31996L0035

Direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 19/06/1996 pag. 0010 - 0015


DIRETTIVA 96/35/CE DEL CONSIGLIO del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che, nel corso degli anni, il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose è aumentato considerevolmente e che di conseguenza è aumentato il rischio di incidenti;

considerando che taluni incidenti nel campo dei trasporti di merci pericolose possono derivare da un'insufficiente conoscenza dei rischi inerenti a questi trasporti;

considerando che, nel quadro della realizzazione del mercato interno per quel che riguarda i trasporti, si rende necessario adottare opportune misure per garantire una prevenzione più efficace dei rischi inerenti a questo genere di trasporti;

considerando che la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (4), non introduce alcuna misura contro i rischi inerenti al trasporto di merci pericolose;

considerando che è opportuno esigere che le imprese di trasporto di merci pericolose nonché le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti rispettino le norme sulla prevenzione dei rischi inerenti al trasporto di merci pericolose, sia che si tratti di trasporto per strada, per ferrovia o per via navigabile; che per facilitare il conseguimento di tale obiettivo è opportuno prevedere la designazione di consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose che abbiano una formazione professionale adeguata;

considerando che l'obiettivo fondamentale della formazione professionale dei consulenti deve essere la conoscenza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative essenziali applicabili a tali trasporti;

considerando che è necessario che gli Stati membri istituiscano un quadro comune minimo per quanto riguarda la formazione professionale, che deve essere sancita dal superamento di un esame;

considerando che è necessario che gli Stati membri rilascino un certificato di modello comunitario che attesti la qualificazione professionale dei consulenti, cosicché i titolari del certificato possano esercitare la loro attività in tutta la Comunità;

considerando che la qualificazione professionale dei consulenti contribuirà al miglioramento della qualità del servizio nell'interesse degli utenti; che essa contribuirà inoltre a ridurre al minimo i rischi di incidenti che possono causare un deterioramento irreversibile dell'ambiente e gravi danni che potrebbero mettere a repentaglio l'integrità fisica di chiunque entri in contatto con merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, secondo le condizioni stabilite dalla presente direttiva, affinché ogni impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile, oppure operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti designino, entro il 31 dicembre 1999, uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose incaricati della prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «impresa»: ogni persona fisica, persona giuridica con o senza fini di lucro, ogni associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza fini di lucro, nonché ogni organismo soggetto alla pubblica autorità, dotato di personalità giuridica propria o dipendente da un'autorità avente tale personalità, che effettua il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose;

b) «consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose», in appresso denominato «consulente»: ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti e esercitare le funzioni definite all'articolo 4, ed in possesso del certificato di formazione di cui all'articolo 5;

c) «merci pericolose»: le merci definite come tali nell'allegato A della direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (1);

d) «attività di cui trattasi»: i trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile, ad eccezione delle vie navigabili nazionali non collegate alle vie navigabili degli altri Stati membri, o le operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.

Articolo 3

Esenzioni

Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva non si applichi alle imprese:

a) le cui attività di cui trattasi riguardano trasporti di merci pericolose effettuati con mezzi di trasporto di proprietà o sotto la responsabilità delle forze armate, ovvero b) le cui attività di cui trattasi riguardano quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 di cui all'allegato B della direttiva 94/55/CE, ovvero c) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose od operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

Articolo 4

Ruolo e designazione del consulente per la sicurezza

1. Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività di cui trattasi dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni, adattate alle attività dell'impresa, sono definite nell'allegato I.

2. La funzione di consulente può essere svolta anche dal capo dell'impresa, da una persona che svolge altre mansioni nell'impresa o da una persona non appartenente a quest'ultima, purché l'interessato sia effettivamente in grado di svolgere i suoi compiti di consulente.

3. Ogni impresa interessata comunica, se ne è richiesta, all'autorità competente o all'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro, l'identità del proprio consulente per le merci pericolose.

Articolo 5

Certificato di formazione

1. Il consulente deve essere titolare di un certificato di formazione professionale di modello comunitario, in appresso denominato «il certificato», valido per il o i modi di trasporto di cui trattasi. Detto certificato è rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro.

2. Per ottenere il certificato, il candidato deve ricevere una formazione sanzionata dal superamento di un esame riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro.

