 6.7.4.14. Controlli e prove 6.7.4.14.1. Per le cisterne mobili rispondenti alla definizione di contenitore nella CSC, un prototipo rappresentante ogni tipo deve essere sottoposto ad una prova d'impatto. Deve essere dimostrato che il prototipo della cisterna mobile è capace di assorbire le forze risultanti da un urto equivalente almeno a quattro volte (4 g) la MLMA della cisterna mobile a pieno carico durante una durata caratteristica degli urti meccanici subiti durante il trasporto ferroviario. Qui di seguito si trova una lista delle norme che descrivono i metodi utilizzabili per realizzare la prova d'impatto: - Association of American Railroads, Manual of Standards and Recommended Practices, Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992 - Canadian Standards Association (CSA), Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods (B620-1987) - Deutsche Bahn AG Zentralbereich Technik, Minden Portable tanks, longitudinal dynamic impact test - Société Nationale des Chemins de Fer Français C.N.E.S.T. 002-1966. Conteneurs-citernes, épreuves de contraintes longitudinales externes et essais dynamiques des chocs - Spoornet, South Africa Engineering Development Centre (EDC) Testing of ISO Tank Containers Method EDC/TES/023/000/1991-06. 6.7.4.14.2. La cisterna e gli equipaggiamenti d'ogni cisterna mobile devono essere sottoposti ad un primo controllo e ad una prima prova prima della messa in servizio (controllo e prova iniziali) e, in seguito, a controlli e prove ad intervalli di cinque anni al massimo (controllo e prove periodici quinquennali), con un controllo e una prova periodica intermedia (controllo e prove periodici ad intervalli di due anni e mezzo) a metà del controllo e della prova periodica di cinque anni. Il controllo e la prova ad intervalli di due anni e mezzo possono essere effettuati nei tre mesi che seguono la data indicata. Un controllo ed una prova eccezionali, quando questo sia necessario secondo 6.7.4.14.7, si devono effettuare senza tenere conto degli ultimi controlli e prove periodici. 6.7.4.14.3. Il controllo e la prova iniziali di una cisterna mobile devono comprendere un controllo delle caratteristiche di progettazione, un esame interno ed esterno della cisterna mobile e dei suoi organi, tenuto conto dei gas liquefatti refrigerati che devono essere trasportati, ed una prova di pressione utilizzando le pressioni di prova del 6.7.4.3.2. La prova di pressione può essere eseguita sotto forma di prova idraulica o utilizzando un altro liquido o un altro gas con l'accordo dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato. Prima che la cisterna mobile sia messa in servizio, si deve procedere ad una prova di tenuta e ad un controllo del buon funzionamento di tutto l'equipaggiamento di servizio. Se il serbatoio e i suoi organi hanno subito separatamente una prova di pressione, essi devono essere sottoposti insieme, dopo assemblatura, ad una prova di tenuta. Tutte le saldature sottoposte a sforzi devono essere oggetto, durante la prova iniziale, di un controllo non distruttivo per radiografia, mediante ultrasuoni o un altro metodo appropriato. Ciò non sia applica all'involucro. 6.7.4.14.4. I controlli e le prove ad intervalli di due anni e mezzo e di cinque anni devono comprendere un esame esterno della cisterna mobile e dei suoi organi, tenuto conto dei gas liquefatti refrigerati trasportati, una prova di tenuta e un controllo del buon funzionamento di tutto l'equipaggiamento di servizio e, se del caso, una misura del vuoto. Nel caso di cisterne che non sono isolate sotto vuoto, l'involucro e l'isolamento devono essere tolti per il controllo periodico ad intervalli di due anni e mezzo e di cinque anni, ma solo nella misura in cui ciò sia indispensabile per una sicura valutazione. 6.7.4.14.5. Inoltre, l'involucro e l'isolamento devono essere tolti per il controllo la prova periodica di cinque anni delle cisterne isolate non sotto vuoto, ma solo nella misura in cui ciò sia indispensabile per una sicura valutazione. 6.7.4.14.6. Le cisterne mobili non possono essere riempite e presentate al trasporto dopo la data di scadenza dell'ultimo controllo e prova periodica ad intervalli di cinque anni o di due anni e mezzo prescritti al 6.7.4.14.2. Tuttavia, le cisterne mobili riempite prima della data di scadenza di validità dell'ultimo controllo e prova periodica possono essere trasportate per un periodo non superiore a tre mesi oltre questa data. Inoltre, possono essere trasportate dopo questa data: a) dopo svuotamento ma prima della pulizia, per essere sottoposte alla prova successiva o controllo prima di essere di nuovo riempite; e b) salvo se l'autorità competente non disponga altrimenti, per un periodo non superiore a sei mesi, oltre questa data, quando contengano materie trasportate ai fini dell'eliminazione o del riciclaggio. La lettera di vettura deve fare riferimento a quest'esenzione. 6.7.4.14.7. Il controllo e la prova eccezionali sono necessari quando la cisterna mobile presenta segni di danneggiamento o di corrosione, o perdite, o altri difetti indicanti una mancanza suscettibile di compromettere l'integrità della cisterna mobile. L'estensione del controllo e della prova eccezionali deve dipendere dal grado di danneggiamento o di deterioramento della cisterna mobile. Essi devono inglobare, almeno, il controllo e la prova effettuati ad intervalli di due anni e mezzo conformemente al 6.7.4.14.4. 6.7.4.14.8. L'esame interno durante il controllo e la prova iniziali deve assicurare che il serbatoio è ispezionato per determinare la presenza di fori, di corrosione o di abrasione, di segni, di colpi, di deformazioni, di difetti delle saldature e ogni altro difetto, comprese le perdite, suscettibili di rendere la cisterna mobile non sicura per il trasporto. 6.7.4.14.9. L'esame esterno devono assicurare che: a) le tubazioni esterne, le valvole, i sistemi di pressurizzazione o di raffreddamento, se del caso, e i giunti di tenuta sono ispezionati per rilevare segni di corrosione, difetti e ogni altri mancanza, comprese le perdite, suscettibili di rendere la cisterna mobile non sicura durante il riempimento, lo svuotamento o il trasporto; b) i coperchi dei passi d'uomo o i loro giunti di tenuta non perdano; c) i bulloni o dadi mancanti o non serrati di ogni raccordo flangiato o delle flange piene sono sostituiti o riserrati; d) tutti i dispositivi e le valvole d'emergenza sono esenti da corrosione, di deformazione e di ogni altro danneggiamento o difetto che possa intralciare il normale funzionamento. I dispositivi di chiusura a distanza e gli otturatori a chiusura automatica devono essere manovrati per verificare il buon funzionamento; e) le marcature prescritte sulla cisterna mobile sono leggibili e conformi alle prescrizioni applicabili; e f) l'ossatura, i supporti e i dispositivi di sollevamento della cisterna mobile sono in buono stato. 6.7.4.14.10. I controlli e le prove indicate al 6.7.4.14.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.4, 6.7.4.14.5 e 6.7.4.14.7 devono essere effettuati o attestati da un esperto riconosciuto dall'autorità competente o da un organismo da essa designato. Se la prova di pressione fa parte del controllo e della prova, deve essere effettuata alla pressione indicata sulla placca della cisterna mobile. Quando è sotto pressione, la cisterna mobile deve essere ispezionata per rilevare ogni perdita del serbatoio, delle tubazioni o dell'equipaggiamento. 6.7.4.14.11. In ogni caso in cui il serbatoio abbia subito operazioni di taglio, di riscaldamento o di saldatura, questi lavori devono ricevere l'approvazione dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato, tenuto conto del codice per recipienti sotto pressione utilizzato per la costruzione del serbatoio. Una prova di pressione deve essere effettuata alla pressione di prova iniziale dopo la conclusione dei lavori. 6.7.4.14.12. Se un difetto suscettibile di ridurre la sicurezza è rilevato, la cisterna mobile non deve essere rimessa in servizio prima di essere stata riparata e di aver subito con successo una nuova prova. 