3. Obiettivo fondamentale della formazione è fornire al candidato una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose, una conoscenza sufficiente delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai modi di trasporto in questione nonché dei compiti definiti nell'allegato I.

4. L'esame deve vertere almeno sulle materie di cui all'elenco all'allegato II.

5. Il modello del certificato è conforme a quello che figura all'allegato III.

6. Il certificato è riconosciuto da tutti gli Stati membri.

Articolo 6

Validità del certificato

Il certificato è valido per un periodo di cinque anni. La validità del certificato è automaticamente rinnovata per periodi di cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente la scadenza del suo certificato, ha seguito un corso di formazione complementare o superato una prova di controllo, entrambi riconosciuti dall'autorità competente.

Articolo 7

Notifica di incidente

Quando nel corso di un trasporto o di un'operazione di carico o di scarico effettuati dall'impresa interessata si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente provvede alla redazione di una relazione d'incidente destinata alla direzione dell'impresa, o se del caso, ad un'autorità pubblica locale, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili allo scopo.

Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla direzione dell'impresa che potrebbero essere richieste negli Stati membri ai sensi di qualsiasi altra legislazione internazionale, comunitaria o nazionale.

Articolo 8

Adeguamento della direttiva

Le modifiche necessarie all'adeguamento della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico nei settori compresi nel suo ambito d'applicazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE, in appresso denominato «comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 10

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro, di cui alla direttiva 89/391/CEE e dalle specifiche direttive di applicazione della medesima.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1996.

Per il Consiglio Il Presidente T. TREU

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MANSIONI DEL CONSULENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Il consulente è incaricato, in particolare, dei seguenti compiti:

- verificare l'osservanza delle norme in materia di trasporto di merci pericolose,

- consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose,

- provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, relativa alle attività della medesima per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.

I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività di cui trattasi dell'impresa:

- le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;

- le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;

- le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;

- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione e iscrizione di tale formazione nei rispettivi fascicoli personali;

- l'applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;

- il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;

- l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;

- la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;

- la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;

- l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;

- l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative;

- l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4

Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato devono vertere almeno sulle seguenti materie:

I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali:

- conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose;

- conoscenza delle principali cause di incidenti.

II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato previste dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:

1) la classificazione delle merci pericolose:

- procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele,

- struttura dell'enumerazione delle materie,

- classi di merci pericolose e principi di classificazione,

- natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati,

- proprietà fisico-chimiche e tossicologiche;

2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne e i contenitori:

- tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura,

- requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove sugli imballaggi,

- stato dell'imballaggio e controllo periodico;

3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:

- iscrizione sulle etichette di pericolo,

- apposizione e eliminazione delle etichette di pericolo,

- segnaletica e etichettatura;

4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto:

- informazioni contenute nei documenti di trasporto,

- dichiarazione di conformità del mittente;

5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:

- carico completo,

- trasporto alla rinfusa,

- trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi,

- trasporto in contenitori,

- trasporto in cisterne fisse o amovibili;

6) il trasporto di persone;

7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;

8) la separazione dei materiali;

9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;

10) il maneggio e la sistemazione del carico:

- carico e scarico (tasso di riempimento),

- sistemazione e separazione;

11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;

12) l'equipaggio: formazione professionale;

13) i documenti di bordo:

- documenti di trasporto,

- consegne scritte,

- certificato di autorizzazione del veicolo,

- certificato di formazione per i conducenti di veicoli,

- attestato di formazione per la navigazione interna,

- copia di qualsiasi deroga,

- altri documenti;

14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e attrezzatura per la protezione del guidatore;

15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;

16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di navigazione;

17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;

18) i requisiti relativi al materiale di trasporto.

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO DI CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5

Certificato CE di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose

Certificato n.:

Segno distintivo dello Stato membro che rilascia il certificato:

Cognome:

Nome completo:

Luogo di nascita e data:

Nazionalità:

Firma del titolare:

valido sino al ......................... (data) per le imprese di trasporto di merci pericolose nonché per le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a tale trasporto:

su strada

per ferrovia

per via navigabile

Rilasciato da:

Data:

Firma:

Rinnovato fino al:

Da:

Data:

Firma:

>FINE DI UN GRAFICO>