6.7.4.15. Marcatura 6.7.4.15.1. Ogni cisterna mobile deve recare una placca di metallo resistente alla corrosione, fissata in modo permanente in un luogo ben visibile e facilmente accessibile ai fini dell'ispezione. Se per ragioni di sistemazione della cisterna mobile, la placca non può essere fissata in modo permanente al serbatoio, dovranno essere marcate su di esso almeno le informazioni previste dal codice per recipienti sotto pressione. Su questa placca devono essere marcati per stampaggio o altro mezzo simile, al minimo, le seguenti informazioni. >SPAZIO PER TABELLA> Nome o sigla del fabbricante Numero di serie del fabbricante Organismo designato per l'approvazione del tipo Numero d'immatricolazione del proprietario Anno di costruzione Codice per recipienti sotto pressione conformemente al quale la cisterna è progettata Pressione di prova ... bar/kPa (pressione manometrica)(92) PSMA ... bar/kPa (pressione manometrica)(93) Temperatura di riferimento del calcolo ... °C Capacità in acqua, a 20 °C ... litri Data della prova iniziale di pressione e identificazione del testimone Materiale o materiali del serbatoio e riferimento alla o alle norme del materiale Spessore equivalente in acciaio di riferimento ... mm Data e tipo della o delle ultime prove periodiche Mese ... Anno ... Pressione di prova ... bar/kPa (pressione manometrica)(94) Punzone dell'esperto che ha realizzato o attestato l'ultima prova. Nomi completi del o dei gas per il trasporto dei quali la cisterna mobile è approvata Dicitura "isolamento termico" o "isolamento sotto vuoto" Efficacia del sistema d'isolamento (apporto di calore) ... watt (W) Tempo di tenuta di riferimento ... giorni (o ore) e pressione iniziale ... bar/kPa (pressione manometrica)(95) e grado di riempimento ... in kg per ogni gas liquefatto refrigerato autorizzato al trasporto. 6.7.4.15.2. Le seguenti indicazioni devono essere marcate sulla cisterna mobile stessa o su una placca di metallo solidamente fissata alla cisterna mobile: Nome del proprietario e dell'esercente Nome dei o dei gas liquefatti refrigerati trasportati (e temperatura media minima del contenuto) Massa lorda massima ammissibile (MLMA) ... kg Tara ... kg Tempo di tenuta reale per i gas trasportati ... giorni (o ore) NOTA: Per l'identificazione dei gas liquefatti refrigerati trasportati, cfr. anche la parte 5. 6.7.4.15.3. Se una cisterna mobile è progettata e approvata per la movimentazione in alto mare, sulla placca di identificazione deve figurare "CISTERNA MOBILE OFFSHORE". CAPITOLO 6.8 Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove e controlli e marcatura dei carri cisterna, cisterne amovibili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna, con serbatoi costruiti con materiali metallici, e di carri batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM) NOTA: Per le cisterne mobili cfr. capitolo 6.7, per i contenitori cisterna in materia plastica rinforzata di fibre, cfr. capitolo 6.9. 6.8.1. Campo d'applicazione 6.8.1.1. Le disposizioni che si estendono su tutta la larghezza della pagina si applicano ai carri cisterna, cisterne amovibili e carri batteria, nonché ai contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM. Quelle contenute in una sola colonna si applicano unicamente ai: - carri cisterna, cisterne amovibili e carri batteria (colonne di sinistra) - contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM (colonna di destra). 6.8.1.2. Le presenti disposizioni si applicano >SPAZIO PER TABELLA> utilizzati per il trasporto di materie gassose, liquide, in polvere o granulari. 6.8.1.3. La sezione 6.8.2 enumera le disposizioni applicabili ai carri cisterna, cisterne amovibili, contenitori cisterna, e casse mobili cisterna, destinati al trasporto di materie di tutte le classi, come pure ai carri batteria e CGEM destinati al trasporto di gas della classe 2. Le sezioni da 6.8.3 a 6.8.5 contengono disposizioni speciali che completano o modificano le disposizioni del 6.8.2. 6.8.1.4. Per le disposizioni concernenti l'utilizzazione di queste cisterne, cfr. capitolo 4.3. 6.8.2. Prescrizioni applicabili a tutte le classi 6.8.2.1. Costruzione Principi di base 6.8.2.1.1. I serbatoi e i loro equipaggiamenti di servizio e di struttura devono essere progettati per resistere, senza dispersione del contenuto (ad eccezione delle quantità di gas sfuggenti da eventuali aperture di degasaggio): - alle sollecitazioni statiche e dinamiche nelle normali condizioni di trasporto, così come definite al 6.8.2.1.2 e 6.8.2.1.13; - agli sforzi minimi prescritti, così come definiti al 6.8.2.1.15. 6.8.2.1.2. >SPAZIO PER TABELLA> 6.8.2.1.3. >SPAZIO PER TABELLA> 6.8.2.1.4. I serbatoi devono essere progettati e costruiti conformemente alle disposizioni di un codice tecnico riconosciuto dall'autorità competente, nel quale per scegliere il materiale e determinare lo spessore del serbatoio, si deve tenere conto delle temperature massime e minime di riempimento e di servizio, rispettando, tuttavia, le prescrizioni minime da 6.8.2.1.6 a 6.8.2.1.26. 6.8.2.1.5. Le cisterne destinate a contenere talune materie pericolose devono essere provviste di una protezione. Essa può consistere in un sovraspessore del serbatoio (pressione di calcolo aumentata), determinato secondo la natura dei pericoli presentati dalle materie in oggetto, oppure in un dispositivo di protezione (cfr. disposizioni particolari al 6.8.4). 6.8.2.1.6. I giunti di saldatura devono essere eseguiti a regola d'arte e offrire ogni garanzia di sicurezza. I lavori di saldatura e i loro controlli devono soddisfare le prescrizioni del 6.8.2.1.23. 6.8.2.1.7. Devono essere prese misure al fine di proteggere i serbatoi contro i rischi di deformazione conseguenti ad una depressione interna. Materiale dei serbatoi 6.8.2.1.8. I serbatoi devono essere costruiti con materiali metallici appropriati che, salvo che non siano previsti altri intervalli di temperatura nelle diverse classi, devono essere insensibili alla rottura fragile e alla corrosione fessurante sotto tensione ad una temperatura compresa tra - 20 °C e + 50 °C. 6.8.2.1.9. I materiali dei serbatoi o dei loro rivestimenti di protezione a contatto con il contenuto non devono contenere materie suscettibili di reagire pericolosamente (cfr. definizione "reazione pericolosa" al 1.2.1) con il contenuto, di formare prodotti pericolosi o di indebolire il materiale in modo apprezzabile per effetto dello stesso. Se il contatto tra il prodotto trasportato e il materiale utilizzato per la costruzione del serbatoio produce una progressiva diminuzione dello spessore del serbatoio, quest'ultimo deve essere aumentato, durante la costruzione, di un valore appropriato. Questo sovraspessore di corrosione non deve essere preso in considerazione nel calcolo dello spessore del serbatoio. 6.8.2.1.10. Per i serbatoi saldati devono essere utilizzati materiali che si prestino perfettamente alla saldatura e per i quali si possa garantire un sufficiente valore di resilienza, alla temperatura ambiente di - 20 °C, in particolare nei giunti di saldatura e nelle zone di collegamento. Per i serbatoi saldati d'acciaio non può essere utilizzato acciaio temprato in acqua. In caso d'utilizzazione di acciai a grana fine, il valore garantito del limite di snervamento Re non deve essere superiore a 460 N/mm2, e il valore garantito del limite superiore della resistenza alla trazione Rm non deve essere superiore a 725 N/mm2, conformemente alle specifiche del materiale. 6.8.2.1.11. I rapporti Re/Rm superiori a 0,85 non sono ammessi per gli acciai utilizzati per la costruzione di serbatoi saldati. Re= limite di snervamento per gli acciai con un limite di snervamento definito; o limite di snervamento garantito allo 0,2 % di allungamento per gli acciai senza limite di snervamento definito (all'1 % per gli acciai austenitici) Rm= resistenza alla rottura per trazione. I valori riportati nel certificato di controllo del materiale devono, in ogni caso, essere presi come base per la determinazione di questo rapporto. 6.8.2.1.12. Per l'acciaio, l'allungamento alla rottura, in percentuale, deve corrispondere almeno al valore >PIC FILE= "L_2004121IT.082001.TIF"> ma in ogni caso non deve essere inferiore al 16 % per l'acciaio a grana fine e al 20 % per gli altri acciai. Per le leghe d'alluminio, l'allungamento alla rottura non deve essere inferiore al 12 %(96). Calcolo dello spessore del serbatoio 6.8.2.1.13. Per determinare lo spessore del serbatoio ci si deve basare su una pressione almeno uguale alla pressione di calcolo, ma si deve anche tenere conto delle sollecitazioni citate al 6.8.2.1.1, e, se del caso, delle seguenti sollecitazioni: >SPAZIO PER TABELLA> 6.8.2.1.14. La pressione di calcolo è indicata nella seconda parte del codice (cfr. 4.3.4.1) secondo la colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2. Quando è indicata la lettera "G", si applicano le seguenti prescrizioni: a) i serbatoi a svuotamento a gravità destinati al trasporto di materie aventi a 50 °C una pressione di vapore non superiore a 110 kPa (1,1 bar) (pressione assoluta), devono essere calcolati secondo una pressione che sia il doppio della pressione statica della merce da trasportare, ma senza essere inferiore al doppio della pressione statica dell'acqua; b) i serbatoi con riempimento o svuotamento sotto pressione destinati al trasporto di materie aventi a 50 °C una pressione di vapore non superiore a 110 kPa (1,1 bar) (pressione assoluta), devono essere calcolati secondo una pressione uguale a 1,3 volte la pressione di riempimento o di svuotamento; Quando è indicato un valore numerico della pressione minima di calcolo (pressione manometrica), il serbatoio deve essere calcolato secondo questa pressione, senza essere inferiore a 1,3 volte la pressione di riempimento o di svuotamento. In questo caso si applicano i seguenti requisiti minimi: c) i serbatoi destinati al trasporto di merci aventi a 50 °C una pressione di vapore superiore a 110 kPa (1,1 bar), ma non superiore a 175 kPa (1,75 bar) (pressione assoluta), comunque sia il tipo di riempimento o svuotamento, devono essere calcolati secondo una pressione di almeno 150 kPa (1,5 bar) (pressione manometrica) o almeno a 1,3 volte la pressione di riempimento o di svuotamento, se queste ultime sono superiori; d) i serbatoi destinati al trasporto di merci aventi a 50 °C una pressione di vapore superiore a 175 kPa (1,75 bar) (pressione assoluta), qualunque sia il tipo di riempimento o di svuotamento, devono essere calcolati secondo una pressione pari a 1,3 volte la pressione di riempimento o svuotamento, ma almeno 0,4 MPa (4 bar) (pressione manometrica). 6.8.2.1.15. Alla pressione di prova, lo sforzo σ (sigma) nel punto più sollecitato del serbatoio deve essere inferiore o uguale ai limiti fissati qui di seguito in funzione dei materiali. Deve essere preso in considerazione l'eventuale indebolimento dovuto ai giunti di saldatura. 6.8.2.1.16. Per tutti i metalli e leghe lo sforzo σ alla pressione di prova deve essere inferiore al più piccolo dei valori dati dalle seguenti formule: σ <= 0,75 Re o σ <= 0,5 Rm nelle quali: Re= limite di snervamento per gli acciai con un limite di snervamento definito; o limite di snervamento garantito allo 0,2 % di allungamento per gli acciai senza limite di snervamento definito (all'1 % per gli acciai austenitici) Rm= resistenza alla rottura per trazione. I valori Re e Rm da utilizzare devono essere i valori minimi specificati dalle norme dei materiali. Se non ne esistono per il metallo o la lega in questione, i valori Re e Rm utilizzati devono essere approvati dall'autoritΰ competente o da un organismo da essa designato. I valori minimi specificati dalle norme sui materiali possono essere superati fino al 15 % in caso d'utilizzazione d'acciai austenitici, se questi valori piω elevati sono attestati nel certificato di controllo. Spessore minimo del serbatoio 6.8.2.1.17. Lo spessore del serbatoio non deve essere inferiore al piω grande dei valori ottenuti dalle seguenti formule: >PIC FILE= "L_2004121IT.082101.TIF"> nelle quali: e= spessore minimo del serbatoio in mm Pep= pressione di prova in MPa Pcal= pressione di calcolo in MPa come precisata al 6.8.2.1.14 D= diametro interno del serbatoio in mm σ= sforzo ammissibile definito al 6.8.2.1.16 in N/mm2 λ= coefficiente inferiore o uguale a 1, che tiene conto dell'eventuale indebolimento dovuto ai giunti di saldatura, e legato ai metodi di controllo definiti al 6.8.2.1.23. In nessun caso, lo spessore deve essere inferiore ai valori definiti >SPAZIO PER TABELLA> 6.8.2.1.18. >SPAZIO PER TABELLA> 6.8.2.1.19. >SPAZIO PER TABELLA> 6.8.2.1.20. >SPAZIO PER TABELLA> 6.8.2.1.21. (riservato) 6.8.2.1.22. (riservato) Realizzazione e controllo delle saldature 6.8.2.1.23. La capacità del costruttore a realizzare lavori di saldatura deve essere riconosciuta dall'autorità competente. I lavori di saldatura devono essere eseguiti da saldatori qualificati, secondo un procedimento di saldatura la cui qualità (compresi i trattamenti termici che possono essere necessari) deve essere dimostrata da una prova del procedimento. I controlli non distruttivi devono essere effettuati mediante radiografia o ultrasuoni e devono confermare che l'esecuzione delle saldature corrisponde alle sollecitazioni. Conviene effettuare i seguenti controlli secondo i valori del coefficiente lambda (λ) utilizzato per la determinazione dello spessore del serbatoio al 6.8.2.1.17: λ = 0,8: i cordoni di saldatura devono essere verificati, per quanto possibile, a vista sulle due facce e sono sottoposti, a campione, ad un controllo non distruttivo tenendo particolarmente conto dei nodi di saldatura; λ = 0,9: tutti i cordoni longitudinali su tutta la loro lunghezza, la totalità dei nodi, il 25 % dei cordoni circolari e le saldature di assemblaggio degli equipaggiamenti di diametro importante devono essere oggetto di controlli non distruttivi. I cordoni di saldatura devono essere verificati, per quanto possibile, a vista sulle due facce; λ = 1,0: tutti i cordoni di saldatura devono essere oggetto di controlli non distruttivi e devono essere verificati, per quanto possibile, a vista sulle due facce. Deve essere effettuato un prelievo di provini di saldatura. Quando l'autorità competente ha dei dubbi sulla qualità dei cordoni di saldatura, può ordinare dei controlli supplementari. Altre prescrizioni di costruzione per i serbatoi 6.8.2.1.24. Il rivestimento protettore deve essere progettato in modo che la sua tenuta sia garantita, qualunque siano le deformazioni suscettibili di essere prodotte nelle normali condizioni di trasporto (cfr. 6.8.2.1.2). 6.8.2.1.25. L'isolamento termico deve essere progettato in modo da non impedire né l'accesso ai dispositivi di riempimento e svuotamento e alle valvole di sicurezza, né il loro funzionamento. 6.8.2.1.26. Se i serbatoi, destinati al trasporto di materie liquide infiammabili aventi un punto d'infiammabilità non superiore a 61 °C, hanno rivestimenti di protezione (strati interni) non metallici, i serbatoi e i rivestimenti di protezione devono essere progettati in modo che non si possa avere un pericolo d'accensione dovuto a cariche elettrostatiche. 6.8.2.1.27. >SPAZIO PER TABELLA> 6.8.2.1.28 (riservato) 6.8.2.2. Equipaggiamenti 6.8.2.2.1. Possono essere utilizzati appropriati materiali non metallici per la fabbricazione degli equipaggiamenti di servizio e di struttura. Gli equipaggiamenti devono essere disposti in modo da essere protetti contro i rischi di strappo o di avaria durante il trasporto e la movimentazione. Essi devono offrire garanzie di sicurezza idonee e analoghe a quelle dei serbatoi, in particolare: - essere compatibili con le merci trasportate, - soddisfare le prescrizioni del 6.8.2.1.1. >SPAZIO PER TABELLA> I giunti di tenuta devono essere costituiti da un materiale compatibile con la materia trasportata ed essere sostituiti quando sia compromessa la loro efficacia, p. es. in seguito al loro invecchiamento. I giunti che assicurano la tenuta d'organi destinati ad essere manovrati durante la normale utilizzazione della cisterna devono essere progettati e disposti in modo tale che la manovra dell'organo nel quale essi intervengono non causi il loro deterioramento. 6.8.2.2.2. Ogni apertura dal basso per il riempimento o lo svuotamento delle cisterne che sono segnalate, nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2, da un codice cisterna che comporta la lettera "A" nella terza parte (cfr. 4.3.4.1.1), deve essere equipaggiata con almeno due chiusure in serie, indipendenti l'una dall'altra, costituite da - un otturatore esterno con una tubazione di materiale metallico suscettibile di deformarsi, e - un dispositivo di chiusura, all'estremità d'ogni tubazione, che può essere un tappo filettato, una flangia piena o un dispositivo equivalente. Ogni apertura dal basso per il riempimento o lo svuotamento delle cisterne che sono segnalate, nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2, da un codice cisterna che comporta la lettera "B" nella terza parte (cfr. 4.3.3.1.1 e 4.3.4.1.1), deve essere equipaggiata di almeno tre chiusure in serie, indipendenti l'una dall'altra, costituite da - un otturatore interno, vale a dire un otturatore montato all'interno al serbatoio o in una flangia saldata o la sua controflan